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Linee guida per l'utilizzazione agronomica delle acque di ...

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coli legislativi, le limitazioni al suo impiego potrebbero venire dall’eccessivo apporto <strong>di</strong> elementi<br />

minerali al terreno che possono dare origine ai già ricordati fenomeni <strong>di</strong> contaminazione ambientale.<br />

Per quanto riguarda i nutrienti, ad esempio, secondo Giar<strong>di</strong>ni e Borin (1988), nella somministrazione<br />

dei liquami zootecnici è preferibile non su<strong>per</strong>are i 300-350 kg/ha <strong>di</strong> N totale, anche in con<strong>di</strong>zioni<br />

<strong>di</strong> scarsa vulnerabilità ambientale. Tali limiti si avvicinano molto a quanto prescritto dal D.Lgs<br />

152/2006 <strong>per</strong> i liquami zootecnici, la cui dose massima <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione è fissata in 340 kg/ha <strong>di</strong> N al<br />

netto <strong>delle</strong> <strong>per</strong><strong>di</strong>te <strong>di</strong> stoccaggio e <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione, ad eccezione <strong>delle</strong> zone vulnerabili dove la quantità<br />

massima tollerabile risulta <strong>di</strong>mezzata (170 kg/ha <strong>di</strong> N, allegato 7 alla parte terza del decreto).<br />

Tali aree sono in<strong>di</strong>viduate sulla base <strong>di</strong> parametri oggettivi che fanno riferimento essenzialmente al<br />

su<strong>per</strong>amento della concentrazione <strong>di</strong> 50 mg/l <strong>di</strong> nitrati nelle <strong>acque</strong> dolci su<strong>per</strong>ficiali e/o sotterranee<br />

e all’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni eutrofiche negli eventuali corpi d’acqua su<strong>per</strong>ficiali (laghi, fiumi,<br />

<strong>acque</strong> costiere, ecc.) presenti nel comprensorio. Queste <strong>di</strong>sposizioni, co<strong>di</strong>ficate nelle “Norme <strong>di</strong><br />

buona pratica agricola”, sono frutto del recepimento a livello nazionale della <strong>di</strong>rettiva 91/676/CE relativa<br />

alla protezione <strong>delle</strong> <strong>acque</strong> dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole<br />

(meglio conosciuta come “<strong>di</strong>rettiva nitrati”).<br />

Il basso contenuto in azoto rende, in realtà, improbabile il raggiungimento, me<strong>di</strong>ante l’applicazione<br />

al suolo <strong>di</strong> reflui agro-industraili, <strong>di</strong> elevati carichi <strong>di</strong> N <strong>per</strong> unità <strong>di</strong> su<strong>per</strong>ficie trattata, se non altro <strong>per</strong>ché<br />

alle dosi necessarie <strong>di</strong>verrebbe limitante qualche altro fattore (salinità, metalli pesanti, su<strong>per</strong>amento<br />

dei fabbisogni <strong>delle</strong> colture, ecc.). Tuttavia, nel caso in cui la concentrazione dell’elemento dovesse<br />

risultare insolitamente elevata e, soprattutto, l’area <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione dovesse ricadere all’interno <strong>delle</strong><br />

zone sensibili, si ritiene, comunque, opportuno garantire il non su<strong>per</strong>amento dei dosaggi massimi<br />

previsti <strong>per</strong> i liquami zootecnici, onde evitare rischi <strong>di</strong> <strong>per</strong>icolose contaminazioni. In queste particolari<br />

con<strong>di</strong>zioni un criterio <strong>per</strong> la determinazione <strong>delle</strong> dosi massime somministrabili dovrebbe, dunque,<br />

essere quello basato sul quantitativo <strong>di</strong> azoto apportato, calcolato come prodotto tra la concentrazione<br />

dell’elemento e la quantità unitaria somministrata.<br />

Nel caso, invece, in cui l’effluente presenti concentrazioni rilevanti <strong>di</strong> metalli pesanti, anche se inferiori<br />

ai limiti legislativi, sarebbe opportuno tenere conto del loro contenuto nel terreno, in analogia a<br />

quanto previsto <strong>per</strong> il razionale impiego dei fanghi o dei compost. Pertanto, se da un lato la <strong>di</strong>stribuzione<br />

sul terreno può essere effettuata solo nel caso in cui la concentrazione degli elementi chimici<br />

sia inferiore ai valori soglia previsti dalla normativa, dall’altro <strong>per</strong> evitare l’accumulo dei metalli pesanti<br />

nel terreno occorrerebbe che la quantità <strong>di</strong> elementi <strong>di</strong>stribuita non su<strong>per</strong>i il quantitativo massimo<br />

apportabile annualmente, cioè la cosiddetta “caricabilità” del terreno.<br />

Un esempio <strong>di</strong> calcolo <strong>di</strong> tali valori, effettuato da Giar<strong>di</strong>ni et al. (1993) sulla base della normativa<br />

inerente l’utilizzo agronomico dei fanghi <strong>di</strong> depurazione (D.Lgs 99/92), viene riportato in tabella<br />

1.4. Me<strong>di</strong>ante il ricorso a tale tabella è possibile calcolare il volume stagionale massimo <strong>di</strong> acqua irrigua<br />

inquinata utilizzabile, a partire dai valori <strong>di</strong> concentrazione e <strong>di</strong> apporto massimo annuo accettabile<br />

<strong>per</strong> i <strong>di</strong>versi metalli. Nel caso in cui i suddetti elementi derivino anche da altre pratiche agronomiche,<br />

quali ad esempio lo spargimento <strong>di</strong> fanghi o <strong>di</strong> compost, tali apporti dovranno essere conteggiati<br />

ed il volume <strong>di</strong> refluo <strong>di</strong>stribuito dovrà essere <strong>di</strong>minuito <strong>di</strong> conseguenza.<br />

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