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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Annata LXXXI Marzo-Aprile 2006 N. 2<br />

dir. fall.<br />

RIVISTA BIMESTRALE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA<br />

già diretta da ITALO DE PICCOLI (1924-1940), RENZO PROVINCIALI (1941-1981),<br />

ANGELO BONSIGNORI (1982-2000) e GIUSEPPE RAGUSA MAGGIORE (1982-2003)<br />

DIREZIONE<br />

Girolamo Bongiorno, Concetto Costa,<br />

Massimo Di Lauro, Elena Frascaroli Santi, Lino Guglielmucci,<br />

Bruno Inzitari, Giuseppe Terranova, Gustavo Visentini<br />

CEDAM - CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO M<strong>IL</strong>ANI - PADOVA - 2006<br />

ISSN 0391-5239


SOMMARIO DEL PRESENTE FASCICOLO (2/2006)<br />

Parte Prima<br />

ARTICOLI, BIBLIOGRAFIA, LEGISLAZIONE, RASSEGNE<br />

Giuseppe Terranova, La nuova disciplina delle revocatorie fallimentari ........... Pag. 243<br />

Michele Sandulli, Appunti sulle prospettive di riforma della legge fallimentare e<br />

sulle riforme attuate .......................................................................................... » 328<br />

Giuseppe Pellegrino, La riforma della legge fallimentare ................................. » 335<br />

Sara Butera, L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ed il<br />

chapter eleven: sistemi a confronto ................................................................. » 359<br />

Pietro Paolo Ferraro, Consiglio di sorveglianza ed alta gestione nell’amministrazione<br />

della società per azioni ...................................................................... » 371<br />

PROBLEMI DELLA PRATICA<br />

Vitaliano Donato, Revocatoria delle rimesse bancarie ed esenzioni dalla revocatoria<br />

a fronte di piani di risanamento: profili tecnico-aziendalistici ................<br />

Franco Benassi, Brevi cenni sulla incostituzionalità della disposizione che prevede<br />

l’applicazione delle esenzioni dalla revocatoria delle rimesse in conto corrente<br />

alle cause promosse nell’ambito di procedure iniziate dopo l’entrata in vigore<br />

» 381<br />

del d.l. 14 marzo 2005, n. 35 .......................................................................... » 397<br />

LEGISLAZIONE<br />

LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262, «Disposizioni per la tutela del risparmio e la<br />

disciplina dei mercati finanziari», in Gazz. Uff., n. 301 del 28 dicembre<br />

2005, suppl. ord. n. 208 ..................................................................................<br />

DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2006, n. 5 - «Riforma organica della disciplina<br />

delle procedure concorsuali a norma dell’articolo 1, comma 5, della legge<br />

14 maggio 2005, n. 80», in Gazz. Uff., n. 12 del 16 gennaio 2006, suppl. ord.<br />

» 400<br />

n. 13 ..................................................................................................................<br />

Relazione illustrativa al D.Lgs. recante: «La riforma organica della disciplina delle<br />

» 435<br />

procedure concorsuali di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267» ......... » 499<br />

Parte Seconda<br />

GIURISPRUDENZA<br />

Principali note ed osservazioni a sentenza<br />

Mara Adorno, La legittimazione passiva del debitore concordatario e del liquidatore<br />

giudiziale: un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale ................... Pag. 271


Paolo Lucci, L’elemento soggettivo nell’azione di atti compiuti dal socio illimitatamente<br />

responsabile ......................................................................................... Pag. 357<br />

Daniele Ceccarelli, Brevi note sulla fallibilità delle società agricole ............... » 373<br />

Andrea Penta, La revocatoria (recte, la declaratoria di inefficacia) degli atti a titolo<br />

gratuito, con particolare riferimento ai gruppi di società ......................... » 383<br />

Simonetta Ronco, Rivendicazione di beni mobili e regime probatorio ............. » 405<br />

Concordato preventivo<br />

Concordato con cessione dei beni –<br />

Legittimazione passiva – Litisconsorzio<br />

necessario – Esclusione –<br />

Intervento in primo grado – Integrazione<br />

del contraddittorio in sede<br />

di gravame – Cassazione civile,<br />

20 maggio 2004, n. 9643, con nota<br />

di M. Adorno ............................ 271<br />

Fallimento<br />

Accertamento del passivo – Opposizione<br />

allo stato passivo – Legittimità<br />

costituzionale – Tribunale<br />

Rovigo, 31 gennaio 2005 ............. 320<br />

Accertamento del passivo – Opposizione<br />

allo stato passivo – Azione<br />

riconvenzionale – Ammissibilità e<br />

ritualità – Difetto di autorizzazione<br />

– Irregolarità sanabile – Tribunale<br />

Rovigo, 31 gennaio 2005 ..... 320<br />

Accertamento del passivo – Opposizione<br />

allo stato passivo – Giudizio<br />

a cognizione piena – Tribunale<br />

Rovigo, 31 gennaio 2005 ............. 320<br />

Accertamento del passivo – Opposizione<br />

allo stato passivo – Pegno di<br />

strumenti finanziari – Insussistenza<br />

e inopponibilità garanzia – Accertamento<br />

– Rigetto opposizione – Tribunale<br />

Rovigo, 31 gennaio 2005 .. 320<br />

Accertamento del passivo – Opposizione<br />

allo stato passivo – Scritture<br />

contabili – Inidoneità probatoria –<br />

Data certa – Timbro postale –<br />

Corrispondenza in corso particolare<br />

- Insufficienza – Tribunale Rovigo,<br />

31 gennaio 2005 .................. 320<br />

Accertamento del passivo – Opposizione<br />

allo stato passivo – Azione<br />

Pag. Pag.<br />

riconvenzionale – Ammissibilità e<br />

ritualità – Difetto di autorizzazione<br />

– Irregolarità sanabile – Tribunale<br />

Rovigo, 31 gennaio 2005 ..... 323<br />

Accertamento del passivo – Opposizione<br />

allo stato passivo – Giudizio<br />

a cognizione piena - Tribunale Rovigo,<br />

31 gennaio 2005 .................. 323<br />

Accertamento del passivo – Opposizione<br />

allo stato passivo – Scritture<br />

contabili – Inidoneità probatoria –<br />

Data certa – Timbro postale –<br />

Corrispondenza in corso particolare<br />

- Insufficienza – Tribunale Rovigo,<br />

31 gennaio 2005 .................. 323<br />

Accertamento del passivo – Opposizione<br />

allo stato passivo – Fideiussione<br />

controllante – Estraneità oggetto<br />

sociale – Accertamento – Rigetto<br />

opposizione – Tribunale<br />

Rovigo, 31 gennaio 2005 ............. 323<br />

Accertamento del passivo – Opposizione<br />

allo stato passivo – Decreto<br />

ingiuntivo non definitivo – Non<br />

equiparabilità a sentenza non passata<br />

in giudicato – Accertamento<br />

– Rigetto opposizione- Tribunale<br />

Rovigo, 31 gennaio 2005 ............. 323<br />

Accertamento del passivo – Opposizione<br />

allo stato passivo – Garanzia<br />

per avallo cambiali agrarie – Contrarietà<br />

a norma imperativa – Nullità<br />

– Tribunale Rovigo, 31 gennaio<br />

2005 ...................................... 323<br />

Accertamento del passivo – Istanza<br />

di fallimento – Spese legali –<br />

Non ammissibilità allo stato passivo<br />

– Spese bollo – Ammissibilità<br />

allo stato passivo – Esclusione prededuzione<br />

– Tribunale Rovigo, 31<br />

gennaio 2005 ................................ 323<br />

Azione revocatoria – Azione revoca-


toria fallimentare – Atti anormali –<br />

Revocatoria ex art. 67, comma 1, n.<br />

1, legge fallim. di atto compiuto da<br />

socio illimitatamente responsabile<br />

– Sussistenza dello stato di imprenditore<br />

e conoscenza di tale stato da<br />

parte del terzo – Necessità – Esclusione<br />

– Tribunale Napoli, 12 marzo<br />

2004, con nota di P. Lucci ......... 357<br />

Azione revocatoria – Azione revocatoria<br />

fallimentare – Revocatoria<br />

di rinunzia a crediti – Remissione<br />

del debito – Differenze – Rapporti<br />

infragruppo – Vantaggi compensativi<br />

– Rilevanza anche degli effetti<br />

riflessi e mediati della rinunzia –<br />

Esclusione – Tribunale Napoli, 8<br />

luglio 2004, con nota di A. Penta 383<br />

Azione di rivendicazione, restituzione<br />

e separazione – Beni in possesso<br />

del fallito – Determinabilità ed<br />

individuabilità – Tribunale Genova,<br />

13 aprile 2005, con nota di S.<br />

Ronco ......................................... 405<br />

Azione di rivendicazione, restituzione<br />

e separazione – Beni in possesso<br />

del fallito – Diritto di proprietà<br />

o altro diritto reale – Prova – Atto<br />

avente data certa – Necessità –<br />

Tribunale Genova, 13 aprile<br />

2005, con nota di S. Ronco ...... 405<br />

Concordato fallimentare – Concordato<br />

con assuntore – Giudizio di<br />

omologazione – Limiti assunzione<br />

Pag. Pag.<br />

pagamento debiti – Tribunale<br />

Messina, 18 aprile 2005 ............... 350<br />

Fallimento delle società – Imprese<br />

soggette – Società di capitali – Imprese<br />

agricole – Individuazione –<br />

Criteri – Connessione con il fondo<br />

– Esclusione – Tribunale Lamezia<br />

Terme, 17 marzo 2005, con nota<br />

di D. Ceccarelli ....................... 373<br />

Sequestro giudiziario<br />

Società – Assemblea straordinaria –<br />

Modificazioni dell’atto costitutivo<br />

– Prelazione – Azioni – Custodia<br />

– Poteri – Tribunale Venezia, 26<br />

ottobre 2005 ................................. 287<br />

Società<br />

Società per azioni – Arbitrato – Azioni<br />

– Sequestro giudiziario – Competenza<br />

della autorità giudiziaria<br />

ordinaria – Tribunale Venezia, 26<br />

ottobre 2005 ................................. 287<br />

Società per azioni – Modificazioni<br />

dell’atto costitutivo – Assemblea<br />

straordinaria – Prelazione – Azioni<br />

– Sequestro giudiziario - Tribunale<br />

Venezia, 26 ottobre 2005 ........ 287<br />

Società per azioni – Modificazioni dell’atto<br />

costitutivo – Clausola di prelazione<br />

statutaria – Violazione - Azioni<br />

– Sequestro giudiziario - Tribunale<br />

Venezia, 15 febbraio 2006 ..... 289<br />

INDICE CRONOLOGICO DELLE SENTENZE (*)<br />

2004<br />

Marzo<br />

Pag.<br />

12 Tribunale Napoli (*), in tema di<br />

fallimento di società personale e<br />

revocatoria .................................. 357<br />

Maggio<br />

Pag.<br />

20 Cassazione civile, n. 9643 (*), in<br />

tema di concordato preventivo<br />

con cessione dei beni ................. 271<br />

(*) Le sentenze contrassegnate con un asterisco sono corredate di nota od osservazione<br />

di autore; tutte le altre sono annotate dalla Redazione.


Luglio<br />

8 Tribunale Napoli (*), in tema di<br />

revocatoria infragruppo ............. 383<br />

2005<br />

Gennaio<br />

31 Tribunale Rovigo, in tema di opposizione<br />

allo stato passivo ........ 320<br />

31 Tribunale Rovigo, in tema di opposizione<br />

allo stato passivo ........ 323<br />

Marzo<br />

17 Tribunale Lamezia Terme (*), in<br />

tema di fallimento di impresa<br />

agricola in forma società di capitali<br />

............................................... 373<br />

Pag. Pag.<br />

Aprile<br />

13 Tribunale Genova (*), in tema di<br />

rivendicazione ............................. 405<br />

18 Tribunale Messina ...................... 350<br />

Ottobre<br />

26 Tribunale Venezia (*), in tema di<br />

prelazione e sequestro di azioni 287<br />

2006<br />

Febbraio<br />

15 Tribunale Venezia (*), in tema di<br />

prelazione e sequestro di azioni 289


<strong>IL</strong> <strong>DIRITTO</strong> <strong>FALLIMENTARE</strong><br />

E DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI<br />

PARTE PRIMA


LA NUOVA DISCIPLINA<br />

DELLE REVOCATORIE FALLIMENTARI<br />

Sommario: 1. Le ragioni della riforma. – 2. I tre possibili livelli d’intervento. – 3. La soluzione<br />

accolta dal legislatore. – 4. Il sistema delle esenzioni. – 5. A) I pagamenti nei termini<br />

d’uso. – 6. B) Le rimesse su conti correnti bancari. – 7. C) Le vendite d’immobili al<br />

«giusto» prezzo. – 8. D) Il piano di riequilibrio finanziario dell’impresa. – 9. E) Gli accordi<br />

di ristrutturazione dei debiti. – 10. F) I pagamenti di prestazioni lavorative. – 11.<br />

G) Le prestazioni di servizi per l’accesso alle procedure concorsuali. – 12. L’esenzione<br />

per le «somme già riscosse» nella locazione finanziaria. – 13. Le altre esenzioni. – 14.<br />

La revoca degli atti che incidono su patrimoni destinati di tipo a). – 15. L’onerosità delle<br />

garanzie contestuali. – 16. L’esercizio della revocatoria ordinaria nel fallimento. – 17. Gli<br />

effetti della revocazione: a) nelle attribuzioni indirette; – 18. b) nei rapporti continuativi<br />

o reiterati. – 19. Prescrizione e decadenza. – 20. Il regime transitorio. – 21. Azioni revocatorie<br />

e categorie di creditori. – 22. Il ruolo del danno nel nuovo sistema revocatorio.<br />

1. Le ragioni della riforma. – Nelle letture estive – che a me servono,<br />

come credo a molti, per evadere dall’orto chiuso degli studi tecnico-giuridici<br />

– mi ha colpito una frase di G. Husserl, che sottolinea come le norme,<br />

al pari delle altre istituzioni umane, hanno una «preistoria», oltre che<br />

una «storia».<br />

Ora, la «preistoria» della riforma delle procedure concorsuali è ancora<br />

sotto i nostri occhi, giacché la si scorge (il presente è d’obbligo, dato che la<br />

riforma, nel momento in cui scrivo, è appena entrata in vigore e, comunque,<br />

anche l’esperienza sulle disposizioni promulgate nel 2005 è troppo breve<br />

per esprimere un giudizio sul loro impatto pratico), la si scorge – dicevo<br />

– nei problemi con i quali gli operatori quotidianamente si misurano nelle<br />

aule dei Tribunali, nonché nel quadro impietoso delle disfunzioni del sistema<br />

offerto dalle (poche ed incomplete) statistiche in materia: l’enorme durata<br />

media delle liquidazioni fallimentari; la scarsa redditività delle stesse,<br />

soprattutto per i creditori chirografari; i costi piuttosto elevati, specie per<br />

quanto attiene al contenzioso indotto dalle azioni di responsabilità e di recupero;<br />

il troppo sporadico ricorso alle procedure alternative al fallimento,<br />

quali l’amministrazione controllata ed il concordato preventivo; la difficoltà<br />

(o l’impossibilità) d’utilizzare forme di liquidazione del patrimonio del debitore<br />

diverse dalla vendita all’asta dei singoli cespiti, e così via dicendo.


244<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Si tratta di mali antichi, che la dottrina addita da tempo e che, di solito,<br />

vengono imputati alla vetustà dell’impianto della legge del ’42, la quale si<br />

attardava ancora in una concezione sanzionatoria del fallimento, mentre trascurava<br />

il problema – davvero cruciale in tutte le economie di tipo industriale<br />

– della conservazione (sia pure a fini liquidativi) dei valori organizzativi<br />

racchiusi nell’azienda, o in suoi singoli rami.<br />

A mio sommesso avviso, tuttavia, vi è un altro aspetto della questione da<br />

tenere presente, sebbene sia passato quasi del tutto inosservato nelle analisi<br />

dei giuristi: la mortalità delle aziende italiane, a confronto del loro numero<br />

complessivo e dei nuovi ingressi, appare inferiore (come segnalano con forza<br />

gli economisti) alla media dei Paesi avanzati. In altri termini: c’è poco<br />

ricambio.<br />

1.1. A prima vista, può sembrare strano che venga indicato come fattore<br />

di crisi un dato statistico – il ridotto numero dei fallimenti – apparentemente<br />

positivo. A ben guardare, però, i due profili (l’inefficienza delle procedure<br />

e la scarsa mortalità delle imprese) sono strettamente collegati: non solo<br />

perché il primo può essere considerato come una delle cause, o concause,<br />

del secondo; ma, soprattutto, perché solo scrutinandoli insieme si vede la<br />

vera dimensione del problema, che consiste nell’aver prodotto una duplice<br />

situazione di «manomorta» aziendale.<br />

Le imprese in crisi, infatti:<br />

a) prima del fallimento, vivono un lungo periodo d’asfissia finanziaria,<br />

dovuta al fatto che il sistema bancario non le fa morire, per paura delle sanzioni<br />

penali (di solito connesse ai tentativi di risanamento andati a male),<br />

oppure per il timore delle revocatorie; ma non le fa neppure sviluppare,<br />

per l’incertezza del recupero delle somme offerte come nuova finanza;<br />

b) dopo il fallimento, danno luogo ad una lunga immobilizzazione di risorse,<br />

perché la liquidazione dell’attivo avviene con sistemi antidiluviani,<br />

con i ritmi dettati dalle regole del processo (ritorna alla mente il ricordo delle<br />

vendite all’asta effettuate col metodo della candela vergine), per le quali<br />

l’accertamento del passivo (e cioè dei «diritti», in funzione dei quali s’attivano<br />

gli strumenti di tutela) dovrebbe «logicamente» precedere ogni tentativo<br />

di sistemazione della crisi (sia esso costituito da un concordato o da una<br />

semplice cessione di compendi aziendali).<br />

1.2. Sul secondo punto, Floriano d’Alessandro ha di recente compiuto,<br />

da par suo, una finissima analisi, spiegandoci che è stato possibile accantonare<br />

per così tanti anni il problema, solo perché le crisi delle imprese<br />

medio-grandi non venivano risolte con le procedure concorsuali di diritto<br />

comune, bensì con interventi di natura pubblicistica o con procedure di carattere<br />

amministrativo (le varie «Prodi»); che la strada dell’assorbimento<br />

delle aziende insolventi nel grande calderone delle partecipazioni statali,


Parte I - Dottrina 245<br />

o quella delle amministrazioni straordinarie, foraggiate con sussidi pubblici,<br />

appare sempre meno percorribile, per i ben noti vincoli posti dal diritto comunitario<br />

in materia d’aiuti di Stato; che lo strumento principe per il superamento<br />

della crisi è l’accordo con i creditori (nelle varie forme conosciute<br />

dall’ordinamento, comprese quelle, più o meno intensamente coattive, dei<br />

concordati giudiziali) o, in subordine, la liquidazione dei beni per blocchi<br />

funzionali; che occorre, quindi, incoraggiare le soluzioni di tipo consensualistico,<br />

magari con strumenti un po’ meno rozzi di quelli offerti dai recenti<br />

interventi legislativi.<br />

Potrei sottoscrivere – parola per parola – le affermazioni dell’illustre<br />

Scrittore, con la sola riserva che la via delle soluzioni concordatarie non potrà<br />

essere percorsa con quell’agevolezza, che meriterebbe, fino a quando<br />

non si risolverà il problema dei crediti muniti di prelazione (soprattutto d’origine<br />

legale), che, a mio avviso, nel nostro ordinamento sono troppi e troppo<br />

intensamente tutelati, con la conseguenza di dare poco spazio di manovra<br />

al debitore, quando deve proporre una percentuale di realizzo, che invogli<br />

i creditori chirografari a prestare il loro consenso.<br />

1.3. Ai nostri fini, però, è più interessante ritornare sul primo degli accennati<br />

problemi, costituito dal ritardo, con cui di norma s’accede alle procedure<br />

concorsuali, e dalla conseguente sacca d’inefficienza, provocata dall’incertezza<br />

sul futuro dell’impresa.<br />

Al riguardo, si può affermare che v’è un’assoluta unanimità di consensi<br />

nella diagnosi, mentre si registra una perdurante disparità di giudizi in merito<br />

agli interventi terapeutici.<br />

Secondo una parte della dottrina, infatti, per anticipare la dichiarazione<br />

di fallimento sarebbe necessario predisporre un sistema di sanzioni (anche<br />

di carattere puramente risarcitorio: si pensi alla giurisprudenza francese in<br />

tema di responsabilità della banca per «abusiva» concessione di credito), a<br />

carico di chi dovrebbe attivarsi per portare alla luce del sole la situazione di<br />

crisi, mentre assume un atteggiamento omertoso, teso a dissimularla; alcuni<br />

autori, poi, propongono di collegare gli obblighi di denuncia (dell’insolvenza,<br />

o del semplice rischio d’insolvenza) ad una vera e propria procedura<br />

d’allerta (anch’essa d’ispirazione francese), volta a richiamare l’attenzione<br />

dell’autorità giudiziaria sui problemi dell’impresa; come si ricorderà, infine,<br />

un autorevolissimo indirizzo dottrinale ha per lungo tempo sostenuto che<br />

un regime revocatorio particolarmente rigoroso avrebbe avuto il pregio di<br />

creare un «cordone sanitario» attorno all’impresa in difficoltà, in modo da<br />

isolarla dal resto del mercato e costringerla ad assumere subito i provvedimenti<br />

più opportuni.<br />

1.4. Naturalmente, non è questa la sede per affrontare questioni così delicate,<br />

per le quali, per altro, mancano significativi riscontri empirici. Solo


246<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

per fare un esempio, mi limiterò ad osservare che le procedure d’allerta potrebbero,<br />

sì, avere un effetto anticipatorio e profilattico nell’aggredire la crisi;<br />

ma potrebbero anche avere l’effetto contrario, di lasciar sopravvivere,<br />

con lo scudo dell’autorità giudiziaria (un po’ com’è avvenuto, da noi, per<br />

l’amministrazione controllata), certe aziende sostanzialmente decotte, ma<br />

particolarmente rilevanti (o ritenute tali) sul piano occupazionale.<br />

In assenza delle accennate evidenze empiriche, è difficile esprimere un’opinione<br />

motivata al riguardo. Il discorso, invece, mi sembra sostanzialmente<br />

diverso per quanto concerne le revocatorie, giacché l’esperienza di questi ultimi<br />

anni insegna che un eccessivo rigore, nella dichiarazione d’inefficacia di<br />

certi atti (il pensiero, naturalmente, corre alle rimesse in conto corrente, ma<br />

sarebbe necessario aggiungere la revoca delle garanzie contestuali al sorgere<br />

del credito), è stato controproducente, ai fini di una tempestiva attivazione<br />

delle procedure concorsuali, perché ha indotto alcune classi di creditori<br />

(ed in particolare le banche) a considerare il rimedio peggiore del male e,<br />

cioè, a rifuggire dal fallimento (anche in presenza di debitori morosi, ormai<br />

sordi ad ogni sollecitazione ad adempiere), pur di non mettere in moto un<br />

meccanismo, del quale non si è in grado di governare gli effetti.<br />

1.5. Ora, si può anche comprendere che il debitore cerchi di sfuggire<br />

alla dichiarazione d’insolvenza, in quanto il provvedimento del giudice lo<br />

priva dell’intero patrimonio e lo estromette dalla direzione dei suoi affari<br />

(a dire il vero, il legislatore ha fatto di tutto, per invogliare il debitore all’autodenuncia,<br />

eliminando molte conseguenze personali del fallimento ed introducendo<br />

l’istituto dell’esdebitazione; forse, però, i passi compiuti in tale<br />

direzione dalla riforma restano ancora troppo timidi per conseguire l’effetto<br />

sperato).<br />

Appare paradossale, invece, che facciano altrettanto i creditori finanziari,<br />

anche perché, se essi recalcitrano di fronte alla dichiarazione di fallimento,<br />

diventa francamente difficile aprire il concorso con la necessaria<br />

tempestività.<br />

Non si può pensare, infatti, che in loro vece s’attivino i piccoli creditori,<br />

per il semplicissimo motivo che costoro, proprio per l’esiguità delle<br />

loro pretese, sono portati ad assumere un atteggiamento di «inerzia razionale»,<br />

fondata, del resto, sull’esperienza che ogni loro iniziativa può essere<br />

vanificata (magari con un intervento finanziario di modeste dimensioni),<br />

qualora i creditori forti abbiano interesse a procrastinare la dichiarazione<br />

d’insolvenza.<br />

1.6. Tenendo conto di quanto fin qui si è detto, non può certo meravigliare<br />

se uno dei primi obbiettivi della riforma sia stato proprio quello d’attenuare<br />

il rigore del sistema revocatorio ammannito dalla legge del ’42.<br />

In tale direzione, infatti, spingevano molti fattori: innanzi tutto, la pres-


Parte I - Dottrina 247<br />

sione delle banche, che si consideravano vittime designate di una vera e<br />

propria aggressione da parte delle curatele; in secondo luogo, l’esigenza<br />

d’allineare la nostra normativa alle soluzioni accolte nella maggior parte degli<br />

altri ordinamenti comunitari, al fine d’impedire che un regime revocatorio<br />

troppo rigido, capace di minare alla base ogni certezza in merito alla stabilità<br />

degli acquisti e dei pagamenti, si trasformasse in una vera e propria<br />

penalizzazione sul piano della concorrenza; in terzo luogo, le istanze di molte<br />

categorie di soggetti – fornitori, acquirenti d’immobili, professionisti, intermediari<br />

specializzati e così via dicendo – che ritenevano insopportabile,<br />

per le loro economie individuali, il peso delle impugnative; infine, ma non<br />

da ultimo in ordine d’importanza, la speranza d’eliminare – come si è detto<br />

– un serio intralcio al tempestivo avvio delle procedure concorsuali e, prima<br />

ancora, un insormontabile ostacolo per le operazioni di consolidamento finanziario<br />

e di ristrutturazione aziendale.<br />

1.7. Ovviamente, anche la scelta di ridurre l’impatto delle revocatorie<br />

non è senza costi, che si pagano in termini di una minore incisività della<br />

par condicio, ovvero – se non si rifugge dalle espressioni un po’ magniloquenti<br />

– immolando sull’altare dell’efficienza economica i più alti ideali della<br />

giustizia distributiva.<br />

Qualcuno fa osservare, infatti, che si è ridotto il vincolo di solidarietà tra<br />

i creditori, con un ulteriore rafforzamento delle classi già forti; ed aggiunge<br />

che molte procedure, non potendo più contare sull’apporto delle revocatorie,<br />

verranno presumibilmente chiuse per mancanza d’attivo, subito dopo la<br />

dichiarazione d’insolvenza.<br />

A ben guardare, però, una consistente deflazione del contenzioso fallimentare<br />

era nei voti, giacché, se si esamina il problema senza lasciarsi condizionare<br />

dalla pur nobile esigenza di riaffermare certi valori, si deve ammettere<br />

che il fallimento era diventato, ormai, un sistema autoreferenziale,<br />

giacché la redistribuzione delle perdite, operata dalle revocatorie, finiva in<br />

molti casi col produrre, come unico effetto – vista l’esiguità delle percentuali<br />

distribuite ai creditori – un puro e semplice trasferimento di risorse a favore<br />

di certe classi di professionisti.<br />

Veniva voglia, in altri termini, di rievocare il pungente sarcasmo di<br />

Voltaire, quando attribuiva al fallimento la funzione di permettere ai giudici<br />

(noi diremmo: al sistema giudiziario nel suo complesso) d’impadronirsi<br />

dei beni del debitore, prima che arrivino ... i creditori.<br />

Sarcasmo a parte, un’attenuazione dell’impatto delle revocatorie appariva<br />

necessaria ed improcrastinabile, soprattutto in un’economia, come la<br />

nostra, che ha bisogno di ridurre i costi, se vuole riacquistare competitività.<br />

Sul punto, in fondo, vi era (e vi è) un consenso abbastanza diffuso. Molto<br />

meno concordi, invece, sono i pareri sulla bontà delle scelte tecniche compiute<br />

dalla riforma.


248<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

2. I tre possibili livelli d’intervento. – In realtà, il problema di come intervenire<br />

sul sistema revocatorio fallimentare, per ridurne l’impatto sui rapporti<br />

intrattenuti dall’impresa in crisi con i terzi, si era posto ben prima dell’inizio<br />

dei lavori di riforma, che hanno preso l’avvio con l’insediamento della<br />

Commissione Trevisanato e sono proseguiti, poi, sotto la vigile direzione<br />

del Sottosegretario Vietti.<br />

2.1. Una prima proposta (accolta da alcuni progetti di matrice parlamentare)<br />

si era mossa nella direzione di dimezzare il periodo sospetto, portandolo,<br />

per gli atti anomali, ad un anno e, per quelli normali, a sei mesi.<br />

In tal modo, si sarebbero dovuti ottenere due risultati: per un verso, si<br />

sarebbe consentito un più rapido consolidamento degli acquisti, con importanti<br />

vantaggi sul piano della tutela dell’affidamento negoziale e della<br />

salvaguardia del traffico giuridico; per altro verso, si sarebbe ridotta la<br />

massa degli atti revocabili, con la conseguenza d’attenuare gli effetti dell’impugnativa<br />

su coloro che intrattengono rapporti continuativi o reiterati<br />

con il debitore in difficoltà (il pensiero naturalmente correva alle banche<br />

ed al problema delle rimesse in conto corrente, ma la riduzione del periodo<br />

sospetto avrebbe agevolato – sotto il profilo de quo – anche i fornitori<br />

abituali dell’impresa).<br />

Non è certo un mistero che mi ero pronunciato, fin da subito, in senso<br />

contrario a questo tipo di soluzione, la quale mi sembrava troppo forte e, al<br />

tempo stesso, insufficiente:<br />

— troppo forte, perché, date le lungaggini delle istruttorie prefallimentari<br />

(che, in certi Tribunali meridionali, superano di gran lunga, a<br />

quanto mi si dice, i sei mesi), si rischiava d’abrogare di fatto l’istituto della<br />

revoca dei pagamenti (compiuti alla scadenza con mezzi normali) e delle<br />

garanzie (contestuali al sorgere del credito o prestate per debiti già scaduti),<br />

con la conseguenza di cancellare il principio della parità di trattamento<br />

tra i creditori, almeno in quell’accezione forte, che la tradizione<br />

commercialistica ci aveva consegnato (il codice civile, infatti, si muove<br />

in tutt’altra direzione);<br />

— ma anche insufficiente, perché, se in certi ambiti si voleva mantenere,<br />

nonostante la crisi dell’impresa, la correntezza delle relazioni commerciali,<br />

non bastava attenuare il rischio di revocatorie o ridimensionarne gli effetti,<br />

ma occorreva avere il coraggio di stabilire (come avevano già fatto, prima di<br />

noi, molti altri ordinamenti) che certe operazioni (utili alla conservazione<br />

dell’azienda, o volte al suo risanamento finanziario) non possono essere toccate,<br />

se compiute in buona fede ed in maniera oggettivamente corretta.<br />

2.2. Da qui la proposta di prevedere una serie d’esenzioni dalla revoca,<br />

non più legate, come in passato, alle qualità soggettive del terzo, che ha ricevuto<br />

l’attribuzione patrimoniale (la Banca d’Italia, gli istituti di credito su


Parte I - Dottrina 249<br />

pegno, i soggetti che operano sul medio termine o erogano crediti speciali, e<br />

così via dicendo), ma fondate sulle oggettive caratteristiche funzionali d’alcune<br />

tipologie d’operazioni.<br />

2.3. Non si può tacere, infine, che vi era un terzo orientamento di pensiero,<br />

per il quale sarebbero bastati pochi ritocchi al vecchio impianto, in<br />

buona sostanza limitati all’accoglimento della soluzione suggerita – con riferimento<br />

alla revoca delle rimesse effettuate su conti correnti bancari – dalla<br />

teoria del massimo scoperto.<br />

Anche a tale riguardo, mi ero espresso in senso contrario: sia perché<br />

sussistevano altri problemi da risolvere ed altre fattispecie da sottrarre agli<br />

strali dell’impugnativa; sia perché la revoca deve necessariamente dirigersi<br />

contro un atto o una serie di atti (per altro qualificati dallo stato di buona<br />

o mala fede dell’accipiens), e non può avere ad oggetto una somma di denaro,<br />

il cui ammontare venga determinato a prescindere dall’individuazione<br />

delle fattispecie dichiarate inefficaci nei confronti dei creditori; sia, infine,<br />

perché l’accennata teoria del massimo scoperto dava esclusiva rilevanza<br />

ad un dato contabile, senza consentire alcun’indagine sulla funzione degli<br />

atti che avevano portato a quel risultato aritmetico e senza chiedersi se il<br />

dato numerico rispecchiava fedelmente la sostanza dei rapporti sottostanti.<br />

3. La soluzione accolta dal legislatore. – Come spesso accade in casi del<br />

genere, il legislatore ha finito con l’accontentare (o con lo scontentare) un<br />

po’ tutti, accogliendo cumulativamente i tre rimedi che erano stati prospettati,<br />

con l’unica cautela di dare rilievo al massimo scoperto, non già ai fini<br />

dell’individuazione dei presupposti della revoca, bensì solo ai fini della determinazione<br />

dei suoi effetti (vedremo in seguito quali sono le conseguenze<br />

di questo mutamento d’impostazione).<br />

Arrivati a questo punto, vale poco recriminare: la cosa più saggia è<br />

prendere atto delle scelte legislative e attendere il tempo necessario per poterne<br />

sperimentare il reale impatto pratico.<br />

Qui si può solo aggiungere qualche considerazione di carattere generale,<br />

che cerchi almeno di spiegare come mai si è giunti al predetto risultato.<br />

3.1. A mio sommesso avviso, per intendere la dinamica dell’intervento<br />

riformatore, occorre partire dalla premessa che, ad un certo punto, ha prevalso<br />

la tesi (anche nella Commissione del Senato, ove era approdato, dopo<br />

varie vicissitudini, il progetto di riforma urgente della legge fallim.) d’impinguare<br />

il numero delle esenzioni dalla revoca, a tutela d’una serie di soggetti<br />

(in primo luogo: gli acquirenti d’immobili e le banche), che si sentivano vessati<br />

dall’eccessivo rigore delle norme in materia.<br />

Nonostante quest’apertura, il mondo bancario continuava a temere, tut-


250<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

tavia, che le immunità previste con riferimento alle rimesse in conto corrente<br />

fossero troppo elastiche, per escludere, in un futuro, un ritorno ai ben<br />

noti atteggiamenti rigoristici della giurisprudenza. Né, d’altro canto, era<br />

pensabile formulare un divieto assoluto di revoca: sia perché sarebbe stato<br />

inutile, dato che anche le disposizioni più recise nella formulazione letterale<br />

possono essere messe in non cale in sede applicativa (l’esperienza insegna,<br />

infatti, quanto sia erroneo il vecchio motto, secondo il quale in claris non fit<br />

interpretatio); sia, soprattutto, perché ci si rendeva conto dell’esigenza di<br />

porre un limite al privilegio, onde evitare che si trasformasse in un varco,<br />

attraverso il quale avrebbero potuto sfuggire all’impugnativa tutti i movimenti<br />

di denaro, anche quelli riferibili ad operazioni fraudolente.<br />

3.2. Proprio per questi motivi è stata reintrodotta nel testo definitivo<br />

della riforma la riduzione del periodo sospetto, con effetti tutto sommato<br />

poco dirompenti per quanto concerne il termine biennale (dato che gli atti<br />

anomali ricadono comunque nell’ambito d’applicazione della pauliana), ma<br />

con conseguenze assai più pericolose (almeno nelle previsioni di alcuni di<br />

noi) per quanto concerne la revoca dei pagamenti e delle garanzie (a ben<br />

guardare, infatti, anche le vendite al giusto prezzo possono essere impugnate<br />

con la revocatoria ordinaria, pur essendo sottoposte al termine annuale<br />

previsto dal comma 2 dell’art. 67, legge fallim.).<br />

Naturalmente, solo il tempo dirà se le mie preoccupazioni (condivise, a<br />

dire il vero, da illustri Studiosi) erano fondate. Per ora, mi limito ad osservare<br />

che un’altra soluzione, suggerita da una parte della dottrina – di ridurre<br />

il periodo sospetto, ma di farlo decorrere dall’istanza di fallimento, anziché<br />

dalla sentenza dichiarativa d’insolvenza – non è stata accolta per un triplice<br />

ordine di motivi: innanzi tutto, perché si temeva di legare il consolidamento<br />

dell’acquisto (provocato dal decorso del termine per l’impugnativa)<br />

ad un evento (la presentazione di un’istanza di fallimento) che non viene<br />

pubblicizzato; in secondo luogo, perché si sarebbe consentito ai creditori,<br />

al debitore e, forse, persino ai terzi, d’influire sulla data d’inizio del periodo<br />

sospetto, tramite una rinuncia alla predetta istanza, o tramite la tacitazione<br />

della pretesa, che l’aveva supportata; infine, perché, per evitare i predetti<br />

inconvenienti, si sarebbe dovuto attribuire al Tribunale il potere di precisare<br />

a quale istanza di fallimento (anche se ritirata) si riferisce l’accertamento<br />

dello stato d’insolvenza, con un sostanziale ritorno al vecchio sistema della<br />

sentenza di retrodatazione.<br />

3.3. Qualunque cosa si pensi in merito alla riduzione del periodo sospetto,<br />

una cosa tuttavia è certa: che la riforma del nostro ordinamento<br />

sul punto avrà notevoli ripercussioni, di cui è difficile prevedere la portata:<br />

a) innanzi tutto, è chiaro che il pericolo di «far perdere» le revocatorie<br />

eserciterà una forte pressione sui Tribunali, affinché si pronuncino rapida-


Parte I - Dottrina 251<br />

mente sull’istanza di fallimento, senza aspettare quell’evento salvifico, che<br />

dovrebbe eliminare – a dire del debitore – la «temporanea» impossibilità<br />

d’adempiere;<br />

b) in secondo luogo, è probabile che non vi sia più spazio, data la strettezza<br />

dei tempi, per accordi interbancari volti a procrastinare la dichiarazione<br />

d’insolvenza, previa concessione del ben noto «pari grado» ipotecario;<br />

c) in terzo luogo, è ovvio che gli intermediari finanziari dovranno monitorare<br />

con maggiore attenzione, di quanta finora non ve ne dedichino, le<br />

condizioni patrimoniali dei loro clienti, con un incremento di spese, che potrebbe<br />

indurre gli intermediari stessi a modificare le condizioni e le modalità<br />

dell’erogazione del credito;<br />

d) non si può escludere, poi, che le maggiori spese di monitoraggio sui<br />

debitori – sopportate dalle banche – possano indurre il legislatore (qualora<br />

volesse mostrarsi attento alla competitività della nostra economia) ad introdurre<br />

nuove forme di garanzia, senza spossessamento, su tutti i beni<br />

aziendali;<br />

e) e potrebbe accadere, infine, che il predetto adeguamento delle nostre<br />

norme a modelli ormai da tempo praticati in altri Paesi produca, come ulteriore<br />

effetto indotto, il passaggio da un sistema d’erogazione del credito<br />

fondato sul multi-affidamento (più banche sovvenzionano la stessa impresa<br />

per rendere più sopportabile il rischio d’insolvenza), ad un sistema fondato<br />

su una relazione privilegiata con una sola banca, che conosca fino in fondo<br />

le potenzialità dell’azienda ed i suoi eventuali profili critici.<br />

Naturalmente, non è detto che gli effetti dianzi descritti si verifichino<br />

con le modalità e nella concatenazione, che qui si sono immaginate. Mi preme<br />

rilevare, invece, che – nonostante il mio pessimismo sulle capacità di<br />

reazione del nostro sistema economico (l’attitudine delle banche a monitorare<br />

efficacemente le aziende affidate, per valutarne i rischi) e giudiziario (la<br />

rapidità di decisione dei giudici) – molti dei predetti effetti avrebbero, in se<br />

stessi, una valenza positiva, giacché introdurrebbero un elemento di dinamicità<br />

nel nostro mercato, facendolo rassomigliare un po’ più a quelli dei<br />

Paesi concorrenti (nella stessa direzione, del resto, si muovono gli accordi<br />

internazionali solitamente denominati «Basilea 2»).<br />

Ciò posto, si deve avere anche la consapevolezza che, una volta imboccata<br />

una strada, per completare il disegno si renderanno necessari nuovi<br />

adeguamenti e correzioni, anche su settori normativi apparentemente lontani<br />

(il pensiero va alle garanzie senza spossessamento) da quelli sui quali si è<br />

intervenuti.<br />

4. Il sistema delle esenzioni. – Se quanto precede è vero, se ne deve dedurre<br />

che il sistema delle esenzioni costituisce uno dei due punti nevralgici<br />

della nuova disciplina della revocatorie (l’altro, forse più importante, è co-


252<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

stituito, come s’è detto, dalla riduzione del periodo sospetto). La questione,<br />

pertanto, deve essere affrontata con molta attenzione e, mi permetterei di<br />

aggiungere, con lo spirito giusto.<br />

Sono note, infatti, le polemiche già divampate al riguardo. Si è avuta la<br />

sensazione, infatti, che le nuove norme siano nate da istanze corporative o,<br />

peggio ancora, dalla pressione di certi gruppi di potere. Questo sospetto ha<br />

avvelenato l’atmosfera, producendo degli atteggiamenti di rigetto che nuocciono<br />

alla serenità della discussione e – quel che più conta – possono indurre<br />

a travisare il significato d’alcune norme, con la conseguenza d’attribuire<br />

loro dei contenuti e delle funzioni molto diversi da quelli desumibili da<br />

un’attenta esegesi, o da un inquadramento sistematico confortato dal raffronto<br />

con altri ordinamenti.<br />

Con ciò non voglio negare che, sul piano tecnico, si poteva fare di meglio<br />

(ma quale opera dell’uomo non è perfettibile?); che si sarebbe dovuto<br />

resistere a questa o a quell’istanza corporativa; che ad alcuni problemi si potevano<br />

dedicare discipline più articolate, mentre il dettato d’altre norme<br />

avrebbe potuto essere più asciutto ed essenziale. Tuttavia, si deve stare attenti<br />

a non buttare il bambino con l’acqua sporca; e, soprattutto, si deve<br />

cercare di cogliere lo spirito complessivo della riforma, prima di passare all’analisi<br />

delle singole disposizioni.<br />

4.1. Per preparare il terreno al prosieguo dell’indagine, mi sembra opportuno,<br />

pertanto, richiamare l’attenzione su alcuni punti di grande rilievo<br />

al fine d’una corretta ricostruzione del sistema.<br />

A) Innanzi tutto, non mi pare che il legislatore possa essere accusato<br />

d’eccessivi cedimenti, in favore d’interessi particolari o corporativi.<br />

Certo: può sorprendere che il privilegio per l’acquisto d’immobili ad<br />

uso abitativo sia stato esteso fino alle abitazioni degli «... affini entro il terzo<br />

grado». Ma – a parte il fatto che, in caso d’abuso, potrebbero scattare le<br />

azioni volte ad accertare il carattere simulato dell’atto o la frode alla legge<br />

– non può, certo, essere questa norma a connotare la riforma: sia perché il<br />

commercio d’immobili ad uso abitativo non ha più quel ruolo centrale, nella<br />

nostra economia, che aveva fino a pochi anni addietro; sia perché, come<br />

vedremo, nella coscienza sociale si sta attenuando la valutazione negativa –<br />

sotto il profilo della frode ai creditori – che un tempo contrassegnava tutte<br />

le alienazioni, a prescindere dalle circostanze nelle quali erano state poste in<br />

essere.<br />

B) L’attenzione deve concentrarsi, allora, su altre fattispecie, tra le quali<br />

naturalmente spiccano le rimesse sui conti correnti bancari ed i pagamenti<br />

nei termini d’uso.<br />

Anche a tale riguardo, tuttavia, il discorso non può essere chiuso con<br />

battute semplicistiche e ad affetto – del tipo: «hanno vinto i soliti noti (le<br />

banche ed i creditori forti)» – giacché si deve partire dal presupposto che


Parte I - Dottrina 253<br />

la par condicio ha un senso etico (di solidarietà) ed una precisa funzione economica<br />

(di ridistribuire le perdite derivanti dall’insolvenza per renderle più<br />

sopportabili, con un meccanismo di tipo assicurativo), se sono uguali, o almeno<br />

assimilabili, le situazioni di partenza, sulle quali s’incide per ridurre<br />

tutti i crediti allo stesso denominatore ( 1 ).<br />

Il predetto principio, invece, diventa arbitrario (o, comunque, poco<br />

funzionale rispetto a quegli interessi, che vorrebbe proteggere), se le situazioni<br />

di partenza sono diverse: o perché il rapporto serve ad espletare un<br />

servizio cassa, per sua natura estraneo alla dinamica dei fatti aziendali,<br />

che hanno prodotto o aggravato il dissesto dell’impresa (mentre la soluzione<br />

accolta dalla giurisprudenza finiva col concentrare sull’intermediario le<br />

perdite derivanti dall’insolvenza del debitore); oppure, perché l’operazione<br />

favorisce la conservazione del complesso produttivo, con un’evidente utilità<br />

per l’intera massa dei creditori.<br />

C) Infine, ma non certo per ultimo in ordine d’importanza, si deve avere<br />

la consapevolezza che le esenzioni dalla revocatoria, introdotte dalla riforma,<br />

esistono – sia pure con caratteristiche tecniche e tipologiche parzialmente<br />

diverse – in tutti i sistemi concorsuali avanzati.<br />

Il legislatore, quindi, non ha inventato nulla di nuovo, ma s’è messo nel<br />

solco di una tradizione già sperimentata a livello comparatistico, che non<br />

poteva più essere ignorata, senza arrecare un grave pregiudizio alla nostra<br />

economia.<br />

4.2. Naturalmente, il buon funzionamento del sistema creato dalle nuove<br />

norme resta affidato, adesso, alle mani degli interpreti chiamati ad applicarle;<br />

ed il compito è tanto più delicato, in quanto il legislatore ha fatto un<br />

uso massivo di clausole generali ed espressioni indeterminate, che lasciano<br />

un ampio margine di discrezionalità al giudice.<br />

Proprio per questo, però, è importante intendere la ratio delle innovazioni<br />

introdotte dalla riforma: che non è di creare un diritto singolare, a favore<br />

dei soggetti più forti dal punto di vista economico; ma è di sceverare le<br />

condotte ritenute utili al superamento della crisi (i piani di consolidamento<br />

finanziario) o alla conservazione di valori organizzativi (in vista di un concordato<br />

o della semplice vendita dell’azienda o di un ramo d’azienda), dalle<br />

condotte che perseguono obbiettivi puramente egoistici, in frontale contrasto<br />

con il bene inteso interesse della massa dei creditori.<br />

L’interprete, pertanto, deve sentirsi coinvolto in un disegno strategico<br />

( 1 ) Per una recisa affermazione dell’idea che la parità di trattamento tra i creditori non<br />

deve essere considerata come un «valore-fine», bensì come un «valore-mezzo», mi permetto di<br />

rinviare a Terranova, Le procedure concorsuali. Problemi d’una riforma, Milano, Giuffré,<br />

2004, pag. 51 seg.


254<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

di conservazione di valori aziendali, in modo da far prevalere le ragioni dell’economia<br />

sugli esercizi di pura e semplice classificazione astratta, ovviamente<br />

senza perdere di vista l’esigenza di reprimere le frodi.<br />

Del resto, è risaputo che, quando entra in gioco la frode – sia essa alla<br />

legge o ai creditori – la funzione materiale della complessiva operazione<br />

economica, nella quale il singolo atto s’inserisce, finisce sempre col prevalere<br />

sulla qualificazione formale della fattispecie.<br />

5. A) I pagamenti nei termini d’uso. – Non è certo un caso, se l’elenco<br />

delle nuove esenzioni si apre con «i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio<br />

dell’attività d’impresa nei termini d’uso».<br />

Si tratta, infatti, dell’innovazione più rilevante, sotto il profilo sistematico:<br />

non solo perché sarà presumibilmente quella di più estesa applicazione<br />

pratica; ma soprattutto perché dàun’immagine molto efficace dello spirito<br />

della riforma, la quale è volta a preservare l’attività produttiva dagli effetti<br />

perversi delle revocatorie, a patto che il debitore ed i terzi s’attengano a certe<br />

elementari regole di correttezza.<br />

5.1. In realtà, l’esigenza di mettere in salvo i pagamenti di debiti scaduti,<br />

effettuati con mezzi normali, era già emersa all’interno della commissione<br />

Trevisanato, ma – a mio sommesso avviso – aveva trovato espressione<br />

in termini troppo generici ed insoddisfacenti, per essere accolta.<br />

Si riteneva, infatti, di poter collocare sullo stesso piano tutti gli atti solutori<br />

compiuti con denaro o con altri strumenti ordinari di pagamento,<br />

senza distinguere a seconda del tipo di rapporto, che veniva estinto ( 2 ).<br />

In altri termini, s’equiparava il pagamento della rata di un mutuo, o il pagamento<br />

d’arretrati per certi servizi o forniture, al pagamento delle prestazioni<br />

effettuate per mandare avanti l’azienda, in attesa di trovare uno sbocco<br />

alla crisi.<br />

La formulazione finale della norma, invece, è molto più ristretta, perché,<br />

per un verso, riguarda solo i pagamenti di beni e servizi (effettuati nell’esercizio<br />

dell’attività d’impresa) e, quindi, implicitamente esclude ogni<br />

esenzione per i pagamenti delle rate o dei saldi di mutui (o di altri rapporti<br />

tipicamente creditizi: v. avanti), anche se venuti a scadere proprio alle date<br />

nelle quali sono stati compiuti gli atti solutori; mentre, per altro verso, si<br />

riferisce esclusivamente ai pagamenti compiuti nei termini d’uso, lasciando<br />

fuori dalla predetta immunità i pagamenti di pretese arretrate.<br />

( 2 ) La distinzione, semmai, veniva posta tra atti necessari e atti non necessari alla conservazione<br />

dell’impresa, con la conseguenza di imporre valutazioni di natura teleologica,<br />

che potevano prestarsi ad incertezze ed arbitri.


Parte I - Dottrina 255<br />

5.2. Per intendere la ratio delle accennate distinzioni, è opportuno, forse,<br />

segnalare che le stesse trovano un precedente in archetipi concettuali<br />

ben noti ad altre esperienze giuridiche e, in particolare, all’ordinamento tedesco,<br />

nel quale da tempo sono esentate dalla revocatoria le prestazioni effettuate<br />

mano contro mano, nell’assunto che chi le compie non ha «seguito<br />

la fiducia» del debitore ma, anzi, proprio per la reciprocità e la contestualità<br />

delle prestazioni, ha fatto implicitamente affidamento su un embrionale<br />

meccanismo di garanzia. In altri termini, si parte dal presupposto che l’atto<br />

non ha arrecato danno alla massa, perché il bene non sarebbe stato immesso<br />

nel patrimonio del fallito, se non fosse stato contestualmente saldato il<br />

prezzo.<br />

Naturalmente, con l’evolversi dei rapporti economici la contestualità<br />

delle reciproche prestazioni è stata intesa in senso sempre più blando, giacché<br />

sièdovuto tenere conto del fatto che le imprese sono solite pagare i<br />

loro debiti nei confronti dei fornitori con una breve dilazione tecnica.<br />

Il progressivo ampliamento della fattispecie, tuttavia, non ha mai portato<br />

ad estendere l’esenzione oltre certi limiti, giacché la revocatoria – come<br />

s’è accennato – torna a colpire chi mostra di voler seguire la fiducia del debitore:<br />

o perché stipula un tipico contratto di finanziamento (un mutuo,<br />

un’apertura di credito e via dicendo); oppure perché lascia che s’accumulino<br />

prestazioni non pagate, con la conseguenza di passare (sia pure obtorto<br />

collo) dalla parte dei finanziatori dell’impresa.<br />

5.3. Questa differenza di trattamento – tra creditori lato sensu finanziari,<br />

da un lato, e fornitori, dall’altro – a prima vista, può sorprendere, giacché<br />

rompe l’apparente assolutezza del principio consacrato nell’art. 2741, cod.<br />

civ., e della sottesa ideologia, che fa capo al Code Napoleon ed alla tradizione<br />

francese ( 3 ).<br />

A ben guardare, però, l’accennata differenza di trattamento si fonda su<br />

precise esigenze economiche, che finiscono col giustificarla anche sul piano<br />

giuridico.<br />

Dal primo punto di vista (quello economico), è opportuno ricordare<br />

quanto si diceva dianzi in merito alle caratteristiche del nostro sistema finanziario,<br />

che si fonda tuttora sulla tecnica del «multi-affidamento», in base<br />

alla quale le banche (e gli altri intermediari creditizi) ripartiscono su una<br />

pluralità di soggetti i rischi legati all’insolvenza dei loro clienti, per non caricarsi<br />

della responsabilità di seguirli da vicino nella gestione dell’impresa.<br />

In tale ottica, la par condicio assolve ad una funzione assicurativa, giacché<br />

( 3 ) Per qualche approfondimento cfr. ancora Terranova, Le procedure concorsuali, cit.,<br />

pag. 51 seg.


256<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

la redistribuzione delle perdite (conseguita con lo strumento della revocatoria<br />

fallimentare dei pagamenti e delle garanzie) ne ammortizza l’impatto<br />

sui singoli finanziatori, con la conseguenza di consentire – come s’è detto<br />

– una consistente riduzione dei costi, sul versante del monitoraggio delle<br />

condizioni economiche dei debitori sovvenzionati.<br />

Queste affermazioni potrebbero sembrare molto meno sicure, se ci si<br />

sposta sul piano giuridico, giacché l’esigenza di tutelare i creditori chirografari<br />

(che è l’altra faccia della par condicio) non sembra una caratteristica specifica<br />

del mondo finanziario (il quale usa avvalersi di raffinati sistemi di garanzie)<br />

e, comunque, la legge non reca traccia della distinzione in parola.<br />

A ben guardare, però, alcuni segni premonitori erano già emersi, almeno<br />

a livello giurisprudenziale, nel dibattito sulla revoca delle rimesse (v.<br />

avanti), poiché la stessa distinzione tra conti correnti passivi e conti correnti<br />

scoperti sembrava voler dare un qualche rilievo alla differenza tra la pura e<br />

semplice attività d’interposizione nei pagamenti (che poteva essere esentata<br />

dalla revocatoria) e l’attività finanziaria in senso stretto (che doveva soggiacere<br />

alle limitazioni imposte dalla par condicio); per non dire, poi, che tale<br />

tendenza doveva farsi ancora più evidente nei tentativi di valorizzare la contestualità<br />

delle prestazioni (pagamenti mano contro mano e rimesse bilanciate),<br />

tutti fondati sul rilievo della sostanziale mancanza di una prestazione<br />

creditizia.<br />

Sulla base di tali premesse, non mi sembrerebbe esagerato, pertanto, individuare<br />

tra i creditori finanziari una qualificata comunione d’interessi, che<br />

a sua volta giustifica le accennate forme di solidarismo (al riguardo suggerirei<br />

di parlare di una «solidarietà ristretta», per distinguerla da quella, assai<br />

più evanescente, che dovrebbe legare, nel disegno del codice, l’intera massa<br />

dei creditori).<br />

5.4. Il discorso è molto diverso per i fornitori: non tanto perché costoro,<br />

erogando beni e servizi, consentono di mandare avanti l’attività d’impresa<br />

(in fondo anche i finanziatori lo fanno); quanto perché in loro favore opera<br />

quello strumento improprio di garanzia, che è costituito dalla contestualità<br />

(sia pure nel senso elastico ed allargato, di cui sopra) tra la prestazione e la<br />

controprestazione.<br />

Di primo acchito potrebbe sembrare che tale assunto faccia a pugni con<br />

quanto dianzi si è detto in merito al fatto che il creditore non può procurarsi<br />

– pena la revoca – nuove garanzie, qualora il debitore si trovi in stato<br />

d’insolvenza o prossimo all’insolvenza.<br />

Approfondendo l’indagine, ci si rende conto, tuttavia, che le cose non<br />

stanno in questi termini, giacché il sistema delle revocatorie impedisce d’acquisire<br />

diritti di prelazione su beni che fanno già parte, alla data dell’atto,<br />

del patrimonio del fallito; ma non impedisce ai terzi di trattenere in garanzia<br />

un bene che non è ancora entrato nella sfera patrimoniale del debitore e che


Parte I - Dottrina 257<br />

sarebbe destinato a restarne fuori, qualora le obbligazioni contratte per l’acquisto<br />

non venissero adempiute: solo così, infatti, si spiega come mai il pagamento<br />

delle ultime rate del prezzo di una compravendita con riserva di<br />

proprietà (o il pagamento dei canoni e del corrispettivo per l’esercizio del<br />

diritto d’opzione in un rapporto di leasing) non venga sottoposto a revoca,<br />

qualora l’atto solutorio abbia consentito d’acquisire alla massa un bene, dal<br />

quale si può ricavare, mettendolo all’asta, una maggiore somma di denaro.<br />

Qualche cosa di simile si verifica nelle prestazioni mano contro mano (ed<br />

in tutte le altre fattispecie ad esse equiparate), anche se è ovvio che qui si parla<br />

di «garanzia» in senso assolutamente atecnico, e cioè al solo fine di spiegare il<br />

fondamento dell’esenzione prevista dalla legge: non può sfuggire, infatti, che il<br />

fornitore, sebbene si accontenti d’essere pagato nei termini d’uso, ha comunque<br />

in mano una leva molto efficace per ottenere l’adempimento, giacché,<br />

qualora le sue pretese non venissero soddisfatte, potrebbe interrompere – come<br />

ora la legge l’incoraggia a farlo – l’erogazione dei suoi servigi.<br />

Nella dinamica dei rapporti d’impresa, pertanto, anche tali crediti possono<br />

essere considerati alla stessa stregua di quelli «garantiti».<br />

5.5. Le considerazioni che precedono consentono di chiarire alcuni<br />

punti controversi.<br />

Innanzi tutto, se l’archetipo concettuale della previsione normativa, di<br />

cui stiamo parlando, deve essere individuato nel pagamento mano contro<br />

mano, non v’è motivo di ritenere che la tutela dell’accipiens resti preclusa,<br />

qualora il pagamento sia stato effettuato addirittura prima dello scadere del<br />

termine d’uso.<br />

Certo: la fretta con la quale il fornitore s’è mosso, per ottenere l’adempimento<br />

della sua pretesa, fa sospettare che conoscesse lo stato di dissesto,<br />

in cui versava il debitore; e si può anche temere che sia stata effettuata qualche<br />

pressione per ottenere il pagamento immediato, senza attendere i tempi<br />

tecnici normalmente necessari per la «lavorazione» della fattura.<br />

Tuttavia, se è vero che la tutela si fonda sulla contestualità, o quasi-contestualità<br />

dello scambio tra prestazione e controprestazione, la conoscenza<br />

dello stato d’insolvenza e la fermezza, con la quale il fornitore ha chiesto<br />

l’immediato soddisfacimento della pretesa, non contraddicono le ragioni<br />

per le quali è stata concessa l’esenzione, a meno che non si sia voluto conseguire<br />

un vantaggio ingiusto: ma, allora, la faccenda è ben diversa e ci si<br />

avvicina all’aera della rescissione o dell’usura.<br />

In altre parole, l’espressione «nei termini d’uso», usata dal legislatore, va<br />

letta come se dicesse «entro i termini d’uso»: in modo da valorizzare il rapporto<br />

di prossimità cronologica tra le due prestazioni, non il puntuale rispetto<br />

delle prassi amministrative dell’impresa.<br />

5.6. In secondo luogo, è evidente che «l’uso», di cui parla la norma,


258<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

non è quello intercorso tra il fallito ed il singolo fornitore, o quello che<br />

viene arbitrariamente praticato dal primo con la generalità dei suoi creditori<br />

(qualora il debitore sia un ritardatario cronico o, addirittura, un «renitente»<br />

all’adempimento); ma è l’uso che corre su piazza, avendo cura di<br />

distinguere a seconda del tipo di prestazione effettuata ed a seconda dei<br />

controlli tecnici e dei riscontri contabili necessari per eseguire determinati<br />

atti solutori (distinti per importo, per modalità e luogo dell’adempimento,<br />

e via dicendo).<br />

Anche in questo caso, infatti, non si tratta di stabilire se il ritardo, con<br />

cui è avvenuto l’atto solutorio, era in grado di suscitare nell’accipiens – date<br />

le particolari abitudini del debitore – uno specifico allarme, in merito ad un<br />

eventuale peggioramento della situazione economica dell’impresa; ma si<br />

tratta di stabilire, se il predetto ritardo ha un fondamento oggettivo: tenendo<br />

conto, tutt’al più, del fatto che certe facilitazioni vengono concesse alla<br />

clientela da tutti gli operatori del settore, per non perdere già in partenza il<br />

confronto sul piano concorrenziale.<br />

In realtà, nel corso dei lavori preparatori si era anche prospettata la possibilità<br />

di fare riferimento ad un termine fisso di trenta giorni: sia per rendere<br />

più agevole l’applicazione della norma; sia per adeguare, sul punto, la<br />

nuova legge fallim. all’impostazione seguita dagli ordinamenti presi a modello;<br />

sia, soprattutto, per metterla in sintonia con il comma 2 dell’art. 4<br />

del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (d’attuazione della Direttiva<br />

CE 35/2000), che dispone (per i casi ordinari) il decorso degli interessi per<br />

ritardato pagamento dal predetto termine, anche a prescindere da una formale<br />

costituzione in mora del debitore.<br />

Alla fine, però, è prevalsa l’idea (che mi sembra ragionevole) di concedere,<br />

ai fini della revocatoria, un termine più elastico di quello previsto per<br />

la decorrenza degli interessi moratori: non solo perché gli «usi» sono tuttora<br />

scarsamente influenzati dal predetto intervento legislativo; ma soprattutto<br />

perché la sanzione (la revoca del pagamento) sarebbe stata molto più incisiva<br />

e pesante di una semplice addizionale di oneri accessori (i predetti interessi<br />

e le spese).<br />

Ciò posto, tuttavia, non si può ignorare che l’ordinamento si muove – in<br />

piena sintonia con i diritti degli altri Paesi europei – in una certa direzione,<br />

di maggior rigore; e, di conseguenza, non si può certo dare rilievo a prassi<br />

puramente individuali (che non si siano concretizzate in quegli accordi, che<br />

la legge dianzi richiamata pure espressamente prevede), se ci si vuole opporre<br />

ad un ulteriore rilassamento dei costumi. In altre parole: l’elasticità<br />

va bene, ma ... con giudizio!<br />

5.7. Il riferimento al modello delle prestazioni contestualmente eseguite<br />

può spiegare, infine, come mai il legislatore non abbia ritenuto d’esentare<br />

dalla revoca (oltre ai pagamenti eseguiti nei termini d’uso) le vendite dei pro-


Parte I - Dottrina 259<br />

dotti aziendali, che sono anch’esse indispensabili per dare continuità al ciclo<br />

produttivo.<br />

Nella prospettiva qui suggerita, infatti, il problema non è d’attribuire al<br />

debitore un salvacondotto, che gli consenta di compiere tutti gli atti di gestione<br />

dell’impresa, purché non presentino particolari anomalie dal punto<br />

di vista funzionale: se così fosse, non vi sarebbe bisogno di una specifica<br />

disciplina fallimentaristica dell’istituto, ma ci si potrebbe accontentare di<br />

quella dettata dal codice civile per la cosiddetta pauliana.<br />

Il problema, invece, è di capire se si possono individuare alcune caratteristiche<br />

tipologiche della fattispecie, che consentano di sottrarla agli strali<br />

dell’impugnativa, senza ledere il bene inteso interesse dei creditori e senza<br />

aprire nel sistema revocatorio una falla troppo ampia, attraverso la quale<br />

possa passare ogni tipo d’operazione fraudolenta.<br />

Nel campo degli atti estintivi v’è, a livello comparatistico, una consolidata<br />

tradizione, che in buona sostanza si fonda – come s’è visto – sul riconoscimento<br />

d’alcune forme atecniche di garanzia, che in genere si riferiscono<br />

a rapporti continuativi o reiterati e che, proprio per questo, appaiono<br />

particolarmente meritevoli di tutela.<br />

Nel campo degli atti di disposizione, invece, non vi sono indicazioni altrettanto<br />

univoche, giacché persiste la preoccupazione che il debitore, con<br />

la scusa di dover gestire l’azienda, possa liquidare l’intero patrimonio, lasciando<br />

ai creditori solo le briciole.<br />

Come vedremo, la riforma ha compiuto qualche intervento anche in<br />

questa materia (vendite d’immobili ad uso abitativo; alienazioni necessarie<br />

al risanamento finanziario dell’impresa), ma manca ancora un sicuro criterio<br />

direttivo, di carattere generale, al quale affidarsi.<br />

Anche qui, forse, si potrebbe pensare di collegare l’esenzione dalla revoca<br />

al concetto di «fornitura», che in qualche modo richiama l’idea di una<br />

reiterazione di rapporti.<br />

Sul punto, però, si dovrà ritornare alla fine del lavoro, quando avremo<br />

modo d’esaminare il ruolo del danno nel nuovo sistema revocatorio.<br />

6. B) Le rimesse su conti correnti bancari. – Le considerazioni svolte con<br />

riferimento ai pagamenti compiuti nei termini d’uso consentono di comprendere<br />

meglio il fondamento dell’esenzione prevista per le rimesse effettuate<br />

su conti correnti bancari: anche qui, infatti, ci troviamo di fronte ad<br />

una garanzia impropria, costituita dal meccanismo del conto corrente, che<br />

sottopone ad una disciplina unitaria una serie di contrapposte pretese, per<br />

favorirne la compensazione; anche qui l’esenzione è limitata, come vedremo,<br />

ad atti che si trovano in una stretta relazione temporale con le prestazioni<br />

effettuate a favore del fallito; anche qui, in definitiva, si distingue tra<br />

vicende modificative o estintive dei rapporti di finanziamento intercorsi tra


260<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

banca e cliente (che restano assoggettate all’impugnativa), e versamenti attinenti<br />

al servizio cassa (o, se si preferisce, vicende concernenti un rapporto<br />

di natura schiettamente monetaria, non creditizia), che restano immuni dalla<br />

revoca.<br />

6.1. Obiettivi e limiti dell’intervento legislativo. – Come si vede, la ratio<br />

delle due esenzioni è, sotto molti versi, analoga. Non si può negare, tuttavia,<br />

che la problematica concernente le rimesse presenta delle peculiarità, delle<br />

quali occorre tenere conto, per interpretare in maniera corretta il dato normativo.<br />

Si deve considerare, infatti, che il legislatore s’è trovato di fronte ad una<br />

duplice esigenza: per un verso, ha dovuto chiarire, una volta per tutte, che<br />

le rimesse non sono pagamenti e non possono essere revocate, a prescindere<br />

dal fatto che vengano ad incidere su un conto corrente passivo o su un conto<br />

corrente scoperto; per altro verso, però, è sembrato altrettanto doveroso<br />

impedire che le banche possano approfittare della predetta immunità, per<br />

imporre ai clienti dei rientri dalla loro esposizione debitoria, o per estinguere<br />

dei veri e propri rapporti creditizi, facendo passare i relativi pagamenti<br />

attraverso il meccanismo del conto corrente.<br />

6.2. La soluzione prospettata dalla Commissione «Trevisanato». – Il problema<br />

era stato risolto dalla Commissione «Trevisanato» collegando l’esenzione<br />

dalla revocatoria al concetto di «regolare movimentazione del conto».<br />

In tal modo, si era già superata – a mio sommesso avviso, ma qualcuno<br />

nutriva dei dubbi al riguardo – la distinzione tra rimesse affluite su conti<br />

correnti passivi e rimesse effettuate su conti correnti scoperti, giacché l’accento<br />

della disciplina non cadeva più sugli effetti (di pura e semplice estinzione<br />

del debito, o di contestuale reintegrazione del credito disponibile)<br />

prodotti dal singolo versamento, ma si spostava sulla complessiva regolarità<br />

dei flussi monetari in entrata ed in uscita dal conto, e cioè sul continuo susseguirsi<br />

d’accrediti e d’addebiti, a prescindere dalla circostanza che l’entità<br />

delle poste passive avesse superato, in qualche caso, il limite del fido formalmente<br />

accordato dalla banca al proprio cliente.<br />

Del resto, tale soluzione aveva un innegabile fondamento logico, perché,<br />

se il conto viene movimentato con regolarità, finisce con l’autoalimentarsi<br />

(dato che le entrate pareggiano le uscite) e, quindi, finisce con l’espletare<br />

una funzione, che non è più di carattere prevalentemente finanziario,<br />

bensì di semplice supporto ad un «servizio cassa». In altri termini, l’esenzione<br />

prevista dal progetto «Trevisanato» si spiegava, perché la funzione di un<br />

conto regolarmente movimentato, non è tanto quella di fornire una prestazione<br />

creditizia (che potrebbe addirittura mancare, qualora l’attività solutoria<br />

venga alimentata in parte con i depositi ed in parte con il fido), quanto<br />

quella d’effettuare una serie di pagamenti in moneta scritturale (come sur-


Parte I - Dottrina 261<br />

rogato della moneta legale), con un rilevante risparmio di spese per la singola<br />

impresa e per l’intero sistema economico.<br />

6.3. La soluzione accolta dalla riforma. – La soluzione che, alla fine, è<br />

stata scelta dal legislatore si pone nel solco tracciato dal progetto «Trevisanato»,<br />

con l’aggiunta di due ulteriori obiettivi:<br />

a) eliminare ogni dubbio sul fatto che la «regolarità» della movimentazione<br />

del conto va cercata nell’uniformità e nella costanza dei flussi monetari<br />

che l’attraversano, mentre non ha nulla a che vedere con l’esistenza d’eventuali<br />

scoperture; le nuove disposizioni muovono, infatti, dal presupposto<br />

che l’esistenza di conti scoperti (pur violando le norme di condotta dettate<br />

dalla Vigilanza per tenere sotto controllo l’entità delle masse monetarie<br />

immesse sul mercato) non incide sulla disciplina privatistica dei rapporti instaurati<br />

dalla banca con la clientela;<br />

b) chiarire che le rimesse restano soggette a revocatoria, non solo quando<br />

il conto è «sostanzialmente» immobilizzato (sebbene sul piano formale<br />

risulti ancora aperto), ma anche quando la banca impone al correntista<br />

un rientro, chiedendogli di ridurre l’utilizzazione del fido, sia pure in maniera<br />

graduale e senza bloccare il funzionamento del rapporto.<br />

6.3.1. Sul primo punto, l’impostazione seguita dalla riforma è molto diversa<br />

da quella accolta dalla giurisprudenza a partire dalla nota sentenza<br />

della suprema Corte, n. 2745 del 1982.<br />

Con quella pronuncia la Cassazione aveva riconosciuto che le rimesse,<br />

in alcuni casi, possono essere esentate dalla revoca, sebbene abbiano prodotto<br />

un effetto estintivo sull’esposizione debitoria del correntista nei confronti<br />

della banca; com’è noto, però, il supremo Collegio aveva collegato<br />

tale immunità alla distinzione tra rimesse effettuate su un conto corrente<br />

passivo e rimesse affluite su un conto corrente scoperto.<br />

In un primo tempo, la soluzione era sembrata un «onorevole compromesso»<br />

tra le tesi rigoriste (secondo le quali si sarebbero dovuti revocare<br />

tutti i versamenti effettuati su conti correnti passivi, in quanto avrebbero<br />

prodotto un effetto estintivo sull’esposizione del correntista nei confronti<br />

della banca) e le tesi che, attribuendo alle rimesse la funzione di commutare<br />

moneta legale in moneta scritturale, ne sostenevano l’irrevocabilità per assenza<br />

di danno.<br />

Ben presto ci si doveva accorgere, tuttavia – ed era agevole prevederlo –<br />

che il «compromesso», in pratica, non funzionava, perché non riusciva a tenere<br />

indenne il sistema bancario da una sommatoria di azioni revocatorie,<br />

che superavano di gran lunga l’entità dei fidi accordati dalle aziende di credito<br />

ai propri clienti.<br />

Le scoperture sui conti, infatti, continuavano ad essere più frequenti<br />

epiùrilevanti di quanto non ci si sarebbe aspettato: non solo, perché le


262<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

banche preferiscono tenere sotto pressione i clienti in difficoltà e lucrare<br />

laute commissioni sul massimo scoperto, con atteggiamenti, a dire il vero,<br />

poco commendevoli; ma soprattutto perché una serie d’eventi – il ritorno<br />

d’effetti insoluti, l’addebito d’interessi, l’immediata disponibilità – informalmente<br />

concessa al cliente – del netto ricavo da anticipazioni su titoli<br />

ceduti per l’incasso o su mandati a riscuotere, e così via dicendo – finivano<br />

col creare dei temporanei, ma reiterati, debordi dal fido accordato,<br />

con l’effetto di creare una serie di sconfinamenti, dei quali la banca spesso<br />

non era neppure consapevole, giacché emergevano solo in sede fallimentare,<br />

allorquando il conto veniva «rivisitato» dai tecnici della curatela,<br />

sulla base di un diverso sistema di calcolo, che dava rilievo – secondo<br />

quanto insegnato dalla suprema Corte – ai saldi disponibili, invece che ai<br />

puri e semplici saldi contabili giornalieri.<br />

Tutto ciò aveva creato una situazione insostenibile, che ha sicuramente<br />

influito sull’intervento normativo, volto a valorizzare – come s’è detto – la<br />

regolarità dei flussi e la funzione economica delle operazioni registrate sul<br />

conto, anziché gli effetti prodotti dal singolo versamento.<br />

Del resto, la distinzione tra rimesse affluite su conti correnti passivi e<br />

rimesse affluite su conti correnti scoperti poggiava su basi teoriche assai fragili:<br />

sia perché la funzione dell’atto – dalla quale dipende la sua qualificazione<br />

tipologica ed il conseguente giudizio sulla soggezione alla revocatoria<br />

– non ha nulla a che vedere con le condizioni nelle quali si trova casualmente<br />

il conto; sia perché la predetta distinzione finiva col dare rilievo a dati di<br />

natura esclusivamente contabile, che non dicono nulla sulla sostanza economica<br />

dei rapporti intercorsi tra le parti; sia perché, infine, il cosiddetto «credito<br />

disponibile» èuna situazione soggettiva – come mi lusingo d’avere dimostrato<br />

in altra sede ( 4 ) – assai più labile delle comuni pretese pecuniarie,<br />

giacché presuppone la collaborazione della banca nella consegna delle somme<br />

promesse in prestito (ove si scorge un riflesso della perdurante ascrizione<br />

del mutuo alla categoria dei contratti reali), e non è, quindi, molto diverso<br />

dal cosiddetto fido «di fatto»( 5 ).<br />

6.3.2. Meno dirompente, rispetto al passato, è la precisazione che le rimesse<br />

continuano ad essere assoggettate all’azione revocatoria, quando l’at-<br />

( 4 ) Cfr. G. Terranova, Conti correnti bancari e revocatoria fallimentare, Milano, 1982,<br />

pag. 51 seg.<br />

( 5 ) È opportuno segnalare – anche per cercare di capire quale potrebbe essere l’atteggiamento<br />

della suprema Corte nell’interregno tra vecchia e nuova disciplina (v. avanti nel testo)<br />

– che una recente sentenza del supremo Collegio (14470/2005, segnalata da Tarzia)<br />

avrebbe dato rilievo al fido concesso per fatti concludenti.


Parte I - Dottrina 263<br />

teggiamento del correntista è «pilotato» dalla banca, per ottenere una significativa<br />

riduzione della sua esposizione debitoria.<br />

Al riguardo, infatti, è opportuno ricordare come la suprema Corte abbia<br />

avuto modo di precisare, in molte occasioni, che le rimesse debbono ritenersi<br />

soggette all’impugnativa, anche quando cadono su un conto corrente<br />

formalmente «affidato», ma sostanzialmente chiuso (come accade, quando<br />

la banca si rifiuta di consegnare al cliente i carnet d’assegni necessari per<br />

utilizzare le somme messe a sua disposizione).<br />

La riforma si pone nel solco tracciato dal supremo Collegio, ma in un<br />

certo senso lo amplia, giacché contempla anche le ipotesi nelle quali l’azienda<br />

di credito non ha chiuso il rapporto, ma si è limitata ad ordinare un parziale<br />

rientro. A ben guardare, infatti, anche qui v’è un’anomalia nel funzionamento<br />

del conto, giacché alcune rimesse, invece d’essere utilizzate per<br />

espletare il servizio cassa, vengono dirottate a ripianare i rapporti interni<br />

tra correntista e banca, con una sostanziale riduzione del fido, da sanzionare<br />

sul piano revocatorio.<br />

6.4. La struttura della norma e la ripartizione dell’onere della prova. –<br />

Una volta chiariti gli obiettivi della riforma, diventa più agevole verificare<br />

– anche se mi si potrebbe obbiettare che incorro in un’inversione logica nella<br />

trattazione della materia – se l’intento del legislatore (quale risulta dal<br />

lungo travaglio delle commissioni ministeriali) si è tradotto in congrue ed<br />

efficaci formule normative.<br />

Volendo procedere con il metodo delle approssimazioni successive, è<br />

opportuno, innanzi tutto, richiamare l’attenzione sul fatto che l’enunciato<br />

normativo in esame ha una struttura binaria, giacché può essere idealmente<br />

diviso in due parti. La prima pone la regola, secondo la quale «Non sono<br />

soggett[e] all’azione revocatoria: ...b) le rimesse effettuate su un conto corrente<br />

bancario». La seconda contiene l’eccezione: che l’atto non abbia «ridotto<br />

in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti<br />

della banca».<br />

Il rilievo, per quanto elementare, è importante: in primo luogo, perché<br />

pone come punto fermo che le rimesse «di norma» sono esentate dall’impugnativa;<br />

in secondo luogo, perché individua il criterio in base al quale ripartire<br />

l’onere della prova, giacché toccherà al curatore dimostrare che l’atto<br />

può essere revocato.<br />

Una volta assodato, infatti, che un certo versamento viene a cadere su un<br />

conto corrente bancario (e che, di conseguenza, deve essere qualificato come<br />

«rimessa»), spetta all’attore dimostrare che esso ha ridotto «in maniera consistente<br />

e durevole» l’esposizione del fallito nei confronti dell’azienda di credito.<br />

6.5. La riduzione «consistente e durevole» del debito. – Resta da vedere<br />

in che modo il curatore possa assolvere a tale onere probatorio.


264<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

A mio sommesso parere – dopo aver chiarito che l’esenzione dalla revoca<br />

si fonda sulla regolarità del flusso monetario; e dopo aver specificato<br />

che l’eccezione si riferisce alle fattispecie, nelle quali la banca ha imposto<br />

un rientro al correntista – appare di tutta evidenza che, per valutare se la<br />

riduzione dell’esposizione deve ritenersi «consistente e durevole», occorre<br />

prendere in esame la precedente movimentazione del conto, al fine d’accertare:<br />

quale sia stato il livello d’indebitamento normalmente tollerato<br />

dalla banca; con quale ritmo le rimesse ed i riutilizzi si sono, di solito, susseguiti<br />

nel tempo.<br />

In altre parole, occorre verificare: a) se i saldi intermedi e, soprattutto, il<br />

saldo finale presentano una notevole divergenza rispetto all’ordinario livello<br />

d’esposizione del conto; b) se tale divergenza deve ritenersi occasionale,<br />

perché poi è rientrata a seguito di concreti riutilizzi da parte del cliente,<br />

e non per effetto del solo addebito d’interessi e provvigioni; c) se la riduzione<br />

dell’esposizione del cliente era destinata, invece, a stabilizzarsi, in quanto<br />

rispondeva ad un preciso disegno dell’azienda di credito, volto a ridurre i<br />

rischi su quella determinata posizione.<br />

Qualora si condividano queste premesse, se ne deve dedurre che:<br />

i) la riduzione dell’esposizione del correntista (sulla quale si fonda, ora,<br />

la revocabilità dell’atto) può essere provocata anche da una serie di rimesse,<br />

inframmezzate da riutilizzi, purché si riscontri una «anomalia», rispetto al<br />

pregresso andamento del conto;<br />

ii) la riduzione è «consistente», quando supera le normali oscillazioni del<br />

livello d’utilizzazione del fido, sì da farla apparire preordinata ad un progressivo<br />

«rientro» del correntista; è appena il caso d’osservare, poi (ma al<br />

riguardo è sorto qualche equivoco), che il requisito della consistenza deve<br />

essere riferito alla riduzione dell’indebitamento del cliente, non alla singola<br />

rimessa, giacché i versamenti da revocare potrebbero essere di piccolo importo,<br />

purché s’inseriscano in quel disegno complessivo di rientro, di cui<br />

stiamo parlando;<br />

iii) non è possibile individuare a priori quale misura debba avere la predetta<br />

riduzione, per essere rilevante ai fini che qui interessano: qualcuno ha<br />

proposto la soglia del 25%, in analogia con quanto ora previsto per la revoca<br />

dei contratti a prestazioni sperequate, ma l’accostamento non sembra<br />

pertinente;<br />

iv) per accertare se la riduzione è «durevole», occorre valutare in concreto<br />

l’andamento del conto, con specifico riferimento alla sua funzione<br />

(un conto corrente, sul quale s’appoggia un castelletto di sconto di titoli<br />

o di ricevute, è di solito utilizzato con maggiore discontinuità, rispetto ad<br />

un conto corrente volto a pagare le spese minute);<br />

v) le due accennate caratteristiche – il fatto, cioè, che la riduzione dell’indebitamento<br />

sia «consistente e durevole» – debbono sussistere entrambe,<br />

ai fini dell’impugnativa: ciò che conta, infatti, è una valutazione «per mas-


Parte I - Dottrina 265<br />

se», volta a mettere in luce l’andamento complessivo dell’esposizione del<br />

correntista nei confronti della banca, durante il periodo sospetto;<br />

vi) l’individuazione delle rimesse revocabili (in quanto avrebbero provocato<br />

quella riduzione dell’esposizione del correntista nei confronti della<br />

banca, di cui stiamo parlando) è solo un primo passo verso il recupero delle<br />

somme versate sul conto, giacché si deve tenere presente che la revoca, in<br />

ogni caso, è destinata a produrre effetti solo nei limiti del cosiddetto «massimo<br />

scoperto».<br />

6.6. Impugnabilità degli atti e revoca nei limiti del «massimo scoperto».<br />

– Su quest’ultimo punto occorre fare subito chiarezza, perché la norma<br />

contenuta nel comma 3 dell’articolo 70 è stata fonte d’equivoci di non poco<br />

momento.<br />

Qualche autore ha sostenuto, infatti, che le rimesse sarebbero sottoposte<br />

a due distinte forme di revocatoria: quella prevista dalla norma in esame<br />

per i versamenti «atipici», nel senso sopra precisato; e quella prevista dalla<br />

norma da ultimo citata.<br />

In realtà, però, le cose non stanno in questi termini, perché l’articolo 70<br />

si limita a regolare gli «effetti della revocazione» e, quindi, presuppone che<br />

siano stati già individuati gli atti da revocare; fermo restando che, una volta<br />

accertati i presupposti dell’azione, l’impugnativa non provocherà la restituzione<br />

alla massa dell’intero ammontare dei versamenti dichiarati inefficaci,<br />

ma si limiterà al recupero di una somma, calcolata secondo le indicazioni<br />

fornite dalla disposizione de qua.<br />

Vedremo in seguito qual’è il fondamento di tale disciplina.<br />

Qui premeva sottolineare, invece, che le due norme non si pongono sullo<br />

stesso piano (nel qual caso sarebbero ridondanti o, addirittura, contraddittorie),<br />

ma disciplinano due fasi diverse del procedimento: l’art. 67, comma<br />

terzo, lettera b), ci dice che sono revocabili solo talune rimesse, il cui<br />

importo complessivo può essere inferiore o superiore alla differenza tra il<br />

massimo scoperto e l’ammontare residuo dell’esposizione del debitore nei<br />

confronti della banca alla data del fallimento; l’art. 70, comma terzo, ci dice<br />

invece che, qualora l’ammontare delle rimesse revocabili superi l’accennata<br />

differenza tra il massimo scoperto ed il debito residuo, gli effetti della revoca<br />

non potranno in alcun caso debordare da tale limite; se le rimesse dichiarate<br />

inefficaci dovessero restare, infine, al di sotto della predetta soglia, non<br />

ci sarebbe materia per l’applicazione della norma da ultimo citata.<br />

6.7. Le rimesse bilanciate. – L’impostazione seguita dalla riforma consente<br />

di risolvere in maniera più soddisfacente l’annosa questione delle rimesse<br />

bilanciate.<br />

Com’è noto, la Cassazione in un primo tempo aveva ritenuto che, al fine<br />

di valutare l’esistenza di uno sconfinamento, non si doveva dare rilievo ad


266<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

eventuali saldi infragiornalieri, ma solo al saldo contabile di fine giornata. In<br />

un secondo momento – quando si chiarì che il saldo rilevante ai fini della<br />

revocatoria non era quello contabile, ma quello disponibile (calcolato presuntivamente<br />

sulla base del saldo per valuta) – si ritenne di far salvi i versamenti<br />

diretti a creare la provvista per specifici pagamenti, con la conseguenza<br />

di sottrarre all’impugnativa le rimesse «bilanciate» da successivi riutilizzi<br />

di pari importo, o d’importo pressappoco equivalente. Di recente si è<br />

assistito, infine, ad un progressivo irrigidimento della giurisprudenza (prima<br />

di merito, poi anche di legittimità), con la conseguenza di restringere l’esenzione<br />

a quelle sole rimesse, per le quali fosse stata già individuata – all’atto<br />

del versamento e magari per iscritto – la specifica destinazione delle somme<br />

depositate dal correntista.<br />

A dire il vero, tanto rigore appariva fuori luogo, perché, se il cliente mette<br />

a disposizione della banca delle somme (in genere rappresentate da assegni<br />

o da altri titoli), con l’intesa che non serviranno a ridurre l’esposizione<br />

pregressa, ma verranno utilizzate per compiere liberamente alcuni pagamenti<br />

a favore di terzi, non si vede quale frode possa essere addebitata all’intermediario,<br />

anche se i nominativi dei beneficiari non sono individuati all’atto<br />

del versamento, ed anche se le somme restano sul conto per qualche giorno.<br />

Adesso si dovrebbe ritenere (ma il condizionale è d’obbligo, per le ragioni<br />

che vedremo) che il problema sia stato definitivamente risolto, perché,<br />

se la rimessa compiuta con le finalità dianzi descritte è seguita, a poca distanza<br />

di tempo, da concreti atti di riutilizzo, non si verifica quella riduzione<br />

«durevole» l’esposizione del correntista nei confronti della banca, che costituisce<br />

il presupposto dell’impugnativa.<br />

6.8. Le scoperture momentanee. – Qualche difficoltà può sorgere, tuttavia,<br />

quando la banca consente l’immediata utilizzazione del netto ricavo di<br />

un titolo ceduto salvo buon fine, o quando anticipa l’importo di una pretesa,<br />

per la quale le venga conferito un mandato irrevocabile all’incasso: in<br />

questi casi, infatti, l’esposizione del cliente, dapprima si eleva dell’intero importo<br />

delle somme utilizzate, per poi ridursi – in maniera definitiva – allorché<br />

l’intermediario riscuote quanto dovuto dal terzo. Lo stesso problema si<br />

pone, poi, per tutte le ipotesi di conti tenuti sempre ai limiti massimi del<br />

fido accordato, sui quali si verifichino momentanee scoperture, prontamente<br />

ripianate da un pagamento del correntista.<br />

A mio sommesso avviso, occorre distinguere caso da caso, sulla base dei<br />

seguenti criteri:<br />

a) innanzi tutto, se le scoperture, pur essendo momentanee, sono frequenti<br />

e reiterate, non vi dovrebbe essere alcun margine per la revocatoria,<br />

giacché il nuovo sistema non si fonda sulla distinzione tra conti coperti e<br />

conti scoperti, ma sulla regolarità dei flussi e sulla ripetitività delle oscillazioni<br />

del conto;


Parte I - Dottrina 267<br />

b) il problema si fa grave, invece, se la scopertura, oltre ad essere momentanea,<br />

è anche isolata; al riguardo, tuttavia, non si può fare a meno di<br />

considerare la natura dell’operazione sottostante, perché, se si tratta del pagamento<br />

di un assegno o dell’anticipazione di un credito già scaduto, la prestazione<br />

creditizia da parte della banca assume un ruolo puramente strumentale<br />

(dato che la funzione principale del rapporto è di pura e semplice<br />

intermediazione nel pagamento) e, quindi, non si può parlare di un aumento<br />

e di una successiva riduzione dell’esposizione debitoria del correntista<br />

nei confronti dell’intermediario, se non su un piano puramente contabile<br />

e formale;<br />

c) questa tesi, del resto, trova conforto nel rilievo che i rapporti tra il<br />

cliente e la banca debbono essere valutati per masse, tralasciando le variazioni<br />

puramente episodiche dei saldi contabili, soprattutto se il momentaneo<br />

aumento del debito del correntista è bilanciato da una cessione pro solvendo<br />

o da un mandato all’incasso, dato che queste forme indirette di garanzia<br />

indirizzano le pretese della banca nei confronti del terzo, con una<br />

sorta di beneficio d’escussione, che impedisce – almeno sul piano economico<br />

– d’individuare un vero e proprio aumento dell’esposizione debitoria del<br />

correntista; né, d’altro canto, si potrebbe obbiettare che la norma dà rilievo<br />

ai requisiti della consistenza e della durevolezza solo con riferimento alle variazioni<br />

in riduzione della predetta esposizione del fallito, e non anche a<br />

quelle in aumento, giacché èla logica complessiva della norma ad imporre<br />

di non tenere conto di variazioni del tutto momentanee dei saldi;<br />

d) proprio questi rilievi, per contro, portano alla soluzione opposta (e<br />

cioè alla revocabilità dell’atto), qualora vi sia una consistente distantia temporis<br />

tra la messa a disposizione del netto ricavo e la data di scadenza del<br />

credito da riscuotere, giacché in questo caso acquisterebbe rilievo la prestazione<br />

creditizia, con la conseguente esigenza di far rispettare la par condicio<br />

creditorum;<br />

e) qualora, infine, le scoperture, oltre ad essere isolate, traessero origine<br />

dall’addebito di somme dovute a titolo d’interessi e commissioni, o di effetti<br />

insoluti, l’unica tutela, per la banca, sarebbe costituita dall’applicazione dell’art.<br />

70, giacché si tratta di fattispecie, che non hanno nulla a che vedete<br />

con l’interposizione nei pagamenti e con la funzione monetaria del conto,<br />

ma rivelano una situazione di stallo, che prelude alla chiusura di fatto del<br />

rapporto.<br />

6.9. Il castelletto di sconto. – Le considerazioni svolte con riferimento<br />

alla diversa velocità della movimentazione dei conti, a seconda dello specifico<br />

rapporto al quale sono asserviti, permettono di risolvere un altro annoso<br />

problema: quello del trattamento da riservare al castelletto di sconto ed<br />

alle aperture di credito concesse a fronte della presentazione di fatture, di<br />

ricevute o di veri e propri effetti commerciali.


268<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Anche qui vi è una disponibilità concessa dalla banca con tecnica rotativa<br />

(nel senso che l’esposizione debitoria del cliente per ciascun tipo d’operazione<br />

non può superare certi limiti); ed anche qui di solito s’individua<br />

un conto di supporto, sul quale convogliare tutti i flussi monetari (i netti<br />

ricavi, i successivi utilizzi, i pagamenti dei terzi); ma è chiaro che il «ritmo»<br />

delle operazioni è diverso da quello dei comuni rapporti con i fornitori e la<br />

clientela, con la conseguenza di dover prestare attenzione – quando si valuta<br />

la regolarità dei movimenti del conto (sia esso un semplice conto di<br />

supporto, appositamente acceso, o il conto corrente ordinario del fallito,<br />

sul quale affluiscono i predetti versamenti) – alle specifiche finalità per le<br />

quali, di fatto, è stato utilizzato.<br />

6.10. I giro-conti interni. – Più delicati sono i problemi posti dall’addebito<br />

sul conto di rate di mutuo, d’interessi e di provvigioni. Anche qui la<br />

stella polare è costituita dalla regolarità dei flussi e dalle concrete modalità<br />

d’utilizzo del conto nel periodo precedente alla crisi dell’impresa.<br />

Tuttavia, occorre valutare una serie d’elementi:<br />

a) innanzi tutto, è chiaro che il conto non può essere utilizzato solo per<br />

pagare le rate di uno o più mutui, con i relativi accessori. Se le rimesse compiute<br />

dal correntista (o da terzi) fossero indirizzate a quest’unico scopo, dovrebbero<br />

essere qualificate come dei veri e propri pagamenti, volti ad estinguere<br />

un rapporto finanziario, e come tali andrebbero trattati: con l’applicazione,<br />

cioè, della revocatoria, salvo a vedere se si riferiscono a pretese munite<br />

di congrue e consolidate coperture ipotecarie sui beni del debitore (nel<br />

qual caso l’atto sfugge alla revoca, perché non ha arrecato alcun danno alla<br />

massa);<br />

b) la soluzione è più incerta quando il conto viene utilizzato in maniera<br />

promiscua e riceve rimesse di tutti i tipi; o quando serve a collegare l’estinzione<br />

di un debito ad una specifica fonte di reddito (il pensiero corre ai patrimoni<br />

destinati). In casi del genere, oltre alla regolarità dei flussi, occorre<br />

considerare la natura dell’operazione sottostante, con i suoi riflessi sulla revocabilità<br />

del singolo versamento;<br />

c) èchiaro, infine, che l’addebito d’effetti scaduti, d’interessi e provvigioni<br />

su un conto sostanzialmente bloccato non può essere esentato dalla<br />

revoca, anche quando la coesistenza di voci attive e passive può dare la sensazione<br />

di un perdurante utilizzo.<br />

6.11. Conclusioni. – Per concludere sul punto, mi pare evidente che la<br />

disciplina delle revocatorie delle rimesse continua a mostrare un rilevante<br />

grado di complessità, anche se si è completamente modificato l’angolo visuale<br />

dal quale la materia deve essere esaminata.<br />

Tutto ciò non deve sorprendere, sia perché la regolazione dei flussi di<br />

risorse è un problema completamente nuovo, per il quale non esistevano


Parte I - Dottrina 269<br />

nella nostra esperienza giuridica modelli di riferimento; sia perché l’apparente<br />

uniformità della veste contabile non può far trascurare che le operazioni<br />

immesse sul conto possono avere la più disparata natura economica e<br />

giuridica, con la conseguenza che non si può fare di tutta l’erba un fascio,<br />

se non si vuole aprire nel sistema revocatorio una falla d’imprecisate dimensioni.<br />

Sul piano pratico, un ruolo semplificatore sarà svolto dal già citato comma<br />

3 dell’articolo 70, giacché, una volta constatata la presenza d’alcune<br />

anomalie nella movimentazione del conto, tutto si ridurrà a vedere, in buona<br />

sostanza, di quanto si è ridotta l’esposizione del cliente nei confronti della<br />

banca, durante il periodo sospetto.<br />

Se si dovessero condividere, tuttavia, le premesse teoriche, da cui prende<br />

le mosse il mio discorso – e, cioè, d’una netta distinzione, ai fini della<br />

revocatoria, tra le prestazioni monetarie (o d’intermediazione nei pagamenti)<br />

e le prestazioni creditizie della banca – anche la norma da ultimo citata<br />

dovrà essere applicata con molti grani del tradizionale sale.<br />

Ma su tale ultima questione dovremo ritornare più avanti.<br />

7. C) Le vendite d’immobili al «giusto» prezzo. – La legge pone al terzo<br />

posto, tra le esenzioni, le «vendite a giusto prezzo d’immobili ad uso abitativo,<br />

destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti<br />

ed affini entro il terzo grado».<br />

Non si tratta di una norma ispirata – come le precedenti – dall’esigenza<br />

di salvaguardare certe attività delle imprese (fornitori e banche), che erogano<br />

servizi: essa mira a tutelare, invece, alcuni interessi (personali o familiari)<br />

assai vivamente sentiti da larghi strati della società civile ( 6 ).<br />

Sul piano sistematico, tuttavia, la disposizione dianzi trascritta non è<br />

priva d’interesse, perché costituisce la prova provata di come evolvano le<br />

concezioni del danno rilevante ai fini della revocatoria. In fondo, fino al secolo<br />

scorso si pensava che una vendita – ed in special modo una vendita<br />

immobiliare – fosse quanto di più pregiudizievole si potesse immaginare<br />

per la massa, perché consentiva di trasformare un bene (l’immobile, appunto)<br />

facilmente aggredibile con l’azione esecutiva, in un altro bene (il denaro)<br />

facilmente occultabile da parte del fallito, con la conseguenza di mettere seriamente<br />

in pericolo le aspettative di tutela dei creditori.<br />

Adesso, il clima è cambiato: non solo perché s’ammette che le predette<br />

( 6 ) Cfr. l’art. 10 del d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122 (in attuazione della l. 2 agosto 2004, n.<br />

210), che contiene una disciplina ispirata agli stessi principi accolti dalla norma in esame (con<br />

poche varianti, date dalle peculiarità della fattispecie regolata, che si riferisce ad immobili da<br />

costruire).


270<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

esigenze personali o familiari possano prevalere sugli interessi della massa;<br />

ma anche perché implicitamente si riconosce che l’atto potrebbe non avere<br />

intaccato la cosiddetta garanzia patrimoniale generica, per il semplicissimo<br />

motivo che il prezzo pagato dall’acquirente non è stato dilapidato, e tanto<br />

meno sottratto all’azione esecutiva, ma è stato reinvestito nell’impresa, oppure<br />

utilizzato per effettuare dei pagamenti, alcuni dei quali potrebbero essere<br />

autonomamente soggetti a revoca, con una duplicazione o moltiplicazione<br />

delle impugnative (al riguardo qualcuno ha parlato di un ingiustificato<br />

arricchimento per la massa).<br />

Del resto, nella maggior parte dei casi, non è poi così difficile ricostruire<br />

– sulla base della contabilità aziendale – dove siano andate a finire le risorse<br />

liquide, di cui stiamo parlando. Sarebbe anacronistico, pertanto, presumere<br />

iuris et de iure un danno per la massa (come si faceva nei secoli scorsi, con la<br />

teoria del danno indiretto), senza sottrarre all’applicazione della revoca almeno<br />

quelle fattispecie, nelle quali vengono coinvolti interessi di grande rilevanza<br />

sociale.<br />

Partendo da tali premesse, si può ben capire come mai si sia prevista<br />

una deroga di così ampie dimensioni alle regole che governano l’impugnativa:<br />

anche se, a dire il vero, arrivare ad includervi le esigenze abitative degli<br />

affini di terzo grado appare, comunque, un po’ troppo.<br />

7.1. Il giusto prezzo. – Nonostante l’apparente «ampiezza de l’intrare», si<br />

è voluto mantenere fermo il principio, in base al quale possono sfuggire agli<br />

strali dell’inefficacia solo gli atti «normali», che non presentino, cioè, vistose<br />

anomalie sul piano funzionale. Al fine d’impedire che l’esenzione dalla revoca<br />

possa dare adito ad approfittamenti a carico del fallito, s’è posta, infatti,<br />

la condizione che la vendita sia avvenuta al «giusto» prezzo.<br />

Tale requisito – del giusto prezzo – pone, però, due problemi: l’uno (di<br />

natura probatoria) è legato alla perdurante abitudine d’indicare nell’atto di<br />

vendita, per ragioni fiscali, un corrispettivo inferiore a quello realmente pagato;<br />

l’altro (di carattere esegetico e sistematico assieme) deriva dall’esigenza<br />

di raccordare la norma de qua al comma 1 dell’articolo 67, là dove si precisa<br />

che la sproporzione tra le prestazioni, per essere rilevante ai fini della<br />

revocatoria fallimentare, deve essere di «oltre un quarto».<br />

7.2. Il problema della simulazione relativa di prezzo. – Sul primo punto,<br />

non posso soffermarmi in questa sede, se non per ribadire quanto ho avuto<br />

modo di sostenere in un altro scritto, di più ampie dimensioni, pubblicato<br />

qualche anno addietro ( 7 ): e cioè che, a mio sommesso modo di vedere, i<br />

( 7 ) Cfr. G. Terranova, La prova della simulazione nelle revocatorie, inRiv. dir. civ.,


Parte I - Dottrina 271<br />

limiti posti dalla legge alla prova della simulazione relativa di prezzo nei<br />

confronti della curatela sono assai meno stringenti, di quanto solitamente<br />

non si creda.<br />

In quel lavoro ho cercato di spiegare, infatti, che il contenuto dell’accordo<br />

simulatorio deve essere provato per vie documentali, non già perché occorre<br />

rispettare un’esigenza di forma, prevista dalla legge a pena di nullità<br />

dell’atto; bensì solo in ossequio all’art. 2722, cod. civ., il quale esclude la<br />

prova per testimoni (e quindi anche quella per presunzioni) dei patti aggiunti<br />

o contrari al contenuto di un documento.<br />

Una volta imboccata questa strada, ho ritenuto, poi, di poter arrivare<br />

alla conclusione che l’esibizione di contro-scritture, dotate di data certa anteriore<br />

alla dichiarazione di fallimento, potrebbe non essere necessaria, qualora<br />

sussistano le condizioni previste dal numero 1) dell’art. 2724, cod. civ.,<br />

e cioè quando si produce in giudizio un principio di prova per iscritto che –<br />

documentando il pagamento del maggior prezzo – renda verosimile la tesi<br />

della simulazione ( 8 ).<br />

1999, II, 129, poi trasfuso in Terranova, Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai<br />

creditori, Tomo III, Parte speciale, inCommentario Scialoja e Branca alla legge fallim., a cura<br />

di Galgano, art. 64-71, Bologna-Roma, 2002, (da ora in poi: Commentario Scialoja e Branca,<br />

III), pag. 25 seg.<br />

( 8 ) Per comodità del lettore, riassumo in poche righe le linee essenziali del ragionamento<br />

svolto in quella sede (v. supra, nota 7).<br />

A) Lo scritto prende le mosse dal rilievo che nella simulazione relativa non vi sono – come<br />

potrebbe a prima vista sembrare – tre fattispecie negoziali, costituite rispettivamente dal<br />

contratto simulato, dall’accordo simulatorio e dal contratto dissimulato, giacché quest’ultima<br />

espressione, a ben guardare, non si riferisce ad un fatto giuridico autonomo, ma sta ad indicare<br />

il regolamento negoziale realmente voluto dalle parti, quale risulta dall’impatto dell’accordo<br />

simulatorio sul contratto simulato. In altri termini, le fattispecie sarebbero solo due (la<br />

dichiarazione ostensibile e l’accordo simulatorio, desumibile dalle contro-dichiarazioni), fermo<br />

restando che l’accordo simulatorio fa produrre al contratto simulato effetti diversi da<br />

quelli che emergono dal tenore letterale delle dichiarazioni predisposte per i terzi.<br />

B) Una volta chiarito che l’espressione «contratto dissimulato» non individua un’autonoma<br />

fattispecie, appare evidente che il codice, quando impone come condizione d’efficacia<br />

dell’accordo simulatorio la sussistenza dei «requisiti... di forma» dell’atto realmente voluto<br />

dalle parti, intende semplicemente dire che i predetti requisiti di forma (astrattamente previsti<br />

per il regolamento negoziale tenuto nascosto) debbono essere rispettati nell’atto simulato<br />

(la dichiarazione ostensibile), e non già nelle contro-scritture (le quali non possono documentare<br />

altro che l’accordo simulatorio, in quanto l’atto dissimulato non esiste – come fattispecie<br />

– in rerum natura).<br />

C) Se il significato del comma 2 dell’art. 1414, cod. civ., è quello dianzi esposto (come<br />

del resto ritiene la prevalente dottrina), se ne deve dedurre che nemmeno l’accordo simulatorio<br />

è un contratto formale, giacché esso si limita modificare gli effetti della dichiarazione<br />

ostensibile e, quindi, ha una causa del tutto diversa dall’atto dissimulato (se si vuole, anche<br />

l’accordo simulatorio ha una propria funzione tipica, che è quella dianzi descritta).<br />

Ne consegue che il limite alla prova per testimoni, implicito nell’art. 1417, cod. civ., non


272<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

La giurisprudenza, in realtà, s’è mostrata sorda a questo tipo d’argomenti,<br />

forse perché ha preferito trincerarsi dietro un presunto ostacolo di<br />

è dettato per un’esigenza di forma, prescritta a pena di nullità; bensì in ossequio all’art. 2722,<br />

cod. civ., a mente del quale detta prova non è ammessa, se ha ad oggetto patti aggiunti o<br />

contrari al contenuto di un documento (la dichiarazione ostensibile), qualora si assuma che<br />

i primi siano anteriori o coevi alla stesura del secondo.<br />

D) L’aver chiarito che la contro-dichiarazione deve essere redatta per iscritto solo per<br />

un’esigenza di prova, e non di validità dell’atto, porta a ritenere che può essere rilasciata<br />

(o può acquistare una data certa) anche in un momento successivo alla data dell’atto simulato,<br />

purché anteriore alla data del fallimento.<br />

Il debitore, infatti, può riconoscere l’esistenza dell’accordo simulatorio anche in un momento<br />

successivo alla data dell’atto simulato; ma non può più farlo, se è già fallito, perché<br />

l’apertura del concorso lo priva del potere di disporre dei suoi beni (art. 42, legge fallim.)<br />

e, quindi, gli fa perdere anche il potere di creare nuove prove dei fatti che incidono sulla<br />

sua sfera patrimoniale.<br />

E) Se quanto precede è vero, se ne deve dedurre che tutto si riduce ad un problema<br />

d’opponibilità della data di un documento e, cioè, ad una questione, che non ha nulla a<br />

che vedere con la certezza della data del fatto documentato (certezza, che il nostro ordinamento<br />

talvolta richiede, per risolvere il conflitto tra due acquirenti da uno stesso avente causa,<br />

o tra due situazioni soggettive comunque incompatibili).<br />

F) A prima vista potrebbe sembrare che la distinzione – pur incontestabile sul piano teorico<br />

– non abbia alcuna rilevanza sul piano pratico, dato che l’art. 2704, cod. civ., detta per i<br />

due problemi (quello dell’opponibilità ai terzi della data apposta ad una scrittura, e quello<br />

della certezza della data del fatto documentato) una disciplina unitaria.<br />

Forse, però, una differenza c’è, perché, se si ritiene che l’art. 2725, cod. civ., si riferisce<br />

solo alle ipotesi nelle quali la tipologia del contratto richiede una specifica forma ad probationem,<br />

e non alla fattispecie prevista dall’art. 2722, cod. civ., (conflitto tra due dichiarazioni), se<br />

ne potrebbe dedurre che la prova per testimoni o per presunzioni, nel nostro caso, dovrebbe<br />

essere ammessa, se sussiste quel principio di prova scritta, di cui parla il numero 1), dell’art.<br />

2724, cod. civ.<br />

G) Il rilievo è importante, perché – se condiviso – potrebbe aprire la strada a prove testimoniali<br />

o presuntive, ogni qual volta l’acquirente dell’immobile sia in grado di produrre in<br />

giudizio (o di far esibire) un principio di prova scritta, che renda verosimile la simulazione<br />

relativa di prezzo.<br />

Al riguardo, infatti, è opportuno ricordare che, in alcuni casi, la data di una scrittura può<br />

essere provata, anche nei confronti di terzi, con mezzi diversi da quelli che la rendono legalmente<br />

certa (basti pensare agli assegni ed alle quietanze, disciplinati dai commi secondo e<br />

terzo dell’art. 2704); e che, per contro, il principio di prova per iscritto può essere desunto<br />

da elementi, dei quali è legalmente certa la predisposizione prima dell’apertura del concorso<br />

(si pensi alle scritture contabili del fallito, se regolarmente vidimate o acquisite dal curatore<br />

con modalità tali da escludere ogni alterazione, per mano del debitore, in data successiva al<br />

fallimento).<br />

In altri termini, se fosse vero quanto fin qui detto, si potrebbe consentire all’acquirente<br />

dell’immobile di provare la simulazione relativa di prezzo con la produzione di ricevute ed<br />

assegni (o di altri principi di prova per iscritto), purché dal contesto risulti verosimile che<br />

il pagamento (delle somme aggiuntive) sia avvenuto per rispettare gli impegni presi con l’accordo<br />

simulatorio, e non a seguito di un «pentimento» dovuto alla paura della revocatoria o,<br />

peggio ancora, solo per inscenare una realtà diversa da quella realmente voluta (e cioè al solo<br />

scopo di simulare ... una simulazione!).


Parte I - Dottrina 273<br />

carattere tecnico, anziché accertare, sulla base del proprio libero convincimento,<br />

se la frode esiste davvero, o è solo un’apparenza, creata dalla furbesca<br />

ingenuità delle parti.<br />

Adesso, dato che l’atteggiamento complessivo nei confronti delle revocatorie<br />

è cambiato, si può, forse, sperare in una maggiore attenzione verso<br />

quel tipo di ragionamenti, in modo da impedire che l’esercizio della giurisdizione<br />

venga percepito come un rito formale, sostanzialmente disinteressato<br />

alle istanze di giustizia sostanziale.<br />

7.3. La misura della sproporzione. – Del tutto nuovi sono, invece, i quesiti<br />

posti dall’esigenza di raccordare la norma in esame con il comma 1 dello<br />

stesso articolo di legge, anch’esso modificato dalla riforma. Al riguardo, ci si<br />

deve chiedere infatti se, per escludere l’esenzione de qua, sia sufficiente una<br />

qualsivoglia sproporzione tra il prezzo pagato dall’acquirente ed il valore<br />

dell’immobile venduto dal fallito, o non sia necessario che tale sproporzione<br />

sorpassi la misura del quarto.<br />

Il problema – nato da un difetto di coordinamento tra la disposizione in<br />

esame ed il testo novellato del comma 1 dello stesso articolo di legge (difetto<br />

dovuto, a sua volta, alla stratificazione degli interventi riformatori, compiuti<br />

in tempi e sedi diverse) – forse è meno grave di quanto, ad un primo<br />

sguardo, non possa sembrare: si deve considerare, infatti, che la soglia prevista<br />

dalla disposizione di carattere generale (il citato comma 1) deve essere<br />

calcolata partendo dal prezzo medio di mercato; mentre, se si volesse accertare,<br />

sulla base di criteri autonomi, se il corrispettivo pagato dall’acquirente<br />

è «giusto», si dovrebbe fare riferimento al prezzo minimo di mercato per<br />

immobili d’analoghe caratteristiche.<br />

Sul piano sistematico, tuttavia, la questione è delicata.<br />

7.3.1. Per impostare in maniera corretta l’indagine, è necessario, a<br />

mio sommesso avviso, prendere le mosse da alcuni rilievi di carattere<br />

più generale.<br />

Si deve considerare, infatti, che la disciplina delle revocatorie fallimentari<br />

degli atti a titolo oneroso (contenuta nei primi due commi dell’art. 67)<br />

poggia su due diversi discrimini che, giustapponendosi, danno luogo a tre<br />

distinti gruppi di fattispecie:<br />

a) innanzi tutto, vi sono gli atti normali, che non implicano alcuna scorrettezza<br />

nei confronti del debitore, ma possono risultare scorretti nei confronti<br />

degli altri creditori, qualora chi li compie è consapevole della presumibile<br />

incapienza del patrimonio del debitore: si tratta delle operazioni<br />

elencate nel comma 2 dell’art. 67, che sono assoggettate a revoca, se compiute<br />

nel più breve dei periodi sospetti (ieri un anno, oggi sei mesi), e sempre<br />

che il curatore provi la frode del convenuto;<br />

b) in secondo luogo, vi sono degli atti, che – come i precedenti – non


274<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

implicano alcuna scorrettezza nei confronti del debitore (giacché sono<br />

considerati come espressione di un’ordinaria cautela di fronte al suo inadempimento),<br />

ma fanno presumere la conoscenza dello stato d’insolvenza:<br />

si tratta delle garanzie, giudiziali o volontarie, costituite dopo la scadenza<br />

del debito, per le quali è sempre prevista la revoca nel termine breve (ancora<br />

i sei mesi, di cui sopra), ma con una significativa inversione dell’onere<br />

della prova;<br />

c) infine, vi sono le operazioni che presentano delle anomalie sul piano<br />

funzionale e che, proprio per questo, implicano una scorrettezza nei confronti<br />

del debitore: si tratta dei contratti a prestazioni sperequate, dei pagamenti<br />

compiuti con mezzi anormali e delle garanzie supplementari, ottenute<br />

prima della scadenza del debito. Per tutti questi atti, oltre alla già detta inversione<br />

dell’onere della prova, è previsto un inasprimento della sanzione a<br />

carico del terzo, costituto dall’allungamento (prima due anni, ora dodici<br />

mesi) del termine necessario per il consolidamento dell’acquisto.<br />

7.3.2. Non mi sarei intrattenuto così a lungo su nozioni di carattere palesemente<br />

istituzionale – e chiedo scusa al paziente lettore – se esse non<br />

mettessero in evidenza un dato di notevole interesse ai nostri fini. Se non<br />

m’inganno, infatti, i precedenti rilievi dimostrano che la sproporzione tra<br />

le prestazioni, prevista dal comma 1 dell’articolo 67, non viene presa in considerazione<br />

dal legislatore solo come indice rivelatore dello stato d’insolvenza,<br />

ma, prima ancora, come sintomo di una scorrettezza dell’acquirente. Se<br />

così non fosse, la lesione «oltre il quarto» dovrebbe comportare una semplice<br />

inversione dell’onere della prova, alla stessa stregua di quanto accade per<br />

le garanzie concesse per debiti scaduti e per le ipoteche giudiziali; mentre<br />

essa implica un raddoppio del periodo sospetto e, quindi, acquista quella<br />

valenza sanzionatoria, di cui sopra s’è detto.<br />

In altri termini, quando il legislatore ha precisato che la sproporzione<br />

tra le prestazioni è «notevole» (come diceva il vecchio testo della norma),<br />

solo quando supera la soglia del venticinque per cento, non ha dettato<br />

un criterio per stabilire se la sproporzione stessa fosse rilevabile dai terzi<br />

già ad un primo sguardo (ictu oculi); ma ha inteso stabilire il livello, oltre<br />

il quale la scorrettezza del terzo, convenuto in revocatoria, deve ritenersi intollerabile;<br />

ha inteso stabilire, cioè, il livello oltre il quale la sproporzione<br />

deve ritenersi «ingiusta».<br />

7.3.3. Se quanto precede è vero, se ne deve dedurre che le due espressioni<br />

utilizzate dal legislatore – la sproporzione «oltre il quarto» edil«giusto»<br />

prezzo – non si riferiscono a realtà disomogenee, ma intendono risolvere,<br />

da due punti di vista contrapporti e speculari, lo stesso problema:<br />

quello di non lasciare impunita, per così dire, una grave scorrettezza nei<br />

confronti del debitore.


Parte I - Dottrina 275<br />

La prima norma lo fa individuando un criterio quantitativo; la seconda<br />

con una clausola generale, che sembra lasciare al giudice una maggiore discrezionalità.<br />

A tale ultimo riguardo, però, si deve considerare che il concetto<br />

di «giustizia», utilizzato dal comma 3 dell’art. 67, non è generico ed<br />

astratto, ma va adattato alle specifiche esigenze della materia, nonché alle<br />

indicazioni date dal legislatore per concretizzarlo.<br />

Non può sfuggire l’importanza di questi rilievi: se condivisi, fanno apparire<br />

addirittura marginale il problema di stabilire se il criterio quantitativo,<br />

imposto dal comma 1 per valutare la sproporzione tra le prestazioni ai<br />

fini della revocatoria «aggravata», possa essere utilizzato – in via analogica o<br />

per il tramite di una semplice interpretazione estensiva – anche ai fini dell’esenzione<br />

prevista dal comma 3.<br />

A mio avviso, la risposta potrebbe essere affermativa. Ma è evidente che<br />

– anche a ritenere inutilizzabili i sopra ricordati strumenti dell’applicazione<br />

analogica e dell’interpretazione estensiva – resterebbe comunque un vincolo<br />

di coerenza sistematica, in base al quale il giudice, pur dichiarandosi libero<br />

dal «criterio del quarto», non potrebbe comunque dimenticare l’affinità<br />

dei problemi, con la conseguenza di non potersi accontentare – nel valutare<br />

se il corrispettivo pagato dall’acquirente dell’immobile è giusto – di un<br />

qualsivoglia scostamento dal prezzo minimo di mercato, ma di dover pretendere<br />

uno scostamento significativo da quella soglia, in modo da rispettare<br />

(anche se non lo condivide) lo spirito della riforma.<br />

7.4. La ripartizione dell’onere della prova. – Vale la pena di richiamare,<br />

infine, l’attenzione su un ultimo problema, di una qualche importanza in<br />

sede applicativa. Non si può trascurare, infatti, che l’onere probatorio, nelle<br />

due fattispecie messe a confronto, è invertito, giacché: nell’ipotesi di revocatoria<br />

«aggravata», prevista dal comma 1 dell’art. 67, tocca al curatore dimostrare<br />

che la sproporzione tra le prestazioni superava il quarto; mentre,<br />

nell’ipotesi d’esenzione dalla revoca, di cui stiamo parlando, tocca all’acquirente<br />

dimostrare d’aver pagato il giusto prezzo.<br />

La differenza potrebbe sembrare di poco conto, dal punto di vista concettuale.<br />

Sul piano pratico, però, potrebbe capitare che l’acquirente faccia<br />

riferimento alla vendita di un altro immobile (di analoghe caratteristiche per<br />

allocazione, finiture, stato di conservazione e così via dicendo), pretendendo<br />

d’applicare il criterio del quarto, senza specificare se il prezzo preso a<br />

confronto si collocava nella media, o doveva considerarsi già come il frutto<br />

di «un buon affare».<br />

Se i rilievi svolti nei precedenti paragrafi vengono condivisi, si deve ritenere<br />

che incombe sull’acquirente dimostrare – se del caso con una perizia<br />

– che il prezzo di riferimento, dal quale dedurre l’accennata percentuale, è<br />

quello medio, non quello minimo praticato sul mercato.<br />

Naturalmente, anche in questa seconda prospettiva il margine d’irrile-


276<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

vanza della sproporzione (il 25%) tra le due contrapposte prestazioni può<br />

sembrare – almeno in certe fattispecie – troppo alto: ma è quanto discende<br />

dall’applicazione di un rigido criterio quantitativo, al quale, in passato, mi<br />

ero sempre opposto. Una volta diventato norma di legge, non vedo, tuttavia,<br />

come lo si possa mettere da canto.<br />

8. D) Il piano per il riequilibrio finanziario dell’impresa. – Uno degli<br />

obiettivi fondamentali della riforma era di mettere al riparo dalle revocatorie<br />

(e dalle incriminazioni per bancarotta) quelle operazioni di ristrutturazione<br />

del debito, che dovrebbero costituire la strada maestra per rimettere<br />

l’azienda in carreggiata.<br />

Accadeva spesso, infatti, che una banca, chiamata a risolvere i problemi<br />

di un imprenditore in difficoltà, dopo aver erogato nuova finanza nel tentativo<br />

di fargli superare la crisi, si trovasse esposta – in caso d’insuccesso<br />

dell’operazione – ad un duplice rischio: a) di subire la revoca dei pagamenti<br />

e delle garanzie, che avevano consentito di risistemare l’esposizione del<br />

cliente sul medio-lungo termine (con una sostanziale riduzione dei costi<br />

e, talvolta, con un parziale abbuono degli interessi arretrati); b) di dover temere<br />

un’incriminazione per bancarotta, con l’accusa d’aver ritardato il fallimento<br />

del debitore, o d’aver ottenuto pagamenti preferenziali in danno<br />

degli altri creditori.<br />

La riforma ha cercato di risolvere il primo problema con due interventi:<br />

con l’esenzione dalla revoca, di cui alla lettera d) del comma 3 dell’art. 67;<br />

nonché, con l’istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti, previsto<br />

dall’articolo 182-bis, anch’esso introdotto con il decreto legge sulla competitività.<br />

Non è stato fatto nulla, invece, sul versante penalistico, salvo a vedere<br />

(ma dovranno essere i cultori del diritto penale a dare una risposta al<br />

riguardo), se l’aver riconosciuto – sul versante civilistico – una valenza positiva<br />

a tutta una serie di atti, non abbia un qualche riflesso anche sull’applicazione<br />

delle norme penali.<br />

Nella trattazione della materia, mi sembra opportuno iniziare dalla disposizione<br />

contenuta nella lettera d) dell’elenco delle nuove esenzioni dalla<br />

revocatoria.<br />

8.1. Ad una prima lettura, il testo della norma può sembrare troppo<br />

complicato ed involuto. Anche in questo caso, però, un contributo chiarificatore<br />

può venire, oltre che dallo scopo or ora riferito dell’intervento legislativo<br />

e, dunque, dalla sua «storia», anche dalla «preistoria» del problema,<br />

e cioè da un esame un po’ più attento della situazione, sulla quale la<br />

riforma è venuta ad incidere.<br />

A ben guardare, infatti, non è del tutto vero che le operazioni di ristrutturazione<br />

del debito, prima della riforma, fossero completamente prive di


Parte I - Dottrina 277<br />

tutela nei confronti delle revocatorie, giacché le banche da tempo utilizzavano<br />

i mutui fondiari per fornire nuova finanza all’impresa, approfittando<br />

del fatto che l’esenzione dalla revoca (o meglio: la drastica riduzione del periodo<br />

sospetto a soli dieci giorni dall’iscrizione dell’ipoteca), prevista dalla<br />

legge del 1905 (art. 18 e 24 del R.D. 16 luglio 1905, n. 646), non è stata<br />

mai abrogata, nonostante le profonde trasformazioni subite dal credito fondiario,<br />

tanto sul piano causale (con la Legge n. 492 del 1975), quanto sul<br />

piano dei soggetti abilitati ad erogarlo (con il T.U.B. del 1993).<br />

Non è questa la sede per ripercorrere le tappe del lungo processo evolutivo,<br />

che ha portato dalla vecchia tecnica, incentrata sull’emissione delle<br />

cartelle (con la connessa esigenza di mettere al riparo dalle revocatorie il risparmiatore<br />

anonimo), alla più recente «despecializzazione» della materia,<br />

avvenuta con il testo unico delle leggi bancarie e creditizie.<br />

Qui preme segnalare, invece, come, una volta eliminato ogni limite funzionale<br />

e soggettivo all’erogazione dei predetti prestiti – che risultano caratterizzati,<br />

ormai, solo dall’esigenza di dover essere garantiti (salvo insignificanti<br />

eccezioni) da un’ipoteca di primo grado (art. 38 T.U.B.) – le aziende<br />

di credito li abbiano spesso utilizzati per le già accennate finalità, con un<br />

notevole ristoro per le aziende sottocapitalizzate, che hanno bisogno di crescere<br />

e d’innovarsi.<br />

8.2. Non si deve ritenere, tuttavia, che le esigenze, di cui stiamo parlando,<br />

fossero soddisfatte al meglio dalla mutazione funzionale (un classico<br />

esempio d’eterogenesi dei fini) subita dal credito fondiario: non solo perché<br />

si trattava, comunque, di uno strumento troppo rozzo ed approssimativo,<br />

per rispondere pienamente alla bisogna; ma anche perché gli atteggiamenti<br />

poco lungimiranti di entrambi i protagonisti della vicenda – le banche, da<br />

un lato, i tribunali fallimentari, dall’altro – avevano finito con l’alimentare<br />

un vasto contenzioso, con il risultato di rendere impraticabile questa strada<br />

per il risanamento finanziario dell’impresa.<br />

Per un verso, infatti, le aziende di credito avevano approfittato della<br />

breccia aperta nel sistema revocatorio per compiere operazioni, che nulla<br />

avevano a che vedere con l’erogazione di nuova finanza (volta a favorire<br />

il superamento d’una crisi aziendale), ma servivano solo a procurare una copertura<br />

ipotecaria all’indebitamento pregresso.<br />

Per altro verso, la giurisprudenza – una volta preso atto della mancanza<br />

di una valida giustificazione economica e sociale del privilegio concesso dalla<br />

legge – aveva reagito con eccessiva durezza, revocando tutti i giroconti<br />

interni, con i quali la banca aveva utilizzato il netto ricavo del mutuo ipotecario<br />

per estinguere i rapporti (in chirografo) già esistenti nei confronti<br />

del correntista (per non parlare d’alcuni atteggiamenti ancora più rigorosi,<br />

che revocavano anche l’ipoteca sulla base di una supposta frode alla legge,<br />

con la conseguenza di duplicare la perdita subita dalla banca).


278<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Intendiamoci: sul piano tecnico-giuridico, l’atteggiamento della giurisprudenza<br />

dianzi richiamata (non di quella che duplicava le revocatorie) potrebbe<br />

anche essere condiviso, dato che il giroconto si configura come un<br />

atto estintivo di un debito pregresso, in palese violazione della par condicio<br />

creditorum. Sul piano di una maggiore attenzione ai valori in gioco, si sarebbe<br />

dovuto distinguere, invece, caso da caso, perché, se la banca ha concesso<br />

davvero nuova finanza, non ci si può meravigliare che chieda una migliore<br />

collocazione dei crediti preesistenti, purché l’intervento sia mirato, nel complesso,<br />

a riequilibrare l’esposizione debitoria dell’azienda, per farle superare<br />

la crisi.<br />

In altri termini, si sarebbero dovute distinguere le ipotesi, nelle quali si è<br />

davvero consumata una frode alla legge (tenendo conto della nuova funzione<br />

sociale dell’esenzione), dalle ipotesi, nelle quali la copertura dei debiti<br />

pregressi risponde alla logica di un’operazione di risanamento finanziario,<br />

concepita in maniera unitaria.<br />

8.3. Tenendo conto della situazione concreta, sulla quale l’intervento legislativo<br />

è venuto ad incidere, non è difficile ricostruire la ratio della disposizione<br />

in esame.<br />

In realtà, lo scopo originario della norma (quale risultava dalle sue prime<br />

formulazioni, nell’iter dei lavori preparatori) era di mettere al riparo dalle<br />

revocatorie l’erogazione di nuova finanza, alla duplice condizione: che il<br />

denaro fresco, messo a disposizione dalla banca, servisse davvero a superare<br />

la crisi, e non a creare una fittizia circolazione di risorse, volta all’unico fine<br />

di ripianare la pregressa esposizione del cliente o di acquisire, almeno, nuove<br />

garanzie; che, una volta assicurato il perseguimento del predetto obiettivo,<br />

fossero tutelate anche le preesistenti pretese del creditore, in modo da<br />

tenere conto del fatto che l’operazione deve assicurare dei vantaggi ad entrambe<br />

le parti.<br />

Per conseguire tali risultati, si doveva andare in cerca, tuttavia, di un<br />

meccanismo in grado di garantire il carattere non velleitario (e non fraudolento)<br />

dell’intervento compiuto dal finanziatore, e lo si è trovato nella<br />

predisposizione di un piano industriale, la cui fattibilità fosse asseverata<br />

da un esperto (scelto con le modalità previste dall’art. 2501-bis, cod.<br />

civ., che hanno dato luogo ad una serie di rilievi critici, di cui qui non mette<br />

conto parlare).<br />

A questo punto, però, anche l’ambito d’applicazione dell’esenzione dalla<br />

revoca è stato ampliato, fino a farvi rientrare tutti gli atti previsti dal piano,<br />

nel presupposto che, se viene eliminato (almeno in maniera prospettica<br />

e sulla base di ragionevoli previsioni) lo stato d’insolvenza, non v’è motivo<br />

di colpire con gli strali dell’inefficacia quegli atti di smobilizzo (in genere<br />

cessioni di rami d’azienda, o vendite di beni non strumentali all’esercizio<br />

dell’impresa), che appaiono indispensabili (in una con la concessione di


Parte I - Dottrina 279<br />

congrue garanzie) per uscire dalla crisi di liquidità e dare una sistemazione<br />

globale all’indebitamento pregresso.<br />

Da qui l’attuale formulazione della norma, che si è spinta a prevedere<br />

un’esenzione onnicomprensiva riferita a tutti «gli atti, i pagamenti e le garanzie<br />

concesse su beni del debitore ... in esecuzione di un piano ... che appaia<br />

idoneo a consentire ... il riequilibrio della situazione finanziaria» dell’impresa.<br />

8.4. Autorevoli voci si sono levate contro questa forma d’immunità, che<br />

è stata considerata troppo ampia, soprattutto in considerazione del fatto<br />

che il piano, asseverato dall’esperto, non viene in alcun modo pubblicizzato,<br />

con la conseguenza di poter ledere l’affidamento riposto dai terzi sull’effettiva<br />

consistenza del patrimonio responsabile per i debiti dell’impresa: i creditori,<br />

che non abbiano partecipato al tentativo di risanamento, potrebbero<br />

ignorare, infatti, che una serie d’ipoteche, di pagamenti e di atti di liquidazione<br />

è sottratta all’azione revocatoria.<br />

Potrei limitarmi ad osservare che la critica – come tutte quelle de lege<br />

lata – può avere, ormai, come unico effetto, quello di richiamare l’interprete<br />

ad una maggiore attenzione nell’applicare una norma, ritenuta pericolosa.<br />

Forse, però, è il caso di dedicarvi qualche ulteriore riflessione:<br />

a) innanzi tutto, non mi sembra così strano il fatto che il legislatore non<br />

abbia previsto alcuna pubblicità per il piano di riequilibrio dell’esposizione<br />

debitoria dell’impresa: queste cose riescono meglio, se sono tenute al riparo<br />

da occhi indiscreti; e, del resto, se il piano, nonostante l’asseverazione dell’esperto,<br />

fosse assolutamente irragionevole o velleitario, verrebbe fulminato<br />

dalla successiva valutazione del giudice, volta ad accertare se sussistono i<br />

presupposti per l’esenzione;<br />

b) in secondo luogo, si deve considerare che qui non ci troviamo in presenza<br />

di una vero e proprio privilegio, perché, se il piano era davvero prospetticamente<br />

in grado d’eliminare l’insolvenza, mancherebbe addirittura il<br />

presupposto soggettivo dell’impugnativa; la norma, quindi, in un certo senso<br />

si limita a raccomandare una particolare cautela nella valutazione degli<br />

atti de quibus, perché il giudice non dovrà limitarsi a constatare che, se il<br />

debitore è fallito, l’intervento finanziario doveva reputarsi insufficiente;<br />

ma dovrà valutare, sulla scorta della relazione dell’esperto, se – ex ante –<br />

fosse ragionevole prevedere un esito positivo del tentativo di risanamento,<br />

nel senso che il suo naufragio dovrebbe essere imputato ad eventi sopravvenuti,<br />

o a circostanze ignorate da coloro che hanno partecipato al piano;<br />

c) su queste basi, si può cercare di capire, infine, quali sono i soggetti<br />

che possono godere dell’esenzione. Al riguardo, infatti, potrebbero essere<br />

prospettate le più disparate soluzioni, e cioè che sono esentati: i) tutti coloro<br />

che hanno partecipato all’accordo sulla base del quale è stato formulato<br />

il piano di riequilibrio; ii) tra i predetti soggetti, solo coloro che hanno as-


280<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

sunto specifici impegni, o perché hanno modificato i termini delle loro pretese<br />

(rinunciando ad una parte delle stesse o dilazionandone le scadenze), o<br />

perché hanno acquistato dei beni o compiuto degli investimenti indispensabili,<br />

nel tentativo di superare la crisi (con esclusione, cioè, di coloro che si<br />

sono limitati a prendere atto dell’accordo, senza parteciparvi attivamente);<br />

iii) tutti coloro che erano venuti a conoscenza, al tempo dell’atto, dell’esistenza<br />

del predetto piano di riequilibrio; iv) tutti coloro che hanno compiuto<br />

degli atti nell’intervallo di tempo che va dall’approvazione del piano alla<br />

dichiarazione d’insolvenza (o alla diversa data, nella quale si è potuto pubblicamente<br />

constatare l’insuccesso del tentativo di risanamento).<br />

Come si vede, il problema è delicato: per un verso, potrebbe sembrare<br />

ovvio riservare il privilegio dell’esenzione della revoca a quei soli soggetti,<br />

che si sono adoperati per il superamento della crisi; per altro verso, si potrebbe<br />

ritenere che, se il piano poteva ritenersi idoneo ad eliminare l’insolvenza,<br />

i suoi effetti benefici avrebbero dovuto propagarsi a tutti coloro che<br />

avevano intrattenuto rapporti d’affare con il debitore, fino al momento in<br />

cui non fosse nuovamente scoppiata la crisi.<br />

A mio sommesso avviso, in questa materia occorre «contestualizzare» la<br />

valutazione dei singoli atti e procedere con una certa dose di sincretismo.<br />

Come s’è detto, infatti, il fondamento dell’esenzione va trovato – non in<br />

un’asserita oggettiva eliminazione dello stato d’insolvenza, che non è mai<br />

possibile provare ex post, ma – in un particolare apprezzamento della condotta<br />

di chi ha partecipato al piano ed ha corso dei rischi nella ragionevole<br />

convinzione di dare un contributo al superamento della crisi. In altri termini,<br />

la posizione di chi non ha partecipato attivamente al piano sarà valutata<br />

secondo i consueti canoni, che impongono d’agire con particolari cautele<br />

nei confronti di un soggetto, che versa in difficili condizioni economiche<br />

(non per nulla ho sempre sostenuto che la «conoscenza dello stato d’insolvenza»,<br />

di cui parla l’art. 67, legge fallim., non presuppone l’esistenza di tutti<br />

i presupposti per la dichiarazione del fallimento) ( 9 ). Chi, invece, ha mostrato<br />

di credere nel risanamento dell’impresa (ed è arrivato ad investire<br />

proprie risorse per conseguirlo) va trattato con maggiori riguardi; sempre<br />

che il predetto «investimento» sia compiuto in buona fede, e non si risolva<br />

nell’ennesima speculazione ai danni della massa.<br />

Tutto ciò può apparire come il frutto di un atteggiamento moralistico,<br />

poco conforme alle vedute del mercato. A me sembra, invece, che la soluzione<br />

proposta sia giustificata dall’esigenza di ricondurre l’istituto della revocatoria<br />

al suo fondamento ultimo, costituito dalla frode; nonché dalla<br />

( 9 ) Cfr. Terranova, Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori, Tomo I,<br />

Parte generale,inCommentario Scialoja e Branca alla legge fallim., a cura di Bricola e Galgano,<br />

art. 64-71, Bologna-Roma, 1993 (d’ora in poi: Commentario Scialoja e Branca, I), pag. 247 seg.


Parte I - Dottrina 281<br />

consapevolezza che la frode in senso oggettivo (il danno) e la frode in senso<br />

soggettivo (la conoscenza del medesimo) non sono divise da un solco incolmabile,<br />

ma convergono in una valutazione complessiva della condotta tenuta<br />

dal terzo nei confronti del debitore e dei suoi creditori.<br />

8.5. Altrettanto interessante, sotto il profilo sistematico, è il tentativo di<br />

rispondere ad un ultimo quesito: se possano essere esentati dalla revocatoria<br />

gli atti compiuti in un momento in cui il piano – pur essendo ex ante astrattamente<br />

idoneo a riequilibrare la situazione finanziaria dell’impresa – si fosse<br />

già rilevato, in concreto, incapace di sanare il dissesto.<br />

Il problema era stato posto in sede di redazione della norma (e, ancor<br />

prima, in seno alla commissione Trevisanato), ma non è stato possibile risolverlo<br />

in maniera espressa: il mondo bancario osservava che tutti gli atti,<br />

compiuti in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ritenuto<br />

degno di tutela, dovevano essere posti al riparo dall’impugnativa, se non si<br />

volevano deludere affidamenti giuridicamente fondati; gli esperti provenienti<br />

dalle file della magistratura (particolarmente numerosi nella commissione<br />

dianzi ricordata) sostenevano, invece, che ogni precisazione era inutile,<br />

giacché si doveva dare per scontata la soluzione opposta.<br />

Francamente non vedo come si possano salvare dalla revoca degli atti<br />

compiuti nella piena consapevolezza di una frode ai danni dei creditori: è<br />

vero che i finanziatori, quando rinviano l’escussione di certe pretese (riscadenzando<br />

il debito, per consentire all’impresa di salvarsi), vorrebbero vedere<br />

ripagato il proprio sacrificio con un trattamento migliore in sede esecutiva;<br />

ma è anche vero, che non ci troviamo di fronte ad una procedura, capace<br />

di creare debiti di massa, e che, pertanto, tutto deve essere negoziato<br />

(comprese le eventuali prelazioni) in sede di stipula dell’accordo.<br />

Del resto, l’inconveniente può essere superato, assumendo le consuete<br />

cautele: per un verso, le nuove provvidenze finanziarie verranno erogate dopo<br />

la costituzione di congrue garanzie, in modo da far salvi – con il consolidamento<br />

immediato delle stesse – i successivi rimborsi; per altro verso, gli<br />

eventuali trasferimenti d’immobili verranno compiuti senza alcuna anticipazione<br />

sul prezzo, in modo da poter valutare le condizioni economiche dell’alienante<br />

alla data dell’atto traslativo.<br />

9. E) Gli accordi di ristrutturazione dei debiti. – Le regole dianzi esposte<br />

debbono valere, a mio sommesso avviso, anche per gli atti compiuti – ai<br />

sensi della lettera e) della norma in esame – «in esecuzione del concordato<br />

preventivo, [dell’amministrazione controllata,] nonché dell’accordo omologato<br />

ai sensi dell’art. 182-bis».<br />

Su quest’ultimo istituto conviene spendere, tuttavia, qualche altra parola.


282<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

9.1. La storia della disposizione, che prevede gli «Accordi di ristrutturazione<br />

dei debiti» (come recita l’epigrafe dell’art. 182-bis), è molto diversa da<br />

quella del «piano di riequilibrio della situazione finanziaria dell’impresa», anche<br />

se – alla fine – le due norme si muovono nella stessa logica e producono,<br />

in buona sostanza i medesimi effetti.<br />

Dapprincipio, infatti, l’obiettivo dell’art. 182-bis era di semplificare la<br />

procedura del concordato preventivo, qualora il debitore fosse riuscito a<br />

raccogliere, già prima della presentazione del ricorso, un ampio consenso<br />

sulla sua proposta, facendola accettare da tanti creditori, quanti ne servono<br />

per raggiungere la maggioranza qualificata di almeno il sessanta per cento<br />

dei crediti. Del resto, l’intenzione del legislatore storico, di regolare una<br />

particolare forma di concordato, è comprovata sia dalla collocazione della<br />

norma (posta all’interno del titolo III della l. fall., dedicato, appunto, al<br />

concordato preventivo), sia dal procedimento d’omologazione, al quale l’accordo<br />

viene sottoposto.<br />

Guardando il prodotto finito (e, cioè, il testo normativo in esame), sorgono<br />

fieri dubbi, tuttavia, che davvero ci troviamo di fronte ad una semplice<br />

variante della procedura regolata dagli artt. 160 seg., legge fall., perché<br />

quest’ultimo istituto serve ad imporre alla minoranza dissenziente la volontà<br />

della maggioranza dei creditori, mentre l’art. 182-bis non contempla alcun<br />

meccanismo di votazione, ma si preoccupa – tutt’al contrario – di garantire<br />

il soddisfacimento integrale dei creditori rimasti estranei all’accordo.<br />

D’altro canto, non sembra che la presentazione della proposta sospenda<br />

le azioni esecutive sul patrimonio del debitore (come accade,<br />

per il concordato preventivo, a norma dell’art. 168, legge fall.): sia perché<br />

non è previsto alcun intervento del giudice, che verifichi i presupposti<br />

per l’ammissione del debitore alla procedura (a partire dal consenso<br />

dei creditori, che rappresentino almeno il 60% dell’intero passivo, e dalla<br />

completezza della documentazione depositata ai sensi dell’art. 161 e dello<br />

stesso art. 182-bis); sia perché non si vota e, quindi, non v’è motivo di<br />

garantire al debitore ed ai creditori un adeguato spatium deliberandi,<br />

per precisare i termini della proposta e valutarla; sia, infine, perché l’accordo<br />

diventa immediatamente efficace, con la pubblicazione nel registro<br />

delle imprese, senza aspettare che il decreto d’omologazione diventi definitivo.<br />

In altri termini, a furia di semplificare l’iter del procedimento e di spingere<br />

ai margini l’intervento del giudice in funzione di controllo, si è creato<br />

un istituto, che non è un concordato e che sembrerebbe produrre, come<br />

unico effetto pratico, quell’esenzione dalla revocatoria, di cui stiamo parlando.<br />

Salvo che, naturalmente, la magistratura non voglia poi recuperare, nei<br />

fatti, il proprio ruolo, sostenendo che è implicita nel sistema l’esigenza di un<br />

decreto d’ammissione alla procedura, con la conseguente applicabilità del<br />

citato art. 168.


Parte I - Dottrina 283<br />

9.2. Se quanto precede è vero, si deve riconoscere che v’è un’ampia sovrapposizione<br />

tra gli accordi di ristrutturazione ed il piano di riequilibrio.<br />

Del resto, si deve tenere presente che la norma dettata dalla lettera d) dell’art.<br />

67 era stata originariamente concepita come sostitutiva della procedura<br />

regolata dall’art. 182-bis del progetto Trevisanato (la numerazione, al riguardo,<br />

è rimasta invariata), mentre, in un secondo tempo, le due disposizioni<br />

sono state accolte entrambe nel testo definitivo della legge, forse perché<br />

non era chiaro quali fossero la natura e gli effetti del cosiddetto accordo<br />

«preconfezionato» (e cioè, se fosse un vero e proprio concordato, o qualcosa<br />

di diverso).<br />

Ovviamente, una volta che le due norme sono entrate in vigore, non resta<br />

che prenderne atto ed esaminarle con maggiore attenzione, per capire<br />

se, dietro la diversità del procedimento, v’è anche una parziale divergenza<br />

di funzioni, che darebbe un senso alla scelta tra le due alternative messe a<br />

disposizione dal legislatore.<br />

A mio sommesso avviso, la risposta al quesito deve essere affermativa,<br />

perché latrasparenza, imposta per l’accordo di ristrutturazione, è ricompensata<br />

dall’ordinamento con una maggiore stabilità dei suoi effetti; mentre la<br />

riservatezza, di cui gode il piano di riequilibrio, inevitabilmente comporta<br />

una certa precarietà di risultati.<br />

In altri termini, se i creditori finanziari di un’impresa dovessero decidere<br />

di compiere un grosso intervento di salvataggio, che implica la rinuncia<br />

ad una parte delle loro pretese e coinvolge gli interessi di terzi, il percorso<br />

indicato dall’art. 182-bis appare più indicato, perché contiene una provocatio<br />

ad loquendum (o ad opponendum), che dovrebbe inibire agli altri creditori<br />

di lamentarsi (ma il condizionale è d’obbligo), se i loro interessi sono<br />

stati sacrificati dalla concessione di garanzie, o dalla vendita di cespiti di rilevante<br />

valore economico, con la conseguenza di rendere incerto il loro futuro<br />

integrale soddisfacimento, nonostante le asseverazioni contenute nella<br />

relazione dell’esperto, depositata ai sensi del comma 1.<br />

Diverso, invece, è il problema di capire se la procedura d’interpello,<br />

congegnata dal legislatore, sia davvero in grado di tutelare adeguatamente<br />

l’interesse generale, o serva solo a dirimere una divergenza d’opinioni con<br />

altri creditori forti, che dissentono su talune clausole dell’accordo di ristrutturazione<br />

dei debiti: ma si tratta di un quesito di politica del diritto, di cui<br />

non ci si può certo occupare in questa sede.<br />

9.3. Una volta chiarito che le differenze tra l’«accordo di ristrutturazione»<br />

edil«piano di riequilibrio» sono date, in buona sostanza, dalle accennate<br />

forme di pubblicità e dalla procedura d’interpello – che caratterizzano<br />

il primo e lo differenziano dal secondo – non resta che svolgere qualche<br />

brevissima riflessione sul meccanismo previsto dall’art. 182-bis.<br />

Anche a tale riguardo può sorgere qualche perplessità, perché il legisla-


284<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

tore, per un verso, prevede (al comma secondo) un’opposizione all’accordo<br />

depositato dal debitore presso il registro delle imprese, mentre, per altro<br />

verso, dispone (al comma quinto) che lo stesso accordo «acquista efficacia»<br />

dal giorno in cui è stato pubblicato.<br />

Ora è evidente che, in caso di mancata omologazione dell’accordo (a seguito<br />

dei provvedimenti assunti dal Tribunale o dalla Corte d’Appello, rispettivamente<br />

ai sensi del terzo e del quarto comma della norma in esame), non si può<br />

produrre quell’esenzione dalla revoca, che all’omologazione è espressamente<br />

subordinata (non per nulla, infatti, l’art. 67 parla di «accordo omologato»).<br />

Ciò non porta a ritenere, tuttavia, che tra la lettera e) dell’art. 67 e l’art.<br />

182-bis vi sia una contraddizione in termini: innanzi tutto, perché l’omologa<br />

può essere considerata come una condicio iuris per il conseguimento della<br />

piena stabilità di certi effetti; e poi, perché – in mancanza di una sospensione<br />

delle azioni esecutive – si doveva pur prevedere un sistema, che rendesse<br />

opponibile l’accordo ai terzi, sfruttando le forme di pubblicità già conosciute<br />

dal diritto comune (la trascrizione degli atti traslativi e l’iscrizione delle<br />

ipoteche, che vanno compiute subito, per impedire che l’intera operazione<br />

possa essere vanificata dalla trascrizione di un pignoramento).<br />

9.4. Un ultimo rilievo: come s’è detto, è probabile (salvo ripensamenti<br />

da parte della giurisprudenza) che l’accordo di ristrutturazione non produca<br />

quell’effetto, di sospendere le azioni esecutive, che caratterizza il concordato<br />

preventivo.<br />

Ciò non significa, tuttavia, che la sua pubblicazione sia del tutto ininfluente<br />

sulla dichiarazione di fallimento: innanzi tutto, perché il tribunale<br />

non può non tener conto del fatto che una massa di creditori – che afferma<br />

di rappresentare il sessanta per cento del passivo (reale) dello stato patrimoniale<br />

dell’impresa – mostra di credere nel tentativo di salvataggio (con ovvie<br />

refluenze sull’accertamento dello stato d’insolvenza); e poi perché si deve<br />

presumere che l’accordo – una volta omologato – sia davvero in grado d’eliminare<br />

lo stato d’insolvenza.<br />

Non può sfuggire l’importanza di quest’ultimo rilievo. È evidente, infatti,<br />

che il giudizio espresso dall’autorità giudiziaria in sede d’omologazione<br />

«fa fede» a favore di tutti i possibili legittimati passivi delle azioni revocatorie,<br />

nel senso che (a differenza di quanto accade per il piano di risanamento:<br />

cfr. supra, n. 8.4) fa venir meno il presupposto soggettivo dell’impugnativa,<br />

fino al momento in cui non vi siano altre specifiche manifestazioni d’insolvenza.<br />

Come si è detto, tale effetto resta in sospeso fino alla chiusura della<br />

procedura; ma poi ha la stessa consistenza di quello riconosciuto dalla legge<br />

al concordato preventivo.<br />

10. F) I pagamenti di prestazioni lavorative. – La norma non pone par-


Parte I - Dottrina 285<br />

ticolari problemi. Forse è opportuno sottolineare, tuttavia, che l’esenzione<br />

non è subordinata alla verifica che il pagamento, in concreto, sia privo di<br />

riflessi pregiudizievoli per gli altri creditori, perché nel patrimonio del debitore<br />

sussisteva una tale massa di beni, sui quali esercitare il privilegio, da<br />

garantire l’integrale soddisfacimento delle prestazioni lavorative: l’immunità<br />

non si fonda, infatti, sull’assenza di un danno per la massa, bensì direttamente<br />

sulla causa della pretesa.<br />

È opportuno chiarire, inoltre, che la norma non distingue tra pagamenti<br />

di prestazioni contestualmente effettuate e pagamenti di crediti per arretrati,<br />

con una significativa differenza, rispetto all’esenzione prevista dalla lettera<br />

a) – nonché dell’altra esenzione, contenuta nella successiva lettera g) –<br />

della quale cercheremo di dare conto nelle pagine finali di questo lavoro.<br />

11. G) Le prestazioni di servizi per l’accesso alle procedure concorsuali. –<br />

Diverso, come or ora s’è detto, appare il trattamento riservato alle prestazioni<br />

di «servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali», per le<br />

quali si chiede che il pagamento avvenga «alla scadenza», da intendere, a<br />

mio avviso, con le agevolazioni previste dalla lettera a) del medesimo articolo<br />

di legge, e cioè nei «termini d’uso».<br />

Naturalmente, dopo l’entrata in vigore del decreto delegato, il richiamo<br />

all’amministrazione controllata deve ritenersi soppresso, salvo che per le<br />

procedure già avviate; meraviglia, invece, la mancata menzione delle prestazioni<br />

professionali rese in vista del fallimento.<br />

Al riguardo, occorre tenere presente, tuttavia, che la giurisprudenza ha<br />

da tempo riconosciuto un analogo privilegio, collegandolo al diritto di difesa,<br />

garantito dalla Costituzione.<br />

12. L’esenzione per le «somme già riscosse» nella locazione finanziaria. –<br />

Per la stretta connessione con la materia fin qui trattata, è forse opportuno<br />

ricordare che, ai sensi del comma 2 dell’art. 72-quater, in caso di scioglimento<br />

del contratto di locazione finanziaria, «per le somme già riscosse si<br />

applica l’art. 67, comma 3, lettera a)», e cioè si dovrebbe applicare – vedremo<br />

subito le ragioni del dubitativo – l’esenzione dalla revocatoria già esaminata<br />

sopra, al numero 5.<br />

Questa norma, in realtà, già ad una prima lettura appare piuttosto strana,<br />

perché: se i pagamenti dei canoni del leasing rientrassero de plano nell’esenzione<br />

dalla revoca, alla quale espressamente ci si richiama, sarebbe stato<br />

del tutto inutile ripeterlo; se il legislatore, invece, nutriva dei dubbi al riguardo,<br />

avrebbe fatto bene a chiarirli e, forse, avrebbe fatto ancora meglio a<br />

dettare un’apposita disciplina, che tenesse conto delle peculiarità della fattispecie<br />

regolata.


286<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Il guaio maggiore, però, è che la norma denuncia un palese difetto di<br />

coordinamento con la disposizione alla quale rinvia, giacché trascura che<br />

la già ricordata esenzione si riferisce ai pagamenti «di beni e servizi», effettuati<br />

«nei termini d’uso»: nell’esaminare il problema (v. ancora supra, n.5),<br />

si è avuto modo di chiarire, infatti, che l’immunità dalla revoca scatta solo<br />

in presenza di una (almeno approssimativa) contestualità tra l’atto solutorio,<br />

compiuto dal fallito, e la prestazione (di beni o servizi) eseguita dal<br />

fornitore.<br />

Ci si scontra, dunque, con una serie di problemi molto delicati, tanto<br />

dal punto di vista esegetico, quanto da quello sistematico: dal primo angolo<br />

visuale, è agevole rilevare che i canoni del leasing vanno pagati alla scadenza<br />

(senza poter beneficiare della breve dilazione gratuita implicita nei «termini<br />

d’uso») e non servono ad acquistare «beni e servizi», ma servono – nella<br />

prospettiva accolta dalla riforma (v. appresso) – a restituire le somme prese<br />

in prestito, con l’aggiunta degli interessi nel frattempo maturati; se poi, dal<br />

tenore letterale delle singole norme (o frammenti di norma), ci si sposta a<br />

considerare la loro valenza sistematica, non si può fare a meno d’osservare<br />

che l’esenzione de qua non si riferisce al rimborso dei finanziamenti, e deve<br />

ritenersi esclusa anche quando il creditore abbia semplicemente «seguito la<br />

fiducia» del debitore, lasciando accumulare una serie di fatture non pagate.<br />

Prima di tentare di comporre l’apparente conflitto di norme, occorre<br />

verificare, tuttavia, se i singoli versamenti di denaro abbiano davvero, nella<br />

locazione finanziaria, le funzioni dianzi descritte (di restituire il capitale<br />

maggiorato delle usure), o non trovino il proprio fondamento in prestazioni<br />

d’altro genere, come si dovrebbe ritenere qualora si accostasse il leasing ai<br />

comuni contratti di locazione o alla compravendita con riserva di proprietà.<br />

12.1 La natura giuridica del leasing. – Non è questa la sede per affrontare<br />

il problema con gli approfondimenti, che meriterebbe. Qui mi limito a<br />

ricordare che in uno scritto di qualche anno addietro ( 10 ) avevo escluso la<br />

possibilità d’inquadrare il leasing tra i contratti di credito, per la semplicissima<br />

ragione che il profilo «reale» – costituto dal godimento del bene e dal<br />

suo eventuale trasferimento – assorbiva in sé e superava, a mio modo di vedere,<br />

il profilo «finanziario» dell’operazione. In altri termini, mi era sembrato<br />

decisivo il rilievo che l’utilizzatore non otteneva il godimento di una somma<br />

di denaro, sulla quale doveva corrispondere gli interessi; ma otteneva la<br />

disponibilità di una cosa e la possibilità di acquistarla alla fine del rapporto,<br />

dietro pagamento di due diversi corrispettivi (i canoni ed il prezzo d’opzione),<br />

che tenevano conto di varie componenti di costo. Tra tali componenti<br />

( 10 ) Ancora in Commentario Scialoja e Branca, III, pag. 269 seg.


Parte I - Dottrina 287<br />

di costo figuravano, certo, quelle finanziarie; ma vi figuravano anche – e con<br />

rilievo preminente – quelle legate al rischio di deperimento fisico e d’obsolescenza<br />

tecnica del bene concesso in godimento, nonché quelle legate al<br />

rischio d’eventuali variazioni del suo valore di mercato (dato che è incerto<br />

se il bene, alla fine del rapporto, verrà acquistato dal concessionario, o sarà<br />

restituito al concedente).<br />

Naturalmente, non mi sfuggiva che il legislatore (basti pensare alle norme<br />

del testo unico bancario, che assoggettano le società dileasing alla vigilanza<br />

della Banca d’Italia; a quelle in materia di usura; o, ancora, a quelle<br />

più recenti in tema di bilancio) si stava muovendo in senso diametralmente<br />

opposto alle mie tesi; non mi sfuggiva che il concedente, nel determinare<br />

l’ammontare dei canoni e del prezzo di riscatto, teneva conto del costo<br />

del denaro a medio o lungo termine; e non mi sfuggiva, infine, che i rapporti<br />

di finanziamento si presentavano, ormai, con una tale molteplicità di varianti,<br />

da rendere possibile (ma forse solo all’apparenza) i più articolati intrecci<br />

tra prestazioni di diversa natura (anche aleatoria o partecipativa).<br />

Nonostante ciò, mi sembrava, tuttavia, che una piena assimilazione del<br />

leasing ai contratti di credito trovasse un ostacolo insormontabile nel fatto<br />

che l’ammontare delle prestazioni, poste a carico dell’utilizzatore, veniva<br />

determinato in maniera globale, senza attribuire alla componente finanziaria<br />

(restituzione del capitale e pagamento degli interessi) alcuna rilevanza<br />

esterna.<br />

In altri termini, mi sembrava che il meccanismo contrattuale – a differenza<br />

di quanto accade nel mutuo, che costituisce l’archetipo dei negozi di<br />

finanziamento – non fosse calibrato sull’esigenza d’assicurare la restituzione<br />

delle somme date in prestito, eventualmente maggiorate di un corrispettivo<br />

commisurato alla durata del rapporto; ma fosse diretto ad assicurare certe<br />

prestazioni reali (il godimento del bene ed il suo eventuale trasferimento),<br />

alle quali facevano fronte altre prestazioni (i canoni, il prezzo del riscatto o,<br />

in alternativa, la restituzione del bene concesso in godimento), che, pur tenendo<br />

conto dei costi e dei rischi insiti nella dilazione, non conferivano loro<br />

alcuna rilevanza sul piano sinallagmatico.<br />

Del resto, la differenza tra i due schemi tipologici messi a confronto –<br />

quello dei contratti di credito, da un lato, e quello dei contratti di scambio<br />

di beni infungibili, dall’altro (tra i quali ultimi avrei annoverato la locazione<br />

finanziaria) – sarebbe risultata a mio avviso evidente, non appena si fosse<br />

considerato che, mentre nel mutuo il meccanismo restitutorio costituisce<br />

l’asse portante del contratto e non tollera deroghe da parte dei privati (al<br />

contrario di quanto accade per la remunerazione della prestazione creditizia,<br />

che può mancare, o può essere ancorata a parametri esterni), nel leasing,<br />

invece, il pagamento dei canoni e la riconsegna del bene potrebbero<br />

non essere sufficienti – sia pure in ipotesi marginali – a garantire il recupero<br />

del capitale investito, con la conseguenza di far assumere al contratto un


288<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

connotato d’aleatorietà, che travalica i confini del tipo (un problema analogo,<br />

del resto, s’è posto in merito alla possibilità di qualificare come «obbligazioni<br />

di società» quei prodotti finanziari, che non garantiscano il rimborso<br />

della sorte capitale).<br />

12.2. La soluzione accolta dalla novella. – A distanza di qualche anno<br />

dalla pubblicazione di quello scritto, continuo a ritenere che le preoccupazioni<br />

di carattere sistematico, allora manifestate, avessero un certo fondamento,<br />

soprattutto per quanto concerne la piena assimilazione del leasing<br />

ai rapporti creditizi ai fini della legge anti-usura. Com’è noto, infatti, questa<br />

legge prevede una serie d’automatismi (fondati su dei tassi di riferimento)<br />

per i prestiti in denaro, mentre utilizza parametri più elastici per<br />

altri tipi di operazioni; ed a me è sempre sembrato discutibile che si sia<br />

applicato alla locazione finanziaria il primo tipo di disciplina, senza tenere<br />

conto del fatto che il concedente assume delle alee, derivanti dalle possibili<br />

variazioni del valore di mercato del bene, per il quale è prevista l’opzione<br />

di vendita, mentre i tassi d’interessi sono influenzati solo dalle variazioni<br />

del prezzo del denaro.<br />

Come spesso accade, però, anche una «forzatura» del legislatore può<br />

produrre una stabile modifica ( 11 ) degli assetti contrattuali programmati<br />

dalle parti. Nel caso di specie, infatti, l’esigenza di non «sforare» itetti<br />

di rendimento individuati dalle norme sull’usura, ha fatto acquistare alla<br />

componente finanziaria un ruolo d’assoluta preminenza nella struttura<br />

del contratto.<br />

In tale contesto, non può meravigliare se la riforma delle procedure<br />

concorsuali ha fatto un ulteriore passo in avanti nella stessa direzione, eliminando<br />

– almeno ai fini del trattamento da riservare al rapporto in sede<br />

fallimentare – gli ultimi ostacoli, che ancora si frapponevano all’inquadramento<br />

del leasing tra i contratti di credito. La novella, infatti, al comma<br />

2 dell’art. 72-quater ha imposto al concedente di versare alla curatela, in caso<br />

di scioglimento del contratto, «l’eventuale differenza tra la maggiore somma<br />

ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene... rispetto al credito<br />

residuo in linea capitale»; e nel comma 3 ha aggiunto che «Il concedente ha<br />

diritto a insinuarsi nello stato passivo per la differenza tra il credito vantato<br />

alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene».<br />

Dal combinato disposto delle due norme, sembra emergere la seguente<br />

disciplina: a) innanzi tutto, il concedente non può appropriarsi dell’intero<br />

valore residuo del bene, che gli è stato restituito, ma deve rimborsare alla<br />

( 11 ) Basti pensi alle ripercussioni prodotte da certe norme fiscali su molti istituti del diritto<br />

privato.


Parte I - Dottrina 289<br />

massa l’eventuale esubero tra il predetto valore e l’ammontare del capitale<br />

investito; b) il concedente, dunque, non può aspirare a due risultati diversi,<br />

a seconda che venga pagato (o meno) il riscatto, giacché l’utile ricavabile<br />

dall’operazione si commisura, in ogni caso, ad un ammontare fisso, costituito<br />

dalle somme date in prestito, con l’aggiunta (lo vedremo tra poco) degli<br />

interessi nel frattempo maturati; c) questa stessa pretesa, del resto, gli viene<br />

riconosciuta, anche se non dovesse trovare capienza nel valore finale del bene<br />

concesso in godimento, giacché «il credito vantato alla data del fallimento»,<br />

che il comma 3 consente d’insinuare al passivo, non può non includere<br />

«il credito residuo in linea capitale», di cui parla il comma 2.<br />

Se quanto precede è vero, sul piano sistematico se ne può dedurre: a’)<br />

che il rapporto ha perduto (almeno ai fini del suo trattamento in sede fallimentare)<br />

ogni connotato d’aleatorità, per quanto concerne l’importo delle<br />

prestazioni dovute, fermo restando (com’è ovvio) il rischio legato all’insolvenza<br />

del debitore; b’) che il capitale deve essere restituito, a prescindere<br />

dal valore del bene concesso in godimento, proprio come accade nel mutuo<br />

(ed a differenza di quanto accade nei contratti di scambio); c’) che il bene<br />

concesso in godimento assume quindi, sul piano economico, il ruolo di una<br />

semplice garanzia (anche se la disciplina del rapporto, come vedremo subito<br />

in appresso, è molto diversa da quella dei diritti reali di prelazione); d’)<br />

che la remunerazione della prestazione creditizia è limitata agli interessi incorporati<br />

nei canoni scaduti prima della dichiarazione di fallimento; e’) che<br />

vi è, dunque – per esprimerci con la terminologia proposta da una vecchia,<br />

ma autorevole, dottrina – una netta separazione tra il «rapporto di sostituzione»<br />

(che attiene alla restituzione delle somme mutuate) ed il «rapporto<br />

di godimento» (che attiene al pagamento delle usure o d’altro corrispettivo<br />

della prestazione creditizia), cosa che non poteva certo evincersi da un esame<br />

del regolamento negoziale voluto dalle parti ( 12 ).<br />

( 12 ) Le considerazioni svolte nel testo presuppongono che venga accolta – nell’individuare<br />

la natura giuridica della prestazione creditizia – la cosiddetta «teoria del godimento»,<br />

idealmente contrapposta alla «teoria dell’agio»: secondo la prima, la causa del mutuo (e degli<br />

altri contratti di credito) sarebbe costituita dal far godere per un certo periodo di tempo (pari<br />

alla dilazione) la somma data in prestito; per la seconda, la causa del mutuo consisterebbe in<br />

uno scambio tra beni presenti e beni futuri.<br />

La scelta tra le due tesi, a mio sommesso avviso, non è arbitraria, ma è imposta al giurista<br />

da precise norme di legge: in particolare, nel nostro ordinamento, dagli articoli 820 e 821 del<br />

cod. civ., dai quali si ricava che gli interessi sono il «corrispettivo del godimento» di somme<br />

altrui e che gli stessi maturano giorno per giorno, in ragione della «durata» del diritto.<br />

Per le implicazioni sistematiche dell’impostazione accolta dal codice (nonché per un’interpretazione<br />

un po’ meno ingenua delle metafore utilizzate dalla legge nel regolare il rapporto)<br />

mi permetto di rinviare al mio Appunti per uno studio sullo sconto bancario, inEconomia e<br />

credito, nn. 3-4, Palermo, 1984.


290<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

12.3. La semplificazione della struttura del contratto. – Già ad un primo<br />

superficialissimo esame, la nuova disciplina presenta luci ed ombre, o meglio:<br />

punti di forza, che consentono di chiarire le reciproche posizioni delle<br />

parti nel sinallagma contrattuale; e residue zone d’ombra, che impongono<br />

un notevole sforzo ermeneutico, per coordinarle ad altre disposizioni di legge,<br />

o per renderle compatibili con la causa del contratto, intesa, qui, come<br />

contenuto tipico del programma concordato dalle parti.<br />

Tra i punti di forza, annovererei i seguenti:<br />

A) innanzi tutto, si è drasticamente semplificato l’oggetto delle pretese<br />

del concedente. In un certo senso (e cioè per quanto concerne i valori incamerabili)<br />

a suo discapito: ma con un indiscutibile vantaggio sul piano dell’uniformità<br />

di trattamento giuridico e della certezza dei rapporti.<br />

Come s’è detto, infatti, il concedente d’ora in poi non potrà pretendere<br />

di mantenere per sé tutto il valore del bene, che gli è stato riconsegnato a<br />

seguito del mancato riscatto. Ma non sarà neppure costretto a restituire, a<br />

norma dell’art. 1526, cod. civ. – come ancora oggi afferma la suprema Corte,<br />

con riferimento al leasing traslativo – una parte dei canoni già riscossi.<br />

B) In secondo luogo, e conseguentemente, si supera la distinzione tra<br />

leasing finanziario e leasing traslativo, perché il meccanismo ideato dal legislatore<br />

è tale da impedire ogni approfittamento ai danni del concessionario:<br />

se il bene, per il quale non è stata esercitata l’opzione, dovesse valere più del<br />

capitale investito (con le aggiunte, di cui in appresso), il concedente sarebbe<br />

costretto a versare un conguaglio alla curatela, trattenendo solo quanto basta<br />

al recupero della predetta somma.<br />

Al riguardo, nelle discussioni che si sono tenute l’interno delle varie<br />

Commissioni, qualcuno aveva manifestato fieri dubbi circa la possibilità<br />

di superare la distinzione accolta dal supremo Collegio. Ad una lettura<br />

più attenta del testo normativo, queste perplessità mi sembrano, però, destituite<br />

d’ogni fondamento: a ben guardare, infatti, l’equilibrio tra le prestazioni<br />

non è più turbato dalla circostanza che l’utilizzatore non sia in grado<br />

di pagare il prezzo pattuito per il trasferimento del bene, giacché, comunque<br />

vadano le cose, il concedente può aspirare solo a trattenere una somma<br />

fissa e predeterminata, costituita, come si è detto, dal capitale investito maggiorato<br />

degli interessi (o, se si vuole, dall’importo dei canoni scaduti, con<br />

l’aggiunta della parte di capitale non ancora rimborsata).<br />

C) Infine, si è chiarito, una volta e per tutte, che la proprietà del bene ha<br />

una preminente funzione di garanzia: nel senso che il suo valore finale non<br />

influisce sul risultato economico dell’operazione, ma resta accantonato ai<br />

soli fini del soddisfacimento di certe pretese del concedente, che trovano<br />

nel rapporto finanziario il proprio fondamento.<br />

12.4. I problemi posti dalla riconosciuta natura finanziaria del rapporto. –<br />

Come si è detto sopra, la regolamentazione del rapporto dettata dalla rifor-


Parte I - Dottrina 291<br />

ma presenta, tuttavia, anche delle zone d’ombra, destinate a creare non poche<br />

incertezze.<br />

12.4.1. Innanzi tutto le disposizioni in esame scontano un peccato d’origine,<br />

perché, pur incidendo a fondo sulla struttura del rapporto, lo regolano<br />

ancora una volta «di sguincio», con riferimento ai problemi posti dal<br />

diritto fallimentare (come prima s’era fatto per i bilanci o per le norme antiusura),<br />

mentre l’istituto avrebbe bisogno, ormai, di una disciplina organica,<br />

collocata in una sede più acconcia (poco importa se direttamente nel codice<br />

civile o in una legge speciale), partendo dalla definizione della fattispecie,<br />

alla quale s’intende applicare una certa normativa.<br />

Proprio per questo motivo, sorge il dubbio se i principi, ai quali s’ispirano<br />

le disposizioni dianzi trascritte, possano essere applicati anche al di<br />

fuori delle procedure concorsuali, qualora vi sia un inadempimento dell’utilizzatore,<br />

o un suo rifiuto di pagare il prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione.<br />

Certo: alle società dileasing farebbe comodo poter chiedere all’utilizzatore<br />

la restituzione del capitale investito con l’aggiunta degli interessi maturati,<br />

ogni qual volta il valore residuo del bene concesso in godimento non<br />

sia insufficiente a coprire l’intero loro ammontare; ma è difficile immaginare<br />

che una simile facoltà venga loro riconosciuta, anche al di fuori del fallimento,<br />

se il concessionario ha pagato i canoni e restituito il bene, in conformità<br />

a quanto disposto dal programma negoziale. Del resto, non si può trascurare<br />

che – per l’ipotesi opposta, di fallimento del concedente – lo stesso legislatore<br />

prospetta una soluzione diversa da quella che sembrerebbe emerge<br />

dalle norme fin qui esaminate: non si può tacere, infatti, che, ai sensi dell’ultimo<br />

comma dello stesso articolo 72-quater, «l’utilizzatore conserva la facoltà<br />

di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo<br />

pagamento dei canoni e del prezzo pattuito», senza prestazioni aggiuntive.<br />

Pressappoco lo stesso ragionamento si può ripetere – a parti rovesciate<br />

– qualora il bene concesso in godimento sia inaspettatamente aumentato di<br />

valore (il che può succedere, soprattutto nel campo del leasing immobiliare),<br />

ma l’utilizzatore non abbia la possibilità economica di pagare il corrispettivo<br />

previsto per l’esercizio dell’opzione: anche qui al concessionario farebbe<br />

comodo poter chiedere un conguaglio, nella misura della differenza<br />

tra l’ammontare del capitale investito, maggiorato degli interessi, ed il prezzo<br />

di mercato del bene. Ma ho molti dubbi che una simile pretesa possa<br />

trovare accoglimento, a meno che la tesi favorevole all’utilizzatore non solletichi<br />

certe aspirazioni «equitative» della nostra giurisprudenza, che spesso<br />

si mostra incline a correggere d’autorità – in nome di un malcerto solidarismo<br />

– il programma negoziale fissato dalle parti.<br />

Naturalmente, non è questa la sede per tentare di risolvere problemi così<br />

delicati. Non posso fare a meno d’osservare, tuttavia, che entrambe le


292<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

strade, astrattamente percorribili dall’interprete, finiscono in un vicolo cieco<br />

o, almeno, in un ginepraio, dal quale è difficile uscire. Ed infatti: se si<br />

ritiene di dare l’assoluta prevalenza, anche fuori del fallimento, alla componente<br />

finanziaria del rapporto (la restituzione del capitale con gli interessi),<br />

si mette in non cale la volontà dei privati (d’ottenere, a certe condizioni,<br />

l’acquisto o la restituzione del bene concesso in godimento); se si ritiene,<br />

invece, che la disciplina dettata dalla legge fallim. non possa essere applicata<br />

al di fuori delle procedure concorsuali, resta da spiegare sulla base di quali<br />

criteri il legislatore abbia potuto modificare – sia pure solo a determinati<br />

fini – la struttura del sinallagma contrattuale.<br />

In altri termini, resta da spiegare come mai il legislatore abbia ritenuto,<br />

in questo caso, d’imporre alle parti un assetto diverso da quello programmato,<br />

quando in genere gli effetti del fallimento sui rapporti in corso d’esecuzione<br />

si riducono ad uno scioglimento forzoso del vincolo (che poi è<br />

nei fatti) ed incidono, al massimo, sulla possibilità (che talvolta viene negata)<br />

di conseguire il risarcimento del danno causato dalla mancata attuazione<br />

del programma negoziale.<br />

12.4.2. Un secondo problema è costituito dal rilievo che la novella si riferisce,<br />

in maniera espressa ed esclusiva, al credito del concedente «in linea<br />

capitale», mentre non sembra curarsi degli interessi già maturati.<br />

Molto probabilmente, anche in questo caso si è verificato un difetto di<br />

coordinamento tra due enunciati normativi. La riforma, infatti – richiamando<br />

nella prima parte del comma 2 dell’art. 72-quater il solo «capitale investito»,<br />

senza parlare degli interessi – probabilmente ha inteso negare (e su<br />

questo si poteva essere d’accordo) che la società dileasing possa pretendere<br />

una remunerazione per una prestazione creditizia non ancora eseguita alla<br />

data del fallimento.<br />

Già nel corso dei lavori preparatori si era segnalato, tuttavia, che la formulazione<br />

della norma rischiava d’andare oltre il segno, perché poteva sembrare<br />

che volesse escludere anche il diritto del concedente a percepire gli<br />

interessi maturati prima dell’apertura del concorso.<br />

Forse l’obiezione non ha fatto breccia (ma è solo una congettura), perché<br />

s’è pensato che fosse superata dalla disposizione contenuta nell’ultima<br />

parte dello stesso comma, là dove s’esentavano dalla revocatoria i pagamenti<br />

dei canoni scaduti (le «somme già riscosse»), i quali ovviamente incorporano<br />

anche gli interessi, di cui stiamo parlando.<br />

Purtroppo, però, non ci si è resi conto (ma è sempre una supposizione)<br />

che le due disposizioni contenute nella norma in esame (il comma 2 dell’art.<br />

72-quater) si muovono secondo logiche diverse, giacché la prima, quando<br />

individua i diritti e gli obblighi del concedente, fa un discorso astratto,<br />

«di competenza»; mentre la seconda, quando esonera certi atti solutori dalla<br />

revoca, li suppone avvenuti e, quindi, si riferisce ad un esborso concreto,


Parte I - Dottrina 293<br />

«per cassa». Con questo poco brillante risultato: di determinare una lacuna<br />

– almeno sul piano testuale – in merito a come trattare gli interessi già maturati<br />

(per competenza), ma non ancora pagati (per cassa) dall’utilizzatore.<br />

A mio sommesso parere, nonostante il silenzio della legge, il problema<br />

deve essere risolto in maniera conforme alla sostanza economica del rapporto,<br />

nel duplice senso: che il concedente ha diritto agli interessi maturati prima<br />

del fallimento; ma deve restituire alla massa quelli eventualmente maturati<br />

dopo l’apertura del concorso, se il piano d’ammortamento ne ha previsto<br />

il pagamento anticipato.<br />

Questa soluzione, del resto, è suffragata dal comma 3 dello stesso articolo<br />

di legge, ove si dice che il concedente «ha diritto a insinuarsi nello stato<br />

passivo per ... il credito vantato alla data del fallimento»: per un verso, infatti,<br />

è ovvio che tale disposizione si riferisce tanto al residuo credito in conto capitale,<br />

quanto ai canoni (comprensivi delle usure) rimasti insoluti; per altro<br />

verso, però, è altrettanto ovvio che le pretese, di cui stiamo parlando, sono<br />

le stesse di quelle menzionate al comma precedente, giacché, nella prospettiva<br />

della riforma, la posizione della società dileasing non deve essere influenzata<br />

dal valore residuo del bene concesso in godimento.<br />

Per quanto concerne, infine, l’esigenza di restituire gli interessi già percepiti,<br />

ma destinati a maturare dopo l’apertura del concorso, è appena il caso<br />

di sottolineare che non si tratta d’applicare una forma non prevista di<br />

revocatoria, bensì solo di quantificare in maniera corretta la pretesa del concedente.<br />

12.4.3. Problemi non meno delicati si pongono quando la società dileasing,<br />

invece di vendere subito il bene o destinarlo ad altra utilizzazione, resta<br />

inerte, affermando che sul mercato non v’è domanda. A prima vista, potrebbe<br />

sembrare che, data la funzione di garanzia della proprietà formalmente<br />

rimasta in capo al concedente, la curatela possa chiedere l’esecuzione<br />

in forma specifica dell’obbligo di vendere, in modo da realizzare lo scopo<br />

del contratto. A ben guardare, però, questa soluzione appare impraticabile,<br />

per il semplicissimo motivo che la norma lascia alla controparte la facoltà di<br />

scegliere tra varie alternative: alienare il bene, concederlo di nuovo in leasing,<br />

o anche (riterrei) trattenerlo presso di sé, per sfruttarlo in altro modo.<br />

In tali condizioni, mi pare che la curatela possa chiedere solo l’accertamento<br />

del valore residuo del bene: o partendo dalle indicazioni fornite dalla<br />

società dileasing (il prezzo effettivo di vendita o la capitalizzazione del canone<br />

della nuova locazione), quando essa s’insinua al passivo, ai sensi del<br />

comma 3 della norma in esame; oppure, in maniera diretta, qualora il concedente<br />

rinunci alla predetta insinuazione, con la conseguenza di rendere<br />

necessaria la valutazione di un perito, per sapere quale somma debba essere<br />

restituita alla massa, ai sensi del comma 2.<br />

In altri termini, le dichiarazioni del concedente in merito al prezzo di


294<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

vendita (o alla capitalizzazione del reddito prodotto da una nuova concessione<br />

in leasing) costituiscono una base presuntiva per il calcolo del valore<br />

del bene: fermo restando che la curatela può chiedere i danni, qualora dalla<br />

riallocazione sul mercato si sia ricavato meno di quanto si sarebbe potuto<br />

ottenere, agendo con la dovuta diligenza. Se il concedente, invece, resta<br />

inerte, toccherà alla curatela dimostrare a quanto ammonti la «differenza<br />

fra la maggiore somma ricavata [o ricavabile] dalla vendita o da altra collocazione<br />

del bene ... rispetto al credito residuo in linea capitale».<br />

12.4.4. Su queste basi, s’intende di leggieri come nella locazione finanziaria<br />

la proprietà del bene, pur espletando una funzione di garanzia, non<br />

dia luogo ad un rapporto in qualche modo confrontabile con un’ipoteca<br />

o con un pegno.<br />

È vero che il concedente è legato da un vincolo nei confronti dell’utilizzatore,<br />

per cui, se il bene rientra nella sua sfera patrimoniale a causa del<br />

mancato esercizio del diritto d’opzione, si deve tenere conto (almeno in sede<br />

fallimentare) del fatto che su di esso grava l’interesse di un terzo.<br />

Tuttavia, la persistenza del predetto vincolo a favore dell’utilizzatore non<br />

impone al concedente di vendere (o di far vendere) la cosa posta a garanzia<br />

del suo credito; non gli impedisce di tenerla presso di sé, per utilizzarla come<br />

meglio crede; ma gli impedisce soltanto di trattenerne l’intero valore, qualora<br />

quest’ultimo superi l’ammontare del suo credito residuo; gli impone, cioè, di<br />

«versare alla curatela» quella differenza, di cui più volte s’è parlato.<br />

D’altro canto, non mi pare che questa regolamentazione del rapporto<br />

«di garanzia» entri in conflitto con il divieto di patto commissorio (art.<br />

2744, cod. civ.), in base al quale il creditore non si può appropriare del bene<br />

posto a tutela delle sue pretese: e ciò, non solo per un motivo formale,<br />

dato dal rilievo che il concedente non s’è mai spogliato della proprietà della<br />

cosa; ma, soprattutto, per la ragione sostanziale che il legislatore ha predisposto<br />

uno specifico meccanismo per impedire – sia pure con un rimedio di<br />

carattere obbligatorio – ogni approfittamento ai danni del debitore.<br />

Naturalmente la materia meriterebbe ben altri approfondimenti; ma è<br />

tempo, ormai, di ritornare al filone principale del nostro discorso.<br />

12.5. L’esenzione prevista per le somme già riscosse. – Se quanto precede<br />

è vero, ne esce confermata l’affermazione iniziale, che gli atti sottratti alla<br />

revoca non possono essere assimilati ai pagamenti dei canoni di una locazione,<br />

o delle rate di una vendita con riserva di proprietà e, quindi, non servono<br />

a procurare «beni e servizi», ma servono – nella nuova prospettiva aperta<br />

dalla riforma – ad estinguere un debito finanziario.<br />

Per superare l’ostacolo posto dalla non sovrapponibilità delle fattispecie<br />

previste dalle due norme messe a confronto (l’art. 67, comma terzo, lettera<br />

a, e l’art. 72-quater, comma secondo ultimo inciso) si potrebbe osservare


Parte I - Dottrina 295<br />

che quello finanziario, in definitiva, è anch’esso un «servizio», e che, pertanto,<br />

il legislatore si sarebbe limitato a richiamare una norma, che avrebbe potuto<br />

essere applicata anche senza un esplicito rinvio.<br />

Come s’è giàdetto, questa tesi viene smentita dalla specifica funzione della<br />

norma richiamata (la già citata lettera a, dell’art. 67), nonché dal rilievo che<br />

l’esenzione concerne i pagamenti ricevuti nei termini d’uso, con esclusione,<br />

quindi, di quelli riferibili a prestazioni creditizie o a debiti arretrati.<br />

Ma, anche a voler prescindere da queste considerazioni; ed anche a voler<br />

dare per buono che la prestazione finanziaria sia a tutti gli effetti un «servizio»<br />

(come sembrerebbe indicare il gergo bancario), non si può dimenticare<br />

che i canoni del leasing – al pari delle rate per l’ammortamento di un<br />

mutuo – incorporano tanto una quota interessi quanto una quota capitale:<br />

con la conseguenza che solo la prima parte (la quota interessi) potrebbe essere<br />

imputata alla remunerazione di una prestazione dell’intermediario;<br />

mentre la seconda (la quota capitale) si riferisce alla restituzione della somma<br />

presa in prestito e, quindi, ad un debito che non ha nulla a che vedere<br />

con quelli elencati dal comma 3 del più volte citato art. 67 ( 13 ).<br />

12.6. I limiti dell’esenzione. – L’aver dimostrato (o almeno così m’illudo)<br />

che la norma contenuta nella lettera a) del comma 3 dell’art. 67, in assenza di<br />

un esplicito richiamo, non avrebbe potuto essere applicata al rapporto di leasing,<br />

non porta a ritenere che il richiamo stesso sia privo d’effetti.<br />

Il legislatore non compie annotazioni «per memoria»; non si limita a ricordare<br />

all’interprete l’applicabilità di questa o quella disposizione; ma –<br />

quando detta una norma – impone una certa soluzione. E l’interprete, dal<br />

canto suo, non può che prenderne atto, modificando (se necessario) le proprie<br />

categorie concettuali.<br />

Ciò posto, però, èaltrettanto ovvio che, tra le varie soluzioni possibili, si<br />

deve scegliere quella meno dirompente per il sistema. Chi è chiamato ad<br />

applicare le norme non può arrivare alla conclusione che il legislatore abbia<br />

parlato invano: ma, tra tutte le prospettabili letture del testo normativo, deve<br />

preferire quella che contrasta di meno con le disposizioni virtualmente<br />

confliggenti, perché, in caso contrario, finirebbe col disattendere altri precetti<br />

di legge, che muovono in direzione opposta.<br />

Partendo da tali premesse, la soluzione mi sembra a portata di mano: il<br />

pagamento del canone di una locazione finanziaria va esentato dalla revocatoria,<br />

ma solo quando è stato compiuto alla scadenza, o in una data prossima<br />

alla scadenza; non possono essere esentati, invece, i pagamenti di canoni<br />

( 13 ) Per la distinzione tra rapporto di sostituzione e rapporto di godimento (che risale, in<br />

Italia, alla ben nota opera del Simonetto) mi permetto di rinviare, anche per la bibliografia,<br />

allo scritto citato alla nota precedente.


296<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

arretrati (salvo quanto si dirà subito in appresso), giacché, in caso contrario,<br />

non si riuscirebbe a capire come mai negli altri casi tali atti solutori vengano<br />

esclusi dall’esenzione (e, andando a ritroso, se venisse incluso nell’esenzione<br />

il pagamento di debiti già da tempo scaduti, non si riuscirebbe più a capire<br />

per quale motivo si sia voluto tenere fermo, nel nostro ordinamento, un istituto<br />

così controverso, come quello della revocatoria fallimentare dei pagamenti).<br />

12.7. Il rilievo del danno ai fini della revocatoria. – Per concludere, dunque,<br />

ci troviamo di fronte ad una deroga al principio, secondo il quale l’esenzione<br />

dalla revoca non potrebbe coprire il rimborso dei mutui e dei rapporti<br />

finanziari.<br />

A ben guardare, però, anche questa eccezione è solo apparente, perché<br />

non si può fare a meno di ricordare che anche prima della riforma, secondo<br />

la dottrina e la giurisprudenza dominanti, il pagamento dei canoni di<br />

leasing (al pari del pagamento delle ultime rate di una compravendita<br />

con riserva di proprietà) sfuggiva alla revocatoria, ogni qual volta avesse<br />

consentito di far acquistare alla massa un bene di valore maggiore delle<br />

somme sborsate. Non si deve dimenticare, cioè, che anche prima della riforma<br />

la funzione di garanzia della riserva di proprietà consentiva d’equiparare,<br />

ai fini della revocatoria, certi pagamenti a quelli compiuti in favore<br />

di un creditore dotato di un congruo e consolidato diritto di prelazione sul<br />

patrimonio del fallito.<br />

Tutto ciò, per un verso, è rassicurante; per altro verso, pone nuovi interrogativi.<br />

A) Èrassicurante, perché dimostra che non ci troviamo di fronte ad<br />

un’assoluta anomalia rispetto al sistema: la norma, infatti (anche se avrebbe<br />

dovuto essere scritta in maniera diversa), si richiama pur sempre al principio,<br />

in base al quale non possono essere revocati gli atti estintivi, nei quali la<br />

mano che dà ègarantita dalla mano che riceve (come accade negli istituti<br />

della compensazione, della riserva di proprietà, del conto corrente ordinario<br />

o bancario, e così via dicendo).<br />

B) Pone nuovi interrogativi, perché ci si deve chiedere se il pagamento<br />

di canoni arretrati – che, sulla base del solo richiamo alla lettera a) comma 3<br />

dell’art. 67, resterebbe soggetto a revoca – non possa sfuggire all’impugnativa,<br />

qualora trovi una congrua copertura nel valore del bene concesso in<br />

leasing.<br />

A mio sommesso avviso, la risposta deve essere affermativa (e, cioè, favorevole<br />

all’esenzione), se il predetto valore del bene, al tempo dell’atto, riesce<br />

a coprire (oltre all’importo del singolo pagamento, anche) l’intero ammontare<br />

delle somme (i canoni residui ed il prezzo dell’opzione) ancora necessarie<br />

per il consolidamento dell’acquisto: solo a tali condizioni, infatti, si<br />

può affermare che l’atto solutorio non arreca danno alla massa.


Parte I - Dottrina 297<br />

13. Le altre esenzioni. – La riforma ha inteso far salve le disposizioni<br />

sulle altre immunità dall’impugnativa, contenute nell’ultimo comma dell’art.<br />

67 e nelle leggi speciali. In realtà, l’incipit della vecchia norma è<br />

rimasto immutato, senza i necessari raccordi con le innovazioni apportate<br />

ai precedenti commi dell’articolo 67, che prevedono, adesso, tanto<br />

ipotesi di revoca, quanto esenzioni: ma è evidente che la disposizione<br />

– pur nel nuovo contesto – intende riferirsi solo alle prime, non alle seconde.<br />

Più significative sono altre obiezioni mosse all’intervento del legislatore:<br />

i) la prima, di non aver ridisegnato l’intero sistema delle esenzioni, in modo<br />

d’abolire quelle che non hanno un fondamento oggettivo, ma appaiono ormai<br />

come odiosi privilegi; ii) la seconda, di non aver chiarito se l’esenzione<br />

dalla revocatoria fallimentare implichi, a maggior ragione, anche l’immunità<br />

dalla revocatoria ordinaria; iii) la terza, d’aver genericamente parlato di<br />

«operazioni di credito su pegno», mentre il testo originario si riferiva agli<br />

«istituti autorizzati» a compiere le predette operazioni, e cioè ai vecchi monti<br />

di pietà.<br />

I) La prima scelta è stata pienamente consapevole, perché non si è voluta<br />

mettere troppa carne al fuoco, per il timore di destare l’apprensione<br />

dei diretti interessati, che avrebbero potuto creare dei problemi a livello<br />

politico.<br />

II) La seconda tocca un problema lungamente discusso, per il quale,<br />

tuttavia, dottrina e giurisprudenza erano pervenuti a risultati appaganti, tramite<br />

un’attenta valorizzazione della ratio delle singole esenzioni. Si era ritenuto,<br />

infatti, che l’immunità doveva essere estesa alla «pauliana», ogni qual<br />

volta fosse stato possibile attribuirle un fondamento razionale, e cioè ogni<br />

qual volta si fosse potuto sostenere che il legislatore aveva sottratto l’atto<br />

all’impugnativa, in quanto aveva ritenuto che lo stesso non arrecava (per<br />

le sue finalità, volte a favorire il finanziamento dell’impresa) un danno giuridicamente<br />

rilevante alla massa ( 14 ).<br />

III) Per quanto concerne, infine, l’omesso riferimento agli «istituti autorizzati»<br />

all’esercizio del credito su pegno, è evidente che si è voluto adeguare<br />

il dettato della norma alla «despecializzazione» degli enti creditizi operata<br />

dal testo unico bancario.<br />

Autorevoli studiosi hanno osservato che il tenore letterale della nuova<br />

disposizione sembra riferirsi, ormai, a tutte le operazioni di credito su pegno,<br />

a partire dalle più comuni anticipazioni bancarie (il problema si era<br />

già posto, in passato, con le già ricordate disposizioni del testo unico bancario).<br />

( 14 ) Anche qui rinvio al Commentario Scialoja e Branca, III, pag. 344 segg.


298<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Si deve riconoscere che l’intervento legislativo avrebbe potuto essere<br />

più accurato e che il predetto rilievo, sul piano testuale, sembrerebbe avere<br />

un certo fondamento. Non mi pare, tuttavia, che la soluzione proposta possa<br />

essere condivisa: innanzi tutto, perché la riforma non ha voluto modificare,<br />

sul punto, l’impianto della vecchia normativa; e, poi, perché – estendendo<br />

l’esenzione oltre il suo tradizionale ambito – si finirebbe con il creare<br />

un’antinomia rispetto al comma 1 dello stesso articolo di legge, ove espressamente<br />

s’annovera il pegno tra le garanzie soggette a revoca.<br />

In altri termini: se ci si dovesse fermare al tenore letterale della norma,<br />

senza tenere conto della sua storia, si aprirebbe una contraddizione nel sistema,<br />

giacché l’ambito d’applicazione dell’esenzione avrebbe lo stesso perimetro<br />

della fattispecie sottoposta a revoca.<br />

14. La revoca degli atti che incidono su patrimoni destinati di tipo a). –<br />

Tutta di nuovo conio, invece, è la norma contenuta nell’art. 67-bis: «Gli atti<br />

che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall’art.<br />

2447-bis, comma 1, lettera a), cod. civ., sono revocabili quando pregiudicano<br />

il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell’azione è costituito<br />

dalla conoscenza dello stato d’insolvenza della società».<br />

Si tratta di una disposizione di raccordo con le novità introdotte dalla<br />

riforma del diritto societario. Essa ha una duplice funzione: chiarire che i<br />

patrimoni destinati di tipo a) non possono essere equiparati, nella disciplina,<br />

alle società-figlie (qualcuno ha parlato, al riguardo, di «gruppo endo-societario»:<br />

ma si tratta solo di una brillante metafora); chiarire che l’eventuale<br />

capienza del patrimonio destinato, rispetto ai debiti che vi fanno capo, non<br />

esonera i terzi dalla revoca, se sono consapevoli dell’insolvenza della società<br />

e sempre che l’atto arrechi danno ai creditori della stessa.<br />

A mio sommesso avviso, anche in assenza di questa norma, l’interprete<br />

sarebbe dovuto arrivare alle medesime conclusioni, giacché nella prospettiva<br />

accolta dal legislatore storico, il patrimonio destinato non è dotato – ai<br />

fini che qui interessano – di una soggettività giuridica distinta dalla società<br />

alla quale afferisce, con la duplice conseguenza: a) che non può essere assoggettato<br />

a fallimento, se non è insolvente la società che l’ha costituito;<br />

b) che la parziale autonomia del compendio non può far dimenticare la<br />

sua perdurante appartenenza al patrimonio dal quale s’è staccato (e, cioè,<br />

che si tratta pur sempre d’un «pezzo» del patrimonio generale del debitore).<br />

Poiché entrambe le premesse sono state al centro di un vivace dibattito<br />

scientifico; e poiché, per i patrimoni destinati, qualche autore aveva proposto<br />

un regime revocatorio del tutto diverso da quello emerso dalla riforma,<br />

prima d’affrontare i quesiti posti dall’esegesi della norma dianzi riprodotta,<br />

è opportuno svolgere qualche breve considerazione di carattere più<br />

generale.


Parte I - Dottrina 299<br />

14.1. Il problema di capire se, in caso d’insolvenza, i patrimoni destinati<br />

di tipo a) possano essere autonomamente assoggettati alle procedure concorsuali,<br />

ha affaticato la dottrina fin dalla prima stesura delle nuove norme<br />

sulle società di capitali. Alcuni autori propendevano per la soluzione negativa,<br />

sulla base del rilievo che i patrimoni destinati non hanno personalità<br />

giuridica e, quindi, la loro eventuale incapienza rispetto ai debiti non potrebbe<br />

produrre effetti, che travalichino le caratteristiche strutturali dell’istituto.<br />

Altri replicavano che il nostro ordinamento conosce, in alcuni casi,<br />

il fallimento di patrimoni non personificati (ad esempio: l’eredità accettata<br />

con beneficio d’inventario); e che, se il patrimonio destinato non fosse sottoposto<br />

alle procedure concorsuali, ne risulterebbe gravemente fiaccata la<br />

tutela dei creditori particolari.<br />

Per risolvere il dilemma in maniera esplicita e definitiva il legislatore, in<br />

sede di revisione del nuovo articolato ( 15 ), ha modificato l’ultimo inciso del<br />

comma 2 dell’art. 2447-novies, precisando che – se l’affare è stato realizzato,<br />

o è divenuto impossibile, ed i creditori insoddisfatti hanno chiesto la liquidazione<br />

del patrimonio entro novanta giorni dal deposito del rendiconto<br />

presso il registro delle imprese – si «applicano esclusivamente le disposizioni<br />

sulla liquidazione della società».<br />

Questa modifica, a mio sommesso avviso, elimina la materia del contendere,<br />

giacché – mentre la precedente formulazione poteva lasciare il dubbio<br />

che il richiamo alle norme in tema di liquidazione servisse solo a rendere applicabili<br />

certe norme di condotta nella gestione dell’affare, senza tuttavia<br />

escludere il ricorso alle procedure concorsuali (proprio come accade quando<br />

si verifica un’ipotesi di scioglimento del rapporto associativo) – l’avverbio<br />

«esclusivamente», introdotto con le «correzioni» apportate nel dicembre<br />

2004, ha reso univoco il significato della norma, nel senso che, pur in presenza<br />

di pretese insoddisfatte (e quindi pure in presenza di una vera e propria<br />

insolvenza del patrimonio destinato), si deve escludere il ricorso alla liquidazione<br />

fallimentare, se la società, nel suo complesso, non è insolvente ( 16 ).<br />

( 15 ) Art. 20, d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.<br />

( 16 ) La scelta compiuta dal legislatore è stata oggetto di serrate critiche da parte di chi<br />

osserva che il patrimonio destinato potrebbe gestire una vera e propria impresa, senza essere<br />

soggetto alle regole che governano il concorso fallimentare e che assicurano la par condicio<br />

creditorum.<br />

A mio sommesso avviso, il rilievo non può essere superato limitandosi ad osservare che il<br />

compendio di beni dedicato ad uno specifico affare non può superare il 10% del valore del<br />

patrimonio netto della società (art. 2447-bis, comma secondo), perché la società-madre potrebbe<br />

essere di grandi dimensioni e, soprattutto, perché il predetto 10% potrebbe incorporare<br />

quasi tutta la massa patrimoniale del predetto ente associativo, se l’attivo, oggetto di segregazione,<br />

viene bilanciato (come pure è possibile: cfr. l’art. 2247-ter, comma primo, lettera<br />

b) da un corrispondente ammontare di passività.


300<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

14.2. Non meno delicato è il problema d’individuare il trattamento re-<br />

Si deve riconoscere, tuttavia, che il legislatore non avrebbe potuto fare altrimenti, a meno<br />

di non modificare dalle fondamenta la disciplina del fallimento. Non si può trascurare, infatti,<br />

che nel nostro ordinamento questa procedura continua ad avere un rilevante aspetto sanzionatorio<br />

(basti pensare ai reati fallimentari, non modificati dalla riforma); e che, proprio per<br />

questo, nessuno fallisce (in Italia) a causa di un singolo affare andato a male (anche se si tratta<br />

di un’operazione complessa, con tutti i requisiti di una vera e propria attività d’impresa), se<br />

non è personalmente insolvente, e cioè se non vi è un insuccesso così clamoroso e totale della<br />

sua attività, da mettere in discussione la sua «persona».<br />

In altri termini, nel sistema disegnato dalla legge fallim. sarebbe stato assurdo esporre gli<br />

amministratori della società alle sanzioni previste per i reati di bancarotta (e simili), sol perché<br />

un affare ha prodotto delle perdite; e la soluzione non può mutare sol perché le pretese, sorte<br />

dal predetto affare, sono garantite da uno specifico compendio patrimoniale.<br />

Dire che il patrimonio destinato, in quanto tale, non fallisce, non significa tuttavia dire<br />

che i creditori debbano subire qualsivoglia atteggiamento discriminatorio nel soddisfacimento<br />

delle loro pretese. Mi pare evidente, infatti, che gli amministratori della società, qualora si<br />

trovino a liquidare un patrimonio incapiente, debbono rispettare la graduazione tra i vari crediti<br />

(in ragione degli eventuali diritti di prelazione) e debbono garantire il rispetto della par<br />

condicio tra creditori pariordinati: in caso contrario (e sempre che si possa addebitare loro<br />

una colpa) risponderanno, assieme alla società, per i danni cagionati ai creditori pretermessi<br />

o discriminati.<br />

Se quanto precede è vero, se ne deve dedurre che la par condicio, in questo caso, invece<br />

di avere rilievo reale, avrebbe una rilevanza solo sul piano obbligatorio (come criterio ispiratore<br />

della condotta degli amministratori).<br />

Naturalmente, tutto ciò implica un’attenuazione della tutela offerta ai creditori del patrimonio<br />

separato, soprattutto quando vi siano state delle irregolarità gestionali, o quando si sia<br />

registrata una sistematica spoliazione del patrimonio stesso a favore della società (ma potrebbe<br />

anche accadere l’inverso): la mancanza di una difesa collettiva (affidata ad un curatore speciale)<br />

e l’impossibilità di fare ricorso alle azioni revocatorie contro gli atti pregiudizievoli di<br />

rilevanza intra-soggettiva (tra la società ed il patrimonio) sembrano aprire, infatti, una pericolosa<br />

breccia nelle difese di quanti hanno avuto rapporti con il patrimonio separato.<br />

A mio sommesso avviso, però, questi pericoli non debbono essere enfatizzati: innanzi<br />

tutto perché le tutele individuali talvolta si rivelano più efficienti di quelle collettive; e poi<br />

perché il sistema revocatorio non sempre costituisce lo strumento migliore per reintegrare<br />

le sfere patrimoniali destinate a garantire le varie masse di creditori (per un’analitica dimostrazione<br />

di tale ultimo assunto, sia pure con riferimento alle revocatorie aggravate previste<br />

per i gruppi dalla legge Prodi, mi permetto di rinviare a Terranova, Commentario Scialoja<br />

e Branca, I, pag. 247 seg.).<br />

Detto questo, però, si deve riconoscere che il vero punctum dolens dell’attuale disciplina<br />

è un altro, ed è costituito dal fatto che i creditori del patrimonio separato non sono stati posti<br />

al riparo dalle iniziative di coloro che sono in grado di iscrivere un’ipoteca giudiziale sugli<br />

immobili inclusi nel compendio. Voglio dire, in altri termini, che i creditori particolari, mentre<br />

possono reagire con le azioni risarcitorie contro le eventuali discriminazioni poste in essere<br />

dagli amministratori della società; e mentre possono partecipare al concorso esecutivo, in caso<br />

di pignoramento di singoli beni da parte di altri creditori (ma anche qui la recente riforma<br />

delle procedure esecutive individuali ha inciso negativamente sulla posizione dei soggetti più<br />

deboli); gli stessi creditori particolari – dicevo – nulla possono, se un loro pari grado iscrive<br />

un’ipoteca giudiziale su un bene immobile incluso nel predetto compendio.<br />

Il problema era noto ai redattori del cod. civ. del 1942, giacché, ai sensi dell’art. 2830, se


Parte I - Dottrina 301<br />

vocatorio da riservare all’atto (o al procedimento), con il quale si costituisce<br />

il patrimonio destinato.<br />

Secondo una parte della dottrina, il legislatore vi avrebbe dovuto provvedere<br />

con un’apposita norma, che sancisse l’inefficacia dell’atto di destinazione,<br />

se compiuto entro una certa data, anteriore della dichiarazione di fallimento.<br />

Secondo altri scrittori, invece, una nuova disciplina non sarebbe<br />

stata necessaria, giacché si sarebbe potuta applicare quella delle attribuzioni<br />

gratuite, come oggi accade per la costituzione dei fondi patrimoniali, volti a<br />

provvedere ai bisogni della famiglia (art. 167 seg., cod. civ.). Secondo un’ultima<br />

corrente di pensiero, infine, di revoca non si sarebbe dovuto nemmeno<br />

parlare, perché il legislatore ha previsto uno specifico strumento di tutela<br />

per i creditori sociali, costituito dal diritto d’opposizione, di cui al comma<br />

2 dell’art. 2447-quater, cod. civ.<br />

14.2.1. L’ultimo argomento potrebbe tagliare la testa al toro, ma appare<br />

inaffidabile, perché in una serie d’altre ipotesi, per le quali il legislatore ha<br />

disposto analoghe forme di tutela (mi riferisco, in primo luogo, all’istituto<br />

della scissione di società), una parte della dottrina ha ritenuto ammissibile<br />

la revoca dell’atto (o di certe attribuzioni patrimoniali, ad esso connesse),<br />

sulla base del rilievo che il diritto d’opposizione, riconosciuto ai creditori,<br />

tutela interessi diversi dall’impugnativa in esame.<br />

Per non impegolarmi in un dibattito, che mi porterebbe molto lontano<br />

dal tema di queste note, preferisco, pertanto, non avvalermi dell’argomento<br />

fornito dal citato art. 2447-quater ed entrare nel merito del problema, ragionando<br />

come se norma citata non esistesse.<br />

Poste queste premesse – che non mi appaiono riduttive, date le conclusioni<br />

alle quali perverrò – dico subito che, a mio sommesso avviso, sarebbe<br />

un errore assimilare la costituzione di un patrimonio destinato alle attribuzioni<br />

gratuite, per il semplicissimo motivo che l’atto di destinazione è preordinato<br />

alla gestione di un affare, dal quale la società si prefigge di trarre un<br />

utile: sarebbe del tutto improprio, pertanto, trattarlo alla stessa stregua d’al-<br />

«l’eredità èaccettata con beneficio d’inventario o se si tratta di eredità giacente, non possono<br />

essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunciate anteriormente<br />

alla morte del debitore».<br />

Non conosco la storia della norma e non saprei dire se può essere applicata (in base ad<br />

un’interpretazione estensiva) alla fattispecie in esame. Mi pare, tuttavia, che la disposizione,<br />

qui sopra riportata, segnali un problema ed indichi una direzione di marcia, qualora il legislatore<br />

voglia regolare in maniera più compiuta la materia: non occorre prevedere un autonomo<br />

fallimento dei patrimoni destinati (che presuppone una profonda revisione dell’ordinamento<br />

penale); ma è possibile congegnare una disciplina, che rafforzi la posizione dei creditori<br />

particolari, senza rendere troppo gravosa e burocratica la liquidazione del compendio patrimoniale<br />

posto a garanzia delle loro pretese.


302<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

tre fattispecie negoziali, animate da scopi altruistici, o volte a tutelare interessi<br />

istituzionali, come quello della famiglia.<br />

14.2.2. Esaminando il problema più da vicino sorge, però, un dubbio ancora<br />

più radicale, perché viene spontaneo domandarsi se l’atto di destinazione,<br />

in se e per se considerato, sia in grado d’arrecare pregiudizio alla massa.<br />

La questione è delicata e non può essere approfondita, come dovrebbe,<br />

in uno scritto volto a dare un quadro d’insieme della materia. Qui si può<br />

solo richiamare l’attenzione sul fatto che non è tanto l’atto di destinazione<br />

dei beni a danneggiare i creditori della società, quanto il modo in cui il patrimonio<br />

separato viene gestito e, soprattutto, il modo in cui le pretese di<br />

certi soggetti vengono trattate, con la conseguenza d’attribuire loro una<br />

prelazione (sul patrimonio destinato), che assomiglia molto – dal punto<br />

di vista pratico – alla concessione di un’ipoteca.<br />

Per rendersene conto basta considerare che il problema neppure si pone,<br />

se si pensa all’ipotesi limite, nella quale la società distacca una parte<br />

dell’attivo (senza collegarvi alcun debito o rapporto in corso d’esecuzione),<br />

ma il fallimento interviene prima che sia iniziata l’attività mirata al<br />

compimento dello specifico affare: in questo caso, infatti, la curatela dovrebbe<br />

limitarsi ad apprendere un compendio patrimoniale rimasto sostanzialmente<br />

inalterato.<br />

La situazione si complica se, assieme all’attivo, viene separata anche una<br />

parte del passivo, o se il patrimonio destinato si fa garante di alcune obbligazioni<br />

della società, in quanto pertinenti all’affare da gestire in maniera<br />

autonoma: come s’è detto, operazioni di questo tipo potrebbero creare<br />

una discriminazione tra le due classi di creditori che, in tal modo, si vengono<br />

a creare.<br />

A ben guardare, però, anche in questa seconda ipotesi si può discutere<br />

se la revoca dell’atto di «segregazione» sia un rimedio adeguato alla bisogna:<br />

innanzi tutto, perché si trascurerebbe il rilievo organizzativo della fattispecie<br />

impugnata (che diventa ancora più evidente quando vi sono apporti di<br />

soggetti estranei alla compagine sociale), con la conseguenza di pregiudicare<br />

i terzi, che hanno fatto incolpevole affidamento sulla capienza del patrimonio<br />

separato; e, poi, perché potrebbe sembrare più semplice ed equo<br />

sottoporre i creditori beneficiati (sempre che sussista una sperequazione,<br />

e sempre che si tratti di soggetti consapevoli dello stato d’insolvenza della<br />

società) al regime previsto per chi ha acquistato un diritto di prelazione<br />

sul patrimonio del debitore, con la conseguenza di rendere applicabili anche<br />

i numeri 3) e 4), del comma 1 dell’art. 67 ( 17 ).<br />

( 17 ) In altri termini, si potrebbe pensare d’assimilare i creditori ammessi a concorrere sul


Parte I - Dottrina 303<br />

È appena il caso di segnalare, infine, che l’impugnativa dell’atto di destinazione<br />

sarebbe comunque problematica, perché: se si facesse ricorso<br />

alla revocatoria fallimentare, la segregazione si consoliderebbe (per le ragioni<br />

già dette) nel termine breve di sei mesi; se si volesse utilizzare, invece,<br />

la revocatoria ordinaria, il buon esito dell’azione sarebbe messo in forse<br />

dall’esigenza di provare che gli amministratori della società (o almeno la<br />

loro maggioranza) erano consapevoli del pregiudizio arrecato dall’atto.<br />

Come si vede, dunque, questo strumento potrebbe essere utilizzato solo<br />

nel caso limite di una vera e propria collusione tra la società ed un gruppo<br />

di creditori.<br />

14.3. Il vero obiettivo da perseguire, allora, non è quello di revocare l’atto<br />

di destinazione, ma quello, semmai, di reagire ad un certo modo d’amministrare<br />

il patrimonio separato, al duplice scopo: di neutralizzare gli effetti<br />

di certe scelte gestionali e d’eliminare le eventuali discriminazioni tra le<br />

varie classi di creditori.<br />

Al riguardo, però – ferme restando le ipotesi di revoca, di cui si è parlato<br />

nel precedente paragrafo – occorre distinguere due sottoinsiemi d’operazioni:<br />

da un lato, collocherei gli atti (lato sensu programmatici) con i quali<br />

si dispone di un bene del patrimonio destinato, o si contraggono nuove obbligazioni,<br />

poste a carico dello stesso; dall’altro lato, collocherei le fattispecie<br />

(appartenenti alla sfera esecutiva) con le quali si costituiscono delle garanzie<br />

reali per le predette obbligazioni, o le si estingue con risorse del patrimonio.<br />

14.3.1. La prima categoria di operazioni deve poter essere revocata sulla<br />

base delle norme di diritto comune, perché: se la società dovessedonare<br />

dei beni del patrimonio destinato, o venderli a prezzo vile; se, con gli stessi<br />

beni, dovesse pagare o garantire i propri debiti (non legati al compimento<br />

dello specifico affare); se dovesse stipulare dei contratti, o assumere obbligazioni<br />

prive di giustificazione economica; se la società, insomma, dovesse<br />

compiere sul patrimonio destinato dei veri e propri abusi, il danno, che ne<br />

deriva, finirebbe necessariamente col ripercuotersi su tutti i creditori,<br />

compresi quelli che non hanno nulla a che vedere con la gestione «autonoma».<br />

È vero, infatti, che i beni segregati debbono servire, innanzi tutto, ad<br />

patrimonio destinato ai creditori ai quali sia stato concesso un pegno o un’ipoteca (ai sensi del<br />

comma 1 dell’art. 67) o un diritto di prelazione (ai sensi del comma 2 della stessa norma): il<br />

tutto, ovviamente, presuppone l’impugnabilità di certe attribuzioni indirette (per uno spunto<br />

analogo, in materia di revoca dei conferimenti in società, rinvio al Commentario Scialoja e<br />

Branca, III, pag. 314 seg.).


304<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

estinguere i rapporti sorti per lo scopo al quale il patrimonio è stato destinato;<br />

ma è anche vero che il residuo dovrebbe andare ai creditori della società<br />

(in senso stretto) e che, di conseguenza, non si possono consentire<br />

sperperi ai loro danni.<br />

D’altro canto, quand’anche il patrimonio destinato dovesse essere talmente<br />

oberato di debiti, da non lasciar sperare neppure nel più piccolo esubero<br />

alla fine della sua liquidazione, resterebbe pur sempre il fatto che le<br />

accennate operazioni darebbero luogo, molto probabilmente, a delle pretese<br />

risarcitorie nei confronti della società e dei suoi organi gestori, con la<br />

conseguenza di rendere consigliabile e necessario – nell’interesse di tutti,<br />

compresi i creditori sociali – l’esercizio di un’impugnativa volta a coinvolgere<br />

la responsabilità di terzi.<br />

14.3.2. Il discorso è molto diverso per le garanzie ed i pagamenti, che<br />

hanno come oggetto le risorse del patrimonio autonomo e come destinatari<br />

i suoi creditori: in questo caso, infatti, non si verifica alcun danno a carico<br />

dei creditori della società ( 18 ), per la semplicissima ragione che le pretese<br />

sorte dalla gestione dello specifico affare godono di una prelazione sui beni<br />

in parola e, quindi, andrebbero soddisfatte in via prioritaria anche all’interno<br />

del concorso fallimentare (la fattispecie presenta significative analogie<br />

con il pagamento di un creditore munito di congrui e consolidati diritti<br />

di garanzia sul patrimonio del debitore).<br />

Naturalmente, i predetti pagamenti e le predette garanzie danneggiano i<br />

creditori «pari grado», qualora il patrimonio destinato sia insufficiente a<br />

soddisfarli tutti: ma qui ritorna il problema esaminato sopra, di capire in<br />

che modo e fino a che punto si possa rispettare la par condicio, se si esclude<br />

l’autonomo fallimento delle singole masse patrimoniali, di cui stiamo parlando.<br />

A mio sommesso avviso, anche in questo caso occorre distinguere: a)se<br />

la società èsolvente, ma il patrimonio destinato è insufficiente a coprire<br />

tutte le obbligazioni che vi fanno capo, le già viste considerazioni di carattere<br />

testuale e sistematico inducono a ritenere che il compito di far rispettare<br />

la par condicio nei pagamenti sia stato affidato (con i limiti di cui sopra)<br />

agli amministratori, i quali ne rispondono di persona (assieme alla società),<br />

qualora si siano macchiati di qualche colpa; b) se tanto la società,<br />

quanto il patrimonio destinato, risultano insolventi, non v’è più motivo<br />

( 18 ) La fattispecie alla quale s’allude, ora, nel testo è diversa da quella esaminata sopra, al<br />

numero 14.2.2., perché allora la discriminazione nasceva dallo stesso atto di segregazione patrimoniale<br />

(la destinazione di alcuni beni al soddisfacimento di certe pretese già esistenti),<br />

mentre qui ci si riferisce a crediti che sorgono (dopo il predetto atto di segregazione) direttamente<br />

dalla gestione dello specifico affare.


Parte I - Dottrina 305<br />

di negare l’applicazione delle norme fallimentari a tutela della parità di<br />

trattamento, nel pieno rispetto, naturalmente, della divisione dell’attivo<br />

per masse (con la conseguenza che il risultato utile della revoca del pagamento<br />

di un creditore particolare del patrimonio destinato deve affluire nel<br />

patrimonio medesimo); c) selasocietàèinsolvente, ma il patrimonio destinato<br />

è in grado di soddisfare tutte le pretese sorte per lo specifico affare,<br />

non v’è ragione di revocare i pagamenti e le concessioni di garanzie riferibili<br />

alle predette pretese, perché tali atti non hanno arrecato un pregiudizio<br />

giuridicamente rilevante, né ai creditori pari ordinati (che, in ipotesi, data<br />

la consistenza del patrimonio autonomo, dovrebbero essere comunque<br />

soddisfatti per intero), né ai creditori generici della società, che verrebbero<br />

in ogni caso postergati.<br />

14.4. Su queste basi, non è difficile intendere il significato delle disposizioni,<br />

in tema di revocatoria, contenute nell’art. 67-bis. Come si è detto, gli<br />

enunciati normativi dotati di una specifica rilevanza sono, in buona sostanza,<br />

solo due: la precisazione che l’atto deve aver arrecato danno alla società;<br />

la precisazione che il terzo – se era consapevole dello stato d’insolvenza della<br />

società – non può trincerarsi, per sfuggire alla revocatoria, dietro l’assunto<br />

che il patrimonio destinato era sufficiente a soddisfare tutte le obbligazioni<br />

sorte dallo specifico affare.<br />

14.4.1. Per quanto concerne il primo punto, è evidente che il legislatore<br />

non ha inteso porre una deroga ad un supposto principio generale, di segno<br />

contrario: non ha voluto dire, cioè, che qui «eccezionalmente» si terrebbe<br />

conto del danno arrecato dall’atto, mentre negli altri casi tale elemento sarebbe<br />

del tutto ininfluente.<br />

Le preoccupazioni del conditor legis erano diverse: egli ha voluto semplicemente<br />

richiamare l’attenzione sul fatto che certe tipologie di atti (tra i<br />

quali i pagamenti e le garanzie, di cui dianzi si è parlato) non possono essere<br />

revocati, in quanto non arrecano alcun pregiudizio alla società.<br />

Volendo esprimere lo stesso concetto in termini più generali (e forse più<br />

esatti), si potrebbe dire che il legislatore ha voluto segnalare l’esigenza di<br />

tenere conto dell’autonomia delle varie masse patrimoniali, lasciando all’interprete<br />

il compito di specificare in quali fattispecie si deve negare l’esistenza<br />

di in danno giuridicamente rilevante.<br />

Il problema mi sembra di facile e sicura soluzione per i casi di cui fin qui<br />

si è trattato (v. supra, n. 14.3.1., per gli atti anomali; e n. 14.3.2., lettere b e c<br />

per i pagamenti e le garanzie).<br />

Qualche dubbio può sorgere, invece, per gli atti d’ordinaria gestione,<br />

perché si potrebbe osservare che lo «specifico affare» ha una propria dinamica,<br />

da salvaguardare anche quando la società, che lo gestisce, diventata<br />

insolvente. Qualora si volesse tenere conto di questa esigenza, si potrebbe


306<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

dare un maggior rilievo all’elemento del pregiudizio arrecato alla società,<br />

in modo da far salve alcune tipologie di atti ordinariamente soggette alla<br />

revoca.<br />

La materia, tuttavia, meriterebbe una serie d’approfondimenti, che qui<br />

non possono essere adeguatamente sviluppati.<br />

14.4.2. La seconda disposizione segnala una ragguardevole differenza<br />

tra la tecnica dei patrimoni destinati e la tecnica della costituzione di nuove<br />

società, alle quali affidare la gestione di rami d’azienda o di specifici affari:<br />

nel primo caso, assume rilevanza il fatto che la società «madre» (quella da<br />

cui s’è staccato il patrimonio destinato) sia insolvente; nel secondo caso, i<br />

terzi possono fermarsi a valutare le condizioni patrimoniali del nuovo soggetto,<br />

con cui s’apprestano ad intrattenere relazioni d’affari.<br />

Sul piano teorico, la diversità delle soluzioni è giustificata dalla maggiore<br />

permeabilità della linea di confine che separa le due masse patrimoniali,<br />

quando non si crea una nuova struttura societaria, ma ci si limita a segregare<br />

un insieme di rapporti.<br />

Sul piano pratico, l’indiscutibile somiglianza di situazioni può far riflettere<br />

sull’esigenza d’applicare con molti grani del tradizionale sale la norma<br />

che consente di revocare gli atti di disposizione del patrimonio separato: ancora<br />

una volta potrebbe tornare utile un’accorta valorizzazione, ai fini dell’impugnativa,<br />

del requisito del pregiudizio arrecato alla società.<br />

14.5. Resta da dire qualche parola in merito agli effetti dell’azione.<br />

In linea di massima, si deve ritenere che il risultato utile dell’impugnativa<br />

vada ad impinguare il patrimonio separato; e che, solo dopo il soddisfacimento<br />

integrale dei crediti sorti dalla gestione dello specifico affare,<br />

il residuo possa andare a vantaggio degli altri creditori della società.<br />

Molto più delicato è un secondo quesito: se l’eventuale pretesa, che il<br />

terzo può insinuare al passivo dopo aver restituito alla massa il bene oggetto<br />

di revoca (art. 70, comma secondo, della nuova numerazione), debba essere<br />

trattata alla stregua di un credito nei confronti della società, ovvero alla stregua<br />

di un credito nei confronti del patrimonio separato.<br />

Per fortuna, in alcuni casi il problema non si pone, perché, se il patrimonio<br />

destinato ha rilasciato delle fideiussioni o delle garanzie reali per debiti<br />

della società (estranei alla gestione dello specifico affare), non vi è alcuna<br />

pretesa, che il terzo possa far valere nei confronti del fallimento, giacché<br />

l’impugnativa, o lo esclude puramente e semplicemente dal concorso, o si<br />

limita a sopprimere il suo diritto di prelazione (la stessa soluzione, naturalmente,<br />

va accolta per la dichiarazione d’inefficacia di un’attribuzione gratuita).<br />

Se la revoca ha ad oggetto un contratto a prestazioni corrispettive, la<br />

difficoltà si fa seria, anche perché non è dato sapere, in astratto, se nel con-


Parte I - Dottrina 307<br />

corso verranno trattati meglio i creditori della società o quelli del patrimonio<br />

separato (che potrebbe essere anche «più insolvente», per così dire, della<br />

persona giuridica che lo ha gestito).<br />

A mio sommesso avviso, per impostare in maniera corretta il problema<br />

si deve partire dal rilievo che la norma ha voluto responsabilizzare i terzi,<br />

tanto nei confronti dei creditori della società, quanto nei confronti dei creditori<br />

del patrimonio separato. In altri termini, chi compie un atto astrattamente<br />

revocabile deve sapere che lo stesso può violare la garanzia patrimoniale<br />

generica di due distinte masse di soggetti; e deve sapere, di conseguenza,<br />

che gli effetti dell’impugnativa potranno essere diversi, a seconda degli<br />

interessi che, in concreto, risulteranno maggiormente sacrificati (verrebbe<br />

voglia di richiamare, sia pure in un contesto tutto diverso, il principio<br />

per cui chi si macchia di un illecito – o di una frode – deve piangerne tutte<br />

le conseguenze).<br />

In quest’ottica, si deve ritenere che gli organi del fallimento debbono<br />

decidere, quando promuovono l’azione, se l’esercitano «in nome» della società,<br />

o «in nome» del patrimonio destinato. In quest’ultimo caso tutto si<br />

svolge all’interno del compendio patrimoniale, di cui stiamo parlando, salvo<br />

a vedere se alla fine della liquidazione non residui una somma da riversare<br />

nell’attivo del fallimento sociale. Nel primo caso la curatela deve tenere<br />

conto del fatto che il risultato utile dell’impugnativa è destinato a soddisfare,<br />

in primo luogo, i crediti sorti dallo specifico affare e, di conseguenza,<br />

deve operare un conguaglio tra le due masse attive.<br />

La soluzione può sembrare – a seconda dei gusti – salomonica o troppo<br />

complicata; ma è l’unica che mi sentirei di suggerire in questo commento «a<br />

caldo» delle nuove norme di legge.<br />

14.6. Problemi altrettanto delicati si pongono qualora la curatela dovesse<br />

decidere di liquidare in blocco il patrimonio destinato, magari avvalendosi<br />

delle nuove tecniche previste per il concordato fallimentare. Naturalmente,<br />

le revocatorie potrebbero essere cedute assieme agli altri beni,<br />

con una maggiorazione della percentuale da distribuire ai creditori particolari<br />

del patrimonio dedicato; tuttavia, se quest’ultimo dovesse presentare<br />

una plusvalenza dell’attivo rispetto al passivo, potrebbe sembrare più conveniente<br />

scorporare le revocatorie dal ramo d’azienda, con cui viene gestito<br />

lo specifico affare, per riservarne l’esercizio agli organi del fallimento, o per<br />

cederle ad altro acquirente.<br />

Non è facile precisare la disciplina alla quale debbono essere sottoposte<br />

operazioni di quest’ultimo tipo. Per un verso, è chiaro che i creditori «particolari»<br />

(ai quali era prioritariamente indirizzato il risultato utile dell’impugnativa)<br />

debbono essere soddisfatti per intero, perché solo a questa condizione<br />

si può pensare al predetto «scorporo» delle revocatorie dal patrimonio<br />

destinato. Più difficile, invece, è dire a quale trattamento debba essere sot-


308<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

toposto l’eventuale credito del convenuto: se fossero vere le conclusioni alle<br />

quali si è pervenuti nel precedente paragrafo, si dovrebbe ritenere che, in<br />

questo specifico caso (nel quale il patrimonio è solvente), il terzo, dopo aver<br />

restituito la prestazione oggetto di revoca, debba insinuarsi al passivo della<br />

società.<br />

15. L’onerosità delle garanzie contestuali. – Tra gli interventi «minori»,<br />

ma non per questo meno significativi, va indicato quello che concerne le<br />

garanzie contestuali, per le quali si è precisato che sono soggette al regime<br />

degli atti onerosi, (anche se non è previsto uno specifico compenso per il<br />

garante ed) anche se sono state prestate per debiti di terzi.<br />

Sono noti i termini del problema. In un’economia, come la nostra, costituita<br />

in prevalenza da aziende sotto-capitalizzate, accade spesso che le garanzie<br />

per i finanziamenti dell’impresa siano prestate da terzi, e precisamente:<br />

da altre società del gruppo (le cosiddette società cassaforte), dai veri titolari<br />

(in senso economico) dell’impresa gestita per il tramite di una società<br />

di capitali, o da persone legate al debitore da vincoli di natura familiare. Ed<br />

accade spesso che tali garanzie vengano concesse senza corrispettivo, sulla<br />

base dei predetti vincoli di natura economica e sociale, dai quali deriva una<br />

comunione d’interessi per la sorte dell’impresa.<br />

L’elemento formale della mancanza di corrispettivo aveva indotto una<br />

parte della giurisprudenza a ritenere applicabile l’art. 64 l. fall.; altre pronunce<br />

avevano ritenuto di poter applicare, invece, il principio dettato per<br />

la revocatoria ordinaria dal comma 2 dell’art. 2901, cod. civ., per il quale<br />

«Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti<br />

altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito<br />

garantito»; per una terza corrente di pensiero, infine, la norma del codice<br />

civile, testé trascritta, non avrebbe potuto essere richiamata (data la diversa<br />

natura della revocatoria ordinaria da quelle fallimentari), ma si sarebbe<br />

dovuto distinguere a seconda che: a) il garante abbia ottenuto un vantaggio,<br />

sia pure indiretto, dalla prestazione della garanzia; oppure, che: b)<br />

il rischio collegato all’inadempimento del debitore principale sia privo di<br />

qualsivoglia contropartita economica per chi ha prestato la fideiussione, il<br />

pegno o l’ipoteca.<br />

15.1. Ancora una volta, non è questa la sede per affrontare funditus l’argomento.<br />

Per chiarire gli scopi e la portata dell’intervento legislativo, mi<br />

sembra opportuno segnalare, tuttavia, che il dibattito or ora sommariamente<br />

riassunto risulta inficiato, a mio sommesso avviso, da un errore d’impostazione,<br />

che ne ha pesantemente condizionato i risultati.<br />

Molto spesso, infatti, si è confuso il piano del diritto societario (per il<br />

quale può essere importante sapere se certe prestazioni, effettuate a favore


Parte I - Dottrina 309<br />

di un’altra società del gruppo, implichino un illecito depauperamento della<br />

società che ha prestato la garanzia) con il piano del diritto fallimentare, per<br />

il quale si tratta di stabilire se una garanzia, prestata senza corrispettivo,<br />

debba essere in ogni caso revocata, o possa esserlo solo quando il creditore<br />

era in mala fede, perché consapevole di ricevere la fideiussione, il pegno o<br />

l’ipoteca da un soggetto insolvente.<br />

15.1.1. Sul piano del diritto societario mi pare logico guardare ai vantaggi,<br />

anche indiretti, che il garante può ricevere dal finanziamento, in vista<br />

del quale concede una garanzia.<br />

Da tale angolo visuale, infatti, la situazione si presenta in termini molto<br />

diversi, a seconda che la fideiussione o l’ipoteca venga rilasciata – a favore<br />

di una società del gruppo – da una controllante (la holding di vertice o una<br />

holding intermedia), oppure da una società pari o sotto-ordinata (una «sorella»,<br />

una «cugina» o una «nipote»):<br />

a) nella prima ipotesi (di parentela ascendente per linea retta), la società,<br />

che presta la garanzia senza corrispettivo, ha uno specifico interesse a far<br />

superare la crisi o ad incrementare l’attività dell’impresa finanziata, giacché<br />

in entrambi i casi aumenta – in maniera diretta o indiretta – il valore della<br />

partecipazione detenuta nel portafoglio;<br />

b) nella seconda ipotesi (di parentela, per così dire, collaterale), il rilascio<br />

della garanzia può danneggiare la società che la concede, e la cosa<br />

può essere particolarmente grave, se vi sono soci di minoranza, esterni al<br />

gruppo, i quali si vedono esposti ad un’alea, senza ricavarne alcuna contropartita.<br />

15.1.2. Il problema assume contorni molto diversi, se lo si guarda dal<br />

punto di vista dell’esercizio delle revocatorie: come s’è detto, infatti, qui<br />

non si tratta di decidere se l’atto può essere impugnato, oppure no (anche<br />

gli atti onerosi possono essere impugnati!); ma si tratta di stabilire se si<br />

può dare rilievo alla buona fede del terzo, o non se ne debba tenere alcun<br />

conto, come impone l’art. 64.<br />

Da tale angolo visuale, a me sembra decisiva la circostanza che, chi riceve<br />

con una mano la garanzia, abbia erogato con l’altra una prestazione<br />

creditizia, perché èevidente che in un simile contesto non si può parlare<br />

di un acquisto a titolo gratuito, ma ci si trova di fronte ad una serie di contrapposte<br />

prestazioni (l’erogazione del finanziamento, da un lato, il pagamento<br />

degli interessi e la concessione di garanzie, dall’altro), tenute insieme<br />

dall’esigenza di conseguire un risultato unitario (anche se le garanzie non<br />

entrano nel sinallagma contrattuale, ma sono legate alla prestazione principale<br />

da un vincolo d’accessorietà o di proporzionalità).<br />

In un simile scenario non ha senso distinguere se la garanzia proviene<br />

dalla capogruppo o da una società sotto-ordinata, perché quel che conta


310<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

è il collegamento con la prestazione creditizia, e cioè il fatto che il rischio<br />

insito nell’operazione finanziaria viene valutato globalmente, tenendo conto<br />

anche dei cosiddetti «collaterali».<br />

15.2. Le considerazioni che precedono consentono di chiarire meglio<br />

quale fosse la situazione ante riforma, e quali siano, di conseguenza, il significato<br />

ed limiti dell’intervento legislativo.<br />

Incominciamo dal primo problema:<br />

a) innanzi tutto, mi sembra del tutto inappropriato chiedersi se il comma<br />

2 dell’articolo 2901, cod. civ., dianzi citato, ponga una presunzione assoluta<br />

o relativa. Quando questa norma afferma che le garanzie contestuali,<br />

anche per debiti altrui, si «considerano» onerose, non intende porre una<br />

presunzione, ma vuole solo chiarire che, ai fini della revocatoria, la natura<br />

(gratuita o onerosa) dell’atto deve essere valutata dal punto di vista di chi<br />

riceve l’attribuzione, e non dal punto di vista di chi concede la garanzia;<br />

non si tratta, pertanto, d’andare a vedere se il garante ha ricevuto una remunerazione<br />

(o un altro vantaggio indiretto); ma si tratta d’andare a vedere,<br />

semmai, se la prestazione, alla quale la garanzia accede, viene ricevuta dal<br />

creditore garantito senza alcuna contropartita (il pensiero corre, naturalmente,<br />

alle donazioni obbligatorie, anche se non si possono ignorare le incertezze<br />

che avvolgono tale istituto);<br />

b) in secondo luogo, mi pare evidente che la disposizione dettata dal codice<br />

civile doveva essere applicata – già prima dell’odierno intervento legislativo<br />

– anche in sede fallimentare: non in base ad un cieco automatismo,<br />

dovuto alla sostanziale identità di natura di tutte le azioni revocatorie (che<br />

pure va riaffermata); bensì perché anche in sede fallimentare le caratteristiche<br />

tipologiche dell’atto debbono essere valutate dal punto di vista del convenuto<br />

in revocatoria, e non dal punto di vista di chi ha compiuto l’attribuzione<br />

patrimoniale, come dimostra l’assoluta irrilevanza dello stato soggettivo<br />

del debitore e come comprova una serie d’altre norme, da me esaminate<br />

in alcuni scritti di qualche anno addietro, ai quali mi permetto di rinviare<br />

( 19 );<br />

c) infine, è opportuno segnalare che – proprio per l’esigenza d’attribuire<br />

ad ogni enunciato normativo un contenuto semantico in linea con le finalità<br />

concretamente perseguite – vi era una sostanziale differenza tra le fattispecie<br />

individuate, rispettivamente, nel primo e nel comma 2 dell’art. 67:<br />

— per un verso, infatti, «i pegni, le anticresi e le ipoteche» previsti dai<br />

numeri 3) e 4) del comma 1, dovevano essere stati prestati dal fallito «per<br />

debiti propri», giacché solo a questa condizione la distantia temporis, tra il<br />

( 19 ) Sempre nei luoghi citati, passim.


Parte I - Dottrina 311<br />

sorgere del credito e la concessione della garanzia, poteva fare ragionevolmente<br />

presumere che il creditore garantito fosse consapevole delle difficoltà<br />

economiche che affliggevano la controparte;<br />

— per altro verso, invece, «il diritto di prelazione», di cui parla il comma<br />

2, avrebbe potuto essere concesso anche «per debiti altrui», purché contestualmente<br />

creati, giacché la contestualità crea un oggettivo collegamento<br />

tra l’operazione creditizia e la concessione della garanzia, con il duplice effetto:<br />

di far annoverare l’atto tra quelli normali a titolo oneroso; e di escludere,<br />

conseguentemente, ogni presunzione di frode.<br />

15.3. Adesso la riforma è venuta ad esplicitare quest’ultimo punto (la<br />

possibilità di estendere il regime previsto dal comma 2 dell’art. 67 alle garanzie<br />

concesse per debiti altrui), con una norma che, a mio avviso, va ben<br />

oltre il suo tenore letterale: è vero, infatti, che la stessa testualmente si riferisce<br />

solo agli atti «costitutivi di un diritto di prelazione»; ma, dopo quanto si<br />

è detto, non si può dimenticare che il vero problema (ante riforma) era di<br />

sapere, se la norma citata dovesse essere riferita alle stesse fattispecie previste<br />

nel comma precedente (concessione di pegni anticresi ed ipoteche per<br />

debiti propri), o non riproponesse la regola di carattere generale, dettata<br />

dal comma 2 dell’art. 2901, cod. civ., ai sensi del quale si debbono ritenere<br />

onerose tutte le prestazioni di garanzie contestuali al sorgere del credito,<br />

comprese quelle di natura personale (fideiussioni, avalli e così via dicendo).<br />

Una volta chiarito che il comma 2 dell’art. 67 si riferisce anche ai pegni,<br />

le anticresi e le ipoteche costituiti per debiti altrui, non v’è ragione per dubitare<br />

che lo stesso principio debba estendersi alle garanzie personali, sulla<br />

base di quanto disposto dalla norma del codice civile.<br />

16. L’esercizio della revocatoria ordinaria nel fallimento. – La radicale riduzione<br />

del periodo sospetto per le revocatorie fallimentari avrebbe dovuto<br />

suggerire, a mio sommesso avviso, un qualche «rafforzamento» della revocatoria<br />

ordinaria, soprattutto per precisare che il curatore può esercitarla,<br />

senza alcun aggravio probatorio, anche quando non risultano insinuati al<br />

passivo del fallimento dei creditori anteriori all’atto.<br />

La questione è da tempo discussa, perché, da un lato, a norma dell’art.<br />

2901, cod. civ., i creditori successivi all’atto possono impugnarlo solo quando<br />

lo stesso fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento<br />

delle loro pretese; mentre, dall’altro lato, il curatore non agisce<br />

nella qualità di rappresentante dei creditori (siano essi anteriori o successivi<br />

all’attribuzione patrimoniale impugnata), ma agisce come organo della procedura<br />

concorsuale e, quindi, sulla base di una legittimazione autonoma,<br />

che si aggiunge a quella dei soggetti individuati dalla norma del cod. civ.<br />

e che, di conseguenza, potrebbe consentirgli d’impugnare l’atto, anche


312<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

quando i creditori, individualmente considerati, non sarebbero più in grado<br />

di farlo.<br />

16.1. In merito all’esigenza (politica) di rafforzare la revocatoria ordinaria,<br />

si può solo ricordare che quasi tutti gli ordinamenti dell’Europa continentale,<br />

mentre hanno da tempo ristretto l’ambito d’applicazione delle norme<br />

volte a ridistribuire le perdite derivanti dall’insolvenza – come le disposizioni<br />

in tema di revoca delle garanzie contestuali e dei pagamenti effettuati<br />

con mezzi normali – mantengono, invece, ancora intatto l’ambito d’applicazione<br />

della revocatoria ordinaria, nella consapevolezza che, quando c’è frode,<br />

non vi sono affidamenti da tutelare.<br />

16.2. Sul secondo punto, e cioè sulla possibilità d’impugnare l’atto in<br />

sede fallimentare, senza dover dimostrare la dolosa preordinazione, anche<br />

quando i creditori anteriori sono stati integralmente soddisfatti, non posso<br />

che ripetere quanto avevo già detto in altra sede ( 20 ): che i limiti posti dal<br />

codice civile alla legittimazione dei creditori successivi diventano «consustanziali»<br />

alla natura dell’istituto (e quindi insuperabili, anche se dovesse<br />

mutare lo scenario, in cui la norma è chiamata ad operare), solo se si ritiene<br />

che l’azione revocatoria si fondi sulla violazione di un diritto soggettivo; che<br />

questa tesi è smentita dal rilievo che persino la revocatoria ordinaria non si<br />

fonda su un illecito, e non mira a reintegrare in forma specifica un diritto<br />

violato, ma ha la natura di una vera e propria impugnativa; che la legittimazione<br />

ad impugnare, pertanto, non è legata alla prova della lesione di uno<br />

specifico diritto di credito, ma può essere attribuita anche a soggetti diversi<br />

(nella specie: il curatore del fallimento) da quelli direttamente pregiudicati<br />

dall’atto.<br />

La giurisprudenza, che per lungo tempo è stata su queste posizioni,<br />

adesso appare incerta ed ondeggiante. A mio sommesso avviso, la suprema<br />

Corte farebbe bene a ritornare con maggiore decisione sulle posizioni iniziali,<br />

anche perché, dato l’affievolimento della tutela offerta dalle revocatorie<br />

fallimentari, si sente il bisogno d’ergere uno steccato contro le frodi.<br />

Posso solo aggiungere che la riforma offre un ulteriore spunto di riflessione<br />

al riguardo, perché: se il concordato fallimentare può essere approvato<br />

prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo; e se il concordato<br />

medesimo può prevedere la cessione delle revocatorie (comprese quelle<br />

previste dall’articolo 66), non si riesce a capire quale rilievo possa assumere<br />

la prova che tra i creditori insinuati ve ne siano anche di anteriori all’atto.<br />

( 20 ) Cfr. Terranova, inCommentario Scialoja e Branca, I, pag. 21 seg.; Id., ivi, vol. III,<br />

pag. 344 seg.


Parte I - Dottrina 313<br />

17. Gli effetti della revocazione: a) nelle attribuzioni indirette. – Altrettanto<br />

innovative sono le regole introdotte nell’art. 70 (dell’attuale numerazione),<br />

con riferimento alle prestazioni effettuate da intermediari specializzati<br />

(comma primo) e agli atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati<br />

(comma terzo).<br />

La collocazione della prima norma nella sede or ora accennata (e cioè<br />

nell’articolo che disciplina gli effetti della revocatoria) non sembra del tutto<br />

appropriata, giacché non si tratta di colpire un sub-acquirente (nel qual caso<br />

la revoca dovrebbe indirizzarsi contro l’intermediario e, poi, estendere i<br />

propri effetti al destinatario finale del pagamento), ma si tratta di chiarire,<br />

una volta e per tutte, che i pagamenti effettuati tramite intermediari hanno<br />

come veri destinatari i terzi beneficiari del procedimento solutorio, i quali<br />

debbono restare soggetti all’impugnativa, anche quando il primo percettore<br />

delle somme è esentato dalla revoca.<br />

In altri termini, a mio sommesso avviso sarebbe un errore pensare che<br />

l’impugnativa avrebbe dovuto avere come naturale destinatario il soggetto<br />

che ha materialmente ricevuto la somma dalle mani del debitore, mentre<br />

il terzo, al quale il pagamento è indirizzato, sarebbe solo «eccezionalmente»<br />

coinvolto nella revocatoria o, meglio, dovrebbe subire gli effetti pratici della<br />

dichiarazione d’inefficacia dell’atto, in quanto «partecipe» della frode commessa<br />

da un altro.<br />

Come mi lusingo d’avere dimostrato in altra sede ( 21 ), infatti, il sistema<br />

sul punto è molto più aperto di quanto solitamente non si creda, giacché<br />

non esclude che la revoca possa essere direttamente indirizzata contro il destinatario<br />

«ideale» della prestazione, a prescindere dal fatto che il destinatario<br />

«materiale» si trovi nelle condizioni oggettive (mi riferisco alle numerose<br />

esenzioni, a favore degli intermediari, che già esistevano nel nostro ordinamento)<br />

e soggettive (la conoscenza dello stato d’insolvenza del debitore)<br />

per subire l’impugnativa.<br />

Nell’interpretare l’ultimo inciso della norma, l’accento, dunque, non deve<br />

cadere sulle parole «La revocatoria ... produce effetti», bensì sull’espressione,<br />

molto più pregnante, secondo la quale «La revocatoria ... si esercita ...<br />

nei confronti del destinatario della prestazione», e cioè – dato il contesto della<br />

norma – nei confronti del terzo, che ha ricevuto il pagamento dall’intermediario.<br />

Tutto ciò produce due conseguenze, già sul piano esegetico: a) in primo<br />

luogo, che il destinatario mediato della prestazione viene colpito da un’azione<br />

autonoma, qualora sia consapevole, nel momento in cui riceve il pagamento,<br />

dello stato d’insolvenza del debitore; b) in secondo luogo, che la<br />

( 21 ) In Commentario Scialoja e Branca, III, pag. 125.


314<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

norma in esame contiene un’implicita esenzione per gli intermediari e per i<br />

gestori delle procedure previste nella prima parte dell’enunciato; esenzione<br />

che si somma a quelle già previste dalle vigenti disposizioni, in modo da coprire<br />

tutti gli spazi eventualmente lasciati liberi dalle discipline di settore.<br />

17.1. Quanto precede, oltre alle accennate conseguenze applicative, ha<br />

notevoli risvolti sul piano sistematico, perché conferma l’assunto che il legislatore<br />

riconosce piena rilevanza, nel campo delle revocatorie, al concetto di<br />

«attribuzione indiretta», almeno quando il solvens s’avvale, per effettuare un<br />

pagamento, dell’opera di un intermediario specializzato.<br />

In realtà, il predetto riconoscimento (del concetto d’attribuzione indiretta)<br />

avrebbe potuto essere generalizzato: sia perché il nostro ordinamento<br />

conosceva già una serie di fattispecie, nelle quali l’azione revocatoria (o la<br />

semplice inopponibilità alla massa) si dirige contro un soggetto diverso<br />

da quello, che ha materialmente ricevuto la prestazione (basti pensare al<br />

comma 2 dell’art. 56, all’art. 68, legge fallim., o alle disposizioni in tema<br />

di factoring); sia perché il decreto legge, che conteneva la delega al Governo<br />

per una riforma organica delle procedura concorsuali, consentiva, nella materia<br />

de qua, un intervento di più ampie dimensioni.<br />

La prudenza con cui si è mosso il legislatore, tuttavia, può essere apprezzata<br />

(anche se da tempo sostengo l’esigenza di un radicale mutamento<br />

di prospettiva sul punto), perché tocca all’interprete stabilire gli esatti confini<br />

delle attribuzioni indirette, mentre l’emanazione di una norma, volta a<br />

definirne il concetto, avrebbe rischiato d’irrigidirlo, con conseguenze che<br />

non era facile prevedere.<br />

In ogni caso, la norma dota il nostro sistema concorsuale di uno strumento<br />

d’intervento, che bilancia le esenzioni previste a favore di certi intermediari,<br />

con la conseguenza di non lasciare del tutto sguarnita la massa contro<br />

gli atti solutori di maggiore importo economico.<br />

Al riguardo, giova segnalare, infine, che un analogo intervento legislativo<br />

è chiesto da tempo anche dalla dottrina formatasi in altri ordinamenti,<br />

solitamente più attenti del nostro a certi problemi di carattere sistematico.<br />

18. ... b) nei rapporti continuativi o reiterati. – La regola posta con riferimento<br />

ai rapporti continuativi o reiterati trova un antecedente concettuale<br />

nella cosiddetta «teoria del massimo scoperto», ma non ne costituisce una<br />

pura e semplice applicazione: innanzitutto, perché non contiene un’ulteriore<br />

ipotesi di revoca, che si affianca a quelle previste dall’art. 67, ma si limita<br />

a precisare quali siano gli effetti delle impugnative, che trovano in altre norme<br />

il proprio fondamento; e, poi, perché non si applica solo alle rimesse su<br />

conti correnti bancari, ma anche agli ordinari rapporti di fornitura.<br />

Su questi temi mi sono già intrattenuto nei precedenti paragrafi (al n.


Parte I - Dottrina 315<br />

6.6.), e non è il caso di ripetere cose già dette. Più interessante, invece, è<br />

segnalare che il principio espresso nella disposizione in esame costituisce<br />

una naturale evoluzione del sistema, volta a tenere conto dei problemi<br />

che sorgono quando la revoca non cade su operazioni isolate, ma ha ad oggetto<br />

dei flussi di risorse.<br />

In quest’ultimo caso, infatti, non si può prescindere dall’individuare i<br />

singoli atti revocabili (se non altro, per tenere conto dello stato soggettivo<br />

del convenuto), ma occorre trovare un meccanismo che si adatti alla peculiarità<br />

della fattispecie, impedendo che la revoca si trasformi da strumento<br />

di redistribuzione delle perdite, in strumento di riallocazione delle stesse<br />

(con effetto moltiplicativo) su quei pochi soggetti, che hanno intrattenuto<br />

col fallito intense e durevoli relazioni economiche.<br />

Del resto, non mi pare che la nuova disposizione si ponga in frontale<br />

contrasto con il principio enunciato dal vecchio art. 71: è vero, che tale norma<br />

si collocava in una prospettiva di sostanziale «rescissione» dell’atto revocato<br />

(l’eventuale credito del convenuto, da insinuare al passivo del fallimento,<br />

di regola si commisurava, infatti, alla controprestazione a suo tempo effettuata<br />

a favore del fallito); ma è anche vero che la predetta rescissione era,<br />

per così dire, «pilotata», in modo da commisurare, per quanto possibile, gli<br />

effetti dell’impugnativa al pregiudizio «tipico» arrecato dall’atto alla massa<br />

dei creditori (le conseguenze applicative della norma testé citata erano, pertanto,<br />

diverse a seconda che fosse stato impugnato un contratto a prestazioni<br />

sperequate, una fideiussione, la concessione di un’ipoteca, un conferimento<br />

in società, e così via dicendo).<br />

In altri termini, anche il vecchio articolo 71 aveva un fondamento equitativo,<br />

che la nuova norma ha sviluppato, adattandolo ad un diverso tipo di<br />

problemi.<br />

19. Prescrizione e decadenza. – Nell’intento d’imprimere un’accelerazione<br />

all’attività degli organi della procedura e di far consolidare entro un ragionevole<br />

lasso di tempo i rapporti giuridici sottoposti a revoca, la novella<br />

ha previsto (all’art. 69-bis) due ipotesi di decadenza dall’impugnativa (come<br />

si evince dall’epigrafe della norma, oltre che dal contenuto della delega), disponendo<br />

che «Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non<br />

possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e<br />

comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto».<br />

La norma risponde, soprattutto, ad un’esigenza di certezza, giacché gli<br />

istituti della consecuzione delle procedure concorsuali, della riapertura del<br />

fallimento e della sospensione della prescrizione – in tutte le fasi morte, precedenti<br />

o successive al fallimento, nelle quali le revocatorie non possono essere<br />

esercitate – ha consentito, in passato, d’avviare l’impugnativa dopo un<br />

impressionante numero d’anni dal compimento dell’atto.


316<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

In dottrina si è levata qualche voce critica contro la disposizione che fa<br />

decorrere il termine quinquennale da una data anteriore alla dichiarazione<br />

d’insolvenza, giacché il principio contenuto nell’art. 2935, cod. civ., a mente<br />

del quale «La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può<br />

essere fatto valere», dovrebbe essere applicato anche alla decadenza.<br />

La questione meriterebbe approfondimenti, che non possono essere<br />

svolti in questa sede, anche perché si dovrebbe dare conto della copiosa<br />

giurisprudenza (di merito, di legittimità e costituzionale), che è intervenuta<br />

sulla specifica materia o su temi contigui, come quello dei limiti che si possono<br />

apporre alla tutela giurisdizionale dei diritti.<br />

Qui, volendo restare sul piano di una pura e semplice enumerazione dei<br />

problemi, mi fermo a poche enunciazioni di semplice buon senso: i) innanzi<br />

tutto, non si può negare l’esigenza di dare una qualche certezza ai terzi, che<br />

hanno contrattato con il fallito, i quali non possono essere chiamati a rispondere<br />

in giudizio a distanza di tanti anni dal compimento dell’atto; ii)<br />

in secondo luogo, non si può fare a meno d’osservare che il termine quinquennale<br />

è talmente lungo, da escludere ogni addebito al legislatore, per<br />

avere eccessivamente affievolito la tutela dei creditori; iii) infine, mi pare<br />

decisivo il rilievo che il predetto termine non può in alcun modo impedire<br />

(o anche solo rendere particolarmente arduo) l’esercizio del diritto, perché,<br />

se è vero che esso comincia a decorrere quando le revocatorie fallimentari<br />

non potevano ancora essere esercitate, è anche vero che scade almeno tre<br />

anni dopo l’apertura del fallimento, giacché, in caso contrario, l’acquisto<br />

del terzo si sarebbe consolidato per altra via, e cioè per il decorso del periodo<br />

sospetto (che ora ha come limite massimo i due anni delle attribuzioni<br />

gratuite e dei pagamenti anticipati) ( 22 ).<br />

20. Il regime transitorio. – Il decreto sulla competitività (d.l. 14 marzo<br />

2005, n. 35, convertito con legge 14 maggio 2005, n. 80), con il quale si sono<br />

introdotte nel nostro ordinamento le modifiche più significative alla disciplina<br />

delle revocatorie, ha espressamente previsto che le innovazioni apportate<br />

agli articoli 67 e 70 della legge fallim. «si applicano alle azioni revo-<br />

( 22 ) Si potrebbe obbiettare che, in caso di consecuzione di procedure concorsuali, il termine<br />

a partire dal quale le revocatorie possono essere esercitate, viene spostato in avanti, rispetto<br />

al puro e semplice decorso del periodo sospetto. È agevole replicare, tuttavia, che il<br />

legislatore ha fatto di tutto per ridurre il lasso di tempo nel quale l’azione non può essere<br />

esercitata (ha soppresso l’amministrazione controllata ed ha posto un termine entro il quale<br />

deve essere omologato il concordato preventivo), con la conseguenza di rendere davvero difficile<br />

ipotizzare che l’azione si estingua prima ancora d’essere nata. Del resto, i creditori debbono<br />

pur decidere se avvalersi degli strumenti messi a loro disposizione dalla procedura fallimentare,<br />

o affidarsi a mezzi alternativi di tutela.


Parte I - Dottrina 317<br />

catorie proposte nell’ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in<br />

vigore del presente decreto».<br />

Questo regime transitorio ha fortemente deluso gli ambienti bancari,<br />

che speravano in un’immediata deflazione del contenzioso con le curatele,<br />

soprattutto per quanto concerneva l’annoso problema della revoca delle rimesse<br />

( 23 ).<br />

A ben guardare, però, la soluzione accolta dal legislatore era l’unica praticabile,<br />

giacché, se si fosse intervenuti anche sulle procedure in corso, si<br />

sarebbe trasformata un’azione volta ad attuare la par condicio, in una causa<br />

di disparità di trattamento tra i creditori (per non parlare degli altri aventi<br />

causa dal fallito), con probabili ripercussioni sul piano della legittimità costituzionale<br />

( 24 ) di questo profilo della riforma.<br />

Per altro, si deve escludere che alcune delle nuove disposizioni abbiano<br />

carattere interpretativo: la possibilità di fare ricorso a tale strumento era stata<br />

presa in considerazione durante i lavori preparatori, ma alla fine ha prevalso<br />

la tesi contraria. Del resto, la norma di diritto transitorio, testé riportata,<br />

ha circoscritto con tanta chiarezza l’ambito d’applicazione della nuova<br />

disciplina, da eliminare ogni dubbio al riguardo.<br />

Diverso problema è se la giurisprudenza non possa correggere alcuni<br />

dei suoi orientamenti più rigorosi, sulla base di un’autonoma riflessione,<br />

che tenga conto dei giudizi di valore espressi dalla novella. Per chi, come<br />

me, anche nel vigore della vecchia disciplina ha ritenuto ( 25 ) alcune soluzioni<br />

errate, la risposta deve essere decisamente affermativa.<br />

Posso solo aggiungere che un intervento correttivo avrebbe il pregio di<br />

«accompagnare» la riforma, in modo da renderne meno brusco l’impatto sui<br />

problemi della pratica: ma, forse, è troppo nutrire una simile speranza, anche<br />

se recenti pronunce della giurisprudenza di merito e della suprema<br />

Corte mostrano interessanti aperture al riguardo ( 26 ).<br />

21. Azioni revocatorie e categorie di creditori. –Ètempo, ormai, d’av-<br />

( 23 ) Qualche autore ha addirittura ventilato un vizio di costituzionalità della norma,<br />

giacché l’aver procrastinato l’entrata in vigore di certi effetti si porrebbe in insanabile contraddizione<br />

con lo strumento (la decretazione d’urgenza) utilizzato per emanarla.<br />

( 24 ) Che, in questo caso, mi sembrerebbero più fondate di quelle ventilate alla nota precedente.<br />

( 25 ) L’edizione provvisoria della citata monografia in tema di Conti correnti bancari e revocatoria<br />

fallimentare risale al 1979.<br />

( 26 ) La Cassazione (sentenza n. 14470 del 9 luglio 2005) ha riconosciuto la possibilità di<br />

provare per fatti concludenti l’esistenza del fido, con un opportuno (anche se incompleto)<br />

avvicinamento alla soluzione prescelta dal legislatore. Lo stesso va detto per le sentenze di<br />

merito che accolgono il criterio del massimo scoperto.


318<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

viarmi verso la conclusione. I numerosi interventi operati dalla riforma in<br />

materia di revocatoria in un certo senso costituiscono il naturale sviluppo<br />

di alcune tendenze evolutive del sistema, che si erano già manifestate da<br />

qualche anno. Penso, in particolare, alla norma sui pagamenti effettuati tramite<br />

intermediari, che consente di colpire il vero destinatario della prestazione,<br />

al posto di chi ha solo materialmente ricevuto la somma di denaro,<br />

con la quale effettuare l’atto solutorio. Penso al chiarimento offerto dal legislatore<br />

in tema di garanzie contestuali, che impone di valutare la gratuità o<br />

l’onerosità dell’atto dal punto di vista del creditore garantito. E penso, ancora,<br />

alla norma che limita gli effetti della revoca, quando sotto i suoi strali<br />

cadono delle fattispecie estintive riferibili a rapporti continuativi o reiterati.<br />

In tutti questi casi, le soluzioni accolte – che spesso sembrano di semplice<br />

buon senso – sono in realtà il frutto di una contaminazione di modelli<br />

concettuali diversi, perché mediano tra due archetipi normativi: quello dell’atto<br />

nullo, per illiceità dei motivi; e quello dell’atto illecito, per violazione<br />

dell’altrui sfera giuridica.<br />

Dal primo modello viene tratta l’idea di una caducazione, sia pure parziale<br />

e relativa, degli effetti dell’atto, con la conseguenza che le caratteristiche<br />

di base dell’azione sono quelle proprie delle impugnative e non quelle<br />

dei rimedi risarcitori.<br />

Dal secondo modello si trae l’idea che, in alcuni casi, il terzo può essere<br />

chiamato a rispondere anche se non ha avuto un contatto materiale con la<br />

sfera giuridica del fallito (si pensi ai pagamenti di terzo); ed ancora l’idea<br />

che l’elemento della frode del terzo deve prevalere, ai fini della dichiarazione<br />

d’inefficacia dell’atto, sull’accertamento d’eventuali vizi del potere dispositivo<br />

del debitore (e qui gli esempi potrebbero essere molti – dalla revoca<br />

delle ipoteche giudiziali, alla revoca dei pagamenti di terzi – ma mi piace<br />

ricordare quanto si è detto sullo specifico angolo visuale, dal quale deve essere<br />

valutato il carattere gratuito o oneroso dell’attribuzione patrimoniale<br />

impugnata); e sempre dallo stesso modello (dell’illecito) viene tratta, infine,<br />

l’idea che gli effetti della revoca possono essere talvolta mitigati, per commisurarli<br />

(non tanto al danno effettivamente subito dai creditori sulla base<br />

del nesso di causalità, quanto) al danno, che si ritiene di poter imputare al<br />

convenuto sulla base di certi standard valutativi, o di certi giudizi social-tipici<br />

(basta ricordare il cosiddetto massimo scoperto).<br />

21.1. A mio sommesso avviso, questa contaminazione di schemi concettuali<br />

è molto feconda e dovrebbe dare da riflettere anche sul piano metodologico.<br />

Forse, però, in questa sede è più importante segnalare un altro<br />

profilo della riforma, che si coglie dando uno sguardo d’insieme alle norme<br />

che regolano le nuove esenzioni.<br />

Al riguardo, infatti, ci si accorge ben presto che il legislatore ha previsto<br />

trattamenti differenziati, a seconda del ruolo che le varie categorie di credi-


Parte I - Dottrina 319<br />

tori giocano nella vita dell’azienda: nel senso che la disciplina è tanto più<br />

severa ed articolata, quanto maggiori sono le responsabilità ed il coinvolgimento<br />

– nella gestione della crisi – dei soggetti, ai quali le varie categorie<br />

d’esenzioni si riferiscono.<br />

Per rendersene conto, basta mettere a confronto i trattamenti riservati<br />

ai dipendenti ed a certe categorie di collaboratori autonomi, con quelli previsti,<br />

rispettivamente, per i fornitori e per i finanziatori dell’impresa: i primi<br />

(lavoratori dipendenti ed assimilati) sono esentati dalla revoca dei pagamenti<br />

ricevuti, a prescindere da qualsivoglia presupposto soggettivo o oggettivo,<br />

e quindi anche a prescindere dal fatto che nel patrimonio del debitore sussistessero<br />

– al tempo dell’atto – dei beni, sui quali avrebbero potuto esercitare<br />

il loro privilegio; i secondi (i fornitori) vengono solo in parte esentati<br />

dalla revoca, con esclusione del pagamento degli arretrati, e ciò perché si<br />

vuole che esercitino una pressione sul debitore, al fine di fargli assumere<br />

tempestivamente i provvedimenti necessari per fronteggiare la crisi; gli ultimi<br />

(i finanziatori) possono godere anch’essi di un privilegio, ma solo se<br />

mettono a disposizione nuove risorse, o se si mostrano disponibili a sopportare<br />

dei sacrifici (che possono consistere in una dilazione, o nel soddisfacimento<br />

parziale delle loro pretese), sulla base di un piano di riequilibrio finanziario<br />

o di un accordo di ristrutturazione dei debiti, volti ad assicurare,<br />

almeno in prospettiva, l’eliminazione dell’insolvenza.<br />

In altri termini, tra le varie classi di soggetti, che gravitano attorno all’impresa,<br />

si è fatta una sorta di graduatoria, di modo che alle categorie dotate<br />

di una maggiore forza contrattuale si chiede anche una maggiore consapevolezza<br />

dei problemi, un maggiore coinvolgimento nella soluzione della<br />

crisi e, talvolta, persino una partecipazione alle scelte operative necessarie<br />

per consentire all’azienda di recuperare il proprio equilibrio economico e<br />

finanziario.<br />

21.2. Questa concezione, di trattare i creditori «per classi», anche ai fini<br />

della par condicio, èuno dei fili conduttori della riforma, che non vuole del<br />

tutto rinunciare al solidarismo, ma lo articola, per tenere conto della varietà<br />

degli interessi in gioco e della differenza di posizioni, a seconda del tipo di<br />

rapporti intrattenuti con il debitore ( 27 ).<br />

In fondo nella stessa direzione si muovono le nuove norme, che regolano<br />

il concordato preventivo e quello fallimentare, le quali pure prevedono<br />

accordi diversificati e complessi, nel presupposto che sarebbe mistificatorio<br />

porre tutti i creditori sullo stesso piano.<br />

( 27 ) Per maggiori approfondimenti su questi punti mi permetto di rinviare a Terranova,<br />

Le procedure concorsuali. Problemi d’una riforma, cit., passim.


320<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Non si può tacere, tuttavia, che questa «filosofia» della riforma non sempre<br />

è stata seguita in maniera coerente e rigorosa, ma ha subito una profonda<br />

lacerazione, quando si è eliminata, in entrambe le procedure concordatarie,<br />

l’esigenza di conseguire una doppia maggioranza di voti, per importo dei<br />

crediti e per teste: il concordato per classi, infatti, ha un senso e «funziona»,<br />

solo se si parte dal presupposto che i piccoli creditori debbono essere invogliati<br />

a prestare il loro consenso, con la promessa di un trattamento migliore<br />

di quello riservato ai creditori finanziari, sui quali debbono ricadere le responsabilità<br />

ed i maggiori pesi imposti dal tentativo di risanare l’impresa.<br />

Se i creditori forti, invece, sono messi in grado di fare tutto da soli, si<br />

cancella ogni tratto di solidarismo; e si cancella anche l’utilità del concordato<br />

preventivo, giacché dopo la dichiarazione di fallimento i finanziatori potranno<br />

presentare, con un’autonoma iniziativa, un assuntore, che rilevi tutte<br />

le attività alle condizioni volute e ... «senza fare sconti» a nessuno ( 28 ).<br />

( 28 ) L’aver eliminato il computo dei voti «per teste», oltre che per importo dei crediti,<br />

non è il solo punto, sul quale ritengo di dover dissentire dall’impostazione seguita dal legislatore<br />

nel riformare l’istituto del concordato.<br />

Altrettanto grave mi sembra, infatti, l’aver impedito al debitore di presentare una proposta<br />

di concordato fallimentare prima della scadenza di un termine di sei mesi dall’apertura del<br />

fallimento.<br />

Questa norma è stata introdotta per indurre il debitore ad avvalersi del concordato preventivo<br />

e ad anticipare i tempi del ricorso alle procedure concorsuali. A mio sommesso avviso,<br />

però, rischia di risultare controproducente, perché trascura che i creditori possono avere<br />

interesse a respingere la proposta di concordato preventivo, per far dichiarare il fallimento ed<br />

assumere in prima persona (come ora è possibile) l’iniziativa di una liquidazione, per così dire,<br />

«concordataria».<br />

Tenendo conto di ciò, d’altro canto, l’imprenditore in crisi potrebbe essere trattenuto<br />

dal presentare una proposta di concordato preventivo, per il timore di perdere il controllo<br />

della procedura e, con essa, della sua impresa.<br />

L’inconveniente è tanto più grave, se si considera che la proposta di concordato preventivo<br />

potrebbe essere destinata all’insuccesso dal compimento di atti, che incidono sulla disponibilità<br />

del patrimonio responsabile e che, pur potendo essere impugnati con le revocatorie,<br />

non sono frutto di un intento fraudolento del debitore.<br />

La fattispecie che immagino è la seguente: che succede, se l’imprenditore si mostra disponibile<br />

ad una proposta di concordato preventivo, ma nelle more le banche iscrivono ipoteche<br />

giudiziali su tutti i suoi beni? Nel diritto previgente il fallito avrebbe potuto aspettare<br />

l’apertura del concorso esecutivo, in modo che le revocatorie potessero fare il loro corso,<br />

per poi presentare una nuova proposta, questa volta per un concordato fallimentare. Adesso<br />

questa possibilità resta preclusa, perché èprobabile che le stesse banche lo precedano nel<br />

formulare l’accennata proposta di concordato fallimentare, con la conseguenza di non dargli<br />

scampo.<br />

Se non erro, l’esempio induce a riflettere su alcune cose: che nell’attuale disciplina il favor<br />

debitoris è solo apparente, giacché tutti i poteri si concentrano nelle mani dei creditori<br />

forti; che il divieto di cessione delle revocatorie al fallito (o l’impossibilità di esercitarle nella<br />

fase di risanamento dell’impresa) è frutto di un pregiudizio moralistico, che non trova più<br />

alcuna plausibile motivazione, se non altro perché la revoca non si fonda più su di un illecito


Parte I - Dottrina 321<br />

È troppo presto, per sapere come andranno a finire le cose; è troppo<br />

presto per dire se le norme sul conflitto d’interessi nella votazione del concordato<br />

riusciranno ad erigere un solido baluardo contro certe spregiudicate<br />

iniziative dei creditori forti. Tuttavia, se dovessero rivelarsi esatte le considerazioni<br />

che precedono, sarebbe del tutto inutile preoccuparsi delle revocatorie<br />

e di come articolare le varie classi dei creditori, giacché i veri problemi<br />

verrebbero risolti con strumenti alternativi, in una logica molto diversa<br />

da quella qui illustrata.<br />

22. Il ruolo del danno nel nuovo sistema revocatorio. – Qualche parola,<br />

infine, sul ruolo del danno nelle revocatorie. Dopo quanto si è detto, non<br />

può esservi dubbio che la logica che animava le cosiddette teorie «antiindennitarie»,<br />

o rigorosamente «redistributive», è stata completamente superata.<br />

Il legislatore, però, non ha voluto prendere un’esplicita posizione sul<br />

punto e, soprattutto, si è rifiutato di fornire una definizione dei presupposti<br />

dell’impugnativa, che chiarisse qual’è il ruolo del pregiudizio ed in che modo<br />

lo si debba accertare.<br />

A mio sommesso avviso, questa scelta deve essere incondizionatamente<br />

approvata: innanzi tutto, perché vi era il pericolo – molto concreto – di<br />

prendere a modello le azioni risarcitorie e di snaturare l’istituto in esame,<br />

che è stato concepito dal codice e dalla legge fallim. (sia pure con le attenuazioni<br />

e le contaminazioni, di cui si è detto) come un’impugnativa; in secondo<br />

luogo, perché il richiamo all’assenza di danno è sempre stato e deve<br />

restare un topos argomentativo, una sorta di clausola generale, che consente<br />

all’interprete di rendere più flessibile la disciplina dell’azione, per sopperire<br />

ad esigenze di vario genere, da quella d’individuare il trattamento revocatorio<br />

più acconcio per certi nuovi tipi d’operazioni, a quella di tener conto<br />

dello specifico contesto nel quale l’atto è stato compiuto, a quella, infine,<br />

di trovare la soluzione ad alcuni problemi d’indole processuale.<br />

22.1. Sul primo punto (la necessità d’evitare un eccessivo appiattimento<br />

delle revocatorie sul modello delle azioni volte al risarcimento del danno),<br />

sono sufficienti poche considerazioni.<br />

del debitore, ma sempre più spesso si dirige contro la scorrettezza di un terzo, che approfitta<br />

del proprio potere contrattuale per essere pagato o per imporre condizioni inique, oppure<br />

acquista diritti di prelazione, a discapito degli altri creditori, sulla base di iniziative, che prescindono<br />

dal consenso del debitore; che ogni tentativo di «imporre» un’accelerazione alla soluzione<br />

della crisi – con la minaccia di sanzioni per chi non faccia tempestivo ricorso alle procedure<br />

concorsuali, anziché con la predisposizione d’incentivi – è destinato, con molta probabilità,<br />

all’insuccesso.


322<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Forse è opportuno partire dal rilevo che, nell’odierna realtà economica,<br />

le imprese in genere non falliscono (fatte salve le dovute eccezioni) a causa<br />

di comportamenti dolosi del debitore, che si appropria delle somme ricavate<br />

dalla vendita degli immobili, o trasferisce a parenti e amici i beni di maggiore<br />

rilevanza patrimoniale; ma falliscono a causa dell’andamento del mercato,<br />

o per errori strategici, che però non consistono in sperperi o in dolose<br />

dispersioni di risorse. Molto spesso, tutto ciò può essere agevolmente documentato<br />

sulla base della contabilità dell’impresa; come pure può essere documentato<br />

che la liquidità acquisita dalle vendite non è stata sottratta ai creditori,<br />

bensì reinvestita nell’azienda o utilizzata per effettuare pagamenti<br />

(spesso a loro volta revocabili).<br />

Non è difficile intuire dove vada a parare il mio discorso. Se quanto precede<br />

è vero, la completa equiparazione delle azioni revocatorie a quelle risarcitorie<br />

avrebbe reso, in pratica, inutilizzabile questo importante strumento<br />

di tutela dei creditori, in tutti quei casi (che sono i più numerosi nell’esperienza<br />

applicativa dell’istituto) nei quali la revoca si regge sul cosiddetto<br />

«danno indiretto», e cioè in tutte le ipotesi (a partire dalla vendita degli immobili),<br />

nelle quali l’atto viene impugnato perché crea una situazione di pericolo<br />

per i creditori: molto spesso, infatti, il convenuto potrebbe provare –<br />

sulla base, come si è detto, della stessa contabilità aziendale – che il prezzo<br />

non è stato disperso, ma è stato impiegato in modo proficuo per la massa (o<br />

è recuperabile con la revoca di certi pagamenti). Per non dire, poi, che, una<br />

volta messi su questa strada, si sarebbe dovuto concedere al terzo di dimostrare<br />

che il bene, comprato a prezzo vile, in seguito ha perduto il proprio<br />

valore; o che il pagamento è stato effettuato quando il patrimonio del debitore<br />

era ancora in grado di soddisfare tutti i debiti, e così via dicendo.<br />

Naturalmente, chi proponeva il ritorno ad una concezione «indennitaria»<br />

dell’istituto, non intendeva avallare soluzioni tanto contrarie alla nostra<br />

tradizione giuridica. Ma è stato un bene che il legislatore abbia evitato di<br />

dare la stura ad una serie d’equivoci su questioni così delicate.<br />

22.2. Forse, però, è ancora più importante segnalare che la nozione di<br />

danno, alla quale ci si richiama per risolvere una serie di problemi applicativi,<br />

non è unitaria, come sembrerebbe, ma ha un contenuto diverso, a seconda<br />

del contesto, nel quale viene utilizzata, o a seconda delle teorie elaborate<br />

dai vari autori.<br />

Per averne la riprova, è sufficiente ricordare che, per una prima corrente<br />

dottrinale, l’atto di disposizione sarebbe dannoso qualora abbia reso il<br />

patrimonio del debitore oggettivamente insufficiente a soddisfare le pretese<br />

dell’intera massa dei creditori; per un secondo orientamento di pensiero il<br />

danno sarebbe costituito, invece (almeno nella revocatoria ordinaria), dalla<br />

violazione della garanzia patrimoniale posta a tutela del singolo rapporto<br />

obbligatorio. Poi è incerto se gli effetti dell’atto debbono essere valutati


Parte I - Dottrina 323<br />

con riferimento alla data in cui è stato compiuto, oppure alla data in cui<br />

viene aperto il fallimento, o ancora alla data in cui viene esercitata l’azione.<br />

Secondo alcuni scrittori il danno non sarebbe solo il presupposto dell’impugnativa,<br />

ma anche il suo limite, giacché gli effetti della revoca dovrebbero<br />

essere rigorosamente commisurati al pregiudizio subito dalla parte offesa<br />

(con un evidente parallelismo con l’illecito). Secondo la dottrina dominante,<br />

invece, l’impugnativa si limiterebbe ad eliminare (nei confronti d’alcuni<br />

soggetti) gli effetti giuridici dell’atto di disposizione, senza ulteriori varianti.<br />

Anche per quest’ultimo indirizzo teorico è dubbio, tuttavia, se il patrimonio<br />

del debitore deve essere considerato in maniera dinamica (tenendo conto<br />

del reddito che è in grado di produrre), o in maniera statica (e, cioè, fermandosi<br />

a valutare i soli beni esposti alle azioni esecutive dei creditori). Ancora<br />

più nebulosa, poi, è la risposta al quesito se si debba dare rilevo al nesso<br />

di causalità tra l’atto ed il danno, o non si possa tenere conto, almeno, del<br />

fatto che il patrimonio del debitore, inizialmente insolvente, è diventato per<br />

un breve lasso di tempo (legato all’approvazione di un concordato) nuovamente<br />

solvente, per tornare ad essere insolvente (per l’annullamento o la<br />

risoluzione del predetto concordato, oppure per gravi ed improvvise perdite<br />

economiche).<br />

Qualcuno sostiene che un atto, astrattamente idoneo ad arrecare pregiudizio<br />

ai creditori, non dovrebbe essere revocato, qualora non abbia prodotto<br />

il suo effetto tipico (perché, ad esempio, il prezzo della vendita non si<br />

è disperso, essendo rimasto depositato presso un notaio); altri scrittori pensano<br />

che la revoca debba restare preclusa, qualora i beni presenti nell’attivo<br />

siano sufficienti a soddisfare i creditori insinuati (ma la giurisprudenza, in<br />

genere, lo nega, sulla base del duplice rilievo: che la dichiarazione d’insolvenza<br />

fa presumere l’insufficienza del patrimonio del debitore a coprire il<br />

passivo; e che altri creditori possono insinuarsi nella procedura); molti scrittori<br />

pensano, infine, che il danno – con tutte le varianti, di cui abbiamo parlato<br />

– debba essere valutato in maniera diversa, a seconda che si proceda<br />

con la revocatoria ordinaria o con quella fallimentare.<br />

Problemi ancora maggiori s’incontrano, poi, quando si passa ad esaminare<br />

il ruolo del danno nella revoca dei pagamenti e delle garanzie: tale presupposto<br />

deve essere valutato dal punto di vista dei creditori (i quali, ad<br />

ogni pagamento compiuto dal debitore insolvente, vedono ridursi il dividendo<br />

ricavabile dal concorso), oppure dal punto di vista del debitore (il<br />

cui patrimonio netto resta sostanzialmente immutato, se l’esborso del contante<br />

serve ad estinguere una passività di pari ammontare)? Occorre accertare<br />

gli effetti prodotti dal solo atto solutorio, o si deve tenere conto anche<br />

dell’acquisto, che il predetto pagamento ha permesso di conseguire, con il<br />

conseguente incrementato dell’attivo del fallimentare? La concessione di<br />

un’ipoteca arreca pregiudizio alla massa sol perché lede la par condicio, o<br />

perché immobilizza il patrimonio del debitore? I pagamenti anomali sono


324<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

soggetti ad una disciplina più rigorosa perché consentono d’ottenere più<br />

del dovuto, o perché sono sintomo di un disordine gestionale, che mette<br />

in pericolo l’organizzazione dell’azienda? E l’elenco dei dubbi e degli interrogativi<br />

potrebbe facilmente allungarsi.<br />

22.3. Nel tentativo di dipanare l’intricata matassa, mi è sembrato necessario<br />

– fin dai miei primi studi in materia, che risalgono alla seconda metà<br />

degli anni settanta ( 29 ) – tener fisse due cose: innanzi tutto, che, quando si<br />

parla di «danno» nelle revocatorie, in realtà s’allude ad un concetto o ad<br />

una famiglia di concetti molto diversi da quelli utilizzati nella teoria dell’illecito,<br />

per il semplicissimo motivo che siamo in presenza di un’impugnativa,<br />

e non di un’azione risarcitoria; in secondo luogo, che le varie accezioni del<br />

termine, con le quali il fallimentarista deve confrontarsi, presuppongono<br />

tutte un concetto di base, il quale si riferisce al «fondamento» dell’impugnativa<br />

e può essere riassunto nel rilievo che una certa fattispecie, sulla base di<br />

una prognosi postuma, viene reputata in grado di pregiudicare la massa dei<br />

creditori.<br />

Questa impostazione mi ha consentito di fare piazza pulita di una serie<br />

di suggestioni provenienti dai modelli civilistici dell’illecito contrattuale o<br />

aquiliano; ma mi ha anche permesso di tenere conto, entro certi limiti,<br />

del contesto nel quale l’operazione da revocare è stata compiuta, e cioè delle<br />

eventuali cautele assunte dai contraenti per impedire che l’atto potesse<br />

pregiudicare i creditori (per esempio: il deposito del prezzo della vendita<br />

presso un notaio, perché lo consegni al debitore alla scadenza del periodo<br />

sospetto, evitando così che vada disperso).<br />

Già allora mi era chiaro, tuttavia, che il presupposto oggettivo dell’impugnativa<br />

viene accertato sulla base di valutazioni tipiche, e cioè prefigurando<br />

le conseguenze che le varie categorie di operazioni impugnabili avrebbero<br />

normalmente prodotto sull’attività dell’impresa insolvente e sulle relazioni<br />

dalla stessa intrattenute con le varie categorie di terzi (creditori, lavoratori,<br />

fornitori, finanziatori e così via dicendo).<br />

Su queste basi, scorgevo un forte collegamento tra il giudizio relativo<br />

al carattere «pregiudizievole» dell’atto (ai fini della revocatoria) e le regole<br />

di «correttezza», che dovrebbero governare le condotte di chi ha rapporti<br />

con l’imprenditore in crisi. In tale prospettiva, la frode (ai creditori) diventava<br />

il vero fulcro dell’istituto, purché di questo concetto si riuscisse a coglier<br />

la valenza oggettiva (la scorrettezza della condotta), prima ancora di<br />

( 29 ) Contro le teorie antiindennitarie mi ero già espresso in L’assuntore del concordato<br />

fallimetare, Milano, 1976, e poi, in maniera più approfondita, in Conti correnti bancari e revocatorie<br />

fallimentari, cit. (ed. provvisoria, Palermo, 1979).


Parte I - Dottrina 325<br />

quella soggettiva (l’intento di nuocere o la semplice consapevolezza del<br />

danno) ( 30 ).<br />

22.4. A distanza di anni, mi sembra che le mie vedute abbiano avuto<br />

significative conferme: dapprima, nella stessa difficoltà d’individuare soluzioni<br />

adeguate per una serie di problemi concettuali ed applicativi, che costituivano<br />

– a mio sommesso modo di vedere – la cartina di tornasole delle<br />

aporie in cui s’imbattevano, tanto le cosiddette teorie antiindennitarie,<br />

quanto quelle che prendevano a modello lo schema dell’illecito; e poi nella<br />

recente riforma, la quale – a parte qualche dissenso su singole norme – nella<br />

sua impostazione generale appare largamente condivisa.<br />

Proprio il fatto che sia stato sostanzialmente accolto quell’ordine d’idee,<br />

mi porta a formulare due ulteriori rilievi: a) il primo è che non ha senso<br />

chiedersi se il legislatore ha accolto la concezione indennitaria dell’istituto:<br />

certo, ci sono molti sintomi che si è voluto superare il modello antiindennitario,<br />

ma ciò non significa che si sia rinunziato ad individuare il fondamento<br />

della revoca in una serie di giudizi social-tipici; b) il secondo è che il danno,<br />

nella prospettiva qui suggerita, finisce con l’assolvere alle funzioni di una<br />

clausola generale, che non serve solo ad individuare le fattispecie revocabili,<br />

ma anche a rendere più duttili gli effetti dell’impugnativa.<br />

22.5. Se quanto precede è vero, si deve ritenere che la riforma ha fatto<br />

importanti passi in avanti nella concretizzazione della predetta clausola generale,<br />

ridisegnando, almeno in parte, quel complesso di regole di correttezza,<br />

alle quali i terzi debbono attenersi, quando intrattengono rapporti con<br />

un imprenditore in difficoltà.<br />

Il quadro presentato dalla novella, infatti, è molto più moderno – sotto<br />

questo profilo – di quello desumibile dalla disciplina del ’42: si prende atto<br />

che i pericoli per i creditori dell’impresa non derivano più, in maniera prioritaria,<br />

dalle vendite d’immobili; si accoglie l’idea che i flussi di risorse non<br />

possono essere disciplinati alla stessa stregua dei pagamenti isolati; si prende<br />

atto dell’esigenza di colpire soggetti diversi da quelli che hanno materialmente<br />

ricevuto la prestazione dalle mani del debitore; si detta un’apposita<br />

disciplina per certe forme indirette di garanzia, nonché per gli atti di disposizione<br />

che incidono su un separato compendio di beni, ma che potrebbero<br />

pregiudicare il patrimonio del debitore nel suo complesso.<br />

( 30 ) Il rapporto tra frode e danno nella revocatoria mi ricorda l’«anello di Moebius», e<br />

cioè quella figura geometrica dalle caratteristiche apparentemente paradossali, ma in realtà<br />

molto semplice, nella quale, se si scivola su una delle facce (mettiamo quella esterna), ad<br />

un certo punto ci si trova sull’altra (quella interna), senza aver mai superato i margini che<br />

le delimitano.


326<br />

Naturalmente, non tutte le scelte del legislatore possono essere condivise;<br />

non tutte le norme appaiono immuni da pecche; ma alcuni profili della<br />

riforma segnano, a mio avviso, un indiscutibile avanzamento rispetto al passato.<br />

Nota bibliografica<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Giuseppe Terranova<br />

Prof. ord. di Diritto Commerciale<br />

nell’Università di Roma Tre<br />

Dato il carattere dello scritto, che vuole tratteggiare in maniera sintetica ed essenziale il<br />

nuovo sistema delle revocatorie, non ho ritenuto di dover dare conto, in nota, del vasto dibattito<br />

dottrinale, che si va sviluppando sulle linee guida e sugli obbiettivi generali della riforma,<br />

o anche su singole norme.<br />

Del resto, sarebbe stato quasi impossibile farlo: sia perché molti autorevoli interventi circolano<br />

ancora, tra gli addetti ai lavori, in forma dattiloscritta; sia perché stiamo assistendo ad<br />

una produzione prodigiosamente munifica d’elaborati, con la conseguenza che non si riesce a<br />

tenere il passo nemmeno del materiale regolarmente pubblicato in veste definitiva (soprattutto<br />

se si volesse tenere conto anche di quello disponibile su Internet).<br />

Tra gli scritti di maggior rilievo, mi limito a ricordare (chiedendo scusa fin d’ora per le<br />

inevitabili omissioni): Volumi: Bonfatti (a cura di), La disciplina dell’azione revocatoria nella<br />

nuova legge fallim. e nei «fallimenti immobiliari», Milano, 2005; De Crescienzo –Panzani,<br />

Il nuovo diritto fallimentare, Milano, 2005; Guglielmucci, La riforma in via d’urgenza della<br />

legge fallim., Torino, 2005 – Articoli: Angiolini, La «nuova» revocatoria fallimentare, inRiv.<br />

not., 2005, 998; Aprile, Gli acquisti di immobili da costruire: nuova tutela, inFallim., 2005,<br />

1123; Bussoletti, La nuova revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie, destinato a Riv.<br />

banc.; Castiello D’Antonio, Relazione al convegno ABI su La riforma della legge fallim.,<br />

Roma, 22-24 ottobre 2005 (dattiloscritto); Cavalli, Considerazioni sulla revocatoria delle rimesse<br />

in conto corrente bancario dopo la riforma dell’art. 67 legge fallim., Relazione al convegno<br />

su La riforma della legge fallim., Milano, 18-21 ottobre 2005 (dattiloscritto); Consolo-<br />

Montanari, La revocatoria ordinaria nel fallimento e le questioni di prescrizione (recte decadenza),<br />

in Corr. Giur., 2005, 400; d’Ambrosio, I patrimoni di destinazione nell’insolvenza, in<br />

Giur. comm., 2005, I, 547; Di Lauro, Il nuovo diritto fallimentare: che fine ha fatto la grande<br />

riforma?, inDir. fall., 2005, I, 797; Di Marcello, La revocatoria ordinaria e fallimentare della<br />

scissione di società, in questa Rivista, 2006, I, 62; Fabiani, L’alfabeto della nuova revocatoria<br />

fallimentare, inFallimento, 2005, 577; Fabiani, Appunti sulla riforma della revocatoria fallimentare<br />

per prestazioni squilibrate con una lente sul mercato immobiliare, inForo it., 2005, I,<br />

1424; Fimmanò, La revocatoria dei patrimoni destinati, inFallim., 2005, 1105; Fortunato,<br />

La revocatoria concorsuale nei progetti di riforma, inFallim., 2004, 340; Fortunato, Brevi<br />

note sulla «filosofia» della nuova revocatoria fallimentare, inGiur. comm., 2005, I, 718; Guglielmucci,<br />

La nuova normativa sulla revocatoria delle rimesse in conto corrente, inDir. fall.,<br />

2005, I, 805; Jorio, I lineamenti di una nuova... improbabile legge fallim., inGiur. comm.,<br />

2005, I, 323; Maienza, Nuove prospettive di sviluppo per l’azione revocatoria in sede fallimentare,<br />

inFallimento, 2005, 750; Minutoli, In difesa dell’istituto revocatorio (brevi riflessioni<br />

sulle nuove revocatorie fallimentari ex d.l. 14 marzo 2005, n. 35), inDir. fall., 2005, I, 816;<br />

Montanari, Riduzione del termine di decadenza per l’esercizio della revocatoria, inFallimento,<br />

2005, 1029; Oliva, La disciplina delle revocatorie delle rimesse bancarie, Relazione al convegno<br />

Paradigma, Milano, 22-24 novembre 2005 (dattiloscritto); Panzani, Il D.L. 35/2005,


Parte I - Dottrina 327<br />

la legge 14 maggio 2005, n. 80 e la riforma della legge fallim., inwww.fallimentonline.it, 2005;<br />

Patti, La revocatoria degli atti a titolo oneroso con prestazioni sproporzionate e la revocatoria<br />

degli atti estintivi anomali, Relazione al convegno Paradigma su La riforma della legge fallim.,<br />

Milano, 22-23-24 novembre 2005 (dattiloscritto); Quatraro, Intervento al convegno La nuova<br />

revocatoria fallimentare e la riforma delle procedure concorsuali, Milano, 19-20 aprile 2005<br />

(dattiloscritto); Sandulli, La nuova disciplina dell’azione revocatoria, Relazione al convegno<br />

di Alba, 19 novembre 2005 (dattiloscritto); Santagata (R.), Patrimoni destinati ed azioni revocatorie<br />

(tra diritto attuale e prospettive di riforma), inRiv. dir. comm., 2005, I, 299 seg.;<br />

Schiano di Pepe, La nuova revocatoria fallimentare, inDir. fall., 2005, I, 798; Silvestrini,<br />

La nuova disciplina della revocatoria delle rimesse su conto corrente bancario, inFallim., 2005,<br />

847; Tarzia G., Le esenzioni (vecchie e nuove) dell’azione revocatoria fallimentare della recente<br />

riforma, inFallim., 2005, 835.


APPUNTI SULLE PROSPETTIVE DI RIFORMA<br />

DELLA LEGGE <strong>FALLIMENTARE</strong> E SULLE RIFORME ATTUATE (*)<br />

1. Il difficile iter della riforma del diritto delle procedure concorsuali è<br />

approdato ad un passaggio intermedio: una modificazione immediata di poche<br />

norme, una legge delega per il disegno complessivo. ( 1 )<br />

Devo preliminarmente ricordare come le insufficienze addebitate alla<br />

legge fallim. presentano caratteri molto diversi; talune, infatti, possono essere<br />

considerate proprie del fallimento, altre riguardano istituti diversi dal<br />

fallimento, ma che su questo incidono; pare opportuno farne una schematizzazione:<br />

cause esterne, riforme strutturali, riforme indotte da orientamenti<br />

della giurisprudenza.<br />

Iniziando dalle cause esterne, innanzi tutto, vi è il tema della «lungaggine»,<br />

cioè della eccessiva durata della procedura e quindi della lunga (insopportabile)<br />

attesa per i creditori. Ebbene, questo tema in larga misura investe<br />

solo indirettamente le norme fallimentari. Infatti, la legge fallim. (dopo<br />

una prima fase sommaria o di carattere amministrativo) dà ampio spazio<br />

alla tutela del diritto soggettivo: da ciò l’inserimento nella procedura concorsuale<br />

della parentesi del processo civile e del processo tributario. Quindi,<br />

i tempi di durata della procedura concorsuale sono da addebitare, in larga<br />

misura, ai tempi del processo.<br />

Devo, altresì, aggiungere, che va in qualche modo corretto l’equazione,<br />

durata della procedura fallimentare quale tempo per il soddisfacimento dei<br />

creditori. Infatti, molto spesso, almeno per l’80-90% l’attivo viene ripartito<br />

in tempi ragionevoli (almeno utilizzando i parametri del processo di esecuzione),<br />

mentre solo una ridotta parte residuale deve attendere la chiusura<br />

della procedura per la ripartizione finale.<br />

Le riforme strutturali, invece, quali quelle relative al carattere sanzionatorio<br />

della procedura per il fallito, la centralità della figura del giudice delegato<br />

a fronte della marginalità della posizione del comitato dei creditori, la<br />

(*) Intervento al Convegno «Quale futuro per la grande riforma della legge fallimentare»,<br />

Napoli, 23 giugno 2005. L’intervento riguarda il d.l. 35/2005 e non tiene conto, ovviamente,<br />

delle ulteriori modifiche di cui al d.lgs. n. 5/2006.


Parte I - Dottrina 329<br />

rigidità dello schema degli strumenti di liquidazione, la parità di trattamento<br />

dei creditori chirografari, una più ampia possibilità di accordi alternativi<br />

alla procedura fallimentare, sono i profili propri della procedura, rispetto ai<br />

quali è emerso nel dibattito dottrinale e nei progetti di riforma un orientamento<br />

diverso da quello che si ritrova nella legge fallimentare. Queste sono<br />

le tematiche della (ipotesi di) riforma, che propongono una revisione delle<br />

scelte di politica legislativa rispetto al passato.<br />

Al riguardo, però, proprio con riferimento a questi profili, mentre è pienamente<br />

condivisibile la soppressione degli aspetti sanzionatori di natura<br />

personale, in mancanza di fattispecie di rilevanza penale, meno convincente<br />

appare l’ampio spazio di autonomia, di iniziativa e decisionale che viene dato<br />

al curatore ed al comitato dei creditori. Va ricordato che la riforma in<br />

senso opposto, che si ebbe nel 1936 (poi trasferita nella legge fallimentare),<br />

fu imposta dalla «scandalosa» gestione che questi organi facevano della procedura<br />

fallimentare. Né mi pare che l’indole umana e gli «egoismi» utilitaristici<br />

individuali siano mutati: perciò, temo più frequenti (rispetto ad oggi)<br />

rischi in ordine alla correttezza ed alla trasparenza della fase liquidatoria,<br />

nel caso manchi un efficace controllo sul comportamento di quegli organi.<br />

Probabilmente, sarebbe più opportuno conservare al giudice delegato<br />

un’ampia funzione autorizzatoria e di controllo, ma svincolata da predefiniti<br />

procedimenti tipizzati ed obbligatori; peraltro, come si conviene ad un controllo<br />

su di un’attività di tipo economico-gestionale.<br />

C’è, infine, un ulteriore profilo della riforma, che viene sollecitato, non<br />

dall’esigenza di modificare il testo normativo, quanto dall’esigenza di imporre<br />

una modifica all’orientamento della giurisprudenza, che su talune<br />

norme si è andato affermando. Mi riferisco, chiaramente, all’azione revocatoria<br />

fallimentare, la cui «disciplina vivente» è quella costruita dalla giurisprudenza,<br />

sulla base di norme che certamente non presentavano un dato<br />

letterale e sistematico univoco e comunque non disciplinavano specificamente<br />

determinate fattispecie, con la analiticità ed i distinguo che sono stati<br />

imposti sul piano ermeneutico dal diritto giurisprudenziale.<br />

Il severo orientamento della giurisprudenza costituisce, altresì, la sollecitazione<br />

per una disciplina degli accordi stragiudiziali, che oggi, privi di<br />

una regolamentazione, in taluni casi costituiscono callidi strumenti di recupero<br />

preferenziale per taluni creditori (i più forti), talaltra fonte di oltremodo<br />

rigorose sanzioni (oltre che per il debitore) per i creditori, sia sul piano<br />

personale che sul piano patrimoniale.<br />

Infine, un ulteriore tema di discussione è quello dell’area che le singole<br />

procedure concorsuali devono coprire.<br />

Infatti, da una parte, appare necessario definire l’ambito soggettivo di<br />

esclusione dalla procedura concorsuale, dall’altra «assegnare» alle imprese<br />

la procedura più adatta in ragione delle loro dimensioni e della loro natura.<br />

Oggi, e pare che tale stato di fatto non sia destinato a cambiare, una


330<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

prima distinzione si ha (a parte le imprese soggette a liquidazione coatta<br />

amministrativa) tra le imprese di «grandi» dimensioni assoggettate alla procedura<br />

di amministrazione straordinaria ed alla procedura di ristrutturazione<br />

industriale, e le imprese medio-piccole, destinate al fallimento, con la sola<br />

esclusione dell’imprenditore «minimo».<br />

Circa l’area di assoggettabilità alle procedure concorsuali sotto il profilo<br />

dimensionale, la relativa problematica forse perde di significativo rilievo se,<br />

come è stato proposto, venisse introdotto il principio della esdebitazione<br />

anche nella «procedura di liquidazione» (nuova denominazione per il «vecchio»<br />

fallimento). Infatti, affermato tale principio, esso dovrà valere anche<br />

per il debitore civile, e comunque per i soggetti sottratti alla procedura concorsuale<br />

commerciale. Anche in tale caso, peraltro, si dovrà avere un sia pur<br />

minimo controllo strutturato sulla fase di liquidazione e quindi una sorta di<br />

«mini procedura concorsuale».<br />

Probabilmente, nell’ambito della disciplina della procedura concorsuale<br />

liquidatoria, andrebbe accentuata una più netta distinzione tra un doppio<br />

percorso, che prescinde dalle dimensioni, ed è invece collegato alla possibilità<br />

o meno di un’attività di gestione, sia essa diretta (esercizio dell’impresa<br />

da parte degli organi della procedura) o indiretta (affitto dell’azienda, operazioni<br />

straordinarie, ecc.). Ciò consentirebbe una maggiore coerenza del<br />

procedimento ed una sua migliore adeguatezza alle situazioni concrete, senza<br />

ridondanze e senza precostituite strettoie.<br />

2. Diamo uno sguardo a ciò che può essere considerato oggi compiuto: la<br />

disciplina della revocatoria fallimentare e quella del concordato preventivo.<br />

Certamente il tema della revocatoria è stato il punto di scontro più caldo<br />

dei tentativi di riforma. Uno scontro tra l’anima che ritiene primaria l’esigenza<br />

del rispetto della par condicio, una volta che si sia manifestato lo stato<br />

di insolvenza e quella che ritiene prevalente l’interesse alla stabilità dei<br />

rapporti, se le operazioni compiute, oggettivamente, non siano espressione<br />

di un anomalo comportamento preferenziale o discriminatorio.<br />

Va ricordato che questi due orientamenti di fondo, per il passato, hanno<br />

trovato il loro fondamento non tanto sui dati testuali forniti dalla legge fallimentare,<br />

quanto su di una aprioristica scelta di natura politico-economica<br />

sulla funzione dell’istituto, che, serenamente può dirsi, il legislatore non<br />

aveva operato, né il dato normativo univocamente forniva: e ciò massimamente<br />

con riferimento ai pagamenti ed alle rimesse bancarie.<br />

Con il decreto legge n. 35 del 2005 tale scelta, ovviamente pur senza<br />

una previsione definitoria, è stata operata, con l’adesione ad una prospettiva<br />

nella quale la tutela della par condicio tra i creditori resta subordinata alla<br />

tutela dell’interesse delle imprese; intendendo, con l’uso del plurale, far riferimento<br />

tanto all’impresa del debitore che all’impresa del «terzo» contraente<br />

o creditore. A tali interessi, per le ipotesi di acquisti immobiliari,<br />

si aggiunge quello della famiglia.


Parte I - Dottrina 331<br />

Insomma, il principio della par condicio, già ampiamente in crisi (pletora<br />

di privilegi, possibilità di suddivisione dei creditori in classi introdotta con<br />

le più recenti procedure ed inserita anche nel concordato preventivo) appare<br />

definitivamente subordinato all’interesse delle imprese.<br />

Questa prospettiva normativa, integrata con i ridotti termini di revocabilità,<br />

ricondotti, a seconda dei casi, ad un anno ed a sei mesi, potrebbe instaurare<br />

un nuovo metodo di regolamento dei rapporti tra imprese; invero, diversamente<br />

da quanto potrebbe apparire, si dovrebbe avere una forte accelerazione<br />

verso l’adozione della procedura concorsuale, sia per consentire l’esercizio<br />

della revocatoria fallimentare per le «operazioni» revocabili, sia per evitare<br />

il compimento di (ulteriori) atti o operazioni non suscettibili di revoca.<br />

Quindi, un accorto debitore in difficoltà sarà sollecitato, o su ricorso dei<br />

creditori, che sono consapevoli di non poter trovare tutela, o su propria iniziativa,<br />

a ricorrere alla procedura concorsuale. Insomma, la soluzione adottata<br />

mi pare potenzialmente funzionale ad un tempestivo intervento delle<br />

procedure concorsuali sia coatto che volontario.<br />

Senza entrare nel contenuto delle fattispecie, una qualche breve considerazione<br />

mi pare opportuna, con riferimento al diverso binario che dovranno<br />

seguire le azioni revocatorie, a seconda che siano state avviate in<br />

procedure aperte prima del 16 marzo 2005 o a partire da tale data: come<br />

è noto la «nuova» disciplina si applica solo a queste ultime.<br />

Invero, il comma 2 dell’art. 2 del d.l. n. 35 del 2005 prevede che «le<br />

disposizioni del comma 1 lettera a) eb) si applicano alle azioni revocatorie<br />

proposte nell’ambito delle procedure iniziate dopo l’entrata in vigore del<br />

presente decreto». Ciò suppone che il legislatore consideri la disciplina<br />

ivi dettata come una disciplina nuova. Ma che questo sia, o meglio che lo<br />

sia per tutte le fattispecie, sorgono fondati dubbi. Così, il nuovo testo dell’art.<br />

67, prevede al comma 1, n. 2 la revoca degli atti a titolo oneroso «compiuti<br />

nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni<br />

eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto<br />

ciò che è stato a lui dato o promesso»; ebbene, certamente il termine annuale<br />

costituisce una innovazione rispetto alla normazione precedente, ma la<br />

misura di «oltre un quarto» è una innovazione o precisazione della espressione<br />

«notevolmente» usata dalla legge fallimentare del 1942?<br />

Ed ancora, la introduzione, nel comma 2 dell’art. 67, con riferimento<br />

agli atti costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente<br />

creati, della locuzione «anche per debiti altrui» non costituisce la soluzione<br />

di un profilo dubbio del testo anteriore, con riferimento al quale si ritrova<br />

una ondeggiante giurisprudenza anche della Suprema Corte?<br />

Alla stregua di questi esempi, tenendo conto dell’ampio dibattito dottrinale,<br />

nonché del non univoco indirizzo dello stesso giudice di legittimità,<br />

può dirsi con sicurezza che le nuove soluzioni normative siano escluse dal<br />

dato normativo anteriore?


332<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Mi sentirei di proporre che potrebbero essere ricomprese in questo ambito,<br />

tra le previsioni del comma 3, quelle di cui alla lettera a) riguardante «i<br />

pagamenti, di beni e servizi, effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei<br />

termini d’uso»; alla lettera b) riguardante «le rimesse effettuate su un conto<br />

corrente bancario purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole<br />

l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca»; alla lettera<br />

e) riguardante «gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione<br />

del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata ...»; alla<br />

lettera f) riguardante «i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro<br />

effettuate da dipendenti ...».<br />

Così, con riferimento alla lettera b) del comma 1 del d.l. n. 35 del 2005,<br />

che detta il nuovo testo dell’art. 70 [rectius: 71] legge fallim., si ritrova il<br />

comma 3 di tale articolo, il quale afferma che «qualora la revoca abbia ad<br />

oggetto atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire<br />

una somma pari alla differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle sue<br />

pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza,<br />

e l’ammontare residuo delle stesse, alla data in cui è aperto il concorso».<br />

Appare evidente in tutte queste fattispecie come il legislatore abbia preso<br />

partito su di una serie di fattispecie non testualmente disciplinate dalle<br />

norme previgenti, sulle quali erano date soluzioni giurisprudenziali e dottrinali<br />

contrastanti.<br />

La nuova norma, che traduce in legge una delle interpretazioni della<br />

precedente formula normativa ambigua, intende affermare che la soluzione<br />

adottata non sia compatibile con il testo normativo anteriore, o piuttosto<br />

intende risolvere, appunto in sede di normazione, il contrasto di interpretazioni<br />

preesistente?<br />

Pur escludendo, comunque, che alle nuove norme possa essere dato il<br />

valore di norme di interpretazione autentica, bisogna pur verificare se il<br />

nuovo dato normativo sia incompatibile o no con quello precedente.<br />

Nel momento in cui tale incompatibilità o inconciliabilità possa essere<br />

esclusa, si potrebbe ipotizzare che si apra lo spazio per utilizzare le nuove<br />

norme anche come criterio d’interpretazione delle precedenti.<br />

Mi pare di poter dire che in tal modo il legislatore, pur lasciando all’autonomia<br />

del giudice la libertà di interpretare le norme anteriori applicabili<br />

alle procedure fallimentari aperte prima dell’entrata in vigore del decreto,<br />

abbia dato un segnale della opzione operata tra gli interessi in gioco. Ebbene,<br />

se tale opzione non collide con i dati testuali e sistematici delle norme<br />

anteriori, non si vede perché il giudice non possa utilizzare i nuovi criteri<br />

normativi (conformi a scelte interpretative pur anteriormente proposte) anche<br />

per interpretare fattispecie regolate dalla legge anteriore.<br />

3. Brevemente, infine, un cenno alla nuova disciplina del concordato<br />

preventivo.


Parte I - Dottrina 333<br />

Tre le novità più significative: l’abolizione della esigenza della meritevolezza<br />

da parte del debitore, l’introduzione, quale presupposto oggettivo,<br />

dello stato di crisi e l’eliminazione della esigenza di un soddisfacimento minimo<br />

per i creditori, indubbiamente costituiscono elementi che fanno del<br />

concordato preventivo un istituto del tutto nuovo.<br />

Può essere visto questo come un primo significativo passo verso l’adozione<br />

di procedure concorsuali anticipatorie dell’insolvenza. È appunto<br />

questa la scelta determinante, per sperare di costruire un sistema delle procedure<br />

concorsuali anche in funzione di protezione dell’impresa e proiettato<br />

verso un recupero di imprenditorialità o comunque verso una più rapida<br />

soluzione dello stato di crisi.<br />

La larga fascia delle condizioni di ammissibilità del concordato e la pluralità<br />

di strumenti di attuazione certamente possono costituire una valida<br />

spinta al debitore per una tempestiva proposta di regolamento con i creditori.<br />

Il tema delle procedure «anticipatorie» dell’insolvenza appare allo stato<br />

di difficile soluzione, non ritenendosi possibile l’adozione di un intervento<br />

coattivo nei confronti di chi non versi in stato d’insolvenza, pena la lesione<br />

di diritti costituzionalmente protetti, quali la libertà di iniziativa economica.<br />

Sul punto erano state avanzate proposte di introduzione di strumenti che<br />

provocassero l’iniziativa del Tribunale o degli organi di controllo interni<br />

della società in difficoltà, quando si fossero verificate determinate situazioni<br />

(quali, ad esempio, il mancato pagamento di un certo numero di rate di mutuo,<br />

o di contributi sociali obbligatori o di imposte). Soluzione questa che<br />

ha suscitato perplessità, stante il notorio effetto dirompente dell’interevento<br />

del Tribunale, se pure in una fase considerata di pre-crisi.<br />

Probabilmente una tra le soluzioni possibili è quella collegata ad una<br />

sorta di moral suasion, che può venire dalla «pressione» di creditori qualificati,<br />

nei cui confronti si sia manifestato un reiterato inadempimento, eventualmente,<br />

con la penalizzazione, in caso di inerzia, della perdita della natura<br />

privilegiata del proprio credito (mutui bancari, uffici fiscali, enti previdenziali,<br />

lavoratori) ovvero della inefficacia della garanzia accessoria (ad<br />

esempio, fidejussioni). In tal caso la sollecitazione al ricorso ad una procedura<br />

concorsuale volontaria avverrebbe nei confronti del debitore e senza<br />

alcuna forma di pubblicità, consentendo ovviamente che il debitore stesso<br />

definisca i propri programmi per il superamento della crisi. In questi casi,<br />

peraltro, si dovrà evitare che il creditore «attivo» si limiti a trattare nel proprio<br />

esclusivo interesse (eventualità che potrebbe essere sanzionata con la<br />

revocabilità degli atti al riguardo compiuti).<br />

4. Quindi, non si può rispondere con certezze alla domanda circa il futuro<br />

della «grande riforma».<br />

I passi che sono stati fatti non sono certo piccoli o di scarso momento;<br />

anzi, valutati nella loro essenza, possono avere una potenziale forza espan-


334<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

siva su tematiche di primario interesse nelle situazioni d’insolvenza o di<br />

crisi.<br />

Ma al tempo stesso, in attesa della riforma, di cui, in larga misura, è<br />

chiaro il trend evolutivo della normazione, gli Organi delle procedure concorsuali<br />

ed i giudici, per le vicende non specificamente disciplinate dalle<br />

norme, già oggi potrebbero iniziare a staccarsi da prassi o interpretazioni<br />

tralaticie non ancorate a precisi dati normativi, per attuare una gestione delle<br />

procedure, pur rigorosa e trasparente, ma più snella, e per accogliere<br />

orientamenti interpretativi più coerenti con effettive (e non solo declamate)<br />

esigenze di celerità e di giustizia sostanziale. Il tutto non disgiunto da tempi<br />

del processo ordinario di cognizione o del processo tributario significativamente<br />

più contenuti.<br />

Se tutto ciò avvenisse, certamente già si darebbe un significativo contributo<br />

per procedure concorsuali migliori.<br />

Prof. Avv. Michele Sandulli<br />

Ordinario di Diritto Commerciale<br />

nell’Università di Roma Tre


LA RIFORMA DELLA LEGGE <strong>FALLIMENTARE</strong><br />

Sommario: 1. Inadeguatezza delle vigente legge fallim.. – 2. Riforma della legge fallim., con<br />

particolare riguardo alle società. Premesse. – 3. Evoluzione delle categorie di imprenditori<br />

commerciali e necessità della riforma degli istituti concorsuali. – 4. Tutela dell’interesse<br />

alla conservazione dell’impresa nelle procedure concorsuali. – 5. I più recenti progetti<br />

di riforma della legge fallim.. – 6. La legge 14 maggio 2005, n. 80. – 7. Il d.l. n. 5 del<br />

9 gennaio 2006 concernente la riforma organica della legge fallimentare.<br />

1. Di riforma della legge fallim. si è iniziato a parlare fin dai primi tempi<br />

della sua applicazione e man mano che, nel volgere degli anni, studiosi ed<br />

esperti ne rivelavano carenze e lacune, si sono fatte proposte di modifica ed<br />

approntati nuovi progetti di legge.<br />

Pur avendo l’evoluzione storica dell’istituto attenuato notevolmente la<br />

natura punitiva, il fallimento non ha perduto il carattere sanzionatorio<br />

che aveva in altre epoche. Questo carattere viene collegato al fatto che la<br />

legge fallim. vigente non tende soltanto a salvaguardare gli interessi dei creditori<br />

coinvolti nel dissesto, ma mira anche a tutelare gli interessi del credito<br />

e della classe dei creditori in genere e, quindi, l’interesse al regolare e proficuo<br />

svolgimento dell’attività economica: le limitazioni ed incapacità personali,<br />

collegate dalla legge all’instaurazione della procedura fallimentare,<br />

cioè, trascendono gli interessi dei creditori danneggiati specificamente dalla<br />

situazione di insolvenza del debitore ed appaiono dirette oltre che a stimolare<br />

l’imprenditore ad una gestione corretta e ad una assidua vigilanza sull’andamento<br />

degli affari, a colpire il dissesto come fenomeno di grave perturbamento<br />

dell’economica, a sanzionare l’espulsione dell’impresa marginale<br />

dal mercato ed a porre l’imprenditore, dimostratosi incapace di operare<br />

proficuamente, in condizioni di non nuocere. Il fallimento diventa l’idonea<br />

soluzione, sul piano giuridico, di una selezione già operata dal mercato, la<br />

reazione della società alla manifesta inidoneità dell’impresa ad assolvere ai<br />

suoi fini.<br />

Seguendo questo orientamento, il legislatore del 1942 consente l’instaurazione<br />

della procedura fallimentare quando la crisi dell’impresa è ormai irreversibile,<br />

per avere questa perso la sua efficienza e produttività e l’imprenditore<br />

il credito di cui godeva, ed è certo o quanto meno presumibile


336<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

che i creditori devono subire una falcidia dei propri crediti: ragione per la<br />

quale viene loro sottratta la libertà di agire in via esecutiva ordinaria.<br />

Ma oggi e nel recente passato legittima è parsa la domanda se ed eventualmente<br />

in quale misura la crisi dell’impresa debba passare attraverso il<br />

filtro costituito dalla nozione positiva di insolvenza, così da rilevare giuridicamente<br />

per quei soli effetti per i quali tale definizione è dettata.<br />

La preoccupazione costante del legislatore del 1942 , come appare dalla<br />

disciplina degli istituti fallimentari, è senz’altro la tutela dei creditori, mentre<br />

relegato in secondo piano è l’interesse alla conservazione dell’impresa.<br />

Indubbiamente, le procedure di concordato preventivo e di amministrazione<br />

controllata possono consentire anche la soddisfazione di quest’ultimo interesse.<br />

Ma non si può fare a meno di rilevare che il legislatore pone a queste<br />

procedure tutta una serie di limiti che finiscono per ridurre sensibilmente<br />

la loro sfera di applicazione.<br />

Si tratta di procedure che possono essere instaurate solo su istanza del<br />

debitore, mentre l’obiettivo interesse di salvare l’impresa esige che una simile<br />

valutazione non sia lasciata esclusivamente al debitore medesimo, se<br />

è vero che non sono in gioco soltanto i suoi interessi personali. D’altro canto,<br />

sia l’una che l’altra procedura richiedono, oltre a presupposti oggettivi,<br />

anche requisiti soggettivi di meritevolezza dell’imprenditore, costituendo<br />

dei benefici che vengono concessi all’imprenditore onesto e sfortunato.<br />

La prosecuzione della procedura, inoltre, è condizionata all’approvazione<br />

della maggioranza qualificata dei creditori, i quali, ovviamente, più che pensare<br />

al recupero dell’impresa, curano e tutelano le proprie ragioni creditorie.<br />

Non è senza rilievo, infine, il fatto che in numerose situazioni la procedura<br />

può cessare per il solo comportamento negativo dell’imprenditore beneficiato.<br />

Anche se, come si evince dalla relazione ministeriale, l’intento del legislatore<br />

del 1942 era quello di sfruttare, attraverso il rimedio dell’amministrazione<br />

controllata, le forze intrinseche dell’impresa e stimolarle per<br />

il suo risanamento e, quindi, salvare l’impresa ed evitare la sua liquidazione,<br />

non vi è dubbio che il legislatore medesimo non si è neppure posto<br />

il problema della riorganizzazione dell’impresa e della conseguente<br />

normalizzazione dell’esercizio commerciale. Negli artt. 187-193 legge fallim.<br />

si prevede dapprima un controllo, che può essere eventuale o parziale,<br />

della gestione aziendale da parte del commissario giudiziale, e poi<br />

si lascia che il risanamento dell’impresa stessa avvenga privatamente, al<br />

di fuori di qualsiasi controllo giurisdizionale, ovvero che dal cilindro del<br />

prestigiatore dell’imprenditore decotto salti fuori una proposta di concordato<br />

preventivo, se non addirittura l’istanza di fallimento, dichiarabile,<br />

peraltro, anche di ufficio a norma dell’art. 192, comma 2, legge fallim.<br />

Il concordato preventivo, inoltre, è sorto in epoche in cui le crisi econo-


Parte I - Dottrina 337<br />

miche e congiunturali, dovute spesso ad eventi bellici, hanno indotto alla<br />

constatazione che non sempre lo stato di insolvenza è dovuto ad un comportamento<br />

colposo o doloso dell’imprenditore e, comunque, ad una sua<br />

incapacità nell’organizzazione dell’attività imprenditoriale, dipendendo invece<br />

da fattori spesso neppure prevedibili, connessi al più generale andamento<br />

dell’economia generale del paese. Il legislatore, pertanto, si è limitato<br />

a prevedere il ricorso a questa procedura tutte le volte in cui l’imprenditore<br />

in buona fede si sia venuto a trovare in stato di insolvenza per cause a lui<br />

non addebitabili, ma non si è reso conto che il punto focale della questione<br />

non sta nella individuazione della responsabilità del debitore, il che può<br />

avere rilievo solo nell’indagine sulla bancarotta fraudolenta, e non consiste<br />

nella semplice ricerca delle cause del dissesto.<br />

Le crisi congiunturali, infatti, non richiedevano, ed a maggior ragione<br />

non richiedono oggi, soltanto la previsione di rimedi più benevoli per l’imprenditore<br />

onesto e sfortunato, esigendo invece un nuovo atteggiamento<br />

del legislatore di fronte all’insolvenza dell’imprenditore commerciale, ed<br />

in particolare non solo che si preveda genericamente la possibilità di superare<br />

la crisi, ma più precisamente che si predispongano gli strumenti idonei<br />

per il rifinanziamento e la ristrutturazione aziendale.<br />

Di ciò nella legislazione del 1942 non vi è traccia alcuna. Al contrario,<br />

niente esclude che, omologato il concordato preventivo, l’imprenditore<br />

provveda alla disgregazione dell’azienda, talvolta proprio allo scopo di pagare<br />

la percentuale prevista per i creditori.<br />

Appare dunque evidente che le finalità della conservazione dell’impresa<br />

e del suo risanamento, per la tutela di interessi che vanno oltre gli interessi<br />

del debitore e dei creditori, trovano, attraverso le procedure del concordato<br />

preventivo e dell’amministrazione controllata, poco spazio per essere concretamente<br />

attuate.<br />

Ma ancora minore è questo spazio se si considera la procedura fallimentare.<br />

Non solo, infatti, non è prevista come in altri ordinamenti europei, una<br />

fase di regolamento giudiziario dell’insolvenza, che consenta appunto di valutare<br />

adeguatamente la possibilità di salvare l’impresa e di predisporre i<br />

mezzi a tal fine necessari, ma lo stesso istituto dell’esercizio provvisorio dell’impresa<br />

fallita appare del tutto inadeguato allo scopo.<br />

Delle due fasi dell’esercizio provvisorio, infatti, la prima, quella della<br />

continuazione dell’impresa, può essere disposta anche per la tutela di interessi<br />

che non siano quelli dei creditori, purché non a loro scapito, la seconda<br />

invece può essere attuata nel solo interesse dei creditori, il cui parere sfavorevole<br />

espresso tramite il comitato dei creditori blocca la procedura, con<br />

esclusione di ogni altro interesse. Se, talvolta, l’interesse dei creditori e quello<br />

dei prestatori di lavoro, dei destinatari della produzione o addirittura della<br />

economia in genere coincidono, richiedendo tutti la prosecuzione dell’attività<br />

imprenditoriale, nel momento in cui vengono in conflitto è certamente


338<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

quello dei creditori ad avere la preminenza, fino al punto di determinare la<br />

cessazione dell’esercizio provvisorio.<br />

Non è senza rilievo, inoltre, il fatto che il legislatore non ha neppure<br />

previsto e disciplinato l’esercizio provvisorio delle imprese sociali, il che<br />

ha fatto addirittura dubitare dell’applicabilità di tale istituto alle società<br />

commerciali dichiarate fallite.<br />

Legittima appare, dunque, la conclusione che la nostra legge fallim. è<br />

inadeguata nel disciplinare le conseguenze dell’insolvenza del debitore sulla<br />

sorte dell’impresa e nel tutelare gli interessi a tale sorte collegati.<br />

Questa inadeguatezza è diventata sempre più evidente man mano che il<br />

legislatore, in altri campi, ha accentuato il suo intervento per la tutela dell’interesse<br />

pubblico nell’impresa. Era evidente che il superamento del mito<br />

della efficienza del sistema libero-concorrenziale e della neutralità del diritto<br />

e dello Stato rispetto alle vicende dello sviluppo dovesse esigere una revisione<br />

della natura sanzionatoria del fallimento e della sua pressocché<br />

esclusiva rilevanza quale fenomeno per regolare la crisi dell’impresa.<br />

Da un lato, infatti, eventi bellici e fenomeni recessivi di varia natura<br />

hanno dimostrato come spesso lo stato di insolvenza non sia addebitabile<br />

ad una cattiva conduzione aziendale da parte dell’imprenditore. Dall’altro,<br />

la moderna scienza economica ha negato l’esistenza di meccanici auto-regolamenti<br />

dell’economia di mercato su predeterminati livelli produttivi ed occupazionali<br />

socialmente auspicabili; ha dimostrato che lo sviluppo economico,<br />

se lasciato esclusivamente alla iniziativa privata, tende ad eliminare i<br />

controlli interni che si ritenevano capaci di assicurare il naturale equilibrio<br />

fra le diverse componenti del sistema; ha considerato i fenomeni della disoccupazione<br />

e del sottosviluppo, negando che essi costituiscano un naturale<br />

portato del processo economico e possano essere superati solo attraverso<br />

lo spontaneo funzionamento del sistema; ha riconosciuto la necessità dell’intervento<br />

dei pubblici poteri, dapprima per riequilibrare lo sviluppo economico<br />

ed eliminarne gli squilibri, in seguito per conseguire obiettivi socialmente<br />

rilevanti.<br />

La situazione di fatto, inoltre, quale era tenuta presente dal legislatore<br />

del 1942, il quale ha disciplinato il fallimento come un istituto che riguardava<br />

esclusivamente imprenditori persone fisiche o piccole società e comunque<br />

imprese di modeste dimensioni, è oggi notevolmente mutata.<br />

È agevole constatare l’avvenuto assorbimento di imprese minori in imprese<br />

di sempre più vaste dimensioni, la concentrazione aziendale, la partecipazione<br />

dello Stato in varie forme alla gestione commerciale, il protezionismo<br />

di nuovo tipo ad enti ed imprese in difficoltà, la formazione di società<br />

ed imprese multinazionali attraverso il complicato intrecciarsi di interessi<br />

pubblici e privati di vari paesi, che hanno mutato l’essenza stessa dell’impresa<br />

privata; la sempre più vasta utilizzazione degli istituti societari, in particolare<br />

delle società di capitali, unitamente alla riduzione della sfera di ope-


Parte I - Dottrina 339<br />

ratività delle piccole imprese ed all’agglomerarsi delle imprese più grandi,<br />

non sempre attuato con il sistema della fusione, che hanno determinato<br />

la creazione di intese industriali e l’istituzione di società racchiuse l’una nell’altra<br />

come scatole cinesi, moltiplicate all’infinito, con un capo gruppo di<br />

difficile identificazione; la partecipazione incrociata nelle società, la possibilità<br />

che la minima partecipazione in una società consenta il controllo di una<br />

serie infinita di società.<br />

Sul piano normativo, la tutela dell’interesse pubblico connesso alla conservazione<br />

dell’impresa ed in primo luogo la tutela del posto di lavoro hanno<br />

indotto il legislatore a considerare l’insolvenza dell’impresa non più come<br />

un fatto che riguarda esclusivamente il debitore ed i creditori ed a prevedere<br />

appositi interventi per assicurare il mantenimento dei livelli di occupazione<br />

e, quindi, evitare la liquidazione di determinate imprese in dissesto,<br />

con l’adozione di piani di riorganizzazione dell’impresa industriale che versa<br />

in difficoltà transitoria.<br />

2. La disciplina del fallimento è dettata dal legislatore del 1942 con specifico<br />

riferimento all’imprenditore persona fisica, mentre poche e marginali<br />

norme riguardano espressamente il fallimento delle società e dei soci illimitatamente<br />

responsabili, che pure pone una problematica vasta e complessa<br />

per quanto concerne sia gli aspetti processuali che i presupposti sostanziali,<br />

soggettivi ed oggettivi.<br />

L’art. 1 legge fallim. prevede genericamente il fallimento dell’imprenditore<br />

commerciale e, quindi, anche delle società commerciali, escludendo che<br />

queste ultime possano essere considerate piccoli imprenditori. L’art. 147,<br />

comma 1, legge fallim., inoltre, dispone che il fallimento della società a responsabilità<br />

illimitata produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili,<br />

aggiungendo, al comma 2, che se, dopo la dichiarazione di fallimento<br />

della società, risulta l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili,<br />

il tribunale, su domanda del curatore o di ufficio, dichiara il fallimento dei<br />

medesimi, dopo averli sentiti in camera di consiglio. Gli artt. 148 e segg. legge<br />

fallim. contengono alcune disposizioni relative ai rapporti fra fallimento della<br />

società e quelli dei singoli soci ed al fallimento delle società cooperative.<br />

Vi è, in queste norme, un sostanziale rinvio al diritto societario sotto un<br />

duplice aspetto. In primo luogo, la legge fallim. non affronta specificamente<br />

il problema dell’assoggettabilità al fallimento di determinati tipi sociali, che<br />

tanti contrasti ha suscitato in dottrina ed in giurisprudenza. Si deve, quindi,<br />

fare applicazione delle disposizioni del cod. civ. che disciplinano le società e<br />

le imprese commerciali per accertare quando ricorrono i requisiti perché un<br />

ente sociale possa ritenersi validamente sorto, assuma la qualifica di imprenditore<br />

commerciale e sia, in quanto tale, assoggettabile alle procedure concorsuali<br />

e quando si verifica l’estinzione di tali enti, con conseguente impossibilità<br />

di dichiararne il fallimento.


340<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Anche, in secondo luogo, per stabilire quali sono i soci illimitatamente<br />

responsabili ai quali deve essere esteso il fallimento sociale, bisogna fare applicazione<br />

delle norme sostanziali che regolano le società a responsabilità<br />

illimitata. Mentre, però, non vi sono dubbi sulla individuazione dei soci illimitatamente<br />

responsabili delle società personali, con riguardo ai quali è<br />

solo necessario esaminare il fondamento della loro assoggettabilità al fallimento,<br />

particolarmente controverso è se il regime giuridico previsto dall’art.<br />

147 legge fallim. sia applicabile anche ai soci di società di capitali<br />

che, in via eccezionale, assumono responsabilità illimitata a norma degli<br />

artt. 2362 e 2247 cod. civ.<br />

Le ragioni di questa lacunosa disciplina legislativa, prevista dal r.d. 16<br />

marzo 1942, n. 267, vanno ricercate nella stessa origine degli istituti concorsuali<br />

nelle legislazioni di epoche in cui operavano pressocché esclusivamente<br />

imprenditori persone fisiche o piccole società e, comunque, imprese di<br />

modeste dimensioni.<br />

Nei decenni che si sono susseguiti, invece, le imprese individuali, anche<br />

se statisticamente prevalenti, hanno avuto sul mercato una rilevanza sempre<br />

più limitata, sovrastate, sul piano dimensionale e qualitativo, dalle imprese<br />

collettive, che meglio rispondono alle esigenze di selezione e concentrazione<br />

economica, caratteristiche dell’economia moderna. Le società, in specie<br />

quelle per azioni, inoltre, soddisfano l’aspirazione, che talvolta si è manifestata<br />

anche in relazione all’impresa individuale, ad una suddivisione del rischio<br />

economico, il quale tende a «spersonalizzarsi» ed a concentrarsi sul<br />

solo patrimonio destinato all’attività imprenditoriale. Non soltanto, però,<br />

le società di capitali, che sono la forma tipica dell’organizzazione della grande<br />

impresa, rispondono meglio alla logica ed alle esigenze della produzione<br />

e del commercio moderni, ma anche le società di persone, che tuttora costituiscono<br />

la forma più appropriata, in certo senso obbligata, per le piccole<br />

e medie iniziative economiche non individuali.<br />

La pratica, inoltre, quotidianamente dimostra che falliscono società che<br />

hanno un capitale irrisorio, sia pure conforme alle prescrizioni di legge, ed<br />

un passivo notevole che neppure in minima parte può essere soddisfatto, e<br />

che spesso la società diventa un mero strumento del quale uno o più soggetti<br />

o un’altra società se ne servono per esercitare una propria personale<br />

attività, senza andare incontro alla responsabilità illimitata, come nelle ipotesi<br />

del socio – persona fisica o società – tiranno o sovrano.<br />

Questa notevole diffusione delle società, con il conseguente uso ed abuso<br />

che se ne è fatto, ha determinato la tendenza al rafforzamento degli strumenti<br />

di garanzia per i creditori e, quindi, all’ampliamento della sfera delle<br />

persone fisiche cui addossare una responsabilità sussidiaria per il passivo<br />

delle società, mediante l’elaborazione di schemi che consentono di aggirare<br />

l’ostacolo della persona giuridica per imputare direttamente ai singoli soggetti<br />

effettivamente operanti le conseguenze, sul piano della responsabilità


Parte I - Dottrina 341<br />

verso i terzi, dell’attività che costituisce l‘oggetto dell’ente collettivo, in base<br />

al noto binomio direzione (o potere) – responsabilità. Si è, cioè, ipotizzato<br />

una società di fatto fra società di capitali o fra una società di capitali e persone<br />

fisiche o altra società di persone; ammesso l’assoggettabilità al fallimento<br />

del socio sovrano o tiranno; elaborato il fenomeno dell’affiancamento<br />

alla società di capitali di una società di fatto fra gli stessi soci della prima<br />

o addirittura configurato una responsabilità illimitata degli amministratori<br />

per i debiti della società per azioni.<br />

Di fronte ad una situazione così mutata, appare del tutto semplicistica la<br />

considerazione del legislatore del 1942, secondo cui il solo riconoscimento<br />

o mancato riconoscimento della personalità giuridica sarebbe stato sufficiente<br />

ad eliminare molti dei problemi agitati in tema di fallimento delle società.<br />

(Si legge nella relazione ministeriale alla legge fallim., n.34, che «la<br />

nuova disciplina che le società commerciali hanno ricevuto nel cod. civ.,<br />

con l’esclusione della personalità giuridica per le soc. in nome coll. e in accomandita<br />

semplice, elimina molti dei problemi che si sono agitati in tema<br />

di fallimento delle società. La legge ha potuto così limitarsi a dettare poche<br />

e semplici norme, le quali concernono quasi esclusivamente i rapporti fra le<br />

società ed i soci nel fallimento»).<br />

È emersa evidente l’inadeguatezza degli istituti di diritto concorsuale,<br />

non tanto per il difetto di funzionamento tecnico delle norme fallimentari,<br />

quanto per l’insufficienza stessa del sistema che disciplina ormai una realtà<br />

in buona parte modificata. La procedura fallimentare finisce per essere riservata<br />

alle imprese di modeste dimensioni; il diritto fallimentare appare<br />

sempre meno applicabile alla grande impresa ed il suo compito si restringe<br />

continuamente.<br />

Se si considera, peraltro, la notevole diffusione del fenomeno societario<br />

ed in sostanza che le medie e grandi imprese, per la stessa complessità dell’organizzazione<br />

che presuppongono, operano oggi prevalentemente assumendo<br />

la forma sociale, si desume la notevole importanza che, con riguardo<br />

appunto alle società, ha il problema di una sostanziale riforma degli istituti<br />

concorsuali, nella convinzione che, anche in questo campo, il legislatore deve<br />

tenere nella dovuta considerazione l’interesse generale alla conservazione<br />

dell’impresa e, adeguatamente valutando gli interessi collegati alla sorte di<br />

quest’ultima, evitare quella che appare l’unica conseguenza possibile dello<br />

stato di insolvenza, cioè la dichiarazione di fallimento, la liquidazione e,<br />

quindi, l’eliminazione dell’impresa dissestata.<br />

3. La inadeguatezza della legge fallim. rispetto alla mutata realtà di fatto<br />

ed a quella normativa emerge con tutta chiarezza anche da un esame dell’evoluzione<br />

che negli ultimi decenni hanno avuto le categorie di imprenditori<br />

alle quali la disciplina concorsuale è destinata.<br />

Posto che assoggettabile al fallimento è soltanto l’imprenditore com-


342<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

merciale, rientrante in una delle cinque categorie indicate dall’art. 2195<br />

cod. civ., restano esclusi sia l’imprenditore agricolo che quello artigiano.<br />

Ed è stato fin troppo chiaro per tutti noi che l’artigiano, come tale escluso<br />

dalla soggezione alle procedure concorsuali, sia in quanto non imprenditore<br />

commerciale sia in quanto piccolo imprenditore, poteva dirsi tale solo<br />

quando ricorrevano i requisiti di cui all’art. 2083 cod. civ., e cioè quello della<br />

prevalenza del lavoro proprio e dei componenti della famiglia e, quindi,<br />

quando il prodotto portava, per così dire, l’impronta di colui che l’aveva<br />

creato.<br />

Considerazioni analoghe valgono anche per l’imprenditore agricolo. Il<br />

legislatore del 1942 ha fatto riferimento al criterio formale di stabilire quali<br />

attività devono considerarsi agricole ed attribuiscono la qualifica di imprenditore<br />

agricolo e cioè quelle dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura,<br />

all’allevamento del bestiame ed attività connesse. L’imprenditore agricolo<br />

assume questa qualifica quando dalla coltivazione del fondo ed in genere<br />

dall’esercizio delle attività connesse all’agricoltura forma un organismo<br />

produttivo, mirante alla produzione di quel guadagno che, da un punto di<br />

vista economico, è proprio dell’imprenditore.<br />

Per quanto riguarda, inoltre, le società, la legge fallim. ha ritenuto assoggettabili<br />

alle procedure concorsuali soltanto quelle commerciali, aventi<br />

cioè per oggetto statutario una delle attività indicate dall’art. 2195 cod. civ.<br />

Una delle maggiori certezze che avevamo era che la società èun contratto<br />

con il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per lo svolgimento<br />

in comune di una attività economica allo scopo di dividere gli utili<br />

fra i soci stessi. E da questa certezza abbiamo in passato costruito le nostre<br />

categorie.<br />

Al massimo ci siamo chiesti se era configurabile una società quando si<br />

trattava di svolgere un solo affare e, quindi, se era assoggettabile al fallimento<br />

una società occasionale. Ma di certo, ritenevamo, non può essere considerata<br />

una vera e propria società, ad esempio, una società fra professionisti,<br />

perché costoro per definizione non svolgono una attività di natura economica,<br />

ma offrono soltanto la loro prestazione professionale.<br />

Siccome, poi, la società si propone lo scopo di dividere gli utili fra i soci,<br />

certamente non si potevano considerare come società e trattare sul piano<br />

giuridico in quanto tali, le società di calcio, la cui struttura nel 1968 la Federazione<br />

nazionale del gioco del calcio ha imposto a tutti i sodalizi sportivi<br />

di serie A e di serie B. Si trattava, era la unanime conclusione, non di società<br />

ma di mere associazioni, che possono certamente essere soggette alla disciplina<br />

concorsuale perché svolgono un’attività di natura economica, ma soltanto<br />

come associazioni non riconosciute, con gli effetti che in tali casi ne<br />

possono derivare e non con quelli particolari che derivano dal fallimento<br />

di una società.<br />

Pacifica, poi, era la distinzione fra società di capitali e società di perso-


Parte I - Dottrina 343<br />

ne. Il fallimento di una società in nome coll., di una accomandita semplice o<br />

per azioni si estende ai soci illimitatamente responsabili. Il fallimento della<br />

società di capitali non si estende ai soci limitatamente responsabili. In queste<br />

due categorie vi erano situazioni che ci hanno fatto discutere per decenni.<br />

Nelle società di capitali, i soci limitatamente responsabili assumono una<br />

responsabilità illimitata se e per il periodo in cui sono stati unici azionisti o<br />

unici quotisti, a norma degli artt. 2362 e 2247 cod. civ. Il socio accomandante<br />

che ha acconsentito che il suo nome sociale sia inserito nella ragione<br />

sociale risponde illimitatamente per tutte le obbligazioni sorte nel periodo<br />

di tempo in cui ciò èavvenuto.<br />

La recente riforma del diritto societario (la legge delega 3 agosto 2001,<br />

n. 366, ha enunciato i princìpi della riforma delle società di capitali e delle<br />

cooperative; con i successivi decreti legislativi n. 61/2002, 6/2003 si è data<br />

attuazione alla delega, riformando in aspetti rilevanti il sistema del diritto<br />

societario) ha, al riguardo, tenuto fermo il riferimento al concetto di appartenenza<br />

delle azioni o quote, senza peraltro specificare se deve essere intesa<br />

in senso formale (appartenenza del pacchetto azionario) o sostanziale ed<br />

economico (un unico centro di interessi, un unico centro di comando,<br />

nel qual caso si dovrebbe attribuire la qualifica di socio unico a colui il quale,<br />

pur non apparendo tale nel libro dei soci, è in effetti il vero e solo investitore<br />

del capitale con cui la società opera). Ha anche aggiunto l’ulteriore<br />

requisito secondo cui la responsabilità illimitata sussiste quando i conferimenti<br />

non siano stati effettuati secondo quanto previsto dagli artt. 1342 e<br />

2464 cod. civ. o non sia stata effettuata la pubblicità prescritta dagli artt.<br />

2362 e 2470 cod. civ. Oggi, quindi, occorre anche che l’unico socio abbia<br />

violato i suoi doveri di pubblicità o i suoi obblighi di effettuare i conferimenti.<br />

Falliscono, dunque, questi soci, oppure la loro responsabilità èlimitata<br />

al mero campo civile? Sono state sostenute tutte le tesi, con pari dignità<br />

scientifica, e dopo oltre trenta anni stiamo ancora a discuterne.<br />

Ma questa problematica ha anche perso di rilevanza nel momento in cui<br />

ci si è resi conto che era sufficiente intestare il due per cento delle azioni o<br />

quote alla propria moglie, ad un figlio, ad un parente, all’amante che, come<br />

per un colpo di bacchetta magica, non si era più unici azionisti o quotisti ed<br />

il problema era superato.<br />

Ed ecco che la giurisprudenza inventa la figura del socio sovrano o tiranno.<br />

Fallisce non solo l’unico azionista o quotista ma anche il socio tiranno,<br />

colui che utilizza la società di capitali per meri fini personali, come strumento<br />

per fare il bello e cattivo tempo, nel pieno dispregio delle regole societarie,<br />

mischiando il patrimonio proprio con quello sociale, pagando debiti<br />

propri con denaro della società, rendendo impossibile ogni distinzione<br />

fra la struttura societaria e le proprie aziende personali.


344<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Dopo varie situazioni altalenanti, nella recente miniriforma della legge<br />

fallim., si è espressamente escluso che il fallimento della società di capitali<br />

possa essere esteso agli unici azionisti o quotisti, ma si è invece previsto la<br />

possibilità di estensione nei confronti del socio tiranno. In realtà, però, si<br />

dovrebbe evitare che una persona sia ritenuta tiranna di una società a Foggia<br />

e non a Lucera a diciotto chilometri di distanza, o a Milano e non a Napoli,<br />

e così via di seguito, Occorre, cioè, che il legislatore in sede di riforma<br />

della legge fallim. non si limiti alla mera previsione della estensione del fallimento<br />

sociale a queste categorie di persone ma anche che indichi i criteri<br />

in base ai quali identificarle; in sostanza, che specifichi in quali situazioni di<br />

fatto si assume la qualifica di socio tiranno.<br />

Con il passare degli anni hanno cominciato a venire meno certe strutture<br />

portanti di questa nostra ricostruzione dei presupposti sostanziali che devono<br />

caratterizzare gli imprenditori soggetti alle procedure concorsuali. A<br />

cominciare dalle categorie di imprenditore artigiano e di imprenditore agricolo.<br />

Nel 1956 vi è stata la prima legge e nel 1986 la seconda, le quali hanno<br />

esteso notevolmente le dimensioni della figura dell’artigiano. Hanno previsto<br />

la possibilità di costituirsi in forma sociale ed inoltre che sussiste tale<br />

qualifica anche se l’imprenditore utilizza un numero rilevante di dipendenti,<br />

che, in certi settori, come quello manifatturiero, può raggiungere le cento<br />

unità ed indipendentemente da limiti di capitale, perché nei tempi moderni<br />

non è possibile svolgere una attività anche artigianale senza l’inserimento<br />

massiccio di capitali, di attrezzature e simili.<br />

Analogamente per l’imprenditore agricolo. Vi sono state varie leggi che<br />

hanno finito per rendere sempre più evanescente il richiesto rapporto del<br />

prodotto con il fondo, fino ai decreti nn. 226, 227, 228 del 2001, i quali<br />

hanno dato una nuova definizione di imprenditore agricolo, precisando<br />

che «per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali<br />

devono intendersi le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo<br />

biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale,<br />

che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco, o le acque dolci,<br />

salmastre o marine».<br />

All’imprenditore agricolo, inoltre, è stato equiparato l’imprenditore ittico,<br />

facendovi rientrare una serie di attività che nulla hanno a che fare con<br />

quella tipica della pesca, cioè con la cattura del pescato, e che hanno sostanzialmente<br />

natura commerciale, esercitabili non solo nell’ambiente acquatico,<br />

ma anche sul territorio, con forme che richiamano l’agriturismo e con<br />

dimensioni che vanno ben oltre la piccola impresa, per assumere quella<br />

di società di non piccole dimensioni.<br />

Ormai queste categorie di artigiano e di imprenditore agricolo, sia che<br />

operino in forma individuale che in forma di società, hanno ben poco che li<br />

distingue dall’imprenditore industriale, per cui bene hanno fatto i recenti


Parte I - Dottrina 345<br />

progetti di riforma della legge fallim. a ricomprendere tali imprenditori fra i<br />

soggetti passivi delle procedure concorsuali.<br />

Quanto alle società, la recente riforma del diritto societario ha inciso in<br />

maniera determinante sulla disciplina giuridica delle società a responsabilità<br />

limitata.<br />

Non è che in passato siano mancati i segni di uno scricchiolio in quella<br />

costruzione della quale ho fatto cenno.<br />

Quando in Italia si tentava di infrangere lo schermo della personalità<br />

giuridica, per estendere il fallimento a soci unici o tiranni, in molti hanno<br />

pensato bene di andare a costituire una società unipersonale in altri paesi<br />

europei le cui legislazioni lo consentivano, per poi aprire una sede secondaria<br />

in Italia ed operare in violazione delle norme che volevano estendere loro<br />

il fallimento sociale, con danno per i creditori i quali vedevano venire<br />

meno ogni garanzia per i crediti inevasi.<br />

Per ovviare alle sostanziali diversità fra i vari ordinamenti giuridici europei<br />

ed uniformare la relativa disciplina e per promuovere «la creazione<br />

o la prosecuzione in forma societaria di piccole e medie imprese con unico<br />

titolare, ossia incoraggiare gli imprenditori individuali ad assumere il rischio<br />

di creare imprese in forma societaria», è stata emanata la XII Direttiva<br />

CEE, n. 88/667, in tema di società a responsabilità limitata con unico socio.<br />

Il legislatore italiano, con il d. lgs. 3 marzo 1993, n. 88, ha previsto la<br />

costituzione di una società da parte di un unico socio, limitando tale innovazione<br />

alla società a responsabilità limitata.<br />

La nuova disciplina supera il principio prima basilare del nostro ordinamento<br />

giuridico, secondo cui la società poteva costituirsi soltanto mediante<br />

contratto, con la partecipazione di due o più persone, prevedendo la costituzione<br />

della società a responsabilità limitata mediante atto unilaterale di un<br />

unico socio fondatore. Oggi il contratto di società èsoltanto una delle modalità<br />

attraverso le quali può essere costituita una società.<br />

La recente riforma del diritto societario, attuata con il d. lgs. n. 6 del<br />

2003, ha previsto che anche la società per azioni può essere costituita, oltre<br />

che per contratto, mediante atto unilaterale. Anche l’unico socio fondatore<br />

della società per azioni unipersonale, alle condizioni sopra indicate risponde<br />

illimitatamente dei debiti sociali, in caso di insolvenza della società.<br />

Il legislatore del 1993 non ha mutato la natura ed i contenuti della responsabilità<br />

illimitata dell’unico quotista, che conserva il suo carattere sussidiario,<br />

in quanto sorge solo in caso di insolvenza della società e si configura<br />

come una sorta di fideiussione ex lege del socio stesso.<br />

In definitiva, anche il socio di società a responsabilità limitata unipersonale,<br />

in via eccezionale illimitatamente responsabile dei debiti della società<br />

in stato di insolvenza, non può essere soggetto alla dichiarazione di fallimento<br />

in via di estensione di quello sociale.<br />

Mentre tanti chiedevano al legislatore di infrangere il velo della per-


346<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

sonalità giuridica per consentire l’accertamento delle responsabilità dove<br />

esse effettivamente si annidano, il legislatore, con la recente riforma del<br />

diritto societario, è andato nella direzione diametralmente opposta, prevedendo<br />

addirittura l’istituto del patrimonio destinato ad un singolo affare.<br />

L’art. 2447 bis, cod. civ., prevede che la società può costituire uno o più<br />

patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare.<br />

Nell’ultimo comma si precisa che, salvo quanto disposto in leggi speciali,<br />

i patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui alla lettera a), del<br />

comma 1 non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore<br />

al 10% del patrimonio netto della società.<br />

Nella lettera b, inoltre, che la società può convenire che nel contratto<br />

relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale<br />

del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell’affare stesso o<br />

parte di essi.<br />

Si tratta di due fattispecie del tutto diverse. La prima, infatti, costituisce<br />

un istituto affine alla società unipersonale, in quanto consente di beneficiare<br />

di un regime di responsabilità patrimoniale del tutto speciale, nel senso che<br />

fra poco vedremo. Il secondo, al contrario, è sostanzialmente uno strumento<br />

di finanziamento per l’impresa, che ha fatto legittimamente avanzare il<br />

sospetto che sia stato il frutto di non improbabili e fortunate pressioni<br />

del mondo bancario miranti ad estendere la gamma degli strumenti di garanzia<br />

di finanziamenti.<br />

È comunque possibile individuare elementi comuni a queste due figure,<br />

anche considerato che una società può ricorrere congiuntamente ad ognuna<br />

di esse.<br />

In primo luogo, entrambi questi istituti comportano la separazione dei<br />

patrimoni rispetto al restante patrimonio della società. Nel primo caso questa<br />

separazione ha per oggetto «beni e rapporti», nel secondo «proventi»dell’attività<br />

imprenditoriale.<br />

Esistono, inoltre, in entrambi uno o più vincoli di destinazione, in quanto<br />

la società non può destinare ad altra utilizzazione i beni assoggettati in via<br />

del tutto esclusiva alla destinazione stabilita.<br />

Per quanto riguarda la responsabilità per le obbligazioni contratte in relazione<br />

al patrimonio destinato, in sostanza, i creditori particolari, le cui ragioni<br />

creditorie cioè sono sorte in relazione allo specifico affare, possono<br />

soddisfarsi soltanto sui beni del patrimonio destinato e non su quelli rimanenti<br />

della società e neppure su quelli di altri patrimoni destinati. Ad eccezione<br />

delle ipotesi in cui la delibera costitutiva prevede espressamente la illimitata<br />

responsabilità della società per le obbligazioni contratte per uno<br />

specifico affare; del caso in cui gli atti compiuti in relazione allo specifico<br />

affare non rechino menzione del vincolo di destinazione (art. 2447 quinquies,<br />

cod. civ.); ed infine delle obbligazioni derivanti da un atto illecito sor-


Parte I - Dottrina 347<br />

te nel rapporto fra la società ed il creditore particolare (art. 2447 quinquies,<br />

cod. civ.).<br />

I creditori sociali, in conseguenza, si possono soddisfare soltanto sul patrimonio<br />

generale della società e non su quelli specifici separati e destinati<br />

ad altri creditori.<br />

La disposizione dell’art. 2447 novies, cod. civ., prevede che, se le obbligazioni<br />

contratte per lo svolgimento dello specifico affare sono rimaste inadempiute,<br />

i relativi creditori, dopo la redazione del rendiconto finale ed il<br />

suo deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, possono chiedere la<br />

liquidazione del patrimonio separato nel termine di tre mesi dal deposito.<br />

Da ciò il problema se, in caso rimangano creditori insoddisfatti dopo il<br />

compimento delle suddette operazioni, il patrimonio destinato possa essere<br />

dichiarato fallito o se possa esserlo la società che rimane pur sempre il suo<br />

titolare.<br />

Si deve evidenziare che il patrimonio destinato non è fornito di autonoma<br />

soggettività giuridica. La società, infatti, ne è comunque la titolare, deve<br />

gestire l’affare e riveste, rispetto a questo, la qualifica di imprenditore commerciale,<br />

assoggettabile in quanto tale alla disciplina per esso prevista dalla<br />

legge fallim..<br />

Ai sensi dell’art. 2447 quinquies, cod. civ., la società risponde dei debiti<br />

contratti nella realizzazione dello specifico affare soltanto nei limiti del patrimonio<br />

che ad esso è stato destinato . Non può, in conseguenza, essere<br />

ritenuta insolvente per debiti dei quali non è tenuta a rispondere in virtù<br />

del principio della separatezza e dell’autonomia conferita al patrimonio separato<br />

con conseguente limitazione della responsabilità.<br />

In definitiva, l’insolvenza di uno o più patrimoni destinati a singoli<br />

affari non determina automaticamente l’insolvenza ed il fallimento della<br />

società, ma legittima soltanto la procedura di liquidazione prevista dal diritto<br />

societario, che deve essere gestita dagli organi sociali oppure, se la<br />

società viene dichiarata fallita per l’insolvenza nella gestione del patrimonio<br />

generale, dal curatore fallimentare, con esclusione comunque della disciplina<br />

concorsuale.<br />

D’altra parte, l’insolvenza ed il fallimento della società non costituiscono<br />

causa di cessazione automatica del patrimonio separato, parificabile alla<br />

impossibilità di conseguirne l’oggetto, ed in conseguenza di liquidazione<br />

dello stesso, anche se non risulta l’esistenza di creditori particolari insoddisfatti<br />

in seguito al rendiconto.<br />

Se il patrimonio destinato non è insolvente, il curatore fallimentare non<br />

ha alcun interesse a procedere alla liquidazione automatica, dovendo al contrario<br />

adottare l’opposta soluzione della prosecuzione dell’affare, che può<br />

essere più vantaggiosa della liquidazione stessa. A meno che il fallimento<br />

della società èprevisto espressamente come fattispecie autonoma di impossibilità<br />

nel conseguire l’oggetto.


348<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

4. Di fronte a questa mutata realtà economica e giuridica, è senz’altro<br />

esatta l’osservazione che, se per talune discipline e secondo una impostazione<br />

tradizionale in materia, la crisi dell’impresa rilevante giuridicamente si<br />

riduce allo squilibrio economico e finanziario, atto a compromettere la capacità<br />

della stessa di assolvere alle sue obbligazioni ed avente la sua manifestazione<br />

peculiare nello stato di insolvenza, il problema della tutela degli<br />

interessi connessi alla conservazione dell’impresa comporta una dilatazione<br />

della nozione di crisi dell’impresa, tale da ricomprendere tutte quelle ipotesi<br />

in cui, a prescindere dall’esistenza di tale squilibrio, si determinano situazioni<br />

tecniche, organizzative e di mercato capaci di incidere sulla tutela e sulla<br />

attuazione degli indicati interessi e sulla persistenza ed integrale continuità<br />

del rapporto di lavoro. Indubbiamente, quest’ultimo interesse deve trovare<br />

le sue peculiari forme di tutela al di fuori delle procedure concorsuali. Ma si<br />

deve senz’altro ritenere che l’insufficienza della nozione di insolvenza, commisurata<br />

esclusivamente all’aspettativa dei creditori, diviene tanto più manifesta<br />

quanto più si allarga la serie degli interessi che l’esercizio dell’impresa<br />

coinvolge e che l’ordinamento riconosce e tutela, ed inoltre che il legislatore<br />

italiano deve più attentamente valutare le possibili ripercussioni dell’insolvenza<br />

dell’imprenditore sulla sorte dell’impresa e favorirne la sopravvivenza,<br />

nonostante lo stato di dissesto del suo titolare.<br />

Si supera in tal modo l’opinione tradizionale che vede il fine del fallimento<br />

nel risanamento dell’economia pubblica, mediante l’eliminazione<br />

delle imprese inferme, se è vero che una moderna economica deve far posto<br />

anche al bisogno economico di permanenza dell’impresa.<br />

La giurisprudenza, nella pratica applicazione degli istituti fallimentari è<br />

pervenuta ad un vero e proprio capovolgimento degli interessi presi in considerazione<br />

dal legislatore del 1942 nel quadro generale del dissesto delle<br />

imprese, ponendo in primo piano, come interesse da tutelare in sé, quello<br />

della conservazione dell’impresa. In primo luogo, infatti, per quanto riguarda<br />

le finalità sanzionatorie del fallimento, gli aspetti maggiormente punitivi<br />

nei confronti dell’imprenditore dissestato, quando non sono venuti meno<br />

per l’intervento della Corte costituzionale, sono in concreto disapplicati<br />

ogni volta che la rigorosa applicazione delle norme che li prevedono comporti<br />

l’inammissibilità del ricorso a procedure concorsuali minori, che consentono<br />

di evitare lo sbocco naturale costituito dalla dichiarazione di fallimento.<br />

Inoltre, la nozione di temporanea difficoltà, presupposto dell’amministrazione<br />

controllata, è stata di fatto dilatata, consentendo il ricorso a tale<br />

procedura quando interessi rilevanti lo richiedono, anche se di fatto l’impresa<br />

versa in un vero e proprio stato di insolvenza.<br />

D’altro canto, i tribunali hanno finito per accedere alle richieste di concordato<br />

preventivo e di amministrazione controllata, avanzata da imprenditori<br />

non colpevoli del dissesto, elevando il requisito della meritevolezza da


Parte I - Dottrina 349<br />

condizione ad elemento determinante per la concessione del beneficio e valutando<br />

con troppa benevolenza i presupposti oggettivi di tali procedure.<br />

Non solo, ma con riguardo alle società sièritenuto di dover addirittura<br />

prescindere dal requisito della meritevolezza per l’ammissione al concordato<br />

preventivo ed all’amministrazione controllata.<br />

Si è così pervenuti a privilegiare la composizione extra fallimentare del<br />

dissesto, specie per le imprese di non piccole dimensioni, con il ricorso alle<br />

altre procedure concorsuali, sia pure in base a diverse motivazioni, basate,<br />

talvolta, sull’opportunità di favorire la continuazione dell’impresa, tal’altra,<br />

sull’esigenza di assicurare in concreto una migliore realizzazione delle ragioni<br />

dei creditori.<br />

È avvenuto anche in questo campo quello che avviene in tutti gli altri<br />

quando il legislatore non interviene ad adeguare tempestivamente la normativa<br />

giuridica alla mutata realtà di fatto. I giudici si sono trovati di fronte a<br />

situazioni completamente nuove ed a fenomeni di dissesto di imprese aventi<br />

dimensioni del tutto estranee a quelle previste dalla legge fallim. e, quindi,<br />

alla necessità di non trascurare la tutela di interessi, quale quello alla conservazione<br />

dell’impresa medesima, sottovalutati, invece, dal legislatore del<br />

1942. Quella prassi è diventata come una via obbligata da percorrere; che<br />

non si tratti di mera disapplicazione della legge, ma di un adattamento degli<br />

istituti concorsuali alle nuove esigenze sociali ed economiche, è dimostrato<br />

dal fatto che in sede di studi per la riforma della legge fallimentare, i nuovi<br />

orientamenti sono stati recepiti e tramutati i norme di progetti di legge.<br />

5. Contrariamente alla semplicistica previsione contenuta nella relazione<br />

ministeriale, l’attuazione della legge fallim. ha invece dimostrato che i problemi<br />

connessi al fallimento delle società sono aumentati ed esigono una<br />

pronta ed adeguata soluzione. Molti dei congegni escogitati per ampliare<br />

la sfera dell’estensione del fallimento sociale non sono conformi allo spirito<br />

ed alla lettera della legge e non possono, pertanto, essere ammessi. È necessario,<br />

invece, un coraggioso intervento del legislatore per una effettiva sistemazione<br />

del diritto dell’impresa, allo scopo di evitare che le disposizioni<br />

normative degli istituti concorsuali siano inidonee a regolare certe forme<br />

di gestione economica ed a colpire la responsabilità derivante dall’esercizio<br />

dell’impresa dove essa effettivamente si annida.<br />

Non saranno più sufficienti, in sede di riforma della legge fallim., poche<br />

e schematiche norme, essendo indispensabile che il legislatore regoli, in modo<br />

completo ed organico, le vicende della società in sede concorsuale e dia<br />

una adeguata sistemazione e disciplina dei congegni in virtù dei quali il fallimento<br />

sociale può essere esteso ai soci illimitatamente responsabili, stabilendo<br />

i limiti di applicazione degli stessi ed in particolare se devono disciplinare<br />

anche le ipotesi di soci di società di capitali in via eccezionale responsabili<br />

illimitatamente dei debiti sociali.


350<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Sono anni che da più parti si chiede una seria riforma della legge fallim.<br />

ed una completa regolamentazione del fallimento della società e dei soci illimitatamente<br />

responsabili. Tutti coloro che, comunque, devono applicare,<br />

nel lavoro di tutti i giorni, la legge fallimentare sanno quanto ormai sia urgente<br />

un intervento del legislatore in tal senso, e ciò per i risultati insufficienti<br />

e troppo spesso iniqui cui porta l’applicazione o anche la non applicabilità<br />

delle vigenti disposizioni normative in materia. È sotto gli occhi di<br />

tutti quello che è stato definito lo scarto fra norma e realtà.<br />

Oggi, infatti, la realtà economica, sociale, cambia con un ritmo del tutto<br />

sconosciuto ai legislatori di altre epoche. Per questo si richiede, più che in<br />

passato, che l’intervento del legislatore sia tempestivo per adeguare la norma<br />

alla realtà di fatto ed evitare che l’ordinamento giuridico resti un corpo<br />

di norme superate ed inadatte a regolare la nuove situazioni che l’esperienza<br />

prospetta. L’interprete della norma avverte questa esigenza di adeguamento,<br />

il bisogno di una sostanziale riforma e la sollecita. Oggi, dopo la recente<br />

riforma del diritto societario, ancora più indilazionabile è una completa riforma<br />

delle procedure concorsuali.<br />

Indubbiamente, l’esperienza dei decenni trascorsi ci evidenzia come di<br />

progetti di riforma della legge fallim. ne sono stati predisposti tanti, poi regolarmente<br />

venuti meno con il cadere dei governi che li avevano avviati.<br />

Nella precedente legislatura era stato predisposto il Disegno di legge<br />

ministeriale recante «Delega al Governo per la riforma delle procedure concorsuali»approvato<br />

dal Consiglio dei Ministri il 27 ottobre 2000.<br />

Questo disegno di legge prevedeva, in sostituzione delle procedure di<br />

amministrazione controllava e di concordato preventivo, una procedura anticipatoria<br />

di crisi e di ristrutturazione, attivabile solo ad iniziativa del debitore,<br />

in presenza di sintomi di crisi economica e finanziaria, nel corso della<br />

quale la gestione e l’amministrazione del patrimonio doveva restare affidata<br />

al debitore stesso, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.<br />

Alla mancata realizzazione del piano di risanamento nel termine di due<br />

anni poteva seguire la procedura unitaria di insolvenza, attuabile in due fasi:<br />

una fase di osservazione, diretta all’accertamento della reale consistenza dell’impresa<br />

e del patrimonio del debitore ed alla scelta delle concrete soluzioni<br />

da adottare per il risanamento; allo scadere di questa fase, una successiva<br />

di attuazione del programma di risanamento. Soltanto, in caso di esito negativo<br />

di queste fasi, il disegno di legge prevedeva il passaggio a quella della<br />

liquidazione, tendente alla realizzazione dell’attivo ed alla ripartizione dello<br />

stesso fra tutti i creditori concorsuali.<br />

Tutti gli ultimi progetti di riforma della legge fallim. prevedevano l’eliminazione<br />

delle procedure di amministrazione controllata e del concordato<br />

preventivo, facendo precedere il fallimento da una fase di regolamento<br />

giudiziario di insolvenza tendente a salvare l’impresa prima di procedere<br />

alla sua liquidazione, sul modello del reglement judiciaire francese


Parte I - Dottrina 351<br />

e di altre legislazioni europee. Per la stessa finalità, nell’ambito della procedura<br />

fallimentare, disciplinavano più compiutamente l’esercizio provvisorio<br />

dell’impresa, ritenuto il mezzo spesso più efficiente per assicurarne<br />

la conservazione.<br />

Di recente, è stato presentato il disegno di legge contenente « Misure<br />

urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento»,<br />

approvato dal Consiglio dei ministri il 1 marzo 2002, indicato in<br />

genere come «Miniriforma della legge fallim.». A questo disegno di legge<br />

è già seguito un decreto legge per le «Modifiche urgenti al r.d. 16 marzo<br />

1942, n. 267, (maxiemendamento al disegno di legge del marzo 2002) (in<br />

Dir. fallim., 2005. I, 209)».<br />

Sono, inoltre, terminati i lavori della Commissione parlamentare incaricata<br />

di predisporre uno schema di legge delega per una riforma generale<br />

delle procedure concorsuali (la c.d. Commissione Trevisanato). L’elaborato<br />

definitivo, predisposto da una commissione ristretta, è stato consegnato all’ufficio<br />

legislativo per l’esame e l’approvazione del Consiglio dei Ministri<br />

prima e del parlamento dopo.<br />

Lo schema di legge delega della Commissione «Trevisanato» prevede<br />

l’applicabilità nella specie dell’art. 10 legge fallim.; la non assoggettabilità<br />

al fallimento dell’unico azionista o quotista e dell’accomandante ingeritosi<br />

negli affari sociali; l’estensione del fallimento sociale al socio tiranno o sovrano;<br />

la disciplina dell’insolvenza dei patrimoni destinati e delle società titolari<br />

di patrimoni destinati ad uno specifico affare.<br />

Il disegno di legge delega del diritto fallimentare predisposto dalla commissione<br />

«Trevisanato» va indubbiamente nella direzione della tutela delle<br />

esigenze delle imprese di più grosse dimensioni e, quindi, di quelle societarie<br />

e di capitali in particolare.<br />

Vengono prese in adeguata considerazione le esigenze di tutela della<br />

conservazione delle imprese per evitare che il fallimento, la liquidazione e<br />

la disgregazione dei suoi elementi costitutivi rimangano la soluzione naturale<br />

della loro crisi economica e finanziaria.<br />

Le procedure di amministrazione controllata, di concordato preventivo,<br />

di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa sono, a tal fine, eliminate<br />

e sostituite dagli istituti dell’allerta e della prevenzione, dalla procedura<br />

di composizione concordata della crisi e dalla procedura di liquidazione<br />

concorsuale.<br />

L’allerta e la prevenzione hanno la finalità di indurre l’imprenditore a<br />

far emergere in tempo utile le situazioni di difficoltà economica e finanziaria,<br />

allo scopo di predisporre piani di riorganizzazione e di ristrutturazione,<br />

per impedire che l’impresa finisca per cadere in uno stato di decozione irreversibile.<br />

La procedura di composizione concordata della crisi dell’impresa, in sostituzione<br />

dell’amministrazione controllata e del concordato preventivo,


352<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

consente di raggiungere accordi con i creditori, non necessariamente con<br />

tutti, al fine di comporre la crisi dell’impresa.<br />

La procedura di liquidazione concorsuale, che può essere avviata sia<br />

prima che dopo il verificarsi dell’insolvenza stessa, prevede comunque la<br />

possibilità di presentare un piano di ristrutturazione dell’impresa, sempre<br />

che i creditori siano d’accordo ed esprimano il loro consenso in tempi rapidi<br />

e cioè entro sei mesi dall’apertura del procedimento. In difetto, la procedura<br />

deve tendere alla liquidazione dei beni, con formalità meno gravose<br />

di quelle attuali, sia pure nel pieno rispetto dei princìpi di trasparenza e<br />

competitività.<br />

Quanto al presupposto oggettivo, queste procedure superano la nozione<br />

tradizionale di stato di insolvenza per ricomprendere il più ampio concetto<br />

di crisi dell’impresa. In sostanza, oltre alla decozione vera e propria,<br />

vengono in considerazione tutte le situazioni di squilibrio finanziario ed<br />

economico nelle quali l’impresa può venire a trovarsi, conformemente agli<br />

orientamenti da tempo prospettati dalla dottrina aziendalistica.<br />

6. Il sistema complessivo che emerge da questo quadro delle procedure<br />

concorsuali, in definitiva, avvicina la legislazione italiana a quella degli altri<br />

paesi europei, come peraltro era stato ripetutamente richiesto dalla Commissione<br />

europea, in particolare con il regolamento n. 1346/ 2000, tendente<br />

ad indicare direttive unitarie per le discipline spesso diverse fra i vari Stati<br />

ed i princìpi ispiratori della riforma del diritto concorsuale interno.<br />

Esso comprende la procedura di amministrazione straordinaria per le<br />

grandi imprese in crisi, nei limiti soggettivi modificati dal recente decreto<br />

legge 23 dicembre 2003, n. 347 (decreto Marzano).<br />

Per tutte le altre imprese individuali e sociali, l’obiettivo fondamentale<br />

delle procedure concorsuali non appare più la regolamentazione dei rapporti<br />

conseguenti alla loro liquidazione in caso di insolvenza, ma la necessità<br />

che la crisi finanziaria ed economica emerga in tempo utile per consentire<br />

un effettivo recupero e un risanamento che consenta la prosecuzione dell’attività.<br />

Se si considerano, tuttavia, gli scarsi risultati che nel corso degli anni hanno<br />

avuto le procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese<br />

in crisi, quasi tutte convertitesi in quella del fallimento, nonché il fatto che del<br />

tutto irrisoria è la percentuale di imprese che hanno visto recuperata la loro<br />

efficienza e produttività in seguito all’esperimento delle procedure, anch’esse<br />

tendenti alla conservazione dell’impresa, dell’amministrazione controllata e<br />

del concordato preventivo, alcune precisazioni appaiono doverose.<br />

L’interesse alla conservazione dell’impresa non può diventare un mito,<br />

da tutelare ad ogni costo, anche se si ha la certezza che si tratta di una impresa<br />

antieconomica, sacrificando ogni altro interesse coinvolto nel suo stato<br />

di insolvenza. Indubbiamente, in una economia moderna, mista o pro-


Parte I - Dottrina 353<br />

grammata, si deve spesso consentire la presenza di imprese non redditizie,<br />

essendo questo il prezzo che si deve pagare per realizzare l’obiettivo di una<br />

maggiore efficienza dell’economia nel suo complesso. Così, il salvataggio e<br />

la riorganizzazione dell’impresa si impongono ove si tratti, ad esempio, di<br />

impresa oligopolica, per la quale la legge del mercato non opera e la cui eliminazione,<br />

data l’impossibilità di sostituirla con altra fungibile, rappresenta<br />

un costo per la collettività o di una impresa su cui graviti il lavoro di una<br />

intera città, tutta una serie di infrastrutture, eccetera.<br />

Ma neppure è opportuno sostituire la dura logica della selezione con la<br />

presenza di uno Stato assistenziale che interviene, direttamente o indirettamente,<br />

con il denaro pubblico, sempre e ad ogni costo, con operazioni di<br />

salvataggio che non hanno altro fine che sanare il deficit dell’impresa e rimandare<br />

nel tempo le conseguenze negative dello stato di insolvenza.<br />

L’esperienza degli ultimi tempi ha dimostrato che l’interesse dei dipendenti<br />

di una impresa non si tutela cercando di tenere in vita in modo artificioso<br />

un rapporto ormai vuoto di contenuto, e che sacrificare incondizionatamente<br />

l’interesse dei creditori a quello dei lavoratori significa spesso<br />

trasferire l’insolvenza nelle imprese economicamente dipendenti da quella<br />

dissestata e così favorire il personale di quest’ultima a scapito di altri lavoratori<br />

in stato di maggiore debolezza. Sovente, inoltre, l’impresa giunge sull’orlo<br />

del fallimento per l’impossibilità di adeguare tempestivamente alle effettive<br />

esigenze produttive la consistenza del personale dipendente. La difesa<br />

ad oltranza di ogni posto di lavoro rischia così di compromettere anche<br />

la posizione di chi non subirebbe pregiudizi dalla semplice riduzione dei livelli<br />

occupazionali.<br />

È chiaro che, in tali ipotesi, ai problemi dell’occupazione deve essere<br />

data una soluzione diversa dal ricorso a procedure che hanno la finalità<br />

di salvare l’impresa, come, ad esempio, l’inserimento del personale esuberante<br />

o di quello dell’impresa liquidata in aziende di nuova costituzione o<br />

in fase di espansione.<br />

Di recente è stata emanata la legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione,<br />

con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni<br />

urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,<br />

sociale e territoriale; nonché deleghe al Governo per la modifica del codice<br />

di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato, e<br />

per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.<br />

Venivano indicati i criteri direttivi ed i princìpi ai quali si doveva attenere<br />

il Governo nell’esercizio della delega.<br />

Per quanto concerne gli aspetti fin qui esaminati, al n. 1, dell’art. 6 era<br />

previsto che il Governo doveva semplificare la disciplina attraverso l’estensione<br />

dei soggetti esonerati dall’applicabilità dell’istituto del fallimento.<br />

La delega comprendeva anche, all’art. 14, l’abrogazione dell’amministrazione<br />

controllata.


354<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

La nuova disciplina del concordato preventivo, attuata con la legge n.<br />

80 del 2005, ne modifica sostanzialmente i presupposti sostanziali tanto<br />

da renderlo assimilabile alle procedure di regolamento giudiziario dell’insolvenza<br />

o dell’allerta previste nei precedenti disegni di legge che non hanno<br />

visto completato il loro iter parlamentare.<br />

Non solo, infatti, non sono più richiesti i requisiti soggettivi di meritevolezza<br />

previsti dalla legge del 1942, ma, il che è particolarmente rilevante,<br />

il suo presupposto oggettivo non è lo stato di insolvenza bensì lo<br />

stato di crisi.<br />

Indubbiamente, sarebbe preferibile che il legislatore chiarisse il contenuto<br />

dello «stato di crisi», evitando di rimettere puramente e semplicemente<br />

al giudice di determinarne i connotati sostanziali. Si deve, tuttavia, ritenere<br />

che tale stato può sussistere anche senza che l’impresa si trovi in uno<br />

stato irreversibile di insolvenza, bensì soltanto se versa in una situazione di<br />

illiquidità, di difficoltà ad adempiere, di crisi meramente finanziaria o se<br />

sussiste il semplice rischio di cadere in stato di insolvenza. Lo scopo è, appunto,<br />

di consentire un intervento che possa salvare l’impresa prima che cada<br />

in uno stato di decozione.<br />

A tal fine, è prevista la formazione di un piano che preveda la ristrutturazione<br />

dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma,<br />

anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie,<br />

ivi compresa l’attribuzione ai creditori nonché a società da questi partecipate,<br />

di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri<br />

strumenti finanziari e titoli di debito; l’attribuzione delle attività delle imprese<br />

interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore (possono costituirsi<br />

come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da<br />

costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad<br />

essere attribuite ai creditori per effetto del concordato); la suddivisione dei<br />

creditori in classi secondo la posizione giuridica e interessi economici omogenei;<br />

trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.<br />

In sostanza, se si considerano anche le modifiche di natura procedurale<br />

apportate dalla nuova legge, non vi è dubbio che si tratta di una procedura<br />

ben più idonea della precedente a conseguire il fine del risanamento dell’impresa<br />

per la tutela di interessi generali connessi alla sua conservazione.<br />

Quale che sia la strada scelta dal legislatore, perché le procedure tendenti<br />

al risanamento dell’impresa non costituiscano più la mera «anticamera»<br />

del fallimento, occorre che siano abbandonate certe prassi degenerative<br />

che nel corso degli anni hanno comportato che le procedure di amministrazione<br />

controllata e di concordato preventivo siano sfociate quasi sempre nel<br />

fallimento.<br />

In primo luogo, occorre che l’imprenditore, superando quella sorta di<br />

diffidenza nei confronti dell’autorità giudiziaria, si rivolga ad essa non quando<br />

la situazione patrimoniale ed economica sia caduta in un irreversibile


Parte I - Dottrina 355<br />

stato di insolvenza, magari dopo essersi fatto dissanguare dagli usurai, bensì<br />

quando un salvataggio dell’impresa è ancora possibile, altrimenti il risultato<br />

non potrà che essere ancora negativo.<br />

Ed in questa direzione devono collaborare tutti i professionisti, soprattutto<br />

ragionieri e commercialisti, i quali, proprio perché seguono le sorti<br />

dell’impresa, sono in grado prima di ogni altro di notare l’approssimarsi<br />

di sintomi di difficoltà e di crisi, ai quali si può far fronte utilmente soltanto<br />

se i previsti rimedi vengono tempestivamente adottati.<br />

Il tribunale fallimentare, inoltre, consapevole del fatto che una impresa<br />

decotta non può conseguire il risultato del risanamento e della difficoltà di<br />

fermare, una volta avviata, la procedura di crisi o di concordato preventivo,<br />

deve superare la tendenza al generale ed indiscriminato accoglimento di tutte<br />

le domande di concordato ed avviare, subito dopo l’ammissione alla procedura,<br />

le verifiche necessarie, richiedendo dal commissario e dal perito stimatore<br />

tutte le risposte immediate e specifiche sui punti che al momento<br />

dell’ammissione apparivano opinabili.<br />

Deve, inoltre, valutare la congruità del piano proposto che, di volta in<br />

volta, si può incentrare sulla riduzione del personale, ove la crisi sia determinata<br />

da costi eccessivi della manodopera in esubero; sulla ristrutturazione<br />

dell’organizzazione produttiva ove i costi siano riscontrati eccessivi; sulla revisione<br />

dei tipi di prodotti o servizi offerti, quando sia il mercato a non rispondere<br />

alla domanda; sul riequilibrio finanziario quando sia questione di<br />

problemi di autofinanziamento per difetto di capitale di rischio.<br />

Occorre, pertanto, che siano abbandonate certe prassi che hanno nei<br />

decenni trascorsi contribuito sensibilmente a far sfociare nel fallimento e<br />

nella liquidazione dell’impresa tutte le procedure che invece avevano la finalità<br />

di recuperarne l’efficienza e la produttività.<br />

7. Il legislatore ha fatto seguire alla legge delega n. 80 del 2005, il decreto<br />

legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006, contenente la riforma organica della<br />

legge fallimentare.<br />

L’art. 147 del suddetto decreto ha abrogato il titolo IV del regio decreto<br />

16 marzo 1942, n. 267 e tutti i riferimenti all’amministrazione controllata<br />

contenuti nella previgente disciplina.<br />

In realtà, nei più recenti progetti di riforma della legge fallimentare era<br />

prevista l’eliminazione sia dell’amministrazione controllata che del concordato<br />

preventivo, facendo precedere la fase eventuale della liquidazione concorsuale<br />

da una obbligatoria di regolamento giudiziario dell’insolvenza o di<br />

allerta, come previsto nel progetto della Commissione ‘‘Trevisanato’’.<br />

La nuova disciplina adottata dal legislatore della riforma comporta il<br />

mantenimento del solo concordato preventivo, sia pure modificato nel senso<br />

sopra chiarito, come misura tendente ad evitare il fallimento dell’imprenditore<br />

insolvente.


356<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Per quanto riguarda i presupposti soggettivi delle procedure concorsuali,<br />

l’art. 1, 1º comma, legge fallim., modificato, conferma che sono soggetti<br />

alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori<br />

che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli<br />

imprenditori.<br />

Continuano, quindi, a non essere soggetti alle procedure concorsuali gli<br />

imprenditori agricoli e gli artigiani, anche se superano le piccole dimensioni<br />

nel senso sopra chiarito.<br />

Il legislatore, in sostanza, ha adottato una soluzione che non affronta e<br />

non risolve in senso positivo le argomentazioni, sopra esaminate, che hanno<br />

indotto la dottrina costante ad auspicare l’estensione della disciplina concorsuale<br />

anche a queste categorie di imprenditori.<br />

Correttamente, inoltre, il legislatore della riforma ha abrogato la disposizione<br />

dell’art. 1, 2º comma, ultima parte, legge fallim., secondo cui in nessun<br />

caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali. Anche<br />

per le società, quindi, occorre accertare se ricorrono i nuovi requisiti<br />

previsti per l’individuazione della figura del piccolo imprenditore.<br />

I criteri per identificare il piccolo imprenditore consistono nell’investimento<br />

nell’azienda di un capitale non superiore ad almeno 300.000,00 euro<br />

o, alternativamente, nella realizzazione, in qualunque modo risulti, di ricavi<br />

lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall’inizio dell’attività sedi<br />

durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad<br />

euro 200.000,00.<br />

Questi criteri sono applicabili per tutti gli imprenditori che esercitano<br />

un’attività commerciale, in forma individuale o collettiva.<br />

Per quanto concerne i limiti di tempo entro i quali è possibile la dichiarazione<br />

di fallimento della società, la nuova disposizione dell’art. 10 legge<br />

fallim. prevede che gli imprenditori individuali o collettivi possono essere<br />

dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese,<br />

se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno<br />

successivo. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli<br />

imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà di dimostrare il momento dell’effettiva<br />

cessazione dell’attività da cui decorre il termine del primo comma.<br />

In sostanza, la disciplina è stata adeguata alla pronuncia di incostituzionalità<br />

della disposizione dell’art. 10 legge fallim., nella parte in cui non prevedeva<br />

che la società commerciale non potesse essere dichiarata fallita decorso<br />

un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese.<br />

Per le società non iscritte e, quindi, per le società di fatto o irregolari,<br />

non è previsto alcun limite di tempo entro il quale è possibile la dichiarazione<br />

di fallimento. La soluzione è esatta perché la mancata iscrizione nel<br />

registro delle imprese dipende da una scelta dei soci, per cui l’impossibilità<br />

di usufruire del termine annuale dipende dalla loro volontà, mentre la legge


Parte I - Dottrina 357<br />

non può non sanzionare la violazione delle norme che impongono l’iscrizione<br />

nel registro.<br />

Tralasciando in questa sede l’esame della disciplina dei nuovi aspetti<br />

processuali previsti dalla recente riforma, per quanto concerne i presupposti<br />

soggettivi del fallimento sociale, il decreto legislativo n. 5 del 9 gennaio<br />

2006 non ha apportato sostanziali variazioni rispetto alla precedente disciplina.<br />

Il nuovo art. 147 legge fallim. prevede che la sentenza che dichiara il<br />

fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III,<br />

IV, VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento<br />

dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili. È<br />

aggiunta, quindi, solo la precisazione che soci illimitatamente responsabili<br />

possono anche non essere persone fisiche, il che è ormai pacifico perché,<br />

come si è visto, la riforma del diritto societario consente che anche le società<br />

di capitali facciano parte delle società a responsabilità illimitata.<br />

Nulla dice, invece, la nuova disciplina concorsuale in ordine al fallimento<br />

in estensione dell’unico azionista o quotista e del socio tiranno o sovrano.<br />

Sarebbe stato preferibile che il legislatore avesse colto l’occasione della riforma<br />

per porre termine ad un contrasto giurisprudenziale e dottrinale<br />

che si trascina da decenni.<br />

Conseguenziale alla statuizione di incostituzionalità adottata dalla Corte<br />

costituzionale è anche la previsione, contenuta nel secondo comma del nuovo<br />

art. 147 legge fallim., secondo cui l’estensione del fallimento sociale al<br />

socio illimitatamente responsabile non può essere dichiarata dopo che è decorso<br />

un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione<br />

della responsabilità illimitata, anche nel caso di trasformazione, fusione o<br />

scissione delle società, se sono state osservate le formalità per rendere note<br />

ai terzi i fatti indicati.<br />

Corretta è la nuova previsione, già in precedenza ritenuta dalla giurisprudenza,<br />

secondo cui la dichiarazione di fallimento è possibile soltanto<br />

se l’insolvenza della società attenga in tutto o in parte a debiti esistenti alla<br />

data della cessazione della responsabiltà illimitata.<br />

Infine, il legislatore della riforma ha previsto una espressa disciplina nelle<br />

ipotesi in cui la società fallita abbia costituito patrimoni destinati ad uno<br />

specifico affare o vi siano stati finanziamenti destinati ad uno specifico affare.<br />

A norma dell’art. 155 legge fallim., modificato, il fallimento della società<br />

comporta che l’amministrazione del patrimonio destinato previsto dall’art.<br />

2447 bis, 1º comma, lett. a), cod. civ., sia attribuita al curatore il quale deve<br />

provvedere con gestione separata. In particolare, deve cedere il patrimonio<br />

a terzi onde conservarne la funzione produttiva, altrimenti, se la cessione<br />

non è possibile, liquidarlo secondo le regole della liquidazione delle società<br />

in quanto applicabili.<br />

Il corrispettivo, aggiunge l’ultimo comma dell’art. 155 legge fallim., del-


358<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

la cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione<br />

sono acquisiti dal curatore nell’attivo fallimentare, detratto quanto<br />

spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell’articolo<br />

2447 ter, primo comma, lettera d) del codice civile.<br />

Se, invece, dispone l’art. 156 legge fallim., il patrimonio destinato è incapiente,<br />

il curatore, autorizzato dal giudice delegato, provvede alla sua liquidazione.<br />

Si è visto, peraltro, che i creditori particolari non possono soddisfarsi<br />

sul patrimonio sociale. Il nuovo art. 156 legge fallim. prevede una eccezione,<br />

disponendo che i creditori particolari del patrimonio destinato possono<br />

presentare domanda di insinuazione al passivo del fallimento della società<br />

nei casi di responsabilità sussidiaria o illimitata previsti dall’art. 2447 quinquies,<br />

terzo e quarto comma, del codice civile, sopra indicati.<br />

Qualora, infine, risultano violate le regole di separatezza fra uno o più<br />

patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima,<br />

il curatore può agire in responsabilità contro gli amministratori e i<br />

componenti degli organi di controllo ai sensi dell’art. 146 legge fallim.<br />

Per quanto concerne, inoltre, i finanziamenti destinati ad uno specifico<br />

affare, la disposizione dell’art. 72 ter, legge fallim., detta una disciplina conforme<br />

alla nuova regolamentazione dei contratti in corso alla data della dichiarazione<br />

di fallimento, che prevede una generalizzata facoltà di scelta del<br />

curatore in ordine allo scioglimento o meno del contratto.<br />

Dispone, infatti, l’art. 72 ter, legge fallim., che il fallimento della società<br />

determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all’art. 2447<br />

bis, primo comma, lett. b), del codice civile, quando impedisce la realizzazione<br />

o la continuazione dell’operazione. In caso contrario, il curatore, sentito<br />

il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto<br />

in luogo della società assumendone gli oneri relativi.<br />

Ove il curatore non subentri nel contratto, il finanziatore può chiedere<br />

al giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, di realizzare o continuare<br />

l’operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi, il finanziatore<br />

può trattenere i proventi dell’affare e può insinuarsi al passivo del fallimento<br />

in via chirografaria per l’eventuale residuo attivo.<br />

Nei casi in cui il curatore decida di subentrare o non nell’affare, rimane<br />

ferma la salvaguardia prevista dai commi terzo, quarto e quinto dell’art.<br />

2447 decies del codice civile. Nell’ipotesi in cui l’operazione non possa essere<br />

realizzata né continuata si applica il sesto comma dell’art. 2447 decies<br />

del codice civile (art. 72 ter, u.c., legge fallim.).<br />

Dott. Giuseppe Pellegrino<br />

Presidente del Tribunale di Lucera


L’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA<br />

DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI<br />

ED <strong>IL</strong> CHAPTER ELEVEN: SISTEMI A CONFRONTO<br />

Sommario: 1. Premessa. – 2. Differenze d’impostazione. – 3. Presupposti. – 4. Soggetti. – 5.<br />

Organi. – 6. Finalità. – 7. Decreto Marzano. – 8. L’articolo 182 bis della legge 14 maggio<br />

2005, n. 80. – 9. Conclusioni.<br />

1. Premessa. – Da un’analisi comparata dell’amministrazione straordinaria,<br />

procedura concorsuale con finalità conservative del patrimonio di grandi<br />

imprese insolventi ed il Chapter Eleven, procedura disciplinata dall’ordinamento<br />

statunitense e finalizzata alla riorganizzazione dell’unità produttiva<br />

in crisi, si evincono differenze sostanziali nell’impostazione giuridica dei<br />

due sistemi. Da una parte si colloca il sistema americano che affida la scelta<br />

sul possibile risanamento dell’impresa insolvente ai creditori, ammettendo<br />

l’intervento statale unicamente in ipotesi eccezionali e subordinando la concessione<br />

di denaro pubblico al rispetto di ferree condizioni da accertarsi<br />

prima dell’erogazione dei fondi; dall’altra si pone quello italiano, un modello<br />

in cui al ceto creditorio non è riconosciuto il diritto di esprimere alcun<br />

consenso in relazione all’apertura del procedimento od all’indirizzo scelto<br />

nel programma ( 1 ).<br />

2. Differenze d’impostazione. –LaReorganization, di cui al Chapter 11,è<br />

la procedura concorsuale che consente al debitore di soddisfare le obbligazioni<br />

contratte con i creditori e di ristrutturare il proprio patrimonio ( 2 ). Lo<br />

scopo primario perseguito è quello di conservare in vita l’organizzazione<br />

produttiva, valutandone l’opportunità in una logica di mercato. Si vuole assicurare<br />

al soggetto inefficiente uno strumento di natura privatistica ( 3 ), fi-<br />

( 1 ) Ved. G. Sangiorgi, La crisi d’impresa ed i salvataggi industriali negli USA, inGiur.<br />

Comm., 1984, I, pag. 417.<br />

( 2 ) Ved. D.G. Epstein, S.H. Nickles, J.J. White, Bankruptcy, St. Paul, 1993, pag. 732.<br />

( 3 ) Ved. C.J Tabb, The law of bankruptcy, New York, 1997, pag. 806.


360<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

nalizzato alla risoluzione della crisi, che si fondi sulla negoziazione tra i soggetti<br />

coinvolti, sulla loro capacità di confrontarsi liberamente e di collaborare<br />

( 4 ), poiché ciò che rileva è la valutazione dell’interesse delle parti, affinché<br />

si ottenga la migliore soluzione prospettabile ( 5 ).<br />

Di fronte ai dissesti economici di imprese in crisi, l’ordinamento americano<br />

ha optato per un modello di composizione degli interessi che non preveda<br />

l’intervento di organi amministrativi, come avviene in Italia ( 6 ), ma che<br />

sia, al contrario, lasciato all’autonomia negoziale delle parti coinvolte. Differiscono,<br />

dunque, nei due sistemi i presupposti di accesso alla procedura, il<br />

ruolo delle parti e degli organi che partecipano al procedimento. Valutiamo<br />

quindi, in modo specifico le singole differenze.<br />

3. Presupposti. – Si può innanzitutto rintracciare una prima divergenza<br />

tra i due sistemi concorsuali nei requisiti richiesti per l’accesso alla procedura.<br />

Nell’ordinamento italiano, ai sensi dell’articolo 2 della legge 270/99, per<br />

essere ammessi all’amministrazione straordinaria è necessario disporre della<br />

qualifica di imprenditore commerciale, anche individuale (tale requisito è<br />

richiesto anche dal decreto Marzano, con il quale il nostro legislatore nel<br />

2003 ha riformato la disciplina dell’amministrazione straordinaria per le<br />

grandissime imprese in stato d’insolvenza ( 7 )). L’articolo 1 della Prodi bis,<br />

a tal proposito, individua nell’amministrazione straordinaria il rimedio concorsuale<br />

proprio «della grande impresa commerciale insolvente», prevedendo<br />

nelle norme successive i requisiti soggettivi speciali, ossia un numero<br />

prefissato di lavoratori subordinati, nonché un determinato ammontare di<br />

debiti contratti. Il decreto Marzano stabilisce, invece, come requisiti necessari<br />

per l’accesso alla procedura un numero di lavoratori subordinati non<br />

inferiori a mille da almeno un anno e debiti per un ammontare complessivo<br />

non inferiore ad un miliardo di euro. In secondo luogo, entrambe le disposizioni<br />

esigono la prova dell’incapacità dell’imprenditore di adempiere regolarmente<br />

alle obbligazioni, elencando, all’articolo 5 del provvedimento<br />

del ‘99, i documenti che debbono essere presentati in cancelleria ai fini della<br />

dichiarazione del tribunale dello stato d’insolvenza.<br />

Al contrario, lo US Code, alla sezione centonove, non richiede la qualifica<br />

( 4 ) Ved. L.G Picone, La riorganizzazione nel diritto fallimentare statunitense, Milano,<br />

1993, pag. 22.<br />

( 5 ) Ved. C.J Tabb, op. cit., pag. 781.<br />

( 6 ) Ved. A. Jorio, Luci ed ombre della nuova legge Prodi, inGiur. Comm., 1999, I, pag.<br />

10 e seg.<br />

( 7 ) Ved. R. Rossi, L’amministrazione straordinaria tra Prodi bis, decreto Marzano e legge<br />

18 febbraio 2004, n. 39, in questa Rivista, 2004, II, pag. 634 Si vedano anche L. Guglielmucci,<br />

La disciplina speciale dell’amministrazione straordinaria per le situazioni di crisi particolarmente<br />

rilevanti, in questa Rivista, 2004, pag. 1225.


Parte I - Dottrina 361<br />

di imprenditore commerciale per accedere al Chapter eleven; infatti, la disposizione<br />

legislativa recita «chiunque può essere assoggettato alla Liquidation<br />

può essere sottoposto alla Reorganization»( 8 ). L’eventualità che ad un soggetto<br />

non imprenditore fosse riconosciuto il diritto di usufruire di tale rimedio<br />

concorsuale aveva suscitato alcuni dubbi in dottrina, risolti dall’intervento<br />

della Corte Suprema che, nel 1991, ha ritenuto possibile l’estensione del<br />

Capitolo Undici anche al «consumer debtor», cioè a qualunque persona fisica<br />

inadempiente. La reorganization risulta, dunque, perseguire come risultato<br />

primario la ristrutturazione delle imprese commerciali, tuttavia anche i consumatori<br />

o i professionisti possono ricorrere a questo strumento.<br />

Anche il presupposto oggettivo, ossia lo stato d’insolvenza, è differentemente<br />

considerato nell’ordinamento statunitense, dal momento che si può<br />

prescindere dall’effettiva dimostrazione dello stesso. Qualora la domanda di<br />

ammissione alla procedura, c.d. petition, sia presentata dallo stesso debitore,<br />

egli dovrà dimostrare unicamente di avere debiti, a prescindere dalla<br />

prova dello stato d’insolvenza. Nell’ipotesi di involuntary case, invece, l’incapacità<br />

di adempiere regolarmente alle obbligazioni contratte deve essere<br />

provata dai creditori che abbiano presentato l’istanza.<br />

4. Soggetti. – Altra rilevante divergenza deve essere individuata nel ruolo<br />

svolto dal debitore nell’ambito del Chapter Eleven, rispetto a quello rivestito<br />

dallo stesso soggetto nel sistema italiano. Per prassi la legge statunitense<br />

mantiene a capo dell’organizzazione in crisi lo stesso imprenditore insolvente<br />

( 9 ), il quale sarà rimosso dall’incarico solo in ipotesi tassative di condotta<br />

dolosa, nel qual caso si provvederà alla nomina di un curatore. Allo<br />

stesso soggetto in crisi la normativa fallimentare assegna un termine di favore<br />

detto «exclusivity period», di centoventi giorni dalla presentazione dell’istanza<br />

per l’ammissione alla procedura, in cui egli è dotato di una legittimazione<br />

esclusiva alla presentazione del piano e di un ulteriore periodo di<br />

sessanta giorni per assicurarsi il consenso dei creditori. In questo modo, è<br />

garantita al debtor la possibilità di strutturare liberamente la sua proposta di<br />

risoluzione della crisi, delineando i caratteri essenziali della ristrutturazione<br />

e godendo anche di un’ampia libertà di manovra nell’orientare il consenso<br />

dei creditori, in modo da ottenere un accordo con la controparte, senza essere<br />

soggetto a condizionamenti eccessivamente rigidi ( 10 ). Al debitore è as-<br />

( 8 ) Ved. A. Castagnola, La nuova disciplina del fallimento negli Stati Uniti, inGiur.<br />

Comm., 1987, I, pag. 335.<br />

( 9 ) Ved. A. Castagnola, La liberazione del debitore (discharge) nel diritto fallimentare<br />

statunitense, Milano, 1993, pag. 312<br />

( 10 ) Ved. F. Marelli, La procedura di riorganizzazione prevista dal Capitolo 11 del<br />

Bankruptcy Code, inRiv. trim. dir. proc. civ., 1992, pag. 568.


362<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

segnato anche il compito di suddividere i creditori in classi e di stabilire il<br />

trattamento spettante a ciascuna di esse. La libertà di definizione degli interessi,<br />

concessa al soggetto insolvente, non deve essere causa di arbitrarie<br />

discriminazioni, per cui ciascun gruppo deve essere costituito da titolari di<br />

situazioni creditorie sostanzialmente simili.<br />

Il favor del legislatore americano nei confronti dell’imprenditore-debitore<br />

deve rintracciarsi nella nozione di insolvenza che, invece di essere ritenuta<br />

una colpa, è considerata un incidente professionale che può capitare a<br />

qualunque operatore economico e di fronte al quale il sistema deve garantire<br />

al soggetto onesto, ma sfortunato la possibilità di risanare i propri debiti<br />

e di ricominciare una nuova vita professionale ( 11 ).<br />

Nell’ordinamento italiano, al contrario, la redazione del programma che<br />

determina le modalità di risoluzione della crisi imprenditoriale è affidata ad<br />

un organo amministrativo, ossia al commissario straordinario ( 12 ). In base al<br />

disposto della legge 270/99 egli, entro sessanta giorni dall’apertura del procedimento,<br />

dovrà redigere un piano, scegliendo uno dei due indirizzi alternativi,<br />

indicati nell’articolo 27, di ristrutturazione o cessione ( 13 ). Il programma<br />

consiste nella individuazione dettagliata delle linee operative e delle<br />

modalità di ristrutturazione o liquidazione aziendale che devono essere<br />

attuate ( 14 ). L’atto deve essere formulato sotto la vigilanza del Ministero<br />

delle Attività Produttive e secondo gli indirizzi di politica industriale dallo<br />

stesso adottati, deve tener conto degli interessi dei creditori e salvaguardare<br />

l’unità operativa dei complessi industriali.<br />

( 11 ) Ved. F. Marelli, op. cit., pag. 565.<br />

( 12 ) Il decreto Marzano, prevedendo una maggiore concentrazione dei poteri di gestione<br />

della crisi nelle mani dell’autorità amministrativa, ha assegnato ad essa il compito di valutare<br />

la sussistenza dei requisiti necessari per l’accesso alla procedura, nonché quello di decidere<br />

sull’apertura dell’amministrazione straordinaria. Diversamente da quanto disposto dalla Prodi<br />

bis, che garantiva un solido equilibrio nella distribuzione dei compiti tra autorità giudiziaria<br />

ed amministrativa, la domanda di ammissione deve essere presentata direttamente al Ministro<br />

e, contemporaneamente, deve essere trasmessa l’istanza al tribunale, affinché dichiari lo<br />

stato d’insolvenza. Eliminando, inoltre, la fase di osservazione prevista dalla legge del ‘99, finalizzata<br />

alla valutazione delle concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico<br />

dell’impresa, la continuazione dell’attività aziendale procede automaticamente, segnando<br />

un ritorno al passato, al provvedimento 95/79, con il dato ancora più sconcertante che il<br />

provvedimento amministrativo precede la dichiarazione dello stato d’insolvenza. L’articolo<br />

4 della legge 39/2004 stabilisce che il commissario straordinario debba redigere il programma<br />

entro centottanta giorni dalla nomina e che debba presentarlo al Ministro. Si tratterà, naturalmente,<br />

di un piano che preveda la ristrutturazione dell’impresa e non la sua liquidazione,<br />

data la preferenza accordata dalla legge a tale prospettiva di risanamento (articolo 1).<br />

( 13 ) Ved. G. Lo Cascio, Commentario alla legge sull’amministrazione straordinaria delle<br />

grandi imprese insolventi, Milano, 2000, pag. 3.<br />

( 14 ) Ved. M. Galioto, L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato<br />

d’insolvenza, Milano, 2003, pag. 179.


Parte I - Dottrina 363<br />

Nell’ambito della reorganization, invece il plan, èil fulcro dell’intera<br />

procedura ( 15 ), il risultato della negoziazione libera tra le parti. Esso rappresenta<br />

il documento che, se omologato dal tribunale, definisce l’ordine e le<br />

modalità di soddisfazione dei creditori e che contiene le previsioni in ordine<br />

alla concreta attuazione delle prospettive di risanamento dell’impresa, prevedendo<br />

al suo interno tutte le attività economico-finanziarie che devono<br />

essere compiute. Dal momento della presentazione della petition all’omologazione<br />

del piano, la possibilità di successo dipende dalla capacità dei soggetti<br />

coinvolti di dialogare e di confrontarsi in un reciproco rapporto di collaborazione,<br />

essendo il piano un atto di natura privatistica ( 16 ). Nel sistema<br />

statunitense, infatti, è del tutto assente l’intervento dell’autorità amministrativa,<br />

con il fine di progettare le modalità di ristrutturazione. Questa funzione<br />

è svolta da coloro che hanno interessi coinvolti nel procedimento.<br />

Nel nostro ordinamento, invece, la possibilità di una ristrutturazione<br />

aziendale è filtrata dal programma, che viene redatto dall’autorità amministrativa,<br />

la quale finisce per condizionare le modalità e le prospettive di effettivo<br />

risanamento del debito. Ad una soluzione concordata tra le parti il<br />

nostro legislatore ha preferito una modalità di composizione degli interessi<br />

coinvolti che si serva dell’intervento di organi pubblici.<br />

Nella reorganization, invece, i creditori svolgono un ruolo di costante<br />

partecipazione e ciò costituisce una rilevante differenza d’impostazione ( 17 ).<br />

Essi sono chiamati a votare in ordine al piano presentato. Il legislatore ha<br />

previsto un meccanismo di tutela nei loro confronti, consistente in una forma<br />

di pubblicità che consenta loro di essere in grado di esprimere un giudizio<br />

informato in ordine al plan. È, infatti, prevista la notifica a tutti i creditori<br />

di un «disclosure statement», cioè di una «dichiarazione di divulgazione»<br />

( 18 ), che contenga tutte le informazioni necessarie per comprendere a<br />

pieno il programma. Tale atto deve essere valutato dalla Corte in un’udienza<br />

obbligatoria, nella quale si deve vagliare l’effettiva idoneità del documento<br />

ad informare i soggetti cui è indirizzato. All’udienza saranno chiamate a<br />

partecipare tutte le parti interessate, anche quelle che non potranno in seguito<br />

votare, in modo da apportare il loro contributo alla stesura ed alla definizione<br />

del plan. Avvenuta la comunicazione della dichiarazione in questione,<br />

i creditori sono chiamati a votare. Quello che rileva ai fini dell’accettazione<br />

del documento è l’approvazione da parte di tanti creditori che rappresentino<br />

la maggioranza all’interno di ciascuna classe. In particolare, l’atto<br />

si ritiene approvato da una class, seèstato votato da un numero di cre-<br />

( 15 ) Ved. F. Marelli, op. cit., pag. 689.<br />

( 16 ) Ved. L.G. Picone, op. cit., pag. 23.<br />

( 17 ) Ved. L.G. Picone, op. cit., pag. 21.<br />

( 18 ) Ved. L.G. Picone, op. cit., pag. 106 e seg.


364<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

ditori pari ad almeno i due terzi in valore dei soggetti votanti e più della<br />

metà in numero degli stessi.<br />

Nell’amministrazione straordinaria disciplinata dalla Prodi bis, invece, il<br />

ceto creditorio non può esprimersi a favore o contro l’adozione del programma,<br />

ma può unicamente prenderne visione, estrarne copia ed, entro<br />

dieci giorni dalla sua presentazione, depositare osservazioni presso la cancelleria<br />

del tribunale. La partecipazione al contraddittorio nella nostra legislazione<br />

è limitata, inoltre, alla sola possibilità di prendere parte al comitato<br />

di sorveglianza, che ha il potere di ispezionare i libri e le scritture contabili<br />

dell’insolvente, nonché alla proposizione del reclamo alla Corte d’Appello<br />

contro il decreto con cui il tribunale dispone l’apertura del procedimento.<br />

5. Organi. – Nel Chapter Eleven una volta che i creditori si sono espressi<br />

in ordine al plan, la Corte deve procedere all’omologazione dell’atto. Il ruolo<br />

rivestito dall’autorità giudiziaria fino a questo momento è piuttosto marginale,<br />

essendo previsto solo un suo intervento obbligatorio in occasione<br />

della dichiarazione di divulgazione. In occasione della «confirmation», invece,<br />

la Corte assumerà una posizione di centrale rilevanza. L’omologazione<br />

può essere conforme alla volontà dei creditori. Tale ipotesi si realizza, unicamente,<br />

nell’eventualità in cui tutte le classi danneggiate abbiano votato a<br />

favore del piano. L’autorità giudiziaria dovrà verificare nel corso di un’udienza<br />

che non ci siano opposizioni proposte dai soggetti interessati e nel<br />

caso in cui ve ne fossero, dovrà compiere un esame più dettagliato sulle<br />

condizioni imposte dal piano, valutando che esso sia conforme alle prescrizioni<br />

di legge, che sia presentato in buona fede, che sia realizzabile e che sia<br />

conforme alle previsioni legislative ( 19 ).<br />

La decisività dell’intervento della Corte risulta ancor più evidente nell’eventuale<br />

esercizio del «cram down power», che si configura nel caso in<br />

cui una sola, o anche la maggioranza delle classi danneggiate, le uniche<br />

ad avere diritto di voto sul piano, abbiano espresso sfavore nei confronti<br />

del documento ( 20 ). La Corte, in questa ipotesi, può decidere di omologare<br />

comunque il plan, nonostante il dissenso della gran parte del ceto creditorio<br />

( 21 ). Per esercitare questo power è necessario che concorrano determinate<br />

condizioni: la richiesta del proponente del plan, l’accettazione dell’atto da<br />

parte di almeno una classe danneggiata, che il documento non sia discriminatorio<br />

(assicuri, cioè, alle classi danneggiate dello stesso rango un trattamento<br />

uniforme), che sia giusto ed equo (ciascun creditore non deve rice-<br />

( 19 ) Ved. C.J. Tabb, op. cit., pag. 848.<br />

( 20 ) Ved. A. Jorio, Le crisi d’impresa, Milano, 2000, pag. 44.<br />

( 21 ) Ved. M.J. Bonell, La crisi delle tradizionali procedure concorsuali: uno sguardo oltre<br />

frontiera, inGiur. Comm., 1981, I, pag. 690.


Parte I - Dottrina 365<br />

vere più del cento per cento del credito ammesso al passivo). Inoltre, affinché<br />

ilcram down si possa concretizzare, è indispensabile che l’organo giudiziario<br />

effettui il «best interest creditor test», valutando che i creditori dissenzienti<br />

non ottengano meno di quanto sarebbe loro spettato in caso di<br />

liquidazione del patrimonio dell’insolvente. Tale stima imprescindibile risponde<br />

alla filosofia ispiratrice di tutta la procedura di reorganization. La<br />

sostituzione della volontà della Corte all’accordo ed alla soluzione negoziata<br />

tra le parti è possibile, solo se è dimostrata la convenienza della soluzione<br />

imposta rispetto ad un’altra alternativa realizzabile.<br />

La legge italiana del ’99 prevede, invece, che il programma redatto dal<br />

commissario straordinario debba ricevere, entro trenta giorni dalla presentazione,<br />

l’autorizzazione all’esecuzione da parte del Ministero delle Attività<br />

Produttive. In caso di mancata pronuncia dell’organo amministrativo, entro<br />

il termine ulteriore di novanta giorni, l’atto si ritiene approvato. Nell’eventualità<br />

in cui l’atto contenga il ricorso a finanziamenti pubblici o ad altre<br />

forme di agevolazioni, soggette all’autorizzazione della Commissione, l’organo<br />

comunitario è chiamato a pronunciarsi entro centoventi giorni. Se entro<br />

tale termine non si pronuncia il documento deve ritenersi rigettato.<br />

Un altro organo, la cui partecipazione al Chapter Eleven risulta essere<br />

decisiva, è ilCreditor’s Committee, ossia il comitato dei creditori, costituito<br />

generalmente dai titolari dei sette crediti maggiori tra tutti i chirografari<br />

( 22 ). Tra le funzioni svolte dal comitato, le più significative sono quelle<br />

di investigazione sull’operato del debitore (il Creditor’s Committee può proporre<br />

la sostituzione dell’imprenditore con un trustee) e la possibilità di<br />

proporre un piano di riorganizzazione, in caso di mancata approvazione<br />

di quello del debtor. Tale organo rappresenta la controparte del debitore,<br />

l’organismo in grado di controbilanciare i poteri dell’insolvente e la parte,<br />

in quanto rappresentativa di coloro che saranno chiamati ad approvare il<br />

programma, con cui contrattare il plan proposto ( 23 ). Il comitato di sorveglianza,<br />

nell’amministrazione straordinaria, svolge, invece, una funzione di<br />

minore rilevanza. Ad esso è assegnato il potere di ispezionare i documenti<br />

e chiedere in ogni momento chiarimenti all’imprenditore od al commissario;<br />

può proporre la revoca del commissario, svolgendo una funzione propulsiva;<br />

i suoi interventi sono, però, prevalentemente di carattere consultivo,<br />

dal momento che emette pronunce obbligatorie, ma non vincolanti ( 24 ).<br />

6. Finalità. – La fase seguente all’omologazione del piano è quella della<br />

( 22 ) Ved. C.J. Tabb, op. cit., pag. 784.<br />

( 23 ) Ved. L. G. Picone, op. cit., pag. 47.<br />

( 24 ) Ved. A. Maffei Alberti, Commentario breve alla legge fallim., Padova, 2000, pag.<br />

1070.


366<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

sua esecuzione da parte del debitore, sotto la sorveglianza dell’autorità giudiziaria.<br />

Nel caso in cui tale attività venga correttamente eseguita, il tribunale<br />

emetterà il«final decree», il provvedimento finale con cui la procedura<br />

deve ritenersi definitivamente chiusa. L’effetto principale della reorganization<br />

è la liberazione del debitore dalle obbligazioni esistenti prima dell’inizio<br />

del procedimento; liberazione che può venir accordata sia alle persone<br />

fisiche che a quelle giuridiche, unicamente se si è portato a termine un programma<br />

di ristrutturazione. In caso di liquidazione del patrimonio (in questa<br />

ipotesi la discharge può venire concessa solo alle persone fisiche) o di uso<br />

improprio del Capitolo Undici, per perseguire finalità liquidatorie, l’ordinamento<br />

americano non riconosce il diritto alla discharge. Con tale termine si<br />

deve intendere non una cancellazione dei debiti, bensì unicamente un divieto<br />

per i creditori di iniziare azioni esecutive, volte al recupero di un credito<br />

esistente prima dell’apertura del Chapter Eleven ( 25 ). Si vuole evitare che i<br />

creditori, solo parzialmente soddisfatti o non soddisfatti in base alle previsioni<br />

del piano, possano procedere contro il debitore. Questo privilegio, accordato<br />

al soggetto insolvente, risponde alla volontà del legislatore statunitense<br />

di garantire al debitore la possibilità di un concreto fresh start, ossia di<br />

un nuovo inizio, di una nuova vita imprenditoriale dopo la crisi. Nella stessa<br />

misura, anche l’amministrazione straordinaria è diretta a conservare il patrimonio<br />

produttivo dell’impresa ( 26 ), che abbia determinati requisiti dimensionali<br />

e che presenti concrete prospettive di recupero ( 27 ). L’obiettivo da<br />

perseguire non consiste nell’eliminazione dal mercato dell’entità in crisi,<br />

bensì nel mantenimento dell’organizzazione insolvente come bene da salvaguardare<br />

per la sua rilevanza sotto il profilo occupazionale ed economico.<br />

Tuttavia, tale finalità, anziché essere perseguita attraverso una procedura<br />

fondata sull’autonomia negoziale delle parti coinvolte, è raggiunta attraverso<br />

una procedura di natura mista, giurisdizionale ed amministrativa, con<br />

l’affidamento a ciascuna autorità della difesa di quegli interessi che è maggiormente<br />

in grado di tutelare ( 28 ).<br />

7. Decreto Marzano. – Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 23 dicembre<br />

2003 il decreto Marzano, poi convertito in legge nel 2004, mediante<br />

( 25 ) Ved. C.J. Tabb, op. cit., 883. Vedi anche Marelli F., Esperienza applicativa e riforma<br />

nella procedura di riorganizzazione del diritto fallimentare statunitense, inRiv. trim. dir.<br />

proc. civ., 1998, pag. 157.<br />

( 26 ) Ved. A. De Angelis, Le nozioni di impresa ed insolvenza nella nuova legge dell’amministrazione<br />

straordinaria, inIl Fallim., 2000, pag. 272.<br />

( 27 ) Ved. A. Maffei Alberti, op. cit., pag. 1067. Si veda anche P. Pajardi, Codice del<br />

fallimento, Milano, 2001, 1648.<br />

( 28 ) Ved. G. Alessi, L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, Milano,<br />

2000, pag. 13 e seg.


Parte I - Dottrina 367<br />

il quale ha ampliato gli strumenti di risoluzione della crisi di impresa, in<br />

particolare con riferimento ai complessi produttivi di grandissime dimensioni.<br />

Il provvedimento, ispirato dalla necessità di fornire una risposta immediata<br />

alla crisi Parmalat, si propone di arginare l’impatto negativo che<br />

l’insolvenza di tali complessi industriali può determinare sul mercato e sull’occupazione.<br />

L’impianto procedurale del decreto ridistribuisce i compiti<br />

tra l’autorità giudiziaria e quella amministrativa, attribuendo a quest’ultima<br />

incarichi di grande importanza e riducendo, contemporaneamente, l’influenza<br />

del giudice. L’accesso alla procedura è consentito alle sole imprese<br />

che intendano avvalersi di un piano di ristrutturazione economico-finanziario<br />

e che presentino il requisito di almeno mille lavoratori subordinati e di<br />

un ammontare di debiti non inferiore ad un miliardo di euro. Legittimato a<br />

proporre la domanda di ammissione è esclusivamente l’imprenditore, che<br />

deve presentare la richiesta al Ministro delle attività produttive. Contemporaneamente<br />

deve essere presentata l’istanza al tribunale, affinché dichiari lo<br />

stato d’insolvenza. Pertanto, la procedura si apre con un atto amministrativo<br />

e non con un provvedimento giurisdizionale ( 29 ). Il Ministro, valutati i<br />

requisiti richiesti dall’art. 1, statuisce con decreto l’ammissione dell’impresa<br />

all’amministrazione straordinaria accelerata; dunque, non è più prevista la<br />

fase di osservazione, essendo immediato l’accesso alla procedura. L’accertamento<br />

dello stato di insolvenza dell’impresa è rimesso al tribunale, il quale<br />

deve provvedervi con sentenza, entro cinque giorni dalla comunicazione del<br />

decreto di apertura, emanato dal Ministro. Nel caso in cui l’autorità giudiziaria<br />

verifichi l’insussistenza dell’insolvenza o di uno dei presupposti indicati<br />

all’art. 1 cessano gli effetti del decreto ministeriale. Tra le maggiori innovazioni,<br />

introdotte dalla legge n. 39 del 2004, si può annoverare l’articolo<br />

4 bis ( 30 ) che prevede la possibilità, esclusivamente in capo al commissario<br />

straordinario, non anche all’imprenditore od a terzi, di redigere una proposta<br />

di concordato che contempli la suddivisione in classi dei creditori ed il<br />

loro trattamento differenziato ( 31 ). L’autorizzazione ministeriale è necessaria<br />

solo nel caso siano costituite classi diverse, al fine di valutare la correttezza<br />

dei criteri di formazione. La legittimazione esclusiva del commissario<br />

in materia di proposizione dell’atto, nonché il controllo sulla classificazione<br />

dei creditori, che è svolto unicamente dall’autorità amministrativa, suscita<br />

( 29 ) Ved. G. Alessi, op. cit., pag. 24.<br />

( 30 ) Ved. M Fabiani eM.Ferro, Dai tribunali ai ministeri: prove generali di degiurisdizionalizzazione<br />

della gestione delle crisi d’impresa, inIl Fallim., 2004, II, pag. 132.<br />

( 31 ) Nonché la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori in qualsiasi forma<br />

tecnica, in termini di scadenza, di tassi d’interesse e presenza di eventuali garanzie reali e<br />

personali; in particolare, può essere prevista l’attribuzione ai creditori di azioni o quote, ovvero<br />

di obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari o titoli di debito.


368<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

notevoli perplessità ( 32 ). Il concordato è approvato se ottiene il voto favorevole<br />

della maggioranza dei creditori ammessi e, se sono previste classi diverse,<br />

è necessario raggiungere la maggioranza all’interno di ciascuna di esse.<br />

L’atto sarà obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura dell’amministrazione<br />

straordinaria. Al tribunale è attribuito, in sede di omologazione,<br />

un potere particolarmente incisivo che richiama l’istituto americano del<br />

cram down. È, infatti, consentito all’autorità giudiziaria di omologare il piano,<br />

anche in caso di mancata approvazione di alcune classi (purché la maggioranza<br />

delle stesse abbia votato a favore), laddove ritenga che la soddisfazione<br />

che l’atto garantisce non sia inferiore a quella che sarebbe spettata ai<br />

dissenzienti, in base ad una modalità diversa di risoluzione della crisi «concretamente<br />

praticabile» ( 33 ).<br />

8. L’articolo 182 bis della legge 14 maggio 2005, n. 80. – Un’altra soluzione<br />

negoziale della crisi d’impresa è stata introdotta nel nostro ordinamento<br />

dall’art. 182 bis, contenuto nel decreto legge 14 marzo 2005, n.<br />

35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80. Tale provvedimento si inserisce<br />

tra quelli predisposti dal Governo per rilanciare la competitività del<br />

nostro Paese e riconosce la facoltà, in capo al debitore, di stipulare accordi<br />

«di ristrutturazione dei debiti» con i creditori che rappresentino almeno il<br />

sessanta per cento della totalità. L’intesa, raggiunta dalle parti, deve essere<br />

depositata in tribunale, unitamente ad una relazione redatta da un esperto<br />

sull’attuabilità dello stesso, «con particolare riferimento alla sua idoneità ad<br />

assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei». L’accordo deve essere<br />

pubblicato nel registro delle imprese (è infatti efficace dal giorno successivo<br />

alla sua pubblicazione), in modo da consentire ai creditori e ad ogni<br />

soggetto interessato di proporre opposizione entro trenta giorni. Il tribunale<br />

provvederà all’omologazione dopo aver deciso eventuali opposizioni. Tale<br />

previsione normativa ha l’obiettivo di salvaguardare le intese, intercorse<br />

tra il debitore ed alcuni creditori, prima che si vada di fronte all’autorità<br />

giudiziaria. Si tratta di un contratto che determina una rinegoziazione del<br />

credito con efficacia limitata ai soggetti che vi hanno partecipato ( 34 ). Nel<br />

diritto commerciale americano si parla, in riferimento ad ipotesi analoghe,<br />

di prepackeged bankruptcy, ossia di un accordo raggiunto con alcuni tra i<br />

( 32 ) Ved. G. Alessi, L’amministrazione straordinaria accelerata (legge Parmalat), in questa<br />

Rivista, 2004, 20. Vedi R. Rossi, op. cit., pag. 686.<br />

( 33 ) Ved. M. Santaroni, L’amministrazione straordinaria della impresa grandissima<br />

(D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito in legge 18 febbraio 2004, n. 39), inLe nuovi leggi<br />

civ. comm., 2004, pag. 769.<br />

( 34 ) Ved. L. Panzani, Il D.L. 35/2005, la legge 14 maggio 2005, n. 80 e la riforma della<br />

legge fallim., www.ipsoa.it, pag. 2.


Parte I - Dottrina 369<br />

creditori che non pregiudica, in alcun modo, coloro che non vi hanno aderito<br />

ed ai quali, invece, deve essere assicurato il «regolare pagamento» delle<br />

pretese vantate. La natura negoziale della fattispecie, che rimette all’autonomia<br />

dei soggetti coinvolti la gestione della crisi, si ricava dall’inopponibilità<br />

dell’accordo raggiunto ai creditori estranei e dalla previsione di una successiva<br />

omologazione da parte del tribunale ( 35 ).<br />

9. Conclusioni. – L’analisi del sistema americano di risoluzione della crisi<br />

imprenditoriale ci consente di riflettere sull’orientamento del nostro sistema<br />

concorsuale. In un’economia che si evolve velocemente, alla nascita di<br />

nuovi complessi produttivi, si associa fisiologicamente il dissesto di alcuni<br />

di essi ( 36 ). Il problema da considerare e risolvere consiste nel definire gli<br />

strumenti più idonei a fare in modo che il contesto economico risenta, il<br />

meno possibile, del verificarsi di tali inefficienze. Lo sviluppo dell’economia<br />

e dei mercati ha portato il legislatore italiano a comprendere che l’obiettivo<br />

da perseguire non consiste nella disgregazione dei complessi industriali,<br />

bensì nella conservazione, per quanto sia possibile, dell’unità produttiva.<br />

L’ordinamento fallimentare deve riuscire a garantire interventi spediti e mirati.<br />

Il nucleo centrale della legislazione in materia di crisi d’impresa deve<br />

spostarsi dalla tradizionale regolamentazione degli effetti dell’insolvenza alla<br />

predisposizione di strumenti di prevenzione, attraverso i quali, sia possibile<br />

garantire il contemperamento degli interessi principali coinvolti, cioè la<br />

tutela del credito e la conservazione delle organizzazioni produttive risanabili<br />

( 37 ). Inoltre, è necessario assicurare un miglior bilanciamento tra le<br />

istanze di autonomia negoziale delle parti e le esigenze di salvaguardia<br />

del ruolo dell’autorità giudiziaria.<br />

L’esempio fornito dall’ordinamento americano mostra di dotare le procedure<br />

concorsuali della flessibilità ed elasticità propria degli accordi stragiudiziali<br />

in un sistema di certezze e garanzie giudiziali ( 38 ). In questo modo,<br />

è possibile rendere la procedura più rapida e maggiormente adattabile alle<br />

vicende del caso concreto, evitando di imporre alle parti coinvolte tempi<br />

più lunghi e costi maggiori, grazie alla minore rigidità degli schemi seguiti.<br />

Il carattere privatistico del Chapter Eleven, fondato sulla libera negoziazione<br />

tra le parti, consente di rintracciare un rimedio che assicuri la massima<br />

( 35 ) Ved. S. Fortunato, L’incerta riforma della legge fallim., inCorr. Giur., n. 5, 2005,<br />

pag. 597.<br />

( 36 ) Ved. F. Franchi, Le procedure concorsuali tra nuove frontiere e prospettive di riforma,<br />

in questa Rivista, 2004, pag. 101.<br />

( 37 ) Ved. A. Jorio, op. cit., pag. 69.<br />

( 38 ) Ved. G. Fauceglia, La procedura di composizione concordata della crisi, in questa<br />

Rivista, 2004, pag. 1406.


370<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

soddisfazione senza flessione delle ragioni creditorie, grazie al ruolo di riequilibrio<br />

nella composizione degli interessi delle parti, svolto dal giudice<br />

( 39 ). Il modello, prospettato dalla legge fallimentare statunitense, permette<br />

all’insolvente di presentarsi come un interlocutore credibile, offrendo ai<br />

creditori una soluzione che sia più vantaggiosa di quella che è possibile ottenere<br />

attraverso una procedura di liquidazione del patrimonio ( 40 ).<br />

Il sistema italiano è, d’altronde, un sistema economico misto, basato sulla<br />

libertà economica individuale e sul potere dello Stato. Tale impianto si<br />

riflette nella procedura di amministrazione straordinaria. Le ragioni di<br />

una tale struttura del procedimento sono, dunque, da rintracciarsi nei vari<br />

interessi coinvolti, che richiedono il rispetto delle regole di libera concorrenza<br />

sul mercato e l’intervento di organi pubblici con forti poteri amministrativi.<br />

Lo spazio, occupato in Italia dall’autorità amministrativa, sembra<br />

essere eccessivo, soprattutto se osservato in un contesto transnazionale<br />

nel quale è possibile ravvisare una generale tendenza degli ordinamenti concorsuali<br />

a valorizzare l’autonomia negoziale delle parti nella risoluzione della<br />

crisi, in un quadro di norme imperative che fissino i confini da rispettarsi<br />

senza essere intrusive nelle scelte dei soggetti coinvolti ( 41 ).<br />

Sara Butera<br />

Dottore in giurisprudenza<br />

Collaboratrice presso il Ceradi-Luiss ‘‘Guido Carli’’<br />

(‘‘Centro di ricerca per il diritto d’impresa’’)<br />

( 39 ) Ved. P.L Nela, Sulla riorganizzazione nel nuovo diritto fallimentare statunitense, in<br />

Riv. trim. dir. proc. civ., 1985, pag. 342.<br />

( 40 ) Ved. A. Jorio, op. cit., pag. 69.<br />

( 41 ) Ved. A. Gambino, Nuova disciplina societaria e procedure concorsuali tra diritto vigente<br />

e prospettive di riforma (in controtendenza), in questa Rivista, 2004, pag. 8.


CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA ED ALTA GESTIONE<br />

NELL’AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ PER AZIONI<br />

Sommario: 1. Il ruolo del consiglio di sorveglianza nella gestione strategica. – 2. I piani e le<br />

operazioni strategiche. – 3. La natura del potere deliberativo del consiglio di sorveglianza.<br />

– 4. Flessibilità statutaria. – 5. II potenziamento del controllo sul merito della gestione.<br />

– 6. Le implicazioni sotto il profilo della responsabilità. – 7. Aspetti sistematici. – 8. Il<br />

ruolo del modello dualistico.<br />

1. Il ruolo del consiglio di sorveglianza nella gestione strategica. – Con il<br />

d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, il legislatore interviene nuovamente sull’art.<br />

2409-terdecies relativo alle competenze dell’organo di controllo del<br />

modello dualistico di governance ( 1 ). In un primo momento, il d.lgs. n. 37<br />

del 2004 ha aggiunto al comma 1 di tale articolo la lettera f-bis), con la quale<br />

è stato attribuito al consiglio di sorveglianza il potere, ove previsto esplicitamente<br />

dallo statuto, di deliberare «in ordine ai piani strategici, industriali e<br />

finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso<br />

la responsabilità di questo per gli atti compiuti» ( 2 ).<br />

Ora il decreto correttivo n. 310/04 (art. 14) precisa che la prerogativa<br />

statutaria del consiglio di sorveglianza non riguarda soltanto i «piani industriali<br />

e finanziari», ma si estende anche alle «operazioni strategiche». Infatti,<br />

con la nuova formulazione della norma – come si legge nella Relazione di<br />

accompagnamento – il consiglio di sorveglianza è chiamato «a deliberare<br />

in ordine non solo alle materie contenute nei piani strategici predisposti<br />

dal consiglio di gestione, ma altresì in tutte quelle operazioni che, per il loro<br />

carattere strategico, risultano di rilevante interesse per la società».<br />

L’integrazione normativa è in linea con quanto accade nell’ordinamento<br />

( 1 ) Il presente articolo riproduce, con taluni approfondimenti, P.P. Ferraro, ad art.<br />

2409-terdecies,inM. Sandulli, V. Santoro e B. Sassani, a cura di, La riforma delle società,<br />

Aggiornamento commentato, II, Torino, 2005, in corso di pubblicazione.<br />

( 2 ) Si veda P. Valensise, ad art. 2409-terdecies,inM. Sandulli, V. Santoro e B. Sassani,<br />

a cura di, La riforma delle società, Aggiornamento commentato, Torino, 2004, 51 seg., il<br />

quale propende per una interpretazione restrittiva di tale disposizione.


372<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

tedesco (§ 111, abs. 4, Aktiengesetz) e in quello francese (Article L. 225-68,<br />

comma 2, Code de commerce), che contemplano, rispettivamente, il primo<br />

obbligo ed il secondo le facoltà di prevedere nello statuto l’autorizzazione<br />

del consiglio di sorveglianza su determinati atti di particolare importanza.<br />

Analoga disposizione è rinvenibile anche nella disciplina del sistema<br />

dualistico previsto per la società europea: in particolare, il regolamento comunitario<br />

n. 2157/2001 demanda allo statuto il compito di stabilire quali<br />

categorie di operazioni devono essere autorizzate dall’organo di vigilanza<br />

(è tuttavia facoltà degli Stati membri stabilire che l’organo di vigilanza possa<br />

di per sé subordinare ad autorizzazione determinate categorie di operazioni).<br />

La modifica normativa costituisce ilpuntodiarrivodiuntormentato<br />

percorso di affinamento delle funzioni del consiglio di sorveglianza,<br />

cheneharafforzatolacentralitànell’ambito della corporate governance.<br />

In tal senso, entrambi gli interventi normativi succedutisi nel 2004 hanno<br />

progressivamente attribuito al consiglio di sorveglianza quelle funzioni<br />

di «alta gestione», assenti nell’originaria configurazione normativa<br />

( 3 ), avvicinando sempre di più tale organo al modello tedesco di riferimento.<br />

D’altra parte, uno dei rilievi mossi al consiglio di sorveglianza, all’indomani<br />

dell’introduzione del sistema dualistico nell’ordinamento italiano ( 4 ),<br />

era quello di presentarsi come una sorta di duplicato del collegio sindacale,<br />

ben lontano dall’Aufsichtsrat tedesco, che invece rappresenta una vera e<br />

propria propagazione dell’organo amministrativo ( 5 ). E non sono mancati<br />

tentativi di attribuire comunque al nuovo organo di controllo un ruolo di<br />

indirizzo strategico, attraverso una ricostruzione sistematica delle norme<br />

ad esso relative ( 6 ).<br />

Pertanto, la nuova versione della disposizione contenuta nella lettera fbis)<br />

consente, in termini decisamente più ampi rispetto alla precedente, il<br />

coinvolgimento del consiglio di sorveglianza nella gestione, con la possibilità<br />

di attribuirgli, attraverso una previsione statutaria, rilevanti funzioni di<br />

«direzione strategica», che ora non è più solo limitata agli indirizzi generali,<br />

( 3 ) L’originario «progetto Mirone» – diversamente dalla successiva legge delega 3 ottobre<br />

2001, n. 366 – prevedeva l’attribuzione al consiglio di sorveglianza di compiti di «indirizzo<br />

strategico della società».<br />

( 4 ) Fra gli altri, S. Fortunato, I «controlli» nella riforma del diritto societario, inLe società,<br />

2002, 1323 seg.<br />

( 5 ) Cfr. P. Abbadessa, Organizzazione della funzione amministrativa nella società per<br />

azioni: esperienze straniere e prospettive di riforma, inRiv. soc., 1970, 1239.<br />

( 6 ) In tal senso, L. Schiuma, ad artt. 2409-octies e ss., in M. Sandulli e V. Santoro, a<br />

cura di, La riforma delle società, I, Torino, 2003.


Parte I - Dottrina 373<br />

ossia ai piani industriali e finanziari, ma può anche essere a contenuto specifico,<br />

investendo direttamente le operazioni di rilievo strategico ( 7 ).<br />

2. I piani e le operazioni strategiche. – Occorre, a questo punto, affrontare<br />

taluni problemi ricostruttivi che incidono, in maniera più o meno determinante,<br />

sulla reale portata della modifica normativa realizzata con il<br />

d.lgs. n. 310/04.<br />

Non si registrano significative novità con riguardo ai «piani» presi in<br />

considerazione dalla norma. È appena il caso di rilevare che, venuto meno<br />

il riferimento testuale al loro carattere strategico, si potrebbe pensare ad un<br />

ampliamento della competenza statutaria del consiglio di sorveglianza in<br />

merito agli stessi, i quali, purché siano industriali o finanziari, potrebbero<br />

anche non essere strategici. Tuttavia, tale soluzione assume rilievo marginale<br />

– tenuto conto che normalmente (specie nelle imprese di maggiori dimensioni)<br />

la pianificazione è un momento fondamentale della gestione strategica<br />

( 8 ) – e, in ogni caso, mal si concilia con la ratio della disposizione normativa<br />

in questione, che mira ad assicurare un potere di alta gestione in capo<br />

al consiglio di sorveglianza. Peraltro, la stessa Relazione di accompagnamento<br />

al decreto n. 310/04 conferma chiaramente la competenza dell’organo<br />

di controllo a deliberare in ordine «alle materie contenute nei piani strategici».<br />

Pertanto, l’ingerenza del consiglio di sorveglianza è indirizzata innanzitutto<br />

ai programmi e alle linee della politica gestionale, agli orientamenti<br />

da seguire nell’attività d’impresa.<br />

Maggiore attenzione merita, invece, l’estensione del potere deliberativo<br />

del consiglio di sorveglianza alle «operazioni strategiche». Si pone il problema<br />

di individuare quali siano le operazioni di carattere strategico cui fa riferimento<br />

la nuova formulazione della norma.<br />

A tal fine, assume rilevanza centrale il concetto di «strategia aziendale»,<br />

che può essere inteso – sia pure nelle diverse accezioni accolte dalle scienze<br />

aziendalistiche ( 9 ) – come la capacità del (top) management di individuare,<br />

in una visione di lungo periodo, gli scopi prioritari dell’impresa e di predisporre<br />

le linee generali e i mezzi per conseguirli.<br />

( 7 ) Evidenzia l’ampliamento consistente del potere del consiglio di sorveglianza E. Santi,<br />

ad art. 2409-terdecies, inA. Maffei Alberti, a cura di, Il nuovo diritto delle società, II,<br />

Padova, 2005, 1167.<br />

( 8 ) La pianificazione (formale) può essere intesa come la formalizzazione della strategia<br />

in documenti programmatici. Sul punto, A.D. Chandler, Strategy and Structure. Chapters in<br />

the History of the American Industrial Enterprise, Cambridge, 1962; H. Mintzberg, The Rise<br />

and the Fall of Strategic Planning, inHarvard Business Review, January-February, 1994.<br />

( 9 ) Nella vastissima letteratura, si vedano A.C. Hax, N.S. Majluf, The Strategy Concept<br />

and Process: a pragmatic approach, New York, 1991; CH. D. Hofer, D. Schendel,<br />

Strategy Formulation: Analytical Concepts, St. Paul, 1978.


374<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

In una prospettiva dinamica, la «gestione strategica» è volta ad assumere<br />

quelle scelte caratterizzanti per l’impresa, anche in termini di sviluppo,<br />

innovazione ed adeguamento rispetto al mutamento continuo delle condizioni<br />

ambientali interne ed esterne all’impresa, al fine di sostenere ed incrementare<br />

il vantaggio competitivo.<br />

In tal senso, acquistano oggettivamente rilevanza strategica quelle operazioni<br />

che, sulla base di una valutazione ex ante, sono destinate a riflettersi<br />

in maniera diretta e significativa sugli obiettivi prioritari dell’impresa, sul<br />

suo modo di essere e di porsi nel mercato.<br />

A tal proposito, come emerso dal dibattito istituzionale, un importante<br />

punto di riferimento per stabilire la rilevanza strategica delle operazioni è<br />

costituito dai piani industriali e finanziari predisposti dall’organo amministrativo,<br />

sussistendo fra operazioni e piani una relazione funzionale di mezzo<br />

a fine ( 10 ).<br />

Pertanto, mentre determinate tipologie di operazioni possono essere<br />

considerate (salvo casi particolari) di per sé strategiche, come quelle<br />

straordinarie (trasformazione, fusione e scissione), per altre operazioni,<br />

invece, occorre verificarne in concreto il carattere strategico, tenuto<br />

conto di una serie di elementi, come il settore operativo della società,<br />

la sua collocazione sul mercato, le sue dimensioni e la relativa struttura<br />

organizzativa e finanziaria.<br />

Si può ritenere, comunque, sia pur con una certa approssimazione, che<br />

rientrano nella nozione normativa quelle decisioni aziendali che comportano<br />

conseguenze di notevole portata per l’impresa, come ad esempio importanti<br />

acquisizioni, costituzione di società figlie o di patrimoni destinati, creazione<br />

di un nuovo stabilimento industriale, assunzione di ingenti finanziamenti<br />

e così via. Ma può assumere rilevanza strategica anche l’acquisto di<br />

un brevetto o di know-how, come quando l’impresa sia orientata da una<br />

strategia di diversificazione.<br />

Ad ogni modo, tenuto conto della difficoltà di definire in modo univoco<br />

ed assoluto il concetto di strategia, sarebbe opportuno indicare nello statuto,<br />

quanto meno per categorie, le operazioni di maggiore rilievo per le quali<br />

è richiesta la deliberazione del consiglio di sorveglianza. In alternativa, lo<br />

( 10 ) Come si legge in appendice alla Relazione di accompagnamento al decreto n. 310/<br />

04, l’osservazione [lett. e)] della Camera dei Deputati, che invitava a valutare «l’opportunità<br />

di definire in termini più stringenti la nozione di operazione strategica, la quale risulterebbe<br />

altrimenti sostanzialmente rimessa alle scelte discrezionali eventualmente operate dallo statuto<br />

della società», non è stata accolta in quanto la nozione di operazione strategica appare sufficientemente<br />

definita in sé, utilmente interpretabile alla luce del successivo riferimento ai<br />

«piani» e, comunque, non è sembrato opportuno fornire una definizione che irrigidisca in<br />

via generale la fattispecie.


Parte I - Dottrina 375<br />

statuto potrebbe anche rimettere allo stesso consiglio di sorveglianza la selezione<br />

preventiva di quelle operazioni di «interesse primordiale».<br />

A questo punto, ci si potrebbe chiedere se fosse possibile delimitare, in<br />

via statutaria, la competenza del consiglio di sorveglianza soltanto alle operazioni<br />

strategiche oppure, in alternativa, ai piani industriali e finanziari, selezionando<br />

così in maniera più specialistica l’area di incidenza dell’organo<br />

in esame. La risposta al quesito deve essere senz’altro negativa, giacché la<br />

formula adoperata – dal contenuto sostanzialmente descrittivo – lascia intendere<br />

la volontà del legislatore di riferirsi a tutte quelle attività riconducibili<br />

nell’ambito della gestione strategica dell’impresa ( 11 ). Ciò vuol dire,<br />

in altri termini, che i concetti di operazione strategica e di pianificazione<br />

(industriale e finanziaria), in qualche modo, sono complementari nel definire<br />

i margini del potere del consiglio di sorveglianza in merito alla gestione.<br />

3. La natura del potere deliberativo del consiglio di sorveglianza. – Si pone,<br />

poi, l’esigenza di definire con precisione le modalità procedimentali attraverso<br />

cui si estrinsecano le prerogative (statutarie) riconosciute al consiglio<br />

di sorveglianza dalla lettera f-bis) dell’art. 2409-terdecies. In particolare,<br />

è necessario accertare la natura e i contenuti della specifica competenza deliberativa<br />

di tale organo, dovendosi chiarire se questa sia limitata ad una<br />

mera approvazione delle scelte strategiche o se, piuttosto, contempli anche<br />

un potere più ampio, in particolare di impulso e di elaborazione, e ancora se<br />

tale competenza operi in termini equivalenti per le operazioni e per i piani.<br />

In ordine ai piani, nonostante la norma parli genericamente di deliberazione<br />

del consiglio di sorveglianza, non vi è dubbio che la competenza del<br />

consiglio di sorveglianza sia soltanto autorizzatoria, dal momento che è testualmente<br />

confermato che i piani devono essere «predisposti» dal consiglio<br />

di gestione.<br />

Qualche incertezza si potrebbe porre, invece, per le operazioni strategiche,<br />

potendosi sostenere, data la formulazione della norma, che il periodo<br />

«predisposti dal consiglio di gestione» vada riferito soltanto ai piani industriali<br />

e finanziari e non anche alle operazioni di natura strategica. D’altra<br />

( 11 ) Da un punto di vista concettuale, si tende a distinguere tre livelli in cui si articola la<br />

gestione strategica: corporate, business e funzionale. L’impresa, infatti, deve, innanzi tutto,<br />

scegliere i settori o le aree di affari in cui operare secondo una strategia complessiva (corporate),<br />

ma deve anche stabilire i comportamenti da assumere nei confronti della concorrenza in<br />

ciascuna delle aree di affari prescelte. Le strategie competitive definiscono, appunto, gli<br />

obiettivi e le politiche da adottare per fronteggiare la concorrenza ed acquisire la clientela,<br />

puntando sui vantaggi competitivi conseguibili. A livello sottostante si pongono, poi, le strategie<br />

funzionali (strategie di produzione, di vendita, di finanza, ecc.), che debbono essere<br />

strumentali rispetto alle strategie competitive prescelte. Per esse si potrebbe parlare di strategie<br />

operative, visto che riguardano le modalità di attuazione delle funzioni di gestione.


376<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

parte, la stessa Relazione al d.lgs. n. 310/04 formalmente distingue i piani<br />

predisposti dal consiglio di gestione e le operazioni strategiche. Una simile<br />

ricostruzione avrebbe significative implicazioni sistematiche. Infatti, le operazioni<br />

strategiche potrebbero essere non solo semplicemente approvate dal<br />

consiglio di sorveglianza, ma anche direttamente decise ed elaborate da tale<br />

organo, con la conseguenza che in questo caso gli amministratori avrebbero<br />

una competenza meramente esecutiva.<br />

L’interpretazione, tuttavia, non è condivisibile in quanto si pone in palese<br />

contrasto con l’art. 2409-novies, comma 1, secondo cui «la gestione dell’impresa<br />

spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni<br />

necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale».<br />

Pertanto, malgrado la formulazione poco felice della norma introdotta<br />

nel 2004, occorre propendere per una soluzione più rigorosa, nel senso<br />

che non si può attribuire al consiglio di sorveglianza una competenza più<br />

ampia di quella autorizzatoria, che si sostanzia in un potere di veto rispetto<br />

alle iniziative del consiglio di gestione ( 12 ), come confermato dal confronto<br />

comparativo con le discipline del sistema dualistico presenti in altri ordinamenti<br />

e nel regolamento della società europea. Peraltro, ciò risponde ad una<br />

più corretta ricostruzione letterale della norma: infatti, sul piano ermeneutico,<br />

come è pacificamente riconosciuto, un verbo (così come un aggettivo)<br />

che segue due termini si presume riferito ad entrambi, a meno che non vi<br />

sia un’evidente incompatibilità o contraddittorietà.<br />

La ricostruzione proposta implica inoltre una delimitazione del potere<br />

deliberativo del consiglio di sorveglianza alle sole materie di competenza<br />

degli amministratori, per cui a rigore è da escludere che fra le operazioni<br />

prese in considerazione dalla norma possano essere ricomprese anche quelle<br />

di competenza assembleare, nonostante le stesse possano avere una rilevanza<br />

strategica (si pensi ad una trasformazione finalizzata ad acquisire benefici<br />

di regimi normativi di favore, ad una fusione opportuna per aumentare<br />

la competitività sul mercato, ad una scissione giustificata da esigenze di<br />

riorganizzazione aziendale, nonché alle diverse manovre difensive volte a<br />

contrastare un’o.p.a. ostile). Si può, tuttavia, sostenere che rispetto a questo<br />

tipo di operazioni strategiche, il potere di veto del consiglio di sorveglianza<br />

può operare, se previsto dallo statuto, soltanto nella fase preassembleare di<br />

competenza degli amministratori, i quali devono assicurarsi l’adesione dell’organo<br />

di controllo, prima di sottoporre le proprie iniziative e determina-<br />

( 12 ) Com’è noto, un’interpretazione restrittiva tendeva a prevalere in dottrina anche con<br />

riguardo al previgente art. 2364, comma 1, n. 4: si vedano, fra gli altri, F. Bonelli, Le direttive<br />

dell’assemblea agli amministratori di società per azioni, inGiur. comm., 1984, I, 5; F.<br />

Corsi, Poteri dell’assemblea e poteri del consiglio di amministrazione in rapporto all’art.<br />

2364, n. 4 cod. civ., inForo it., 1974, I, 136.


Parte I - Dottrina 377<br />

zioni all’approvazione dell’assemblea. In questi termini la norma in questione<br />

può trovare applicazione, tenuto conto che tutte le operazioni sociali di<br />

rilevanza strategica, comprese quelle di competenza assembleare, sono «predisposte»<br />

dagli amministratori.<br />

4. Flessibilità statutaria. – Precisata la natura autorizzatoria della deliberazione<br />

in materia gestionale contemplata dall’art. 2409-terdecies, lett. f-bis),<br />

non è da escludere che, entro i limiti indicati, lo statuto possa modulare il<br />

potere deliberativo del consiglio di sorveglianza. In tal senso, sarebbe possibile<br />

attribuire in via statutaria all’organo di controllo una competenza meramente<br />

consultiva (generale o per taluni atti), consistente nella predisposizione<br />

di pareri non vincolanti. Pertanto, anche sotto questo profilo, sarebbe<br />

opportuno specificare con precisione nello statuto la natura del potere deliberativo<br />

del consiglio di sorveglianza e i relativi contenuti.<br />

Tuttavia, la differenza fra autorizzazione e parere (non vincolante), pur<br />

restando ferma da un punto di vista concettuale, si ridimensiona sensibilmente<br />

sul piano pratico non avendo una significativa incidenza sulla rilevanza<br />

esterna dell’operato del consiglio di gestione, secondo quanto disposto<br />

dall’art. 2384, comma 2: infatti, anche l’atto compiuto dall’organo amministrativo<br />

senza l’autorizzazione del consiglio di sorveglianza resta pienamente<br />

valido ed efficace nei rapporti esterni per l’inopponibilità ai terzi delle<br />

limitazioni statutarie ai poteri degli amministratori, salvo l’ipotesi dell’exceptio<br />

doli. Invece, tale condotta degli amministratori rileva solo sul piano<br />

interno, esponendoli alla revoca per giusta causa e all’azione di responsabilità,<br />

oltre che alle denunzie di cui agli artt. 2408 e 2409.<br />

5. Il potenziamento del controllo sul merito della gestione. – In definitiva,<br />

è bene ribadirlo, la disposizione non determina la possibilità di attribuire al<br />

consiglio di sorveglianza la gestione della società, che rimane ai sensi dell’art.<br />

2409-novies, comma 1, prerogativa esclusiva del consiglio di gestione, ma costituisce<br />

un importante strumento di rafforzamento del potere di vigilanza<br />

del consiglio di sorveglianza ( 13 ). Pertanto, la regola introdotta dal d.lgs. n.<br />

37/04 e la sua modifica realizzata con il d.lgs. n. 310/04 incidono sulla funzione<br />

di controllo nel senso che, con la specifica previsione statutaria, assume<br />

in maniera più decisa i caratteri di un vero e proprio controllo di merito<br />

sull’operato degli amministratori, già di per sé deducibile da una lettura sistematica<br />

della disciplina legale del modello dualistico ( 14 ). Un controllo sul<br />

merito della gestione che, tuttavia, se rispetto all’originario assetto normati-<br />

( 13 ) Cfr. AA.VV., Diritto delle società, Milano, 2005, 244.<br />

( 14 ) Così L. Schiuma, ad artt. 2409-octies e ss., cit., 707.


378<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

vo del 2003 non poteva che essere di tipo successivo, quale logica conseguenza<br />

del ruolo rivestito dal consiglio di sorveglianza e del rapporto intercorrente<br />

fra gli organi del modello dualistico (in primis per quanto riguarda<br />

la revocabilità ad nutum degli amministratori), a seguito dell’introduzione<br />

della lettera f-bis) può diventare per scelta statutaria un controllo (anche)<br />

di tipo preventivo (o concomitante), ora particolarmente ampliato e reso<br />

più penetrante con la previsione della competenza del consiglio di sorveglianza<br />

a deliberare in ordine ai singoli atti di gestione di interesse strategico.<br />

Ne consegue che, per quanto la decisione delle operazioni di maggiore<br />

importanza e la predisposizione dei piani rientrino nella competenza del<br />

consiglio di gestione, di fatto le operazioni strategiche, i programmi e le linee<br />

della politica gestionale, gli orientamenti da seguire nell’attività d’impresa<br />

sono in ultima analisi condizionati dal consiglio di sorveglianza, che<br />

ne controlla l’attuazione e può revocare coloro che sono preposti alla loro<br />

esecuzione ( 15 ). Ciò finisce per determinare un confronto dialettico costante<br />

fra i due organi professionali della società sulle scelte gestionali e sulla loro<br />

attuazione, secondo un modello di governance non lontano da una logica di<br />

concertazione.<br />

6. Le implicazioni sotto il profilo della responsabilità. – Il peculiare assetto<br />

che caratterizza il rapporto fra gli organi del sistema dualistico, anche in<br />

base a come si viene a configurare in concreto, ha poi significative ripercussioni<br />

sul piano della responsabilità.<br />

Innanzi tutto, si configura una responsabilità degli amministratori qualora<br />

abbiano operato in mancanza, ove prescritta, della deliberazione del<br />

consiglio di sorveglianza, il quale, peraltro, è direttamente legittimato ad<br />

esercitare nei loro confronti l’azione sociale di responsabilità (art. 2409-terdecies,<br />

comma 1, lettera d)).<br />

La norma in esame, poi, ha cura di precisare che, anche in presenza dell’adesione<br />

dell’organo di controllo, resta ferma in ogni caso la responsabilità<br />

del consiglio di gestione per gli atti compiuti, analogamente a quanto avviene<br />

nel sistema tradizionale per le deliberazioni assembleari relative al compimento<br />

di atti di gestione ai sensi dell’art. 2364, comma 1, n. 5. Pertanto,<br />

dal momento che, pur in presenza della delibera del consiglio di sorveglianza,<br />

gli amministratori rispondono comunque per gli atti compiuti (così come<br />

per le omissioni), ne consegue che, una volta chiesto e ottenuto che l’organo<br />

di controllo prenda posizione rispetto a un determinato atto di gestione,<br />

resta fermo un potere-dovere degli amministratori di valutarne l’oppor-<br />

( 15 ) In tal senso «il consiglio di sorveglianza può condizionare in modo significativo la<br />

gestione»: E. Santi, ad art. 2409-terdecies, cit., 1168.


Parte I - Dottrina 379<br />

tunità o meno. Tuttavia, un disallineamento dell’amministratore rispetto alle<br />

posizioni del consiglio di sorveglianza può determinarne la revoca, qualora<br />

venga alterato il rapporto fiduciario ( 16 ).<br />

Ovviamente, il coinvolgimento gestionale del consiglio di sorveglianza<br />

implica, secondo quanto stabilito dal penultimo comma dell’art. 2409-terdecies,<br />

una corrispondente espansione della responsabilità dei suoi membri<br />

( 17 ), che tende ad assumere i tratti di una vera e propria responsabilità<br />

per mala gestio ( 18 ).<br />

7. Aspetti sistematici. – Sotto altro profilo, si pone un problema di coordinamento<br />

della disposizione normativa in esame con quella relativa agli organi<br />

amministrativi delegati di cui all’art. 2381, comma 3, applicabile al modello<br />

dualistico in virtù del rinvio operato dall’art. 2409-novies, comma<br />

1( 19 ). Mentre, infatti, la norma sulle competenze del consiglio di sorveglianza<br />

prevede che operazioni e piani strategici sono predisposti dal consiglio di<br />

gestione, l’art. 2381, comma 3, stabilisce che, nel caso in cui tali operazioni<br />

e piani siano oggetto di delega, il consiglio di amministrazione è tenuto ad<br />

esaminarli. Pertanto, in relazione al sistema dualistico, dalla combinazione<br />

delle suddette norme si ricava che, qualora sia attribuita agli organi delegati<br />

la competenza ad elaborare operazioni e piani strategici, il consiglio di gestione<br />

deve solo provvedere ad esaminarli ai sensi dell’art. 2381, comma 3, e<br />

al consiglio di sorveglianza può essere attribuito il potere di deliberare su di<br />

essi in forza dell’art. 2409-terdecies, comma 1, lett. f-bis). È chiaro che in<br />

queste ipotesi, per quanto non venga alterata la sequenza procedimentale<br />

del rapporto fra delegante e delegato, si impone in sostanza un intenso confronto<br />

reciproco fra tutti gli organi coinvolti.<br />

Sempre sul piano del coordinamento normativo, l’espressa previsione<br />

della possibilità di conferire al consiglio di sorveglianza un potere di ingerenza<br />

nella gestione consente di escludere senz’altro l’applicazione dell’art.<br />

2364, comma 1, n. 5) al modello dualistico, in quanto una competenza gestoria<br />

in capo all’assemblea ordinaria non si giustifica e mal si concilia con le<br />

caratteristiche tipologiche di tale modello ( 20 ).<br />

( 16 ) Sarà da verificare se la rimozione dell’amministratore per il venir meno della «fiducia»<br />

si configuri in termini di revoca per giusta causa, pur in assenza di un inadempimento: in<br />

tal senso tende a orientarsi la giurisprudenza (cfr. Cassazione, 21 novembre 1998, n. 11801,<br />

in Giur. it., 1999, 562; Tribunale Napoli, 10 maggio 2001, in Giur. comm., 2002, II, 495).<br />

( 17 ) Così P. Valensise, ad art. 2409-terdecies, cit., 53.<br />

( 18 ) Si tenga presente che i consiglieri di sorveglianza potrebbero essere chiamati a rispondere<br />

anche per culpa in eligendo.<br />

( 19 ) Sul punto, V. Cariello, La disciplina «per derivazione» del sistema di amministrazione<br />

e controllo dualistico, inRiv. soc., 2005, 80 seg.<br />

( 20 ) In senso conforme, F. Pasquariello, ad artt. 2364-2366, in A. Maffei Alberti,


380<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

8. Il ruolo del modello dualistico. –Èevidente che nella nuova prospettiva<br />

il sistema dualistico si propone come un modello di amministrazione e<br />

controllo veramente alternativo rispetto agli altri due sistemi di corporate<br />

governace (tradizionale e monistico). Infatti, la possibilità di attribuire incisivi<br />

poteri cogestori all’organo di controllo non è rinvenibile né per il collegio<br />

sindacale, né tanto meno per il comitato interno per il controllo sulla<br />

gestione ( 21 ). In sostanza, è proprio sul piano della funzione di indirizzo<br />

strategico del consiglio di sorveglianza che il modello dualistico potrebbe<br />

esprimere le maggiori potenzialità applicative, non potendo più essere considerato<br />

una mera variante del modello tradizionale. Si presenta, infatti,<br />

congeniale a strutture societarie connotate da un compatto e attivo gruppo<br />

di comando, eventualmente a carattere familiare ( 22 ), consentendo di concentrare<br />

i poteri di indirizzo strategico in un organo professionale di vertice,<br />

nel quale siedono gli azionisti di controllo o i loro rappresentanti ( 23 ).<br />

Al tempo stesso, il modello in questione, oltre a trovare utile impiego<br />

per iniziative imprenditoriali a vocazione transnazionale, potrebbe rappresentare<br />

la forma di governo societario elettiva delle società di gruppo e di<br />

quelle quotate, per la loro fisiologica propensione a un netto distacco fra<br />

la base azionaria e il gruppo di comando, con un potenziamento del ruolo<br />

di quest’ultimo e un affievolimento delle prerogative proprietarie di natura<br />

corporativa.<br />

Pietro Paolo Ferraro<br />

Ricercatore nell’Università di Napoli<br />

a cura di, Il nuovo diritto delle società, I, Padova, 2005, 448 seg. Contra G.A. Rescio, L’assemblea<br />

e le decisioni dei soci, in AA.VV., Il nuovo ordinamento delle società, Milano, 2004,<br />

93.<br />

( 21 ) Coerentemente, il consigliere di sorveglianza, a differenza del sindaco, non gode di<br />

stabilità reale, dal momento che, come qualunque amministratore, è liberamente revocabile<br />

(fermo restando l’obbligo di risarcimento del danno in assenza di giusta causa).<br />

( 22 ) In tal senso, B. Libonati, Diritto commerciale, Milano, 2005, 412; M.C. Breida,<br />

ad art. 2409-duodecies, inG. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti,<br />

Il nuovo diritto societario, II, Bologna, 2004, 1170.<br />

( 23 ) In proposito, si vedano anche le peculiarità relative alla composizione del consiglio<br />

di sorveglianza, e in particolare le novità introdotte dal d.lgs. n. 310/04 con riguardo all’art.<br />

2409-duodecies: cfr. P.P. Ferraro, ad art. 2409-duodecies, inM. Sandulli, V. Santoro e<br />

B. Sassani, a cura di, La riforma delle società, Aggiornamento commentato, II, Torino, 2005,<br />

in corso di pubblicazione.


PROBLEMI DELLA PRATICA<br />

REVOCATORIA DELLE RIMESSE BANCARIE<br />

ED ESENZIONI DALLA REVOCATORIA A FRONTE<br />

DI PIANI DI RISANAMENTO: PROF<strong>IL</strong>I TECNICO-AZIENDALISTICI<br />

Sommario: 1: La revoca delle rimesse in c/c. – 2. Le esenzioni della revocatoria a fronte di<br />

piani di risanamento. – 3. Questioni penali ed aspetti processuali del piano ex art. 67.<br />

1. La revoca delle rimesse in c/c. – La disciplina della revocatoria fallimentare<br />

delle rimesse in conto corrente, nel regime anteriore alla modifica<br />

di cui all’art. 2 del D.L. 14 marzo 2005 n. 35, era di derivazione giurisprudenziale.<br />

Il dato normativo (art. 67, comma 2, legge fallim.), molto succinto,<br />

prevedeva la revoca, sussistendone le condizioni, dei pagamenti eseguiti<br />

nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. Tuttavia mentre nelle<br />

transazioni commerciali la configurazione del pagamento è chiara, non così<br />

può dirsi per i versamenti su di un conto corrente. La Cassazione ( 1 ), dopo<br />

un iter tormentato e contradditorio, era finalmente pervenuta, nel 1982, a<br />

dare una disciplina che era coerente con le clausole pattizie contenute nei<br />

contratti standard dell’ABI (art. 7 NUB c. 6). Secondo tali contratti, le somme<br />

a debito del cliente, che non siano coperte da affidamento, sono immediatamente<br />

esigibili con la conseguenza che ogni versamento del cliente integra<br />

giuridicamente un pagamento, nella misura in cui elimina o riduce<br />

uno scoperto. Era, quindi, necessario distinguere fra conto scoperto e conto<br />

passivo, in quanto solo nel primo caso la rimessa sarebbe stata revocabile<br />

( 2 ).<br />

( 1 ) Cassazione, 18 ottobre 1982, n. 5413.<br />

( 2 ) Le somme ricevute dalla banca, in ipotesi di conto passivo, determinano invece solamente<br />

variazioni quantitative del saldo aventi la funzione di integrare la provvista a disposizione<br />

del correntista per lo svolgimento di successive operazioni. Al riguardo si ricorderà<br />

che le rimesse affluite su di un conto scoperto andavano, prioritariamente, imputate allo scoperto<br />

e poi al saldo passivo, in applicazione del principio di legge secondo cui in mancanza di<br />

diversa dichiarazione, se il creditore riceve un somma di danaro dal proprio debitore, questa<br />

va imputata al debito scaduto (art. 1193, comma 2, cod. civ.).


382<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Un ruolo fondamentale, per la determinazione delle rimesse revocabili,<br />

era giocato dall’affidamento, che, come noto, tanti problemi aveva determinato.<br />

Ne conseguiva un fondamentale corollario: la rimessa andava scomposta<br />

nella componente che ripianava lo scoperto ed in quella che ripristinava<br />

la provvista. Poteva risultarne che la rimessa era completamente solutoria,<br />

ovvero ripristinatoria o avente entrambe queste caratteristche. Ogni operazione<br />

andava dunque considerata singolarmente ( 3 ). Il concetto di scomposizione<br />

della rimessa, è importante perché, come si vedrà, mantiene la propria<br />

validità anche nella novellata disciplina della revocatoria.<br />

In modo rivoluzionario, la nuova disciplina prevede, comma 3-lettera b,<br />

che le rimesse sul c/c non siano soggette alla revocatoria, salvo che, in via<br />

d’eccezione, abbiano ridotto, in maniera consistente e durevole, l’esposizione<br />

debitoria del fallito nei confronti della banca. La norma pone parecchie<br />

questioni, fra cui le più importanti attengono alla sua ambiguità ed al problema<br />

logico-aritmetico d’identificazione delle rimesse revocabili. Quanto<br />

al primo aspetto occorre considerare che le terminologie usate dal legislatore<br />

sono atecniche ed incerte, volta che non sono definiti concetti importanti<br />

quali: rimesse, e tale mancanza causerà, almeno inizialmente, un nutrito<br />

contenzioso. Secondo talune interpretazioni, che condivido e ritengo corrette,<br />

la rimessa costituisce sempre e comunque un pagamento. Lo suggerisce<br />

la previsione della revoca quando i requisiti di consistenza e durevolezza<br />

siano stati concretamente integrati nella fattispecie considerata. La pregressa<br />

giurisprudenza allocava, invece, la rimessa al genus dei pagamenti in funzione<br />

della scopertura del conto, facendole assumere, negli altri casi, valenza<br />

neutra perché ripristinatoria del fondo provvista sul c/c. ( 4 ). Tale ricostruzione<br />

ha rilevanti conseguenze, volta che il tema dell’affidamento, nella<br />

nuova disciplina non dovrebbe più presentarsi, in quanto ora si tiene conto<br />

dell’esposizione debitoria senza distinguere più fra conto scoperto e conto<br />

passivo.<br />

Se la precedente ricostruzione è esatta, allora nel nuovo sistema biso-<br />

( 3 ) La Corte di Cassazione, ha sempre insegnato che tutte le operazioni sul conto corrente<br />

(anche quelle effettuate nella stessa giornata) danno vita, ad autonome operazioni da<br />

considerare singolarmente ai fini dell’individuazione delle rimesse solutorie. Ne consegue<br />

che non può nell’atto di citazione chiedersi la revoca di una quantità differenziale, quale il<br />

delta fra il saldo massimo debitore e quello risultante a debito del correntista alla data di fallimento.<br />

V. Cassazione, 18 aprile 1984, n. 2548, in Il Fallimento, 1984, pag. 1359.<br />

( 4 ) Conformi: Guglielmucci L., La nuova normativa sulla revocatoria delle rimesse in<br />

conto corrente, in questa Rivista, n. 5, pag. 805-808, 2005; Bonfatti S., La disciplina dell’azione<br />

revocatoria nella nuova legge fallim. e nei fallimenti immobiliari, Ipsoa, pag. 122-124,<br />

2005; contra: Panzani L., Il D.L. 35/2005 e la riforma della legge fallim., 2005, www.fallimento.it.<br />

Questo autore ritiene che le distinzione fra conto scoperto e passivo sia ancora valida<br />

nel nuovo regime.


Parte I - Dottrina 383<br />

gnerà procedere, prioritariamente, all’individuazione, non agevole, di quelle<br />

rimesse, meglio di quella parte della rimessa, che determinano (determina)<br />

una riduzione durevole del debito del cliente. Nell’ambito di ogni rimessa<br />

occorrerà pertanto distinguere fra la componente che produce una durevole<br />

riduzione del debito e quella che invece non la determina. Accertata la<br />

durevolezza, occorrerà valutare se la riduzione rilevata sia stata consistente.<br />

Tale ultima questione determinerà controversie ed inevitabili prolungamenti<br />

delle liti, dato che la legge non fornisce un criterio o parametro che la<br />

misuri. Non si comprende chiaramente poi, se la consistenza vada valutata<br />

con riferimento ad ogni rimessa o al cumulo delle rimesse, potendo ben verificarsi<br />

che il frazionamento dei rientri faccia apparire non apprezzabile ciò<br />

che invece è tale nella risultanza complessiva. A mio avviso la formulazione<br />

della lettera legislativa suggerisce che la via corretta sia la seconda, in quanto<br />

il testo dispone l’esenzione dalla revocatoria delle rimesse, non della rimessa,<br />

che non abbiano determinato una riduzione consistente e durevole<br />

del debito del correntista. Il parametro va quindi riferito all’insieme delle<br />

operazioni e non a ciascuna di esse singolarmente considerata. Al riguardo<br />

è stato, correttamente, sostenuto ( 5 ) che sono certamente revocabili le rimesse<br />

che hanno prodotto un rientro programmato, di norma rateale, dell’esposizione<br />

nel quale caso il giudizio sulla consistenza sarà agevolato stante<br />

la necessità di valutare l’insieme. Spetterà naturalmente al Giudice il<br />

compito di dare una risposta a questo problema.<br />

Dopo tale premessa ritengo utile, al fine di ricostruire la nuova normativa,<br />

tracciare una serie di riflessioni enunciate nella forma di corollari:<br />

a) il versamento intermedio fra due saldi debitori di cui il secondo sia<br />

più elevato del primo, non assume il carattere di durevolezza richiesto dalla<br />

legge. Ne consegue che esso non appare suscettibile di revocatoria;<br />

b) se, in un determinato periodo, il conto presenta una sequenza crescente<br />

di saldi debitori, le rimesse effettuate nel relativo arco temporale difettano<br />

del requisito della durevolezza e quindi della revocabilità;<br />

c) poiché, almeno di regola, il conto corrente presenta saldi oscillanti,<br />

tutte le rimesse effettuate in epoca antecedente a quella in cui si è verificato<br />

il picco massimo dell’esposizione di conto corrente, non sono assoggettabili<br />

alla revocatoria;<br />

d) il saldo finale del conto corrente fornisce una misura incontrovertibile<br />

della definitività, e quindi della durevolezza, della riduzione di precedenti<br />

saldi debitori tenuto anche conto che il periodo sospetto è breve (sei mesi).<br />

Se le precedenti annotazioni sono esatte, ne consegue che la somma delle<br />

rimesse configuranti una diminuzione durevole dell’esposizione debito-<br />

( 5 ) Bonfatti S., op. cit., pag. 128.


384<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

ria, è data dalla differenza fra il massimo scoperto del conto ed il suo saldo<br />

finale alla data di fallimento (criterio del differenziale). Tale grandezza può<br />

essere assunta quale parametro di verifica, cioè una sorta di prova del nove,<br />

della correttezza del calcolo delle singole rimesse revocabili che, come già<br />

detto, va effettuata autonomamente. Alternativamente, si può utilizzare il<br />

criterio del differenziale per conoscere in via immediata, e senza svolgere<br />

calcoli laboriosi, il quantum revocabile ed alla luce di tale risultato individuare<br />

le singole operazioni impugnabili. Ciò aiuta ad evitare errori, a volte<br />

insidiosi, nella ricostruzione delle singole rimesse revocabili. Le precedenti<br />

osservazioni indicano che la nuova formulazione presenta una problematica<br />

matematicamente interessante che sarebbe senz’altro utile approfondire,<br />

per studiare l’eventuale generalizzazione di una formulazione algebrica<br />

del problema. Ciò, ovviamente, spiana la strada per la sua soluzione computerizzata.<br />

Questa impostazione, riguardante la determinazione dell’importo durevole<br />

dell’esposizione debitoria, è stata costruita indipendentemente dall’utilizzo<br />

della formulazione contenuta nel nuovo articolo 70 comma 3 che, relativamente<br />

agli atti estintivi di rapporti reiterati e continuativi, contempla,<br />

per il terzo, la restituzione di una somma pari alla differenza fra l’ammontare<br />

massimo raggiunto dalle sue pretese e l’ammontare residuo alla data in<br />

cui si è aperto il concorso. Rispetto alla formulazione dell’art. 70, sopra richiamata,<br />

dovrà però accertarsi che la diminuzione sia stata consistente, attributo<br />

questo che l’art. 70 non menziona in alcun modo, con la conseguenza<br />

che l’importo revocabile con l’utilizzo della norma di cui all’art. 67b sarà<br />

algebricamente, sempre, uguale o minore a quello che si otterrebbe utilizzando<br />

la previsione dell’art. 70. Se fosse, quindi, corretta la tesi di quanti<br />

sostengono che l’art. 67, comma 3, lett. b) legge fallim. è norma speciale<br />

per i conti correnti bancari, con sua conseguente applicazione in via esclusiva<br />

al tema delle rimesse, ne seguirebbe, per queste operazioni, un regime<br />

di favor legis.<br />

Relativamente a taluni istituti giurisprudenziali affermatisi nella precedente<br />

normativa si osserva che:<br />

a) mantengono validità il riferimento ai saldi infragiornalieri, per la determinazione<br />

delle rimesse e quindi dei vari saldi debitori, ed il criterio di<br />

determinazione dei saldi sulla base della data di disponibilità delle varie<br />

operazioni ( 6 ). Conseguentemente i pagamenti effettuati tramite stanza di<br />

compensazione, come nel caso di assegni versati sul c/c, avranno quale data<br />

di disponibilità quella corrispondente al termine previsto da ciascuna procedura<br />

di compensazione per la restituzione del titolo alla banca negoziatri-<br />

( 6 ) Conformi: Bonfatti S., op. cit., pag. 126; Guglielmucci L., op. cit., pag. 807.


Parte I - Dottrina 385<br />

ce ( 7 ). Il principio è in linea con l’unica decisione giurisprudenziale che sul<br />

punto si conosce ( 8 ).<br />

b) il tema delle operazioni bilanciate non dovrebbe più ripresentarsi, almeno<br />

di regola, dato che esse sono assorbite nella nuova disposizione legislativa<br />

che sostanzialmente colpisce i rientri, che, come tali, sono al netto<br />

dei versamenti utilizzati per l’esecuzione di bonifici a terzi;<br />

c) pare invece, in base al dato letterale della norma, che siano revocabili<br />

i pagamenti del terzo garante o non garante se ed in quanto integranti riduzioni<br />

durevoli e consistenti dell’esposizione. Diverso sarebbe invece, per alcuni,<br />

il caso in cui la banca si sia sciolta dal rapporto di conto corrente mediante<br />

recesso. In tal caso il pagamento non sarebbe effettuato su un c/c<br />

ancora sussistente come tale, con la conseguenza che esso sarebbe soggetto<br />

od immune dalla revoca alla stregua dell’individuazione dei presupposti di<br />

revocabilità dei pagamenti di terzi in via generale ( 9 ).<br />

Naturalmente, ove esatte e condivise, le precedenti annotazioni contribuiscono<br />

alla corretta stesura dell’atto di citazione che diversamente potrebbe<br />

incorrere in censure per indeterminatezza ed inconcludenza.<br />

2. Le esenzioni della revocatoria a fronte di piani di risanamento nella<br />

prospettiva dell’economia aziendale. – Il nuovo articolo 67 prevede, alla lettera<br />

d, l’esenzione dalla revocatoria di atti, pagamenti e garanzie concesse<br />

su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che<br />

appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa<br />

e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e<br />

la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell’art. 2501-bis, comma 4<br />

cod. civ.<br />

L’operatività della norma ( 10 ) non presuppone alcun accordo con i<br />

creditori e neppure una qualche forma di procedimento giudiziario quale<br />

l’omologa ovvero una speciale vicenda concorsuale ( 11 ), che ne suffraghi<br />

o ne verifichi la legittimità. È sufficiente l’unilaterale iniziativa del debitore.<br />

Da questo punto di vista la norma si stacca, anche ontologicamente<br />

come si vedrà, dalla nozione di piano di cui al nuovo articolo 182 bis leg-<br />

( 7 ) Olivieri G., Compensazione e circolazione della moneta nei sistemi di pagamento,<br />

Giuffrè, pag. 168, 2002.<br />

( 8 ) Tribunale Brescia, 19 luglio 2000 - G.U. Cumin - in Banca, borsa, titoli di credito, n.<br />

4, pag. 489, 2002.<br />

( 9 ) Bonfatti S., op. cit., pag. 124-126.<br />

( 10 ) Per un ampio esame v. Mandrioli L., Presupposti ed effetti dei piani di risanamento,<br />

inBonfatti, op. cit., pag. 144-171, 2005.<br />

( 11 ) Ferro M., I nuovi strumenti di regolazione negoziale dell’insolvenza e la tutela giudiziale<br />

delle intese fra debitore e creditori: storia italiana della timidezza competitiva, inIl Fallimento,<br />

5/2005, pag. 598, 2005.


386<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

ge fallim., che contempla un previo accordo con i creditori che rappresentino<br />

almeno il 60% dei crediti, nonché da quello previsto nel concordato<br />

preventivo, di cui al nuovo articolo 160 legge fallim., che richiede<br />

l’assenso della maggioranza. Con tali disposizioni, la lettera d dell’art.<br />

67, condivide l’immunità dalla revocatoria, differenziandosene però per<br />

la inapplicabilità dell’art. 168 in tema d’inibizione di azioni esecutive<br />

sul patrimonio del debitore, presumibilmente, a motivo della sua natura<br />

strettamente privatistica.<br />

La finalità della norma ( 12 )èquella d’incentivare la formulazione di<br />

progetti di risanamento mediante esenzione da revocatoria dei suoi atti<br />

esecutivi ( 13 ). Lo strumento è utilizzabile per gestire operazioni di turnaround<br />

aziendale, e quindi di riequilibrio economico e finanziario, non connotate,<br />

a mio avviso, da situazioni d’insolvenza, in quanto, in tali casi, le<br />

soluzioni di cui agli art. 160 e 182 bis sono sicuramente più appropriate<br />

per il debitore, stante l’ombrello protettivo offerto dall’art. 168. L’azienda<br />

che ricorre ai piani di cui alla norma in commento, deve conseguentemente<br />

disporre di liquidità e/o di credito che le consentano di affrontare le<br />

tensioni e le urgenze che i piani comportano senza dovere correre il rischio<br />

che esse possano sfociare in istanze di fallimento. Dovrà, conseguentemente,<br />

trattarsi di un’azienda nella quale sia concretamente ravvisabile una seria<br />

prospettiva sul piano reddituale come documentata dalla validità dei<br />

prodotti, dalla situazione concorrenziale, dalle risorse immateriali di cui<br />

dispone e quindi della efficacia della sua formula imprenditoriale. Nell’ottica<br />

del debitore, l’esenzione dalla revocatoria dovrebbe tradursi in un rafforzamento<br />

della sua posizione negoziale per ottenere rinunce e/o riduzioni<br />

da parte dei creditori più importanti, specie chirografari, finalizzati al<br />

recupero dell’impresa. Si tratta, com’è stato efficacemente osservato, di<br />

uno strumento esoconconcorsale ( 14 ) che, a mio avviso, rispetto agli accordi<br />

di cui all’art. 182 bis legge fallim., ha portata più ampia in quanto non<br />

limitato alla ristrutturazione dei debiti la quale, di per se sola, ha significato<br />

in una prospettiva liquidatoria che scongiuri il fallimento. È, pertanto,<br />

da ritenere, nell’ottica operativa, che lo strumento dell’art. 182 bis legge<br />

fallim., almeno il più delle volte, sarà utilizzato da aziende giunte alla<br />

fase terminale del loro ciclo vitale, prive di sufficienti risorse per pagare<br />

i debiti e dunque irrecuperabili e insolventi.<br />

La disposizione in commento è molto concisa e richiede uno sforzo ricostruttivo<br />

con utilizzo di metodologie e concetti tratti dalla finanza azien-<br />

( 12 ) Ferro M., op. cit., pag. 598.<br />

( 13 ) Relazione del Consiglio dei Ministri all’art. 2 D.L. 35/2005.<br />

( 14 ) Fauceglia G., Prime osservazioni sugli accordi di ristrutturazione di debiti, in questa<br />

Rivista, pag. 843, 2005.


Parte I - Dottrina 387<br />

dale. Prima di affrontare in via specifica tale argomento, è però necessario<br />

fare un cenno agli istituti giuridici da cui mutuare elementi di ausilio per<br />

l’inquadramento della materia. A tal fine sembra ragionevole argomentare<br />

che vada applicata, in via analogica e con gli adattamenti necessari, la normativa<br />

del cod. civ., in materia di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento<br />

(Merger leveraged buy out – MLBO). Il ricorso all’analogia è<br />

giustificato dalla somiglianza di taluni importanti elementi e della ratio della<br />

disposizione. In ambedue i casi, il problema riguarda la sistemazione del debito<br />

ed il legislatore, in entrambe le situazioni, ha avvertito l’esigenza che<br />

essa sistemazione sia verificata (rectius dimostrata), mediante un progetto<br />

contabile previsionale realistico e congruente, sebbene nel caso della fusione<br />

tale attività sia limitata al debito contratto per l’acquisizione delle azioni<br />

della società target o preda, mentre la norma fallimentare riguarda l’indebitamento<br />

complessivo.<br />

Quanto alla materia economica, si osserva quanto segue. Gli economisti<br />

finanziari ( 15 ), che si sono occupati della redazione di piani di risanamento<br />

in sede giudiziaria, hanno messo in luce che due sono le misure<br />

che, di solito, si adottano: a) quelle dirette a migliorare la redditività edi<br />

flussi finanziari aziendali; b) quelle dirette a sistemare l’indebitamento e a<br />

generare liquidità. Le prime richiedono l’elaborazione di programmi di<br />

riorganizzazione industriale volti al miglioramento della produttività, anche<br />

mediante contrazione selettiva del volume di attività e riduzione dell’ampiezza<br />

della gamma, con semplificazione della linea dei prodotti, al<br />

fine di riportare in utile il conto economico. Le seconde misure sono essenzialmente<br />

quattro: 1) realizzo di attività patrimoniali, 2) consolidamento<br />

di debiti, ristrutturazione di prestiti, 3) datio in solutum di beni, 4)<br />

conversione di debiti in capitale. Se si esclude l’aumento del capitale<br />

in natura, le operazioni di cui al numero 2 sono quelle menzionate dalla<br />

norma; la 1 e la 3 non sono enunciate: sono i convitati di pietra. Nel primo<br />

caso l’azienda dismette cespiti, di solito immobilizzazioni, destinando,<br />

ovviamente, il netto ricavo al pagamento di creditori a breve termine, che<br />

sono quelli più insidiosi. Questa misura si risolve certamente in un miglioramento<br />

della situazione finanziaria in quanto il passivo a breve si abbassa<br />

e gli indici di liquidità migliorano. È d’altra parte evidente in tal<br />

caso che, se non si rispetta la regola della par conditio creditorum, si eseguono<br />

pagamenti preferenziali, immuni dalla revocatoria per effetto dell’esenzione<br />

in merito ai pagamenti. Il consolidamento di debiti, che riguarda<br />

lo spostamento di passività dal breve al medio termine, si traduce<br />

( 15 ) Brugger G., I piani di risanamento nel quadro delle prospettive e dei vincoli dell’amministrazione<br />

controllata, in AA.VV., Crisi d’impresa e amministrazione controllata, Giuffrè,<br />

pag. 190-208, 1986.


388<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

pure in una misura che risana l’esposizione debitoria, specie quando si<br />

accompagna ad una diminuzione del tasso di interesse, e migliora la situazione<br />

finanziaria; ciò però può comportare il rilascio di garanzie che<br />

data la situazione saranno non contestuali. Anche tale operazione configura<br />

lesione patrimoniale aggredibile nella vecchia normativa, con la revocatoria<br />

a regime probatorio invertito, che rimane senza sanzione nel<br />

nuovo ordinamento perché l’esenzione riguarda sia le casistiche del comma<br />

1 che del comma 2 del novellato art. 67. Stessa identico discorso vale<br />

per le datio in solutum che migliorano la situazione finanziaria, se lo<br />

scambio riguarda attività o diritti immobilizzati con debito corrente (il<br />

nominatore del quick ratio diminuisce). Particolarmente delicate, da questo<br />

punto di vista, possono infine risultare le operazioni di scorporo di<br />

rami aziendali, in funzione della vendita o di recupero della produttività,<br />

dato che, fra l’altro, vi potranno essere creditori privilegiati svantaggiati e<br />

creditori chirografari, ma strategici, che avranno, magari, sorte migliore.<br />

Da quanto esposto emerge, naturalmente, la necessità di esaminare se i<br />

piani che concretizzano lesioni della par condition creditorum (art. 2741<br />

cod. civ.) siano nella realtà praticabili, in quanto la configurabilità del reato<br />

di bancarotta preferenziale (art. 216 legge fallim. comma 3), sarebbe un<br />

chiaro impedimento alla loro realizzabilità. Oltretutto l’esperto non potrebbe,<br />

chiaramente, rilasciare alcuna attestazione di ragionevolezza a<br />

fronte di condotte aventi disvalore penale. Una recente opinione è nel senso<br />

che sarà assai difficile, in presenza di un piano che abbia i connotati e la<br />

certificazione di ragionevolezza, giungere ad affermare responsabilità per<br />

bancarotta preferenziale ( 16 ). Si tratta di una posizione che, in linea generale,<br />

è condivisibile dato che si tratta di atti, pagamenti e garanzie oggettivamente<br />

esclusi dall’area di revocabilità e quindi dalla illiceità ai fini del<br />

concorso. Peraltro la stessa fonte osserva che, perlomeno con riferimento<br />

al previgente sistema, l’imputazione di solito, cadeva se in concreto veniva<br />

accertata la mancanza dell’elemento psicologico come quando si comprovava<br />

l’esclusiva finalità di risanamento dei progetti finalizzati alla salvaguardia<br />

dell’azienda coniugata alla mancanza di ragionevoli dubbi sulla loro<br />

fattibilità. In seguito, tuttavia, saranno esaminate situazioni che, ragionevolmente,<br />

non possono ricadere dietro lo scudo protettivo della disposizione.<br />

Passando ad esaminare, in via specifica, il contenuto della norma si osserva<br />

quanto segue. Il professionista che deve attestare la ragionevolezza,<br />

stante il richiamo alla normativa sulle fusioni (art. 2501-bis cod. civ., comma<br />

( 16 ) Bricchetti R., La disciplina della crisi di impresa e il nuovo sistema revocatorio: la<br />

riforma del diritto fallimentare nella delega legislativa, www. fallimento.ipsoa.it., 2005.


Parte I - Dottrina 389<br />

4), è designato dal Presidente del Tribunale, quando il debitore è una società<br />

per azioni o in accomandita per azioni. Il nominativo sarà scelto fra<br />

i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori contabili (art. 2501-sexies comma<br />

3 che richiama l’art. 2409 bis cod. civ.). Se invece si tratta di società quotata<br />

in borsa, dovrà essere designata una società di revisione iscritta nell’apposito<br />

albo (art. 2501 sexies comma 3). Quanto alle responsabilità dell’esperto,<br />

si rammenta che in base all’art. 2501 sexies esso risponde dei danni causati<br />

ai terzi ed ai soci, e che sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 64<br />

del cod. proc. civ. La natura professionale dell’esperto, la nomina da parte<br />

del Presidente del Tribunale e la responsabilità per il danno susseguente,<br />

sono fattori che dovrebbero rendere più difficoltoso confezionare piani privi<br />

di serietà. È noto tuttavia che le recenti esperienze italiane ed estere, impongono<br />

cautela. La situazione peggiora nel caso di ditte individuali, società<br />

personali ed srl in quanto, in tali casi, l’esperto sarà nominato dall’imprenditore.<br />

Ritengo, sulla scorta di nozioni già anticipate, che i documenti che formano<br />

il piano siano, essenzialmente, quattro: piano industriale, budget<br />

economico, budget patrimoniale, tavole analitiche del cash flow previsto.<br />

Il piano industriale è alla base degli altri documenti e l’esperto dovrà avere<br />

particolare cura di verificarne la sua fattibilità e la congruenza derivativa<br />

dei budget e documenti contabili d’accompagnamento. Stante l’applicazione<br />

analogica della normativa delle fusioni, del tipo MLBO, sarannoi<br />

criteri sviluppati dalla dottrina giuridica commercialistica ( 17 ) in fatto di<br />

orizzonte temporale del piano che dovrà essere correlato ai tempi occorrenti<br />

per il riequilibrio finanziario. Pertanto l’esercitazione previsionale<br />

dovrà spingersi in avanti nel tempo tanto quanto necessario a dimostrare<br />

che la società riusciràa conseguire l’equilibrio fra entrate ed uscite monetarie<br />

così come documentato dai cash flow previsionali ed in particolare<br />

dal cash flow operativo che fornisce la misura delle risorse generate dalla<br />

gestione reddituale e da quella del capitale circolante commerciale (v. prospetto).<br />

Il modello di rappresentazione dei flussi di cassa, riprodotto nel<br />

prospetto (infra) èmolto utile e raccomandato da autorevole letteratura<br />

finanziaria ( 18 ). Esso classifica i fatti gestionali in due grandi aree: quella<br />

operativa (A) e quella finanziaria (B). I fattori che determinano la produzione<br />

dei flussi dipendono, in ultima analisi, dalla fase economica che l’impresa<br />

attraversa (espansione, recessione, maturità ecc.,). Nel caso di ri-<br />

( 17 ) Tamburini M., Il nuovo diritto delle società, a cura di Maffei Alberti A., <strong>Cedam</strong>,<br />

2005, vol. IV, pag. 2530.<br />

( 18 ) Penman S.H., Financial statement analysis and security valuation, McGrawHill-Irwin,<br />

2004; Palepu-Healy-Bernard, Business analysis & valuation, Thomson, 5-24, 2004;<br />

Bertoneche-Knight, Financial performance, Butterworth Heinemann, 2001.


390<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

strutturazioni è probabile che il management restringa il focus dell’attività<br />

eliminando produzioni o cespiti non strategici ancorché, magari, redditizi;<br />

assai noti sono peraltro alcuni esempi della storia industriale, conosciuti<br />

con il nome di vendita dell’argenteria di famiglia. Pertanto il flusso netto<br />

degli investimenti (rigo 5 del prospetto), dovrebbe essere positivo. Parallelamente<br />

gli sforzi gestionali saranno indirizzati a migliorare la produttività<br />

e quindi ad aumentare la rotazione del capitale investito (rapporto<br />

fra fatturato ed attivo di bilancio). In questa prospettiva, sarà importante<br />

configurare scenari concreti di efficiente gestione delle scorte e dei crediti<br />

verso la clientela (rigo 3 del prospetto). Nella misura in cui questi sforzi<br />

daranno i risultati sperati, il cash flow operativo (rigo 4 del prospetto), assumerà<br />

segno positivo, contribuendo, in tale modo, alla riduzione di passività<br />

onerose quali il debito bancario.<br />

A) Gestione operativa<br />

Prospetto del cash-flow<br />

1. Reddito Netto ....<br />

2. Costi & Ricavi Non Monetari ....<br />

3. Variazioni Circolante Commerciale ....<br />

4. Cash flow operativo (1+2+3) ....<br />

5. Investimenti (Disinvestimenti) ....<br />

6. Flusso di cassa libero (4+5) ....<br />

B) Gestione finanziaria<br />

7. Debiti ed Investimenti Finanziari ....<br />

8. Variazioni Monetarie Mezzi Propri ....<br />

9. Aumento (Decremento) Cassa ....<br />

È, in ogni caso raccomandabile, che il bilancio previsionale di fine periodo<br />

sia sottoposto ad un test di default, adottando una qualunque delle<br />

metodologie statistiche elaborate dalla letteratura finanziaria ( 19 ). Fra queste<br />

si segnala, in particolare, quella sviluppata da James A. Ohlson ( 20 ) che uti-<br />

( 19 ) Altman E.I., Corporate financial distress and bankruptcy, Wiley, 1993; Szego-Varetto<br />

(1999), Il rischio creditizio: misura e controllo, Utet; Ross-Westerfield-Jaffe, Corporate<br />

Finance, McGrawHill-Irwin, 2005; Caouette-Altman-Narayanan, Managing credit<br />

risk, Wiley, 1998; Damodaran, Investment valuation, Wiley, 2004; Foster G., Financial<br />

statement analysis, Prentice Hall, 1986.<br />

( 20 ) Ohlson J. A., Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy, Journal<br />

of Accounting Research, vol. 18, n. 1, pag. 109-131, 1980.


Parte I - Dottrina 391<br />

lizza la funzione logistica per determinare la probabilità di default (linear<br />

probability model ( 21 )) e che sostanzialmente è riconducibile alla formula riportata<br />

nel riquadro.<br />

Default Probability = 1 / (1 + e -y )yèla media ponderata di alcuni dati<br />

di bilancio e è la base del logaritmo naturale.<br />

Il valore che si ottiene sarà di zero per imprese sane e di 1 per quelle<br />

anomale o dissestate. Quanto più l’indice si avvicina ad 1, tanto più elevata<br />

sarà la probabilità di default e quindi di insuccesso del piano.<br />

Il valore della funzione logistica, con i dati del bilancio iniziale, quando<br />

raffrontato con quello del bilancio della proiezione più distante, fornisce un<br />

indice dell’efficacia terapeutica delle soluzioni contenute nel business plan.<br />

La verifica del piano è, come intuibile, un’attività assai delicata nella quale è<br />

possibile commettere errori, causa la complessità dei calcoli da eseguire e la<br />

difficoltà dei concetti da sviluppare. Questo aspetto è particolarmente raccomandato<br />

dagli studiosi; oltretutto vanno sicuramente fugate insidie circa<br />

la possibile configurazione d’eventuali falsità materiali (infra). La dottrina<br />

contabile raccomanda peraltro una serie di regole di congruenza dei risultati<br />

alle quali sarà opportuno e necessario attenersi ( 22 ). Lo sviluppo dei calcoli,<br />

da eseguire preferibilmente in via elettronica, si compone essenzialmente<br />

delle seguenti fasi:<br />

Fase 1) Previsione delle vendite. Costituisce il punto di partenza e richiede<br />

l’indagine più approfondita. A tal fine andranno considerati la strategia<br />

dell’impresa ed il mercato dei prodotti;<br />

Fase 2) Previsione del coefficiente di rotazione e determinazione delle<br />

attività operative nette. Tale stima implica la previsione della rotazione<br />

dei crediti, delle scorte, degli immobilizzi e così via. Sarà opportuno, ove<br />

configurabile, che la previsione sia sviluppata per voce contabile (scorte,<br />

crediti ecc). Ovviamente a tal fine sarà indispensabile conoscere la tecnologia<br />

produttiva utilizzata dall’impresa;<br />

Fase 3) Misura della capacità produttiva. La capacità produttiva limita<br />

le vendite che conseguentemente vanno riviste ove non supportabili con gli<br />

impianti esistenti e/o che si ritiene di acquisire;<br />

Fase 4) Previsione del margine di profitto. Tale fase richiede una buona<br />

conoscenza del settore in cui opera l’impresa. A tal fine va segnalato che i<br />

margini di profitto e le spese possono non essere proporzionali alle vendite<br />

per via dell’incidenza dei costi fissi;<br />

( 21 ) Il modello logistico gode di alcune proprietà matematiche che lo rendono flessibile e<br />

quindi molto adotto agli usi pratici.<br />

( 22 ) Penman S.H., op. cit., capitolo su «Full-information forecasting, valuation, and business<br />

strategy analysis».


392<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Fase 5) Previsione di componenti reddituali non ricorrenti. Queste voci<br />

avranno particolare rilevanza ed incidenza nel caso di ristrutturazioni e/o<br />

scorpori;<br />

Fase 6) Previsione del flusso di cassa libero. Questo calcolo è molto agevole<br />

in quanto esso è, algebricamente, di ammontare pari alla differenza fra<br />

reddito operativo ed incremento delle attività operative nette (OI –<br />

DNOA), derivati in base alle fasi precedenti;<br />

Fase 7) Stima, sulla scorta dei calcoli precedenti, degli oneri finanziari,<br />

del debito finanziario e dell’utile netto per modo di completare lo stato patrimoniale<br />

ed il conto economico di previsione. A questo punto sarà necessaria<br />

la verifica dei dati, per la quale si rivela particolarmente utile anche la<br />

loro predisposizione in forma percentuale (common-size analysis) per svolgere<br />

confronti con aziende del settore e valutare la ragionevolezza delle stime<br />

e la loro consistenza con le ipotesi di base del piano. Un utile schema<br />

grafico che riassume queste fasi di lavoro, è riportato nella recente opera<br />

di Stephen Penman ( 23 ).<br />

Gli elementi così elaborati sono alla base dell’attestazione di ragionevolezza<br />

che il perito è incaricato di suffragare. Su questo tema non può che richiamarsi<br />

quanto suggerito dagli studiosi di Economia Aziendale ( 24 )cheraccomandano<br />

vivamente di seguire i principi internazionali di revisione ISA (International<br />

Standard Auditing). Tali norme tecniche, tra l’altro, stabiliscono in<br />

dettaglio le procedure da utilizzare e le cautele da rispettare, da parte dei soggetti<br />

indipendenti incaricati di rilasciare un’opinione professionale sui documenti<br />

previsionali. Risulta essenziale che l’esperto menzioni espressamente,<br />

nella propria relazione, i dati e le circostanze alla base delle proiezioni ( 25 ).<br />

Sebbene il suo giudizio non possa essere ambiguo è raccomandabile, ove<br />

ciò sia necessario, che siano descritti i warnings (segnali di allarme) pertinenti<br />

alle criticità del progetto talché il lettore ne sia chiaramente informato, stante<br />

l’intrinseca trasparenza che l’opinione professionale deve rivestire.<br />

( 23 ) Penman S.H., op. cit., pag. 532.<br />

( 24 ) Reboa M., Le operazioni di leveraged buy out e l’art. 2501 bis cod. civ., inRivista<br />

Dottori Commercialisti, 6, pag. 1203-1249, 2003.<br />

( 25 ) Il documento più rilevante da seguire sarà in tale caso il principio ISA 10 dal titolo<br />

«The examination of prospective financial information» che costituisce una guida obbligata<br />

delle verifiche ed accertamenti da svolgere. Si richiama, inoltre, la norma contemplata nella<br />

Section 301, Financial Forecasts and Projections, degli U.S. Auditing Standards redatti dall’AICPA<br />

(American Institute of Certified Public Accounts): «The summary of significant assumptions<br />

is essential to the reader’s understanding of prospective financial statements. Accordingly,<br />

the practitioner should not compile prospective financial statements that exclude disclosures<br />

of the summary of significant assumptions. Also the practitioner should not compile a financial<br />

projection that excludes either (a) an identification of the hypothetical assumptions or<br />

(b) a description of the limitations on the usefulness of the presentation».


Parte I - Dottrina 393<br />

3. Questioni penali ed aspetti processuali del piano ex art. 67. – Sebbene<br />

la legge non richieda una forma di pubblicità, è evidente che il piano sia un<br />

documento destinato alla diffusione, ossia rivolto ad una categoria aperta di<br />

destinatari, e come tale rientrante nelle comunicazioni sociali la cui falsità è<br />

penalmente sanzionata. Benché, come evidenziato nella dottrina penalistica,<br />

le comunicazioni effettuate su base volontaria non abbiano tutela penale<br />

sembra pacifico che il reato sia integrato da quelle comunicazioni ricollegate<br />

a presupposti legalmente tipizzati ancorché non obbligatorie in senso stretto<br />

( 26 ). Il problema non attiene al mancato avveramento delle previsioni, di<br />

cui nessuno potrà assumersi la responsabilità, quanto piuttosto alle circostanze<br />

di fatto che sono a base del piano, la cui verità sarà accertata con riferimento<br />

alla loro aderenza ai dati reali ( 27 ). Così ad esempio se un piano<br />

fonda le aspettative di crescita del fatturato sull’utilizzo di un brevetto che<br />

non esiste, perché i relativi studi sono ancora in fase iniziale e non è dato<br />

sapere a cosa condurranno, si sarà in presenza di un piano che integra falsità<br />

in quanto pone a suo fondamento (aumento delle vendite e probabilmente<br />

degli utili) un dato inesistente. Stessa situazione si realizza quando<br />

si prevede che l’impresa possa giovarsi di riduzioni di costi di produzione<br />

a fronte di attività di ricerca e sviluppo mai intraprese o comunque tali<br />

da non potere ragionevolmente giustificare gli ipotizzati tagli nei costi. Ancora<br />

con riferimento alla situazione concorrenziale, che il piano deve necessariamente<br />

esaminare, se si assume, allo scopo di stimare i futuri ricavi, che<br />

l’impresa opera in condizioni di quasi-monopolio quando, al contrario, il<br />

settore è connotato da accesa concorrenza. Altra ipotesi di falsità del piano<br />

si ha quando i dati di partenza, ossia il bilancio di funzionamento (o d’esercizio)<br />

da cui i budget previsionali prendono necessariamente le mosse ( 28 ), è<br />

falso, ecc. Ne consegue che, in tali ipotesi, saranno configurabili i reati di<br />

cui agli art. 2621-2622 cod. civ. (False comunicazioni sociali e false comunicazioni<br />

sociali in danni dei soci e dei creditori), 2624 cod. civ. (Falsità nella<br />

relazione o nelle comunicazioni delle società di revisione), 2625 cod. civ.<br />

(Impedito controllo). C’è ovviamente la responsabilità penale dell’esperto<br />

in caso di falsa perizia. Questi concetti si applicheranno, a fortiori, ai piani<br />

di cui agli art. 160 e 182 bis legge fallim., la cui redazione è obbligatoria per<br />

espressa previsione di legge.<br />

Questioni importanti attengono agli aspetti processual-civilistici ove,<br />

( 26 ) Pulitanò D., False comunicazioni sociali, sta in Alessandri (a cura di), in Il nuovo<br />

diritto penale delle società, Ipsoa, pag. 146, 2002.<br />

( 27 ) Per la configurabilità, nel caso di business plan, del reato di false comunicazioni sociali,<br />

con riferimento alla previgente normativa del falso in bilancio, v. Mazzacuva, Il falso in<br />

bilancio: casi e problemi, <strong>Cedam</strong>, pag. 169-174, 2004, con citazioni di giurisprudenza.<br />

( 28 ) Palepu-Healy-Bernard, op. cit, 6-3.


394<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

naturalmente, sia ammissibile il sindacato dei suoi atti esecutivi (infra). Applicando<br />

per analogia i consolidati principi della Cassazione circa la distribuzione<br />

dell’onere probatorio di cui all’art. 67, comma 2, legge fallim. spetterà<br />

al convenuto in revocatoria di provare l’esistenza del piano, l’attestazione<br />

di ragionevolezza dell’esperto e, forse anche, la dimostrazione che l’atto<br />

impugnato è posto in essere in esecuzione del piano. La prova storica del<br />

fatto andrà, invece, data dal Curatore. I primi due aspetti attengono all’imprescindibile<br />

esigenza che il piano sia incorporato in un documento, sicché<br />

sarà necessaria la forma scritta non potendo quella testimoniale essere configurabile<br />

data la complessità dei fatti da dimostrare. I problemi di data certa<br />

sono agevolmente risolvibili stante l’asseverazione del parere sulla ragionevolezza,<br />

cui il piano è ovviamente allegato. Difficoltosa si prospetta la<br />

prova circa l’inerenza dell’atto al piano. Naturalmente è palesemente irragionevole<br />

ritenere che il piano debba contenere la descrizione minuta delle<br />

singole operazioni che peraltro riguardano accadimenti futuri. Dovrebbe<br />

pertanto essere sufficiente, almeno di regola, una descrizione generale per<br />

gruppi di operazioni (es. acquisito di materie prime, prodotti, pagamenti<br />

bancari, di fornitura, ecc.) che sia tale da consentire, o comunque agevolare,<br />

la verifica dell’inerenza. Un’eccezione ricorre tuttavia per operazioni particolari,<br />

come quelle maggiormente lesive della par conditio creditorum, quelle<br />

di costituzione di garanzie non contestuali, quelle regolate con mezzi<br />

anormali di pagamento delle quali è noto il disvalore ed è quindi naturale<br />

aspettarsi una descrizione particolareggiata. Ho già evidenziato l’esigenza<br />

di trasparenza che il piano deve presentare; tuttavia non si può trascurare<br />

di considerare che esso è un documento previsionale e non consuntivo, talché<br />

l’operazione di identificazione non sarà sempre agevole.<br />

Rimane da affrontare la questione più intrigante: è possibile un sindacato<br />

giudiziario circa la ragionevolezza del piano al fine di travolgere con l’azione<br />

revocatoria o con altri rimedi gli atti esecutivi posti in essere? La questione<br />

è molto complessa ed i contributi dottrinari fino ad ora pubblicati<br />

affrontano, su tale specifico problema, tematiche sostanzialmente marginali.<br />

Il tema è tuttavia rilevante anche perché i rimedi risarcitori previsti a carico<br />

dell’esperto non saranno certo bastevoli. Al riguardo pare che, in linea generale,<br />

sia argomentabile l’invalidità degli atti posti in essere senza la cooperazione<br />

del debitore quali, ad esempio, l’iscrizione di ipoteche giudiziali<br />

o l’escussione di pegni. Tali fattispecie saranno revocabili ex art. 67, sussistendone<br />

le condizioni. Con riferimento alla possibilità di esperire il rimedio<br />

della revocatoria fallimentare, ci si limiterà ad una serie di enunciazioni a<br />

favore e contro l’ipotesi prospettata:<br />

a) Argomenti contrari alla revoca. La finalità della norma è quella di stabilizzare<br />

i rapporti giuridici con espressa esclusione della revocatoria. Il<br />

principio è anche contenuto nella relazione del consiglio dei ministri, al<br />

D.L., che sebbene molto succinta è, su tale punto, molto chiara e precisa.


Parte I - Dottrina 395<br />

A ciò deve aggiungersi che la revoca travolgerebbe atti che il terzo convenuto<br />

ha posto in essere in buona fede, basandosi cioè sul dato della legge e<br />

sul parere dell’esperto, e che la tutela della condotta basata sulla correttezza<br />

costituisce un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico, a<br />

tutela del corretto svolgimento degli affari.<br />

b) Argomenti favorevoli alla revoca. L’esenzione si basa sulla congiunta<br />

ricorrenza di due elementi: a) l’apparenza dell’idoneità del piano a riequilibrare<br />

la situazione finanziaria; b) l’attestazione di ragionevolezza. Il primo<br />

aspetto attiene alla sfera cognitiva del terzo e quindi alla circostanza che l’idoneità<br />

del piano debba risultare dalla sua lettura consapevole e dall’apprezzamento<br />

critico che un soggetto avveduto può ricavarne. Naturalmente<br />

la relativa valutazione, da effettuarsi con criteri ex ante, non può prescindere<br />

dalla condizione culturale del terzo trattandosi di esame di documento di<br />

particolare complessità economica. Ne consegue allora che l’inidoneità del<br />

piano non può essere allegata nei confronti del quisque de populo, la cui<br />

condotta sarà il più delle volte scusabile perché esente da negligenza grave,<br />

ma unicamente con riguardo a soggetti che siano particolarmente qualificati<br />

con riferimento a determinati e specifici contesti storici ed economici. È utile<br />

menzionare che taluni autori ( 29 ) hanno prospettato, contro gli atti esecutivi<br />

del piano, il rimedio dell’azione revocatoria ordinaria, anche fuori dall’insolvenza<br />

dell’impresa che se ne sia avvalsa. Mi pare però che si tratta di<br />

un rimedio incerto, in quanto l’azione pauliana richiede la dimostrazione<br />

dell’eventus damni e del consilium fraudis, in un contesto in cui si opera,<br />

dichiaratamente, per raddrizzare le sorti dell’impresa e quindi per non arrecare<br />

danno ai creditori. È poi nota la difficoltà di provare la sussistenza<br />

del danno.<br />

Interessante mi sembra invece esaminare la proponibilità delle argomentazioni<br />

sviluppate da una parte della dottrina giuridica, per le operazioni<br />

di MLBO, allo scopo di utilizzare il rimedio dell’azione d’annullamento<br />

di cui all’art. 1344 cod. civ., ove sia ravvisabile illiceità della causa ( 30 ). La<br />

previsione di contratto in frode alla legge potrebbe essere supportata sull’assunto<br />

che gli accordi esecutivi del piano eludono i precetti imperativi<br />

di parità di trattamento dei creditori alla luce delle disposizioni dell’art.<br />

216 legge fallim. (bancarotta preferenziale dei pagamenti e delle garanzie<br />

( 31 )) e dell’art. 2741 cod. civ. (concorso dei creditori e delle cause di prelazione),<br />

in quanto le condizioni derogatorie di cui al nuovo art. 67 legge<br />

( 29 ) Ferro M., op. cit., pag. 600.<br />

( 30 ) Perrini M., Commento all’art. 2501 bis cod. civ.,inNiccolini G.-Stagno D’Alcontres<br />

A., Società di capitali, inCommentario, Jovene, pag. 1943, 2004.<br />

( 31 ) La giurisprudenza penale della Cassazione ha ricondotto al paradigma della bancarotta<br />

preferenziale anche i titoli di prelazione.


396<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

fallim. sono state, nel caso di specie, violate a motivo dell’inadeguatezza,<br />

con valutazione ex ante, del piano a raddrizzare la situazione finanziaria dell’impresa.<br />

In particolare non potranno «apparire idonei» quei piani con<br />

previsioni basate su ipotesi non sensate e non sostenibili e/o quelli che abbiano<br />

uno sviluppo logico-derivativo non congruente con le ipotesi formulate<br />

( 32 ). Si richiamano al riguardo le considerazioni economico-contabili<br />

esposte nel paragrafo 2 e la sequenza delle fasi di lavoro dell’analista finanziario<br />

raccomandate dagli studiosi di economia aziendale. Conclusivamente<br />

l’attestazione di ragionevolezza dell’esperto, non pare sempre sufficiente a<br />

risolvere il problema della legittimità del piano con la conseguenza che sussiste<br />

lo spazio di un sindacato giudiziale circa la legittimazione dell’operazione<br />

o invece il suo carattere fraudolento per violazione di legge. Mutuando<br />

concetti sviluppati dalla citata dottrina giuridica ( 33 ), per le operazioni di<br />

leveraged buy-out, si può ritenere che tale sindacato sarà reso più agevole ed<br />

avvertito grazie alle informazioni obbligatoriamente fornite nei modi prescritti<br />

da chi intende realizzare operazioni di questo tipo. Resta, a carico<br />

dell’attore l’ulteriore prova della sussistenza della frode ( 34 ), ossia dell’intenzione<br />

di seguire una via in sé lecita per conseguire un effetto sostanzialmente<br />

vietato. A tal fine non possono che essere richiamati i concetti, in precedenza<br />

annotati, circa la condizione culturale del terzo concretamente valutata,<br />

come da interpretazione evolutiva della Corte di Cassazione ( 35 ), rifuggendo<br />

da criteri generali ed astratti fondati sulla figura teorica di controparte<br />

avveduta.<br />

Vitaliano Donato<br />

Dottore commercialista in Brescia<br />

( 32 ) Tamburini, op. cit., pag. 2353.<br />

( 33 ) Perrini M., op. cit., pag. 1946.<br />

( 34 ) Trabucchi A., Istituzioni di diritto civile, <strong>Cedam</strong>, pag. 140, 2005.<br />

( 35 ) In particolare: Cassazione, 7 febbraio 2001, in Il Fallimento, 6, pag. 677, 2001.


BREVI CENNI SULLA INCOSTITUZIONALITÀ<br />

DELLA DISPOSIZIONE CHE PREVEDE L’APPLICAZIONE<br />

DELLE ESENZIONI DALLA REVOCATORIA DELLE RIMESSE<br />

IN CONTO CORRENTE ALLE CAUSE PROMOSSE<br />

NELL’AMBITO DI PROCEDURE INIZIATE<br />

DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 14 MARZO 2005, N. 35<br />

L’entrata in vigore delle modifiche all’azione revocatoria fallimentare di<br />

rimesse in conto corrente bancario introdotte dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35<br />

ha costituito l’occasione per alimentare il dibattito su numerose questioni di<br />

diritto transitorio.<br />

Tra queste vi è quella di incostituzionalità della disposizione dell’art. 2,<br />

nella parte in cui prevede l’applicabilità delle esenzioni dalla revocatoria<br />

(lettere a e b del nuovo art. 67 legge fallim.) alle azioni promosse nell’ambito<br />

di procedure iniziate dopo l’entrata in vigore del decreto medesimo e<br />

non anche ai giudizi pendenti ed a quelli comunque successivi alla nuova<br />

normativa.<br />

La tesi fa perno sull’assunto secondo il quale la disposizione transitoria<br />

citata violerebbe gli art. 3 e 24 della Costituzione, in quanto consente che<br />

situazioni identiche vengano regolate in modo difforme anche in ipotesi<br />

in cui la relativa fattispecie concreta si è verificata nello stesso periodo di<br />

tempo.<br />

A sostegno di questa prospettazione, i sostenitori di detta tesi esemplificano<br />

spiegando che le rimesse sui conti correnti effettuate nello stesso periodo<br />

da due differenti imprenditori A e B potrebbero essere assoggettate a<br />

diversa disciplina, nel senso che quelle effettuate dall’impresa A sarebbero<br />

revocabili qualora il fallimento del correntista fosse dichiarato prima della<br />

entrata in vigore del d.l. 35/2005, mentre quelle effettuate dall’impresa B<br />

non sarebbero revocabili qualora il fallimento della stessa fosse dichiarato<br />

successivamente.<br />

Questa situazione darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento<br />

di situazioni identiche verificatesi nello stesso arco temporale.<br />

Prima di prendere in esame la fattispecie concreta sottoposta alla nostra<br />

attenzione, sarà bene richiamare il principio, assolutamente consolidato nella<br />

giurisprudenza della Corte Costituzionale, secondo il quale «il fatto che


398<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

alla stessa categoria di soggetti si applichi un trattamento differenziato per<br />

effetto del mutamento della disciplina legislativa non contrasta col principio<br />

di eguaglianza, poiché il trascorrere del tempo costituisce di per sé un elemento<br />

differenziatore» ( 1 ). La copiosa giurisprudenza della Corte Costituzionale<br />

è, quindi, unanime nel senso di ritenere che il fluire del tempo è<br />

di per sé elemento più che idoneo a differenziare le situazioni soggettive<br />

dei consociati.<br />

Nel caso che ci occupa, il legislatore ha operato, come in tutti i casi in<br />

cui una nuova legge innova il diritto, una scelta ben precisa, indicando il<br />

momento di inizio dell’efficacia della norma mediante la dettatura di una<br />

chiara e specifica disposizione transitoria. Il legislatore, in sostanza, ha emanato<br />

una norma transitoria cd. funzionale, dettata espressamente allo scopo<br />

di regolare il passaggio da una disciplina ad un’altra, «in modo che sia più<br />

facilmente individuabile la regola giuridica che deve essere applicata a tutte<br />

quelle situazioni che non si sono ancora esaurite al momento della entrata in<br />

vigore del nuovo diritto e che si sono venute a trovare, per così dire, a cavallo<br />

nel momento del passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina normativa»<br />

( 2 ).<br />

Sulla base di questi principi è possibile verificare se, nel caso concreto,<br />

ove il legislatore ha fissato la decorrenza degli effetti delle nuove norme alle<br />

azioni promosse nelle procedure dichiarate dopo il 17 marzo 2005, sia stata<br />

posta in essere una scelta ragionevole ovvero se sia stato violato il principio<br />

di eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.<br />

I sostenitori della tesi che si critica, affermano che il fatto generatore e<br />

quindi il presupposto per l’applicazione dell’esenzione di cui al comma 3<br />

dell’art. 67 della legge fallim. è costituito dalla effettuazione delle rimesse<br />

in conto corrente, per cui sarebbe iniquo che alcune di esse venissero revocate<br />

ed altre, effettuate nello stesso periodo, non lo fossero sol perché i relativi<br />

fallimenti sono stati dichiarati in tempi diversi.<br />

A modesto parere dell’odierno deducente, questa impostazione non<br />

può essere condivisa.<br />

Nel caso della revocatoria fallimentare, infatti, il fatto generatore che<br />

costituisce il presupposto della norma che dispone la revocabilità delle rimesse<br />

non è costituito solo ed esclusivamente dai singoli atti di pagamento.<br />

L’effettuazione dei singoli pagamenti non è di per sé sufficiente perché si<br />

possa procedere alla loro dichiarazione di inefficacia mediante revocatoria<br />

fallimentare. Perché la fattispecie in esame si possa ritenere sussistente oc-<br />

( 1 ) C. Cost. 22 ottobre 1987, n. 322; 4 luglio 1979, n. 65; 6 dicembre 1979, n. 138; 23<br />

luglio 1980, n. 122; 13 maggio 1987, n. 159; 3 febbraio 1994 n. 18; 16 dicembre 1998, n. 409;<br />

28 novembre 2001, n. 376; 12 aprile 2002, n. 108.<br />

( 2 ) R. Tarchi, Disposizioni transitorie e finali, Giuffrè, pag. 22.


Parte I - Dottrina 399<br />

corre, infatti, che intervenga la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore<br />

che ha eseguito i pagamenti, occorre che si apra il concorso tra i creditori.<br />

Non vi può essere azione revocatoria fallimentare senza dichiarazione di<br />

fallimento.<br />

È quindi possibile ed ammissibile che versamenti effettuati nello stesso<br />

periodo da imprenditori diversi vengano assoggettati a trattamento diverso<br />

e questo perché la sorte delle due imprese potrebbe essere diversa nel senso<br />

che una potrebbe essere dichiarata fallita e l’altra invece no.<br />

Questa considerazione è la logica conseguenza della particolare fattispecie<br />

della revocatoria fallimentare, una fattispecie a formazione complessa,<br />

costituita da più presupposti che si susseguono nel tempo: il compimento<br />

del singolo atto revocabile (la rimessa sul conto) e la dichiarazione di fallimento<br />

che consente di individuare il periodo sospetto.<br />

La dichiarazione di fallimento apre il concorso tra i creditori e l’azione<br />

revocatoria è il mezzo per ristabilire la par condicio creditorum anche a ritroso<br />

nel tempo.<br />

Senza dichiarazione di fallimento, senza quindi accertamento dell’insolvenza<br />

e senza apertura del concorso dei creditori, un’azione revocatoria fallimentare<br />

non è ipotizzabile.<br />

Ecco quindi che, in ossequio ad un principio di ragionevolezza, il legislatore<br />

non poteva non scegliere la dichiarazione di fallimento per far decorrere<br />

l’efficacia delle nuove norme sulla revocatoria di rimesse in conto<br />

corrente.<br />

Stabilire un qualsiasi altro criterio, scegliere, ad esempio, come vorrebbero<br />

i sostenitori dell’eccezione di incostituzionalità, il tempo in cui sono<br />

state effettuate le rimesse, sarebbe stato assolutamente irragionevole, in<br />

quanto si sarebbe ancorata l’applicazione della legge ad un fatto che di<br />

per sé non integra gli estremi della fattispecie concreta presa in considerazione<br />

dall’art. 67 legge fallim.<br />

La scelta del legislatore, l’unica attuabile, non può pertanto essere considerata<br />

incostituzionale.<br />

Franco Benassi<br />

Avvocato in Mantova


LEGISLAZIONE<br />

LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262, «Disposizioni per la tutela del risparmio<br />

e la disciplina dei mercati finanziari», in Gazz. Uff., n. 301 del 28 dicembre<br />

2005, suppl. ord. n. 208.<br />

Titolo I<br />

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA<br />

DELLE SOCIETÀ PER AZIONI<br />

Capo I<br />

Organi di amministrazione e di controllo<br />

Art. 1.<br />

(Nomina e requisiti degli amministratori)<br />

1. Nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al<br />

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo<br />

III, capo II, dopo l’articolo 147-bis, è inserita la seguente sezione:<br />

«Sezione IV-bis.<br />

Organi di amministrazione.<br />

Art. 147-ter. – (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione). – 1. Lo statuto<br />

prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di<br />

candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse,<br />

in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale.<br />

2. Per le elezioni alle cariche sociali le votazioni devono sempre svolgersi con scrutinio<br />

segreto.<br />

3. Salvo quanto previsto dall’articolo 2409-septiesdecies del cod. civ., almeno uno dei<br />

membri del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto<br />

il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente,<br />

con la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema<br />

monistico, il membro espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti<br />

di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell’articolo 148, commi<br />

3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.<br />

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, qualora il consiglio di amministrazione sia<br />

composto da più di sette membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza<br />

stabiliti per i sindaci dall’articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli<br />

ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati<br />

regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di<br />

amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane<br />

fermo il disposto dell’articolo 2409-septiesdecies, comma 2, del cod. civ.<br />

Art. 147-quater. – (Composizione del consiglio di gestione). – 1. Qualora il consiglio di<br />

gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti<br />

di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede,<br />

gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione<br />

di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.<br />

Art. 147-quinquies. – (Requisiti di onorabilita). – 1. I soggetti che svolgono funzioni di<br />

amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilitàstabiliti per i membri


Parte I - Dottrina 401<br />

degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo<br />

148, comma 4.<br />

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica».<br />

Art. 2.<br />

(Collegio sindacale e organi corrispondenti nei modelli dualistico e monistico)<br />

1. Al testo unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono<br />

apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) all’articolo 148:<br />

1) al comma 1, le lettere c) e d) sono abrogate;<br />

2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:<br />

«2. La CONSOB stabilisce con regolamento modalitàper l’elezione di un membro effettivo<br />

del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza.<br />

2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea tra i sindaci eletti<br />

dalla minoranza»;<br />

3) al comma 3, lettera c), dopo le parole: «comune controllo» sono inserite le seguenti:<br />

«ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b)», e dopo le parole:<br />

«di natura patrimoniale» sono aggiunte le seguenti: «o professionale»;<br />

4) i commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater sono sostituiti dai seguenti:<br />

«4. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto<br />

1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle<br />

finanze, sentiti la CONSOB, la Banca d’Italia e l’ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilitàe<br />

di professionalitàdei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del<br />

comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla<br />

carica.<br />

4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.<br />

4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2bis<br />

e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio di amministrazione eletto<br />

ai sensi dell’articolo 147-ter, comma 3.<br />

4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio di<br />

amministrazione o, nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall’assemblea<br />

entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso<br />

di inerzia, vi provvede la CONSOB, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora<br />

abbia avuto comunque notizia dell’esistenza della causa di decadenza»;<br />

b) dopo l’articolo 148 è inserito il seguente:<br />

«Art. 148-bis. – (Limiti al cumulo degli incarichi). – 1. Con regolamento della CONSOB<br />

sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti<br />

degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti<br />

strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116, possono<br />

assumere presso tutte le societàdi cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice<br />

civile. La CONSOB stabilisce tali limiti avendo riguardo all’onerosità e alla complessità di<br />

ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione<br />

delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all’estensione e all’articolazione<br />

della sua struttura organizzativa.<br />

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i<br />

componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società<br />

emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo<br />

116, informano la CONSOB e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa<br />

CONSOB con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo<br />

da essi rivestiti presso tutte le societàdi cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del cod.<br />

civ.. La CONSOB dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del<br />

numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo»;


402<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

c) all’articolo 149:<br />

1) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:<br />

«c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste<br />

da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni<br />

di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi»;<br />

2) al comma 4-ter, le parole: «limitatamente alla lettera d)» sono sostituite dalle seguenti:<br />

«limitatamente alle lettere c-bis) e d)»;<br />

d) all’articolo 151:<br />

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero rivolgere le medesime<br />

richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società<br />

controllate»;<br />

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «da almeno due membri del collegio» sono sostituite<br />

dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere<br />

di convocare l’assemblea dei soci, che puòessere esercitato da almeno due membri»;<br />

e) all’articolo 151-bis:<br />

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero rivolgere<br />

le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di<br />

controllo delle società controllate»;<br />

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «da almeno due membri del consiglio» sono<br />

sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del consiglio, ad eccezione del<br />

potere di convocare l’assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri»;<br />

f) all’articolo 151-ter:<br />

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero rivolgere<br />

le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di<br />

controllo delle società controllate»;<br />

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «da almeno due membri del comitato» sono<br />

sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del comitato»;<br />

g) all’articolo 193, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:<br />

«a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per<br />

il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell’adempimento dei doveri previsti<br />

dall’articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni<br />

previste dall’articolo 149, comma 3».<br />

2. Al cod. civ. sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) all’articolo 2400 è aggiunto, in fine, il seguente comma:<br />

«Al momento della nomina dei sindaci e prima dell’accettazione dell’incarico, sono resi<br />

noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre<br />

società»;<br />

b) all’articolo 2409-quaterdecies, comma 1, dopo le parole: «2400, terzo» sono inserite le<br />

seguenti: «e quarto»;<br />

c) all’articolo 2409-septiesdecies, è aggiunto, in fine, il seguente comma:<br />

«Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima<br />

dell’accettazione dell’incarico, sono resi noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione<br />

e di controllo da essi ricoperti presso altre società».<br />

Art. 3.<br />

(Azione di responsabilità)<br />

1. Al cod. civ. sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) all’articolo 2393:<br />

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:<br />

«L’azione di responsabilitàpuòanche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio<br />

sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti»;<br />

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:


Parte I - Dottrina 403<br />

«La deliberazione dell’azione di responsabilità importa la revoca dall’ufficio degli amministratori<br />

contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto<br />

del capitale sociale. In questo caso, l’assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori»;<br />

b) all’articolo 2393-bis, comma 2, le parole: «un ventesimo» sono sostituite dalle seguenti:<br />

«un quarantesimo»;<br />

c) all’articolo 2409-duodecies, quinto comma, le parole: «dal comma 4 dell’articolo<br />

2393» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 5 dell’articolo 2393».<br />

2. All’articolo 145, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio<br />

1998, n. 58, e successive modificazioni, le parole: «2393, quarto e comma 5» sono sostituite<br />

dalle seguenti: «2393, quinto e comma 6».<br />

Capo II<br />

Altre disposizioni a tutela delle minoranze<br />

Art. 4.<br />

(Delega di voto)<br />

1. All’articolo 139, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo<br />

24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «La CONSOB può stabilire» sono sostituite dalle seguenti:<br />

«La CONSOB stabilisce».<br />

Art. 5.<br />

(Integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea)<br />

1. Dopo l’articolo 126 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,<br />

e successive modificazioni, è inserito il seguente:<br />

«Art. 126-bis. – (Integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea). – 1. I soci che, anche<br />

congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono<br />

chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea,<br />

l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti<br />

da essi proposti.<br />

2. Delle integrazioni all’elenco delle materie che l’assemblea dovrà trattare a seguito<br />

delle richieste di cui al comma 1 è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione<br />

dell’avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’assemblea.<br />

3. L’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, ai sensi del comma 1, non è ammessa<br />

per gli argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli<br />

amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta».<br />

Capo III<br />

Disciplina delle società estere<br />

Art. 6.<br />

(Trasparenza delle società estere)<br />

1. Nel testo unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla<br />

parte IV, titolo III, capo II, dopo l’articolo 165-bis, introdotto dall’articolo 18, comma 1, lettera<br />

h), della presente legge, è aggiunta la seguente sezione:<br />

«Sezione VI-bis.<br />

Rapporti con societàestere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza<br />

societaria.<br />

Art. 165-ter. – (Ambito di applicazione). – 1. Sono soggette alle disposizioni contenute<br />

nella presente sezione le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui


404<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

all’articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura<br />

rilevante, ai sensi dell’articolo 116, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i<br />

cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale<br />

e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in<br />

mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante,<br />

le quali siano collegate alle suddette societàestere o siano da queste controllate.<br />

2. Si applicano le nozioni di controllo previste dall’articolo 93 e quelle di collegamento<br />

previste dall’articolo 2359, comma 3, del cod. civ.<br />

3. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati con decreti del Ministro della giustizia, di<br />

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri:<br />

a) per quanto riguarda le forme e le condizioni per la costituzione delle società:<br />

1) mancanza di forme di pubblicitàdell’atto costitutivo e dello statuto, nonché delle successive<br />

modificazioni di esso;<br />

2) mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire i terzi creditori,<br />

per la costituzione delle società, nonchè della previsione di scioglimento in caso di riduzione<br />

del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il caso di reintegrazione entro un termine<br />

definito;<br />

3) mancanza di norme che garantiscano l’effettività e l’integrità del capitale sociale sottoscritto,<br />

in particolare con la sottoposizione dei conferimenti costituiti da beni in natura o<br />

crediti alla valutazione da parte di un esperto appositamente nominato;<br />

4) mancanza di forme di controllo, da parte di soggetti o organismi a ciò abilitati da specifiche<br />

disposizioni di legge, circa la conformità degli atti di cui al numero 1) alle condizioni<br />

richieste per la costituzione delle società;<br />

b) per quanto riguarda la struttura delle società, mancanza della previsione di un organo<br />

di controllo distinto dall’organo di amministrazione, o di un comitato di controllo interno all’organo<br />

amministrativo, dotato di adeguati poteri di ispezione, controllo e autorizzazione sulla<br />

contabilità, sul bilancio e sull’assetto organizzativo della società, e composto da soggetti<br />

forniti di adeguati requisiti di onorabilità, professionalitàe indipendenza;<br />

c) per quanto riguarda il bilancio di esercizio:<br />

1) mancanza della previsione dell’obbligo di redigere tale bilancio, comprendente almeno<br />

il conto economico e lo stato patrimoniale, con l’osservanza dei seguenti principi:<br />

1.1) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria<br />

della societàe del risultato economico dell’esercizio;<br />

1.2) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione del conto economico<br />

e dello stato patrimoniale;<br />

2) mancanza dell’obbligo di deposito, presso un organo amministrativo o giudiziario, del<br />

bilancio, redatto secondo i principi di cui al numero 1);<br />

3) mancanza dell’obbligo di sottoporre la contabilità e il bilancio delle società a verifica<br />

da parte dell’organo o del comitato di controllo di cui alla lettera b) ovvero di un revisore<br />

legale dei conti;<br />

d) la legislazione del Paese ove la societàha sede legale impedisce o limita l’operatività<br />

della società stessa sul proprio territorio;<br />

e) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale esclude il risarcimento dei danni<br />

arrecati agli amministratori rimossi senza una giusta causa, ovvero consente che tale clausola<br />

sia contenuta negli atti costitutivi delle societào in altri strumenti negoziali;<br />

f) mancata previsione di un’adeguata disciplina che impedisca la continuazione dell’attività<br />

sociale dopo l’insolvenza, senza ricapitalizzazione o prospettive di risanamento;<br />

g) mancanza di adeguate sanzioni penali nei confronti degli esponenti aziendali che falsificano<br />

la contabilità e i bilanci.<br />

4. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere individuati,<br />

in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in ordinamenti stranieri, criteri


Parte I - Dottrina 405<br />

equivalenti in base ai quali possano considerarsi soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneità<br />

patrimoniale e organizzativa determinati nel presente articolo.<br />

5. I decreti di cui al comma 3 possono individuare Stati i cui ordinamenti presentino carenze<br />

particolarmente gravi con riguardo ai profili indicati alle lettere b), c) e g) del medesimo<br />

comma 3.<br />

6. Con proprio regolamento la CONSOB detta criteri in base ai quali è consentito alle<br />

società italiane di cui all’articolo 119 e alle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi<br />

tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 di controllare imprese aventi<br />

sede in uno degli Stati di cui al comma 5. A tal fine sono prese in considerazione le ragioni di<br />

carattere imprenditoriale che motivano il controllo e l’esigenza di assicurare la completa e<br />

corretta informazione societaria.<br />

7. In caso di inottemperanza alle disposizioni emanate ai sensi dei commi 5 e 6, la CON-<br />

SOB può denunziare i fatti al tribunale ai fini dell’adozione delle misure previste dall’articolo<br />

2409 del cod. civ.<br />

Art. 165-quater. – (Obblighi delle società italiane controllanti). – 1. Le società italiane<br />

con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all’articolo 119, e le società italiane emittenti<br />

strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell’articolo 116, le<br />

quali controllano società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui<br />

all’articolo 165-ter, comma 3, allegano al proprio bilancio di esercizio o bilancio consolidato,<br />

qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della società estera controllata, redatto secondo<br />

i principi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i principi contabili<br />

internazionalmente riconosciuti.<br />

2. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai<br />

sensi del comma 1, è sottoscritto dagli organi di amministrazione, dal direttore generale e<br />

dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di quest’ultima, che<br />

attestano la veridicità e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e<br />

finanziaria e del risultato economico dell’esercizio. Al bilancio della società italiana è altresì<br />

allegato il parere espresso dall’organo di controllo della medesima sul bilancio della società<br />

estera controllata.<br />

3. Il bilancio della società italiana controllante è corredato da una relazione degli amministratori<br />

sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata,<br />

con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni<br />

compiute tra loro nel corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione<br />

di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all’estero dai predetti soggetti. La<br />

relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione<br />

dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall’organo di controllo.<br />

4. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della societàitaliana ai<br />

sensi del comma 1, è sottoposto a revisione ai sensi dell’articolo 165 da parte della società<br />

incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove la suddetta società di revisione<br />

non operi nello Stato in cui ha sede la società estera controllata, deve avvalersi di altra idonea<br />

società di revisione, assumendo la responsabilità dell’operato di quest’ultima. Ove la società<br />

italiana, non avendone l’obbligo, non abbia incaricato del controllo contabile una società di<br />

revisione, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera<br />

controllata.<br />

5. Il bilancio della società estera controllata, sottoscritto ai sensi del comma 2, con la relazione,<br />

i pareri ad esso allegati e il giudizio espresso dalla società responsabile della revisione<br />

ai sensi del comma 4, sono trasmessi alla CONSOB.<br />

Art. 165-quinquies. – (Obblighi delle società italiane collegate). – 1. Il bilancio delle<br />

società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all’articolo 119, e delle<br />

società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai<br />

sensi dell’articolo 116, le quali siano collegate a società aventi sede legale in uno degli Stati


406<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

determinati con i decreti di cui all’articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione<br />

degliamministratorisuirapportiintercorrentifralasocietàitaliana e la società estera collegata,<br />

con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni<br />

compiute tra loro nel corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione<br />

di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all’estero dai predetti soggetti.<br />

La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla<br />

redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall’organo<br />

di controllo.<br />

Art. 165-sexies. – (Obblighi delle societàitaliane controllate). – 1. Il bilancio delle società<br />

italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all’articolo 119, e delle società italiane<br />

emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell’articolo<br />

116, ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate<br />

da società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all’articolo<br />

165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti<br />

fra la società italiana e la società estera controllante, nonché le società da essa controllate o ad<br />

essa collegate o sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni<br />

debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell’esercizio cui il<br />

bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in<br />

Italia o all’estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale<br />

e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il<br />

parere espresso dall’organo di controllo.<br />

Art. 165-septies. – (Poteri della CONSOB e disposizioni di attuazione). – 1. La CON-<br />

SOB esercita i poteri previsti dagli articoli 114 e 115, con le finalità indicate dall’articolo 91,<br />

nei riguardi delle società italiane di cui alla presente sezione. Per accertare l’osservanza degli<br />

obblighi di cui alla presente sezione da parte delle società italiane, può esercitare i medesimi<br />

poteri nei riguardi delle società estere, previo consenso delle competenti autorità straniere, o<br />

chiedere l’assistenza o la collaborazione di queste ultime, anche sulla base di accordi di cooperazione<br />

con esse.<br />

2. La CONSOB emana, con proprio regolamento, le disposizioni per l’attuazione della<br />

presente sezione».<br />

2. Dopo l’articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,<br />

è inserito il seguente:<br />

«Art. 193-bis. – (Rapporti con societàestere aventi sede legale in Stati che non garantiscono<br />

la trasparenza societaria). – 1. Coloro che sottoscrivono il bilancio della società<br />

estera di cui all’articolo 165-quater, comma 2, le relazioni e i pareri di cui agli articoli<br />

165-quater, commi 2 e 3, 165-quinquies, comma 1, e 165-sexies, comma 1, e coloro che<br />

esercitano la revisione ai sensi dell’articolo 165-quater, comma 4, sono soggetti a responsabilità<br />

civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle<br />

società italiane.<br />

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi derivanti dall’esercizio<br />

dei poteri attribuiti alla CONSOB dall’articolo 165-septies, comma 1, è punita con la sanzione<br />

amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 193, comma 1».<br />

Art. 7.<br />

(Modifiche al d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153)<br />

1. All’articolo 25 del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, il comma<br />

3èsostituito dal seguente:<br />

«3. A partire dal 1º gennaio 2006 la fondazione non può esercitare il diritto di voto nelle<br />

assemblee ordinarie e straordinarie delle società indicate nei commi 1 e 2 per le azioni eccedenti<br />

il 30 per cento del capitale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nelle medesime<br />

assemblee. Con deliberazione dell’assemblea straordinaria delle società interessate, le azioni


Parte I - Dottrina 407<br />

eccedenti la predetta percentuale possono essere convertite in azioni prive del diritto di voto.<br />

Il presente comma non si applica alle fondazioni di cui al comma 3-bis».<br />

Titolo II<br />

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D’INTERESSI E DISCIPLINA<br />

DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE<br />

Capo I<br />

Disposizioni in materia di conflitti d’interessi<br />

Art. 8.<br />

(Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari)<br />

1. All’articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al d.lgs. 1º<br />

settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:<br />

«4. Le banche devono rispettare le condizioni indicate dalla Banca d’Italia, in conformità<br />

alle deliberazioni del CICR, per le attivitàdi rischio nei confronti di:<br />

a) soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono una partecipazione rilevante o<br />

comunque il controllo della banca o della società capogruppo;<br />

b) soggetti che sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi, uno o più componenti<br />

degli organi di amministrazione o controllo della banca o della società capogruppo;<br />

c) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la banca<br />

o presso la società capogruppo;<br />

d) società controllate dai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) o presso le quali gli stessi<br />

svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo;<br />

e) altri soggetti che sono comunque collegati alla banca, secondo quanto stabilito dalla<br />

Banca d’Italia»;<br />

b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:<br />

«4-bis. Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate tenuto conto:<br />

a) dell’entitàdel patrimonio della banca;<br />

b) dell’entità della partecipazione eventualmente detenuta;<br />

c) dell’insieme delle attività di rischio del gruppo bancario nei confronti dei soggetti di<br />

cui al comma 4 e degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo quanto stabilito dalla Banca<br />

d’Italia.<br />

4-ter. La Banca d’Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al<br />

comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione.<br />

4-quater. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti<br />

d’interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione alle altre attività<br />

bancarie».<br />

2. All’articolo 136 del testo unico di cui al d.lgs. 1º settembre 1993, n. 385, e successive<br />

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:<br />

«2-bis. Per l’applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti<br />

con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti<br />

svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da<br />

queste controllate o che le controllano o sono ad esse collegate»;<br />

b) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1,<br />

2 e 2-bis».


408<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Art. 9.<br />

(Conflitti d’interessi nella gestione dei patrimoni di organismi d’investimento collettivo<br />

del risparmio e di prodotti assicurativi e previdenziali<br />

nonché nella gestione di portafogli su base individuale)<br />

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,<br />

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi<br />

diretti a disciplinare i conflitti d’interessi nella gestione dei patrimoni degli organismi<br />

d’investimento collettivo del risparmio (OICR), dei prodotti assicurativi e di previdenza complementare<br />

e nelle gestioni su base individuale di portafogli d’investimento per conto terzi,<br />

nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:<br />

a) salvaguardia dell’interesse dei risparmiatori e dell’integrità del mercato finanziario mediante<br />

la disciplina dei comportamenti nelle gestioni del risparmio;<br />

b) limitazione dell’investimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza<br />

complementare nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi in<br />

prodotti finanziari emessi o collocati da societàappartenenti allo stesso gruppo cui appartengono<br />

i soggetti che gestiscono i suddetti patrimoni o portafogli ovvero, nel caso di prodotti di<br />

previdenza complementare, emessi anche da alcuno dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;<br />

c) limitazione dell’investimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza<br />

complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di<br />

cui alla lettera b), in prodotti finanziari emessi o collocati da società appartenenti a gruppi<br />

legati da significativi rapporti di finanziamento con il soggetto che gestisce tali patrimoni o<br />

portafogli o con il gruppo al quale esso appartiene;<br />

d) previsione del limite per l’impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo<br />

da parte dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare,<br />

nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera b),<br />

per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di cui al<br />

presente articolo, in misura non superiore al 60 per cento del controvalore complessivo degli<br />

acquisti e delle vendite degli stessi;<br />

e) salvo quanto disposto dalla lettera d), previsione dell’obbligo, a carico dei gestori dei<br />

patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli<br />

gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera b), di motivare, sulla base<br />

delle condizioni economiche praticate nonché dell’efficienza e della qualitàdei servizi offerti,<br />

l’impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo per la negoziazione di strumenti<br />

finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di cui al presente articolo, qualora superi il<br />

30 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;<br />

f) previsione dell’obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi<br />

e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per<br />

conto terzi, di cui alla lettera b), di comunicare agli investitori la misura massima dell’impiego<br />

di intermediari appartenenti al medesimo gruppo, da essi stabilita entro il limite di cui alla<br />

lettera d), all’atto della sottoscrizione di quote di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza<br />

complementare ovvero all’atto del conferimento dell’incarico di gestione su base individuale<br />

di portafogli d’investimento per conto terzi, nonché ad ogni successiva variazione e comunque<br />

annualmente;<br />

g) attribuzione del potere di dettare disposizioni di attuazione alla Commissione nazionale<br />

per le società e la borsa (CONSOB), d’intesa con la Banca d’Italia per quanto riguarda<br />

gli OICR;<br />

h) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, in caso di violazione delle<br />

norme introdotte ai sensi del presente articolo, sulla base dei principi e criteri di cui alla<br />

presente legge, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzione e riservando le sanzioni<br />

accessorie ai casi di maggiore gravitào di reiterazione dei comportamenti vietati;


Parte I - Dottrina 409<br />

i) attribuzione del potere di irrogare le sanzioni previste dalla lettera h) alla CONSOB,<br />

d’intesa con la Banca d’Italia;<br />

l) riferimento, per la determinazione della nozione di gruppo, alla definizione di controllo<br />

contenuta nell’articolo 93 del testo unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.<br />

Art. 10.<br />

(Conflitti d’interessi nella prestazione dei servizi d’investimento)<br />

1. Al testo unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono<br />

apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) all’articolo 6, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:<br />

«2-bis. La Banca d’Italia, d’intesa con la CONSOB, disciplina i casi in cui, al fine di prevenire<br />

conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento, anche rispetto alle<br />

altre attività svolte dal soggetto abilitato, determinate attività debbano essere prestate da<br />

strutture distinte e autonome»;<br />

b) all’articolo 190, dopo il comma 3, è inserito il seguente:<br />

«3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei<br />

soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall’articolo 6, comma 2-bis,<br />

ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca<br />

d’Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila<br />

euro».<br />

Capo II<br />

Disposizioni in materia di circolazione<br />

degli strumenti finanziari<br />

Art. 11.<br />

(Circolazione in Italia di strumenti finanziari<br />

collocati presso investitori professionali e obblighi informativi)<br />

1. All’articolo 2412 del cod. civ. sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:<br />

«Al computo del limite di cui al comma 1 concorrono gli importi relativi a garanzie comunque<br />

prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere».<br />

b) il settimo comma è abrogato.<br />

2. Al testo unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono<br />

apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) all’articolo 30, il comma 9 è sostituito dal seguente:<br />

«9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari<br />

e dai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, fermo restando l’obbligo<br />

di consegna del prospetto informativo»;<br />

b) la lettera f) del comma 1 dell’articolo 100 è abrogata;<br />

c) dopo l’articolo 100 è inserito il seguente:<br />

«Art. 100-bis. – (Circolazione dei prodotti finanziari) – 1. Nei casi di sollecitazione all’investimento<br />

di cui all’articolo 100, comma 1, lettera a), e di successiva circolazione in Italia di<br />

prodotti finanziari, anche emessi all’estero, gli investitori professionali che li trasferiscono,<br />

fermo restando quanto previsto ai sensi dell’articolo 21, rispondono della solvenza dell’emittente<br />

nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali, per la durata di un<br />

anno dall’emissione. Resta fermo quanto stabilito dall’articolo 2412, comma 2, del cod. civ.<br />

2. Il comma 1 non si applica se l’intermediario consegna un documento informativo contenente<br />

le informazioni stabilite dalla CONSOB agli acquirenti che non siano investitori professionali,<br />

anche qualora la vendita avvenga su richiesta di questi ultimi. Spetta all’intermediario<br />

l’onere della prova di aver adempiuto agli obblighi indicati dal presente comma»;


410<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

d) all’articolo 118, il comma 2 è sostituito dal seguente:<br />

«2. L’articolo 116 non si applica agli strumenti finanziari emessi dalle banche, diversi<br />

dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni».<br />

3. Nella parte II, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio<br />

1998, n. 58, e successive modificazioni, dopo l’articolo 25 è aggiunto il seguente:<br />

«Art. 25-bis. – (Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione). – 1.<br />

Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari<br />

emessi da banche nonché, in quanto compatibili, da imprese di assicurazione.<br />

2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo<br />

5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione<br />

i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all’articolo 6, comma 2,<br />

all’articolo 8, commi 1 e 2, e all’articolo 10, comma 1, nonché i poteri di cui all’articolo 7,<br />

comma 1.<br />

3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione<br />

delle imprese di assicurazione informa senza indugio la CONSOB di tutti gli atti o i<br />

fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire<br />

una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari<br />

emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.<br />

4. Le società incaricate della revisione contabile delle imprese di assicurazione comunicano<br />

senza indugio alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell’incarico, che<br />

possano costituire una grave violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni<br />

generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.<br />

5. I commi 3 e 4 si applicano anche all’organo che svolge funzioni di controllo e alle societàincaricate<br />

della revisione contabile presso le società che controllano l’impresa di assicurazione<br />

o che sono da queste controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.<br />

6. L’ISVAP e la CONSOB si comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte<br />

sulle imprese di assicurazione. Ciascuna autorità può chiedere all’altra di svolgere accertamenti<br />

su aspetti di propria competenza».<br />

Art. 12.<br />

(Attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,<br />

del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione<br />

alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE)<br />

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,<br />

su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data<br />

di entrata in vigore della presente legge, un d.lgs. recante le norme per il recepimento della<br />

direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa<br />

al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di<br />

strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, di seguito denominata «direttiva».<br />

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1,<br />

il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura<br />

stabilita per il d.lgs. di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive e integrative del<br />

medesimo decreto legislativo, anche per tenere conto delle misure di esecuzione adottate dalla<br />

Commissione europea secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva.<br />

3. Con i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono apportate al testo unico di cui al<br />

d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le modifiche e le integrazioni necessarie<br />

al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione<br />

nell’ordinamento nazionale, mantenendo, ove possibile, le ipotesi di conferimento di poteri<br />

regolamentari ivi contemplate; i decreti tengono inoltre conto dei seguenti principi e criteri<br />

direttivi:


Parte I - Dottrina 411<br />

a) adeguare alla normativa comunitaria la disciplina dell’offerta al pubblico dei prodotti<br />

finanziari diversi dagli strumenti finanziari come definiti, rispettivamente, dall’articolo<br />

1, comma 1, lettera u), e comma 2, del testo unico di cui al d.lgs. 24 febbraio<br />

1998, n. 58;<br />

b) individuare nella CONSOB l’Autoritànazionale competente in materia;<br />

c) prevedere che la CONSOB, al fine di assicurare l’efficienza del procedimento di approvazione<br />

del prospetto informativo da pubblicare in caso di offerta pubblica di titoli di debito<br />

bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, stipuli accordi di<br />

collaborazione con la Banca d’Italia;<br />

d) assicurare la conformitàdella disciplina esistente in materia di segreto d’ufficio alla direttiva;<br />

e) disciplinare i rapporti con le Autoritàestere anche con riferimento ai poteri cautelari<br />

esercitabili;<br />

f) individuare, anche mediante l’attribuzione alla CONSOB di compiti regolamentari, da<br />

esercitare in conformitàalla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione<br />

europea:<br />

1) i tipi di offerta a cui non si applica l’obbligo di pubblicare un prospetto nonché i tipi<br />

di strumenti finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla cui ammissione alla negoziazione<br />

non si applica l’obbligo di pubblicare un prospetto;<br />

2) le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita<br />

di strumenti finanziari oggetto di offerte a cui non si applica l’obbligo di pubblicare un<br />

prospetto siano da assoggettare a detto obbligo;<br />

g) prevedere che il prospetto e i supplementi approvati nello Stato membro d’origine<br />

siano validi per l’offerta al pubblico o per l’ammissione alla negoziazione in Italia;<br />

h) prevedere, nei casi contemplati dalla direttiva, il diritto dell’investitore di revocare la<br />

propria accettazione, comunque essa sia denominata, stabilendo per detta revoca un termine<br />

non inferiore a due giorni lavorativi, prevedendo inoltre la responsabilità dell’intermediario<br />

responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee a influenzare<br />

le decisioni d’investimento di un investitore ragionevole;<br />

i) prevedere i criteri in base ai quali la CONSOB può autorizzare determinate persone<br />

fisiche e piccole e medie imprese ad essere considerate investitori qualificati ai fini dell’esenzione<br />

delle offerte rivolte unicamente a investitori qualificati dall’obbligo di pubblicare un<br />

prospetto;<br />

l) prevedere una disciplina concernente la responsabilità civile per le informazioni contenute<br />

nel prospetto;<br />

m) prevedere che la CONSOB, con riferimento all’approvazione del prospetto, verifichi<br />

la completezza delle informazioni nello stesso contenute, nonchè la coerenza e la comprensibilità<br />

delle informazioni fornite;<br />

n) conferire alla CONSOB il potere di disciplinare con regolamenti, in conformità alla<br />

direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea, anche le seguenti<br />

materie:<br />

1) impiego delle lingue nel prospetto con individuazione dei casi in cui la nota di sintesi<br />

deve essere redatta in lingua italiana;<br />

2) obbligo di depositare presso la CONSOB un documento concernente le informazioni<br />

che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;<br />

3) condizioni per il trasferimento dell’approvazione di un prospetto all’Autorità competente<br />

di un altro Stato membro;<br />

4) casi nei quali sono richieste la pubblicazione del prospetto anche in forma elettronica<br />

e la pubblicazione di un avviso il quale precisi in che modo il prospetto è stato reso disponibile<br />

e dove può essere ottenuto dal pubblico;<br />

o) avvalersi della facoltà di autorizzare la CONSOB a delegare compiti a società di gestione<br />

del mercato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva;


412<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

p) fatte salve le sanzioni penali giàpreviste per il falso in prospetto, prevedere, per la violazione<br />

dell’obbligo di pubblicare il prospetto, sanzioni amministrative pecuniarie di importo<br />

non inferiore a un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore<br />

stesso e, ove quest’ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila<br />

euro e massimo di due milioni di euro; prevedere, per le altre violazioni della normativa interna<br />

e comunitaria, sanzioni amministrative pecuniarie da cinquemila euro a cinquecentomila<br />

euro; escludere l’applicabilità dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive<br />

modificazioni; prevedere la pubblicità delle sanzioni salvo che, a giudizio della CON-<br />

SOB, la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare un danno sproporzionato;<br />

prevedere sanzioni accessorie di natura interdittiva;<br />

q) attribuire alla CONSOB il relativo potere sanzionatorio, da esercitare secondo procedure<br />

che salvaguardino il diritto di difesa, e prevedere, ove le violazioni siano commesse da<br />

persone giuridiche, la responsabilità di queste ultime, con obbligo di regresso verso le persone<br />

fisiche responsabili delle violazioni.<br />

Capo III<br />

Altre disposizioni in materia di servizi bancari,<br />

tutela degli investitori, disciplina dei promotori finanziari<br />

e dei mercati regolamentati e informazione societaria<br />

Art. 13.<br />

(Pubblicità del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati<br />

dalle banche e dagli intermediari finanziari)<br />

1. Al comma 1 dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre<br />

1993, n. 385, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le operazioni di finanziamento,<br />

comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio computato secondo<br />

le modalitàstabilite a norma dell’articolo 122».<br />

Art. 14.<br />

(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)<br />

1. Al testo unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono<br />

apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) all’articolo 21, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti<br />

abilitati classificano, sulla base di criteri generali minimi definiti con regolamento dalla CON-<br />

SOB, che a tale fine può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative<br />

dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di<br />

cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni<br />

di portafogli d’investimento e rispettano il principio dell’adeguatezza fra le operazioni<br />

consigliate agli investitori, o effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato<br />

sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della<br />

sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d’investimento e della sua propensione al rischio,<br />

salve le diverse disposizioni espressamente impartite dall’investitore medesimo in forma scritta,<br />

ovvero anche mediante comunicazione telefonica o con l’uso di strumenti telematici, purchè<br />

siano adottate procedure che assicurino l’accertamento della provenienza e la conservazione<br />

della documentazione dell’ordine»;<br />

b) all’articolo 31:<br />

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:<br />

«4. È istituito l’albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla<br />

tenuta dell’albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative<br />

dei promotori e dei soggetti abilitati. L’organismo ha personalità giuridica ed è ordinato<br />

in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio


Parte I - Dottrina 413<br />

di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Nell’ambito della propria autonomia<br />

finanziaria l’organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli<br />

iscritti e dai richiedenti l’iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle<br />

proprie attività. Esso provvede all’iscrizione all’albo, previa verifica dei necessari requisiti, e<br />

svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell’albo. L’organismo opera nel rispetto dei<br />

principi e dei criteri stabiliti con regolamento dalla CONSOB, e sotto la vigilanza della medesima»;<br />

2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «indette dalla CONSOB» sono soppresse;<br />

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:<br />

«6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:<br />

a) alla formazione dell’albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicità;<br />

b) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori finanziari<br />

e dei soggetti abilitati;<br />

c) all’iscrizione all’albo previsto dal comma 4 e alle cause di sospensione, di radiazione e<br />

di riammissione;<br />

d) alle cause di incompatibilità;<br />

e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 55<br />

e 196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo 196, comma 1;<br />

f) all’esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami contro le delibere dell’organismo<br />

di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);<br />

g) alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono<br />

osservare nei rapporti con la clientela;<br />

h) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l’attività svolta dai promotori<br />

finanziari;<br />

i) all’attività dell’organismo di cui al comma 4 e alle modalità di esercizio della vigilanza<br />

da parte della stessa CONSOB;<br />

l) alle modalità di aggiornamento professionale dei promotori finanziari»;<br />

c) all’articolo 62:<br />

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:<br />

«1-bis. Qualora le azioni della società di gestione siano quotate in un mercato regolamentato,<br />

il regolamento di cui al comma 1 è deliberato dal consiglio di amministrazione della società<br />

medesima»;<br />

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:<br />

«2-bis. Il regolamento puòstabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia<br />

prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o più società<br />

con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in segmento distinto del mercato»;<br />

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:<br />

«3-bis. La CONSOB determina con proprio regolamento:<br />

a) i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del<br />

sistema dei controlli interni che le società controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati<br />

non appartenenti all’Unione europea, devono rispettare affinchè le azioni della società controllante<br />

possano essere quotate in un mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione<br />

di controllo di cui all’articolo 93;<br />

b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società<br />

controllate sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di altra società;<br />

c) i criteri di trasparenza e i limiti per l’ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare<br />

italiano delle società finanziarie, il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni»;<br />

d) all’articolo 64:


414<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunica immediatamente<br />

le proprie decisioni alla CONSOB; l’esecuzione delle decisioni di ammissione e di<br />

esclusione è sospesa finché non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a)»;<br />

2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:<br />

«1-bis. La CONSOB:<br />

a) può vietare l’esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione ovvero ordinare<br />

la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni,<br />

entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, lettera<br />

c), se, sulla base degli elementi informativi in suo possesso, ritiene la decisione contraria alle<br />

finalità di cui all’articolo 74, comma 1;<br />

b) può chiedere alla società di gestione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di<br />

cui alla lettera a);<br />

c) può chiedere alla società di gestione l’esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari<br />

e degli operatori dalle negoziazioni.<br />

1-ter. L’ammissione, l’esclusione e la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti<br />

finanziari emessi da una società di gestione in un mercato da essa gestito sono disposte<br />

dalla CONSOB. In tali casi, la CONSOB determina le modificazioni da apportare al regolamento<br />

del mercato per assicurare la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni<br />

e la tutela degli investitori, nonché per regolare le ipotesi di conflitto d’interessi.<br />

L’ammissione dei suddetti strumenti è subordinata all’adeguamento del regolamento del<br />

relativo mercato»;<br />

e) all’articolo 74, dopo il comma 1 è inserito il seguente:<br />

«1-bis. La CONSOB vigila sul rispetto delle disposizioni del regolamento del mercato,<br />

relative agli strumenti finanziari di cui all’articolo 64, comma 1-ter, da parte della società<br />

di gestione»;<br />

f) all’articolo 94 è aggiunto, in fine, il seguente comma:<br />

«5-bis. La CONSOB determina quali strumenti o prodotti finanziari, quotati in mercati<br />

regolamentati ovvero diffusi fra il pubblico ai sensi dell’articolo 116 e individuati attraverso<br />

una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, devono avere un<br />

contenuto tipico determinato»;<br />

g) all’articolo 114:<br />

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:<br />

«5. La CONSOB può, anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1,<br />

ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti<br />

che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell’articolo 120 o che partecipano a<br />

un patto previsto dall’articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite,<br />

notizie e documenti necessari per l’informazione del pubblico. In caso di inottemperanza,<br />

la CONSOB provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente»;<br />

2) il comma 8 è sostituito dal seguente:<br />

«8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, con l’esclusione delle<br />

società di rating, riguardanti gli strumenti finanziari indicati all’articolo 180, comma 1, lettera<br />

a), o gli emittenti di tali strumenti, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni<br />

che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione<br />

o al pubblico, devono presentare l’informazione in modo corretto e comunicare<br />

l’esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari<br />

cui l’informazione si riferisce»;<br />

h) all’articolo 115:<br />

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:<br />

«b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali,<br />

dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari<br />

e dagli altri dirigenti, dalle societàdi revisione, dalle societàe dai soggetti indicati nella lettera<br />

a)»;


Parte I - Dottrina 415<br />

2) al comma 1, lettera c), le parole: «nella lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «nelle<br />

lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia»;<br />

3) al comma 2, le parole: «dalle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lettere<br />

a), b) e c)»;<br />

i) dopo l’articolo 117 sono inseriti i seguenti:<br />

«Art. 117-bis. – (Fusioni fra società con azioni quotate e società con azioni non quotate).<br />

– 1. Sono assoggettate alle disposizioni dell’articolo 113 le operazioni di fusione nelle quali<br />

una società con azioni non quotate viene incorporata in una società con azioni quotate, quando<br />

l’entitàdegli attivi di quest’ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attivitàfinanziarie<br />

che non costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente inferiore alle attività della<br />

società incorporata.<br />

2. Fermi restando i poteri previsti dall’articolo 113, comma 2, la CONSOB, con proprio<br />

regolamento, stabilisce disposizioni specifiche relative alle operazioni di cui al comma 1 del<br />

presente articolo.<br />

Art. 117-ter. – (Disposizioni in materia di finanza etica). – 1. La CONSOB, previa consultazione<br />

con tutti i soggetti interessati e sentite le Autorità di vigilanza competenti, determina<br />

con proprio regolamento gli specifici obblighi di informazione e di rendicontazione cui<br />

sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che promuovono prodotti e servizi<br />

qualificati come etici o socialmente responsabili»;<br />

l) nella parte IV, titolo III, capo I, dopo l’articolo 118 è aggiunto il seguente:<br />

«Art. 118-bis. – (Riesame delle informazioni fornite al pubblico). – 1. La CONSOB stabilisce<br />

con regolamento le modalitàe i termini per il riesame periodico delle informazioni comunicate<br />

al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti<br />

contabili, dagli emittenti quotati»;<br />

m) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l’articolo 124 è inserita la seguente sezione:<br />

«Sezione I-bis.<br />

Informazioni sull’adesione a codici di comportamento.<br />

Art. 124-bis. – (Obblighi di informazione relativi ai codici di comportamento). – 1. Le<br />

società di cui al presente capo diffondono annualmente, nei termini e con le modalità stabiliti<br />

dalla CONSOB, informazioni sull’adesione a codici di comportamento promossi da<br />

società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori<br />

e sull’osservanza degli impegni a ciò conseguenti, motivando le ragioni dell’eventuale inadempimento.<br />

Art. 124-ter. – (Vigilanza sull’informazione relativa ai codici di comportamento). – 1. La<br />

CONSOB, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di pubblicità cui sono sottoposti<br />

i codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o<br />

da associazioni di categoria degli operatori, vigila sulla veridicitàdelle informazioni riguardanti<br />

l’adempimento degli impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito, e irroga le<br />

corrispondenti sanzioni in caso di violazione»;<br />

n) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l’articolo 154 è inserita la seguente sezione:<br />

«Sezione V-bis.<br />

Redazione dei documenti contabili societari.<br />

Art. 154-bis. – (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari). – 1.<br />

Lo statuto prevede le modalitàdi nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti<br />

contabili societari, previo parere obbligatorio dell’organo di controllo.<br />

2. Gli atti e le comunicazioni della società previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti<br />

informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa<br />

società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del direttore generale e del dirigente


416<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza<br />

al vero.<br />

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate<br />

procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio di esercizio e,<br />

ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.<br />

4. Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari devono essere<br />

conferiti adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti attribuiti ai sensi del presente articolo.<br />

5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti<br />

contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio e, ove previsto,<br />

al bilancio consolidato, l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure di cui al<br />

comma 3 nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, nonché la corrispondenza del bilancio<br />

alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. L’attestazione è resa secondo il modello<br />

stabilito con regolamento dalla CONSOB.<br />

6. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche<br />

ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti<br />

loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società»;<br />

o) all’articolo 190, comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:<br />

«d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti<br />

delle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall’articolo<br />

25-bis, commi 1 e 2»;<br />

p) all’articolo 191, al comma 1, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti:<br />

«commi 1 e 5-bis»;<br />

q) all’articolo 193, il comma 1 è sostituito dal seguente:<br />

«1. Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste<br />

dagli articoli 113, 114 e 115 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila<br />

a cinquecentomila euro per l’inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o<br />

delle relative disposizioni applicative. Si applica il disposto dell’articolo 190, comma 3. Se le<br />

comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica<br />

nei confronti di quest’ultima».<br />

Art. 15.<br />

(Responsabilità dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari)<br />

1. Al cod. civ. sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) all’articolo 2434, dopo le parole: «dei direttori generali» sono inserite le seguenti: «,<br />

dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari»;<br />

b) all’articolo 2635, comma 1, dopo le parole: «i direttori generali,» sono inserite le seguenti:<br />

«i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,»;<br />

c) all’articolo 2638, commi primo e secondo, dopo le parole: «i direttori generali,» sono<br />

inserite le seguenti: «i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,».<br />

2. All’articolo 50-bis, primo comma, numero 5), del codice di procedura civile, dopo le<br />

parole: «i direttori generali» sono inserite le seguenti: «, i dirigenti preposti alla redazione dei<br />

documenti contabili societari».<br />

3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) all’articolo 32-bis, primo comma, le parole: «e direttore generale» sono sostituite dalle<br />

seguenti: «, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari»;<br />

b) all’articolo 35-bis, primo comma, le parole: «e direttore generale» sono sostituite dalle<br />

seguenti: «, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari»;


Parte I - Dottrina 417<br />

c) all’articolo 622, secondo comma, dopo le parole: «direttori generali,» sono inserite le<br />

seguenti: «dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,».<br />

Art. 16.<br />

(Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali,<br />

dipendenti o collaboratori)<br />

1. Dopo l’articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,<br />

e successive modificazioni, è inserito il seguente:<br />

«Art. 114-bis. – (Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti<br />

aziendali, dipendenti o collaboratori). – 1. I piani di compensi basati su azioni o strumenti<br />

finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione,<br />

di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato,<br />

ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione,<br />

di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate sono approvati dall’assemblea<br />

dei soci. Almeno quindici giorni prima dell’esecuzione dei piani sono rese pubbliche,<br />

mediante invio di un comunicato alla CONSOB, alla società di gestione del mercato,<br />

che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa,<br />

le informazioni concernenti:<br />

a) le ragioni che motivano l’adozione del piano;<br />

b) i soggetti destinatari del piano;<br />

c) le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la sua attuazione è<br />

subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati determinati;<br />

d) l’eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l’incentivazione della<br />

partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all’articolo 4, comma 112, della legge 24<br />

dicembre 2003, n. 350;<br />

e) le modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei<br />

prezzi per la sottoscrizione o per l’acquisto delle azioni;<br />

f) i vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con<br />

particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento<br />

alla stessa societào a terzi.<br />

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari<br />

diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116.<br />

3. La CONSOB definisce con proprio regolamento:<br />

a) le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite<br />

in relazione alle varie modalità di realizzazione del piano, prevedendo informazioni più dettagliate<br />

per piani di particolare rilevanza;<br />

b) cautele volte ad evitare che i piani di cui al comma 1 inducano comportamenti contrastanti<br />

con l’interesse della società, anche disciplinando i criteri per la fissazione del prezzo<br />

delle azioni e degli altri strumenti finanziari, le modalità e i termini per l’esercizio dei diritti<br />

che essi attribuiscono, i limiti alla loro circolazione».<br />

Art. 17.<br />

(Disposizioni in materia di mediatori creditizi)<br />

1. I mediatori creditizi iscritti all’albo di cui all’articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n.<br />

108, possono svolgere anche l’attività di mediazione e consulenza nella gestione del recupero<br />

dei crediti da parte delle banche o di intermediari finanziari di cui all’articolo 107 del testo<br />

unico di cui al d.lgs. 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.


418<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Titolo III<br />

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI CONTI<br />

Art. 18.<br />

(Modifiche alla disciplina relativa alla revisione dei conti)<br />

1. Al testo unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono<br />

apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) all’articolo 116, comma 2, dopo la parola: «156,» è inserita la seguente: «160»;<br />

b) l’articolo 159 è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 159. – (Conferimento e revoca dell’incarico). – 1. L’assemblea, in occasione dell’approvazione<br />

del bilancio o della convocazione annuale prevista dall’articolo 2364-bis, comma<br />

2, del cod. civ., conferisce l’incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio<br />

consolidato ad una società di revisione iscritta nell’albo speciale previsto dall’articolo 161 determinandone<br />

il compenso, previo parere del collegio sindacale.<br />

2. L’assemblea revoca l’incarico, previo parere dell’organo di controllo, quando ricorra<br />

una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l’incarico ad altra società di revisione<br />

secondo le modalitàdi cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza<br />

di opinioni rispetto a valutazioni contabili o a procedure di revisione. Le funzioni di<br />

controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione<br />

di conferimento dell’incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al conferimento<br />

d’ufficio da parte della CONSOB.<br />

3. Alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2 adottate dall’assemblea delle società in accomandita<br />

per azioni con azioni quotate in mercati regolamentati si applica l’articolo 2459 del<br />

cod. civ.<br />

4. L’incarico ha durata di sei esercizi, è rinnovabile una sola volta e non può essere rinnovato<br />

se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente. In caso<br />

di rinnovo il responsabile della revisione deve essere sostituito con altro soggetto.<br />

5. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla CONSOB entro il termine<br />

fissato ai sensi del comma 7, lettera b). La CONSOB, entro venti giorni dalla data di<br />

ricevimento della deliberazione di conferimento dell’incarico, può vietarne l’esecuzione qualora<br />

accerti l’esistenza di una causa di incompatibilità, ovvero qualora rilevi che la società cui<br />

è affidato l’incarico non è tecnicamente idonea ad esercitarlo, in relazione alla sua organizzazione<br />

ovvero al numero degli incarichi già assunti. Entro venti giorni dalla data di ricevimento<br />

della deliberazione di revoca, la CONSOB puòvietarne l’esecuzione qualora rilevi la mancanza<br />

di una giusta causa. Le deliberazioni di conferimento e di revoca dell’incarico hanno effetto<br />

dalla scadenza dei termini di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo, qualora la<br />

CONSOB non ne abbia vietata l’esecuzione.<br />

6. La CONSOB dispone d’ufficio la revoca dell’incarico di revisione contabile qualora<br />

rilevi una causa di incompatibilità ovvero qualora siano state accertate gravi irregolarità nello<br />

svolgimento dell’attività di revisione, anche in relazione ai principi e criteri di revisione stabiliti<br />

ai sensi dell’articolo 162, comma 2, lettera a). Il provvedimento di revoca è notificato<br />

alla società di revisione e comunicato immediatamente alla società interessata, con l’invito alla<br />

società medesima a deliberare il conferimento dell’incarico ad altra società di revisione, secondo<br />

le disposizioni del comma 1, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.<br />

Qualora la deliberazione non sia adottata entro tale termine, la CONSOB provvede<br />

d’ufficio al conferimento dell’incarico entro trenta giorni. Le funzioni di controllo contabile<br />

continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di<br />

conferimento dell’incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento della<br />

CONSOB.<br />

7. La CONSOB stabilisce con regolamento:<br />

a) i criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l’incarico di revisione contabile.<br />

La corresponsione del compenso non può comunque essere subordinata ad alcuna


Parte I - Dottrina 419<br />

condizione relativa all’esito della revisione, né la misura di esso può dipendere in alcun modo<br />

dalla prestazione di servizi aggiuntivi da parte della societàdi revisione;<br />

b) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2,<br />

le modalitàe i termini di trasmissione;<br />

c) le modalitàe i termini per l’adozione e la comunicazione agli interessati dei provvedimenti<br />

da essa assunti;<br />

d) i termini entro i quali gli amministratori o i membri del consiglio di gestione depositano<br />

presso il registro delle imprese le deliberazioni e i provvedimenti indicati ai commi 1, 2,<br />

5e6.<br />

8. Non si applica l’articolo 2409-quater del cod. civ.»;<br />

c) all’articolo 160, il comma 1 è sostituito dai seguenti:<br />

«1. Al fine di assicurare l’indipendenza della società e del responsabile della revisione,<br />

l’incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in una delle situazioni<br />

di incompatibilitàstabilite con regolamento dalla CONSOB.<br />

1-bis. Con il regolamento adottato ai sensi del comma 1, la CONSOB individua altresì i<br />

criteri per stabilire l’appartenenza di un’entità alla rete di una società di revisione, costituita<br />

dalla struttura più ampia cui appartiene la società stessa e che si avvale della medesima denominazione<br />

o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali, e comprendente<br />

comunque le società che controllano la società di revisione, le società che sono da essa controllate,<br />

ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo; determina le caratteristiche<br />

degli incarichi e dei rapporti che possono compromettere l’indipendenza della società di<br />

revisione; stabilisce le forme di pubblicità dei compensi che la società di revisione e le entità<br />

appartenenti alla sua rete hanno percepito, distintamente, per incarichi di revisione e per la<br />

prestazione di altri servizi, indicati per tipo o categoria. Può stabilire altresì prescrizioni e raccomandazioni,<br />

rivolte alle società di revisione, per prevenire la possibilità che gli azionisti di<br />

queste o delle entità appartenenti alla loro rete nonché i soggetti che svolgono funzioni di<br />

amministrazione, direzione e controllo presso le medesime intervengano nell’esercizio dell’attività<br />

di revisione in modo tale da compromettere l’indipendenza e l’obiettività delle persone<br />

che la effettuano.<br />

1-ter. La società di revisione e le entitàappartenenti alla rete della medesima, i soci, gli<br />

amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della societàdi revisione<br />

stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte<br />

a comune controllo non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla società che ha<br />

conferito l’incarico di revisione e alle società da essa controllate o che la controllano o sono<br />

sottoposte a comune controllo:<br />

a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni<br />

di bilancio;<br />

b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;<br />

c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate;<br />

d) servizi attuariali;<br />

e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;<br />

f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione<br />

e gestione del personale;<br />

g) intermediazione di titoli, consulenza per l’investimento o servizi bancari d’investimento;<br />

h) prestazione di difesa giudiziale;<br />

i) altri servizi e attività, anche di consulenza, non collegati alla revisione, individuati, in<br />

ottemperanza ai principi di cui alla ottava direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile<br />

1984, in tema di indipendenza delle societàdi revisione, dalla CONSOB con il regolamento<br />

adottato ai sensi del comma 1.<br />

1-quater. L’incarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa società non<br />

può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sei esercizi sociali, né


420<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

questa persona può assumere nuovamente tale incarico, relativamente alla revisione dei bilanci<br />

della medesima società o di società da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano<br />

o sono sottoposte a comune controllo, neppure per conto di una diversa società di revisione,<br />

se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.<br />

1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una società, i soci,<br />

gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società di revisione alla quale è<br />

stato conferito l’incarico di revisione e delle societàda essa controllate o ad essa collegate o che<br />

la controllano non possono esercitare funzioni di amministrazione o controllo nella società che<br />

ha conferito l’incarico di revisione e nelle società da essa controllate, ad essa collegate o che la<br />

controllano, né possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore delle medesime società,<br />

se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell’incarico, ovvero<br />

dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, componenti degli organi di<br />

controllo o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate<br />

o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all’articolo 93.<br />

1-sexies. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori<br />

generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso una<br />

società non possono esercitare la revisione contabile dei bilanci della medesima società né<br />

delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano, se non sia decorso<br />

almeno un triennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.<br />

1-septies. La misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione che partecipano<br />

allo svolgimento delle attività di revisione non può essere in alcun modo determinata,<br />

neppure parzialmente, dall’esito delle revisioni da essi compiute né dal numero degli incarichi<br />

di revisione ricevuti o dall’entità dei compensi per essi percepiti dalla società.<br />

1-octies. La violazione dei divieti previsti dal presente articolo è punita con la sanzione<br />

amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla CONSOB»;<br />

d) all’articolo 161, comma 4, le parole: «a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività<br />

di revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «o avere stipulato una polizza<br />

di assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, comprensiva<br />

della garanzia per infedeltà dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio<br />

dell’attività di revisione contabile. L’ammontare della garanzia o della copertura assicurativa è<br />

stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volume d’affari e in base agli ulteriori parametri<br />

da essa eventualmente individuati con regolamento»;<br />

e) all’articolo 162:<br />

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nello svolgimento di tale attività,<br />

la CONSOB provvede a verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni l’indipendenza<br />

e l’idoneità tecnica sia della società, sia dei responsabili della revisione»;<br />

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:<br />

«2. Nell’esercizio della vigilanza, la CONSOB:<br />

a) stabilisce, sentito il parere del Consiglio nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti<br />

e degli esperti contabili, i principi e i criteri da adottare per la revisione contabile, anche<br />

in relazione alla tipologia delle strutture societarie, amministrative e contabili delle societàsottoposte<br />

a revisione;<br />

b) può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di<br />

atti e documenti, fissando i relativi termini;<br />

c) può eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori,<br />

dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della societàdi revisione»;<br />

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:<br />

«3-bis. Le societàdi revisione, in relazione a ciascun incarico di revisione loro conferito,<br />

comunicano alla CONSOB i nomi dei responsabili della revisione entro dieci giorni dalla data<br />

in cui essi sono stati designati»;<br />

f) all’articolo 163:<br />

1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:


Parte I - Dottrina 421<br />

«1. La CONSOB, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione,<br />

tenendo conto della loro gravità, può:<br />

a) applicare alla società di revisione una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila<br />

a cinquecentomila euro;<br />

b) intimare alle società di revisione di non avvalersi nell’attività di revisione contabile, per<br />

un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile di una revisione contabile al quale<br />

sono ascrivibili le irregolarità;<br />

c) revocare gli incarichi di revisione contabile ai sensi dell’articolo 159, comma 6;<br />

d) vietare alla societàdi accettare nuovi incarichi di revisione contabile per un periodo<br />

non superiore a tre anni.<br />

1-bis. Quando l’irregolarità consista nella violazione delle disposizioni dell’articolo 160,<br />

l’irrogazione della sanzione prevista dal comma 1-octies del medesimo articolo non pregiudica<br />

l’applicabilità dei provvedimenti indicati nel comma 1 del presente articolo nei riguardi<br />

della societàdi revisione»;<br />

2) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:<br />

«c-bis) la violazione attiene al divieto previsto dall’articolo 160, qualora risulti la responsabilità<br />

della società. In tutti i casi, la CONSOB comunica i nomi dei soci o dei dipendenti<br />

personalmente responsabili della violazione al Ministro della giustizia, il quale ne dispone la<br />

cancellazione dal registro dei revisori contabili con il procedimento previsto dall’articolo 10<br />

del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88»;<br />

g) all’articolo 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:<br />

«1-bis. La società incaricata della revisione contabile della società capogruppo quotata è<br />

interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato del gruppo. A questo fine,<br />

essa riceve i documenti di revisione dalle societàincaricate della revisione contabile delle altre<br />

società appartenenti al gruppo; può chiedere alle suddette società di revisione o agli amministratori<br />

delle società appartenenti al gruppo ulteriori documenti e notizie utili alla revisione,<br />

nonché procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli presso le medesime società.<br />

Ove ravvisi fatti censurabili, ne informa senza indugio la CONSOB e gli organi di controllo<br />

della società capogruppo e della società interessata»;<br />

h) nella parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, dopo l’articolo 165 è aggiunto il seguente:<br />

«Art. 165-bis. – (Società che controllano società con azioni quotate). – 1. Le disposizioni<br />

della presente sezione, ad eccezione dell’articolo 157, si applicano altresì alle società che controllano<br />

società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo.<br />

2. Alla società incaricata della revisione contabile della società capogruppo si applicano<br />

le disposizioni dell’articolo 165, comma 1-bis.<br />

3. La CONSOB detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo,<br />

in particolare, criteri di esenzione per le società sottoposte a comune controllo, di cui<br />

al comma 1, che non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento, tenuto conto<br />

anche dei criteri indicati dall’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127».<br />

Titolo IV<br />

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AUTORITÀ DI VIG<strong>IL</strong>ANZA<br />

Capo I<br />

Principi di organizzazione e rapporti fra le autorità<br />

Art. 19.<br />

(Banca d’Italia)<br />

1. La Banca d’Italia è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali ed agisce<br />

secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea.<br />

2. La Banca d’Italia è istituto di diritto pubblico.


422<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

3. Le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario, assicurano alla<br />

Banca d’Italia ed ai componenti dei suoi organi l’indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria<br />

per il migliore esercizio dei poteri attribuiti nonché per l’assolvimento dei compiti e<br />

dei doveri spettanti.<br />

4. La Banca d’Italia, nell’esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a<br />

quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza, naturale complemento dell’indipendenza<br />

dell’autorità di vigilanza. Riferisce del suo operato al Parlamento e al Governo<br />

con relazione semestrale sulla propria attività.<br />

5. Gli atti emessi dagli organi della Banca d’Italia hanno forma scritta e sono motivati,<br />

secondo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 dell’articolo 3 della legge 7 agosto<br />

1990, n. 241. Delle riunioni degli organi collegiali viene redatto apposito verbale.<br />

6. La competenza ad adottare i provvedimenti aventi rilevanza esterna rientranti nella<br />

competenza del governatore e quella relativa agli atti adottati su sua delega sono trasferite<br />

al direttorio. Agli atti del direttorio si applica quanto previsto dal comma 5. Le deliberazioni<br />

del direttorio sono adottate a maggioranza; in caso di parità dei voti prevale il voto del governatore.<br />

La disposizione contenuta nel primo periodo non si applica, comunque, alle decisioni<br />

rientranti nelle attribuzioni del Sistema europeo di banche centrali.<br />

7. Il governatore dura in carica sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del mandato.<br />

Gli altri membri del direttorio durano in carica sei anni, con la possibilità di un solo<br />

rinnovo del mandato. In sede di prima applicazione i membri del direttorio diversi dal governatore<br />

cessano dalla carica secondo una articolazione delle scadenze disciplinata dallo statuto<br />

dell’Istituto, compresa in un periodo comunque non superiore ai cinque anni.<br />

8. La nomina del governatore è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su<br />

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,<br />

sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d’Italia. Il procedimento previsto<br />

dal presente comma si applica anche, nei casi previsti dall’articolo 14.2 del Protocollo sullo<br />

statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, per la revoca<br />

del governatore. Le disposizioni del presente comma e del primo periodo del comma 7 entrano<br />

in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.<br />

9. Lo statuto della Banca d’Italia è adeguato alle disposizioni contenute nei commi da 1 a<br />

7 entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità stabilite<br />

dal comma 2 dell’articolo 10 del d.lgs. 10 marzo 1998, n. 43. Entro il medesimo termine lo<br />

statuto della Banca d’Italia è adeguato ridefinendo le competenze del Consiglio superiore in<br />

modo tale da attribuire allo stesso anche funzioni di vigilanza e controllo all’interno della<br />

Banca d’Italia. Le istruzioni di vigilanza sono adeguate alle disposizioni contenute nei commi<br />

da 1 a 8 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.<br />

10. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.<br />

400, è ridefinito l’assetto proprietario della Banca d’Italia, e sono disciplinate le modalità di<br />

trasferimento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle quote di<br />

partecipazione al capitale della Banca d’Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da<br />

altri enti pubblici.<br />

11. I commi 2, 3 e 6 dell’articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono abrogati.<br />

12. Per le operazioni di acquisizione di cui all’articolo 19 del testo unico di cui al d.lgs. 1º<br />

settembre 1993, n. 385, e per le operazioni di concentrazione ai sensi dell’articolo 6 della legge<br />

10 ottobre 1990, n. 287, che riguardano banche sono necessarie sia l’autorizzazione della<br />

Banca d’Italia, ai sensi del citato articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre<br />

1993, n. 385, per le valutazioni di sana e prudente gestione, sia l’autorizzazione dell’Autorità<br />

garante della concorrenza e del mercato di cui all’articolo 10 della citata legge n.<br />

287 del 1990, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della medesima legge, ovvero il nulla osta della<br />

stessa a seguito delle valutazioni relative all’assetto concorrenziale del mercato.<br />

13. I provvedimenti delle Autorità di cui al comma 12 sono emanati con un unico atto,<br />

entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza completa della documentazione occor-


Parte I - Dottrina 423<br />

rente. L’atto deve contenere le specifiche motivazioni relative alle finalità attribuite alle due<br />

Autorità.<br />

14. Al fine di assicurare la funzionalità dell’attività amministrativa e di contenere gli oneri<br />

per i soggetti vigilati, le Autorità di cui al comma 12 si coordinano ai sensi dell’articolo 21.<br />

Art. 20.<br />

(Coordinamento dell’attivitàdelle Autorita)<br />

1. La Banca d’Italia, la CONSOB, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di<br />

interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l’Autorità<br />

garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano<br />

forme di coordinamento per l’esercizio delle competenze ad essi attribuite anche<br />

attraverso protocolli d’intesa o l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza<br />

pubblica, di comitati di coordinamento.<br />

2. Le forme di coordinamento di cui al comma 1 prevedono la riunione delle Autoritàindicate<br />

nel medesimo comma almeno una volta l’anno.<br />

Art. 21.<br />

(Collaborazione fra le Autorita)<br />

1. La Banca d’Italia, la CONSOB, l’ISVAP, la COVIP e l’Autorità garante della concorrenza<br />

e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare<br />

l’esercizio delle rispettive funzioni. Le Autoritànon possono reciprocamente opporsi il<br />

segreto d’ufficio. Tutti i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad<br />

altra Autorità, anche attraverso l’inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti<br />

al segreto d’ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l’Autoritàche li ha<br />

prodotti o acquisiti per prima.<br />

Art. 22.<br />

(Collaborazione da parte del Corpo della guardia di finanza)<br />

1. Nell’esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, le Autorità di cui all’articolo<br />

20 possono avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo<br />

della guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l’accertamento dell’imposta<br />

sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti<br />

in modo da non determinare oneri aggiuntivi.<br />

2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo della guardia di finanza<br />

nell’assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono coperti dal segreto d’ufficio e vengono<br />

senza indugio comunicati esclusivamente alle Autoritàcompetenti.<br />

Capo II<br />

Disposizioni generali sui procedimenti di competenza delle autorità<br />

Art. 23.<br />

(Procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali)<br />

1. I provvedimenti della Banca d’Italia, della CONSOB, dell’ISVAP e della COVIP<br />

aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all’organizzazione<br />

interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del<br />

settore ovvero della materia su cui vertono.<br />

2. Gli atti di cui al comma 1 sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze<br />

sulla regolamentazione, sull’attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi<br />

degli investitori e dei risparmiatori. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione<br />

generale, le Autorità di cui al comma 1 tengono conto in ogni caso del principio di propor-


424<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

zionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con<br />

il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse consultano gli organismi<br />

rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori.<br />

3. Le Autorità di cui al comma 1 sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre<br />

anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all’evoluzione delle<br />

condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori.<br />

4. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l’applicazione dei<br />

principi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessitàe di urgenza o le ragioni<br />

di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.<br />

Art. 24.<br />

(Procedimenti per l’adozione di provvedimenti individuali)<br />

1. Ai procedimenti della Banca d’Italia, della CONSOB, dell’ISVAP e della COVIP volti<br />

all’emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi sull’individuazione<br />

e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al<br />

procedimento e sull’accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n.<br />

241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti<br />

sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei principi della facoltà di denunzia di<br />

parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione<br />

nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione<br />

della sanzione. Le Autorità di cui al presente comma disciplinano le modalità organizzative<br />

per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie<br />

rispetto all’irrogazione della sanzione.<br />

2. Gli atti delle Autorità di cui al comma 1 devono essere motivati. La motivazione deve<br />

indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in<br />

relazione alle risultanze dell’istruttoria.<br />

3. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l’applicazione dei<br />

principi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni<br />

di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.<br />

4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia, dalla CONSOB, dall’I-<br />

SVAP, dalla COVIP e dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato non si applicano<br />

le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell’articolo 16 della legge 24 novembre<br />

1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo che per le sanzioni indicate dall’articolo<br />

193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per la<br />

violazione delle disposizioni previste dall’articolo 120, commi 2, 3 e 4, del medesimo testo<br />

unico.<br />

5. Avverso gli atti adottati dalle Autorità di cui al comma 4 può essere proposto ricorso<br />

giurisdizionale dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio. I termini processuali<br />

sono ridotti della metà, con esclusione di quelli previsti per la presentazione del ricorso. Non<br />

possono essere nominati consulenti tecnici d’ufficio i dipendenti dell’Autorità sul cui atto verte<br />

il ricorso, anche se cessati dal servizio. Restano ferme le disposizioni previste per l’impugnazione<br />

dei provvedimenti sanzionatori dall’articolo 145, commi 4 e seguenti, del testo unico<br />

di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dall’articolo 195, commi 4 e seguenti,<br />

del testo unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dall’articolo 6 della legge 5 marzo<br />

2001, n. 57, dagli articoli 12, comma 5, e 19, settimo comma, della legge 7 febbraio 1979, n.<br />

48, dall’articolo 10, comma 6, della legge 28 novembre 1984, n. 792, dall’articolo 11, comma<br />

5, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e dall’articolo 18-bis, comma 5-bis, del d.lgs. 21 aprile<br />

1993, n. 124.<br />

6. L’appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza o le ordinanze emesse in primo grado<br />

non sospende l’esecuzione delle stesse né l’efficacia dei provvedimenti impugnati.


Parte I - Dottrina 425<br />

Capo III<br />

Disposizioni relative all’organizzazione e alle competenze delle autorità<br />

Art. 25.<br />

(Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche,<br />

degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione)<br />

1. Al testo unico di cui al d.lgs. 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,<br />

sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) all’articolo 116, comma 2, alinea, le parole: «sentita la Banca d’Italia» sono sostituite<br />

dalle seguenti: «sentite la CONSOB e la Banca d’Italia»;<br />

b) all’articolo 117, comma 8, primo periodo, dopo le parole: «La Banca d’Italia» sono<br />

inserite le seguenti: «, d’intesa con la CONSOB,»; al terzo periodo, dopo le parole: «della<br />

Banca d’Italia» sono aggiunte le seguenti: «, adottate d’intesa con la CONSOB»;<br />

c) all’articolo 127, comma 3, dopo le parole: «Banca d’Italia» sono inserite le seguenti: «,<br />

d’intesa con la CONSOB».<br />

2. Le competenze stabilite dall’articolo 109, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo<br />

1995, n. 174, con riguardo ai prodotti assicurativi di cui al punto III della lettera A) della<br />

tabella di cui all’allegato I del medesimo d.lgs. sono esercitate dall’ISVAP d’intesa con la<br />

CONSOB.<br />

3. Le competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti di cui<br />

all’articolo 1, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono esercitate dalla<br />

COVIP compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio. Restano<br />

ferme le competenze in materia di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche<br />

complementari attribuite all’Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla legge<br />

10 ottobre 1990, n. 287, e le competenze in materia di sana e prudente gestione delle imprese<br />

di assicurazione attribuite all’ISVAP dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, incluse quelle<br />

relative ai prodotti assicurativi con finalità previdenziali.<br />

4. All’articolo 1, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 243, all’alinea, le parole:<br />

«l’unitarietà e» sono soppresse.<br />

Art. 26.<br />

(Trasferimento di funzioni ministeriali e poteri sanzionatori)<br />

1. Sono trasferite alla Banca d’Italia le funzioni del Ministro e del Ministero dell’economia<br />

e delle finanze previste dagli articoli 14, comma 4, e 45 del testo unico di cui al d.lgs. 1º<br />

settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.<br />

2. All’articolo 145 del testo unico di cui al d.lgs. 1º settembre 1993, n. 385, e successive<br />

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:<br />

«1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa,<br />

la Banca d’Italia o l’UIC, nell’ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti<br />

alle persone e alla banca, alla società o all’ente interessati e valutate le deduzioni presentate<br />

entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte applicano<br />

le sanzioni con provvedimento motivato»;<br />

b) il comma 2 è abrogato;<br />

c) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Il provvedimento di applicazione<br />

delle sanzioni previste dall’articolo 144, commi 3 e 4, è pubblicato, per estratto, entro<br />

il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese della banca, della società<br />

o dell’ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani<br />

a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di applicazione delle<br />

altre sanzioni previste dal presente titolo è pubblicato per estratto sul bollettino previsto<br />

dall’articolo 8.


426<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

4. Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammessa opposizione alla corte di<br />

appello di Roma. L’opposizione deve essere notificata all’autorità che ha emesso il provvedimento<br />

nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato<br />

e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla<br />

notifica»;<br />

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:<br />

«8. Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, all’autorità<br />

che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione per estratto nel bollettino<br />

previsto dall’articolo 8».<br />

3. Sono trasferite all’ISVAP le funzioni del Ministro delle attività produttive previste dagli<br />

articoli 4, comma 6, e 6, quarto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive<br />

modificazioni, nonché le altre analoghe competenze ministeriali in materia sanzionatoria previste<br />

da altre leggi.<br />

4. Sono trasferite alla COVIP le funzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali<br />

previste dall’articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive<br />

modificazioni.<br />

Art. 27.<br />

(Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia<br />

per i risparmiatori e gli investitori)<br />

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore<br />

della presente legge, un decreto legislativo per l’istituzione, in materia di servizi di investimento,<br />

di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema di indennizzo in favore degli<br />

investitori e dei risparmiatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i<br />

seguenti principi e criteri direttivi:<br />

a) previsione di procedure di conciliazione e di arbitrato da svolgere in contraddittorio,<br />

tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, secondo criteri<br />

di efficienza, rapidità ed economicità, dinanzi alla CONSOB per la decisione di controversie<br />

insorte fra i risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli<br />

altri intermediari finanziari circa l’adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e<br />

trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela;<br />

b) previsione dell’indennizzo in favore dei risparmiatori e degli investitori, esclusi gli investitori<br />

professionali, da parte delle banche o degli intermediari finanziari responsabili, nei<br />

casi in cui, mediante le procedure di cui alla lettera a), la CONSOB abbia accertato l’inadempimento<br />

degli obblighi ivi indicati, ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste per la<br />

violazione dei medesimi obblighi;<br />

c) salvaguardia dell’esercizio del diritto di azione dinanzi agli organi della giurisdizione<br />

ordinaria, anche per il risarcimento del danno in misura maggiore rispetto all’indennizzo riconosciuto<br />

ai sensi della lettera b);<br />

d) salvaguardia in ogni caso del diritto ad agire dinanzi agli organi della giurisdizione<br />

ordinaria per le azioni di cui all’articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;<br />

e) attribuzione alla CONSOB, sentita la Banca d’Italia, del potere di emanare disposizioni<br />

regolamentari per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.<br />

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore<br />

della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’istituzione di un fondo di garanzia per i<br />

risparmiatori e gli investitori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i<br />

seguenti principi e criteri direttivi:<br />

a) destinazione del fondo all’indennizzo, nei limiti delle disponibilità del fondo medesimo,<br />

dei danni patrimoniali, causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato,<br />

delle norme che disciplinano le attivitàdi cui alla parte II del testo unico di cui al decreto<br />

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, detratti l’ammontare dell’in-


Parte I - Dottrina 427<br />

dennizzo di cui al comma 1 eventualmente erogato al soggetto danneggiato e gli importi dallo<br />

stesso comunque percepiti a titolo di risarcimento;<br />

b) previsione della surrogazione del fondo nei diritti dell’indennizzato, limitatamente all’ammontare<br />

dell’indennizzo erogato, e facoltà di rivalsa del fondo stesso nei riguardi della<br />

banca o dell’intermediario responsabile;<br />

c) legittimazione della CONSOB ad agire in giudizio, in rappresentanza del fondo, per la<br />

tutela dei diritti e l’esercizio della rivalsa ai sensi della lettera b), con la facoltàdi farsi rappresentare<br />

in giudizio a norma dell’articolo 1, decimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n.<br />

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni,<br />

ovvero anche da propri funzionari;<br />

d) finanziamento del fondo esclusivamente con il versamento della metà degli importi<br />

delle sanzioni irrogate per la violazione delle norme di cui alla lettera a);<br />

e) attribuzione della gestione del fondo alla CONSOB;<br />

f) individuazione dei soggetti che possono fruire dell’indennizzo da parte del fondo,<br />

escludendo comunque gli investitori professionali, e determinazione della sua misura massima;<br />

g) attribuzione del potere di emanare disposizioni di attuazione alla CONSOB.<br />

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore<br />

della presente legge, un decreto legislativo per la redazione dello statuto dei risparmiatori e<br />

degli investitori, che individua l’insieme dei diritti loro riconosciuti e definisce i criteri idonei<br />

a garantire un’efficace diffusione dell’informazione finanziaria tra i risparmiatori, e per la redazione<br />

del codice di comportamento degli operatori finanziari.<br />

Art. 28.<br />

(Disposizioni in materia di personale della CONSOB)<br />

1. Al fine di adeguare la dotazione di personale della CONSOB ai nuovi compiti derivanti<br />

dalla presente legge, può essere aumentato con decreto del Ministro dell’economia e<br />

delle finanze il numero complessivo dei posti della pianta organica prevista dall’articolo 2<br />

del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno<br />

1974, n. 216, e successive modificazioni. La ripartizione dei posti suddetti tra l’aliquota<br />

del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto a tempo determinato<br />

è stabilita con apposita deliberazione adottata dalla CONSOB con la maggioranza<br />

prevista dal nono comma dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito,<br />

con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni. Resta fermo il disposto<br />

di cui al settimo comma del citato articolo 2 del medesimo decreto-legge. Alla copertura<br />

degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo i criteri, le procedure e<br />

con le risorse previsti dall’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive<br />

modificazioni.<br />

Art. 29.<br />

(Risoluzione delle controversie in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari)<br />

1. Dopo l’articolo 128 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.<br />

385, è aggiunto il seguente:<br />

«Art. 128-bis. – (Risoluzione delle controversie). – 1. I soggetti di cui all’articolo 115<br />

aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i consumatori.<br />

2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d’Italia, sono determinati i criteri<br />

di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell’organo<br />

decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialitàdello stesso e la rappresentatività<br />

dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l’economicitàdella<br />

soluzione delle controversie e l’effettività della tutela.


428<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque<br />

momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto dall’ordinamento».<br />

Titolo V<br />

Modifiche alla disciplina in materia di sanzioni penali e amministrative<br />

Art. 30.<br />

(False comunicazioni sociali)<br />

1. L’articolo 2621 del cod. civ. è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 2621. – (False comunicazioni sociali). – Salvo quanto previsto dall’articolo 2622,<br />

gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili<br />

societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico<br />

e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni<br />

o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono<br />

fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono<br />

informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale<br />

o finanziaria della societào del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo<br />

ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l’arresto fino a<br />

due anni.<br />

La punibilità èestesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o<br />

amministrati dalla societàper conto di terzi.<br />

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la<br />

rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societào<br />

del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le<br />

omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle<br />

imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore<br />

all’1 per cento.<br />

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente<br />

considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.<br />

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al comma 1 sono irrogate la<br />

sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone<br />

giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall’esercizio dell’ufficio di amministratore,<br />

sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti<br />

contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona<br />

giuridica o dell’impresa».<br />

2. L’articolo 2622 del cod. civ. è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 2622. – (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori).<br />

– Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti<br />

contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico<br />

e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o<br />

nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo<br />

fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni<br />

la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale<br />

o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre<br />

in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla<br />

società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da<br />

sei mesi a tre anni.<br />

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno<br />

del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno<br />

dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.


Parte I - Dottrina 429<br />

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo<br />

unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti<br />

previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d’ufficio.<br />

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un<br />

grave nocumento ai risparmiatori.<br />

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori<br />

superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall’ultimo censimento ISTAT ovvero<br />

se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore<br />

allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.<br />

La punibilità per i fatti previsti dal primo e comma 3 è estesa anche al caso in cui le informazioni<br />

riguardino beni posseduti o amministrati dalla societàper conto di terzi.<br />

La punibilità per i fatti previsti dal primo e comma 3 è esclusa se le falsitào le omissioni<br />

non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale<br />

o finanziaria della societào del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità ècomunque<br />

esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio,<br />

al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio<br />

netto non superiore all’1 per cento.<br />

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente<br />

considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.<br />

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate<br />

la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi<br />

delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall’esercizio dell’ufficio di<br />

amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione<br />

dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza<br />

della persona giuridica o dell’impresa».<br />

3. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Commissione per<br />

la tutela del risparmio, di seguito denominata «Commissione», alle dirette dipendenze funzionali<br />

del Presidente del Consiglio dei ministri.<br />

4. La Commissione è organo collegiale, composta da un presidente e due commissari,<br />

nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia<br />

e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.<br />

5. Il Governo adotta, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto<br />

con il Ministro dell’economia e delle finanze, un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma<br />

1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a determinare i requisiti<br />

di nomina del presidente e dei membri della Commissione e le funzioni della Commissione,<br />

al fine di garantirne l’autonomia e l’efficacia operativa.<br />

6. La Commissione:<br />

a) svolge le proprie funzioni d’ufficio o su istanza dei risparmiatori;<br />

b) relaziona con cadenza semestrale sulla propria attività al Presidente del Consiglio dei<br />

ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere;<br />

c) si avvale del supporto di un ufficio composto da dipendenti delle amministrazioni<br />

pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,<br />

in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo<br />

ufficio è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza;<br />

d) ha l’obbligo di rendere rapporto all’autoritàgiudiziaria nei casi previsti dalla legge.<br />

Art. 31.<br />

(Omessa comunicazione del conflitto d’interessi)<br />

1. Nel libro V, titolo XI, capo III, del cod. civ., prima dell’articolo 2630 è inserito il seguente:


430<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

«Art. 2629-bis. – (Omessa comunicazione del conflitto d’interessi). – L’amministratore<br />

o il componente del consiglio di gestione di una societàcon titoli quotati in mercati regolamentati<br />

italiani o di altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante<br />

ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,<br />

n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del<br />

testo unico di cui al d.lgs. 1º settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto<br />

legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21<br />

aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall’articolo 2391, comma 1, è punito<br />

con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla societào a<br />

terzi».<br />

2. All’articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,<br />

dopo le parole: «cod. civ.» sono inserite le seguenti: «e per il delitto di omessa comunicazione<br />

del conflitto d’interessi previsto dall’articolo 2629-bis del codice civile».<br />

Art. 32.<br />

(Ricorso abusivo al credito)<br />

1. L’articolo 218 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 218. – (Ricorso abusivo al credito). – 1. Gli amministratori, i direttori generali,<br />

i liquidatori e gli imprenditori esercenti un’attività commerciale che ricorrono o continuano<br />

a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando<br />

il dissesto o lo stato d’insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre<br />

anni.<br />

2. La pena è aumentata nel caso di societàsoggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo<br />

III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,<br />

di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.<br />

3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la<br />

condanna importa l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacitàad<br />

esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni».<br />

Art. 33.<br />

(Istituzione del reato di mendacio bancario)<br />

1. All’articolo 137 del testo unico di cui al d.lgs. 1º settembre 1993, n. 385, e successive<br />

modificazioni, al comma 2 è premesso il seguente:<br />

«1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di<br />

credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito<br />

venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione<br />

o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate<br />

alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino<br />

ad euro 10.000».<br />

Art. 34.<br />

(Falso in prospetto)<br />

1. Dopo l’articolo 173 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,<br />

è inserito il seguente:<br />

«Art. 173-bis. – (Falso in prospetto). – 1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o<br />

per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all’investimento o<br />

l’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare<br />

in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l’intenzione di ingannare i<br />

destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo ido-


Parte I - Dottrina 431<br />

neo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque<br />

anni».<br />

2. L’articolo 2623 del cod. civ. è abrogato.<br />

Art. 35.<br />

(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)<br />

1. Nel testo unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla<br />

parte V, titolo I, capo III, all’articolo 175 sono premessi i seguenti:<br />

«Art. 174-bis. – (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione).<br />

– 1. I responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società<br />

da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico<br />

in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni,<br />

con l’intenzione di ingannare i destinatari, attestano il falso od occultano<br />

informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società,<br />

dell’ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore<br />

i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque<br />

anni.<br />

2. Nel caso in cui il fatto previsto dal comma 1 sia commesso per denaro o altra utilitàdata<br />

o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci<br />

della società assoggettata a revisione, la pena è aumentata fino alla metà.<br />

3. La stessa pena prevista dai commi 1 e 2 si applica a chi dà o promette l’utilità nonchè<br />

agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci della società assoggettata a revisione, che<br />

abbiano concorso a commettere il fatto.<br />

Art. 174-ter. – (Corruzione dei revisori). – 1. Gli amministratori, i soci, i responsabili<br />

della revisione contabile e i dipendenti della societàdi revisione, i quali, nell’esercizio della<br />

revisione contabile delle societàcon azioni quotate, delle società da queste controllate e delle<br />

società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi<br />

dell’articolo 116, fuori dei casi previsti dall’articolo 174-bis, per denaro o altra utilitàdata o<br />

promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio, sono<br />

puniti con la reclusione da uno a cinque anni.<br />

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi dà o promette l’utilità».<br />

Art. 36.<br />

(False comunicazioni circa l’applicazione delle regole previste<br />

nei codici di comportamento delle società quotate)<br />

1. Dopo l’articolo 192 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,<br />

è inserito il seguente:<br />

«Art. 192-bis. – (False comunicazioni circa l’applicazione delle regole previste nei codici<br />

di comportamento delle società quotate). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli amministratori,<br />

i componenti degli organi di controllo e i direttori generali di società quotate<br />

nei mercati regolamentati i quali omettono le comunicazioni prescritte dall’articolo 124-bis<br />

ovvero, nelle stesse o in altre comunicazioni rivolte al pubblico, divulgano o lasciano divulgare<br />

false informazioni relativamente all’adesione delle stesse societàa codici di comportamento<br />

redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria<br />

degli operatori, ovvero all’applicazione dei medesimi, sono puniti con la sanzione amministrativa<br />

pecuniaria da diecimila a trecentomila euro. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato,<br />

a spese degli stessi, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione<br />

nazionale».


432<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Art. 37.<br />

(Omessa comunicazione degli incarichi di componente di organi<br />

di amministrazione e controllo)<br />

1. All’articolo 193 del testo unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive<br />

modificazioni, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:<br />

«3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali<br />

omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all’articolo 148-bis, comma<br />

2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale<br />

prevista per l’incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il<br />

provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall’incarico».<br />

Art. 38.<br />

(Abusive attività finanziarie)<br />

1. All’articolo 132, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre<br />

1993, n. 385, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La<br />

stessa pena si applica a chiunque svolge l’attività riservata agli intermediari finanziari iscritti<br />

nell’elenco speciale di cui all’articolo 107, in assenza dell’iscrizione nel medesimo elenco».<br />

Art. 39.<br />

(Aumento delle sanzioni penali e amministrative)<br />

1. Le pene previste dal testo unico di cui al d.lgs. 1º settembre 1993, n. 385, dal testo<br />

unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n.<br />

576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono raddoppiate entro i limiti posti<br />

per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.<br />

2. Al cod. civ. sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) all’articolo 2625, dopo il secondo comma è inserito il seguente:<br />

«La pena è raddoppiata se si tratta di societàcon titoli quotati in mercati regolamentati<br />

italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi<br />

dell’articolo 116 del testo unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58»;<br />

b) all’articolo 2635, dopo il secondo comma è inserito il seguente:<br />

«La pena è raddoppiata se si tratta di societàcon titoli quotati in mercati regolamentati<br />

italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi<br />

dell’articolo 116 del testo unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58»;<br />

c) all’articolo 2638, è aggiunto, in fine, il seguente comma:<br />

«La pena è raddoppiata se si tratta di societàcon titoli quotati in mercati regolamentati<br />

italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi<br />

dell’articolo 116 del testo unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58».<br />

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al d.lgs. 1º settembre<br />

1993, n. 385, dal testo unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto<br />

1982, n. 576, e dal d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che non sono state modificate dalla presente<br />

legge, sono quintuplicate.<br />

4. All’articolo 4, comma 1, lettera h), della legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo il numero<br />

1) è inserito il seguente:<br />

«1-bis) raddoppiando la misura delle sanzioni penali e quintuplicando la misura massima<br />

delle sanzioni amministrative pecuniarie determinate in una somma di denaro, ad eccezione<br />

delle sanzioni previste dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni».<br />

5. Le sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 25-ter del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231,<br />

sono raddoppiate.


Parte I - Dottrina 433<br />

Art. 40.<br />

(Sanzioni accessorie)<br />

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto<br />

con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore<br />

della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’introduzione di sanzioni accessorie alle<br />

sanzioni penali e amministrative applicate ai sensi del titolo XI del libro V del cod. civ., del<br />

testo unico di cui al d.lgs. 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, del testo unico<br />

di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, della legge 12 agosto<br />

1982, n. 576, e del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, nel rispetto dei seguenti principi e criteri<br />

direttivi:<br />

a) applicazione delle sanzioni accessorie e determinazione della loro durata, comunque<br />

non superiore a tre anni, in ragione della gravità della violazione, valutata secondo i criteri<br />

indicati dall’articolo 133 del codice penale, o della sua reiterazione;<br />

b) previsione della sanzione accessoria della sospensione o della decadenza dalle cariche<br />

o dagli uffici direttivi ricoperti presso banche o altri soggetti operanti nel settore finanziario,<br />

ovvero dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso società;<br />

c) previsione della sanzione accessoria dell’interdizione dalle cariche presso banche e altri<br />

intermediari finanziari o dalle cariche societarie;<br />

d) previsione della sanzione accessoria della pubblicità della sanzione pecuniaria e accessoria,<br />

a carico dell’autore della violazione, su quotidiani e altri mezzi di comunicazione a<br />

larga diffusione e nei locali aperti al pubblico delle banche e degli altri intermediari finanziari<br />

presso i quali l’autore della violazione ricopra cariche societarie o dei quali lo stesso sia<br />

dipendente;<br />

e) previsione della sanzione accessoria della confisca del prodotto o del profitto dell’illecito<br />

e dei beni utilizzati per commetterlo, ovvero di beni di valore equivalente;<br />

f) attribuzione della competenza ad irrogare le sanzioni accessorie alla medesima autoritàcompetente<br />

ad irrogare la sanzione principale.<br />

Titolo VI<br />

Disposizioni transitorie e finali<br />

Art. 41.<br />

(Soppressione della Commissione permanente per la vigilanza sull’istituto di emissione<br />

e sulla circolazione dei biglietti di banca)<br />

1. La Commissione permanente per la vigilanza sull’istituto di emissione e sulla circolazione<br />

dei biglietti di banca, di cui all’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 28<br />

aprile 1910, n. 204, è soppressa.<br />

2. Sono abrogati gli articoli 110 e 112 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile<br />

1910, n. 204, e successive modificazioni. All’articolo 47, secondo periodo, del medesimo testo<br />

unico, sono soppresse le parole: «, col parere della Commissione permanente di vigilanza sugli<br />

istituti di emissione,».<br />

Art. 42.<br />

(Termine per gli adempimenti previsti dalla presente legge)<br />

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società iscritte<br />

nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad<br />

uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni da questa introdotte.<br />

2. Fino alla costituzione dell’albo unico dei promotori finanziari ai sensi dell’articolo 31<br />

del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall’articolo<br />

14, comma 1, lettera b), della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni in


434<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

materia di albo unico nazionale dei promotori finanziari recate dal citato articolo 31 del testo<br />

unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nel testo vigente prima della data di entrata<br />

in vigore della presente legge.<br />

3. Le disposizioni contenute negli articoli 165-ter, 165-quater e 165-quinquies del testo<br />

unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, introdotti dall’articolo 6, comma 1, della presente<br />

legge, si applicano alle società che vi sono soggette, a decorrere dall’esercizio successivo<br />

a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.<br />

4. La disposizione di cui all’articolo 161, comma 4, del testo unico di cui al d.lgs. 24 febbraio<br />

1998, n. 58, come modificato dall’articolo 18, comma 1, lettera d), della presente legge,<br />

si applica a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello in corso alla data di entrata<br />

in vigore della presente legge. Fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni del<br />

medesimo articolo 161, comma 4, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della<br />

presente legge.<br />

5. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e che ricadono<br />

in una delle situazioni specifiche di incompatibilità previste dalle disposizioni contenute nell’articolo<br />

18 per le società di revisione e le entitàappartenenti alla medesima rete, i loro soci,<br />

gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i dipendenti della societàdi revisione<br />

stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte<br />

a comune controllo, possono essere portati a definizione secondo i previsti termini<br />

contrattuali, senza possibilità di rinnovo. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata<br />

in vigore della presente legge, il recesso unilaterale da parte della società, o dei soggetti appartenenti<br />

alla medesima rete, dall’incarico revisionale o da contratti per lo svolgimento di<br />

servizi, giustificato dalla necessità di rimuovere una causa di incompatibilità, non comporta<br />

obblighi di indennizzo, risarcimento o l’applicazione di clausole penali o sanzioni, anche se<br />

previste in norme di legge o in clausole contrattuali.<br />

Art. 43.<br />

(Delega al Governo per il coordinamento legislativo)<br />

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della<br />

presente legge, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento del testo unico delle leggi in<br />

materia bancaria e creditizia, di cui al d.lgs. 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,<br />

e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al<br />

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché delle altre leggi<br />

speciali, alle disposizioni della presente legge, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento<br />

delle disposizioni stesse.<br />

Art. 44.<br />

(Procedura per l’esercizio delle deleghe legislative)<br />

1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge, ciascuno dei quali deve essere<br />

corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi<br />

alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti<br />

per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Le competenti Commissioni parlamentari<br />

esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine<br />

per l’espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque<br />

adottati. Qualora il termine previsto per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari<br />

scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega o successivamente,<br />

quest’ultimo è prorogato di novanta giorni.<br />

La presente legge, munita del sigillo di Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli<br />

atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di<br />

farla osservare come legge dello Stato.


Parte I - Dottrina 435<br />

DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2006, n. 5 - «Riforma organica<br />

della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’articolo 1, comma 5,<br />

della legge 14 maggio 2005, n. 80», inGazz. Uff., n. 12 del 16 gennaio<br />

2006, suppl. ord. n. 13.<br />

Capo I<br />

Modifiche al titolo I del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

<strong>IL</strong> PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;<br />

Visto l’articolo 1, commi 5 e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione in legge,<br />

con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante delega al Governo per<br />

la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali;<br />

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la disciplina del fallimento, del concordato<br />

preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa;<br />

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del<br />

23 settembre 2005;<br />

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in<br />

data 16 novembre 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 22 novembre 2005;<br />

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre<br />

2005;<br />

Sulla proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell’economia e delle finanze, di<br />

concerto con il Ministro delle attivitàproduttive;<br />

Emana il seguente decreto legislativo:<br />

Art. 1.<br />

Sostituzione dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo). – Sono soggetti alle<br />

disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un’attività<br />

commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori. Ai fini del comma 1, non<br />

sono piccoli imprenditori gli esercenti un’attività commerciale in forma individuale o collettiva<br />

che, anche alternativamente:<br />

a) hanno effettuato investimenti nell’azienda per un capitale di valore superiore a euro<br />

trecentomila;<br />

b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi<br />

tre anni o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo<br />

annuo superiore a euro duecentomila.<br />

I limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere aggiornati ogni tre anni, con<br />

decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT<br />

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento.».<br />

Avvertenza:<br />

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per<br />

materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione<br />

delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni<br />

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al


436<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il<br />

rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.<br />

Note alle premesse:<br />

— L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può<br />

essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto<br />

per tempo limitato e per oggetti definiti.<br />

— L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il<br />

potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.<br />

— Il testo dei commi 5 e 6 dell’art. 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in<br />

legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti<br />

nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.<br />

Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo<br />

di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure<br />

concorsuali.) pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2005, n. 111, è il seguente:<br />

«5. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in<br />

vigore della presente legge, con l’osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma<br />

6, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali<br />

di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La riforma, nel rispetto ed in coerenza<br />

con la normativa comunitaria e in conformitàai principi e ai criteri direttivi di cui al comma 6,<br />

realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, nonché la riconduzione<br />

della disciplina della transazione in sede fiscale per insolvenza o assoggettamento a procedure<br />

concorsuali al concordato preventivo come disciplinato in attuazione della presente legge. I<br />

decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della<br />

giustizia e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività<br />

produttive, e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell’espressione dei pareri da<br />

parte delle commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario<br />

che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i<br />

decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere<br />

nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente<br />

comma o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.<br />

6. Nell’esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo si attiene ai seguenti principi<br />

e criteri direttivi:<br />

a) modificare la disciplina del fallimento, secondo i seguenti principi:<br />

1) semplificare la disciplina attraverso l’estensione dei soggetti esonerati dall’applicabilità<br />

dell’istituto e l’accelerazione delle procedure applicabili alle controversie in materia;<br />

2) ampliare le competenze del comitato dei creditori, consentendo una maggiore partecipazione<br />

dell’organo alla gestione della crisi dell’impresa; coordinare i poteri degli altri organi<br />

della procedura;<br />

3) modificare la disciplina dei requisiti per la nomina a curatore, annoverando tra i soggetti<br />

legittimati a ricoprire la carica gli studi professionali associati, le societàtra professionisti,<br />

nonché coloro che abbiano comprovate capacità di gestione imprenditoriale;<br />

4) modificare la disciplina delle conseguenze personali del fallimento, eliminando le sanzioni<br />

personali e prevedendo che le limitazioni alla libertà di residenza e di corrispondenza<br />

del fallito siano connesse alle sole esigenze della procedura;<br />

5) modificare la disciplina degli effetti della revocazione, prevedendo che essi si rivolgano<br />

nei confronti dell’effettivo destinatario della prestazione;<br />

6) ridurre il termine di decadenza per l’esercizio dell’azione revocatoria;<br />

7) modificare la disciplina degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti, ampliando<br />

i termini entro i quali il curatore deve manifestare la propria scelta in ordine allo scioglimento<br />

dei relativi contratti e prevedendo una disciplina per i patrimoni destinati ad uno<br />

specifico affare e per i contratti di locazione finanziaria;


Parte I - Dottrina 437<br />

8) modificare la disciplina della continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa,<br />

ampliando i poteri del comitato dei creditori e del curatore ed introducendo l’obbligo di informativa<br />

periodica da parte del curatore al comitato dei creditori sulla gestione provvisoria;<br />

9) modificare la disciplina dell’accertamento del passivo, abbreviando i tempi della procedura,<br />

semplificando le modalità di presentazione delle relative domande di ammissione e<br />

prevedendo che in sede di adunanza per l’esame dello stato passivo i creditori possano, a<br />

maggioranza dei crediti insinuati, confermare o effettuare nuove designazioni in ordine ai<br />

componenti del comitato dei creditori, nonché confermare il curatore ovvero richiederne<br />

la sostituzione indicando al giudice delegato un nuovo nominativo;<br />

10) prevedere che, entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventano, il curatore predisponga<br />

un programma di liquidazione da sottoporre, previa approvazione del comitato dei<br />

creditori, all’autorizzazione del giudice delegato contenente le modalitàe i termini previsti per<br />

la realizzazione dell’attivo, specificando:<br />

10.1) se è opportuno disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa o di singoli rami di<br />

azienda, anche tramite l’affitto a terzi;<br />

10.2) la sussistenza di proposte di concordato;<br />

10.3) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare;<br />

10.4) le possibilità di cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti<br />

giuridici individuabili in blocco;<br />

10.5) le condizioni della vendita dei singoli cespiti, e che il comitato dei creditori possa<br />

proporre al curatore modifiche al programma presentato, prima di procedere alla sua votazione,<br />

e che l’approvazione del programma sia subordinata all’esito favorevole della votazione,<br />

da parte del comitato dei creditori;<br />

11) modificare la disciplina della ripartizione dell’attivo, abbreviando i tempi della procedura<br />

e semplificando gli adempimenti connessi;<br />

12) modificare la disciplina del concordato fallimentare, accelerando i tempi della procedura<br />

e prevedendo l’eventuale suddivisione dei creditori in classi che tengano conto della<br />

posizione giuridica e degli interessi omogenei delle varie categorie di creditori, nonché trattamenti<br />

differenziati per i creditori appartenenti a classi diverse; disciplinare le modalità di<br />

voto per classi, prevedendo che non abbiano diritto di voto i creditori muniti di privilegio,<br />

pegno ed ipoteca, a meno che dichiarino di rinunciare al privilegio; disciplinare le modalità<br />

di approvazione del concordato, modificando altresì la disciplina delle impugnazioni al fine di<br />

garantire una maggiore celerità dei relativi procedimenti;<br />

13) introdurre la disciplina dell’esdebitazione e disciplinare il relativo procedimento,<br />

prevedendo che essa consista nella liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui<br />

nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti qualora:<br />

13.1) abbia cooperato con gli organi della procedura fornendo tutte le informazioni e la<br />

documentazione utile all’accertamento del passivo e al proficuo svolgimento delle operazioni;<br />

13.2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare la procedura;<br />

13.3) non abbia violato le disposizioni di cui alla gestione della propria corrispondenza;<br />

13.4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;<br />

13.5) non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il<br />

dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento<br />

degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;<br />

13.6) non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia<br />

pubblica, l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio<br />

dell’attività d’impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione;<br />

14) abrogare la disciplina del procedimento sommario;<br />

b) prevedere l’abrogazione dell’amministrazione controllata;<br />

c) prevedere che i crediti di rivalsa verso il cessionario previsti dalle norme relative all’imposta<br />

sul valore aggiunto, se relativi alla cessione di beni mobili, abbiano privilegio sulla ge-


438<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

neralitàdei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale di cui agli articoli<br />

2752 e 2753 del cod. civ., cui tuttavia è posposto.».<br />

— Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,<br />

dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) è pubblicato<br />

nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81.<br />

Art. 2.<br />

Modifiche all’articolo 3 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. Il comma 2 dell’articolo 3 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.<br />

Nota all’art. 2:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 3 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato<br />

dal presente d.lgs.:<br />

«Art. 3 (Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione<br />

controllata). – Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta<br />

amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione<br />

controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo<br />

comma dell’art. 195.».<br />

Art. 3.<br />

Abrogazione dell’articolo 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.<br />

Nota all’art. 3:<br />

— L’art. 4 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, abrogato dal presente d.lgs.,<br />

recava: «Rinvio a leggi speciali».<br />

Capo II<br />

Modifiche al titolo II, capo I del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

Art. 4.<br />

Sostituzione dell’articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 6 (Iniziativa per la dichiarazione di fallimento). – Il fallimento è dichiarato su ricorso<br />

del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero.<br />

Nel ricorso di cui al comma 1 l’istante puòindicare il recapito telefax o l’indirizzo di posta<br />

elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla<br />

presente legge.».<br />

Art. 5.<br />

Sostituzione dell’articolo 7 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 7 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 7 (Iniziativa del pubblico ministero). – Il pubblico ministero presenta la richiesta di<br />

cui al comma 1 dell’articolo 6:<br />

1) quando l’insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga,<br />

dalla irreperibilità o dalla latitanza dell’imprenditore, dalla chiusura dei locali dell’impresa,<br />

dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’imprenditore;<br />

2) quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata<br />

nel corso di un procedimento civile.».


Parte I - Dottrina 439<br />

Art. 6.<br />

Abrogazione dell’articolo 8 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 8 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.<br />

Nota all’art. 6:<br />

— L’art. 8 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, abrogato dal presente d.lgs.,<br />

recava: «Stato d’insolvenza risultante in giudizio civile.».<br />

Art. 7.<br />

Modifiche all’articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i commi secondo e terzo sono<br />

sostituiti dai seguenti:<br />

«Il trasferimento della sede intervenuto nell’anno antecedente all’esercizio dell’iniziativa<br />

per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.<br />

L’imprenditore, che ha all’estero la sede principale dell’impresa, puòessere dichiarato<br />

fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento<br />

all’estero. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell’Unione europea.<br />

Il trasferimento della sede dell’impresa all’estero non esclude la sussistenza della giurisdizione<br />

italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all’articolo 6 o la presentazione<br />

della richiesta di cui all’articolo 7.».<br />

Nota all’art. 7:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 9 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato<br />

dal presente d.lgs.:<br />

«Art. 9 (Competenza). – Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l’imprenditore<br />

ha la sede principale dell’impresa.<br />

Il trasferimento della sede intervenuto nell’anno antecedente all’esercizio dell’iniziativa<br />

per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.<br />

L’imprenditore, che ha all’estero la sede principale dell’impresa, può essere dichiarato<br />

fallito nella Repubblica anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all’estero.<br />

Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell’Unione europea.<br />

Il trasferimento della sede dell’impresa all’estero non esclude la sussistenza della giurisdizione<br />

italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all’art. 6 o la presentazione<br />

della richiesta di cui all’art. 7.».<br />

Art. 8.<br />

Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. Dopo l’articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i seguenti:<br />

«Art. 9-bis (Disposizioni in materia di incompetenza). – La sentenza che dichiara l’incompetenza<br />

è trasmessa in copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con<br />

decreto l’immediata trasmissione degli atti a quello competente. Allo stesso modo provvede<br />

il tribunale che dichiara la propria incompetenza.<br />

Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, se non<br />

richiede d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 45 del cod. proc. civ.,<br />

dispone la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice<br />

delegato e del curatore.<br />

Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti. Qualora l’incompetenza sia<br />

dichiarata all’esito del giudizio di cui all’articolo 18, l’appello, per le questioni diverse dalla


440<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

competenza, è riassunto, a norma dell’articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla<br />

corte di appello competente.<br />

Nei giudizi promossi ai sensi dell’articolo 24 dinanzi al tribunale dichiarato incompetente,<br />

il giudice assegna alle parti un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice competente<br />

ai sensi dell’articolo 50 del cod. proc. civ. e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.<br />

Art. 9-ter (Conflitto positivo di competenza). – Quando il fallimento è stato dichiarato<br />

da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato<br />

per primo.<br />

Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d’ufficio il regolamento<br />

di competenza ai sensi dell’articolo 45 del cod. proc. civ., dispone la trasmissione<br />

degli atti al tribunale che si è pronunziato per primo. Si applica l’articolo 9-bis, in quanto<br />

compatibile.».<br />

Art. 9.<br />

Sostituzione dell’articolo 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 10 (Fallimento dell’imprenditore che ha cessato l’esercizio dell’impresa). – Gli imprenditori<br />

individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione<br />

dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima<br />

o entro l’anno successivo.<br />

In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è<br />

fatta salva la facoltà di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività da cui decorre<br />

il termine del comma 1.».<br />

Art. 10.<br />

Modifiche all’articolo 11 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 11 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il comma 2 è sostituito dal<br />

seguente:<br />

«L’erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l’eredità non sia già confusa con<br />

il suo patrimonio; l’erede che chiede il fallimento del defunto non è soggetto agli obblighi di<br />

deposito di cui agli articoli 14 e 16, comma 2, n. 3).».<br />

Note all’art. 10:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 11 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato<br />

dal presente d.lgs.:<br />

«Art. 11 (Fallimento dell’imprenditore defunto). – L’imprenditore defunto può essere<br />

dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell’articolo precedente.<br />

L’erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l’eredità non sia già confusa con il<br />

suo patrimonio; l’erede che chiede il fallimento del defunto non è soggetto agli obblighi di<br />

deposito di cui agli articoli 14 e 16, comma 2, n. 3).<br />

Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni<br />

ottenuta dai creditori del defunto a norma del cod. civ..».<br />

Art. 11.<br />

Abrogazione dell’articolo 13 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 13 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.<br />

Nota all’art. 11:<br />

— L’art. 13 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, abrogato dal presente d.lgs.,<br />

recava: «Obbligo di trasmissione dell’elenco dei protesti».


Parte I - Dottrina 441<br />

Art. 12.<br />

Sostituzione dell’articolo 14 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 14 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 14 (Obbligo dell’imprenditore che chiede il proprio fallimento). – L’imprenditore<br />

che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture<br />

contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l’intera esistenza<br />

dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato<br />

ed estimativo delle sue attività, l’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione<br />

dei rispettivi crediti, l’indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre anni, l’elenco<br />

nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l’indicazione<br />

delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.».<br />

Art. 13.<br />

Sostituzione dell’articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 15 (Istruttoria prefallimentare). – Il procedimento per la dichiarazione di fallimento<br />

si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti<br />

in camera di consiglio.<br />

Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori<br />

istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l’iniziativa<br />

per la dichiarazione di fallimento.<br />

Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore<br />

se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del comma 5. Tra la data della<br />

notificazione, a cura di parte, del decreto di convocazione e del ricorso, e quella dell’udienza<br />

deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi.<br />

Il decreto contiene l’indicazione che il procedimento è volto all’accertamento dei presupposti<br />

per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima<br />

dell’udienza per la presentazione di memorie ed il deposito di documenti e relazioni tecniche.<br />

In ogni caso, il tribunale dispone, con gli accertamenti necessari, che l’imprenditore depositi<br />

una situazione patrimoniale, economica e finanziara aggiornata.<br />

I termini di cui al comma 3 e 4 possono essere abbreviati dal presidente del tribunale,<br />

con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza.<br />

Il tribunale può delegare al giudice relatore l’audizione delle parti. In tal caso, il giudice<br />

delegato provvede, senza indugio e nel rispetto del contraddittorio, all’ammissione ed all’espletamento<br />

dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio.<br />

Le parti possono nominare consulenti tecnici.<br />

Il tribunale, ad istanza di parte, puòemettere i provvedimenti cautelari o conservativi a<br />

tutela del patrimonio o dell’impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata<br />

alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il<br />

fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l’istanza.<br />

Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non<br />

pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro<br />

venticinquemila.<br />

Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui al comma 3 dell’articolo<br />

1.».<br />

Art. 14.<br />

Modifiche all’articolo 16 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 16 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti<br />

modificazioni:


442<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

a) al comma 2, i numeri 3), 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:<br />

«3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie,<br />

nonché dell’elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato ancora eseguito a norma dell’articolo<br />

14;<br />

4) stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza in cui si procederà all’esame dello<br />

stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza;<br />

5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso<br />

del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza di cui al numero precedente<br />

per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.»;<br />

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:<br />

«La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell’articolo<br />

133, comma 1, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono<br />

dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 17, comma<br />

2.»;<br />

c) il comma 4 è abrogato.<br />

Nota all’art. 14:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 16 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato<br />

dal presente d.lgs.:<br />

«Art. 16 (Sentenza dichiarativa di fallimento). – La sentenza dichiarativa di fallimento è<br />

pronunciata in camera di consiglio.<br />

Con la sentenza il tribunale:<br />

1) nomina il giudice delegato per la procedura;<br />

2) nomina il curatore;<br />

3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie,<br />

nonché dell’elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato ancora eseguito a norma dell’art.<br />

14;<br />

4) stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza in cui si procederà all’esame dello<br />

stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza;<br />

5) assegna ai crediton e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso<br />

del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza di cui al numero precedente<br />

per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.<br />

La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell’art. 133,<br />

comma 1, del cod. proc. civ.. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione<br />

della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 17, secondo comma.<br />

Art. 15.<br />

Sostituzione dell’articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 17 (Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento). –<br />

Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento è<br />

notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell’articolo 137 del codice di procedura civile<br />

al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall’articolo<br />

15, ed è comunicata per estratto, ai sensi dell’articolo 136 del codice di procedura<br />

civile, al curatore ed al richiedente il fallimento.<br />

L’estratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la<br />

data del deposito della sentenza.<br />

La sentenza è altresì annotata presso l’ufficio del registro delle imprese ove l’imprenditore<br />

ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente<br />

al luogo ove la procedura è stata aperta.


Parte I - Dottrina 443<br />

A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma, trasmette, anche per via<br />

telematica, l’estratto della sentenza all’ufficio del registro delle imprese indicato nel comma<br />

precedente.».<br />

Art. 16.<br />

Sostituzione dell’articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 18 (Appello). – Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto<br />

appello dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi entro trenta giorni<br />

presso la corte d’appello.<br />

L’appello non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall’articolo<br />

19, comma 1.<br />

Il termine per l’appello decorre per il debitore dalla data della notificazione della sentenza<br />

a norma dell’articolo 17 e, per tutti gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro<br />

delle imprese ai sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la disposizione di cui<br />

all’articolo 327, comma 1, del codice di procedura civile.<br />

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, fissa con decreto, da<br />

comunicarsi al ricorrente, l’udienza di comparizione entro quarantacinque giorni dal deposito<br />

del ricorso, assegnando termine al ricorrente non superiore a dieci giorni dalla comunicazione<br />

per la notifica del ricorso e del decreto alle parti e al curatore, nonché un termine alle parti<br />

resistenti non superiore a cinque giorni prima dell’udienza per il deposito di memorie.<br />

All’udienza il collegio, sentite le parti presenti in contraddittorio tra loro ed assunti, anche<br />

d’ufficio, i mezzi di prova necessari ai fini della decisione, provvede con sentenza, emessa<br />

ai sensi dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile. In caso di particolare complessità,<br />

la corte puòriservarsi di depositare la motivazione entro quindici giorni.<br />

La sentenza che revoca il fallimento è notificata al curatore, al creditore che ha chiesto il<br />

fallimento e al debitore, se non opponente, e deve essere pubblicata, comunicata ed iscritta a<br />

norma dell’articolo 17.<br />

La sentenza che rigetta l’appello è notificata al ricorrente.<br />

Se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli<br />

organi della procedura.<br />

Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione<br />

del giudice delegato, con decreto non soggetto a reclamo.».<br />

Art. 17.<br />

Sostituzione dell’articolo 19 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 19 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 19 (Sospensione della liquidazione dell’attivo). – Proposto l’appello, il collegio, su<br />

richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in<br />

tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell’attivo.<br />

Se è proposto ricorso per cassazione i provvedimenti di cui al comma 1 o la loro revoca<br />

sono chiesti alla Corte di appello.<br />

L’istanza si propone con ricorso. Il presidente, con decreto in calce al ricorso, ordina la<br />

comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del<br />

decreto sono notificate alle altre parti ed al curatore.».<br />

Art. 18.<br />

Abrogazione dell’articolo 21 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 21 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.


444<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Nota all’art. 18:<br />

— L’art. 21 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 abrogato dal presente decreto,<br />

recava: «Revoca della dichiarazione di fallimento.».<br />

Art. 19.<br />

Sostituzione dell’articolo 22 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 22 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 22 (Gravami contro il provvedimento che respinge l’istanza di fallimento). – Il tribunale,<br />

che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato,<br />

comunicato a cura del cancelliere alle parti.<br />

Entro quindici giorni dalla comunicazione, il creditore ricorrente o il pubblico ministero<br />

richiedente possono proporre reclamo contro il decreto alla Corte d’appello che, sentite le<br />

parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Il debitore non può chiedere<br />

in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento<br />

del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura<br />

civile.<br />

Il decreto della Corte di appello è comunicato a cura del cancelliere alle parti del procedimento<br />

di cui all’articolo 15.<br />

Se la Corte d’appello accoglie il reclamo del creditore ricorrente o del pubblico ministero<br />

richiedente, rimette d’ufficio gli atti al tribunale, per la dichiarazione di fallimento, salvo che,<br />

anche su segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari.<br />

I termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano con riferimento al decreto della Corte<br />

d’appello.».<br />

Capo III<br />

Modifiche al titolo II, capo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

Art. 20.<br />

Sostituzione dell’articolo 23 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 23 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 23 (Poteri del tribunale fallimentare). – Il tribunale che ha dichiarato il fallimento<br />

è investito dell’intera procedura fallimentare; provvede alla nomina ed alla revoca o sostituzione,<br />

per giustificati motivi, degli organi della procedura, quando non è prevista la<br />

competenza del giudice delegato; può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore,<br />

il fallito e il comitato dei creditori; decide le controversie relative alla procedura<br />

stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti<br />

del giudice delegato.<br />

I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciate<br />

con decreto, salvo che non sia diversamente disposto.».<br />

Art. 21.<br />

Sostituzione dell’articolo 24 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 24 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 24 (Competenza del tribunale fallimentare). – Il tribunale che ha dichiarato il<br />

fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne<br />

sia il valore.<br />

Salvo che non sia diversamente previsto, alle controversie di cui al comma 1 si applicano<br />

le norme previste dagli articoli da 737 a 742 del cod. proc. civ.. Non si applica l’articolo 40,<br />

comma 3, del cod. proc. civ..».


Parte I - Dottrina 445<br />

Art. 22.<br />

Sostituzione dell’articolo 25 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 25 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 25 (Poteri del giudice delegato). – Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza<br />

e di controllo sulla regolarità della procedura e:<br />

1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;<br />

2) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione<br />

del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino<br />

un proprio diritto incompatibile con l’acquisizione;<br />

3) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta<br />

lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;<br />

4) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l’eventuale revoca dell’incarico<br />

conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell’interesse del<br />

fallimento;<br />

5) provvede, nel termine di quindici giorni, sui reclami proposti contro gli atti del curatore<br />

e del comitato dei creditori;<br />

6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto.<br />

L’autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata<br />

per ogni grado di essi. Su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l’eventuale<br />

revoca dell’incarico conferito agli avvocati nominati dal medesimo curatore;<br />

7) su proposta del curatore, nomina gli arbitri, verificata la sussistenza dei requisiti previsti<br />

dalla legge;<br />

8) procede all’accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi, a<br />

norma del capo V.<br />

Il giudice delegato non può trattare i giudizi che abbia autorizzato, né può far parte del<br />

collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.<br />

I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.».<br />

Art. 23.<br />

Sostituzione dell’articolo 26 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 26 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 26 (Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale). – Salvo che non<br />

sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, può essere<br />

proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello, che provvedono in camera di consiglio.<br />

Il reclamo è proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da chiunque vi<br />

abbia interesse.<br />

Il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione<br />

o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei<br />

creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; per gli altri<br />

interessati, il termine decorre dall’esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice<br />

delegato. La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera<br />

raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia dell’avvenuta<br />

ricezione in base al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di<br />

documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre<br />

2000, n. 445, equivale a notificazione.<br />

Indipendentemente dalla previsione di cui al comma 3, il reclamo non può proporsi decorsi<br />

novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.<br />

Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento.<br />

Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere l’indicazione del tribunale o della<br />

corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura fallimentare; le genera-


446<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

lità del ricorrente e l’elezione del domicilio in un comune sito nel circondano del tribunale<br />

competente; la determinazione dell’oggetto della domanda; l’esposizione dei fatti e degli elementi<br />

di diritto su cui si basa il reclamo e le relative conclusioni; l’indicazione specifica, a<br />

pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti<br />

prodotti.<br />

Il presidente del collegio nomina il giudice relatore e fissa con decreto l’udienza di comparizione<br />

delle parti in camera di consiglio, assegnando al reclamante un termine per la notifica<br />

al curatore ed ai controinteressati del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.<br />

Tra la notifica e l’udienza devono intercorrere non meno di dieci giorni liberi e non più di<br />

venti; il resistente, almeno cinque giorni prima dell’udienza fissata, deposita memoria difensiva<br />

contenente l’indicazione dei documenti prodotti.<br />

Nel medesimo termine e con le medesime forme devono costituirsi gli interessati che intendono<br />

intervenire nel giudizio.<br />

Nel corso dell’udienza il collegio, sentiti il reclamante, il curatore e gli eventuali controinteressati,<br />

assume, anche d’ufficio, le informazioni ritenute necessarie, eventualmente delegando<br />

uno dei suoi componenti.<br />

Entro trenta giorni dall’udienza di convocazione delle parti, il collegio provvede con decreto<br />

motivato con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato.».<br />

Art. 24.<br />

Sostituzione dell’articolo 27 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 27 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 27 (Nomina del curatore). – Il curatore è nominato con la sentenza di fallimento, o<br />

in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale.».<br />

Art. 25.<br />

Sostituzione dell’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 28 (Requisiti per la nomina a curatore). – Possono essere chiamati a svolgere le<br />

funzioni di curatore:<br />

a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;<br />

b) studi professionali associati o societàtra professionisti, sempre che i soci delle<br />

stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all’atto dell’accettazione<br />

dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;<br />

c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società<br />

per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei<br />

loro confronti dichiarazione di fallimento.<br />

Nel provvedimento di nomina, il tribunale indica le specifiche caratteristiche e attitudini<br />

del curatore.<br />

Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado<br />

del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell’impresa durante i due<br />

anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi<br />

con il fallimento.».<br />

Art. 26.<br />

Modifiche all’articolo 29 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 29, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la parola: «comunicare»<br />

è sostituita dalle seguenti: «far pervenire».


Parte I - Dottrina 447<br />

Nota all’art. 26:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 29 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato<br />

dal presente decreto:<br />

«Art. 29 (Accettazione del curatore). – Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla<br />

partecipazione della sua nomina, far pervenire al giudice delegato la propria accettazione.<br />

Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede<br />

d’urgenza alla nomina di altro curatore.».<br />

Art. 27.<br />

Sostituzione dell’articolo 31 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 31 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 31 (Gestione della procedura). – Il curatore ha l’amministrazione del patrimonio<br />

fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato<br />

e del comitato dei creditori, nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite.<br />

Egli non può stare in giudizio senza l’autorizzazione del giudice delegato, salvo che<br />

inmateriadicontestazionieditardivedichiarazionidicreditiedidirittiditerzisuibeni<br />

acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice<br />

delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.<br />

Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento.».<br />

Art. 28.<br />

Sostituzione dell’articolo 32 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 32 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 32 (Esercizio delle attribuzioni del curatore). – Il curatore esercita personalmente<br />

le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione<br />

del giudice delegato. L’onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto<br />

dal compenso del curatore.<br />

Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici<br />

o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua responsabilità. Del compenso<br />

riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore.».<br />

Art. 29.<br />

Modifiche all’articolo 33 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 33 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti<br />

modificazioni:<br />

a) al comma 1 le parole: «entro un mese»» sono sostituite dalle seguenti «entro sessanta<br />

giorni» e le parole «sul tenore della vita privata di lui e della famiglia»,» sono soppresse;<br />

b) il secondo, terzo e comma 4 sono sostituiti dai seguenti:<br />

«Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché<br />

quelli che egli intende impugnare.<br />

Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine<br />

suddetto.<br />

Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte<br />

sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente,<br />

di estranei alla società.<br />

Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la segretazione<br />

delle parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il


448<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

curatore intende proporre qualora possano comportare l’adozione di provvedimenti cautelari,<br />

nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale<br />

del fallito. Copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero.<br />

Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al comma 1,<br />

redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni<br />

raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia<br />

del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi<br />

postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti<br />

possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle<br />

eventuali osservazioni, per via telematica all’ufficio del registro delle imprese, nei quindici<br />

giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria<br />

del tribunale.».<br />

Nota all’art. 29:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 33 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato<br />

dal presente decreto legislativo:<br />

«Art. 33 (Relazione al giudice). – Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di<br />

fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e<br />

circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell’esercizio dell’impresa, sulla<br />

responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini dell’istruttoria penale.<br />

Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché<br />

quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione<br />

sommaria anche prima del termine suddetto.<br />

Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte<br />

sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente,<br />

di estranei alla società.<br />

Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la segretazione<br />

delle parti relative alla responsabilitàpenale del fallito e di terzi ed alle azioni che il<br />

curatore intende proporre qualora possano comportare l’adozione di provvedimenti cautelari,<br />

nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale<br />

del fallito.<br />

Copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero.<br />

Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al comma 1,<br />

redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni<br />

raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione.<br />

Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto<br />

dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi<br />

componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme<br />

alle eventuali osservazioni, per via telematica all’ufficio del registro delle imprese, nei<br />

quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella<br />

cancelleria del tribunale.».<br />

Art. 30.<br />

Sostituzione dell’articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 34 (Deposito delle somme riscosse). – Le somme riscosse a qualunque titolo dal<br />

curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul<br />

conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso<br />

una banca scelti dal curatore.


Parte I - Dottrina 449<br />

La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal tribunale ai fini<br />

della revoca del curatore.<br />

Se è prevedibile che le somme disponibili non possano essere immediatamente destinate<br />

ai creditori, su richiesta del curatore e previa approvazione del comitato dei creditori, il giudice<br />

delegato puòordinare che le disponibilità liquide siano impiegate nell’acquisto di titoli<br />

emessi dallo Stato.<br />

Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice<br />

delegato.».<br />

Art. 31.<br />

Sostituzione dell’articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 35 (Integrazione dei poteri del curatore). – Le riduzioni di crediti, le transazioni, i<br />

compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche,<br />

la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l’accettazione di eredità e donazioni e gli<br />

atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del<br />

comitato dei creditori.<br />

Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le<br />

transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano<br />

già stati approvati dal medesimo ai sensi dell’articolo 104-ter.<br />

Il limite di cui al comma 2 può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.».<br />

Art. 32.<br />

Sostituzione dell’articolo 36 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 36 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 36 (Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori). – Contro gli<br />

atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori<br />

e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporre<br />

reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell’atto<br />

o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il<br />

giudice delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato, omessa ogni formalità non indispensabile<br />

al contraddittorio.<br />

Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro otto giorni<br />

dalla data della comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale decide entro trenta giorni,<br />

sentito il curatore e il reclamante, omessa ogni formalitànon essenziale al contraddittorio, con<br />

decreto motivato non soggetto a gravame.<br />

Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del curatore, questi è<br />

tenuto a dare esecuzione al provvedimento della autorità giudiziaria. Se è accolto il reclamo<br />

concernente un comportamento omissivo del comitato dei creditori, il giudice delegato provvede<br />

in sostituzione di quest’ultimo con l’accoglimento del reclamo.».<br />

Art. 33.<br />

Integrazione del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. Dopo l’articolo 36 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:<br />

«Art. 36-bis (Termini processuali). – Tutti i termini processuali previsti negli articoli 26 e<br />

36 non sono soggetti alla sospensione feriale.».


450<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Art. 34.<br />

Modifiche all’articolo 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti<br />

modificazioni:<br />

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti<br />

il curatore e il comitato dei creditori.»;<br />

b) dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:<br />

«Contro il decreto di revoca o di rigetto dell’istanza di revoca, è ammesso reclamo alla<br />

corte di appello ai sensi dell’articolo 26; il reclamo non sospende l’efficacia del decreto.».<br />

Nota all’art. 34:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 37 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato<br />

dal presente d.lgs.:<br />

«Art. 37 (Revoca del curatore). – Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice<br />

delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d’ufficio, revocare il curatore.<br />

Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.<br />

Contro il decreto di revoca o di rigetto dell’istanza di revoca, è ammesso reclamo alla<br />

corte di appello ai sensi dell’art. 26; il reclamo non sospende l’efficacia del decreto.».<br />

Art. 35.<br />

Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. Dopo l’articolo 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:<br />

«Art. 37-bis (Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei creditori). –<br />

In sede di adunanza per l’esame dello stato passivo, i creditori presenti, personalmente o<br />

per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti allo stato ammessi, possono effettuare<br />

nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto<br />

dei criteri di cui all’articolo 40, nonché chiedere la sostituzione del curatore indicando al<br />

tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale provvede alla nomina<br />

dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui agli<br />

articoli 28 e 40.<br />

Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovino<br />

in conflitto di interessi.<br />

Nella stessa adunanza, i creditori che rappresentano la maggioranza di quelli allo stato<br />

ammessi, indipendentemente dall’entità dei crediti vantati, possono stabilire che ai componenti<br />

del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese di cui all’articolo<br />

41, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato<br />

al curatore.».<br />

Art. 36.<br />

Modifiche all’articolo 38 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 38 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti<br />

modificazioni:<br />

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio,<br />

imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta<br />

dalla natura dell’incarico. Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato da<br />

almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni<br />

relative alla sua amministrazione.»;<br />

b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero del comitato dei creditori».


Parte I - Dottrina 451<br />

Nota all’art. 36:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 38 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato<br />

dal presente decreto:<br />

«Art. 38 (Responsabilità del curatore). – Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio,<br />

imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta<br />

dalla natura dell’incarico. Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato da<br />

almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni<br />

relative alla sua amministrazione.<br />

Durante il fallimento l’azione di responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal<br />

nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, ovvero del comitato dei creditori.<br />

Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto<br />

della gestione a norma dell’art. 116.».<br />

Art. 37.<br />

Modifiche all’articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti<br />

modificazioni:<br />

a) al comma 1, le parole: «ministro per la grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti:<br />

«Ministro della giustizia»;<br />

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «Se nell’incarico si sono succeduti più curatori,<br />

il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità edèliquidato, in ogni caso, al<br />

termine della procedura, salvi eventuali acconti.»;<br />

c) al comma 3, le parole: «,se vi è luogo» sono soppresse.<br />

Nota all’art. 37:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 39 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato<br />

dal presente d.lgs.:<br />

«Art. 39 (Compenso del curatore). – Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se<br />

il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del<br />

tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite<br />

con decreto del Ministro della giustizia.<br />

La liquidazione del compenso è fatta dopo l’approvazione del rendiconto e, se del caso,<br />

dopo l’esecuzione del concordato. È in facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti<br />

sul compenso per giustificati motivi.<br />

Se nell’incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità<br />

edèliquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.<br />

Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore,<br />

nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono<br />

nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall’esercizio<br />

dell’azione penale.».<br />

Art. 38.<br />

Sostituzione dell’articolo 40 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 40 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 40 (Nomina del comitato). – Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato<br />

entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali,<br />

sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente,<br />

hanno dato la disponibilitàad assumere l’incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi<br />

aventi i requisiti previsti.


452<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Salvo quanto previsto dall’articolo 37-bis, la composizione del comitato puòessere modificata<br />

dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato<br />

motivo.<br />

Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare<br />

in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto riguardo alla possibilità di<br />

soddisfacimento dei crediti stessi.<br />

Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a<br />

nominare a maggioranza il proprio presidente.<br />

La sostituzione dei membri del comitato avviene secondo le modalità stabilite nel comma 2.<br />

Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione.<br />

Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare in tutto o in parte l’espletamento<br />

delle proprie funzioni ad uno dei soggetti aventi i requisiti indicati nell’articolo 28,<br />

previa comunicazione al giudice delegato.».<br />

Art. 39.<br />

Sostituzione dell’articolo 41 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 41 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 41 (Funzioni del comitato). – Il comitato dei creditori vigila sull’operato del curatore,<br />

ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del<br />

tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.<br />

Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto<br />

da un terzo dei suoi componenti.<br />

Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo<br />

di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente. Il voto può<br />

essere espresso in riunioni collegiali ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo elettronico o<br />

telematico, purché sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto.<br />

In caso di inerzia, di impossibilità di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede<br />

il giudice delegato.<br />

Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture<br />

contabili e i documenti della procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti<br />

al curatore e al fallito.<br />

I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all’eventuale compenso<br />

riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all’articolo 37-bis, comma 4.».<br />

Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l’articolo<br />

2407 del cod. civ.. L’azione di responsabilità può essere proposta anche durante lo svolgimento<br />

della procedura.».<br />

Capo IV<br />

Modifiche al titolo II, capo III del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

Art. 40.<br />

Modifiche all’articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente<br />

comma:<br />

«Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire<br />

i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere<br />

per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo<br />

dei beni stessi.».<br />

Nota all’art. 40:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 42 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato<br />

dal presente d.lgs.:


Parte I - Dottrina 453<br />

«Art. 42 (Beni del fallito). – La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il<br />

fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione<br />

di fallimento.<br />

Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento,<br />

dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi.<br />

Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i<br />

beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere<br />

per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo<br />

dei beni stessi.».<br />

Art. 41.<br />

Modifiche all’articolo 43 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 43 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente<br />

comma:<br />

«L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo.».<br />

Note all’art. 41:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 43 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato<br />

dal presente d.lgs.:<br />

«Art. 43 (Rapporti processuali). – Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti<br />

di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.<br />

Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere<br />

un’imputazione di bancarotta a suo carico o se l’intervento è previsto dalla legge.<br />

L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo.».<br />

Art. 42.<br />

Modifiche all’articolo 44 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 44 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente<br />

comma:<br />

«Fermo quanto previsto dall’articolo 42, comma 2, sono acquisite al fallimento tutte le<br />

utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e<br />

comma 2.».<br />

Nota all’art. 42:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 44 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come<br />

modificato dal presente d.lgs.:<br />

«Art. 44 (Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento). – Tutti gli atti<br />

compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci<br />

rispetto ai creditori.<br />

Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa<br />

di fallimento.<br />

Fermo quanto previsto dall’art. 42, comma 2, sono acquisite al fallimento tutte le utilitàche<br />

il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e comma<br />

2.».<br />

Art. 43.<br />

Modifiche all’articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti<br />

modificazioni:


454<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

a) al comma 1, il numero 3 è sostituito dal seguente: «3) i frutti derivanti dall’usufrutto<br />

legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è<br />

disposto dall’articolo 170 del cod. civ.;»;<br />

b) al comma 1, il numero 4) è soppresso;<br />

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «I limiti previsti nel comma 1, n. 2), sono fissati<br />

con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale<br />

del fallito e di quella della sua famiglia.».<br />

Nota all’art. 43:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 46 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come<br />

modificato dal presente d.lgs.:<br />

«Art. 46 (Beni non compresi nel fallimento). – Non sono compresi nel fallimento:<br />

1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;<br />

2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito<br />

guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della<br />

famiglia;<br />

3) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale<br />

e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall’art. 170 del cod. civ.;<br />

4) (soppresso);<br />

5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.<br />

I limiti previsti nel numero 2) del presente articolo sono fissati con decreto motivato del<br />

giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della<br />

sua famiglia.».<br />

Art. 44.<br />

Modifiche all’articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 47, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «se è<br />

stato nominato,» sono soppresse.<br />

Nota all’art. 44:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 47 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come<br />

modificato dal presente d.lgs.:<br />

«Art. 47 (Alimenti al fallito e alla famiglia). – Se al fallito vengono a mancare i mezzi di<br />

sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, può concedergli<br />

un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.<br />

La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all’abitazione di lui e<br />

della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività.».<br />

— L’art. 50 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 abrogato dal presente d.lgs.,<br />

recava: «Pubblico registro dei falliti».<br />

Art. 45.<br />

Sostituzione dell’articolo 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 48 (Corrispondenza diretta al fallito). – L’imprenditore del quale sia stato dichiarato<br />

il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura<br />

di fallimento sono tenuti a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni<br />

genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.».


Parte I - Dottrina 455<br />

Art. 46.<br />

Sostituzione dell’articolo 49 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 49 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 49 (Obblighi del fallito). – L’imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento,<br />

nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento<br />

sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del<br />

proprio domicilio.<br />

Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti<br />

di cui al comma 1 devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato<br />

dei creditori.<br />

In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice può autorizzare<br />

l’imprenditore o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento<br />

a comparire per mezzo di mandatario.».<br />

Art. 47.<br />

Abrogazione dell’articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.<br />

Art. 48.<br />

Sostituzione dell’articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 51 (Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali). – Salvo diversa disposizione<br />

della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o<br />

cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, puòessere iniziata o proseguita sui<br />

beni compresi nel fallimento.».<br />

Art. 49.<br />

Modifiche all’articolo 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il comma 2 è sostituito dal<br />

seguente:<br />

«Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell’articolo 111,<br />

comma 1, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato<br />

secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.».<br />

Nota all’art. 49:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 52 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come<br />

modificato dal presente d.lgs.:<br />

«Art. 52 (Concorso dei creditori). – Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio<br />

del fallito.<br />

Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell’art. 111,<br />

comma 1, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere<br />

accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.».<br />

Art. 50.<br />

Modifiche all’articolo 54 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 54 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il comma 3 è sostituito dal<br />

seguente:<br />

«L’estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e<br />

2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di


456<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

fallimento all’atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli<br />

interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto<br />

anche se parzialmente.».<br />

Nota all’art. 50:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 54 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come<br />

modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 54 (Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell’attivo). – I creditori garantiti<br />

da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei<br />

beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente,<br />

concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni<br />

del resto dell’attivo.<br />

Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione<br />

del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un’utile collocazione<br />

definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo<br />

gli interessi, l’importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata<br />

per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una<br />

parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo<br />

la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.<br />

L’estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e<br />

2855, commi secondo e terzo, del cod. civ., intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento<br />

all’atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli<br />

interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto<br />

anche se parzialmente.».<br />

Art. 51.<br />

Modifiche all’articolo 55 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. Al comma 3 dell’articolo 55 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «a<br />

norma degli articoli 95 e 113» sono sostituite dalle seguenti: «a norma degli articoli 96,<br />

113 e 113-bis».<br />

Nota all’art. 51:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 55 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come<br />

modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 55 (Effetti del fallimento sui debiti pecuniari). – La dichiarazione di fallimento sospende<br />

il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura<br />

del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio,<br />

salvo quanto è disposto dal comma 3 dell’articolo precedente.<br />

I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di<br />

dichiarazione del fallimento.<br />

I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 96, 113 e 113-bis.<br />

Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito,<br />

se non previa escussione di un obbligato principale.».<br />

Art. 52.<br />

Sostituzione dell’articolo 58 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 58 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 58 (Obbligazioni e titoli di debito). – I crediti derivanti da obbligazioni e da altri<br />

titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale detratti i rimborsi già effettuati;<br />

se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito<br />

tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.».


Parte I - Dottrina 457<br />

Art. 53.<br />

Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. Dopo l’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:<br />

«Art. 67-bis (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). – Gli atti che incidono su un<br />

patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall’articolo 2447-bis, comma 1, lettera<br />

a) del codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto<br />

soggettivo dell’azione è costituito dalla conoscenza dello stato d’insolvenza della società.».<br />

Art. 54.<br />

Sostituzione dell’articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 69 (Atti compiuti tra i coniugi). – Gli atti previsti dall’articolo 67, compiuti tra coniugi<br />

nel tempo in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale e quelli a titolo gratuito<br />

compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo<br />

in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale sono revocati se il coniuge non prova<br />

che ignorava lo stato d’insolvenza del coniuge fallito.».<br />

Art. 55.<br />

Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. Dopo l’articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:<br />

«Art. 69-bis (Decadenza dall’azione). – Le azioni revocatorie disciplinate nella presente<br />

sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque<br />

decorsi cinque anni dal compimento dell’atto.».<br />

Art. 56.<br />

Abrogazione dell’articolo 71 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 71 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.<br />

Nota all’art. 56:<br />

— L’art. 71 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, abrogato dal presente d.lgs.,<br />

recava: «Effetti della revocazione.».<br />

Art. 57.<br />

Sostituzione dell’articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 72 (Rapporti pendenti). – Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente<br />

eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento,<br />

l’esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane<br />

sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di<br />

subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi<br />

dal medesimo.<br />

Il contraente puòmettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato<br />

un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.<br />

La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al contratto preliminare salvo quanto<br />

previsto nell’articolo 72-bis.<br />

In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente<br />

al mancato adempimento.


458<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

L’azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della<br />

parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti,<br />

l’efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia<br />

di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno,<br />

deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V.<br />

Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal<br />

fallimento.<br />

Qualora l’immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell’articolo<br />

2645-bis del cod. civ. e il curatore, ai sensi del precedente comma, scelga lo<br />

scioglimento del contratto, l’acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel<br />

passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui<br />

all’articolo 2775-bis del cod. civ., a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto<br />

preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.».<br />

Art. 58.<br />

Sostituzione dell’articolo 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, introdotto dall’articolo 11<br />

del d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 72-bis (Fallimento del venditore e contratti relativi ad immobili da costruire). – In<br />

caso di fallimento del venditore, se la cosa venduta è già passata in proprietà del compratore,<br />

il contratto non si scioglie.<br />

Qualora l’immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell’articolo<br />

2645-bis del cod. civ. e il curatore, a norma dell’articolo 72, scelga lo scioglimento del<br />

contratto, l’acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia<br />

dovuto il risarcimento del danno.<br />

All’acquirente spetta il privilegio di cui all’articolo 2775-bis del cod. civ., a condizione<br />

che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla<br />

data della dichiarazione di fallimento.<br />

In caso di situazione di crisi del costruttore ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c),<br />

della legge 2 agosto 2004, n. 210, il contratto si intende sciolto se, prima che il curatore comunichi<br />

la scelta tra esecuzione o scioglimento, l’acquirente abbia escusso la fideiussione a<br />

garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione<br />

al curatore.<br />

In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato<br />

di voler dare esecuzione al contratto.».<br />

Art. 59.<br />

Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. Dopo l’articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i seguenti:<br />

«72-ter (Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare). – Il fallimento della<br />

società determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all’articolo 2447-bis,<br />

comma 1, lettera b), del cod. civ. quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell’operazione.<br />

In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, puòdecidere di<br />

subentrare nel contratto in luogo della società assumendone gli oneri relativi.<br />

Ove il curatore non subentri nel contratto, il finanziatore può chiedere al giudice delegato,<br />

sentito il comitato dei creditori, di realizzare o di continuare l’operazione, in proprio<br />

o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore può trattenere i proventi dell’affare<br />

epuòinsinuarsi al passivo del fallimento in via chirografaria per l’eventuale credito residuo.


Parte I - Dottrina 459<br />

Nelle ipotesi previste nel secondo e comma 3, resta ferma la disciplina prevista dall’articolo<br />

2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del cod. civ..<br />

Qualora, nel caso di cui al comma 1, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste nel secondo<br />

e nel comma 3, si applica l’articolo 2447-decies, comma 6, del cod. civ..<br />

«72-quater (Locazione finanziaria). – Al contratto di locazione finanziaria si applica, in<br />

caso di fallimento dell’utilizzatore, l’articolo 72. Se è disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa<br />

il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere<br />

dal contratto.<br />

In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene<br />

ed è tenuto a versare alla curatela l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla<br />

vendita o da altra collocazione del bene stesso rispetto al credito residuo in linea capitale; per<br />

le somme già riscosse si applica l’articolo 67, comma 3, lettera a).<br />

Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito<br />

vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.<br />

In caso di fallimento delle societàautorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma<br />

di locazione finanziaria, il contratto prosegue; l’utilizzatore conserva la facoltà di acquistare,<br />

alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo<br />

pattuito.».<br />

Art. 60.<br />

Modifiche all’articolo 73 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 73, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «del giudice<br />

delegato; ma» sono sostituite dalle seguenti: «del comitato dei creditori;».<br />

Nota all’art. 60:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 73 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come<br />

modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 73 (Vendita a termine o a rate). – In caso di fallimento deI compratore, se il prezzo<br />

deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l’autorizzazione<br />

del comitato dei creditori il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore<br />

paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell’interesse legale.<br />

Nella vendita a rate con riserva della proprietà il fallimento del venditore non è causa di<br />

scioglimento del contratto.».<br />

Art. 61.<br />

Modifiche all’articolo 74 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 74 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti<br />

modificazioni:<br />

a) al comma 1, le parole: «dei commi secondo, terzo e quarto dell’art. 72» sono sostituite<br />

dalle seguenti: «dell’articolo 72, primo e comma 2»;<br />

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Se il curatore subentra, deve pagare integralmente<br />

il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi giàerogati.».<br />

Nota all’art. 61:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 74 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come<br />

modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 74 (Contratto di somministrazione). – Nelle vendite a consegne ripartite e nel contratto<br />

di somministrazione si applicano le disposizioni dell’art. 72, primo e comma 2.<br />

Se il curatore subentra, deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute<br />

o dei servizi giàerogati.».


460<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Art. 62.<br />

Modifiche all’articolo 76 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 76 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al comma 1, le parole: «è risolto»<br />

sono sostituite dalle seguenti: «si scioglie».<br />

Nota all’art. 62:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 76 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come<br />

modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 76 (Contratto di borsa a termine). – Il contratto di borsa a termine, se il termine<br />

scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, si scioglie alla data della dichiarazione<br />

di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e i valore delle cose o dei<br />

titoli alla data di dichiarazione di fallimento è versata nel fallimento se il fallito risulta in credito,<br />

o è ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario.».<br />

Art. 63.<br />

Modifiche all’articolo 77 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 77 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al comma 2 la parola: «Egli» è<br />

sostituita dalla seguente: «L’associato».<br />

Nota all’art. 63:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 77 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come<br />

modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 77 (Associazione in partecipazione). – La associazione in partecipazione si scioglie<br />

per il fallimento dell’associante. L’associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per<br />

quella parte dei conferimenti, la quale non è assorbita dalle perdite a suo carico.<br />

L’associato tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che<br />

sono a suo carico.<br />

Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall’art. 150.».<br />

Art. 64.<br />

Sostituzione dell’articolo 78 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 78 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 78 (Conto corrente, mandato, commissione). – I contratti di conto corrente, anche<br />

bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti.<br />

Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario.<br />

Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario<br />

è trattato a norma dell’articolo 111, comma 1, n. 1), per l’attività compiuta dopo il fallimento.».<br />

Art. 65.<br />

Modifiche all’articolo 79 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 79 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti<br />

modificazioni:<br />

a) al comma 1, le parole: «il giorno della dichiarazione di fallimento» sono sostituite dalle<br />

seguenti: «dal giorno della dichiarazione di fallimento»;<br />

b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il credito è regolato a norma<br />

dell’articolo 111, comma 1, n. 1).».<br />

Nota all’art. 65:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 79 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come<br />

modificato dal presente decreto:


Parte I - Dottrina 461<br />

«Art. 79 (Possesso del fallito a titolo precario). - Se le cose delle quali il fallito deve la<br />

restituzione non si trovano più in suo possesso dal giorno della dichiarazione di fallimento<br />

e il curatore non può riprenderle, l’avente diritto può far valere nel passivo il credito per il<br />

valore che la cosa aveva alla data della dichiarazione del fallimento.<br />

Se il possesso della cosa è cessato dopo l’apposizione dei sigilli, l’avente diritto può chiedere<br />

l’integrale pagamento del valore della cosa e il credito è regolato a norma dell’art. 111,<br />

comma 1, n. 1).<br />

Sono salve le disposizioni dell’art. 1706 del codice civile.».<br />

Art. 66.<br />

Sostituzione dell’articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 80 (Contratto di locazione di immobili). – Il fallimento del locatore non scioglie il<br />

contratto di locazione d’immobili e il curatore subentra nel contratto.<br />

In caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo recedere dal<br />

contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l’anticipato recesso, che nel<br />

dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il credito<br />

per l’indennizzo è regolato dall’articolo 111, comma 1, n. 1), e dall’articolo 2764 del cod.<br />

civ..».<br />

Art. 67.<br />

Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. Dopo l’articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:<br />

«Art. 80-bis (Contratto di affitto d’azienda). – Il fallimento non è causa di scioglimento<br />

del contratto di affitto d’azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni,<br />

corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato<br />

dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L’indennizzo dovuto dalla curatela è regolato<br />

dall’articolo 111, comma 1, n. 1).».<br />

Art. 68.<br />

Sostituzione dell’articolo 81 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 81 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 81 (Contratto di appalto). – Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di<br />

una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara<br />

di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all’altra parte nel termine di giorni<br />

sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie.<br />

Nel caso di fallimento dell’appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione<br />

della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente<br />

non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto. Sono salve le norme relative<br />

al contratto di appalto per le opere pubbliche.».<br />

Art. 69.<br />

Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. Dopo l’articolo 83 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:<br />

«Art. 83-bis (Clausola arbitrale). – Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria<br />

è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale<br />

pendente non puòessere proseguito.».


462<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Capo V<br />

Modifiche al titolo II, capo IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

Art. 70.<br />

Sostituzione dell’articolo 84 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 84 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 84 (Dei sigilli). – Dichiarato il fallimento, il curatore procede, secondo le norme<br />

stabilite dal cod. proc. civ., all’apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale<br />

dell’impresa e sugli altri beni del debitore.<br />

Il curatore può richiedere l’assistenza della forza pubblica.<br />

Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l’immediato completamento<br />

delle operazioni, l’apposizione dei sigilli può essere delegata a uno o più coadiutori designati<br />

dal giudice delegato.<br />

Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli si procede a norma dell’articolo<br />

758 del codice di procedura civile.».<br />

Art. 71.<br />

Abrogazione dell’articolo 85 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 85 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.<br />

Note all’art. 71:<br />

— L’art. 85 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, abrogato dal presente decreto,<br />

recava: «Apposizione dei sigilli da parte del pretore.».<br />

Art. 72.<br />

Sostituzione dell’articolo 86 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 86 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 86 (Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione). –<br />

Devono essere consegnate al curatore:<br />

a) il denaro contante per essere dal medesimo depositato a norma dell’articolo 34;<br />

b) le cambiali e gli altri titoli compresi quelli scaduti;<br />

c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se<br />

non ancora depositate in cancelleria.<br />

Il giudice delegato può autorizzarne il deposito in luogo idoneo, anche presso terzi. In<br />

ogni caso, il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne abbia<br />

diritto. Nel caso in cui il curatore non ritenga di dover esibire la documentazione richiesta,<br />

l’interessato può proporre ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato.<br />

Può essere richiesto il rilascio di copia, previa autorizzazione del giudice delegato, a cura<br />

e spese del richiedente.».<br />

Art. 73.<br />

Sostituzione dell’articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 87 (Inventario). – Il curatore, rimossi i sigilli, redige l’inventario nel più breve termine<br />

possibile secondo le norme stabilite dal cod. proc. civ., presenti o avvisati il fallito e il<br />

comitato dei creditori, se nominato, formando, con l’assistenza del cancelliere, processo verbale<br />

delle attività compiute. Possono intervenire i creditori.<br />

Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.<br />

Prima di chiudere l’inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori<br />

a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell’in-


Parte I - Dottrina 463<br />

ventario, avvertendoli delle pene stabilite dall’articolo 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione.<br />

L’inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli<br />

originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.<br />

Art. 74.<br />

Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. Dopo l’articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è inserito il seguente:<br />

«Art. 87-bis (Inventario su altri beni). – In deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e<br />

103, i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili<br />

possono essere restituiti con decreto del giudice delegato, su istanza della parte interessata<br />

e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato.<br />

I beni di cui al comma 1 possono non essere inclusi nell’inventario.<br />

Sono inventariati i beni di proprietà del fallito per i quali il terzo detentore ha diritto di<br />

rimanere nel godimento in virtù di un titolo negoziale opponibile al curatore. Tali beni non<br />

sono soggetti alla presa in consegna a norma dell’articolo 88.».<br />

Art. 75.<br />

Modifiche all’articolo 89 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 89 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il comma 1 è sostituito dal<br />

seguente:<br />

«Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito e delle altre notizie che può raccogliere,<br />

deve compilare l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e diritti di<br />

prelazione, nonché l’elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari,<br />

su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con l’indicazione dei titoli relativi.<br />

Gli elenchi sono depositati in cancelleria.».<br />

Nota all’art. 75:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 89 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come<br />

modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 89. (Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio). – Il curatore,<br />

in base alle scritture contabili del fallito e delle altre notizie che può raccogliere, deve<br />

compilare l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione,<br />

nonché l’elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su<br />

cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con l’indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi<br />

sono depositati in cancelleria.<br />

Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell’ultimo esercizio, se non è stato presentato<br />

dal fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie e le eventuali aggiunte ai<br />

bilanci e agli elenchi presentati dal fallito a norma dell’art. 14.».<br />

Art. 76.<br />

Sostituzione dell’articolo 90 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 90 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 90 (Fascicolo della procedura). – Immediatamente dopo la pubblicazione della<br />

sentenza di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo, anche in modalità informatica, munito<br />

di indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti<br />

al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di<br />

riservatezza, debbono essere custoditi separatamente.<br />

Il comitato dei creditori e ciascun suo componente hanno diritto di prendere visione di<br />

qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo. Analogo diritto, con la sola eccezione


464<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

della relazione del curatore e degli atti eventualmente riservati su disposizione del giudice delegato,<br />

spetta anche al fallito.<br />

Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti<br />

e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione<br />

del giudice delegato, sentito il curatore.».<br />

Capo VI<br />

Modifiche al titolo II, capo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

Art. 77.<br />

Sostituzione dell’articolo 92 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 92 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 92 (Avviso ai creditori ed agli altri interessati). – Il curatore, esaminate le scritture<br />

dell’impreditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari<br />

di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a<br />

mezzo posta presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore, ovvero a mezzo telefax o<br />

posta elettronica:<br />

1) che possono partecipare al concorso depositando nella cancelleria del tribunale, domanda<br />

ai sensi dell’articolo seguente;<br />

2) la data fissata per l’esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le<br />

domande;<br />

3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda.<br />

Se il creditore ha sede o risiede all’estero, la comunicazione può essere effettuata al suo<br />

rappresentante in Italia, se esistente.».<br />

Art. 78.<br />

Sostituzione dell’articolo 93 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 93 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 93 (Domanda di ammissione al passivo). – La domanda di ammissione al passivo di<br />

un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso<br />

da depositare presso la cancelleria del tribunale almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata<br />

per l’esame dello stato passivo.<br />

Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte e può essere spedito,<br />

anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione purché sia possibile fornire la prova<br />

della ricezione.<br />

Il ricorso contiene:<br />

1) l’indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;<br />

2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione<br />

del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;<br />

3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione<br />

della domanda;<br />

4) l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, anche in relazione alla graduazione<br />

del credito, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha<br />

carattere speciale;<br />

5) l’indicazione del numero di telefax, l’indirizzo di posta elettronica o l’elezione di domicilio<br />

in un comune nel circondario ove ha sede il tribunale, ai fini delle successive comunicazioni.<br />

È facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione,<br />

la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare al curatore<br />

ogni variazione del domicilio o delle predette modalità.<br />

Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai<br />

nn. 1), 2) o 3) del precedente comma.


Parte I - Dottrina 465<br />

Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito è considerato<br />

chirografario.<br />

Se è omessa l’indicazione di cui al n. 5), tutte le comunicazioni successive a quella con la<br />

quale il curatore dà notizia della esecutività dello stato passivo, si effettuano presso la cancelleria.<br />

Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto<br />

del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene.<br />

I documenti non presentati con la domanda devono essere depositati, a pena di decadenza,<br />

almeno quindici giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo.<br />

Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione<br />

della liquidazione dei beni oggetto della domanda.<br />

Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi<br />

dell’articolo 2418, comma 2, del cod. civ., anche per singoli gruppi di creditori.<br />

Il giudice ad istanza della parte puòdisporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al<br />

portatore o all’ordine presentati e li restituisca con l’annotazione dell’avvenuta domanda di<br />

ammissione al passivo.».<br />

Art. 79.<br />

Sostituzione dell’articolo 94 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 94 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 94 (Effetti della domanda). – La domanda di cui all’articolo 93 produce gli effetti<br />

della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento.».<br />

Art. 80.<br />

Sostituzione dell’articolo 95 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 95 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 95 (Progetto di stato passivo e udienza di discussione). – Il curatore esamina le<br />

domande di cui all’articolo 93 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti<br />

su beni mobili e immobili di proprietào in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno<br />

le sue motivate conclusioni.<br />

Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere,<br />

nonché l’inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta<br />

la relativa azione.<br />

Il curatore deposita il progetto di stato passivo nella cancelleria del tribunale almeno<br />

quindici giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, dandone comunicazione<br />

ai creditori, ai titolari di diritti sui beni ed al fallito, ed avvertendoli che possono esaminare<br />

il progetto e presentare osservazioni scritte sino a cinque giorni prima della udienza.<br />

All’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza<br />

delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo<br />

alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d’ufficio ed a quelle formulate dagli altri<br />

interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente<br />

con le esigenze di speditezza del procedimento.<br />

Il fallito può chiedere di essere sentito. Delle operazioni si redige processo verbale.».<br />

Art. 81.<br />

Sostituzione dell’articolo 96 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 96 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 96 (Formazione ed esecutivitàdello stato passivo). – Il giudice delegato, con decreto,<br />

accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta<br />

ai sensi dell’articolo 93. Il decreto è succintamente motivato se sussiste contestazione da parte


466<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

del curatore sulla domanda proposta. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non<br />

ne preclude la successiva riproposizione.<br />

Con il provvedimento di accoglimento della domanda, il giudice delegato indica anche il<br />

grado dell’eventuale diritto di prelazione.<br />

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:<br />

1) i crediti condizionati e quelli indicati nell’ultimo comma dell’articolo 55;<br />

2) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al<br />

creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;<br />

3) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato,<br />

pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire<br />

il giudizio di impugnazione.<br />

Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza; il giudice ne rinvia la prosecuzione<br />

a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.<br />

Terminato l’esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo<br />

rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.<br />

Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all’esito<br />

dei giudizi di cui all’articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso.<br />

Art. 82.<br />

Sostituzione dell’articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 97 (Comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento del passivo). – Il<br />

curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, comunica a<br />

ciascun creditore l’esito della domanda e l’avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo,<br />

affinché possa essere esaminato da tutti coloro che hanno presentato domanda ai sensi<br />

dell’articolo 93, informando il creditore del diritto di proporre opposizione in caso di mancato<br />

accoglimento della domanda.<br />

La comunicazione è data a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite<br />

telefax o posta elettronica quando il creditore abbia indicato tale modalità di comunicazione.».<br />

Art. 83.<br />

Sostituzione dell’articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 98 (Impugnazioni). – Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può<br />

essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.<br />

Con l’opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano<br />

che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta; l’opposizione è proposta<br />

nei confronti del curatore.<br />

Con l’impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili<br />

contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta; l’impugnazione<br />

è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta.<br />

Al procedimento partecipa anche il curatore.<br />

Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili,<br />

decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono<br />

chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre<br />

che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza<br />

di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non<br />

imputabile.


Parte I - Dottrina 467<br />

La revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata<br />

accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo<br />

caso, al procedimento partecipa il curatore.<br />

Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice<br />

delegato su istanza del creditore o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata.».<br />

Art. 84.<br />

Sostituzione dell’articolo 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 99 (Procedimento). – Le impugnazioni di cui all’articolo precedente si propongono<br />

con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione<br />

di cui all’articolo 97 ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento.<br />

Il ricorso deve contenere:<br />

1) l’indicazione del tribunale, del giudice delegato e del fallimento;<br />

2) le generalità dell’impugnante e l’elezione del domicilio in un comune sito nel circondario<br />

del tribunale che ha dichiarato il fallimento;<br />

3) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione e le relative<br />

conclusioni;<br />

4) l’indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende<br />

avvalersi e dei documenti prodotti.<br />

Il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio, assegnando al ricorrente un termine<br />

per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla parte nei confronti della<br />

quale la domanda è proposta, al curatore ed al fallito. Tra la notifica e l’udienza devono intercorrere<br />

almeno trenta giorni liberi.<br />

Il giudice delegato non può far parte del collegio.<br />

La parte nei confronti della quale la domanda è proposta deve costituirsi almeno dieci<br />

giorni prima dell’udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente, a pena di decadenza,<br />

le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché èl’indicazione dei<br />

mezzi di prova e dei documenti prodotti.<br />

Nel medesimo termine e con le medesime forme devono costituirsi i creditori che intendono<br />

intervenire nel giudizio.<br />

Nel corso dell’udienza, il tribunale assume, in contraddittorio tra le parti, i mezzi di prova<br />

ammessi, anche delegando uno dei suoi componenti.<br />

Il tribunale, se necessario, può assumere informazioni anche d’ufficio e può autorizzare<br />

la produzione di ulteriori documenti.<br />

Il fallito può chiedere di essere sentito.<br />

Il tribunale ammette con decreto in tutto o in parte, anche in via provvisoria, le domande<br />

non contestate dal curatore o dai creditori intervenuti. Qualora il tribunale non abbia pronunciato<br />

in via definitiva, provvede con decreto motivato non reclamabile entro venti giorni<br />

dall’udienza.<br />

Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono<br />

proporre ricorso per cassazione.».<br />

Art. 85.<br />

Abrogazione dell’articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.<br />

Nota all’art. 85:<br />

— L’art. 100 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, abrogato dal presente decreto,<br />

recava: «Impugnazione dei crediti ammessi.».


468<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Art. 86.<br />

Sostituzione dell’articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 101 (Domande tardive di crediti). – Le domande di ammissione al passivo di un<br />

credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, depositate in cancelleria<br />

oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre<br />

quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate<br />

tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza<br />

che dichiara il fallimento, può prorogare quest’ultimo termine fino a diciotto mesi.<br />

Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui<br />

all’articolo 95. Il curatore dà avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data<br />

dell’udienza.<br />

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99.<br />

Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito<br />

nell’articolo 112. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo è<br />

dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del<br />

bene sino all’accertamento del diritto.<br />

Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte<br />

le ripartizioni dell’attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l’istante prova<br />

che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.».<br />

Art. 87.<br />

Sostituzione dell’articolo 102 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 102 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 102 (Previsione di insufficiente realizzo). – Il tribunale, con decreto motivato da<br />

adottarsi prima dell’udienza per l’esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata<br />

almeno venti giorni prima dell’udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della<br />

liquidazione, e sentiti il comitato dei creditori ed il fallito, dispone non farsi luogo al procedimento<br />

di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può<br />

essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l’ammissione al<br />

passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.<br />

Il tribunale dispone in conformità a quanto previsto nel primo comma anche se la condizione<br />

di insufficiente realizzo emerge nel corso delle eventuali udienze successive a quella<br />

fissata ai sensi dell’articolo 16.<br />

Il curatore comunica il decreto di cui al comma 1 ai creditori che abbiano presentato<br />

domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 93 e 101, i quali, nei quindici giorni<br />

successivi, possono presentare reclamo alla corte di appello, che provvede con decreto in camera<br />

di consiglio, sentito il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori ed il fallito.».<br />

Art. 88.<br />

Sostituzione dell’articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 103 (Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione). – Ai procedimenti<br />

che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime<br />

probatorio previsto nell’articolo 621 del cod. proc. civ.. Se il bene non è stato acquisito all’attivo<br />

della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell’udienza di cui all’articolo<br />

95, può modificare l’originaria domanda e chiedere l’ammissione al passivo del controvalore<br />

del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo<br />

averla acquisita, il titolare del diritto puòchiedere che il controvalore del bene sia corrisposto<br />

in prededuzione.».


Parte I - Dottrina 469<br />

Capo VII<br />

Modifiche al titolo II, capo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

Art. 89.<br />

Sostituzione alla rubrica del titolo II, capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. La rubrica del titolo II, capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituita<br />

dalla seguente: «Dell’esercizio provvisorio e della liquidazione dell’attivo.».<br />

Art. 90.<br />

Sostituzione dell’articolo 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 104 (Esercizio provvisorio dell’impresa del fallito). – Con la sentenza dichiarativa<br />

del fallimento, il tribunale puòdisporre l’esercizio provvisorio dell’impresa, anche limitatamente<br />

a specifici rami dell’azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché<br />

non arrechi pregiudizio ai creditori.<br />

Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole<br />

del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea<br />

dell’esercizio dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami dell’azienda, fissandone<br />

la durata.<br />

Durante il periodo di esercizio provvisorio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore,<br />

almeno ogni tre mesi, per essere informato sull’andamento della gestione e per pronunciarsi<br />

sull’opportunità di continuare l’esercizio.<br />

Se il comitato dei creditori non ravvisa l’opportunità di continuare l’esercizio provvisorio,<br />

il giudice delegato ne ordina la cessazione.<br />

Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, il curatore<br />

deve presentare un rendiconto dell’attività mediante deposito in cancelleria. In ogni<br />

caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze<br />

sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell’esercizio provvisorio.<br />

Il tribunale può ordinare la cessazione dell’esercizio provvisorio in qualsiasi momento<br />

laddove ne ravvisi l’opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo<br />

sentiti il curatore ed il comitato dei creditori.<br />

Durante l’esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non<br />

intenda sospenderne l’esecuzione o scioglierli.<br />

I crediti sorti nel corso dell’esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi<br />

dell’articolo 111, comma 1, n. 1).<br />

Al momento della cessazione dell’esercizio provvisorio si applicano le disposizioni di cui<br />

alla sezione IV del capo III del titolo II.».<br />

Art. 91.<br />

Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. Dopo l’articolo 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i seguenti:<br />

«Art. 104-bis (Affitto dell’azienda o di rami dell’azienda). – Anche prima della presentazione<br />

del programma di liquidazione di cui all’articolo 104-ter su proposta del curatore, il<br />

giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l’affitto dell’azienda<br />

del fallito a terzi anche limitatamente a specifici rami quando appaia utile al fine della<br />

più proficua vendita dell’azienda o di parti della stessa.<br />

La scelta dell’affittuario è effettuata dal curatore a norma dell’articolo 107, sulla base di<br />

stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione<br />

degli interessati. La scelta dell’affittuario deve tenere conto, oltre che dell’ammontare<br />

del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione delle<br />

attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.


470<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle forme previste dall’articolo 2556 del<br />

cod. civ. deve prevedere il diritto del curatore di procedere alla ispezione della azienda, la<br />

prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell’affittuario derivanti dal contratto<br />

e dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal contratto che può essere esercitato, sentito il<br />

comitato dei creditori, con la corresponsione all’affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere<br />

ai sensi dell’articolo 111, comma 1, n. 1).<br />

La durata dell’affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.<br />

Il diritto di prelazione a favore dell’affittuario puòessere concesso convenzionalmente,<br />

previa espressa autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato<br />

dei creditori. In tale caso, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita<br />

dell’azienda o del singolo ramo, il curatore, entro dieci giorni, lo comunica all’affittuario, il<br />

quale può esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.<br />

La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità<br />

della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto<br />

dagli articoli 2112 e 2560 del cod. civ.. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si<br />

applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del Capo III del titolo II.».<br />

«Art. 104-ter (Programma di liquidazione). – Entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario,<br />

il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre, acquisito il<br />

parere favorevole del comitato dei creditori, all’approvazione del giudice delegato.<br />

Il programma deve indicare le modalità e i termini previsti per la realizzazione dell’attivo,<br />

specificando:<br />

a) l’opportunità di disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa, o di singoli rami di azienda,<br />

ai sensi dell’articolo 104, ovvero l’opportunità di autorizzare l’affitto dell’azienda, o di rami,<br />

a terzi ai sensi dell’articolo 104-bis;<br />

b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;<br />

c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare;<br />

d) le possibilità di cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti<br />

giuridici individuabili in blocco;<br />

e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti.<br />

Il curatore può essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti<br />

alcune incombenze della procedura di liquidazione dell’attivo.<br />

Il comitato dei creditori può proporre al curatore modifiche al programma presentato.<br />

L’approvazione del programma di liquidazione tiene luogo delle singole autorizzazioni eventualmente<br />

necessarie ai sensi della presente legge per l’adozione di atti o l’effettuazione di<br />

operazioni inclusi nel programma.<br />

Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare, con le modalità di cui ai commi<br />

primo, secondo e terzo, un supplemento del piano di liquidazione.<br />

Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di<br />

beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se già nominato,<br />

solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all’interesse dei creditori.<br />

Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all’attivo<br />

o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione appaia manifestamente<br />

non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga<br />

a quanto previsto nell’articolo 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni<br />

rimessi nella disponibilità del debitore.».<br />

Art. 92.<br />

Sostituzione dell’articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 105 (Vendita dell’azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco). – La liquidazione<br />

dei singoli beni ai sensi degli articoli seguenti del presente capo è disposta quando risulta pre-


Parte I - Dottrina 471<br />

vedibile che la vendita dell’intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici<br />

individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.<br />

La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalitàdi<br />

cui all’articolo 107, in conformità a quanto disposto dall’articolo 2556 del cod. civ.<br />

Nell’ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento d’azienda, il curatore,<br />

l’acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale<br />

dei lavoratori alle dipendenze dell’acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro<br />

consentite dalle norme vigenti.<br />

Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi<br />

all’esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento.<br />

Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell’azienda o<br />

dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, esclusa comunque la<br />

responsabilità dell’alienante prevista dall’articolo 2560 del codice civile.<br />

La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore<br />

o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del<br />

trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona<br />

fede al cedente.<br />

I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a<br />

favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario.<br />

Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più<br />

società, eventualmente di nuova costituzione, dell’azienda o di rami della stessa, ovvero di<br />

beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell’alienante<br />

ai sensi dell’articolo 2560 del codice civile ed osservate le disposizioni inderogabili contenute<br />

nella presente sezione. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.<br />

Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell’acquirente<br />

solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.».<br />

Art. 93.<br />

Sostituzione dell’articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 106 (Vendita dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere).<br />

– Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto<br />

di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi<br />

sono già pendenti.<br />

Per la vendita della quota di società a responsabilità limitata si applica l’articolo 2471 del<br />

cod. civ.<br />

In alternativa alla cessione di cui al comma 1, il curatore può stipulare contratti di mandato<br />

per la riscossione dei crediti.».<br />

Art. 94.<br />

Sostituzione dell’articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 107 (Modalità delle vendite). – Le vendite e gli altri atti di liquidazione sono effettuati<br />

dal curatore, tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati,<br />

sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori<br />

esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione<br />

degli interessati.<br />

Per i beni immobili, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia<br />

mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque<br />

muniti di privilegio.


472<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa<br />

per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.<br />

Degli esiti delle procedure, il curatore informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori,<br />

depositando in cancelleria la relativa documentazione.<br />

Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore<br />

può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizione del cod. proc. civ.; altrimenti su<br />

istanza del curatore il giudice dell’esecuzione dichiara l’improcedibilità dell’esecuzione, salvi<br />

i casi di deroga di cui all’articolo 51.<br />

Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma<br />

3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei<br />

soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il curatore può avvalersi ai sensi del<br />

comma 1, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita.».<br />

Art. 95.<br />

Sostituzione dell’articolo 108 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 108 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 108 (Poteri del giudice delegato). – Il giudice delegato, su istanza del fallito, del<br />

comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori,<br />

può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati<br />

motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito<br />

di cui al comma 4 dell’articolo 107, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo<br />

offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato.<br />

Per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico e per i beni immobili, una volta<br />

eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la<br />

cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti<br />

e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.».<br />

Art. 96.<br />

Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. Dopo l’articolo 108 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i seguenti:<br />

«Art. 108-bis (Modalità della vendita di navi, galleggianti ed aeromobili). – La vendita di<br />

navi, galleggianti ed aeromobili iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione è eseguita<br />

a norma delle disposizioni dello stesso codice, in quanto applicabili.».<br />

«Art. 108-ter (Modalità della vendita di diritti sulle opere dell’ingegno; sulle invenzioni<br />

industriali; sui marchi). – Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle<br />

opere dell’ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento<br />

dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi<br />

speciali.».<br />

Art. 97.<br />

Modifiche all’articolo 109 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 109 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al comma 2, le parole: «Il<br />

giudice delegato» sono sostituite dalle seguenti: «Il tribunale».<br />

Nota all’art. 97:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 109 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come<br />

modificato dal presente decreto:


Parte I - Dottrina 473<br />

«Art. 109. (Procedimento di distribuzione della somma ricavata). – Il giudice delegato<br />

provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo<br />

seguente.<br />

Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto<br />

del compenso finale da liquidarsi a norma dell’art. 39. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme<br />

alle spese di procedura e di amministrazione.».<br />

Capo VIII<br />

Modifiche al titolo II, capo VII del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

Art. 98.<br />

Sostituzione dell’articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 110. (Procedimento di ripartizione). – Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla<br />

data del decreto previsto dall’articolo 97 o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato,<br />

presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime,<br />

riservate quelle occorrenti per la procedura.<br />

Il giudice, sentito il comitato dei creditori, ordina il deposito del progetto di ripartizione<br />

in cancelleria, disponendo che tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei<br />

giudizi di cui all’articolo 98, ne siano avvisati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento<br />

o altra modalità telematica, con garanzia di avvenuta ricezione in base agli articoli 8,<br />

comma 2, 9, comma 4, e 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in<br />

materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica<br />

28 dicembre 2000, n. 445.<br />

I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione<br />

di cui al comma 2, possono proporre reclamo contro il progetto di riparto nelle forme<br />

di cui all’articolo 26.<br />

Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il<br />

progetto di ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo<br />

con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Il<br />

provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.».<br />

Art. 99.<br />

Modifiche all’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti<br />

modificazioni:<br />

a) al comma 1, il numero 1) è sostituito dal seguente:<br />

«1) per il pagamento dei crediti prededucibili;»;<br />

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:<br />

«Sono considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione<br />

di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla<br />

presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del comma 1 n. 1).».<br />

Nota all’art. 99:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 111 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come<br />

modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 111 (Ordine di distribuzione delle somme). – Le somme ricavate dalla liquidazione<br />

dell’attivo sono erogate nel seguente ordine:<br />

1) per il pagamento dei crediti prededucibili;


474<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine<br />

assegnato dalla legge;<br />

3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito<br />

per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata<br />

ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.<br />

Sono considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione<br />

di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente<br />

legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del comma 1 n. 1).».<br />

Art. 100.<br />

Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. Dopo l’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i seguenti:<br />

«Art. 111-bis (Disciplina dei crediti prededucibili). I crediti prededucibili devono essere<br />

accertati con le modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione<br />

e ammontare, anche se sorti durante l’esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito<br />

di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell’articolo 25; in<br />

questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all’articolo<br />

26.<br />

Per i crediti prededucibili sorti dopo l’adunanza di verificazione dello stato passivo ovvero<br />

dopo l’udienza alla quale essa sia stata differita, si provvede all’accertamento ai sensi del<br />

comma 2 dell’articolo 101.<br />

I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato<br />

della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, secondo un criterio proporzionale,<br />

con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca<br />

per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del<br />

pagamento.<br />

I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati<br />

per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento<br />

di riparto se l’attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti.<br />

Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato<br />

se l’importo è superiore a euro 25.000,00; l’importo può essere aggiornato ogni cinque<br />

anni con decreto del Ministro della giustizia in base agli indici ISTAT sul costo della vita.<br />

Se l’attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione<br />

e della proporzionalità, conformemente all’ordine assegnato dalla legge.».<br />

«Art. 111-ter (Conti speciali). – La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle<br />

somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall’articolo 812 del<br />

cod. civ., e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi<br />

liquidati sui depositi delle relative somme.<br />

La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate.<br />

Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto<br />

di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di<br />

pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere<br />

specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo<br />

di beni secondo un criterio proporzionale.».<br />

«Art. 111-quater (Crediti assistiti da prelazione). I crediti assistiti da privilegio generale<br />

hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli<br />

54 e 55, sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono<br />

in un’unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado<br />

previsto dalla legge.<br />

I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto<br />

di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul<br />

prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.».


Parte I - Dottrina 475<br />

Art. 101.<br />

Sostituzione dell’articolo 112 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 112 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 112 (Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente). – I creditori ammessi a<br />

norma dell’articolo 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione<br />

in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro<br />

spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso<br />

da cause ad essi non imputabili.».<br />

Art. 102.<br />

Sostituzione dell’articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 113 (Ripartizioni parziali). – Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare<br />

l’ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi<br />

stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:<br />

1) ai creditori ammessi con riserva;<br />

2) ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;<br />

3) ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in<br />

giudicato;<br />

4) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.<br />

Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e<br />

ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute; in questo caso, l’ammontare della<br />

quota da ripartire indicata nel comma 1 del presente articolo deve essere ridotta se la misura<br />

dell’ottanta per cento appare insufficiente.<br />

Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le<br />

somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e<br />

non ancora passati in giudicato.».<br />

Art. 103.<br />

Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. Dopo l’articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:<br />

«Art. 113-bis (Scioglimento delle ammissioni con riserva). – Quando si verifica l’evento<br />

che ha determinato l’accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della<br />

parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la<br />

domanda deve intendersi accolta definitivamente.».<br />

Art. 104.<br />

Sostituzione dell’articolo 114 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 114 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 114 (Restituzione di somme riscosse). – I pagamenti effettuati in esecuzione dei<br />

piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell’accoglimento di domande di<br />

revocazione.<br />

I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse,<br />

oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.».<br />

Art. 105.<br />

Sostituzione dell’articolo 115 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 115 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:


476<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

«Art. 115 (Pagamento ai creditori). – Il curatore provvede al pagamento delle somme<br />

assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, purché<br />

tali da assicurare la prova del pagamento stesso.<br />

Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le<br />

quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente<br />

alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente<br />

e cessionario, l’intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica<br />

formale dello stato passivo.».<br />

Art. 106.<br />

Sostituzione dell’articolo 116 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 116 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 116 (Rendiconto del curatore). – Compiuta la liquidazione dell’attivo e prima del riparto<br />

finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato<br />

l’esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura.<br />

Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l’udienza fino alla quale ogni<br />

interessato può presentare le sue osservazioni o contestazioni.<br />

L’udienza non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dal deposito.<br />

Dell’avvenuto deposito e della fissazione dell’udienza, il curatore dà immediata comunicazione<br />

ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in<br />

prededuzione non soddisfatti ed al fallito, avvisandoli che possono prende visione del rendiconto<br />

e presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino all’udienza.<br />

Se all’udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo,<br />

il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l’udienza innanzi al collegio che<br />

provvede in camera di consiglio.».<br />

Art. 107.<br />

Sostituzione dell’articolo 117 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 117 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 117 (Ripartizione finale). – Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore,<br />

il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme<br />

precedenti.<br />

Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti.<br />

Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora<br />

passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché,<br />

verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto<br />

supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura<br />

della procedura.<br />

Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori<br />

che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di<br />

imposta del fallito non ancora rimborsati.<br />

Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente<br />

depositate presso l’ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell’articolo 34. Decorsi cinque<br />

anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste<br />

da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all’entrata del bilancio<br />

dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposita<br />

unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.<br />

Il giudice, anche se è intervenuta l’esdebitazione del fallito, omessa ogni formalità non<br />

essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato<br />

la richiesta di cui al comma 4, dispone la distribuzione delle somme non riscosse in base<br />

all’articolo 111 fra i soli richiedenti.».


Parte I - Dottrina 477<br />

Capo IX<br />

Modifiche al titolo II, capo VIII del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

Art. 108.<br />

Modifiche all’articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti<br />

modificazioni:<br />

a) al comma 1, numero 1), le parole: «nei termini stabiliti» sono sostituite dalle seguenti:<br />

«nel termine stabilito»;<br />

b) al comma 1, numero 2), le parole: «il compenso del curatore e le spese di procedura»<br />

sono sostituite dalle seguenti: «tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione»;<br />

c) al comma 1, il numero 4) è sostituito dal seguente:<br />

«4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di<br />

soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di<br />

procedura. Tale circostanza può essere, accertata con la relazione o con i successivi rapporti<br />

riepilogativi di cui all’articolo 33.»;<br />

d) dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:<br />

«Ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro<br />

delle imprese. La chiusura della procedura di fallimento della società determina anche la<br />

chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell’articolo 147, salvo che nei confronti del<br />

socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale.».<br />

Nota all’art. 108:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 118 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come<br />

modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 118 (Casi di chiusura). – Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di<br />

concordato, la procedura di fallimento si chiude:<br />

1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte<br />

domande di ammissione al passivo;<br />

2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell’attivo, le ripartizioni<br />

ai creditori raggiungono l’intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo<br />

estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;<br />

3) quando è compiuta la ripartizione finale dell’attivo;<br />

4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di<br />

soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di<br />

procedura. Tale circostanza può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti<br />

riepilogativi di cui all’art. 33;<br />

Ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle<br />

imprese. La chiusura della procedura di fallimento della società determina anche la chiusura<br />

della procedura estesa ai soci ai sensi dell’art. 147, salvo che nei confronti del socio non<br />

sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale.».<br />

Art. 109.<br />

Modifiche all’articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il comma 2 è sostituito dai<br />

seguenti:<br />

«Quando la chiusura del fallimento è dichiarata ai sensi dell’articolo 118, comma 1, n. 4),<br />

prima dell’approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il comitato<br />

dei creditori ed il fallito.<br />

Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a<br />

norma dell’articolo 26.


478<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Con i decreti emessi ai sensi del primo e del comma 3 del presente articolo, sono impartite<br />

le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si<br />

provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento o della<br />

definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare.».<br />

Nota all’art. 109:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 119 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come<br />

modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 119 (Decreto di chiusura). – La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto<br />

motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle<br />

forme prescritte nell’art. 17.<br />

Quando la chiusura del fallimento è dichiarata ai sensi dell’art. 118, comma 1, n. 4), prima<br />

dell’approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il comitato<br />

dei creditori ed il fallito.<br />

Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a<br />

norma dell’art. 26.<br />

Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo comma del presente articolo, sono<br />

impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione.<br />

Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca<br />

del fallimento o della definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare.».<br />

Art. 110.<br />

Modifiche all’articolo 120 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 120 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il comma 2 è sostituito dai<br />

seguenti:<br />

«Le azioni esperite dal curatore per l’esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono<br />

essere proseguite.<br />

I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta<br />

dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti.<br />

Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova<br />

scritta per gli effetti di cui all’articolo 634 del cod. proc. civ..».<br />

Nota all’art. 110:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 120 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come<br />

modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 120 (Effetti della chiusura). – Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul<br />

patrimonio del fallito e decadono gli organi preposti al fallimento.<br />

Le azioni esperite dal curatore per l’esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono<br />

essere proseguite.<br />

I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non<br />

soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e<br />

seguenti.<br />

Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova<br />

scritta per gli effetti di cui all’art. 634 del codice di procedura civile.».<br />

Art. 111.<br />

Modifiche all’articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti<br />

modificazioni:<br />

a) al comma 2, le parole: «non soggetta a gravame» sono soppresse;<br />

b) al comma 2, il numero 2) è sostituito dal seguente:


Parte I - Dottrina 479<br />

«2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell’articolo 16,<br />

eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nel fallimento<br />

chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano<br />

insinuare al passivo ulteriori interessi.»;<br />

c) dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:<br />

«La sentenza può essere appellata a norma dell’articolo 18.».<br />

Nota all’art. 111:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 121 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come<br />

modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 121 (Casi di riapertura del fallimento). – Nei casi preveduti dai nn. 3 e 4 dell’art.<br />

118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque<br />

creditore, può ordinare che il fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel<br />

patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando<br />

il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento al creditori vecchi e nuovi.<br />

Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l’istanza:<br />

1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo;<br />

2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del comma 2 dell’art. 16, eventualmente<br />

abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono<br />

chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al<br />

passivo ulteriori interessi.<br />

La sentenza può essere appellata a norma dell’art. 18.<br />

La sentenza è pubblicata a norma dell’art. 17.<br />

Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei<br />

nuovi creditori.<br />

Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.».<br />

Art. 112.<br />

Modifiche all’articolo 122 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 122 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il comma 2 è sostituito dal<br />

seguente:<br />

«Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V.».<br />

Nota all’art. 112:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 122 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come<br />

modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 122 (Concorso dei vecchi e nuovi creditori). – I creditori concorrono alle nuove<br />

ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto<br />

hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.<br />

Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V.».<br />

Art. 113.<br />

Modifiche all’articolo 123 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 123 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti<br />

modificazioni:<br />

a) al comma 1 la parola: «70» è sostituita dalla seguente: «67-bis»;<br />

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:<br />

«Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui<br />

all’articolo 69, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento.».


480<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Nota all’art. 113:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 123 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come<br />

modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 123 (Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori). – In caso di riapertura<br />

del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito, compiuti dopo la<br />

chiusura del fallimento, i termini stabiliti dagli articoli 65, 67 e 67-bis sono computati dalla<br />

data della sentenza di riapertura.<br />

Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all’art.<br />

69, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento.».<br />

Art. 114.<br />

Sostituzione dell’articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 124 (Proposta di concordato). – La proposta di concordato può essere presentata<br />

da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato<br />

passivo, purché i dati contabili e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre<br />

un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all’approvazione del giudice<br />

delegato. Essa non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da<br />

società sottoposte a comune controllo, se non dopo il decorso di sei mesi dalla dichiarazione<br />

di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato<br />

passivo.<br />

La proposta può prevedere:<br />

a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici<br />

omogenei;<br />

b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni<br />

dei trattamenti differenziati dei medesimi;<br />

c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma,<br />

anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione<br />

ai creditori, nonché a societàda questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni,<br />

anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.<br />

La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di prelazione non vengano<br />

soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore<br />

a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di vendita,<br />

avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al cespite o al credito oggetto della garanzia<br />

indicato nella relazione giurata di un esperto o di un revisore contabile o di una società di<br />

revisione designati dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può aver l’effetto<br />

di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.<br />

La proposta presentata da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi<br />

nell’attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate<br />

dal giudice delegato, con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa. Il<br />

terzo può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo,<br />

anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda<br />

di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori<br />

continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso<br />

di esdebitazione.».<br />

Art. 115.<br />

Sostituzione dell’articolo 125 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 125 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:


Parte I - Dottrina 481<br />

«Art. 125 (Esame della proposta e comunicazione ai creditori). – La proposta di concordato<br />

è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del comitato dei<br />

creditori e del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione.<br />

Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori, essa<br />

deve essere sottoposta, con i pareri di cui al comma 1, al giudizio del tribunale, che verifica il<br />

corretto utilizzo dei criteri di cui all’articolo 124, comma 2, lettere a) e b), tenendo conto della<br />

relazione resa ai sensi dell’articolo 124, comma 3.<br />

Una volta espletati tali adempimenti preliminari, il giudice delegato, acquisito il parere<br />

favorevole del curatore, ordina che la proposta venga comunicata ai creditori, specificando<br />

dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione. Nel medesimo provvedimento il<br />

giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il<br />

quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni<br />

di dissenso. Se le proposte sono più di una, devono essere portate in votazione contemporaneamente.<br />

Se la società fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta<br />

di concordato, la comunicazione è inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive<br />

assemblee, affinché possano esprimere il loro eventuale dissenso.<br />

Il termine previsto dal comma 3 è prolungato per consentire l’espletamento delle predette<br />

assemblee.».<br />

Art. 116.<br />

Sostituzione dell’articolo 126 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 126 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 126 (Concordato nel caso di numerosi creditori). – Ove le comunicazioni siano dirette<br />

ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a<br />

dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante<br />

pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione<br />

nazionale o locale.».<br />

Art. 117.<br />

Sostituzione dell’articolo 127 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 127 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 127 (Voto nel concordato). – Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo<br />

venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall’elenco provvisorio<br />

predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato; altrimenti, gli aventi diritto<br />

al voto sono quelli indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell’articolo 97.<br />

In quest’ultimo caso, hanno diritto al voto anche i creditori ammessi provvisoriamente e<br />

con riserva.<br />

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei<br />

quali la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento, non hanno diritto al voto se<br />

non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal comma 3. La rinuncia<br />

puòessere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell’intero credito fra capitale<br />

ed accessori.<br />

Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla<br />

prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari;<br />

la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.<br />

I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai<br />

sensi dell’articolo 124, comma 3, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari<br />

per la parte residua del credito.


482<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti<br />

ed affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei<br />

crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento.<br />

La stessa disciplina si applica ai crediti delle società controllanti o controllate o sottoposte<br />

a comune controllo.<br />

I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono<br />

diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.».<br />

Art. 118.<br />

Sostituzione dell’articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 128 (Approvazione del concordato). – Il concordato è approvato se riporta il voto<br />

favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto.<br />

Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto<br />

favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nelle<br />

classi medesime.<br />

I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato<br />

si ritengono consenzienti.<br />

La variazione del numero dei creditori ammessi o dell’ammontare dei singoli crediti, che<br />

avvenga per effetto di una sentenza emessa successivamente alla scadenza del termine fissato<br />

dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza.».<br />

Art. 119.<br />

Sostituzione dell’articolo 129 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 129 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 129 (Giudizio di omologazione). – Decorso il termine stabilito per le votazioni, il<br />

curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.<br />

Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che ne sia data immediata<br />

comunicazione al proponente, al fallito e ai creditori dissenzienti e fissa un termine non inferiore<br />

a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni,<br />

anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito della relazione conclusiva<br />

del curatore; se la proposta di concordato è stata presentata dal curatore, la relazione è<br />

redatta e depositata dal comitato dei creditori. Analogamente si procede se sussiste la maggioranza<br />

per somma e per classi di cui al settimo comma e il proponente richiede che il tribunale<br />

proceda all’approvazione del concordato.<br />

L’opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell’articolo<br />

26.<br />

Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità<br />

della procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato<br />

non soggetto a gravame.<br />

Se sono state proposte opposizioni ovvero se è stata presentata la richiesta di omologazione,<br />

si procede ai sensi dell’articolo 26, quinto, sesto, settimo e ottavo comma, in quanto<br />

compatibili.<br />

Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell’articolo 17.<br />

Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrato il raggiungimento<br />

della maggioranza di cui all’articolo 128, comma 1, primo periodo, può omologare il concordato<br />

nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha<br />

approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi<br />

dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle<br />

alternative concretamente praticabili.


Parte I - Dottrina 483<br />

Al fine di quanto previsto dal settimo comma, le classi di creditori non ammessi al voto ai<br />

sensi del comma 2 dell’articolo 127 sono considerate favorevoli ai soli fini del requisito della<br />

maggioranza delle classi.».<br />

Art. 120.<br />

Sostituzione dell’articolo 130 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 130 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 130 (Efficacia del decreto). – La proposta di concordato diventa efficace dal momento<br />

in cui scadono i termini per opporsi all’omologazione, o dal momento in cui si esauriscono<br />

le impugnazioni previste dall’articolo 129.<br />

Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione<br />

ai sensi dell’articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento.».<br />

Art. 121.<br />

Sostituzione dell’articolo 131 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 131 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 131 (Reclamo). – Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello<br />

che pronuncia in camera di consiglio.<br />

Il reclamo è proposto con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d’appello<br />

nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto.<br />

Il presidente designa il relatore e fissa l’udienza di comparizione delle parti entro sessanta<br />

giorni dal deposito, assegnando al ricorrente un termine perentorio non inferiore a dieci<br />

giorni dalla comunicazione del decreto per la notifica del ricorso e del decreto al curatore<br />

e alle altre parti; assegna altresì alle parti resistenti termine perentorio per il deposito di memorie<br />

non inferiore a trenta giorni.<br />

Il curatore dà immediata notizia agli altri creditori del deposito del reclamo e dell’udienza<br />

fissata.<br />

All’udienza il collegio, nel contraddittorio delle parti, assunte anche d’ufficio tutte le informazioni<br />

e le prove necessarie, provvede con decreto motivato.<br />

Il decreto, comunicato al debitore e pubblicato a norma dell’articolo 17, può essere impugnato<br />

entro il termine di trenta giorni avanti la corte di cassazione.».<br />

Art. 122.<br />

Abrogazione degli articoli 132, 133 e 134 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. Gli articoli 132, 133 e 134 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono abrogati.<br />

Nota all’art. 122:<br />

— Gli articoli 132, 133 e 134 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, abrogati dal<br />

presente decreto recava:<br />

«Art. 132. Intervento del pubblico ministero.».<br />

«Art. 133. Spese per omologazione.».<br />

«Art. 134. Rendiconto del curatore.».<br />

Art. 123.<br />

Modifiche all’articolo 136 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 136 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti<br />

modificazioni:<br />

a) al comma 1, le parole: «nella sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «nel decreto»;<br />

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:


484<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

«Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo<br />

delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea<br />

per il conseguimento delle finalitàdel concordato.».<br />

Nota all’art. 123:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 136 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come<br />

modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 136 (Esecuzione del concordato). – Dopo la omologazione del concordato il giudice<br />

delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l’adempimento, secondo le<br />

modalità stabilite nel decreto di omologazione.<br />

Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei<br />

modi stabiliti dal giudice delegato.<br />

Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo<br />

delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea<br />

per il conseguimento delle finalità del concordato.<br />

Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell’art. 17. Le spese sono a carico del<br />

debitore.».<br />

Art. 124.<br />

Sostituzione dell’articolo 137 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 137 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 137 (Risoluzione del concordato). – Se le garanzie promesse non vengono costituite<br />

in conformità del concordato o se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi<br />

derivanti dal concordato e dal decreto di omologazione, il curatore e il comitato dei creditori<br />

devono riferirne al tribunale. Questo procede a norma dell’articolo 26 sesto, settimo e ottavo<br />

comma. Al procedimento partecipa anche l’eventuale garante. Nello stesso modo provvede il<br />

tribunale su ricorso di uno o più creditori o anche d’ufficio.<br />

Il decreto che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente<br />

esecutivo.<br />

Il decreto è reclamabile ai sensi dell’articolo 131.<br />

Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato<br />

per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.<br />

Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato<br />

sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.<br />

Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, ai<br />

sensi dell’articolo 124, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.».<br />

Art. 125.<br />

Modifiche all’articolo 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti<br />

modificazioni:<br />

a) al comma 1, le parole: «Nessun’altra azione di nullità èammessa» sono sostituite dalle<br />

seguenti: «Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell’articolo<br />

137.»;<br />

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:<br />

«Il decreto che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente<br />

esecutivo. Esso è reclamabile ai sensi dell’articolo 131.»;<br />

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:<br />

«Il ricorso per l’annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del<br />

dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento<br />

previsto nel concordato.».


Parte I - Dottrina 485<br />

Nota all’art. 125:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 138 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come<br />

modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 138 (Annullamento del concordato). – Il concordato omologato può essere annullato<br />

dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio del debitore,<br />

quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata<br />

una parte rilevante dell’attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede<br />

a norma dell’art. 137.<br />

Il decreto che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente<br />

esecutivo.<br />

Esso è reclamabile ai sensi dell’art. 131.<br />

Il ricorso per l’annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo<br />

e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento<br />

previsto nel concordato.».<br />

Art. 126.<br />

Sostituzione dell’articolo 139 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 139 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 139 (Provvedimenti conseguenti alla riapertura). – La sentenza che riapre la procedura<br />

a norma degli articoli 137 e 138 provvede ai sensi dell’articolo 121.».<br />

Art. 127.<br />

Sostituzione dell’articolo 141 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 141 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 141 (Nuova proposta di concordato). – Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il<br />

proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia<br />

essere omologato se prima dell’udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi<br />

stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non<br />

sono prestate garanzie equivalenti.».<br />

Capo X<br />

Modifiche al titolo II, capo IX del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

Art. 128.<br />

Modifiche al titolo II, capo IX, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. Il titolo II, capo IX, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Capo IX - Della esdebitazione<br />

Art. 142 (Esdebitazione). – Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione<br />

dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione<br />

che:<br />

1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la<br />

documentazione utile all’accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento<br />

delle operazioni;<br />

2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;<br />

3) non abbia violato le disposizioni di cui all’articolo 48;<br />

4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;<br />

5) non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il<br />

dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento<br />

degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;


486<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta<br />

o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in<br />

connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la<br />

riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende<br />

il procedimento fino all’esito di quello penale.<br />

L’esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in<br />

parte, i creditori concorsuali.<br />

Restano esclusi dall’esdebitazione:<br />

a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da<br />

rapporti non compresi nel fallimento ai sensi dell’articolo 46;<br />

b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le<br />

sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti<br />

estinti.<br />

Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del<br />

debitore e degli obbligati in via di regresso.<br />

Art. 143 (Procedimento di esdebitazione). – Il tribunale, con il decreto di chiusura<br />

del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l’anno successivo, verificate le<br />

condizioni di cui all’articolo 142 e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi<br />

del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti<br />

del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.<br />

Contro il decreto che provvede sul ricorso, il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti,<br />

il pubblico ministero e qualunque interessato possono proporre reclamo a norma dell’articolo<br />

26.<br />

Art. 144 (Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti).<br />

— Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche<br />

nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che<br />

non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo; in tale caso, l’esdebitazione<br />

opera per la sola eccedenza rispetto a quanto i creditori avrebbero avuto diritto di percepire<br />

nel concorso.».<br />

Art. 129.<br />

Abrogazione dell’articolo 145 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 145 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.<br />

Nota all’art. 129:<br />

— L’art. 145 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, abrogato dal presente decreto<br />

recava: «Condanne penali che ostano alla riabilitazione».<br />

Capo XI<br />

Modifiche al titolo II, capo X, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

Art. 130.<br />

Sostituzione dell’articolo 146 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 146 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 146 (Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori<br />

e soci di società a responsabilità limitata). – Gli amministratori e i liquidatori della società<br />

sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall’articolo 49. Essi devono essere sentiti in<br />

tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.<br />

Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato<br />

dei creditori:


Parte I - Dottrina 487<br />

a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo,<br />

i direttori generali e i liquidatori;<br />

b) l’azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi<br />

previsti dall’articolo 2476, comma settimo, del cod. civ..».<br />

Art. 131.<br />

Sostituzione dell’articolo 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 147 (Società con soci a responsabilità illimitata). – La sentenza che dichiara il fallimento<br />

di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V<br />

del libro quinto del cod. civ., produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche,<br />

illimitatamente responsabili.<br />

Il fallimento dei soci di cui al comma primo non può essere dichiarato decorso un anno<br />

dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche<br />

in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere<br />

noti ai terzi i fatti indicati. La dichiarazione di fallimento è possibile solo se l’insolvenza della<br />

società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità<br />

illimitata.<br />

Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve<br />

disporne la convocazione a norma dell’articolo 15.<br />

Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l’esistenza di altri soci illimitatamente<br />

responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito,<br />

dichiara il fallimento dei medesimi.<br />

Allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore<br />

individuale risulti che l’impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente<br />

responsabile.<br />

Contro la sentenza del tribunale è ammesso appello a norma dell’articolo 18.<br />

In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l’istante può proporre<br />

reclamo alla corte d’appello a norma dell’articolo 22.».<br />

Art. 132.<br />

Sostituzione dell’articolo 148 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 148 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 148 (Fallimento della società e dei soci). – Nei casi previsti dall’articolo 147, il tribunale<br />

nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci un solo giudice delegato<br />

e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati<br />

più comitati dei creditori.<br />

Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.<br />

Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato<br />

per l’intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli<br />

soci.<br />

Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all’integrale pagamento,<br />

salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.<br />

I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori.<br />

Ciascun creditore può contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.<br />

Art. 133.<br />

Modifiche all’articolo 150 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 150 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente<br />

comma:


488<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

«Contro il decreto emesso a norma del comma 1 può essere proposta opposizione ai sensi<br />

dell’articolo 645 del codice di procedura civile.».<br />

Note all’art. 133:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 150 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come<br />

modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 150 (Versamenti dei soci a responsabilità limitata). – Nei fallimenti delle società con<br />

soci a responsabilità limitata il giudice delegato può, su proposta del curatore, ingiungere con<br />

decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire<br />

i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.<br />

Contro il decreto emesso a norma del comma 1 può essere proposta opposizione ai sensi<br />

dell‘art. 645 del cod. proc. civ..».<br />

Art. 134.<br />

Sostituzione dell’articolo 151 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 151 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 151 (Fallimento di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione<br />

bancaria). – Nei fallimenti di società a responsabilità limitata il giudice, ricorrendone<br />

i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione<br />

bancaria rilasciata ai sensi dell’articolo 2464, quarto e comma 6, dei cod. civ..».<br />

Art. 135.<br />

Modifiche all’articolo 152 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 152 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il comma 2 è sostituito dai<br />

seguenti:<br />

«La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo<br />

o dello statuto:<br />

a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza<br />

assoluta del capitale;<br />

b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché<br />

nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.<br />

In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del comma 2 deve risultare<br />

da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a<br />

norma dell’articolo 2436 del cod. civ..».<br />

Nota all’art. 135:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 152 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come<br />

modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 152 (Proposta di concordato). – La proposta di concordato per la società fallita è<br />

sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.<br />

La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo<br />

o dello statuto:<br />

a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza<br />

assoluta del capitale;<br />

b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché<br />

nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.<br />

In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b) del comma 2 deve risultare<br />

da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a<br />

norma dell’art. 2436 del cod. civ..».


Parte I - Dottrina 489<br />

Art. 136.<br />

Modifiche all’articolo 153 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 153 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti<br />

modificazioni:<br />

a) al comma 1 sono soppresse le parole: «Tuttavia i creditori particolari possono opporsi<br />

a norma dell’articolo 129, comma 2, alla chiusura del fallimento del socio loro debitore.»;<br />

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:<br />

«Contro il decreto di chiusura del fallimento del socio è ammesso reclamo a norma dell’articolo<br />

26.».<br />

Nota all’art. 136:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 153 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come<br />

modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 153 (Effetti del concordato della societa). – Salvo patto contrario, il concordato<br />

fatto da una società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e<br />

fa cessare il loro fallimento.<br />

Contro il decreto di chiusura del fallimento del socio è ammesso reclamo a norma dell’art.<br />

26.».<br />

Capo XII<br />

Modifiche al titolo II, capo XI, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

Art. 137.<br />

Sostituzione della rubrica del capo XI, del titolo II, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. La rubrica del capo XI del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituita<br />

dalla seguente:<br />

«Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare.».<br />

Art. 138.<br />

Sostituzione dell’articolo 155 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 155 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 155 (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). – Se è dichiarato il fallimento<br />

della società, l’amministrazione del patrimonio destinato previsto dall’articolo 2447-bis, comma<br />

1, lettera a), del cod. civ. è attribuita al curatore che vi provvede con gestione separata.<br />

Il curatore provvede a norma dell’articolo 107 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine<br />

di conservarne la funzione produttiva.<br />

Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo<br />

le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.<br />

Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della<br />

liquidazione sono acquisiti dal curatore nell’attivo fallimentare, detratto quanto spettante ai<br />

terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell’articolo 2447-ter, primo comma, lettera<br />

d), del cod. civ..».<br />

Art. 139.<br />

Sostituzione dell’articolo 156 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 156 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 156 (Patrimonio destinato incapiente; violazione delle regole di separatezza). –<br />

Se a seguito del fallimento della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il<br />

patrimonio destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato,


490<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.<br />

I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione<br />

al passivo del fallimento della società nei casi di responsabilità sussidiaria o illimitata<br />

previsti dall’articolo 2447-quinquies, commi 3 e 4, del codice civile.<br />

Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti<br />

dalla società e il patrimonio della società medesima, il curatore può agire in responsabilità<br />

contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società ai sensi dell’articolo<br />

146.».<br />

Art. 140.<br />

Abrogazione degli articoli 157, 158 e 159 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. Gli articoli 157, 158 e 159 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono abrogati.<br />

Nota all’art. 140:<br />

Gli articoli 157, 158 e 159 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, abrogati dal<br />

presente decreto recavano:<br />

«Art. 157 Accertamento del passivo».<br />

«Art. 158 Domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili».<br />

«Art. 159 Concordato».<br />

Capo XIII<br />

Modifiche al titolo III, capo I del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

Art. 141.<br />

Sostituzione dell’articolo 164 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 164 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 164 (Decreti del giudice delegato). – I decreti del giudice delegato sono soggetti a<br />

reclamo a norma dell’articolo 26.».<br />

Art. 142.<br />

Sostituzione dell’articolo 166 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 166 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 166 (Pubblicitàdel decreto). – Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, mediante<br />

affissione all’albo del tribunale e comunicato in via telematica per la iscrizione all’ufficio<br />

del registro delle imprese. Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o<br />

più giornali, da esso indicati.<br />

Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica<br />

la disposizione dell’articolo 88, comma 2.».<br />

Capo XIV<br />

Modifiche al titolo III, capo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

Art. 143.<br />

Modifiche all’articolo 167 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 167 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti<br />

modificazioni:<br />

a) al comma 1, le parole: «e la direzione del giudice delegato» sono soppresse;<br />

b) dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:<br />

«Con il decreto previsto dall’articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire<br />

un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l’autorizzazione di cui al comma 2.».


Parte I - Dottrina 491<br />

Nota all’art. 143:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 167 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come<br />

modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 167 (Amministrazione dei beni durante la procedura). – Durante la procedura di<br />

concordato, il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa,<br />

sotto la vigilanza del commissario giudiziale.<br />

I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni<br />

immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni<br />

di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità edi<br />

donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l’autorizzazione<br />

scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.<br />

Con il decreto previsto dall’art. 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire<br />

un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l’autorizzazione di cui al comma 2.».<br />

Art. 144.<br />

Modifiche all’articolo 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 169, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo la parola:<br />

«articoli» è inserita la seguente: «45,».<br />

Note all’art. 144:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 169 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come<br />

modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 169 (Norme applicabili). – Si applicano, con riferimento alla data di presentazione<br />

della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.».<br />

Capo XV<br />

Modifiche al titolo III, capo V, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

Art. 145.<br />

Modifiche alla rubrica del capo V del titolo III del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. La rubrica del capo V del titolo III del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituita<br />

dalla seguente: «Dell’omologazione e dell’esecuzione del concordato preventivo. Degli<br />

accordi di ristrutturazione di debiti.».<br />

Art. 146.<br />

Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. Dopo l’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:<br />

«Art. 182-ter (Transazione fiscale). – Con il piano di cui all’articolo 160 il debitore può<br />

proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi<br />

accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non<br />

iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea. La<br />

proposta può prevedere la dilazione del pagamento. Se il credito tributario è assistito da privilegio,<br />

la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori<br />

a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno<br />

una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali; se il credito<br />

tributario ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a<br />

quello degli altri creditori chirografari.<br />

Copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito<br />

presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale<br />

della riscossione ed all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del<br />

debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito


492<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla<br />

data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale.<br />

Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere<br />

al debitore una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso.<br />

L’ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti<br />

dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione<br />

attestante l’entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi,<br />

per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al<br />

concessionario. Dopo l’emissione del decreto di cui all’articolo 163, copia dell’avviso di irregolarità<br />

e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli<br />

adempimenti previsti dall’articolo 171, comma 1, e dall’articolo 172. In particolare, per i<br />

tributi amministrati dall’agenzia delle dogane, l’ufficio competente a ricevere copia della domanda<br />

con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione<br />

di cui al terzo periodo, si identifica con l’ufficio che ha notificato al debitore gli<br />

atti di accertamento.<br />

Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario<br />

del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, l’adesione o il<br />

diniego alla proposta di concordato è approvato con atto del direttore dell’ufficio, su conforme<br />

parere della competente direzione regionale, ed è espresso mediante voto favorevole o contrario<br />

in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall’articolo 178, comma 1.<br />

Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale<br />

della riscossione alla data di presentazione della domanda, quest’ultimo provvede ad<br />

esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore dell’ufficio,<br />

previo conforme parere della competente direzione regionale.<br />

La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell’articolo 181, determina la cessazione<br />

della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al comma 1.<br />

Ai debiti tributari amministrati dalle agenzie fiscali non si applicano le disposizioni di cui<br />

all’articolo 182-bis.».<br />

Capo XVI<br />

Abrogazione del titolo IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

Art. 147.<br />

Abrogazione del titolo IV regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. Il titolo IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.<br />

2. Sono soppressi tutti i riferimenti all’amministrazione controllata contenuti nel regio<br />

decreto 16 marzo 1942, n. 267.<br />

Nota all’art. 147:<br />

— Il Titolo IV del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, abrogato dal presente<br />

decreto, recava:<br />

«Dell’Amministrazione controllata».<br />

Capo XVII<br />

Modifiche al titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

Art. 148.<br />

Sostituzione dell’articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 195 (Accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza anteriore alla liquidazione<br />

coatta amministrativa). – Se un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con<br />

esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l’impresa


Parte I - Dottrina 493<br />

ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dell’autorità che ha la vigilanza<br />

sull’impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. Il trasferimento della<br />

sede principale dell’impresa intervenuto nell’anno antecedente l’apertura del procedimento,<br />

non rileva ai fini della competenza.<br />

Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che<br />

ritenga opportuni nell’interesse dei creditori fino all’inizio della procedura di liquidazione.<br />

Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all’articolo<br />

15, e l’autorità governativa che ha la vigilanza sull’impresa.<br />

La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell’articolo 136 del cod. proc. civ.,<br />

all’autorità competente perché disponga la liquidazione. Essa è inoltre notificata, affissa e resa<br />

pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento.<br />

Contro la sentenza predetta può essere proposto appello da qualunque interessato, a<br />

norma degli articoli 18 e 19.<br />

Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d’insolvenza provvede con decreto<br />

motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell’articolo 22.<br />

Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d’insolvenza<br />

a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di<br />

un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verifica<br />

la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica in ogni caso il<br />

procedimento di cui al terzo comma.<br />

Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.».<br />

Art. 149.<br />

Modifiche all’articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti<br />

modificazioni:<br />

a) al comma 1, le parole: «del Regno» sono soppresse;<br />

b) al comma 3, le parole: «2456 e 2457» sono sostituite dalle seguenti: «2494 e 2495».<br />

Nota all’art. 149:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 213 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come<br />

modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 213 (Chiusura della liquidazione). – Prima dell’ultimo reparto ai creditori, il bilancio<br />

finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di reparto tra i creditori,<br />

accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all’autorità,<br />

che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del<br />

tribunale e liquida il compenso al commissario. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante<br />

inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali che siano designati dall’autorità che vigila<br />

sulla liquidazione.<br />

Nel termine di venti giorni dall’inserzione nella Gazzetta Ufficiale, gli interessati possono<br />

proporre, con ricorso al tribunale, le loro contestazioni. Esse sono comunicate, a cura del cancelliere,<br />

all’autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di<br />

sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale<br />

le loro osservazioni. Il presidente del tribunale nomina un giudice per l’istruzione e per i<br />

provvedimenti ulteriori a norma dell’art. 189 del cod. proc. civ.<br />

Decorso il termine indicato senza che siano proposte osservazioni, il bilancio, il conto di<br />

gestione e il piano di reparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni<br />

finali tra i creditori. Si applicano le norme dell’art. 117, e se del caso degli articoli 2494 e<br />

2495 del cod. civ.».


494<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Capo XVIII<br />

Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore<br />

Art. 150.<br />

Disciplina transitoria<br />

1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate<br />

prima dell’entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure di fallimento e<br />

di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore.<br />

Art. 151.<br />

Abrogazione in materia di transazione fiscale<br />

1. L’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,<br />

dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è abrogato.<br />

Note all’art. 151:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (Interventi urgenti<br />

in materia tributaria, di privatizzazione, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno<br />

dell’economia anche nelle aree svantaggiate – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio<br />

2002, n. 158) convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178,<br />

come modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 3 (Potenziamento dell’attività di riscossione dei tributi e sistema di remunerazione<br />

del servizio nazionale della riscossione).<br />

–1.(Omissis).<br />

2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, è<br />

dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario<br />

chiede, sulla base del ruolo, per conto dell’Agenzia delle entrate l’ammissione al passivo della<br />

procedura.».<br />

2. Al d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) all’art. 19:<br />

1) al comma 2:<br />

1.1) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché sui nuovi beni la<br />

cui esistenza è stata comunicata dall’ufficio ai sensi del comma 4;»;<br />

1.2) (Omissis);<br />

1.3) alla lettera e) dopo la parola: «compiute», sono inserite le seguenti: «nell’attività di<br />

notifica della cartella di pagamento e»;<br />

2) (Omissis); b) all’art. 20:<br />

1) al comma 1 dopo le parole: «lettere a), d)», sono inserite le seguenti: «, d-bis)»;<br />

2) al comma 3 le parole da: «dell’importo» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti:<br />

«pari ad un quarto dell’importo iscritto a ruolo, ed alla totalità delle spese di cui all’art.<br />

17, comma 6, se rimborsate dall’ente creditore.»;<br />

c) (Omissis).<br />

3. (abrogato).<br />

3-bis. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, iscritti a<br />

ruolo dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, può essere consentito,<br />

in deroga a quanto previsto dall’art. 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.<br />

338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nel limite massimo<br />

di sessanta mesi con provvedimento motivato degli stessi enti impositori.<br />

4. Negli anni 2002 e 2003 la remunerazione dei concessionari e dei commissari governativi,<br />

per i ruoli emessi da uffici statali, anche prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 26<br />

febbraio 1999, n. 46, si compone:


Parte I - Dottrina 495<br />

a) di una indennitàfissa, pari, nei due anni, rispettivamente a euro 370 milioni ed a euro<br />

335 milioni;<br />

b) di un importo variabile, costituito da un aggio, di percentuale pari a quella vigente al<br />

31 dicembre 2001, sulle somme effettivamente riscosse, da erogare entro il 30 aprile dell’anno<br />

successivo a quello di riferimento.<br />

5. Con decreto ministeriale, da adottare entro il 31 luglio di ciascun anno, l’indennità di<br />

cui al comma 4 è ripartita, per una quota non inferiore al 96 per cento, tra i concessionari e i<br />

commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della<br />

clausola di salvaguardia, e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari<br />

per i quali vige l’obbligo della redazione bilingue degli atti.<br />

6. Per il conseguimento dell’importo variabile di cui al comma 4, ai concessionari e commissari<br />

governativi è fissato l’obiettivo di un incremento della riscossione delle somme iscritte<br />

nei ruoli degli uffici statali, rispetto ai livelli della corrispondente riscossione conseguiti nell’anno<br />

2001, in misura complessiva non inferiore a euro 520 milioni, per l’anno 2002, ed a<br />

euro 1040 milioni, per l’anno 2003. Con il decreto di cui al comma 5, l’incremento complessivo<br />

della riscossione è suddiviso nelle quote di competenza di ciascun concessionario e commissario<br />

governativo, nel rispetto dei seguenti criteri:<br />

a) relativamente all’obiettivo stabilito per l’anno 2002, determinazione di uguali quote di<br />

incremento delle percentuali derivanti dal rapporto tra quanto riscosso nel 2001 ed il carico<br />

medio netto del triennio 1998-2000, tra i soli concessionari e commissari governativi le cui<br />

attività di riscossione sono risultate, nell’anno 2001, inferiori alla mediana del medesimo anno,<br />

assumendosi questa nel valore percentuale dato dal rapporto tra la riscossione effettuata<br />

ed il relativo carico medio netto del predetto triennio; per lo stesso anno 2002, l’obiettivo<br />

proprio dei concessionari e dei commissari governativi le cui attività di riscossione sono risultate,<br />

nell’anno 2001, pari o superiori alla mediana del medesimo anno, è costituito dal mantenimento<br />

di un identico valore percentuale di riscossione;<br />

b) relativamente all’obiettivo stabilito per l’anno 2003, divisione dello stesso in modo che<br />

le uguali quote di incremento di cui alla lettera a), per le concessioni situate al di sopra della<br />

mediana siano pari alla metà di quelle previste per le concessioni al di sotto della stessa mediana.<br />

7. Fermo l’aggio di cui al comma 4, lettera b), i concessionari e i commissari governativi<br />

anticipano comunque, senza diritto ad interessi, il versamento degli importi corrispondenti<br />

agli obiettivi stabiliti nel comma 6, lettera a), entro il 30 novembre 2002, in misura pari a euro<br />

260 milioni, e, entro il 27 dicembre 2002, in misura pari alla differenza tra il valore dell’obiettivo<br />

assegnato e l’importo di quanto anticipato o effettivamente riscosso al 13 dicembre 2002.<br />

Il 50 per cento della quota di obiettivo non conseguito nell’anno 2002 dai concessionari e<br />

commissari governativi è comunque computato in aumento delle loro quote di obiettivo<br />

per l’anno 2003. Per la restituzione dell’anticipo, in due quote uguali negli anni 2003 e<br />

2004, i concessionari e commissari governativi effettuano compensazione, da regolare contabilmente,<br />

fino ad estinzione del credito, con gli importi dei riversamenti dovuti nei predetti<br />

anni. La mancata effettiva riscossione delle somme anticipate comporta l’obbligo di restituzione<br />

dell’aggio.<br />

7-bis. L’aggio di cui al comma 4, lettera b), per la quota corrispondente alla differenza<br />

tra il valore dell’obiettivo assegnato per il 2002 e l’importo effettivamente riscosso in detto<br />

anno, puòessere imputato, in deroga ai principi di competenza, al risultato civilistico e fiscale<br />

dell’esercizio 2002.<br />

8. L’aggio di cui al comma 4, lettera b), è aumentato del 50 per cento sulle maggiori riscossioni<br />

realizzate rispetto agli obiettivi ed è ridotto, per il mancato conseguimento degli<br />

obiettivi riferiti all’anno 2003, nelle misure stabilite con il decreto di cui al comma 5, in misura<br />

percentuale pari a quella di scostamento dall’obiettivo, con un massimo del 20 per cento.<br />

9. Il concessionario o il commissario governativo che non esegue, in tutto o in parte, alla<br />

prescritta scadenza le anticipazioni previste dal comma 7 è punito con la sanzione ammini-


496<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

strativa pecuniaria di cui all’art. 47 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112; in tale caso, si applicano<br />

inoltre le disposizioni degli artt. 30 e 55 del medesimo d.lgs. n. 112 del 1999.<br />

9-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 9 non si applica in caso<br />

di versamento delle anticipazioni di cui al comma 7 entro il termine di trenta giorni dalla prescritta<br />

scadenza; in tale caso, non si applicano interessi.<br />

10. Al d.lgs. 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) nell’art. 4, comma 1, secondo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2002» sono<br />

sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2003»;<br />

b) nell’art. 4-bis, comma 1, le parole: «1º gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti:<br />

«1º gennaio 2004».<br />

11. All’art. 77, comma 1, lettera d), della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: «1º<br />

gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2004».<br />

12. Sono abrogati il comma 5 dell’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e,<br />

fermo quanto disposto dall’art. 15, l’articolo 16-quinquies del decreto-legge 28 dicembre<br />

2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Per i ruoli<br />

emessi da uffici statali non si applica la maggiorazione dell’aggio di cui all’art. 17, comma<br />

2 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112.<br />

13. L’Agenzia delle entrate provvede a maggiori accertamenti per 146 milioni di euro,<br />

nell’anno 2002, per 635 milioni di euro nell’anno 2003 e per 455 milioni di euro nell’anno<br />

2004. A tale fine, fermo restando per i professori della Scuola inquadrati nel ruolo di cui all’art.<br />

5, comma 5, del decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301 del Ministro delle finanze<br />

il diritto potestativo di opzione per il rientro nei ruoli di provenienza, con automatico riconoscimento<br />

alla presa d’atto della riammissione a tutti gli effetti del servizio prestato presso<br />

la Scuola, la Scuola superiore dell’economia e delle finanze, per gli anni 2002, 2003 e 2004,<br />

realizza un programma straordinario di qualificazione, riqualificazione e formazione del personale<br />

del Ministero dell’economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, attraverso adeguata<br />

reingegnerizzazione dei propri processi produttivi, per le esigenze connesse all’immediato potenziamento<br />

dell’attività di accertamento fiscale e di contrasto all’economia sommersa, utilizzando<br />

le risorse di cui all’unità previsionale di base 6.1.1.1. «Spese generali di funzionamento»,<br />

capitolo 3542, dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per<br />

l’anno finanziario 2002 e corrispondenti unità previsionali di base per gli anni 2003 e 2004.<br />

13-bis. Al d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) all’art. 30, comma 1, primo periodo, le parole: «dall’art. 47» sono sostituite dalle seguenti:<br />

«dal Capo IV»;<br />

b) all’art. 55, comma 1, le parole: «dall’art. 47» sono sostituite dalle seguenti: «dal presente<br />

capo»;<br />

c) all’art. 57, comma 1, le parole da: «Fatte salve» fino a: «commissari governativi» sono<br />

sostituite dalle seguenti: «Fino all’anno 2004 e anche in deroga all’art. 12, comma 3, primo<br />

periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che alla data di<br />

entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, lo gestiscono<br />

a titolo di commissari governativi.».<br />

13-ter. La riscossione coattiva dei crediti dell’erario relativa alle prestazioni rese dai soggetti<br />

di cui al regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile<br />

1937, n. 526, fino alla soppressione dell’art. 10, n. 26), del decreto del Presidente della Repubblica<br />

26 ottobre 1972, n. 633, si intende consentita nei limiti dell’applicazione della predetta<br />

disposizione.<br />

Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi o recuperi di somme già versate.<br />

13-quater. La riscossione coattiva dei fondi a disposizione del Corpo delle capitanerie di<br />

porto avviene ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito,<br />

con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460.».


Parte I - Dottrina 497<br />

Art. 152.<br />

Disposizioni abrogative in materia di limitazioni personali del fallito<br />

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:<br />

a) art. 2, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato<br />

attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della<br />

Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;<br />

b) art. 3, comma 1, lettera e), della legge 8 agosto 1991, n. 264, limitatamente alle parole:<br />

«o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione<br />

di fallimento».<br />

Note all’art. 152:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo<br />

1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo<br />

e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28<br />

aprile 1967, n. 106) come modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 2. 1. Non sono elettori:<br />

a) (abrogata);<br />

b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione<br />

di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall’art.<br />

4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;<br />

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza<br />

detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più<br />

province, a norma dell’art. 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti<br />

stessi;<br />

d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;<br />

e) coloro che sono sottoposti all’interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il<br />

tempo della sua durata.<br />

2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate<br />

in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione<br />

del diritto di elettorato.».<br />

— Si riporta il testo dell’art. 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell’attività di<br />

consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto) come modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 3 (Autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei<br />

mezzi di trasporto). – 1. Nel riquadro dello sviluppo programmato del settore di cui all’art.<br />

2, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto<br />

è rilasciata, dalla provincia, al titolare dell’impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:<br />

a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica<br />

europea stabilito in Italia;<br />

b) abbia raggiunto la maggiore età;<br />

c) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro<br />

l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria<br />

e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648<br />

e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all’art.<br />

2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la<br />

legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a<br />

cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;<br />

d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di<br />

prevenzione;<br />

e) non sia stato interdetto o inabilitato;<br />

f) sia in possesso dell’attestato di idoneità professionale di cui all’art. 5;


498<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

g) disponga di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria valutati alla stregua di criteri<br />

definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal<br />

Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentite le associazioni di categoria maggiormente<br />

rappresentative a livello nazionale.<br />

2. Nel caso di società, l’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla società. A tal<br />

fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti:<br />

a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;<br />

b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita<br />

per azioni;<br />

c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.<br />

3. Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto<br />

da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e il requisito di cui alla<br />

lettera g) del comma 1 deve essere posseduto dalla società.<br />

4. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato al versamento del contributo<br />

una tantum, di cui al comma 4 dell’art. 8.<br />

4-bis. L’autorizzazione non è richiesta per l’esercente attività di servizi tecnico-amministrativi<br />

di altro Stato membro dell’Unione europea secondo le disposizioni di quest’ultimo,<br />

che fornisca occasionalmente in Italia, per conto della propria clientela, le prestazioni di consulenza<br />

di cui alla presente legge.».<br />

Art. 153.<br />

Entrata in vigore<br />

1. Il presente decreto entra in vigore dopo sei mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta<br />

Ufficiale, fatti salvi gli articoli 45, 46, 47, 151 e 152, che entrano in vigore il giorno della pubblicazione<br />

del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale.<br />

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale<br />

degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo<br />

e di farlo osservare.<br />

Dato a Roma, addì 9 gennaio 2006<br />

Ciampi<br />

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri<br />

Castelli, Ministro della giustizia<br />

Tremonti,Ministro dell’economia e delle finanze<br />

Scajola, inistro delle attività produttive<br />

Visto, il Guardasigilli: Castelli


Parte I - Dottrina 499<br />

Relazione illustrativa al D.Lgs. recante: «LA RIFORMA OR-<br />

GANICA DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONCORSUA-<br />

LI DI CUI AL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267»<br />

L’articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80, delega al Governo l’attuazione<br />

della riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16<br />

marzo 1942, n. 267.<br />

La vigente legge fallim., emanata con Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e perciò risalente<br />

ad oltre un cinquantennio, non è stata mai sistematicamente riformata, sebbene abbia<br />

subito nel tempo numerosi e rilevanti interventi della Corte Costituzionale e le interpretazioni<br />

interpretative introdotte dalla giurisprudenza.<br />

L’attuale disciplina si ispira ad una finalità essenzialmente liquidatoria dell’impresa insolvente<br />

e ad una tutela accentuata dei diritti dei creditori, determinando un completo spossessamento<br />

del patrimonio del debitore che viene posto in una condizione di assoluta incapacità<br />

di disporre, anche con effetti extra concorsuali e di tipo personale del proprio patrimonio. In<br />

tale quadro, la finalità recuperatoria del patrimonio imprenditoriale ha finito per trovare collocazione<br />

secondaria rispetto allo scopo sanzionatorio del fallimento.<br />

Si tratta di una procedura che non risulta più adeguata alle finalità che la evoluzione socio-economica<br />

intende realizzare nelle situazioni di insolvenza imprenditoriale: finalità ispirate<br />

ad una maggiore sensibilità verso la conservazione delle componenti positive dell’impresa<br />

(beni produttivi e livelli occupazionali); inoltre, il rilevante contenzioso a cui la procedura dà<br />

vita ne determina l’eccessiva durata. L’inadeguatezza del quadro normativo da lungo tempo<br />

in vigore ha stimolato vari tentativi, rimasti senza esito, di riforma del sistema, con l’obiettivo<br />

di renderlo più flessibile ed adeguato alla nuova realtà economica.<br />

Va tenuto presente che, muovendo dall’attuale sistema normativo concorsuale, qualsiasi<br />

tentativo di riforma della materia non soltanto deve risultare compatibile con la legislazione<br />

europea, ma deve anche ispirarsi ad una nuova prospettiva di recupero delle capacità produttive<br />

dell’impresa, nelle quali non è più individuabile un esclusivo interesse dell’imprenditore,<br />

secondo la ristretta concezione del legislatore del ’42, ma confluiscono interessi economici e<br />

sociali più ampi, che privilegiano il ricorso alla via del risanamento e del superamento della<br />

crisi aziendale.<br />

Nella legislazione dei Paesi europei si è da tempo affermata la tendenza non dissimile<br />

volta a considerare le procedure concorsuali non più in termini meramente liquidatori-sanzionatori,<br />

ma piuttosto come destinate ad un risultato di conservazione dei mezzi organizzativi<br />

dell’impresa, assicurando la sopravvivenza, ove possibile, di questa e, negli altri casi, procurando<br />

alla collettività, ed in primo luogo agli stessi creditori, una più consistente garanzia patrimoniale<br />

attraverso il risanamento e il trasferimento a terzi delle strutture aziendali.<br />

Con la conferita delega, il legislatore ha inteso allinearsi agli altri Stati membri dell’Unione<br />

europea ed introdurre una nuova disciplina concorsuale per la regolamentazione dell’insolvenza<br />

che semplifichi le procedure attualmente esistenti e sopperisca in modo agile e spedito<br />

alla conservazione dell’impresa e alla tutela dei creditori.<br />

Tale finalità èstata realizzata mediante un duplice intervento posto in essere dal decreto<br />

legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge n. 80/2005. Esso, da un lato, ha modificato<br />

direttamente alcune disposizioni della legge fallim., in particolare l’articolo 67 in materia di<br />

revocatoria fallimentare e gli articoli 160, 161, 163, 167, 180, 181, in materia di concordato<br />

preventivo, introducendo altresì l’articolo 182 bis in tema di accordi di ristrutturazione dei<br />

debiti; dall’altro, ha dettato al Governo i criteri e i principi direttivi per realizzare la riforma<br />

organica delle procedure concorsuali.


500<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Le considerazioni sin qui svolte chiariscono quali siano le finalità cui si ispirano i criteri e<br />

i principi direttivi della delega, che toccano vari, essenziali profili ed in particolare: l’ambito<br />

soggettivo di estensione della procedura fallimentare; l’accelerazione delle procedure applicabili<br />

alle controversie nella stessa materia (art. 1, comma 6, lett. a) n. 1); l’ampliamento delle<br />

competenza del Comitato dei creditori, coordinando i poteri degli altri organi della procedura<br />

(art. 1, comma 6, lett. a) n. 2); la modifica della disciplina dei requisiti della nomina a curatore<br />

(art. 1, comma 6, lett. a) n. 3), conferendo ai creditori il potere di confermare o di richiedere<br />

al giudice delegato la sostituzione del curatore medesimo in sede di adunanza per<br />

l’esame dello stato passivo (art. 1, comma 6, lett. a) n. 9); la modifica delle conseguenze personali<br />

del fallimento (art. 1, comma 6, lett. a) n. 4); la modifica degli effetti della revocazione<br />

(art. 1, comma 6, lett. a) n. 5); la riduzione del termine di decadenza per l’esercizio dell’azione<br />

revocatoria (art. 1, comma 6, lett. a) n. 6); la modifica degli effetti del fallimento sui rapporti<br />

giuridici pendenti, compresa la disciplina dei patrimoni destinati ad uno specifico affare (art.<br />

1, comma 6, lett. a) n. 7); la modifica della disciplina dell’esercizio provvisorio della impresa<br />

insolvente (art. 1, comma 6, lett. a) n. 8); la modifica del procedimento dell’accertamento del<br />

passivo, abbreviando i tempi e semplificando le modalità di presentazione delle domande<br />

(art. 1, comma 6, lett. a) n. 9); la predisposizione da parte del curatore di un programma<br />

di ristrutturazione contenente le modalità ed i termini previsti per la liquidazione dell’attivo<br />

(art. 1, comma 6, lett. a) n. 10); la modifica della ripartizione dell’attivo, abbreviando i tempi<br />

della procedura e semplificando gli adempimenti connessi (art. 1, comma 6, lett. a) n. 11); la<br />

modifica della disciplina del concordato fallimentare accelerando i tempi della procedura e<br />

prevedendo l’eventuale suddivisione dei creditori in classi (art. 1, comma 6, lett. a) n. 12);<br />

la introduzione dell’istituto della esdebitazione (art. 1, comma 6, lett. a) n. 13); la abrogazione<br />

del procedimento sommario e dell’amministrazione controllata e, da ultimo, previsioni in materia<br />

fiscali (art. 1, comma 6, lett. a) n. 14).<br />

Tutto ciò assicurando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, al fine<br />

di garantire la coerenza logica e sistematica della normativa.<br />

Ai principi innanzi esposti si è data attuazione con il presente schema di d.lgs. secondo le<br />

linee di intervento di seguito analiticamente illustrate.<br />

La tecnica utilizzata è quella della novellazione, ritenendo che, nonostante l’ampiezza<br />

della delega, questa non consentisse la completa abrogazione della vigente legge fallim., di<br />

cui lasciava immutati alcuni ambiti, come gli effetti del fallimento per i creditori, il concordato<br />

fallimentare, i reati fallimentari. Proprio in ragione dei rigidi confini posti dalla delega,<br />

il presente schema di decreto non può affrontare sistematicamente la novellazione di ambiti<br />

materiali pur ugualmente rilevanti e che il Gruppo di studio istituito presso il Ministero della<br />

giustizia aveva complessivamente considerato.<br />

Per una migliore comprensione, si precisa che la presente relazione è ordinata con riferimento<br />

alle disposizioni della legge fallim., di cui si fa espressa menzione via via che si procede<br />

al richiamo degli articoli oggetto di novellazione. Allorquando, invece, il testo della relazione<br />

si riferisce alle disposizioni del d.lgs., di questo è fatta espressa menzione a fianco dell’articolo<br />

richiamato.<br />

Il decreto in esame si divide in diciotto Capi.<br />

Il primo Capo contiene le modifiche del Titolo I della legge fallim. e, segnatamente, degli<br />

articoli 1, 3 e 4.<br />

Art. 1<br />

Legge fallim.<br />

In ossequio al criterio di delega che richiede l’estensione dell’ambito dei soggetti esonerati<br />

dalla assoggettabilità al fallimento, con l’articolo 1 è stato novellato l’articolo 1 della Legge<br />

Fallimentare, ridefinendo l’ambito soggettivo di applicazione dell’istituto fallimentare.<br />

Al riguardo, l’ampliamento dei soggetti esonerati è stato inteso in senso quantitativo e<br />

non meramente qualitativo. In altri termini, benché vengano assoggettati a fallimento tutti


Parte I - Dottrina 501<br />

gli imprenditori commerciali, qualunque sia l’attività esercitata. Restano quindi esclusi dall’assoggettabilità<br />

alle procedure concorsuali, oltre agli imprenditori agricoli ed agli enti pubblici<br />

che esercitano in via esclusiva o prevalente un’attività economica, anche tutti i piccoli imprenditori,<br />

siano essi imprenditori individuali che collettivi. In questo modo, confortati dall’indicazione<br />

del principio di delega, si è inteso risolvere nel senso dell’esclusione la vexata quaestio<br />

concernente la fallibilità delle piccole società commerciali. Tale dato va, poi, letto in collegamento<br />

con gli accresciuti nuovi limiti dimensionali delle imprese non assoggettate al fallimento<br />

di cui appresso. Nell’ambito della discussione incentrata sul requisito «dimensionale» del<br />

piccolo imprenditore commerciale esonerato dal fallimento, è stata prospettata la possibilità<br />

di applicare diversi criteri di riferimento: il capitale investito; il numero di dipendenti impiegato<br />

dall’imprenditore; il totale dell’attivo di impresa; l’ammontare dell’indebitamento complessivo,<br />

un criterio «misto», che faccia riferimento al patrimonio investito, salvo che l’impresa<br />

non abbia conseguito una soglia minima di utili; altri criteri basati su indici civilistici di<br />

valutazione degli utili di bilancio.<br />

All’esito della discussione sono stati prescelti, in via assolutamente alternativa tra di loro,<br />

i due criteri che rispecchiano in maniera più congrua l’effettiva consistenza delle dimensioni<br />

effettivamente assunte dall’impresa insolvente e del patrimonio aziendale, ma che siano comunque<br />

facilmente accertabili in sede prefallimentare sia sulla base delle scritture contabili<br />

e dei registri fiscali, sia sulla base delle informative richieste di prassi alla Guardia di finanza.<br />

Si tratta, per un verso, del criterio degli investimenti di capitale effettuati nell’azienda per un<br />

ammontare non superiore a trecentomila euro e, per l’altro, di quello della media dei ricavi<br />

lordi non superiore a duecentomila euro conseguiti negli ultimi tre anni o dall’inizio dell’attività<br />

se questa ha avuto una durata inferiore. In quest’ultimo caso, per evitare qualsiasi tipo<br />

di interferenza tra l’accertamento dei ricavi compiuto in sede fallimentare e quello eventualmente<br />

compiuto in sede tributaria, si è reso necessario precisare che tale presupposto può<br />

risultare «in qualunque modo». I due criteri, peraltro, sono tra loro complementari, in quanto<br />

mentre il primo si adatta maggiormente alla fase iniziale dell’attività di impresa, quando non<br />

sono stati realizzati ancora ricavi di rilievo, il secondo si attaglia meglio ad un’attività di impresa<br />

dove gli investimenti risalgano ad un tempo più lontano. Infine, per evitare che i parametri<br />

di valore innanzi indicati possano divenire inadeguati nel tempo, il Ministero della giustizia<br />

è stato delegato ad aggiornali, con cadenza triennale, sulla base della media delle variazioni<br />

degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute<br />

nel periodo di riferimento.<br />

Art. 3<br />

Legge fallim.<br />

L’articolo reca la modifica dell’articolo 3 della legge fallim. al solo fine di eliminare sia<br />

nella rubrica che nel corpo della disposizione ogni riferimento alla soppressa procedura di<br />

amministrazione controllata. Ulteriori esigenze di coordinamento hanno infine suggerito la<br />

soppressione del comma 2 dell’articolo in rassegna.<br />

Art. 3<br />

Decreto legislativo<br />

L’articolo contiene l’abrogazione dell’articolo 4 della legge fallimentare. L’abrogazione<br />

del comma 1 è conseguenza dell’abrogazione della professione dell’agente di cambio. L’abrogazione<br />

del comma secondo, che prevede il c.d. «fallimento fiscale», è conseguenza dell’abrogazione<br />

dell’articolo 97, comma terzo, del d. P.R. 29 settembre, n. 602, in virtù dell’articolo<br />

16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Detto articolo 97, comma terzo, che disciplinava<br />

il fallimento del contribuente per debito di imposta, era già stato dichiarato costituzionalmente<br />

illegittimo con sentenza 9 marzo 1992, n. 89.


502<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Il secondo Capo contiene le modifiche del Titolo II, Capo I, della legge fallimentare e,<br />

segnatamente, degli articoli da sei a ventidue.<br />

Art. 6<br />

Legge fallim.<br />

L’articolo si propone la soppressione del fallimento d’ufficio risolvendo in tal senso, dopo<br />

lunghe dispute e ripetuti interventi della Corte Costituzionale (Ord. n. 411/2002; Sent. n.<br />

240/2003), ogni possibile contrasto di tale previsione con il principio del giusto processo sancito<br />

dal nuovo articolo 111 della Carta Costituzionale.<br />

Nel comma secondo viene previsto nell’ottica di semplificazione ed accelerazione della<br />

procedura, la facoltà di indicare nel ricorso il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica<br />

presso cui l’istante dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge<br />

sia prima che dopo l’apertura della procedura concorsuale. Tale norma generale è riprodotta<br />

anche nel nuovo articolo 93, comma 3, n. 5.<br />

Art. 7<br />

Legge fallim.<br />

L’articolo in commento disciplina tutti i casi di iniziativa obbligatoria del pubblico ministero,<br />

ed in tal senso è stata modificata la rubrica. Al comma 1, esso aggiunge, tra i fattori<br />

sintomatici dell’insolvenza emersi in sede penale che rendono attivabile l’iniziativa del Pubblico<br />

Ministero, la nozione tecnica di «irreperibilità» dell’imprenditore.<br />

La previsione della soppressione della dichiarazione di fallimento d’ufficio di cui alla<br />

novella dell’articolo 5 della legge fallim. risulta bilanciata dall’affidamento al pubblico ministero<br />

del potere di dar corso all’istanza di fallimento su segnalazione qualificata proveniente<br />

dal giudice al quale, nel corso di un giudizio civile, risulti l’insolvenza di un imprenditore. In<br />

mancanza di un principio di delega che consentisse di ampliare ulteriormente il potere d’iniziativa<br />

del pubblico ministero, non si è ritenuto possibile prevedere l’iniziativa di tale organo<br />

neppure nei casi di rinunzia alla domanda da parte dei soggetti legittimati che l’hanno presentata.<br />

Art. 8<br />

Decreto legislativo<br />

L’abrogazione dell’articolo 8 della legge fallimtare consegue alle modifiche introdotte nel<br />

novellato articolo 7.<br />

Art. 9<br />

Legge fallim.<br />

Nel novellato comma 2 viene disciplinata l’ipotesi in cui l’imprenditore trasferisca la sede<br />

dell’impresa nell’imminenza della presentazione dell’istanza di fallimento disponendo – in<br />

analogia a quanto già previsto dall’articolo 161, nel testo modificato dal D.L. n. 35/2005 –<br />

che la competenza per territorio per la dichiarazione di fallimento rimane radicata in capo<br />

al tribunale della sede di provenienza allorquando il trasferimento della sede sia intervenuto<br />

nell’anno antecedente all’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento. I commi<br />

terzo e quarto, nel ribadire il principio di nazionalità che permette di dichiarare il fallimento<br />

dell’imprenditore che ha all’estero la sede principale dell’impresa anche nel caso in cui sia<br />

stata già pronunciata dichiarazione di fallimento all’estero, fanno tuttavia salve non solo le<br />

diverse disposizioni contenute convenzioni internazionali (ad esempio: Convenzione Regno<br />

d’Italia e la Repubblica S. Marino del 30 giugno 1930 nonché la Convenzione di Bruxelles<br />

27 settembre 1968), ma anche quelle contenute nella legislazione europea in materia di insolvenza<br />

transfrontaliera, attualmente disciplinata dal Regolamento n. 1346/2000. La disciplina


Parte I - Dottrina 503<br />

della competenza giurisdizionale nelle ipotesi di insolvenza transnazionale è completata dalla<br />

norma in tema di perpetuatio iurisdictionis secondo la quale il trasferimento della sede dell’impresa<br />

all’estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto prima dopo<br />

il deposito del ricorso di cui all’articolo 6 o della presentazione della richiesta di cu all’articolo<br />

7.<br />

Art. 9 bis<br />

Legge fallim.<br />

Regola la disciplina del fallimento dichiarato da tribunale incompetente e dispone gli<br />

adempimenti conseguenti alla dichiarazione di incompetenza. Si prevede, al fine di non creare<br />

dannose soluzioni di continuità nella procedura e di facilitare i successivi adempimenti che,<br />

all’esito del giudizio di appello ex articolo 18 la Corte, anziché revocare la sentenza di fallimento<br />

pronunciata dal tribunale incompetente, disponga con decreto la immediata trasmissione<br />

degli atti al tribunale ritenuto competente.<br />

Secondo la vigente normativa la sentenza di fallimento pronunciata da un tribunale dichiarato<br />

incompetente è nulla. Tuttavia, la dichiarazione di nullità travolge le attività processuali<br />

compiute nell’ambito della procedura fallimentare aperta dalla sentenza dichiarata nulla,<br />

comprese le iniziative giudiziali assunte dal curatore.<br />

Le conseguenze di tale disciplina risultano particolarmente gravi e possono allungare in<br />

maniera consistente la durata della procedura, in quanto il tribunale competente, se non ha<br />

già provveduto autonomamente, deve iniziare ex novo il procedimento per la dichiarazione di<br />

fallimento. Nel frattempo, potrebbero essere decorsi i termini di cui agli articoli 10, 11 e 147<br />

legge fallim., il cui decorso non è interrotto dalla sentenza nulla, proprio a cagione della sua<br />

nullità. Parimenti, i termini a ritroso stabiliti dagli articoli 64 e seguenti legge fallim. per la<br />

inefficacia o la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori si computano a far data non dalla<br />

sentenza di fallimento dichiarata nulla, ma solo da quella eventualmente successiva emessa<br />

dal tribunale riconosciuto competente. Per ovviare a tali gravi inconvenienti, si è introdotto<br />

il nuovo articolo in rassegna nel quale si dispone che la dichiarazione di incompetenza – all’esito<br />

del giudizio di appello o del regolamento di competenza – non comporta la nullità della<br />

dichiarazione di fallimento pronunciata dal tribunale riconosciuto, ma che la procedura di<br />

fallimento prosegue dinanzi a quest’ultimo tribunale. Ciò in considerazione del fatto che nel<br />

vigente ordinamento processuale la competenza non viene considerata come un presupposto<br />

del processo, la cui mancanza è causa di nullità dello stesso. Tale principio è sancito già nell’articolo<br />

50 del codice di rito. A tale stregua e nella prospettiva acceleratoria dettata dalla<br />

delega, la disciplina del fallimento dichiarato dal tribunale incompetente può essere opportunamente<br />

modificata nei termini precisati nell’articolo 9-bis.<br />

Per cui, fermo restando il carattere inderogabile di detta competenza, non pare più giustificabile<br />

che esso debba inesorabilmente comportare la assoluta nullità della sentenza pronunciata<br />

tribunale incompetente.<br />

In realtà, ciò che conta non è tanto il fatto che il fallimento sia stato dichiarato da un<br />

tribunale o da un altro, quanto che esso sia stato «correttamente» dichiarato, ossia in presenza<br />

di tutti i presupposti sostanziali di legge. La sentenza di fallimento emessa dal tribunale<br />

incompetente, quindi, non va dichiarata nulla, ma al contrario deve essere riconosciuta comunque<br />

valida ed idonea a fondare una procedura altrettanto valida; circostanza, questa ulteriormente<br />

confermata dalla disposizione secondo la quale restano «salvi gli effetti degli atti<br />

precedentemente compiuti» dai primitivi organi della procedura. La disciplina è completata<br />

dalla previsione secondo cui il tribunale dichiarato incompetente (al pari di quello che all’esito<br />

dell’istruttoria prefallimentare si dichiari incompetente) deve immediatamente trasmettere<br />

gli atti a quello dichiarato competente, affinché la procedura fallimentare prosegua dinanzi<br />

a quest’ultimo, fatta salva l’ipotesi – ora espressamente disciplinata – in cui il medesimo tribunale<br />

richieda d’ufficio il regolamento (negativo) di competenza ai sensi dell’articolo 45 cod.<br />

proc. civ.


504<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Si dispone, infine, con una norma anch’essa tesa a facilitare la prosecuzione dei giudizi<br />

promossi ex articolo 24 presso il tribunale dichiarato incompetente, che il giudice del tribunale<br />

dichiarato incompetente assegni alle parti un termine per la riassunzione della causa dinanzi<br />

a quello competente ai sensi dell’articolo 50 cod. proc. civ., ordinando contestualmente<br />

la cancellazione della causa dal ruolo.<br />

Art. 9 ter<br />

Legge fallim.<br />

L’articolo reca la disciplina del conflitto positivo di competenza dando preferenza, nelle<br />

ipotesi in cui due o più tribunali egualmente competenti dichiarano il fallimento del medesimo<br />

debitore, a quello che si è pronunziato per primo.<br />

La norma recepisce l’orientamento della Suprema Corte secondo cui, nei casi in cui il<br />

fallimento della stessa persona fisica venga dichiarato da due distinti Tribunali (imprenditori<br />

individuale titolare di più imprese con sedi diverse; socio illimitatamente responsabile di due<br />

società fallite; imprenditore individuale socio illimitatamente responsabile di società fallita) il<br />

conflitto che ne deriva – configurabile come conflitto reale positivo – va risolto secondo il<br />

principio di prevenzione (cfr. ex plurimis Cassazione, nn. 3461/2002, 1981/2000, 3455/<br />

1999, 8795/1997, 10942/91).<br />

Pur tuttavia, il tribunale che si è pronunziato successivamente, qualora non ritenga di<br />

dover trasmettere, in virtù di tale criterio, gli atti al tribunale che si è pronunziato per primo,<br />

può richiedere d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 45 cod. proc. civ.<br />

Art. 10<br />

Legge fallim.<br />

L’articolo in oggetto sulla scorta dei principi contenuti nella pronuncia della Consulta<br />

21 luglio 2000, n. 319 – che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo in commento<br />

nella parte in cui non prevedeva che le società non potessero più essere dichiarate fallite<br />

decorso un anno dalla cancellazione del registro delle imprese – accomuna gli imprenditori<br />

individuali e collettivi nella determinazione del termine annuale per dichiarazione di<br />

fallimento: termine che, in entrambi i casi, decorre dalla cancellazione dal registro delle<br />

imprese. Il comma 2 fa espressamente salva, per l’imprenditore individuale, la disciplina<br />

attualmente vigente secondo cui in tale ipotesi il termine annuale decorre comunque dalla<br />

data di effettiva cessazione dell’attività commerciale. Per le società non iscritte (soc. di<br />

fatto o irregolari), invece, appare preferibile non dettare una specifica disposizione, sicché<br />

esse continuano ad essere assoggettate a fallimento senza alcun limite temporale. La loro<br />

equiparazione all’imprenditore individuale, per il quale il termine inizia a decorrere dalla<br />

cessazione di fatto dell’attività, finirebbe per avvantaggiare le società non iscritte rispetto<br />

a quelle iscritte nel registro delle imprese, per le quali il termine il termine comincia a<br />

decorrere solo dalla cancellazione, adempimento conclusivo della liquidazione. D’altra<br />

parte, la mancata iscrizione nel registro delle imprese dipende da una scelta dei soci,<br />

per cui l’impossibilità di usufruire del termine annuale dipende dalla loro volontà. La legge,<br />

infine, non può non sanzionare la violazione delle norme che impongono l’iscrizione<br />

nel registro.<br />

Art. 11<br />

Legge fallim.<br />

A proposito del fallimento dell’imprenditore defunto, viene espressamente previsto l’esonero<br />

dell’erede che chiede il fallimento del defunto dagli obblighi di deposito della documentazione<br />

contabile previsti dagli articoli 14 e 16, comma 2, n. 3).


Parte I - Dottrina 505<br />

Art. 11<br />

Decreto legislativo<br />

La norma reca l’abrogazione dell’articolo 13 del regio decreto del 1942 in tema di obbligo<br />

di trasmissione dell’elenco dei protesti in linea con i principi dettati dalla delega.<br />

Art. 14<br />

Legge fallim.<br />

Nell’ipotesi di fallimento richiesto dall’imprenditore è stata semplificata la disciplina degli<br />

obblighi di deposito imposti al debitore, prevedendo tuttavia l’onere di indicazione dei<br />

ricavi lordi degli ultimi tre anni; ciò al fine di poter effettuare, sotto il profilo del requisito<br />

soggettivo, le verifiche relative al profilo dimensionale dell’impresa esercitata.<br />

Art. 15<br />

Legge fallim.<br />

Con l’articolo in esame è stata espressamente e compiutamente regolamentata la fase dell’istruttoria<br />

prefallimentare, salvaguardando i principi del contraddittorio tra le parti, della<br />

paritaria difesa, del diritto alla prova e della speditezza del procedimento.<br />

In esecuzione del principio di delega che prescrive l’accelerazione e l’abbreviazione delle<br />

procedure, è stata effettuata un’ampia ed approfondita riflessione circa la scelta di un possibile<br />

modello per i procedimenti endofallimentari.<br />

L’impostazione della legge fallim. del 1942 privilegia il modello c.d. «camerale», che trova<br />

il suo punto di riferimento normativo nella disciplina contenuta negli articoli 737 e seguenti<br />

cod. proc. civ. Invero, la giurisprudenza considera oggi la giurisdizione camerale come un<br />

«contenitore neutro» nel quale possono trovare spazio sia i provvedimenti di cd. «volontaria<br />

giurisdizione», sia i provvedimenti di natura «contenziosa». Questo «contenitore» appare in<br />

grado, da un lato, di assicurare la speditezza e la concentrazione del procedimento, e, dall’altro,<br />

di rispettare i limiti imposti all’incidenza della forma procedimentale dalla natura della<br />

controversia, che, quando ha ad oggetto diritti, impone l’applicazione di precise garanzie costituzionali,<br />

da ultimo espressamente descritte nell’art. 111 della Costituzione. La ricerca di<br />

un modello unitario per le controversie endofallimentari ha indotto a conservare il modello<br />

camerale configurato in modo da assicurare speditezza del rito, pienezza di contraddittorio<br />

e diritto alla prova, appellabilità della sentenza.<br />

Attraverso la conferma del modello camerale come «contenitore neutro» si è, dunque,<br />

ritenuto che possano essere utilmente perseguiti diversi obiettivi imposti dalla Costituzione<br />

e dalla legge di delegazione: la concentrazione, l’immediatezza e la speditezza del procedimento<br />

e la più generale e sempre immanente necessità di «deflazionare» la giurisdizione.<br />

L’articolo in rassegna dispone innanzitutto che l’istruttoria prefallimentare si svolge dinanzi<br />

al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di<br />

consiglio.<br />

Le disposizioni contenute nei commi dal secondo sino al quinto disciplinano la fase introduttiva<br />

della procedura, garantendo al debitore congrui termini a difesa nonostante le esigenze<br />

di celerità della procedura.<br />

Il decreto di convocazione del debitore – emesso dal Presidente o dal Giudice relatore<br />

delegato alla trattazione del procedimento – deve contenere l’indicazione che il procedimento<br />

è volto all’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine,<br />

non inferiore a sette giorni prima della udienza, per la presentazione di memorie e il deposito<br />

di documenti e relazioni tecniche da parte del debitore, il quale deve, in ogni caso, depositare<br />

una situazione patrimoniale aggiornata.


506<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Al fine di scongiurare un indesiderato prolungamento della durata della fase prefallimentare<br />

è stato introdotto anche il termine finale entro il quale deve essere disposta la convocazione<br />

del fallendo.<br />

Sono altresì disciplinate le modalità per l’immediata instaurazione del contraddittorio tra<br />

le parti. Pur tuttavia sempre in un’ottica acceleratoria viene consentito al tribunale di disporre<br />

immediatamente gli accertamenti necessari a fine di valutare la sussistenza dei presupposti<br />

per la dichiarazione di fallimento. In caso, poi, di particolare urgenza, tutti i termini previsti<br />

nei commi 3 e 4 possono essere abbreviati dal Tribunale con decreto motivato. Viene altresì<br />

positivamente disciplinata la facoltà del tribunale di delegare al giudice relatore l’audizione<br />

delle parti e la trattazione della procedura. Tenuto conto della particolare natura delle questioni<br />

trattate in sede prefallimentare viene espressamente prevista la facoltà per le parti da<br />

nominare, oltre il difensore di fiducia, anche propri consulenti tecnici di parte. Di particolare<br />

momento è la disposizione che consente al tribunale di emettere, ad istanza di parte, provvedimenti<br />

cautelari e conservativi, a tutela del patrimonio o dell’impresa. Tali provvedimenti<br />

hanno un efficacia limitata nel tempo connessa alla durata del procedimento dovendo essere<br />

confermati o revocati dalla sentenza dichiarativa di fallimento, ovvero revocati con il decreto<br />

che rigetta l’istanza.<br />

Di rilievo, infine, è la previsione in funzione deflattiva secondo la quale non si fa luogo a<br />

dichiarazione di fallimento se la complessiva esposizione debitoria e risultante dagli atti dell’istruttoria<br />

prefallimentare e relativa a debiti scaduti e non pagati, sia inferiore ad una soglia<br />

di valore predeterminata e periodicamente aggiornabile fissata attualmente in euro venticinquemila.<br />

Quest’ultima innovazione persegue la finalità, prospettata incidentalmente dalla Corte<br />

Costituzionale nella pronunce nn. 302/1985, 488/1993 e 368/1994, tesa ad evitare l’apertura<br />

di procedure fallimentari nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che i loro costi<br />

superino i ricavi distribuibili ai creditori.<br />

La previsione in esame peraltro avrà come ulteriore effetto quello di uniformare le prassi<br />

allo stato utilizzate nei vari Tribunali, secondo cui non si fa luogo alla pronuncia di fallimento<br />

nell’ipotesi in cui l’esposizione debitoria risultante dagli atti dell’istruttoria prefallimentare sia<br />

inferiore ad un certo ammontare di volta in volta individuato.<br />

Una tale soluzione evita di interferire sul profilo dell’accertamento dello stato di insolvenza,<br />

quale presupposto oggettivo del fallimento.<br />

Va inoltre evidenziato come la barriera posta a contenimento dell’eccessiva proliferazione<br />

delle procedure fallimentari di scarso impatto economico, in ogni caso non esclude il parallelo<br />

diritto del creditore di intraprendere l’azione esecutiva individuale nei confronti del<br />

debitore-imprenditore.<br />

Art. 16<br />

Legge fallim.<br />

Con il presente articolo, in un’ottica di razionalizzazione dell’accertamento del passivo, è<br />

stata prevista la perentorietà del termine per il deposito delle domande di guisa che le stesse<br />

non potranno più essere presentate sino alla pronuncia del decreto di esecutività dello stato<br />

passivo (lett. a), n. 5). Viene elevato, inoltre, a tre giorni il termine assegnato al fallito per il<br />

deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (lett. a), n. 3). Viene altresì<br />

elevato il termine per la fissazione dell’adunanza di verificazione dei crediti a centoventi giorni<br />

dal deposito della sentenza considerato che il termine precedentemente previsto veniva<br />

nella prassi costantemente disapplicato (lett. a), n. 4).<br />

Viene, poi, espressamente sancita la perentorietà del termine di giorni trenta prima dell’adunanza<br />

di verificazione dei crediti per la presentazione in cancelleria delle domande di<br />

insinuazione da parte dei creditori e dei terzi (lett. a), n. 5). Inoltre, si ribadisce il principio<br />

generale secondo cui la sentenza dichiarativa di fallimento è efficace fin dal momento del de-


Parte I - Dottrina 507<br />

posito in cancelleria, ma si precisa che, nei riguardi dei terzi, la stessa acquista efficacia dalla<br />

data della pubblicazione che viene fatta coincidere con l’iscrizione nel registro delle imprese.<br />

Viene abrogato il comma 4 dell’articolo in commento che disponeva l’emananzione dell’ordine<br />

di cattura del fallito da parte del tribunale con la stessa sentenza di fallimento o con<br />

successivo decreto e che doveva ritenersi già venuto meno in virtù dell’articolo 214 delle disp.<br />

att. cod. proc. pen. ai sensi del quale sono abrogate le disposizioni di legge o decreti che prevedono<br />

l’arresto o la cattura da parte di organi giudiziari che non esercitano funzioni penali:<br />

l’espressa abrogazione perciò non è altro che un mero adeguamento del testo normativo.<br />

Art. 17<br />

Legge fallim.<br />

Con la norma in commento vengono completamente rivisitati gli istituti della comunicazione<br />

e della pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento al fine di assicurare, da<br />

un canto, l’effettiva conoscenza della sentenza e dall’altro, la maggiore diffusione possibile di<br />

tale informazione per tutelare l’affidamento dei terzi e dare certezza ai rapporti giuridici.<br />

La modifica del comma 1 dell’articolo in commento mira a consentire al fallito la conoscenza<br />

integrale della sentenza di fallimento, affinché egli possa esercitare adeguatamente e<br />

tempestivamente il suo diritto di difesa (art. 24 Cost.) mediante l’impugnazione disciplinata<br />

dall’articolo 18 novellato.<br />

La modifica del comma 2 costituisce un inevitabile adeguamento della disposizione ai<br />

più moderni strumenti di pubblicità degli atti per cui, abrogate le anacronistiche disposizioni<br />

che richiedevano l’affissione dell’estratto della sentenza di fallimento «alla porta esterna del<br />

tribunale» (la prassi degli uffici giudiziari vedeva la stessa sentenza affissa all’albo del tribunale),<br />

vengono dettate norme più precise per la annotazione della sentenza attraverso la sua<br />

iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese; registro immediatamente accessibile anche<br />

per via telematica.<br />

La soppressione del comma 3 del vigente articolo 17 costituisce l’effetto dell’abolizione<br />

del foglio degli annunzi legali disposta dall’articolo 31, comma 1, della legge 24 novembre<br />

2000, n. 240 e si pone dunque come mero adeguamento del testo normativo.<br />

Art. 18<br />

Legge fallim.<br />

L’obiettivo della speditezza del procedimento, imposto dalla delega, viene perseguito<br />

sopprimendo – anche come conseguenza della procedimentalizzazione dell’istruttoria prefallimentare<br />

che si svolge a cognizione piena – l’attuale giudizio di primo grado di opposizione<br />

alla sentenza dichiarativa di fallimento, che sarà, pertanto, direttamente impugnabile dinanzi<br />

alla corte di appello. Il termine di trenta giorni per l’appello decorre, per il debitore dalla data<br />

della notificazione della sentenza di fallimento a norma dell’articolo 17, comma 1, mentre per<br />

ogni altro interessato dalla data di iscrizione della stessa nel registro delle imprese ai sensi del<br />

medesimo articolo.<br />

Viene altresì chiarito che anche l’appello avverso la sentenza dichiarativa di fallimento<br />

non può, comunque, essere proposto decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza<br />

ai sensi dell’articolo 327 del codice di rito. Viene, inoltre, dettagliatamente disciplinato alla<br />

luce del principio di accelerazione il giudizio di appello, prescrivendo termini ridotti per la<br />

fissazione della udienza di comparizione delle parti nonché per l’espletamento delle comunicazioni<br />

e delle notifiche e per il deposito degli atti difensivi il tutto garantendo il costante rispetto<br />

del principio del contraddittorio. Tenuto conto degli interessi pubblici sottesi alla dichiarazione<br />

di fallimento viene precisato che il collegio può assumere anche d’ufficio i mezzi<br />

di prova indispensabili ai fini della decisione.<br />

È inoltre stabilito che in casi di particolare complessità la Corte può riservarsi di depositare<br />

la motivazione entro quindici giorni.


508<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Viene ribadita nell’ipotesi di revoca del fallimento la salvezza degli atti legalmente compiuti<br />

dagli organi della procedura, norma originariamente contenuta nell’abrogato articolo 21<br />

comma 1 legge fallim.<br />

L’ultimo comma della norma in esame contiene la originaria disposizione dell’abrogato<br />

articolo 21, comma 2, legge fall. secondo cui le spese della procedura e il compenso del curatore<br />

sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto non soggetto<br />

a reclamo.<br />

Art. 19<br />

Legge fallim.<br />

Una particolare attenzione è dedicata al tema dell’inibitoria della sentenza impugnata,<br />

per cui si prevede che il giudice di appello, su richiesta di parte o del curatore, può adottare<br />

provvedimenti diretti a sospendere in tutto o in parte, ovvero temporaneamente la attività di<br />

liquidazione nel caso in cui ricorrano gravi motivi.<br />

Allo stesso modo, nel caso di ricorso per cassazione il ricorrente può chiedere alla corte<br />

di appello la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.<br />

Art. 18<br />

Decreto legislativo<br />

L’abrogazione dell’articolo consegue alla scelta, già illustrata sub articolo 18, di sopprimere<br />

l’impugnazione per opposizione della sentenza dichiarativa di fallimento.<br />

Art. 22<br />

Legge fallim.<br />

Viene profondamente rivisitato il sistema dei gravami contro il decreto del tribunale che<br />

respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento. In particolare, viene prevista una norma<br />

riguardante le comunicazioni dello stesso decreto sulla falsariga dell’articolo 15.<br />

Ferma restando la reclamabilità del decreto di rigetto dinanzi alla corte di appello che<br />

provvede in camera di consiglio con decreto motivato sentite le parti, viene precisato, in ossequio<br />

alla giurisprudenza della corte costituzionale (sentenza 328/1999), che il debitore può<br />

utilizzare soltanto lo strumento del reclamo in parola per impugnare il rigetto delle domande<br />

di condanna alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ.<br />

nonché di ogni altra domanda da lui proposta.<br />

La norma precisa poi che, in caso di accoglimento del reclamo, il tribunale deve pronunciare<br />

la sentenza dichiarativa di fallimento, salvo che, entro il termine di quindici giorni dalla<br />

comunicazione del decreto della corte di appello, non accerti, su richiesta delle parti, il successivo<br />

venir meno dei presupposti necessari del fallimento.<br />

L’articolo in commento si chiude con la previsione secondo cui i termini di cui agli artt.<br />

10 e 11 per la dichiarazione di fallimento si computano con riferimento al decreto della corte<br />

di appello, al fine di evitare che il tempo successivo al decreto della corte di accoglimento del<br />

reclamo, venga ad incidere negativamente sul decorso dei termini in questione.<br />

Il Capo terzo contiene le modifiche del capo II del Titolo II della legge fallim. e, segnatamente,<br />

degli articoli da 23 a 41.<br />

Il Capo in esame, dedicato agli organi della procedura di fallimento, presenta rilevanti<br />

modificazioni rispetto al testo vigente, sia con riferimento alla specificazione di competenze<br />

dettagliate per ciascuno degli organi, sia per una diversa allocazione dei poteri e delle rispettive<br />

competenze.


Parte I - Dottrina 509<br />

Art. 23<br />

Legge fallim.<br />

Viene confermato il principio secondo cui il tribunale che ha dichiarato il fallimento è<br />

investito dell’intera procedura e provvede alla nomina ed alla revoca e alla sostituzione,<br />

per giustificati motivi degli organi della procedura, salvo che non sia prevista la competenza<br />

del giudice delegato.<br />

In particolare, gli viene attribuito il ruolo di organo deputato a decidere non solo le impugnazioni<br />

ma, in coordinamento con i nuovi modelli di impugnazione, anche le opposizioni<br />

e i reclami avverso i provvedimenti decisori del giudice delegato.<br />

Al comma 2, infatti, viene chiarito che tutti i provvedimenti del tribunale sono pronunciati<br />

con decreto motivato salvo che non sia altrimenti disposto.<br />

Art. 24<br />

Legge fallim.<br />

Viene conservata l’attribuzione di competenza per materia del tribunale fallimentare<br />

compresa quella dei rapporti relativa ai rapporti di lavoro, con l’elisione di alcune riserve<br />

di estraneità che comparivano nel testo vigente: azioni reali immobiliari.<br />

In armonia con le altre materie che attengono alla impresa, nelle controversie di cui all’art.<br />

24, per le quali non è previsto un diverso rito speciale, si applica il procedimento di cui<br />

al d.lgs. n. 5/2003. Espressamente nei casi di connessione viene esclusa l’applicabilità dell’articolo<br />

40 del codice di rito.<br />

Art. 25<br />

Legge fallim.<br />

Il giudice delegato non è più l’organo motore della procedura, essendo stata sostituita<br />

l’attività di direzione, con quella di vigilanza e di controllo. Nondimeno, proprio questi poteri<br />

sono stati rafforzati in funzione di verificare che la maggiore autonomia del curatore non si<br />

risolva in una gestione incontrollata. Da qui la previsione del potere di convocazione del curatore<br />

e del comitato dei creditori, quella di vincolare alla autorizzazione del giudice ogni iniziativa<br />

giudiziale, quella di liquidare il compenso ai difensori nominati dal curatore e di disporne<br />

la revoca e quella di rendere partecipe il curatore del procedimento di nomina degli<br />

arbitri rimasto in capo al giudice. Rimane, altresì, in capo al giudice il potere di pronunciare<br />

provvedimenti urgenti finalizzati alla conservazione del patrimonio del debitore fallito; in<br />

proposito si è tuttavia precisato alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale<br />

che tale potere non è illimitato, ma è condizionato alla mancata contestazione da parte dei<br />

terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l’acquisizione stessa.<br />

Per assicurare la terzietà e l’imparzialità del giudice delegato è stato previsto che questi<br />

non possa partecipare ai procedimenti di impugnazione avverso suoi atti, ed è stato aggiunto<br />

che neppure possa decidere cause da lui autorizzate; questa previsione pur potendo determinare<br />

qualche difficoltà organizzativa negli uffici di dimensioni più limitate, appare in linea<br />

con i principi salvaguardati dalla carta costituzionale. Eventualmente, in ipotesi limite, si potrà<br />

fare ricorso alla applicazione infradistrettuale.<br />

Art. 26<br />

Legge fallim.<br />

L’articolo in commento rappresenta, dal punto di vista processuale, uno dei cardini dell’intero<br />

corpo normativo in quanto è stato introdotto un modello processuale quale il reclamo<br />

destinato a regolare la maggior parte dei conflitti che possono sorgere all’interno della procedura.<br />

Il procedimento presenta uno snodo essenziale nella previsione per la quale si prevede<br />

un processo camerale che si conclude con decreto motivato.


510<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Art. 27<br />

Legge fallim.<br />

L’articolo individua le modalità di nomina del curatore fallimentare anche nelle ipotesi di<br />

sostituzione e revoca dall’incarico.<br />

Art. 28<br />

Legge fallim.<br />

La figura del curatore si rinnova profondamente anche con riguardo alla individuazione<br />

dei soggetti prescelti, visto che l’incarico può essere affidato anche ad una struttura organizzata<br />

ovvero a coloro che, pur non essendo professionisti, abbiano dimostrato di essere dotati<br />

di comprovate capacità gestionali.<br />

La norma quindi dopo individua i professionisti aventi le capacità richieste per gestire la<br />

crisi di impresa nell’ambito di una procedura concorsuale, disponendo che debba trattarsi di<br />

professionisti quali avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti oltre<br />

a coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione direzione e controllo in società<br />

per azioni dando prova di adeguate capacità imprenditoriali. Per costoro è comunque prescritto<br />

che non debbano essere stati dichiarati falliti negli ultimi dieci anni. Nell’ultimo comma,<br />

dopo essere stati puntualmente elencati i soggetti che non possono assumere l’incarico di<br />

curatore, è inserita un norma di carattere generale secondo la quale tale incarico non può essere<br />

assunto da chiunque si trovi in conflitto di interessi, anche solo potenziale, con il fallimento.<br />

Art. 29<br />

Legge fallim.<br />

L’articolo in commento reca modifiche di carattere semplicemente formale ai fini di<br />

coordinamento sistematico.<br />

Art. 31<br />

Legge fallim.<br />

La norma in commento, strettamente correlata con le previsioni contenute negli articoli<br />

25, comma 1 e 41, comma 1, dispone che l’amministrazione del patrimonio del fallito, sotto la<br />

sorveglianza del giudice delegato e del comitato dei creditori nell’ambito delle funzioni ad<br />

esso attribuite, spetta al curatore. Viene inoltre precisato l’ambito di esonero dall’obbligo<br />

del giudice delegato di autorizzare il curatore a stare in giudizio, mentre viene ribadito il principio<br />

secondo cui il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano<br />

il fallimento.<br />

Art. 32<br />

Legge fallim.<br />

L’articolo in commento reca l’esercizio delle attribuzioni del curatore il quale, previa<br />

autorizzazione del giudice delgato, ha la possibilità di delegare ad altri talune specifiche attività<br />

rientranti nello svolgimento delle proprie attribuzioni, rispondendone però, personalmente.<br />

In caso di delega l’onere del compenso del delegato resta a carico del curatore, essendo<br />

precisato che il giudice nel liquidare il compenso finale del curatore deve detrarre una somma<br />

pari all’ammontare del compenso riconosciuto al delegato.<br />

Anche nel caso in cui il curatore sia stato autorizzato dal comitato dei creditori a farsi<br />

coadiuvare da altre persone nello svolgimento di attività materiali non rientranti nelle proprie


Parte I - Dottrina 511<br />

attribuzioni, del compenso riconosciuto si terrà conto ai fini della liquidazione del compenso<br />

finale al curatore.<br />

Art. 33<br />

Legge fallim.<br />

Nel comma 1 della norma in esame, in ossequio al principio di delega secondo cui, a<br />

carico del fallito, vanno eliminate tutte le conseguenze personali del fallimento non necessarie<br />

alla procedura, sono soppresse le parole che obbligavano il curatore a riferire nella relazione<br />

al giudice in ordine «al tenore di vita privata» del fallito e «della sua famiglia».<br />

Nel comma 2 viene ulteriormente precisato che il creditore insieme alla relazione particolareggiata<br />

di cui al comma 1 (da presentare entro un mese dalla dichiarazione di fallimento),<br />

ma con atto separato deve presentare il programma della liquidazione di cui all’articolo<br />

104-ter. Nel comma 3 non contiene modifiche rispetto alla norma previgente. Nel comma 4<br />

vengono precisate le modalità di ostensione e di trasmissione della relazione essendo previsto<br />

la facoltà per il giudice di disporre la segretazione di quelle parti della relazione depositata in<br />

cancelleria relative «alla responsabilità penale del fallito e dei terzi ed alle azioni che il curatore<br />

intende proporre qualora possano comportare l’adozione di provvedimenti cautelari,<br />

nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale<br />

del fallito». Al fine poi di permettere la conoscenza da parte del pubblico ministero di<br />

fatti penalmente rilevanti da porre a fondamento di una eventuale azione penale, viene disposto<br />

che la copia integrale della relazione sia trasmessa al medesimo pubblico ministero.<br />

Nel comma 5 è previsto inoltre che il curatore debba presentare al giudice, oltre alla relazione<br />

principale, anche un rapporto riepilogativo semestrale con l’indicazione di «tutte le<br />

informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione»<br />

e che questo debba essere reso trasmesso al comitato dei creditori nonché al registro delle<br />

imprese unitamente alle eventuali osservazioni del comitato.<br />

Art. 34<br />

Legge fallim.<br />

Viene sostituito il termine originario di cinque giorni previsto in materia di deposito delle<br />

somme riscosse, con la previsione dell’obbligo di depositare le somme riscosse nel termine<br />

indicato dal giudice e presso l’ufficio postale o bancario presso cui accendere il deposito fallimentare<br />

individuato dal curatore. Al comma 2 viene precisato che la mancata costituzione<br />

del deposito nel termine innanzi detto è «valutata» dal tribunale ai fini della revoca del curatore.<br />

Allo scopo di garantire una certa redditività delle somme incassate senza questo esporre<br />

la procedura ad ingiustificati rischi finanziari, è stata prevista la possibilità di poter autorizzare,<br />

previa approvazione del comitato dei creditori, l’impiego delle disponibilità liquide<br />

nell’acquisto dei titoli emessi dallo Stato Italiano. Infine, il prelievo delle somme avviene<br />

su mandato di pagamento del giudice delegato.<br />

Art. 35<br />

Legge fallim.<br />

Le modifiche apportate all’articolo in commento, in ossequio ai principi contenuti nella<br />

legge di delega, spostano dal giudice delegato al comitato dei creditori il potere di autorizzare<br />

gli atti di straordinaria amministrazione del curatore ivi previsti (riduzioni di crediti, transazioni,<br />

i compromessi etc.).<br />

Il giudice delegato, tuttavia, deve essere preventivamente informato nelle ipotesi di transazioni<br />

e nei casi in cui gli altri atti superino il valore di cinquantamila euro; limite che può<br />

essere adeguato periodicamente con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.


512<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Art. 36<br />

Legge fallim.<br />

L’articolo in commento introduce una norma di particolare rilievo per il mantenimento<br />

del complessivo equilibrio dei nuovi poteri assegnati ai diversi organi della procedura fallimentare<br />

ed, in particolare, al comitato dei creditori. Segnatamente, la norma ridisegna il sistema<br />

dei reclami avverso gli atti del curatore e del comitato dei creditori, nonché quello dei<br />

reclami avverso i decreti del giudice delegato che sui primi si sono pronunciati. A tal fine, è<br />

previsto che, laddove insorgano conflitti fra il curatore e il comitato dei creditori – anche in<br />

relazione a comportamenti, omissivi od a dinieghi di tali organi – possa essere chiesto l’intervento<br />

del giudice delegato soltanto denunciando eventuali violazioni di legge.<br />

In questo modo, al giudice delegato spetta esclusivamente il potere di controllo di legalità<br />

della procedura, senza alcuna possibilità di ingerirsi nelle scelte riguardanti la gestione<br />

economica della procedura, potere questo allocato esclusivamente in capo al comitato dei creditori<br />

e, nei casi espressamente previsti, in capo al curatore.<br />

Sono infine chiarite le conseguenze dell’accoglimento del reclamo avverso i comportamenti<br />

omissivi del curatore o del comitato dei creditori: nel primo caso, il curatore è tenuto<br />

a dare esecuzione al provvedimento dell’autorità giudiziaria; nel secondo caso, invece, l’autorità<br />

giudiziaria provvede del comitato in sede di accoglimento del reclamo medesimo.<br />

Art. 36 bis<br />

Legge fallim.<br />

Sempre in attuazione del principio di delega che prevede l’accelerazione delle procedure<br />

applicabili alle controversie fallimentari, si prevede che tutti i termini processuali previsti negli<br />

articoli 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale, potendo invece essere ridotti<br />

fino alla metà dal presidente del tribunale.<br />

Art. 37<br />

Legge fallim.<br />

Nell’articolo in commento si precisa che il tribunale provvede alla revoca del curatore<br />

con decreto motivato, sentito, oltre il curatore, anche il comitato dei creditori.<br />

Viene altresì previsto che avverso il decreto del tribunale di revoca o di rigetto dell’istanza<br />

di revoca del curatore, è ammesso reclamo alla corte di appello ex articolo 26, trattandosi<br />

di un provvedimento che non incide direttamente su diritti soggettivi del curatore.<br />

Viene altresì previsto che il reclamo non sospende l’efficacia del decreto.<br />

Art. 37 bis<br />

Legge fallim.<br />

Al fine di dare attuazione al principio di delega secondo il quale occorre conferire ai creditori<br />

il potere di confermare o di richiedere al giudice delegato la sostituzione del curatore<br />

medesimo in sede di adunanza per l’esame dello stato passivo, viene per la prima volta inserita<br />

la possibilità che la maggioranza semplice dei creditori insinuati al passivo possano chiedere<br />

la sostituzione del curatore o effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del<br />

comitato dei creditori in occasione dell’udienza di verifica dello stato passivo. Infine, non si è<br />

ritenuto di indicare espressamente il potere dei creditori di confermare gli organi di cui trattasi,<br />

così come espressamente previsto dalla legge di delega e questo sulla base di una duplice<br />

ordine di ragioni. In primo luogo, tale termine poteva rischiare di configurare come provvisorie<br />

le nomine fatte dal tribunale e dal giudice delegato, in secondo luogo, poteva far apparire<br />

necessario lo svolgimento di un sub procedimento volto alla conferma o alla sostituzione<br />

dei medesimi organi. In realtà la conferma in senso lato di tali organi avviene nel momento in<br />

cui attraverso il procedimento delineato dalla norma in esame i creditori non chiedono la re-


Parte I - Dottrina 513<br />

voca o non ottengono la sostituzione dei detti organi. Trova così conferma il fatto che la decisione<br />

finale sulla sostituzione è attribuita agli organi deputati alla nomina, rispettivamente,<br />

del curatore e del comitato dei creditori. Ciò èavvalorato dal fatto che la richiesta di sostituzione<br />

del curatore deve essere opportunamente motivata per consentire al tribunale di effettuare<br />

le proprie valutazioni discrezionali.<br />

Art. 38<br />

Legge fallim.<br />

Le modifiche introdotte riguardano il contenuto dei doveri ed il regime di responsabilità<br />

del curatore, a tal fine è precisato che il curatore deve adempiere con la diligenza professionale<br />

richiesta dalla natura dell’incarico, non solo ai doveri del proprio ufficio imposti dalla<br />

legge, ma anche a quelli derivanti dal piano di liquidazione approvato. In tal modo, si è voluto<br />

sottolineare la responsabilità che assume il curatore in relazione all’adempimento di tutto<br />

quanto indicato dal piano di liquidazione da lui stesso predisposto. L’obbligo di vidimazione<br />

preventiva del registro del curatore viene assegnato ad un componente del comitato dei creditori.<br />

Al comitato è attribuito altresì il potere, in alternativa al giudice delegato, di autorizzare<br />

il nuovo curatore a proporre l’azione di responsabilità contro quello revocato.<br />

Art. 39<br />

Legge fallim.<br />

La principale novità contenuta nell’articolo in commento riguarda l’inserimento del criterio<br />

di proporzionalità nella determinazione del compenso finale qualora nell’incarico si siano<br />

succeduti più curatori.<br />

Art. 40<br />

Legge fallim.<br />

Di ampia portata sono le previsioni dedicate alla nomina del comitato dei creditori. Tra<br />

le novità si segnala la necessità di comporre il comitato (anche in caso di sostituzione dei componenti)<br />

con modalità tali da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti,<br />

tenuto conto delle possibilità di soddisfacimento degli stessi, sentiti il curatore e i crediotri<br />

che hanno la disponibilità ad assumere l’incarico ovvero segnalato altri nominativi. Il potere<br />

di nomina del presidente del comitato viene poi trasferito dal giudice delegato alla maggioranza<br />

dei componenti del comitato stesso. Viene espressamente previsto il dovere di astensione<br />

del componente del comitato che si trovi in conflitto di interessi rispetto all’oggetto della<br />

votazione. Si prevede, infine, la possibilità di delegare, in tutto o in parte, l’espletamento<br />

delle funzioni del comitato del creditori ad un soggetto avente i requisiti di cui all’articolo 28,<br />

previa comunicazione al giudice delegato.<br />

Art. 41<br />

Legge fallim.<br />

In ossequio al dettato dei criteri di delega, viene completamente ridisegnato il ruolo del<br />

comitato dei creditori con l’assegnazione di poteri di autorizzazione e di controllo dell’operato<br />

del curatore, con un ampia previsione di partecipazione all’attività gestoria laddove le<br />

deliberazioni del comitato sono qualificate come vincolanti.<br />

Per quanto riguarda il controllo di legalità e la risoluzione dei conflitti che possono insorgere<br />

fra il curatore e il comitato si rinvia a quanto esposto a commento dell’articolo 36 ove<br />

si è ritenuto di attribuire al giudice delegato il compito di decidere i reclami contro gli atti e i<br />

comportamenti omissivi sulla base di valutazioni di mera legittimità, senza alcuna estensione<br />

al merito gestorio. Ciò ha reso necessario, come già detto, introdurre la previsione secondo la


514<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

quale le deliberazioni del comitato debbono essere succintamente motivate. Oltre le previsioni<br />

tese a facilitare la convocazione e le deliberazioni del comitato prese a maggioranza, anche<br />

al di fuori di riunioni espressamente convocate, è previsto, al fine di non pregiudicare il sollecito<br />

svolgimento della procedura, che il comitato dei creditori deve pronunciarsi entro il<br />

termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente.<br />

Particolare rilievo, all’interno di un sistema di equilibrio tra i poteri degli organi, assume<br />

la disposizione con la quale sono stati puntualmente indicate e circoscritte le ipotesi in<br />

cui il giudice delegato può sostituirsi al comitato dei creditori. Ciò èconsentito soltanto nei<br />

casi di inerzia, che si verifica allorquando il comitato non decide nel termine massimo di quindici<br />

giorni previsto dal comma 3 del presente articolo, di impossibilità di funzionamento dello<br />

stesso rogano o nei casi di urgenza (quando è necessario intervenire prima che il comitato<br />

possa materialmente deliberare).<br />

Ulteriore novità ècostituita dalla previsione relativa alla azione di responsabilità nei confronti<br />

dei componenti il comitato dei creditori ai sensi dell’articolo 2407 cod. proc. civ., proponibile<br />

anche durante la procedura in parallelo a quanto previsto dall’articolo 38, comma 2,<br />

in relazione al curatore.<br />

Il Capo quarto dello schema di decreto, modifica il capo III del titolo II della legge fallim.<br />

dedicato agli effetti del fallimento e segnatamente gli articoli da 42 a 83-bis.<br />

Le modifiche del titolo in commento risentono degli stringenti limiti imposti dalla delega<br />

che non hanno premesso di intervenire, oltre i necessari coordinamenti sulla sezione II relativa<br />

agli effetti del fallimento per i creditori e alla sezione III, quest’ultima peraltro oggetto di<br />

novella da parte del decreto-legge n. 35/2005, convertito in legge n. 85/2005, relativa agli effetti<br />

del fallimento sugli atti pregiudizievoli dei creditori.<br />

Art. 42<br />

Legge fallim.<br />

Il nuovo comma 3 dell’articolo in commento cristallizza la prassi di molti tribunali secondo<br />

la quale risulta economicamente conveniente e pertanto possibile autorizzare il curatore a<br />

rinunciare all’acquisto dei beni che pervengono al fallito durante il fallimento qualora i costi<br />

da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore<br />

di realizzo dei beni stessi.<br />

Art. 43<br />

Legge fallim.<br />

In sintonia al criterio di delega secondo cui occorre accelerare le procedure applicabili<br />

alle controversie in materia fallimentare, si dispone che l’apertura del fallimento determina<br />

l’interruzione di diritto del processo evitando così che lo stesso possa essere interrotto a distanza<br />

di tempo qualora le parti informino formalmente il giudice ex art. 300 cod. proc. civ.<br />

Art. 44<br />

Legge fallim.<br />

In analogia a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 42, espressamente richiamato, la<br />

disposizione chiarisce che sono altresì acquisite alla massa attiva fallimentare tutte le utilità<br />

che il fallito consegue nel corso della procedura ma per effetto degli atti inefficaci indicati<br />

dal primo e comma 2.<br />

Art. 46<br />

Legge fallim.<br />

Le modifiche apportate a tale articolo tendono essenzialmente conto dell’evoluzione normativa<br />

intervenuta medio tempore in materia di diritto di famiglia.


Parte I - Dottrina 515<br />

Inoltre al comma 2 viene precisato che il giudice delegato nell’escludere dal fallimento la<br />

parte degli assegni di carattere alimentare degli stipendi, delle pensioni etc. – di cui al numero<br />

2 –, necessaria per il mantenimento del fallito e della sua famiglia, determini tale ammontare<br />

tenendo conto delle condizioni personali degli stessi.<br />

Art. 47<br />

Legge fallim.<br />

Viene soppresso nel comma 1 l’inciso che consentiva di acquisare il parere del comitato<br />

dei creditori solo se già nominato.<br />

Art. 48<br />

Legge fallim.<br />

In conformità ai criteri di delega secondo cui sono soltanto quelle limitazioni alla libertà<br />

di corrispondenza strettamente connesse alle esigenze della procedura, si è modificata la disciplina<br />

relativa alla gestione della corrispondenza del fallito, sostituendo l’obbligo generalizzato<br />

dei competenti intermediari di consegnare al curatore tutta la corrispondenza diretta al<br />

fallito, con l’obbligo dell’imprenditore o del legale rappresentante della società o dell’ente<br />

soggetti a procedura fallimentare di consegnare al curatore solamente la corrispondenza, inclusa<br />

quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento. La sanzione introdotta<br />

per la violazione di tale obbligo è quella di escludere l’imprenditore dal beneficio dell’esdebitazione<br />

come previsto dall’articolo 142, comma 1, n. 3.<br />

Art. 49<br />

Legge fallim.<br />

Anche per quanto attiene agli obblighi del fallito, in conformità ai criteri di delega che<br />

richiedevano di limitare la libertà di residenza alle sole esigenze connesse alla procedura fallimentare,<br />

sono state introdotte più «duttili» previsioni, che hanno sostituito l’obbligo di residenza<br />

del fallito con quello di comunicare agli organi della procedura le variazioni di residenza<br />

dell’imprenditore o dei legali rappresentanti delle società o enti soggetti a fallimento. Si<br />

è altresì previsto sempre in tale ottica che il giudice delegato, in caso di legittimo impedimento<br />

o di altro giustificato motivo possa autorizzare gli stessi soggetti a comparire dinnanzi agli<br />

organi della procedura per mezzo di un mandatario.<br />

Art. 50<br />

Legge fallim.<br />

Sempre al fine di dare attuazione al criterio di delega che richiede l’eliminazione delle<br />

sanzioni personali del fallimento ed in coordinamento con le novità apportate in sede di riabilitazione<br />

e di esdebitazione, è stato abrogato unitamente al procedimento di riabilitazione,<br />

l’articolo che prevedeva l’istituzione del pubblico registro dei falliti.<br />

Art. 51<br />

Legge fallim.<br />

Come già accennato, sebbene la delega non contenga un espresso principio direttivo volto<br />

a modificare il tessuto normativo della Sezione dedicata agli effetti per i creditori, tuttavia<br />

l’articolato contiene alcune minime variazioni rese necessarie da un’opera di coordinamento<br />

con le disposizioni innovate, altrove allocate.<br />

In tal senso, l’articolo in commento è stato opportunamente modificato al fine di inserire<br />

un espresso riferimento ai crediti in prededuzione ovvero quelli maturati durante il fallimento


516<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

in relazione al divieto di azioni esecutivi individuali o cautelari nel corso della procedura fallimentare.<br />

Art. 52<br />

Legge fallim.<br />

Nel comma 2 viene chiarito che il principio di esclusività del procedimento di accertamento<br />

del passivo coinvolge anche i diritti reali e personali immobiliari e i crediti da soddisfare<br />

in prededuzione salve le deroghe di cui all’art. 111 (coordinamento con lo stato passivo<br />

e con la ripartizione dell’attivo).<br />

Art. 54<br />

Legge fallim.<br />

La norma in commento modifica il comma 3 prevedendo l’estensione del diritto di prelazione<br />

agli interessi non solo con riferimento agli articoli 2788 e 2855 (crediti pignoratizi e<br />

crediti ipotecari) ma anche con riferimento all’articolo 2749 relativo ai crediti assistiti da privilegio;<br />

ciò al fine di rimediare a quello che la dottrina e la giurisprudenza prevalenti consideravano<br />

una mera svista del legislatore del 1942.<br />

Si è inoltre precisato, anche qui recependo l’orientamento prevalente, che il decorso degli<br />

interessi maturati dai crediti assistiti da privilegio generale cessa alla data di deposito del<br />

progetto di riparto nel quale il credito risulti soddisfatto, anche parzialmente.<br />

Art. 55<br />

Legge fallim.<br />

Le modifiche apportare rappresentano la conseguenza dei mutamenti necessari all’interno<br />

delle norme di rinvio.<br />

Art. 58<br />

Legge fallim.<br />

Le modifiche apportate nella norma in rassegna tengono conto della necessità di operare<br />

il dovuto coordinamento con le nuove norme del diritto societario.<br />

Art. 67 bis<br />

Legge fallim.<br />

Tenuto conto della previsione di delega secondo cui occorre introdurre la disciplina dei<br />

patrimoni destinati ad uno specifico affare, il nuovo articolo 67-bis, estende l’ambito delle<br />

revocatorie fallimentari anche agli atti dispositivi che incidono sul patrimonio destinato ad<br />

uno specifico affare, ai sensi dell’art. 2447-bis, comma 1, lett. a), cod. civ. solo allorquando<br />

pregiudicano il patrimonio della società.<br />

Si precisa altresì che il prespupposto soggettivo dell’azione revocatoria è rappresentato<br />

dalla conoscenza dello stato di insolvenza della società.<br />

Art. 69<br />

Legge fallim.<br />

La modifica apportata adegua il comma 1 dell’articolo in esame al dispositivo della sentenza<br />

n. 100/1993 della Consulta che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dello stesso<br />

«nella parte in cui non comprende nel proprio ambito di applicazione gli atti a titolo gratuito<br />

compiuti tra i coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento ma nel tempo in<br />

cui il fallito esercitava un’impresa commerciale».


Parte I - Dottrina 517<br />

Art. 69-bis<br />

Legge fallim.<br />

Per quanto attiene alla revocatoria, la cui disciplina ha già formato oggetto del recente<br />

intervento normativo contenuto nel decreto legge n. 35/05, convertito nella legge n. 80 del<br />

2005 e tenuto conto dei limiti assai ristretti di intervento concessi dalla norma di delega, sostanzialmente<br />

limitati alla sola possibilità di abbreviare i termini per la proposizione dell’azione,<br />

secondo la linea di intervento legislativo già in larga parte attuata dai provvedimenti normativi<br />

innanzi citati, si è ritenuto di precisare che le azioni revocatorie non possono essere<br />

ulteriormente promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi<br />

cinque anni dal compimento dell’atto.<br />

Art. 72<br />

Legge fallim.<br />

L’articolo in commento apre la sezione IV del capo III del titolo II della legge fallim.<br />

dedicata agli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti. La vigente legge fallim.<br />

nel disciplinare la sorte dei rapporti giuridici pendenti alla data del fallimento si è astenuta<br />

dal dettare regole di carattere generale ed ha stabilito invece discipline specifiche per singoli<br />

contratti. Non essendo state previste regole per ciascuno dei contratti disciplinati dal cod.<br />

civ., si sono venuti così a determinare due inconvenienti, da un lato, è stata lasciata priva<br />

di regolamentazione una parte di contratti, dall’altro e nel contempo, si è lasciata nell’incertezza<br />

la sorte dei nuovi contratti venuti ad esistenza in tempi recenti. È così spettato all’interprete<br />

e alla giurisprudenza trarre dalla disciplina dei singoli contratti, e fondamentalmente da<br />

quella del contratto di vendita, alcune indicazioni di carattere generale dirette a riempire gli<br />

spazi vuoti lasciati dalla legge.<br />

La novella intende porre rimedio a tali carenze, e se da un canto ripropone regole già<br />

presenti nell’attuale disciplina, dall’altro canto introduce significative modifiche al sistema vigente,<br />

recependo in buona misura alcune delle soluzioni elaborate dalla giurisprudenza.<br />

In tale quadro, viene così prevista, in primo luogo, una regola generale presente in molti<br />

ordinamenti, secondo la quale la decisione in ordine alla sorte dei rapporti giuridici in corso<br />

di esecuzione alla data di apertura del fallimento, e quindi la scelta tra subingresso della procedura<br />

nel rapporto e scioglimento, sono rimesse alla decisione del curatore, previa autorizzazione<br />

da parte del comitato dei creditori.<br />

In ossequio al dettato dei criteri di delega, la decisione del curatore è soggetta all’autorizzazione<br />

non più del giudice delegato bensì del comitato dei creditori, ed è questo un punto<br />

qualificante del nuovo assetto dei rapporti tra gli organi della procedura e del ruolo rilevante<br />

attribuito dalla riforma ai rappresentanti dei creditori.<br />

Conseguentemente, si dispone che il contratto resti sospeso fino a quando il curatore abbia<br />

effettuato tale scelta, restando fermo il principio che l’eventuale subingresso dovrà avvenire<br />

con l’assunzione in capo alla procedura di tutti gli obblighi relativi. Viene confermata<br />

anche la regola secondo la quale la stessa soluzione è espressamente estesa al contratto preliminare,<br />

salvo quanto previsto dall’articolo 72-bis relativamente ai contratti concernenti gli<br />

immobili da costruire.<br />

Viene inoltre ampliato il termine assegnato al curatore per decidere se sciogliersi o meno<br />

dal vincolo contrattuale.<br />

Al contraente in bonis viene riconosciuto il diritto di veder conservati gli effetti dell’azione<br />

di risoluzione promossa prima dell’apertura della procedura, in aderenza all’orientamento<br />

giurisprudenziale già radicatosi sotto la vigente disciplina.<br />

Al contrario, in relazione all’uso corrente di clausole contrattuali che prevedono la risoluzione<br />

dei contratti in corso a seguito dell’apertura di una procedura liquidatoria si è ritenuto<br />

che dovesse essere privilegiato l’interesse della procedura ad operare la scelta tra subingresso<br />

e scioglimento, disponendosi così l’inefficacia di tali clausole.


518<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Art. 72-bis<br />

Legge fallim.<br />

L’articolo in commento relativo ai contratti concernenti gli immobili da costruire detta<br />

disposizioni con gli addendi suggeriti dal d.lgs. n. 122 del 2005 il cui impianto è stato importato<br />

all’interno della legge fallim.<br />

Art. 72-ter<br />

Legge fallim.<br />

La novella imprime una speciale disciplina agli effetti del fallimento sugli finanziamenti<br />

destinati ad uno specifico affare. Viene così stabilito che il fallimento della società determina<br />

lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all’art. 2447-bis, I comma, lett. b) del<br />

cod. civ. quando impedisce la continuazione o la realizzazione dell’operazione.<br />

In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere se<br />

subentrare nel contratto in luogo della società assumendone i relativi oneri.<br />

Nell’ipotesi il cui il curatore non subentri nel contratto, il finanziatore può chiedere al<br />

giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, di realizzare o di continuare l’operazione<br />

in proprio o affidandola a terzi. Al finanziatore in tal caso sono garantiti i proventi dell’affare<br />

e la possibilità di insinuazione al passivo del fallimento in via chirografaria per l’eventuale credito<br />

residuo. Nei casi in cui il curatore decida di subentrare o non subentrare all’affare resta<br />

ferma la salvaguardia prevista dai commi terzo, quarto e quinto dell’art. 2447-decies del cod.<br />

civ.<br />

Nella ipotesi in cui l’operazione non possa essere né realizzata né continuata si applica il<br />

comma 6 dell’art. 2447-decies del cod. civ.<br />

Art. 72-quater<br />

Legge fallim.<br />

L’articolo in esame reca la peculiare disciplina in materia di locazione finanziaria.<br />

Nel comma 1, per l’ipotesi in cui si verifichi il fallimento dell’utilizzatore si rinvia alla<br />

regola generale dettata dall’articolo 72. Nel caso in cui sia disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa,<br />

il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi<br />

sciogliere dal contratto. Sciolto il contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene,<br />

rimanendo tenuto a versare alla curatela, l’eventuale differenza tra la maggior somma, ricavata<br />

dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso rispetto al credito residuo.<br />

Per converso, lo stesso concedente può insinuarsi nello stato passivo per la differenza tra<br />

il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dall’allocazione del bene.<br />

In caso di fallimento delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma<br />

di locazione finanziaria, il contratto, compreso quello a carattere traslativo, prosegue e<br />

l’utilizzatore conserva la facoltà di acquistare alla scadenza del contratto, la proprietà del bene,<br />

previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.<br />

Art. 73<br />

Legge fallim.<br />

In ossequio al dettato dei criteri di delega, la decisione del curatore nell’ipotesi di contratto<br />

a termine o rate è soggetta all’autorizzazione non più del giudice delegato bensì del comitato<br />

dei creditori, ed è questo un ulteriore punto qualificante del nuovo assetto dei rapporti<br />

tra gli organi della procedura e del ruolo rilevante attribuito dalla riforma ai rappresentanti<br />

dei creditori. Viene riproposta, per il resto, la disciplina attuale.


Parte I - Dottrina 519<br />

Art. 74<br />

Legge fallim.<br />

In tema di contratto di somministrazione la modifica del comma 1 dell’articolo in commento<br />

è conseguenza del nuovo assetto impresso all’articolo 72 della legge fallimentare.<br />

La previsione contenuta nel comma 2 viene opportunamente integrata con il richiamo<br />

all’ipotesi in cui oggetto del contratto sia la prestazione dei «servizi».<br />

Artt. 76 e 77<br />

Legge fallim.<br />

Gli interventi emendativi contenuto negli articoli in esame sono di carattere redazionale.<br />

Art. 78<br />

Legge fallim.<br />

All’articolo in commento è stata data una nuova configurazione comprendendo nella<br />

previsione normativa anche il contratto di conto corrente bancario e per quanto riguarda<br />

il contratto di mandato, innovando alla precedente disciplina, con l’introdurre una distinzione<br />

tra il fallimento del mandatario e quello del mandante.<br />

Nel primo caso il contratto si scioglie, nel secondo è rimessa al curatore la facoltà di subentrare<br />

nel contratto e nell’ipotesi affermativa, il credito del mandatario è inserito fra quelli<br />

prededucibili per l’attività compiuta dopo il fallimento a norma dell’articolo 111, n. 1).<br />

Art. 79<br />

Legge fallim.<br />

In tema di possesso del fallito a titolo precario, l’innovazione consiste nell’inserimento<br />

del credito dell’avente diritto fra quelli prededucibili nel caso in cui il possesso della cosa<br />

sia cessato dopo l’apposizione dei sigilli ed al terzo spetti l’integrale pagamento della cosa<br />

a norma dell’articolo 111, n. 1).<br />

Art. 80<br />

Legge fallim.<br />

All’articolo in commento è stata data una nuova configurazione, innovando alla precedente<br />

disciplina, con l’introdurre una distinzione tra il fallimento del locatore e quello del<br />

conduttore.<br />

Nel primo caso il contratto di locazione di immobili non si scioglie e il curatore subentra<br />

nel contratto, nel secondo caso, è rimessa al curatore la facoltà in qualunque tempo di recedere<br />

dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l’anticipato recesso<br />

che, nel dissenso delle parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. In tale<br />

ipotesi, il credito per l’indennizzo è inserito fra quelli prededucibili a norma dell’articolo 111,<br />

n. 1).<br />

Art. 80-bis<br />

Legge fallim.<br />

L’articolo in rassegna introduce ex novo la disciplina degli effetti del fallimento in materia<br />

di contratto di affitto di azienda, prevedendo che il fallimento non è causa di scioglimento<br />

del contratto, ma che entrambe le parti possono recedere entro un termine di sessanta<br />

giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che nel dissenso delle parti è<br />

determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati.<br />

Il credito per l’equo indennizzo è inserito fra quelli prededucibili a norma dell’articolo<br />

111, n. 1).


520<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Art. 81<br />

Legge fallim.<br />

La novella dell’articolo in commento in conformità di quanto dettato nei criteri di delega<br />

prevede che la facoltà del creditore di subentrare nel contratto di appalto si esercita previa<br />

autorizzazione non più del giudice delegato, ma, del comitato dei creditori che, in precedenza,<br />

esprimeva un parere non vincolante ed è questo un ulteriore punto qualificante del nuovo<br />

assetto dei rapporti tra gli organi della procedura.<br />

Viene altresì congruamente ampliato il termine per il curatore per subentrare nel rapporto.<br />

Nel caso di fallimento dell’appaltatore regolato dal comma 2, è fatta salva la facoltà del<br />

committente, per l’innanzi vietata, di consentire la presecuzione del rapporto anche nei casi in<br />

cui la considerazione della qualità soggettiva dell’appaltatore era stata motivo determinante<br />

del contratto. In caso contrario, il rapporto si scioglie.<br />

Viene riproposta, per il resto, la disciplina attuale.<br />

Art. 83-bis<br />

Legge fallim.<br />

Nell’articolo in esame, viene inserita ex novo la disciplina degli effetti del fallimento in<br />

materia di clausola arbitrale. È previsto in particolare che il procedimento arbitrale già pendente<br />

non possa essere proseguito allorquando il contratto contenente la clausola arbitrale<br />

viene sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione IV. Ciò al fine di evitare che<br />

il giudizio arbitrale sopravviva al regolamento di interessi convenzionali travolto dal fallimento<br />

e che era destinato a risolvere.<br />

Il Capo quinto contiene le modifiche del capo IV del Titolo II della legge fallim. e, segnatamente,<br />

degli articoli da 84 a 90.<br />

Il capo in argomento disciplina la custodia e l’amministrazione delle attività fallimentari.<br />

Tenuto conto dell’evoluzione normativa europea e, in particolare, delle più recenti leggi<br />

in materia di insolvenza entrate in vigore in Spagna e Germania, nonché del criterio di delega<br />

che consente una nuova allocazione dei poteri e delle competenze degli organi della<br />

procedura fallimentare, è emersa l’esigenza di contemplare nuove norme dirette a regolare<br />

il quomodo della acquisizione dei beni all’attivo da destinare al soddisfacimento dei creditori.<br />

Art. 84<br />

Legge fallim.<br />

Si è così mantenuta l’obbligatorietà del procedimento di apposizione dei sigilli, demandando<br />

al curatore il compito di provvedervi secondo le norme stabilite dal codice di rito ovvero<br />

avvalendosi dell’assistenza di notaio.<br />

Viene altresì previsto al fine di rendere più celeri ed agevoli le operazioni, che il curatore<br />

possa richiedere l’assistenza della forza pubblica e che qualora le cose e i beni del fallito si<br />

trovino in luoghi diversi e non sia agevole l’immediato completamento delle operazioni medesime,<br />

l’apposizione dei sigilli possa essere delegata dal curatore ad uno o più coadiutori<br />

designati dal giudice delegato.<br />

Art. 70<br />

Decreto legislativo<br />

Per ragioni di coordinamento sistematico con le nuove disposizioni recate dall’articolo<br />

84, l’articolo 85 della legge fallim. viene espressamente abrogato.


Parte I - Dottrina 521<br />

Art. 86<br />

Legge fallim.<br />

I limiti oggettivi delle cose da non sottoporre alla apposizione dei sigilli sono rimasti parzialmente<br />

inalterati.<br />

Nello specifico, l’articolo in rassegna viene parzialmente riscritto nella parte in cui elenca<br />

i beni e le cose che devono essere consegnate direttamente al curatore e pertanto, senza la<br />

previa apposizione dei sigilli sulle stesse; ad esempio, il denaro contante, i titoli e le cambiali,<br />

le scritture contabili e ogni altra documentazione non ancora acquisita o depositata in cancelleria.<br />

Viene inoltre disciplinato il rimedio avverso il diniego da parte del curatore di esibizione<br />

delle scritture contabili al fallito o ad altri che ne abbiano diritto.<br />

Art. 87<br />

Legge fallim.<br />

L’articolo in commento sempre al fine di semplificare ed accellerare la procedura di inventariazione<br />

dei beni, consente al curatore di rimuovere i sigilli e di redigere l’inventario senza<br />

la previa autorizzazione del giudice delegato.<br />

Inoltre, in analogia con i nuovi poteri gestori attribuiti al curatore, questi, quando occorre,<br />

nomina egli stesso uno stimatore.<br />

Viene riproposta, per il resto, la disciplina attuale.<br />

Art. 87-bis<br />

I limiti oggettivi delle cose da non sottoporre alla apposizione dei sigilli sono rimasti sostanzialmente<br />

inalterati, come pure ciò che deve formare oggetto di inventariazione.<br />

Rispetto alla disciplina previgente, al fine di risolvere una dibattuta questione ermeneutica<br />

ed in accordo con le nuove disposizioni in materia di decreti di acquisizioni di cui all’articolo<br />

25, comma 1, n. 2, si è ritenuto di trattare la problematica dei beni sui quali i terzi vantino<br />

diritti nella più generale attività di formazione dell’inventario, includendo fra i beni inventariabili<br />

sia quelli che si trovano presso terzi consenzienti (salvo il diritto di costoro di<br />

chiederne la rivendica o la restituzione), sia quelli di cui il terzo ha il godimento in base<br />

ad un titolo opponibile, ma in questo caso il bene non viene preso in consegna dal debitore:<br />

si pensi al caso del soggetto che abbia in godimento un macchinario per effetto di un contratto<br />

di noleggio opponibile al curatore. Per assecondare esigenze di certezza dei traffici<br />

commerciali e di semplificazione, si è anche stabilito che beni che si trovano nella disponibilità<br />

del curatore possano non essere inventariati laddove sia immediatamente e chiaramente<br />

riconoscibile, quindi non contestato, il diritto reale o personale del terzo, evitando così la necessità<br />

di presentare domanda di rivendica o di restituzione.<br />

Art. 89<br />

Legge fallim.<br />

Nel comma 1 dell’articolo in rassegna e in sintonia con quanto novellato nell’articolo<br />

precedente, è stato precisato che il curatore deve predisporre l’elenco di tutti coloro che vantano<br />

diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari di cose in possesso o nella disponibilità<br />

del fallito.<br />

Art. 90<br />

Legge fallim.<br />

L’articolo in esame reca ex novo la disciplina della formazione e della consultazione del<br />

fascicolo della procedura fallimentare. Si segnala al riguardo la possibilità che alcuni atti siano<br />

custoditi separatamente per ragioni di riservatezza nonché il diritto del comitato dei creditori


522<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

e di ciascun suo componente di prendere visione di ciascun atto o documento contenuti nel<br />

fascicolo. Tale previsione si aggiunge a quella contenuta nell’articolo 41, comma 5.<br />

Analogo diritto viene riconosciuto al fallito, ad esclusione della relazione del curatore e<br />

degli atti che il giudice delegato abbia segretato. Il diritto degli altri creditori ed dei terzi di<br />

prendere visione e di estrarre copia di tali atti e documenti, passa attraverso il riconoscimento<br />

del giudice delegato, sentito il curatore, di un loro specifico ed attuale interesse.<br />

Il Capo sesto contiene le modifiche del capo V rubricato dell’accertamento del passivo e<br />

dei diritti reali mobiliari ed immobiliari dei terzi del Titolo II della legge fallim. e, segnatamente,<br />

degli articoli da 92 a 103. In esecuzione del principio di delega, che impone di abbreviare<br />

i tempi della procedura al fine di realizzare il massimo grado di economia dei mezzi giudiziari<br />

e di semplificare le modalità di presentazione delle domande, è stata rivisitata la disciplina<br />

dell’accertamento del passivo e delle correlate impugnazioni, puntando su un modello<br />

unitario di procedimento, nel contesto del quale siano ben distinguibili i ruoli delle parti (creditori<br />

istanti e curatore) e del giudice delegato, e sia ben definito il sistema delle impugnazioni,<br />

sulla base di una serie di principi di seguito enucleati.<br />

Art. 92<br />

Legge fallim.<br />

L’articolo in commento puntualizza il contenuto dell’avviso che il curatore dà a mezzo<br />

posta, ovvero a mezzo telefax e posta elettronica, a tutti i creditori compresi i titolari di diritti<br />

reali o personali sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito.<br />

Art. 93<br />

Legge fallim.<br />

L’articolo in esame contiene la compiuta esplicitazione del contenuto della domanda di<br />

ammissione al passivo, che può avere ad oggetto tanto crediti, quanto la restituzione e/o la<br />

rivendicazione di beni mobili ed immobili, nonché la descrizione esatta del petitum e della<br />

fonte della pretesa, della quale si chiede l’ammissione al passivo, inclusa l’indicazione del titolo<br />

di prelazione, con relativa graduazione del credito e l’eventuale descrizione del bene sul<br />

quale la pretesa, ove speciale, si esercita.<br />

Novità sono altresì previste in ordine alla facoltà del creditore di consentire che le successive<br />

dichiarazioni avvengano per posta elettronica o per telefax. Di particolare rilievo è la<br />

disposizione che nei commi quarto e quinto sanziona con l’inammissibilità del ricorso la mancanza<br />

o l’assoluta incertezza di uno dei requisiti che definiscono il contenuto della domanda.<br />

Nel caso che tale carenza riguardi il titolo di prelazione il credito viene considerato chirografario.<br />

Ancora di particolare importanza, al fine di evitare che la liquidazione possa coinvolgere<br />

beni di terzi in contestazione, è la previsione secondo la quale il terzo può chiedere la sospensione<br />

della liquidazione di beni oggetto delle domande di restituzione o di rivendicazione<br />

dei beni. Infine, è chiarito che il rappresentante comune degli obbligazionisti può presentare<br />

la domanda di ammissione al passivo a tutela degli interessi comuni dei singoli obbligazionisti<br />

o di gruppi di obbligazionisti. Al fine, poi, di accelerare i tempi dell’esame delle domande di<br />

ammissione al passivo, è previsto, a pena di decadenza, che i documenti non presentati con la<br />

domanda devono essere depositati in cancelleria almeno quindici giorni prima dell’adunanza<br />

fissata per l’esame dello stato passivo.<br />

Art. 94<br />

Legge fallim.<br />

L’articolo in commento, che reca la disciplina degli effetti della domanda di ammissione<br />

al passivo, equiparata negli effetti a quelli della domanda giudiziale, è stato alleggerito della<br />

previsione riguardante la decadenza dei termini per gli atti che non possono essere compiuti


Parte I - Dottrina 523<br />

durante il fallimento in quanto non essendo ben chiaro quali effetti ulteriori, oltre la interruzione<br />

della prescrizione, potessero conseguire dalla presentazione della domanda, essendo<br />

pacifico in giurisprudenza che la presentazione della stessa, impedisce la decadenza del creditore<br />

dall’azione contro il fideiussore ex articolo 1957 cod. civ.<br />

Art. 95<br />

Legge fallim.<br />

Nell’articolo in commento, la disciplina dell’accertamento del passivo viene innovata sin<br />

dalla prima fase di formazione del progetto dello stato passivo direttamente da parte del curatore,<br />

non più da parte del cancelliere. Il curatore, previo esame delle domande di ammissione,<br />

predispone un completo progetto di stato passivo, con elenchi separati dei creditori e<br />

dei titolari di altri diritti immobiliari e mobiliari rassegnando per ciascuna domanda le sue<br />

motivate conclusioni.<br />

In tale fase, il curatore potrà eccepire direttamente i fatti estintivi, modificativi e impeditivi<br />

del diritto azionato, nonché l’inefficacia del titolo su cui si fondano il credito o la prelazione.<br />

Il progetto va depositato in cancelleria almeno sette giorni prima della udienza fissata per<br />

l’esame dello stato passivo e comunicato ai creditori ed al fallito, i quali possono esaminarlo e<br />

presentare osservazioni scritte sino a due giorni prima dell’udienza.<br />

Nel corso di quest’ultima udienza, il giudice delegato, tenuto conto delle eccezioni sollevate<br />

dal curatore, di quelle rilevabili d’ufficio e di quelle sollevate dagli altri creditori, decide<br />

su ciascuna domanda nei limiti del richiesto. La norma chiarisce infine che il fallito, non solo<br />

può intervenire in udienza, ma ha altresì il diritto di essere sentito in merito al contenuto delle<br />

domande.<br />

Art. 96<br />

Legge fallim.<br />

L’articolo in rassegna precisa che, in caso di contestazioni da parte del curatore, il giudice<br />

delegato debba succintamente motivare il decreto con cui accoglie, respinge o dichiara<br />

inammissibile la domanda di ammissione al passivo.<br />

Il provvedimento di accoglimento deve inoltre indicare il grado dell’eventuale diritto di<br />

prelazione.<br />

Viene inoltre nel comma 3, data precisa individuazione dei crediti ammissibili con riserva.<br />

In funzione acceleratoria del procedimento, viene soppressa la previsione che consentiva<br />

al giudice delegato di riservarsi la definitiva formazione dello stato passivo sicché il decreto di<br />

esecutività dovrà essere pronunciato in udienza al termine dell’esame di tutte le domande ciò<br />

anche al fine di consentire ai creditori ammessi di procedere alle operazioni di voto per la<br />

richiesta di sostituzione del curatore o dei componenti del comitato dei creditori ai sensi dell’articolo<br />

37-bis. Di peculiare rilevo è la norma che ponendo fine ai contrasti interpretativi,<br />

dispone che sia il decreto di esecutività dello stato passivo sia che le decisioni assunte dal tribunale<br />

all’esito delle impugnazioni di cui agli articoli 98 e 99 producono effetti soltanto all’interno<br />

della procedura fallimentare.<br />

Art. 97<br />

Legge fallim.<br />

La disposizione in esame reca l’onere per il curatore di comunicare a tutti i creditori insinuati<br />

l’avvenuto deposito dello stato passivo affinché questo possa essere dagli stessi esaminato<br />

ai sensi dell’articolo 93. Il curatore dovrà altresì informare i creditori non ammessi o ammessi<br />

parzialmente del diritto di proporre opposizione.


524<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Artt. 98 e 99<br />

Legge fallim.<br />

Gli articoli in oggetto contengono la previsione di un’unica ampia categoria di «impugnazioni»<br />

dello stato passivo, all’interno della quale si collocano, attraverso l’esplicitazione<br />

dei relativi presupposti, le tre species dell’opposizione, dell’impugnazione propriamente detta<br />

e della revocazione. L’unificato procedimento di impugnazione, viene governato dal modello<br />

camerale, destinato a chiudersi con decreto non reclamabile, ma ricorribile per cassazione.<br />

L’articolazione del procedimento, nonostante la sua snellezza, garantisce il rispetto del<br />

contraddittorio e del diritto di difesa.<br />

In mancanza di contestazioni da parte del curatore o di altri creditori, il tribunale può<br />

accogliere la domanda, anche in via provvisoria, con decreto pronunciato nella stessa udienza.<br />

In mancanza, ovvero quando pronuncia in via provvisoria, il tribunale provvede in via definitiva<br />

con decreto motivato entro venti giorni dall’udienza.<br />

Art. 84<br />

Decreto legislativo<br />

L’articolo in commento prevede l’espressa abrogazione dell’articolo 100 della legge fallim.,<br />

già colpito dalle pronunce della Consulta che ne hanno dichiarato, a più riprese, l’illegittimità<br />

costituzionale. Art. 101 Legge fallim. Viene dettata una nuova e compiuta disciplina<br />

delle domande tardive, attraverso la riduzione dei termini per la relativa presentazione – dodici<br />

mesi, prorogabili fino a diciotto a far data dal deposito del decreto di esecuzione dello<br />

stato passivo – e la limitazione della possibilità di presentare domande fino all’esaurimento<br />

delle ripartizioni dell’attivo ai soli casi di comprovata causa non imputabile.<br />

Art. 102<br />

Legge fallim.<br />

Viene altresì prevista la possibilità che il tribunale, dietro motivata istanza del curatore,<br />

decreti, sentito anche il comitato dei creditori ed il fallito, il non farsi all’accertamento del<br />

passivo dopo la presentazione delle domande di ammissione e prima dell’udienza per la verifica,<br />

qualora risulti che non vi sia alcuna prospettiva di realizzare un attivo da distribuire ai<br />

creditori, fatto salvo il pagamento delle spese della procedura e dei crediti prededucibili. L’obiettivo<br />

è quello di realizzare, in esecuzione della delega, l’economia del mezzo processuale e,<br />

al contempo, di consentire al creditore istante i benefici fiscali ordinariamente connessi alla<br />

presentazione della domanda di ammissione al passivo.<br />

Art. 103<br />

Legge fallim.<br />

Viene infine previsto che ai procedimenti relativi all’accertamento dei diritti reali e personali<br />

dei terzi sui beni immobili e mobili si applica il regime probatorio previsto dall’articolo<br />

621 cod. proc. civ. in tema di opposizione di terzo.<br />

Viene poi introdotto il potere del creditore di modificare la domanda e di chiedere<br />

l’ammissione al passivo del controvalore bene che non sia stato acquisito all’attivo della procedura.<br />

Il Capo settimo contiene le modifiche del capo VI rubricato della liquidazione dell’attivo<br />

del Titolo II della legge fallim. e, segnatamente, degli articoli da 104 a 110.<br />

Coerentemente con l’impostazione della delega verso una semplificazione ed una maggiore<br />

efficienza della procedura, il d.lgs. ha tenuto conto, in materia di liquidazione e di ripartizione<br />

dell’attivo, delle prassi virtuose poste in essere dai tribunali più attenti che da tempo<br />

adottano soluzioni liquidatorie che privilegiano la duttilità e la rapidità delle operazioni di


Parte I - Dottrina 525<br />

cessione, cercando di superare le farraginose e poco efficienti norme sulle vendite, modellate<br />

sul sistema delle esecuzioni coattive individuali.<br />

Invero, il previgente sistema improntato ad un apparente garantismo, spesso rivelatosi<br />

più formale che reale, è stato in effetti concausa del sistematico ritardo della durata delle procedure<br />

fallimentari.<br />

Per questo, le nuove disposizioni sulla realizzazione e sulla ripartizione dell’attivo si<br />

ispirano a criteri di efficienza e di semplificazione operativa. Ciò ha anche reso necessaria,<br />

come sopra meglio illustrato, l’adozione di scelte nuove sul piano della ridefinizione dei ruoli<br />

del giudice delegato, del curatore e del comitato dei creditori e su quello dell’individuazione<br />

dei più opportuni adempimenti procedurali, improntati, essi pure, a semplicità eda<br />

rapidità. In questa prospettiva, si è ritenuto di dover privilegiare la scelta di una minore giurisdizionalizzazione,<br />

in coerenza con l’accentuato ruolo del curatore, divenuto il vero organo<br />

motore della procedura, dal quale parte ogni impulso per le scelte di liquidazione e di conservazione<br />

delle imprese assoggettate alla procedura concorsuale, nella consapevolezza che,<br />

invece, il ruolo del giudice deve essere esclusivamente indirizzato ad una funzione di controllo<br />

sulla regolarità della procedura e di organo preposto alla soluzione dei conflitti endoconcorsuali.<br />

Proprio in ragione di questa scelta, si giustifica l’aver conservato la disposizione<br />

secondo cui il giudice delegato ha il potere di sospendere la vendita quando il prezzo offerto<br />

sia notevolmente inferiore a quello giusto (art. 108 legge fallim.). In stretta correlazione a<br />

questa nuova impostazione delle attribuzioni degli organi fallimentari, è stato ridisegnato,<br />

anche nella fase liquidatoria, il ruolo del comitato dei creditori, espressione collettiva dell’interesse<br />

comune al ceto creditorio, cui è attribuito il compito precipuo di effettuare le valutazioni<br />

sulla convenienza economica delle operazioni liquidatorie, mediante pareri, anche<br />

vincolanti, per il curatore ed autorizzazioni per gli atti maggiormente significativi sul piano<br />

economico.<br />

L’ulteriore novità consiste nel fatto che, per quanto possibile, l’attività di liquidazione<br />

dovrà avvenire non più con operazioni diversificate, non coordinate, occasionali e non rientranti<br />

in una strategia unitaria, bensì nel quadro di un razionale programma di liquidazione,<br />

predisposto dal curatore ed approvato dal giudice delegato, previo parere vincolante del comitato<br />

dei creditori. Piano attuabile subito dopo che si siano resi disponibili i necessari elementi<br />

di valutazione sull’entità, sulla qualità e sul valore di mercato dei beni appresi all’attivo,<br />

né variabile. Solo in presenza di «sopravvenute esigenze», il curatore può presentare, con le<br />

stesse modalità, un supplemento del piano di liquidazione. Lo scopo del programma di liquidazione<br />

è, appunto, quello di evitare, per quanto possibile, i rischi di irrazionali disgregazioni<br />

liquidatorie. La possibilità di consentirne l’attuazione ancor prima dell’emanazione del decreto<br />

di esecutività dello stato passivo, si pone coerentemente in linea con l’esigenza di favorire la<br />

speditezza del procedimento.<br />

Inoltre, l’intervento riformatore, sempre in coerenza con la scelta generale di ridurre al<br />

minimo indispensabile la giurisdizionalizzazione del concorso, ha evitato, per quanto possibile,<br />

la tradizionale trasfusione, per relationem, nella riformata legge fallim. del sistema del cod.<br />

proc. civ. relativo alle esecuzioni individuali ed ha adottato nuove specifiche scelte operative,<br />

tratte anche da soluzioni pragmatiche positivamente sperimentate dalla giurisprudenza più<br />

attenta.<br />

Art. 104<br />

Legge fallim.<br />

In questo contesto, frutto di un rinnovato modo di interpretare la stessa funzione<br />

dell’esecuzione forzata collettiva, si pone anche la previsione dell’esercizio provvisorio<br />

dell’impresa, il quale può essere autorizzato o con la sentenza dichiarativa di fallimento,<br />

nel caso in cui l’improvvisa interruzione possa comportare «un danno grave», sempre che<br />

«non arrechi pregiudizio ai creditori», ovvero con successivo provvedimento del giudice<br />

delegato, su proposta del curatore, qualora il comitato dei creditori, con parere vincolan-


526<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

te, ritenga la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa conveniente per i creditori<br />

stessi o più proficua ai fini della collocazione sul mercato dell’azienda o di suoi rami.<br />

Ed è proprio in questo secondo caso che si può cogliere l’aspetto può significativo<br />

dell’innovazione, essendosi qui voluto accentuare che l’istituto, a differenza di quanto<br />

previsto dall’art. 90 del regio decreto del 1942, risponde non più al solo interesse privatistico<br />

di consentire un miglior risultato della liquidazione concorsuale, ma è aperto a<br />

quello pubblicistico di utile conservazione dell’impresa ceduta nella sua integrità oinparte,<br />

sempre che il ceto creditorio non ritenga di trarne nocumento. Difatti, al fine di scongiurare<br />

tale eventualità, è stata mantenuta la previsione del parere favorevole vincolante<br />

del comitato dei creditori per l’autorizzazione alla temporanea continuazione dell’esercizio<br />

dell’impresa.<br />

Sul piano sostanziale, degna di rilievo è la disposizione secondo la quale i contratti pendenti<br />

alla data del fallimento proseguono durante l’esercizio provvisorio, salva la facoltà del<br />

curatore di chiederne lo scioglimento secondo le norme dettate in materia di effetti del fallimento<br />

sui rapporti giuridici pendenti (Sezione IV del Capo II del Titolo II). Le norme in<br />

materia di effetti dal fallimento sui rapporti giuridici pendenti trovano impregiudicata applicazione<br />

anche al momento della cessazione dell’esercizio provvisorio dell’impresa per quei<br />

contratti ancora pendenti alla medesima data.<br />

Al fine di dirimere possibili contrasti, è espressamente previsto che i crediti sorti durante<br />

l’esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione nel fallimento.<br />

Art. 104-bis<br />

Legge fallim.<br />

Nel quadro delle nuove esigenze conservative assume una particolare importanza l’istituto<br />

dell’affitto dell’azienda, strumento ormai diffuso nella prassi e pienamente in linea<br />

con un sistema concorsuale caratterizzato da un fine non esclusivamente liquidatorio, ma indirizzato<br />

al recupero delle componenti attive dell’impresa.<br />

In realtà, la prassi giudiziaria, ancora prima della legge n. 223 del 1991 (che, all’art. 7<br />

comma 4, dava per scontata la soluzione positiva), aveva largamente utilizzato questo istituto<br />

come mezzo per la conservazione temporanea dell’integrità dell’azienda, o di suoi rami, anche<br />

nella prospettiva della loro migliore collocazione sul mercato.<br />

La riforma ha inteso recepire questa prassi, colmando tuttavia la lacuna normativa, consistente,<br />

soprattutto, nella più precisa individuazione degli effetti sulla procedura concorsuale<br />

della retrocessione dai terzi affittuari di aziende o di suoi rami. La soluzione, su questo punto,<br />

è stata trovata nella previsione di non «responsabilità del patrimonio acquisito all’attivo per i<br />

debiti maturati sino alla retrocessione», in deroga a quanto stabilito dagli articoli 2112 e 2560<br />

del cod. civ. La deroga trova giustificazione nel bisogno di assicurare che i creditori anteriori,<br />

in funzione della cui tutela l’affitto è stato disposto, non vengano ad essere penalizzati dalla<br />

condotta dissennata dell’affittuario.<br />

Inoltre, sempre in deroga a quanto stabilito dal cod. civ., è stato previsto un contenuto<br />

contrattuale minimo obbligatorio, consistente nell’irrinunciabile diritto di ispezione<br />

dell’azienda da parte del curatore, nella costituzione di una garanzia per tutte le obbligazioni<br />

dell’affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, nell’esclusivo diritto del curatore<br />

di recedere unilateralmente previa, soltanto, la corresponsione all’affittuario di un giusto<br />

indennizzo, pagabile in prededuzione. Infine, in presenza delle odierne incertezze interpretative,<br />

una succinta disciplina procedimentale concernente l’esercizio della «prelazione»,<br />

dopo averne ampliato la sfera applicativa con la previsione ulteriore, rispetto al disposto<br />

della legge n. 223 del 1991, che quel diritto può essere concesso all’affittuario anche «convenzionalmente»,<br />

su autorizzazione del giudice delegato, previo parere favorevole del comitato<br />

dei creditori.


Parte I - Dottrina 527<br />

Questa soluzione è stata ritenuta opportuna, proprio come mezzo per incentivare l’affittuario<br />

ad effettuare investimenti sull’azienda, onde rafforzarne il suo successivo interesse acquisitivo.<br />

Art. 104-ter<br />

Legge fallim.<br />

Assoluta novità, tesa a semplificare e razionalizzare la fase di liquidazione dell’attivo, è<br />

costituita dalla presente disposizione che impone al curatore di predisporre, entro sessanta<br />

giorni dalla redazione dell’inventario, il programma della liquidazione. In questo modo, a differenza<br />

da quanto previsto dalla precedente normativa, che subordinava l’apertura della fase<br />

di liquidazione al deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, il curatore potrà procedere<br />

alla liquidazione dell’attivo più speditamente, indipendentemente dalla chiusura dello<br />

stato passivo.<br />

Trattandosi di un atto di gestione, il programma di liquidazione, prima di essere approvato<br />

dal giudice delegato, deve ottenere il parere favorevole vincolante del comitato dei creditori,<br />

il quale valuterà nel merito la opportunità e la convenienza delle scelte operate dal curatore.<br />

Ai noti fini semplificatori ed acceleratori, cui si ispira l’intento riformatore, è previsto un<br />

termine relativamente breve per la presentazione del programma di liquidazione (quello di<br />

sessanta giorni indispensabile al curatore per acquisire gli elementi utili sulla composizione,<br />

sul valore, e sulle possibilità di realizzo del patrimonio), nonché che la sua approvazione tiene<br />

luogo delle autorizzazioni che sarebbero necessarie per l’adozione dei singoli atti previsti nel<br />

programma medesimo.<br />

L’articolo in rassegna reca dettagliatamente il contenuto minimo del programma di<br />

liquidazione che, in particolare, deve indicare l’opportunità di disporre l’esercizio provvisorio<br />

dell’impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell’art. 104, ovvero l’opportunità<br />

di autorizzare l’affitto dell’azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell’articolo 104<br />

bis. Viene inoltre prescritta la necessaria indicazione della sussistenza di proposte di concordato<br />

ed il loro contenuto, di azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare,<br />

delle possibilità di cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti<br />

giuridici individuabili in blocco, nonché delle condizioni della vendita dei singoli<br />

cespiti.<br />

Viene attribuita al curatore la facoltà di chiedere l’autorizzazione del giudice delegato<br />

per affidare ad altri professionisti alcune incombenze della procedura di liquidazione dell’attivo.<br />

Viene altresì previsto che il comitato dei creditori possa proporre al curatore modifiche<br />

al programma presentato.<br />

A fini acceleratori e semplificatori è stato previsto che l’approvazione del programma<br />

di liquidazione tiene luogo delle singole autorizzazioni eventualmente necessarie ai sensi<br />

della presente legge per l’adozione di atti o l’effettuazione di operazioni inclusi nel programma.<br />

Viene prevista la possibilità che per sopravvenute esigenze, non conosciute o conoscibili<br />

al momento della presentazione del piano, il curatore possa presentare un supplemento del<br />

piano di liquidazione. Viene stabilito ancora che prima della approvazione del programma, il<br />

curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato,<br />

sentito il comitato dei creditori, se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio<br />

all’interesse dei creditori.<br />

Infine, risponde sempre ad esigenze di speditezza e di economicità la previsione, essa pur<br />

innovativa, di una possibile c.d. derelizione di beni che, per qualsivoglia ragione vuoi per il<br />

loro modesto valore venale vuoi per il carattere di oggettiva invendibilità come nel caso di<br />

impianti fuori norma e, dunque incommerciabili, o di terreni inquinati etc.).


528<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Su tali beni, restituiti al debitore cui appartengono, potranno, se del caso, soddisfarsi, uti<br />

singuli, i creditori concorsuali.<br />

Art. 105<br />

Legge fallim.<br />

Per le medesime esigenze sopra evidenziate è sembrato necessario prevedere una specifica<br />

disciplina anche dalla vendita dell’azienda, che assume un ruolo centrale nel nuovo sistema<br />

dell’esecuzione coattiva concorsuale. Anzitutto, si è disposto che la vendita atomistica dei<br />

singoli beni rientranti in un complesso aziendale possa essere effettuata solo se non sia possibile<br />

procedere alla cessione dell’intero complesso o di suoi rami; ciò in coerenza con l’adozione<br />

della scelta generale della «conservazione». In secondo luogo, è stata prevista, come per<br />

i beni immobili, una più ampia facoltà di scelta tra ogni possibile forma liquidatoria consentita<br />

dall’ordinamento, se connotata, comunque, da massima trasparenza, da rapidità esecutiva<br />

e dall’adozione delle più opportune forme di «pubblicità» nessuna esclusa, fra le tante oggi<br />

offerte anche dai mezzi di informazione telematici.<br />

Anche in questo caso, così come in tutta la fase della liquidazione dell’attivo, deve trovare<br />

applicazione ogni forma ed ogni mezzo che finisca per raggiungere il duplice obiettivo<br />

del massimo realizzo e della massima conservazione possibile dei nuclei ancora produttivi.<br />

Sotto questo secondo aspetto, si giustifica la previsione secondo cui, ai fini della vendita di<br />

aziende o di suoi rami in esercizio, la scelta dell’acquirente deve essere effettuata tenendo<br />

conto non solo dell’ammontare, in sé, del prezzo offerto, ma anche delle «garanzie di prosecuzione<br />

delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli di occupazione».<br />

Si tratta di un’indicazione già adottata, da tempo, da alcuni giudici ma che è stata<br />

sempre, a ragione, considerata alla stregua di una soluzione interpretativa praeter legem in<br />

presenza di un contesto normativo, quale quello del 1942, che privilegiava, in via esclusiva,<br />

l’attenzione sul risultato in senso quantitativo, del realizzo.<br />

Anche la previsione secondo cui, «nell’ambito delle consultazioni relative al trasferimento<br />

di un’azienda previste dall’art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, il curatore,<br />

l’acquirente e il rappresentante dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale<br />

dei lavoratori alle dipendenze dell’acquirente e ulteriori modifiche del rapporto di lavoro<br />

consentite dalle norme vigenti in materia» costituisce evidente espressione di quella<br />

flessibilità e duttilità di cui si è inteso caratterizzare l’intero impianto normativo, al fine<br />

di conseguire il primario risultato della rapida collocazione sul mercato dei nuclei produttivi<br />

ancora vitali.<br />

Per ciò che riguarda le forme delle vendite e dei loro effetti, si è innovato molto e si è<br />

ritenuto di eliminare ogni rinvio alla disciplina del processo esecutivo individuale, fermo restando,<br />

comunque, il fondamentale effetto «purgativo»delle vendite forzate. Si spiegano così<br />

le previsioni delle cessioni anche a mezzo di soggetti specializzati o con il conferimento in una<br />

o più società, anche di nuova costituzione, dell’azienda del debitore o di suoi rami, di beni o<br />

crediti, con i relativi rapporti in corso, esclusa, comunque, la responsabilità dell’alienante ai<br />

sensi dell’art. 2560 del cod. civ.<br />

Si è, peraltro, inteso favorire le rapide cessioni anche attribuendo all’acquirente la possibilità<br />

di effettuare le proprie controprestazioni non pagando direttamente il prezzo, bensì<br />

accollandosi debiti concorsuali, purché ciò non si traduca in una alterazione della graduazione<br />

dei crediti, come potrebbe avvenire nel caso dell’acquisto dei beni concessi al debitore in<br />

leasing.<br />

Art. 106<br />

Legge fallim.<br />

Particolare importanza assume la previsione della possibilità di cessione di tutti i crediti,<br />

qualunque ne sia la natura, compresi quelli fiscali e futuri e pur se contestati.


Parte I - Dottrina 529<br />

Questa soluzione, così come quella della possibilità di cedere le azioni revocatorie, è stata<br />

dettata dall’esigenza di evitare ritardi nelle chiusure delle procedure concorsuali che, secondo<br />

il sistema previgente, sono spesso dovuti proprio ai lunghi tempi connessi alla definizione,<br />

con sentenza passata in giudicato, dei contenziosi fiscali e ordinari.<br />

Le azioni cedibili sono tutte quelle comunque dirette a conseguire incrementi di patrimonio<br />

del debitore, mentre le revocatorie possono essere cedute limitatamente a quelle già<br />

pendenti, al fine di evitare che, in una materia così delicata, l’esercizio delle azioni – comunque<br />

non cedibili ai prossimi congiunti del debitore insolvente e dei soggetti cui è stata estesa<br />

la procedura o alle società del gruppo di cui fa parte la società insolvente – possa assumere<br />

una connotazione negativa di tipo speculativo.<br />

Art. 107<br />

Legge fallim.<br />

Anche per la vendita dei beni immobili e delle aziende comprendenti immobili, sono state<br />

previste norme dirette a conseguire l’obiettivo del massimo realizzo secondo modelli di<br />

speditezza, flessibilità e trasparenza, totalmente slegate dai rigidi schemi procedurali previsti<br />

per le esecuzioni individuali e, quindi, non più ancorate alle anacronistiche distinzioni basate<br />

sulla natura mobiliare o immobiliare dei beni.<br />

Ciò ha imposto la previsione di schemi procedurali molto più flessibili che puntano essenzialmente<br />

in due direzioni: quella della più ampia deformalizzazione del procedimento e,<br />

parallelamente, quella del significativo ampliamento delle forme di pubblicità, in conformità<br />

alla notevole gamma di mezzi, anche informatici e telematici, oggi disponibili. Sempre nella<br />

direzione dell’efficienza e del fine di massimizzazione degli introiti, è stata anche adottata<br />

un’ulteriore significativa novità: quella dell’utilizzabilità anche della vendita di immobili<br />

per «offerte private», se ritenute più vantaggiose; in tal caso, per evitare il rischio di liquidazioni<br />

sospette, è stata specificamente previsto, l’obbligo per il curatore di informare il giudice<br />

delegato e il comitato dei creditori dell’esito delle procedure depositando in cancelleria la relativa<br />

documentazione.<br />

In tale contesto si è ritenuto necessario attribuire al curatore il potere di sospendere la<br />

vendita qualora pervenga un offerta irrevocabile di acquisto migliorativa per un importo non<br />

inferiore al dieci per cento del prezzo più alto precedentemente offerto.<br />

Al fine, poi, di fissare i requisiti di onorabilità e di professionalità dei soggetti specializzati<br />

e degli operatori esperti dei quali il curatore può avvalersi per gli atti di vendita e di liquidazione<br />

e per determinare i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita, il<br />

presente articolo rinvia ad un regolamento del Ministro della giustizia da adottarsi a norma<br />

dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.<br />

Art. 108<br />

Legge fallim.<br />

Il comma 1 della disposizione in esame disciplina la facoltà per il giudice delegato, derivantegli<br />

dal generale potere di vigilanza, di sospendere le operazioni di vendita qualora ricorrano<br />

gravi e giustificati motivi su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri<br />

interessati e previo parere del medesimo comitato dei creditori.<br />

È previsto altresì il potere del giudice delegato di impedire il perfezionamento della<br />

vendita qualora, su istanza presentata dagli stessi soggetti da ultimo indicati, entro dieci<br />

giorni dal deposito della documentazione relativa agli esiti della procedura da parte del curatore,<br />

il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto in base all’andamento<br />

del mercato. Al comma 2, si è ritenuto necessario precisare in modo esplicito che anche le<br />

vendite di beni immobili e di mobili registrati, in quanto inserite in un contesto di esecuzione<br />

collettiva e realizzata da un organo della procedura, sono esse stesse espressione di<br />

esecuzione forzata; per questo si è previsto che, una volta pagato il prezzo, il giudice deve


530<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

ordinare, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudiziali gravanti<br />

il bene ceduto, anche se una tale soluzione avrebbe potuto darsi per scontata, perché<br />

consequenziale al sistema.<br />

Art. 108-bis<br />

Legge fallim.<br />

Al fine di non rinviare tout court la soluzione delle varie problematiche connesse alla liquidazione<br />

concorsuale al sistema delle vendite forzate delle procedure esecutive individuali,<br />

sono state previste norme specifiche a proposito delle vendite di navi, galleggianti ed aeromobili<br />

per i quali, in precedenza, mancava ogni raccordo con il codice di navigazione.<br />

Art. 108-ter<br />

Legge fallim.<br />

Allo stesso fine illustrato nell’articolo precedente, sono state previste norme specifiche a<br />

proposito delle modalità di vendita di diritti sulle opere dell’ingegno, sulle invenzioni industriali<br />

e sui marchi.<br />

Art. 109<br />

Legge fallim.<br />

Nel comma 2, viene attribuito al tribunale il potere, che prima era in capo al giudice delegato,<br />

di determinare la somma da liquidare in conto al compenso finale al curatore da liquidarsi<br />

a norma dell’articolo 39.<br />

Il Capo ottavo contiene le modifiche del capo VII rubricato della ripartizione dell’attivo<br />

del Titolo II della legge fallim. e, segnatamente, degli articoli da 110 a 117.<br />

Anche la disciplina della ripartizione dell’attivo è stata improntata al principio della speditezza<br />

e della economicità, essendo stata prevista la pronta distribuzione dei ricavati man<br />

mano che si realizzano, in conformità, del resto, all’attuale sistema.<br />

Peraltro, il presente decreto ha altresì previsto una serie di precise soluzioni, spesso tratte<br />

dal diritto vivente, volte a regolamentare, per un verso, fattispecie pur frequenti, ma non specificamente<br />

disciplinate dalla legge del 1942, come quella dell’insufficienza dell’attivo anche<br />

per il soddisfacimento dei soli creditori prededucibili o, per altro verso, a imporre regole<br />

comportamentali obbligatorie nelle ipotesi in cui, nel vigore dell’attuale legge, si erano formati<br />

suggerimenti o indirizzi interpretativi non sempre univoci o dotati di sufficiente chiarezza,<br />

come nel caso dei c.d. conti speciali o delle modalità di accertamento e di pagamenti dei crediti<br />

prededucibili e del decorso del computo degli interessi. Per altro verso, con il presente<br />

intervento normativo vengono colmate vistose lacune esistenti nell’attuale sistema, da tempo<br />

segnalate da dottrina e giurisprudenza: così, non solo per la disciplina relativa al trattamento<br />

dei crediti prededucibili, ma anche per ciò che riguarda taluni aspetti dei meccanismi di riparto<br />

rimasti in ombra nel sistema vigente e tuttora fonte di ondivaghe interpretazioni.<br />

Art. 110<br />

Legge fallim.<br />

In tema di procedimento di ripartizione dell’attivo, nel comma 1 viene esteso il termine<br />

per il curatore per presentare un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione<br />

delle medesime.<br />

Nel comma 2, in linea con le rimodellate attribuzioni degli organi della procedura fallimentare,<br />

viene, da un lato, soppressa la previsione secondo cui il giudice delegato può apportare<br />

al progetto di distribuzione le variazioni che reputa convenienti e dall’altro, viene introdotta<br />

la previsione secondo cui i creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla<br />

comunicazione dell’avvenuto deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, possono


Parte I - Dottrina 531<br />

proporre reclamo contro il progetto di riparto nelle forme del procedimento camerale ex articolo<br />

26, previsto in tema di reclamo avverso i decreti del giudice delegato e del tribunale.<br />

Nell’ultimo comma viene infine previsto che una volta decorso il termine per il reclamo,<br />

il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione.<br />

Se, nell’ipotesi inversa viene proposto reclamo, invece, il giudice delegato dichiara esecutivo<br />

il progetto di distribuzione previo accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti<br />

oggetto di contestazione. Viene altresì precisato che il provvedimento con cui si decide il<br />

reclamo si provvede anche in ordine alla destinazione delle somme accantonate.<br />

Art. 111<br />

Legge fallim.<br />

Una prima soluzione volta a chiarire l’ordine di distribuzione delle somme, è contenuta<br />

nella modifica del comma 1 dell’articolo in commento dove, in sostituzione della previsione<br />

contenuta nel numero 1) del regio decreto del 1942, viene stabilito che le somme ricavate<br />

debbono essere erogate per il pagamento prioritario dei crediti prededucibili.<br />

Nella modifica del comma secondo dell’articolo in esame viene dettata la definizione dei<br />

debiti prededucibili, stabilendo che tali sono quelli così qualificati dalla legge e quelli sorti in<br />

occasione o in funzione della procedura concorsuale.<br />

Art. 111-bis<br />

Legge fallim.<br />

L’esigenza sopra meglio illustrata di porre le condizioni per favorire una uniformità applicativa<br />

della ripartizione dell’attivo ha indotto a prevedere espressamente nel comma 1<br />

dell’articolo in rassegna, da un lato, che i crediti prededucibili debbono essere accertati<br />

con le modalità del procedimento camerale ex articolo 26, previsto in tema di reclamo avverso<br />

i decreti del giudice delegato e del tribunale e dall’altro, nel comma 2, un principio,<br />

già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui i crediti prededucibili devono<br />

essere soddisfatti per capitale, spese e interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio<br />

mobiliare e immobiliare, secondo un criterio proporzionale, ma con esclusione di<br />

quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata<br />

ai creditori muniti di garanzia reale sui beni alienati. Viene mantenuta altresì ferma la<br />

diversa soluzione, costituente ius receptum, secondo cui tale priorità non esiste nel solo caso<br />

in cui i crediti prededucibili si riferiscano ad attività incrementative del valore dei beni medesimi,<br />

pignorati o ipotecati, o che, comunque, abbia arrecato beneficio ai creditori de quibus.<br />

A fini acceleratori viene disposto che i crediti prededucibili, sorti nel corso del fallimento,<br />

liquidi, esigibili e non contestati, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento<br />

di riparto se l’attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti.<br />

In quest’ultima ipotesi viene, altresì, introdotta la disposizione di garanzia secondo cui detto<br />

pagamento, superiore ad un importo di 25.000,00 euro, deve essere autorizzato dal comitato<br />

dei creditori. La norma reca la possibilità che con decreto del Ministro della giustizia<br />

detto importo sia aggiornato ogni cinque anni sulla base degli indici ISTAT sul costo della<br />

vita.<br />

Infine, per l’ipotesi in cui l’attivo risulti insufficiente, viene previsto che la distribuzione<br />

avvenga secondo criteri di gradualità e proporzionalità conformemente all’ordine di prelazione<br />

assegnato dalla legge.


532<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Art. 111-ter<br />

Legge fallim.<br />

Sempre nell’ottica chiarificatrice sopra accennata, viene prevista espressamente la disciplina<br />

dei c.d. conti speciali, definendo cosa si intende per massa liquida attiva immobiliare e<br />

massa liquida attiva mobiliare e prescrivendo analitiche e specifiche modalità di conto per il<br />

curatore.<br />

Art. 111-quater<br />

Legge fallim.<br />

Viene infine specificatamente introdotta la disciplina dei crediti assistiti da prelazione. In<br />

proposito viene disposto che i crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione<br />

per il capitale, spese ed interessi, nei limiti previsti dagli articolo 54 e 55, sul prezzo ricavato<br />

dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, così creando un coordinamento normativo<br />

tra la norma in commento e il sistema di concorso dei diritti di prelazione (crediti pignoratizi,<br />

crediti ipotecari e crediti privilegiati).<br />

Art. 112<br />

Legge fallim.<br />

La modifica dell’articolo in commento si limita a riformulare la disposizione in tema di<br />

modalità di partecipazione dei creditori ammessi tardivamente senza alterarne nella sostanza<br />

la struttura previgente.<br />

Art. 113<br />

Legge fallim.<br />

In questo sforzo di innovare, ma anche di fare chiarezza, onde evitare il protrarsi di ambiguità<br />

e di incertezze, è stato, fra l’altro, stabilito che, già nel primo progetto di riparto parziale, il<br />

curatore è tenuto a specificare le somme che spetterebbero a quattro precise categorie di creditori,<br />

i cui diritti nell’ambito del concorso non siano stati ancora definitivamente accertati a<br />

causa di ammissioni con riserva o di opposizioni o di impugnazioni o di revocazioni in corso.<br />

Al fine di assicurare anche a questi creditori una prospettiva di soddisfacimento pari a quella<br />

degli altri creditori concorsuali definitivamente ammessi, si è ritenuto di prevedere, anche in<br />

sede di riparto finale, l’obbligatorietà degli accantonamenti a favore dei creditori già insinuati<br />

al passivo, ma non ancora definitivamente ammessi per le quattro sopra specificate ipotesi tassative.<br />

Questa significativa novità rispetto al regio decreto del 1942 è dovuta alla necessità di<br />

contemperare due esigenze, da un lato, quella di tutela dei creditori che hanno proposto domanda<br />

di ammissione al passivo per crediti già vagliati (positivamente o anche negativamente,<br />

in tutto o in parte o anche solo per la causa di prelazione) dal giudice delegato, le cui aspettative<br />

sarebbero frustrate nel caso in cui – come spesso ora avviene – la procedura concorsuale venisse<br />

chiusa prima che fosse esaurito il procedimento sulle contestazioni; dall’altro, quella di favorire<br />

la rapidità delle procedure concorsuali, in conformità all’impostazione generale della riforma.<br />

Art. 113-bis<br />

Legge fallim.<br />

La norma introduce ex novo la disciplina dello scioglimento delle ammissioni con riserva,<br />

prevedendo che allorquando si verifica l’evento che ha determinato l’accoglimento di una domanda<br />

con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato con decreto<br />

modifica lo stato passivo disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.


Parte I - Dottrina 533<br />

Art. 114<br />

legge fallim.<br />

La novella reca una duplice innovazione anche in tema di restituzione di somme riscosse,<br />

precisando, rispetto al sistema previgente, che, in primo luogo, i pagamenti effettuati in esecuzione<br />

dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell’accoglimento di domande<br />

di revocazione e che, in secondo luogo, i creditori i quali hanno percepito pagamenti<br />

non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre gli interessi legali dal momento del pagamento<br />

effettuato a loro favore.<br />

Art. 115<br />

Legge fallim.<br />

La modifica dell’articolo in commento, sempre in un ottica chiarificatrice, dispone che il<br />

curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione<br />

con modalità che assicurino la prova dell’avvenuto pagamento.<br />

Nel comma 2 viene precisato che nell’ipotesi di cessione dei crediti avvenuta prima della<br />

ripartizione, il curatore deve attribuire le quote di riparto ai cessionari unitamente alla documentazione<br />

che attesti l’avvenuta cessione risultante da un atto recante le sottoscrizioni autenticate<br />

di cedente e cessionario. In quest’ultima ipotesi viene altresì disposto che il curatore<br />

provveda alla rettifica formale dello stato passivo.<br />

Art. 116<br />

Legge fallim.<br />

La novella in tema di rendiconto reca, nel comma 1 della norma in esame, la precisazione<br />

che il curatore, una volta compiuta la liquidazione dell’attivo e prima del riparto finale ed in<br />

ogni caso in cui cessa dalle funzioni, presenta al giudice delegato l’esposizione analitica delle<br />

operazioni contabili e della attività di gestione della procedura.<br />

Nel comma 2, viene altresì aggiunta la previsione che, oltre alle osservazioni, ogni interessato<br />

può presentare eventualmente anche delle contestazioni.<br />

Dell’avvenuto deposito e della fissazione dell’udienza, il curatore dà immediata comunicazione<br />

ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori<br />

in prededuzione non soddisfatti ed al fallito, avvisandoli che possono prende visione del rendiconto<br />

e presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino all’udienza.<br />

Se all’udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo,<br />

il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l’udienza innanzi al collegio ai<br />

sensi dell’articolo 26.<br />

Art. 117<br />

Legge fallim.<br />

È opportuno ricordare che l’art. 117 del regio decreto del 1942 prevedeva che la ripartizione<br />

finale comprendesse obbligatoriamente anche gli accantonamenti precedentemente<br />

fatti, proprio perché essa doveva aver luogo dopo che tutte le contestazioni fossero<br />

state risolte e fosse stato approvato il rendiconto, su accordo dei creditori o giudizialmente<br />

ed altresì fosse stato liquidato il compenso al curatore. Ma poiché, con il passare del<br />

tempo, l’applicazione rigorosa di questo principio aveva, di fatto, allungato in modo abnorme<br />

la durata delle procedure fallimentari, che dovevano rimanere aperte per il solo<br />

fatto della pendenza di controversie, solitamente molto numerose, sullo stato passivo,<br />

la giurisprudenza ha progressivamente introdotto alcuni temperamenti al rigido principio<br />

della previa necessità che la ripartizione finale dovesse presupporre la definizione, con<br />

sentenza passata in giudicato, di tutte le contestazioni relative ai crediti concorrenti. Sennonché,<br />

questo indirizzo, teso a velocizzare la chiusura dei fallimenti, nell’interesse del


534<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

debitore e dei creditori concorrenti non contestati, ha, a sua volta, finito per ledere i diritti<br />

patrimoniali di quelli contestati o quantomeno, per renderne sempre più incerte le<br />

aspettative. Su questo punto, allora, la norma novellata prevede che, in sede di ripartizione<br />

finale, gli accantonamenti fatti in precedenza devono essere distribuiti solo nel caso in<br />

cui sia intervenuta la decisione irrevocabile sulle questioni che li avevano originati; diversamente,<br />

essi devono essere mantenuti secondo le modalità stabilite dal giudice delegato e<br />

non impediscono la chiusura della procedura. Naturalmente, poiché la chiusura fa venir<br />

meno anche gli organi della procedura stessa, si è previsto un semplice meccanismo processuale<br />

– un ricorso al giudice designato dal presidente del tribunale – al fine di consentire,<br />

comunque entro i cinque anni dalla chiusura stessa, la distribuzione delle somme accantonate<br />

e depositate.<br />

Il Capo nono contiene le modifiche del Capo VIII rubricato della cessazione della<br />

procedura fallimentare, ed in particolare della sezione I dedicata alla chiusura del fallimento<br />

e, segnatamente, degli articoli da 118 a 123 nonché della sezione II dedicata al concordato<br />

fallimentare e segnatamente degli articoli da 124 a 141, del Titolo II della legge fallimentare.<br />

L’impianto normativo che regola l’estinzione della procedura di liquidazione concorsuale<br />

è rimasto invariato rispetto alla legge fallim. del 1942, sono state, però, previste ulteriori<br />

ipotesi specifiche di chiusura conseguenti alle innovazioni concernenti i limiti, in generale,<br />

dell’apertura del concorso, così, ad esempio, è stato previsto il caso che, nel corso dell’accertamento<br />

dello stato passivo, si accerti che non avrebbe dovuto essere aperta la procedura per<br />

essere stata riscontrata la totale mancanza di attivo (art. 118).<br />

Significativo è poi il fatto che si è colmata una lacuna del sistema previgente, il quale non<br />

prevedeva alcuna impugnazione avverso il decreto che respingeva la richiesta di chiusura.<br />

Ora un tale provvedimento è reclamabile innanzi alla corte di appello da parte di chiunque<br />

interessato (art. 119).<br />

Di notevole rilievo è, poi, l’innovazione che prevede un limite alla conservazione in capo<br />

ai creditori dei diritti rimasti insoddisfatti nel concorso ma con un’importante eccezione, che<br />

costituisce uno degli aspetti più qualificanti della riforma: quella, cioè, che non sia intervenuta<br />

l’esdebitazione del fallito a norma degli articoli 142 e seguenti (art. 120).<br />

Art. 118<br />

Legge fallim.<br />

L’articolo in commento risulta modificato nel comma 1 con l’introduzione della più ampia<br />

locuzione «di tutti i debiti da soddisfare in prededuzione»in luogo «del compenso al curatore<br />

e delle spese di procedura», contenuta nel testo del regio decreto del 1942.<br />

Risulta inoltre modificato il numero 4) del medesimo comma 1 nella parte in cui introducendo<br />

una più ampia e completa previsione che la chiusura del fallimento possa trovare<br />

luogo quando nel corso della procedura si accerti che la sua prosecuzione non consente di<br />

soddisfare neppure parzialmente né i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili, né le<br />

spese di procedura. Viene precisato che l’accertamento di quest’ultima circostanza può essere<br />

contenuto sia nella relazione o con i successivi rapporti riepilogativi stilati dal curatore ai sensi<br />

dell’articolo 33.<br />

È stata poi inserita, dopo il comma 1, una ulteriore previsione che completa la disciplina<br />

della chiusura della procedura di fallimento con l’ipotesi in cui esso riguardi una società. In<br />

tal caso, il curatore ha l’onere di chiederne la cancellazione dal registro delle imprese. Se, poi,<br />

trattasi di società appartenente a uno dei tipi indicati dall’articolo 147, viene altresì specificato<br />

che la chiusura della procedura determina anche la chiusura di quella estesa ai soci, illimitatamente<br />

responsabili, a norma dello stesso articolo 147. Ciò naturalmente sempre che non si<br />

tratti di una procedura di fallimento aperta nei confronti del socio quale imprenditore individuale.


Parte I - Dottrina 535<br />

Art. 119<br />

Legge fallim.<br />

L’articolo in esame registra la modifica imposta dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato<br />

l’illegittimità dell’articolo medesimo nella parte in cui esclude la reclamabilità dinanzi la<br />

corte di appello non solo del decreto che dichiara la chiusura del fallimento, ma anche di<br />

quello che ne respinge la richiesta, decreto che è ora espressamente reclamabile a norma dell’articolo<br />

26. Una ulteriore modifica riguarda l’ipotesi in cui la chiusura venga dichiarata, prima<br />

dell’approvazione del programma di liquidazione, ai sensi dell’articolo 118, comma 1, n.<br />

4) allorquando nel corso della procedura si accerti che la sua prosecuzione non consente di<br />

soddisfare neppure parzialmente né i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili, né le<br />

spese di procedura. È stabilito che in tal caso il tribunale decida sentiti il comitato dei creditori<br />

ed il fallito.<br />

Art. 120<br />

Legge fallim.<br />

Nell’articolo in rassegna viene fissato un limite alla conservazione in capo ai creditori dei<br />

diritti rimasti insoddisfatti nel concorso, salvo che non sia intervenuta l’esdebitazione del fallito<br />

a norma degli articoli 142 e seguenti. Inoltre, affinché i creditori risultanti dallo stato passivo<br />

possano chiedere che la pronuncia endoconcorsuale produca effetti nei confronti del debitore<br />

stesso al fine di consentire i tentativi recuperatori quando quest’ultimo tornerà in bonis,<br />

è stata attribuita natura di prova scritta ai fini del procedimento d’ingiunzione ex art. 637<br />

del codice di rito al decreto o alla sentenza con cui il credito è stato ammesso al passivo.<br />

Art. 121<br />

Legge fallim.<br />

La disciplina dell’istituto della riapertura della procedura di liquidazione concorsuale è<br />

rimasta immutata così come disciplinata dalla legge del 1942, viene solo arricchita da alcune<br />

previsioni tratte, anche qui, dalle prassi giudiziarie e dalla constatazione dell’esistenza di alcune<br />

specifiche lacune del sistema concorsuale previgente.<br />

In particolare, viene soppressa nel comma 2 la previsione secondo la quale la sentenza<br />

emessa dal tribunale in camera di consiglio, già in passato ritenuta comunque ricorribile ai<br />

sensi dell’articolo 111, comma II della Costituzione, «non è soggetta a gravame».<br />

Non necessita di commento la disposizione introdotta secondo cui i creditori già ammessi<br />

al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione<br />

salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.<br />

Infine, in coerenza con il sistema e con la modifica apportata dal comma 2 dell’articolo in<br />

commento, è stata aggiunta la previsione secondo cui la sentenza può essere appellata a norma<br />

dell’articolo 18.<br />

Art. 122<br />

Legge fallim.<br />

Nel comma 2 dell’articolo in esame viene apportata una modifica puramente formale di<br />

rinvio interno.<br />

Art. 123<br />

Legge fallim.<br />

Viene al comma 1 inserita la previsione di coordinamento interno ai termini previsti dall’articolo<br />

67-bis in luogo di quelli originariamente previsti dall’articolo 70 così come modifi-


536<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

cato dall’articolo 2, comma 1, lett. b) del decreto legge n. 35 del 2005 convertito nella legge n.<br />

80 del 2005.<br />

Nel comma 2, inoltre, è stata aggiunto l’espresso richiamo agli atti a titolo oneroso o gratuito<br />

compiuti tra i coniugi di cui all’articolo 69.<br />

Art. 124<br />

Legge fallim.<br />

In virtù del principio di delega che imponeva la modifica della disciplina del concordato<br />

fallimentare, riducendo i tempi della procedura, consentendo l’eventuale suddivisione<br />

dei creditori in classi per posizione giuridiche nonché trattamenti differenziati per i creditori<br />

appartenenti alle diverse classi, si è provveduto a rinnovare in tal senso l’istituto in<br />

esame.<br />

La prima novità, contenuta nel comma 1 dell’articolo in commento, consiste nella estensione<br />

della legittimazione alla proposta di concordato ad uno o più creditori o ad un terzo.<br />

Inoltre, tale proposta può essere presentata anche prima del decreto di esecutività dello stato<br />

passivo, a condizione che i dati contabili e le altre notizie disponibili permettano al curatore<br />

di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all’approvazione del giudice<br />

delegato. Essa non può essere presentata dal fallito, da società a cui egli partecipi o da società<br />

sottoposte a comune controllo, se non dopo il decorso di sei mesi dalla dichiarazione di fallimento<br />

e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.<br />

Il comma 2, nell’indicare il nuovo contenuto che può assumere la proposta di concordato, fa<br />

espresso riferimento alla suddivisione dei creditori in classi, secondo posizioni giuridiche ed<br />

interessi economici omogenei, ai trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi<br />

diverse, adeguatamente motivati, e alla ristrutturazione dei debiti e alla soddisfazione dei crediti<br />

attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessioni di beni, accollo o altre operazioni<br />

straordinarie. Riguardo a quest’ultima categoria vengono ricomprese le attribuzioni ai creditori<br />

nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili<br />

in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.<br />

La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di prelazione non vengano<br />

soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore<br />

a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di vendita<br />

avuto riguardo al valore attribuibile al cespite o al credito oggetto della garanzia.<br />

Viene altresì precisato che il trattamento stabilito per ciascuna classe non possa avere<br />

l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. In relazione, poi, al programma<br />

di ristrutturazione ed alla soddisfazione dei crediti va evidenziato l’ampliamento delle modalità<br />

e delle forme utilizzabili per ottenere il risultato prefissato in sintonia con quelle che<br />

sono le soluzioni negoziali per il superamento della crisi utilizzate nella prassi. Allo stesso fine<br />

si ispira la norma che nel disciplinare il contenuto della proposta di concordato fallimentare<br />

presentata da un terzo, stabilisce la possibilità di prevedere la cessione oltre che dei beni compresi<br />

nella massa attiva fallimentare, anche delle azioni di pertinenza del fallimento.<br />

Infine, allo scopo di limitare l’impegno assunto dal terzo con il concordato è espressamente<br />

previsto che il medesimo può essere limitato al soddisfacimento dei soli creditori ammessi<br />

al passivo, anche provvisoriamente e di quelli che hanno proposto opposizione allo stato<br />

passivo o domanda di ammissione tardiva prima della presentazione della proposta. In<br />

questo caso, tuttavia, il fallito continua a rispondere verso tutti gli altri creditori, fatto salvo<br />

però quanto disposto dalla disciplina della esdebitazione prevista agli articoli 142 e seguenti.<br />

Art. 125<br />

Legge fallim.<br />

L’articolo in esame rimodella il procedimento previsto in materia di esame della proposta<br />

imprimendo una forte caratterizzazione privatistica al medesimo. Difatti, viene sottratto al


Parte I - Dottrina 537<br />

giudice delegato il potere di valutare l’eventuale convenienza della proposta che viene, invece,<br />

comunicata ai creditori una volta sentiti il comitato dei creditori e il curatore, con specifico<br />

riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e previa acquisizione del parere favorevole<br />

del curatore.<br />

Il comma 3 disciplina l’ipotesi in cui siano proposte più domande di concordato e prevede<br />

che in tal caso, tutte, siano portate in votazione contemporaneamente.<br />

L’ultimo comma, infine, si fa carico di disciplinare l’eventualità che la società fallita obbligazioni<br />

o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, prevedneo che la comunicazione<br />

della proposta venga inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive<br />

assemblee deputate ad esprimere il loro eventuale dissenso.<br />

Art. 126<br />

Legge fallim.<br />

L’articolo in esame in materia di concordato con numerosi creditori semplifica le modalità<br />

di comunicazione tramite pubblicazione della proposta, prevedendo che il testo integrale<br />

della medesima, anziché venire comunicata a ciascuno dei creditori, sia pubblicata su uno o<br />

più quotidiani a diffusione nazionale o locale.<br />

Art. 127<br />

Legge fallim.<br />

La disposizione in esame disciplina le modalità di voto nel concordato, tenendo conto<br />

della eventualità che la proposta sia presentata prima del deposito del decreto di esecutività<br />

dello stato passivo. In quest’ultimo caso il comma 1 dispone che hanno diritto di voto i creditori<br />

risultanti dall’elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato<br />

ai sensi dell’articolo 124, comma 1.<br />

Nulla è innovato nel caso in cui la proposta di concordato sia stata presentata dopo il<br />

decreto di esecutività dello stato passivo.<br />

Rimane ferma, in accordo con l’espressa previsione contenuta nella legge delega, la disposizione<br />

secondo la quale i titolari dei crediti assistiti da una causa legittima di prelazione,<br />

dovendo essere soddisfatti per l’intero, non hanno diritto al voto, salvo che rinuncino al diritto<br />

di prelazione.<br />

La norma precisa inoltre che in caso di rinuncia, totale o parziale, alla prelazione, i creditori<br />

per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari<br />

e che la rinuncia alla prelazione ha effetto ai soli fini del concordato.<br />

Viene precisato ancora che la disciplina in materia di esclusione dal diritto di voto, si<br />

applica anche ai crediti delle società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo.<br />

Di peculiare rilievo è la modifica dell’ultimo comma dell’articolo in rassegna che, derogando<br />

al principio generale, attribuisce diritto di voto in conseguenza di trasferimenti di crediti<br />

effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.<br />

Art. 128<br />

Legge fallim.<br />

Fatte salve le modifiche meramente redazionali, quelle apportate all’articolo in commento<br />

riguardano, in esecuzione dell’espresso principio contenuto nella legge delega, le modalità<br />

di voto per classi. Qualora la proposta suddivida i creditori per classi il concordato risulta<br />

approvato qualora riporti il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza<br />

dei crediti ammessi al voto nelle singole classi. La norma in commento va, poi, coordinata<br />

con quanto previsto dall’articolo 129 per il caso in cui la proposta di concordato sia stata approvata<br />

solo dalla maggioranza delle classi.


538<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Art. 129<br />

Legge fallim.<br />

Anche la disciplina dell’omologazione del concordato viene radicalmente modificata in<br />

linea con quanto dettato dai principi e criteri contenuti nella legge delega. A tal fine vengono<br />

previsti due distinti procedimenti: l’uno di omologazione e l’altro di approvazione.<br />

Il primo riguarda il caso in cui non vengano proposte opposizioni nel termine fissato dal<br />

giudice delegato; in tal caso, il tribunale si limita a verificare la regolarità della procedura e<br />

l’esito della votazione prima di omologare il concordato con decreto motivato non soggetto<br />

a gravame. Detta procedura semplificata di omologazione presuppone altresì che la proposta<br />

di concordato, in caso di suddivisione dei creditori in classi abbia ottenuto l’approvazione di<br />

tutte le classi.<br />

Il secondo si applica alle ipotesi in cui, invece, siano state proposte opposizioni da parte<br />

dei creditori ovvero la proposta sia stata approvata soltanto dalla maggioranza delle classi e il<br />

proponente abbia presentato la richiesta di approvazione; in tal caso, il tribunale non si limita<br />

ad accertare l’avvenuto raggiungimento della maggioranza di cui all’articolo 128, comma 1,<br />

ma può procedere all’approvazione del concordato, nonostante il dissenso della minoranza<br />

delle classi qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano essere<br />

soddisfatti nel concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili<br />

in sede fallimentare. Al fine di precisare quali siano le maggioranze necessarie per l’approvazione<br />

del concordato in presenza di suddivisione dei creditori in classi, l’ultimo comma<br />

dell’articolo in esame precisa che le classi dei creditori non ammessi al voto a norma dell’articolo<br />

127, comma secondo, sono considerate favorevoli nel computo della maggioranza delle<br />

classi previste in particolare dal settimo comma.<br />

Art. 130<br />

Legge fallim.<br />

L’articolo in esame tratta dell’efficacia del decreto e dispone che il medesimo provvedimento<br />

acquisti efficacia dal momento in cui scadono i termini per presentare opposizione all’omologazione<br />

ovvero da quelli in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall’articolo<br />

129.<br />

Nel comma 2 viene previsto che nel momento in cui diventa definitivo il decreto di<br />

omologazione del concordato fallimentare il curatore deve rendere il conto della gestione<br />

ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento. Il decreto va pubblicato a norma dell’articolo<br />

117.<br />

Art. 131<br />

Legge fallim.<br />

L’articolo in commento disciplina il reclamo avverso il decreto del tribunale di omologazione<br />

del concordato fallimentare; esso si propone dinanzi alla corte di appello che pronuncia<br />

in camera di consiglio.<br />

Viene altresì dettata puntualmente la procedura di proposizione, di trattazione e di<br />

decisione del ricorso, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.<br />

Il decreto pronunciato dalla corte di appello deve essere pubblicato a norma dell’articolo<br />

17 e può essere impugnato dinanzi alla corte di cassazione nel termine di trenta giorni dalla<br />

data in cui è stato comunicato al debitore. Lo schema procedimentale delineato dalla norma<br />

in commento funge inoltre da paradigma anche per il reclamo avverso il decreto di annullamento<br />

(art. 138) o di risoluzione (art. 137) del concordato fallimentare, in virtù di testuali<br />

richiami.


Parte I - Dottrina 539<br />

Art. 121 d.lgs. L’articolo in esame reca per naturali esigenze di coordinamento l’abrogazione<br />

degli articoli 132, 133 e 134 della legge fallimentare.<br />

Art. 136<br />

Legge fallim.<br />

L’articolo in rassegna contiene disposizioni di mero coordinamento formale da introdurre<br />

nel comma 1.<br />

Il comma 3 viene modificato al fine di precisare che, accertata la completa esecuzione del<br />

concordato, il giudice delegato oltre ad ordinare lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione<br />

delle ipoteche iscritte a garanzia, può adottare qualsiasi misura idonea al conseguimento delle<br />

finalità del concordato.<br />

Art. 137<br />

Legge fallim.<br />

In tema di risoluzione del concordato fallimentare, la prima novità consistono nel fatto<br />

che anche il comitato dei creditori, oltre che il curatore, deve riferire al giudice delegato sui<br />

fatti che possono comportare la risoluzione stessa. Inoltre, è precisato che il procedimento<br />

per la risoluzione si svolge nelle forme previste dall’articolo 26, sesto, settimo e ottavo comma.<br />

Il decreto che si pronuncia sulla richiesta per la risoluzione, come già detto, è reclamabile<br />

ai sensi dell’articolo 131.<br />

L’ulteriore aspetto innovativo è rappresentato dalla disposizione, coordinata con l’articolo<br />

124, ultimo comma, secondo la quale l’istanza di risoluzione del concordato fallimentare<br />

non può essere proposta dai creditori del fallito nei confronti dei quali il terzo non abbia assunto<br />

responsabilità per effetto del concordato.<br />

Art. 138<br />

Legge fallim.<br />

In tema di annullamento del concordato fallimentare, le modifiche di carattere sostanziale<br />

sono quelle che dispongono che il procedimento si svolga nelle forme dell’articolo 137 e<br />

che il decreto che si pronuncia sull’azione di nullità e reclamabile ai sensi dell’articolo 131.<br />

Art. 139<br />

Legge fallim.<br />

La norma in esame prevede modifiche di carattere meramente formale derivanti dal necessario<br />

coordinamento.<br />

Art. 141<br />

Legge fallim.<br />

Anche la disciplina regolata dall’articolo in commento adegua il testo all’estensione della<br />

legittimazione attiva anche a soggetti diversi dal fallito. Infine, dispone che il deposito delle<br />

somme occorrenti per l’integrale pagamento del concordato, condizione per l’omologazione<br />

della nuova proposta possa essere sostituito con la prestazione di garanzie equivalenti.<br />

Il Capo decimo contiene le modifiche della sezione II del capo IX del Titolo II della legge<br />

fallim. che viene ex novo rubricata della esdebitazione e, segnatamente, degli articoli da<br />

142 a 145.<br />

L’istituto della esdebitazione, omologo a quello già presente nella legislazione europea ed<br />

americana, costituisce una assoluta novità introdotta nel sistema e consiste nella incentivante<br />

liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali<br />

non soddisfatti integralmente, seppur in presenza di alcune condizioni.


540<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

L’obiettivo è quello di recuperare l’attività economica del fallito per permettergli un nuovo<br />

inizio, una volta azzerate tutte le posizioni debitorie. Nelle legislazioni nelle quali è stato<br />

già ampiamente sperimentato, l’istituto dell’esdebitazione viene strutturato in guisa da prevenire,<br />

attraverso impedimenti e/o preclusioni, utilizzi impropri della procedura in danno dei<br />

creditori. Secondo il criterio dettato dalla legge delega il fallito è ammesso alla esdebitazione<br />

qualora sussistano determinate condizioni consistenti:<br />

a) nell’avere cooperato con gli organi della procedura ai fini dell’accertamento del passivo<br />

e del proficuo svolgimento della procedura, evitando di provocare o contribuire a provocare<br />

ritardi nella stessa;<br />

b) nel non avere beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti;<br />

c) nel non avere tenuto comportamenti penalmente rilevanti, quali distrazione dell’attivo<br />

o esposizione di passività inesistenti, causazione o aggravamento del dissesto rendendo difficile<br />

la ricostruzione del patrimonio e degli affari, ricorso abusivo al credito ovvero nel non<br />

avere riportato condanne per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica,<br />

l’industria o il commercio, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.<br />

In sintonia con gli elencati principi di delega, l’istituto è stato strutturato in modo tale da<br />

evitare che, nella applicazione pratica, possa incentivare distorsioni nei comportamenti del<br />

debitore insolvente. Altrimenti, il sistema si sbilancerebbe a danno dei creditori in un ottica<br />

di un vero privilegio e non del mero favor debitoris, in stridente contrasto rispetto alla finalità<br />

di sviluppo dell’economia. Una previsione meramente e totalmente liberatoria per il debitore<br />

irrigidirebbe il sistema creditizio producendo una contrazione non solo del credito bancario e<br />

finanziario ma anche del sistema delle forniture, così rallentando il ciclo economico.<br />

L’ammissione alla esdebitazione, è stata quindi ancorata a parametri e limitazioni che ne<br />

evitino speculazioni dannose per il mercato. A tal fine, è stata espressamente inserita come<br />

condizione preclusiva dell’esdebitazione la circostanza che non siano stati soddisfatti, neppure<br />

in parte, i creditori concorsuali. Invero, nella stessa legge delega si rinvengono spunti che<br />

militano a favore di tale scelta, difatti la terminologia utilizzata «debiti residui» e ha permesso<br />

di introdurre la suddetta soluzione.<br />

Art. 142<br />

Legge fallim.<br />

L’articolo introduce nell’ordinamento l’istituto della esdebitazione a favore del fallito<br />

persona fisica per i debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti e reca<br />

l’elenco delle condizioni per l’ammissione al beneficio. In primo luogo, viene posta la condizione<br />

secondo cui il debitore fallito deve aver cooperato con gli organi della procedura fallimentare<br />

o concordataria, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento<br />

del passivo e deve essersi adoperato positivamente per il proficuo svolgimento delle<br />

operazioni.<br />

In secondo luogo il fallito non deve aver ritardato o aver contribuito a ritardare lo svolgimento<br />

delle procedure.<br />

Inoltre, viene dettata l’ulteriore condizione secondo il fallito non deve aver violato l’obbligo<br />

di consegna al curatore della corrispondenza relativa ai rapporti attratti nel fallimento ai<br />

sensi dell’articolo 48.<br />

Viene poi espressamente previsto che il fallito non deve aver beneficiato di altra esdebitazione<br />

nei dieci anni precedenti la richiesta.<br />

Ancora, il fallito non deve aver distratto l’attivo o esposto passività inesistenti, non deve<br />

aver cagionato o aggravato il dissesto né aver fatto ricorso abusivo al credito. Inoltre non deve<br />

essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta e delitti<br />

contro l’economia pubblica, industria e commercio o per altri delitti compiuti in connessione<br />

con l’esercizio dell’impresa, fatta salva l’intervenuta riabilitazione.<br />

Il comma 2 dell’articolo in commento chiarisce che l’esdebitazione non può essere concessa<br />

nell’ipotesi in cui non siano stati soddisfatti neppure in parte i creditori concorsuali.


Parte I - Dottrina 541<br />

Quanto all’area di esonero dei debiti ammessi all’esdebitazione il comma 3 precisa che<br />

questa non può riguardare i debiti derivanti da obblighi di mantenimento o debiti per il risarcimento<br />

dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché quelli derivanti dalla irrogazione<br />

di sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniarie che non siano accessorie a<br />

debiti estinti.<br />

Art. 143<br />

Legge fallim.<br />

L’articolo è dedicato alla disciplina del procedimento di esdebitazione ed innanzitutto,<br />

per ragioni di certezza dei rapporti giuridici, viene limitato il ad un anno successivo alla dichiarazione<br />

di fallimenti, il limite temporale entro cui il debitore può presentare ricorso per<br />

ottenere l’esdebitazione, qualora il tribunale non vi abbia provveduto con il decreto di chiusura<br />

del fallimento. Il tribunale, verificate le condizioni indicate nell’articolo 142, sentito il<br />

curatore ed il comitato dei creditori, dichiara estinti i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente<br />

tenuto altresì conto dei comportamenti positivi di cooperazione del debitore. Il decreto<br />

che provvede sul ricorso può essere reclamato da qualunque interessato a norma dell’articolo<br />

26.<br />

Art. 144<br />

Legge fallim.<br />

L’articolo in commento tratta dell’esdebitazione relativa dei crediti concorsuali non concorrenti,<br />

affermando il principio secondo il quale la stessa non produce effetti nei confronti<br />

dei titolari di crediti anteriori alla apertura della procedura che non abbiano presentato domanda<br />

di ammissione al passivo, nei limiti di quanto gli stessi avrebbero potuto percepire nel<br />

concorso, mentre la stesa esdebitazione opera per la sola eccedenza rispetto a quanto detti<br />

creditori avrebbero avuto diritto di percepire nel concorso. Tale soluzione evita che i creditori<br />

possano essere disincentivati, in presenza di una possibile esdebitazione da parte del fallito,<br />

ad insinuarsi nella procedura concorsuale.<br />

Art. 128<br />

Decreto legislativo<br />

Le modifiche introdotte nel capo in esame hanno imposto l’abrogazione dell’articolo 145<br />

della legge fallimentare.<br />

Il Capo undicesimo contiene le modifiche della sezione II del capo X rubricata del fallimento<br />

delle società del Titolo II della legge fallim. e, segnatamente, degli articoli da 146 a<br />

153.<br />

Art. 146<br />

Legge fallim.<br />

La rubrica è stata modificata al fine di coordinarla con l’introduzione dei sistemi alternativi<br />

di amministrazione e controllo e la responsabilità dei soci di soc. a resp. lim. ai<br />

sensi dell’art. 2476, settimo comma, cod. civ. Si è ritenuto opportuno suddividere il comma<br />

2 in due parti: la prima concernente le azioni di responsabilità contro gli amministratori,<br />

i componenti degli organi sociali ed i liquidatori; la seconda riguardante l’azione di<br />

responsabilità contro i soci di soc. a resp. lim., prevista dall’art. 2476, comma settimo,<br />

del cod. civ.. Il comma 2, lett. a), adotta una formulazione aperta in virtù della quale è<br />

possibile sostenere che le azioni di responsabilità riguardano anche i componenti degli organi<br />

sociali della soc. a resp. lim. e che le stesse sono promuovibili, oltre che nei confronti<br />

dei liquidatori, il che era pacifico, anche nei confronti dei componenti degli organi di controllo,<br />

sia nei casi di obbligatorietà della loro nomina, sia nelle ipotesi di facoltatività.


542<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Quanto agli amministratori della soc. a resp. lim. e al dibattito in ordine alla sussistenza di<br />

una loro specifica responsabilità verso i creditori sociali, si è preferito, considerato che la<br />

delega legislativa è muta al riguardo, adottare una formula «aperta»che lasci cioè agliinterpreti<br />

il compito di stabilire se il curatore possa esercitare nei confronti degli amministratori<br />

di soc. a resp. lim. solo l’azione di responsabilità sociale o anche quella verso i<br />

creditori sociali.<br />

È stato soppresso il comma 3 che, secondo parte della giurisprudenza, doveva già considerarsi<br />

implicitamente abrogato; il nuovo ruolo assegnato al giudice delegato dalla riforma<br />

rende incompatibile l’assunzione da parte dello stesso di misure cautelari.<br />

Art. 147<br />

Legge fallim.<br />

Considerato che soggetto al fallimento è l’imprenditore, anche non commerciale, ma non<br />

piccolo, è sembrato opportuno precisare nel comma 1 che il fallimento di una delle società<br />

appartenente ai tipi regolati i capi III, IV e V del libro quinto del cod. civ. (ossia le soc. in<br />

nome coll., quelle in accomandita semplice e le società per azioni) produce anche il fallimento<br />

dei soci, pur se non persone fisiche illimitatamente responsabili. L’inciso «pur se non persone<br />

fisiche» è stato inserito quindi al fine di chiarire che falliscono per estensione anche le eventuali<br />

società (sia di capitali, sia di persone), socie (ai sensi dell’art. 2361, comma 2, c.c.) di<br />

società di persone. Viene altresì disposto che in questo caso il fallimento dei soci non può<br />

essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione<br />

della responsabilità illimitata se sono state osservate le formalità per rendere noti i fatti indicati<br />

ai terzi, così recependo le conclusioni della sentenza 21 luglio 2000, n. 319, della Corte<br />

Costituzionale; si è preferito, peraltro, al fine di dare maggiore certezza alla materia, oggetto<br />

di decisioni contrastanti della giurisprudenza anche dopo tale pronunzia, inserire una precisazione<br />

riguardante le operazioni di trasformazione, fusione e scissione. Nel quarto e nel<br />

quinto commi viene recepito il noto orientamento giurisprudenziale in tema di socio e di società<br />

occulta. Gli ultimi due commi disciplinano il regime delle impugnazioni richiamando le<br />

disposizioni di cui agli articoli 18 in materia di appello e 22 in materia di reclamo avverso il<br />

decreto di rigetto della domanda.<br />

Art. 148<br />

Legge fallim.<br />

Nel comma 1, si è risolta quella che si era definita una «svista»della legge fallim. che sembrava<br />

attribuire al tribunale e non al giudice delegato il potere di nominare il comitato dei<br />

creditori.<br />

Sempre nel comma 1 si è ritenuto di chiarire (aderendo all’orientamento dominante) che<br />

le diverse procedure, seppur dirette dallo stesso giudice delegato e condotte da un unico curatore,<br />

restano distinte. Il comma 3 precisa, risolvendo un punto controverso, che l’eventuale<br />

privilegio generale che assiste il credito verso la società èconservato anche nel fallimento del<br />

socio.<br />

Art. 150<br />

Legge fallim.<br />

Il comma 1 resta immutato rispetto al previgente. Il comma 2 fa proprio l’orientamento<br />

dominante secondo cui contro il decreto si agisce in via di opposizione ex art. 645 cod. proc.<br />

civ. e non ex art. 26 legge fallimentare.


Parte I - Dottrina 543<br />

Art. 151<br />

Legge fallim.<br />

La nuova disposizione sancisce il potere del giudice delegato di autorizzare, quando ne<br />

ricorrono i presupposti, il curatore ad escutere la polizza di assicurazione o la fideiussione<br />

bancaria rilasciata per garantire i conferimenti in denaro previsti dall’art. 2464, comma 4,<br />

cod. civ. o il valore del conferimento d’opera o di servizi, di cui all’art. 2464, comma 6,<br />

cod. civ.<br />

Art. 152<br />

Legge fallim.<br />

Il comma 1 è rimasto inalterato.<br />

Nel secondo si è ritenuto preferibile, in coerenza con la tendenza legislativa che emerge<br />

dalla riforma del diritto societario, assegnare agli amministratori delle società di capitali il potere<br />

di chiedere il concordato, nonché prevedere – per tutti i tipi societari – la derogabilità<br />

delle scelte operate dal legislatore. Il comma 3, di nuova introduzione, stabilisce – similmente<br />

ad altre ipotesi di carattere societario (ad es. emissione di obbligazioni, aumento delegato del<br />

capitale, trasformazione di società di persone) – l’obbligo di formalizzare attraverso l’intervento<br />

del notaio le decisioni concernenti la proposta di concordato riguardanti società di capitali.<br />

Art. 153<br />

Legge fallim.<br />

Le novità sono di carattere processuale, in coerenza con il modello camerale prescelto<br />

dalla riforma.<br />

Il Capo dodicesimo contiene le modifiche al capo IX del Titolo II della legge fallim. rubricato<br />

ex novo dei patrimoni destinati ad uno specifico affare e, segnatamente, degli articoli<br />

da 155 a 159.<br />

Art. 155<br />

Legge fallim.<br />

Il comma 1 assegna al curatore l’amministrazione del patrimonio destinato, ribadendo<br />

che anche in caso di fallimento della società permane l’obbligo della gestione separata, senza<br />

distinguere fra ipotesi di capienza o incapienza del patrimonio destinato, considerato che ben<br />

difficilmente una distinzione ragionevole può essere formulata dal tribunale già in sede di dichiarazione<br />

di fallimento, lasciando – in altri termini – al curatore la verifica relativa. Per la<br />

cessione a terzi del patrimonio destinato – comma 2 – si è ritenuto opportuno richiamare le<br />

norme in tema di liquidazione dell’attivo del fallimento, mentre per la liquidazione del patrimonio<br />

separato sono state richiamate – con il limite della compatibilità – quelle in tema di<br />

società. Il comma 3 precisa la destinazione del corrispettivo della cessione o del residuo attivo<br />

della liquidazione.<br />

Art. 156<br />

Legge fallim.<br />

Il comma 1 attribuisce al curatore il compito di accertare se il patrimonio destinato è<br />

oèdivenuto incapiente nel corso della gestione. Il comma 2 prevede che i diritti dei<br />

creditori sanciti dall’art. 2447 quinquies, commi terzo e quarto, del cod. civ. possano essere<br />

esercitati nel fallimento, sotto forma di insinuazione nel fallimento della società. Il<br />

comma 3 sancisce che la violazione delle regole in tema di separatezza è perseguibile<br />

sul piano della responsabilità; la norma prevede, infatti, che il curatore possa agire in re-


544<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

sponsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo ai sensi dell’articolo<br />

146.<br />

Art. 139<br />

Decreto legislativo<br />

La norma in esame stabilisce l’abrogazione degli artt. 157, 158, 159 del regio decreto del<br />

1942 in tema di procedimento sommario, ormai soppresso.<br />

Il Capo tredicesimo contiene le modifiche al capo I del titolo III della legge fallim. rubricato<br />

dell’ammissione alla procedura di concordato fallimentare e, segnatamente, degli articoli<br />

164 e 166.<br />

Art. 164<br />

Legge fallim.<br />

In armonia con il sistema delineato dall’articolo 26, la norma in esame sopprime la previsione<br />

prevista al comma 2 secondo cui il decreto del tribunale non è soggetto a gravame.<br />

Art. 166<br />

Legge fallim.<br />

Nel comma 1 viene rivisitato il testo della norma in esame, introducendo forme di<br />

pubblicità adeguate allo spirito della novella e alle tecnologie ormai comunemente acquisite.<br />

Il Capo quattordicesimo contiene le modifiche al capo II del titolo III della legge fallim.<br />

rubricato degli effetti dell’ammissione al concordato preventivo e, segnatamente, degli articoli<br />

167 e 169.<br />

Art. 167<br />

Legge fallim.<br />

Nel comma 1, viene soppressa l’attribuzione di un ruolo di direzione al giudice delegato,<br />

in armonia con il principio di delega dettato in materia di concordato e volto ad un<br />

riequilibrio delle posizioni riconosciute nell’ambito della procedura in capo ai diversi organi.<br />

Dopo il comma 2 è aggiunta una innovativa disposizione per la quale, con il decreto di<br />

apertura della procedura di concordato preventivo o con successivo provvedimento, il tribunale<br />

può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l’autorizzazione di cui<br />

al comma 2, quest’ultimo rimasto invariato. L’intervento tende, come è evidente, ad un alleggerimento<br />

della procedura eliminando la necessità di non necessari adempimenti nei casi di<br />

minor peso economico.<br />

Art. 169<br />

Legge fallim.<br />

La norma reca un adeguamento di mero coordinamento formale aggiungendo nel rinvio<br />

interno anche il riferimento all’articolo 45 in tema formalità eseguite dopo la dichiarazione di<br />

fallimento.<br />

Il Capo quindicesimo contiene le modifiche al capo V del titolo III della legge fallim.<br />

rubricato ex novo dell’omologazione e dell’esecuzione del concordato preventivo. Degli accordi<br />

di ristrutturazione di debiti, e, segnatamente, dell’inserimento dopo l’articolo 182-bis<br />

dell’articolo 182-ter.


Parte I - Dottrina 545<br />

Art. 182-ter<br />

Legge fallim.<br />

La norma reca una disposizione di carattere fiscale e prevede che con il piano di ristrutturazione<br />

dei debiti previsto dall’articolo 160, così come sostituito dal decreto legge n. 30 del<br />

2005 e convertito nella legge n. 80 del 2005, il debitore può proporre il pagamento anche<br />

parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, anche se non<br />

iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea. Si<br />

aggiunge che, se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento,<br />

e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno<br />

un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi<br />

economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali. Ove, poi, il credito tributario sia chirografario,<br />

è previsto che il trattamento non possa essere differenziato rispetto a quello degli altri<br />

creditori chirografari. Viene poi minutamente disciplinato il procedimento di presentazione e<br />

valutazione della domanda proposta dal debitore. Infine, viene previsto che ai debiti tributari<br />

amministrati dalle agenzie fiscali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 182-bis,<br />

introdotto dal decreto legge n. 30 del 2005 e convertito nella legge n. 80 del 2005 in tema<br />

di accordi di ristrutturazione dei debiti.<br />

Il Capo sedicesimo contiene l’abrogazione del titolo IV della legge fallim., rubricato dell’amministrazione<br />

controllata.<br />

Art. 146<br />

Decreto legislativo<br />

La norma, in sintonia con quanto imposto dalla legge delega, sancisce l’abrogazione del<br />

titolo IV della legge fallim., rubricato dell’amministrazione controllata nonché la soppressione<br />

di tutti i riferimenti a detto istituto nell’ambito della legge fallimentare.<br />

Il Capo diciassettesimo contiene modifiche al titolo V della legge fallim., rubricato «Della<br />

liquidazione coatta amministrativa»e segnatamente degli articoli 195 e 213.<br />

Art. 195<br />

Legge fallim.<br />

Viene introdotta la precisazione, rispetto al testo del regio decreto del 1942, che il tribunale<br />

può dichiarare l’insolvenza su richiesta non solo di uno o più debitori, ma anche dell’autorità<br />

che ha la vigilanza sull’impresa o di questa stessa. Viene altresì riprodotta la disposizione,<br />

già presente nell’articolo 9, secondo cui l’avvenuto trasferimento della sede principale dell’impresa,<br />

intervenuto nell’anno antecedente l’apertura del procedimento, non rileva ai fini<br />

della competenza. Ulteriore innovazione è quella secondo cui contro la sentenza del tribunale<br />

può essere proposto appello da qualsiasi interessato a norma degli articoli 18 e 19. Con disposizione<br />

innovativa viene, infine, previsto che il tribunale provvede, su istanza del commissario<br />

giudiziale alla dichiarazione di insolvenza a norma dell’articolo in commento quando nel<br />

corso della procedura di concordato preventivo di un’impresa soggetta a liquidazione coatta<br />

amministrativa, con esclusione del fallimento, si verifica la cessazione della procedura e sussiste<br />

lo stato di insolvenza.<br />

Art. 213<br />

Legge fallim.<br />

Le modifiche introdotte nel comma 1 e ne comma 3 della norma in esame sono di adeguamento<br />

formale.<br />

Il Capo diciottesimo contiene la disciplina transitoria, le abrogazioni e l’entrata in vigore<br />

del decreto legislativo.


546<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Art. 149<br />

Decreto legislativo<br />

È stato ritenuto opportuno inserire, come disciplina transitoria, la disposizione per la<br />

quale i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate<br />

prima dell’entrata in vigore del d.lgs. in commento, nonché le procedure di fallimento e<br />

di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore.<br />

La norma tende ad evitare che un concorso di discipline diverse susseguentisi nel tempo nell’ambito<br />

della stessa procedura possa determinare difficoltà e nuocere al corretto svolgimento<br />

della procedura stessa, alle ragioni dei creditori e alle esigenze di conservazione e recupero<br />

delle componenti attive dell’impresa.<br />

Art. 150<br />

Decreto legislativo<br />

La norma reca l’abrogazione dell’articolo 3, comma 3, del decreto legge 8 luglio 2002, n.<br />

138, convertito con modificazioni dall’articolo 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178, in materia<br />

di transazione fiscale.<br />

Art. 151<br />

Decreto legislativo<br />

La norma interviene sul tema delle limitazioni personali poste a carico del fallito. Si tratta<br />

di conseguenze di tipo sanzionatorio che poggiano su di una lunga tradizione storica, ormai<br />

priva di fondamento sostanziale, la cui funzione sembra essere quella di attribuire al fallimento<br />

un carattere infamante. In attuazione del principio di delega dettato sul punto, sono stati<br />

soppressi, tra l’altro, il pubblico registro dei falliti (art. 50 legge fallim.), del resto mai istituito,<br />

il propedeutico procedimento di riabilitazione (artt. 142, 145 legge fallim.), l’obbligo di residenza<br />

(art. 49 legge fallim.), l’obbligo dei responsabili del servizio postale di consegnare al<br />

curatore tutta la corrispondenza diretta al fallito (art. 48 legge fallim.).<br />

La norma in rassegna, come prima modifica, sopprime la prevista incapacità per il fallito,<br />

per cinque anni dopo il fallimento, di esercitare il diritto di voto (elettorato attivo) (art. 2,<br />

comma 1, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223), limitazione quest’ultima dalla cui permanenza discende<br />

il mantenimento o meno di una serie di altre limitazioni legate alla mancanza del pieno<br />

godimento dei diritti civili. Viene, infine, soppressa espressamente la limitazione imposta al<br />

fallito in relazione alla disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di<br />

trasporto contenuta nella lett. e) dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264.<br />

Art. 152<br />

Decreto legislativo<br />

La norma contiene un’ultima disposizione sull’entrata in vigore del decreto, che si è ritenuto<br />

di rimettere al termine di sei mesi dopo la pubblicazione del decreto medesimo sulla<br />

Gazzetta Ufficiale. Ciò in considerazione della portata della riforma, che pone l’esigenza di<br />

assegnare sia alle strutture giudiziarie che agli ordini professionali interessati un congruo lasso<br />

di tempo al fine di predisporre gli adeguamenti opportuni alle intervenute innovazioni normative<br />

in materia di procedure concorsuali.<br />

Entrano invece immediatamente in vigore le disposizioni in materia di limitazioni personali<br />

per il fallito (articoli 48, 49 e 50 legge fallim. e 151 d.lgs.), nonché l’articolo 151 che, in materia<br />

di concordato fiscale, abroga l’articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito,<br />

con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002; ciò al fine di evitare che nel periodo di vacatio<br />

possa verificarsi una accentuazione del ricorso all’istituto da parte dei contribuenti, con evidenti<br />

riflessi negativi.


<strong>IL</strong> <strong>DIRITTO</strong> <strong>FALLIMENTARE</strong><br />

E DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI<br />

PARTE SECONDA


CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />

20 maggio 2004, n. 9643<br />

Pres. Sciarelli - Est. Di Iasi - P.M. Matera<br />

Trippetti c. Liquid. giudiziale beni ceduti dalla Soc. Federconsorzi<br />

Soc. coop. a resp. lim.<br />

Concordato preventivo - Concordato con cessione dei beni - Legittimazione<br />

passiva - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Intervento in primo<br />

grado - Integrazione del contraddittorio in fase di gravame<br />

(Legge fallimentare, art. 182; Cod. proc. civ., art. 331)<br />

Nel giudizio relativo alla verifica del credito, l’unico legittimato passivo è<br />

il debitore, non sussistendo la necessità del litisconsorzio nei confronti del liquidatore;<br />

tuttavia, qualora il liquidatore sia intervenuto ad adiuvandum si<br />

determina un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, alla quale consegue<br />

l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. nelle<br />

fasi di gravame ( 1 ).<br />

(Omissis)<br />

Fatto. – Il Tribunale di Roma, rigettando l’appello proposto da M.T.<br />

confermava la sentenza pretorile che aveva escluso il diritto del predetto<br />

M.T. già dirigente della F. Soc. coop. a r.l., ad un compenso aggiuntivo<br />

in relazione alle cariche sociali rivestite per molti anni, anche dopo la cessazione<br />

del rapporto, presso società collegate alla datrice di lavoro.<br />

In particolare, il Tribunale rilevava che non risultavano provate le seguenti<br />

circostanze: che le attività dedotte dal M.T. esulassero da quelle<br />

dovute in forza dell’incarico dirigenziale ricoperto (soprattutto in relazione<br />

alla natura di società capogruppo della F. Soc. coop. a r.l.); che esistesse un<br />

comportamento aziendale volto a remunerare ai dirigenti le suddette attività,<br />

senza che potesse invocarsi in proposito il compenso aggiuntivo percepito<br />

dal dirigente che prima del M.T. aveva rivestito le suddette cariche, sia<br />

per l’inesistenza nel nostro ordinamento di un principio di parità di trattamento,<br />

sia perché il suddetto compenso poteva essere motivato dalle più<br />

( 1 ) La legittimazione passiva del debitore concordatario e del liquidatore giudiziale:<br />

un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale.<br />

Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte, muovendo dall’assunto secondo cui<br />

deve escludersi la legittimazione passiva del liquidatore ovvero la sussistenza di un litisconsorzio<br />

necessario con il debitore concordatario nell’ambito delle controversie aventi ad oggetto<br />

la verifica dei crediti dopo l’omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni,


272<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

svariate e personali ragioni; che l’attività disimpegnata dal M.T. in qualità di<br />

amministratore fosse usurante o esorbitante rispetto ai limiti tollerabili;<br />

infine che la F. Soc. coop. a r.l. avesse assunto l’impegno di remunerare<br />

la suddetta attività dopo la cessazione del rapporto di lavoro, dovendosi<br />

perciò ritenere che, una volta cessato quest’ultimo e quindi la legittimazione<br />

passiva della F. Soc. coop. a r.l. le pretese fondate su prestazioni rese alle<br />

singole società del gruppo dovessero essere fatte valere nei confronti<br />

delle effettive beneficiarie.<br />

Avverso tale sentenza M.T. propone ricorso per cassazione; resiste con<br />

controricorso la liquidazione giudiziale dei beni ceduti dalla F. Soc. coop. a<br />

r.l. Entrambe le parti hanno depositato memoria.<br />

Diritto –Èinnanzitutto da rilevare che la liquidazione giudiziale nel<br />

controricorso ha, tra l’altro, eccepito l’inammissibilità del ricorso nei<br />

propri confronti, rilevando che il suddetto ricorso non le era stato notificato<br />

entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, sentenza che,<br />

pertanto, sarebbe passata in giudicato nei suoi confronti, atteso che, trattandosi<br />

di sentenza resa in cause scindibili, sarebbe applicabile alla fattispecie<br />

l’art. 332 c.p.c. e non il precedente art. 331.<br />

E’ altresì da rilevare che nella memoria illustrativa depositata ai sensi<br />

dell’art. 378 c.p.c. il ricorrente deduce l’infondatezza della eccepita inammissibilità<br />

del ricorso nei confronti della liquidazione giudiziale, sottolineando<br />

che nell’ipotesi di concordato preventivo con cessione di beni ai<br />

creditori la legittimazione passiva nei giudizi promossi dai lavoratori per<br />

diritti vantati nei confronti dell’impresa datrice di lavoro in concordato preventivo<br />

spetta esclusivamente a quest’ultima, mentre il liquidatore giudiziale<br />

è legittimato soltanto nelle controversie che influiscono sulle operazioni<br />

di liquidazione e sul riparto del ricavato, onde il controricorso presentato<br />

dalla liquidazione giudiziale dovrebbe essere dichiarato inammissibile,<br />

non avendo quest’ultima legittimazione processuale nel presente giudizio.<br />

affronta la questione inerente all’ipotesi in cui, nell’ambito di tali giudizi, al liquidatore intervenuto<br />

per sostenere le ragioni del debitore concordatario, non sia stato notificato il ricorso<br />

per Cassazione.<br />

Dal tenore della sentenza sembrerebbe che il liquidatore sia intervenuto nella fase di appello.<br />

Nel caso di specie, quindi, i giudici di legittimità riconoscono che, determinando l’intervento<br />

ad adiuvandum del liquidatore una fattispecie di causa inscindibile, sia configurabile un<br />

litisconsorzio processuale nei successivi gradi del processo, con conseguente applicazione del<br />

disposto di cui all’art. 331 cod. proc. civ., a norma del quale deve essere ordinata l’integrazione<br />

del contraddittorio nei confronti del liquidatore pretermesso, per consentirne la partecipazione<br />

al giudizio di legittimità.


Parte II - Giurisprudenza 273<br />

A tale proposito è da rilevare che nella procedura concordataria non esiste<br />

una norma come l’art. 43 l. fall. che dispone la perdita per il fallito della<br />

capacità processuale, onde, secondo la giurisprudenza costante, il debitore<br />

concordatario è l’unico legittimato passivo in ordine alla verifica dei crediti<br />

dopo l’omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, sussistendo<br />

la legittimazione del liquidatore solo nei giudizi che investono lo<br />

scopo liquidatorio della procedura; parte della dottrina, tuttavia, ammette<br />

l’intervento volontario del liquidatore nei giudizi relativi alla verifica dei<br />

crediti.<br />

Escluso pertanto che il debitore perda la legittimazione processuale e/o<br />

che il liquidatore sia litisconsorte necessario del debitore nei giudizi relativi<br />

alla verifica dei crediti, e prescindendo dall’ammissibilità o meno di un intervento<br />

del suddetto liquidatore in tali giudizi, resta il fatto che nel presente<br />

processo il liquidatore è intervenuto partecipando al secondo grado di<br />

giudizio, senza che la sentenza d’appello sia stata impugnata in questa<br />

sede da alcuna delle parti per aver ammesso l’intervento e/o per non aver<br />

estromesso l’interventore.<br />

Allo stato, pertanto, il liquidatore è una parte del giudizio d’appello alla<br />

quale non risulta notificato il ricorso per cassazione ed occorre pertanto<br />

fare riferimento alla disciplina dettata dal codice di procedura agli artt.<br />

331 e 332 per le ipotesi in cui la sentenza pronunciata tra più parti non<br />

sia stata impugnata nei confronti di tutte.<br />

La problematica affrontata dalla sentenza ripercorre, seppur implicitamente, il dibattito<br />

svoltosi in seno alla giurisprudenza ed ancora attuale, in ordine al criterio di ripartizione della<br />

legittimazione passiva nella fase esecutiva del concordato preventivo con cessione dei beni,<br />

ossia nella fase della liquidazione che consegue alla sentenza di omologazione, tra il liquidatore<br />

nominato ai sensi dell’art. 182 legge fallim. ed il debitore concordatario ( 1 ).<br />

I contrasti interpretativi sorti al riguardo nell’ambito della giurisprudenza sembravano<br />

aver trovato una composizione definitiva a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite ( 2 ), le<br />

quali, premesso che nelle azioni promosse dai creditori per l’accertamento dei propri crediti<br />

la legittimazione passiva compete al debitore concordatario, che non perde la capacità processuale<br />

e conserva la titolarità dei rapporti obbligatori oggetto del concordato, ravvisano<br />

nei giudizi relativi ai beni oggetto della liquidazione ed alla distribuzione delle somme realiz-<br />

( 1 ) Il tema della legittimazione processuale, attiva e passiva, nella fase di esecuzione del concordato preventivo<br />

con cessione dei beni, è stato ampiamente esaminato dalla dottrina e dalla giurisprudenza che si sono pronunciate<br />

spesso in modo non univoco in relazione alle diverse fattispecie oggetto di indagine, ora affermando la<br />

legittimazione passiva del debitore concordatario ora quella del liquidatore a seconda che si trattasse di controversie<br />

concernenti l’accertamento dei crediti concorsuali ovvero di giudizi riguardanti le attività di liquidazione<br />

dei beni ceduti. In dottrina per una esemplificazione delle fattispecie analizzate dalla giurisprudenza si veda Lo<br />

Cascio, Il concordato preventivo, Milano, 1997, 563, nota 79.<br />

( 2 ) Cfr. Cassazione, Sez. Un., 28 maggio 1987, n. 4779, in Dir. fall., 1987, II, 601.


274<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Nella specie, questo collegio ritiene che sia configurabile l’ipotesi disciplinata<br />

dall’art. 331 c.p.c. (e non quella disciplinata dall’art. 332 c.p.c., invocata<br />

dal controricorrente), posto che, quando l’interventore adesivo dipendente<br />

si inserisce nel processo tra altre persone, il suddetto processo<br />

rimane unico in quanto resta invariato l’oggetto della controversia, pur ampliandosi<br />

il numero dei partecipanti, con la conseguenza che l’intervento ad<br />

adiuvandum determina un’ipotesi di causa inscindibile, atteso che, se è consentito<br />

ad un soggetto intervenire per sostenere le ragioni di una delle parti<br />

in causa, restando unico ed indivisibile il giudizio, si deve necessariamente<br />

configurare un litisconsorzio processuale nei successivi gradi di giudizio,<br />

poiché le ragioni che consentono e giustificano la presenza di parti accessorie<br />

non si esauriscono esclusivamente in un grado, persistendo l’interesse<br />

dell’interventore ad influire con la propria difesa sull’esito della lite (v.<br />

Cass. n. 6760 del 1996), ed atteso altresì che la mancata partecipazione dell’interventore<br />

al giudizio di impugnazione comporterebbe il passaggio in<br />

giudicato della sentenza impugnata nei suoi confronti, con la possibilità (resistita<br />

da tutto il sistema) che, essendo unico il processo, si verifichi un conflitto<br />

di giudicati.<br />

A norma dell’art. 331 c.p.c., pertanto, nella specie andrebbe ordinata<br />

l’integrazione del contraddittorio per consentire la partecipazione del liquidatore<br />

al giudizio di legittimità; tanto, tuttavia, non è necessario, posto che<br />

il suddetto liquidatore si è già ritualmente e tempestivamente costituito nel<br />

presente giudizio depositando controricorso col quale si è compiutamente<br />

difeso in relazione al ricorso avversario.<br />

Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dei prin-<br />

zate un litisconsorzio necessario fra il debitore ed il liquidatore, fatta salva l’ipotesi in cui si<br />

tratti di cessione con efficacia traslativa dei beni ai creditori ed immediata esdebitazione dell’imprenditore<br />

per cui si può profilare una legittimazione «solitaria» del liquidatore.<br />

Inoltre la Suprema Corte, dall’osservazione che in virtù della sentenza di omologazione<br />

del concordato con cessione dei beni, si determina una scissione tra titolarità del debito, che<br />

resta all’imprenditore-debitore, e legittimazione all’adempimento dell’obbligazione, cui è tenuto<br />

il liquidatore – il quale deve provvedervi con il ricavato della liquidazione – ha tratto la<br />

deduzione che, essendo l’obbligo del liquidatore di pagare il debito correlato, appunto, alla<br />

qualificazione del debito come concordatario, la pronuncia che accerti il carattere concordatario<br />

di un credito deve necessariamente essere resa in contraddittorio di entrambi i soggetti,<br />

nei cui confronti è destinata ad operare in modo diretto e inscindibile.<br />

Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità chiamata a pronunciarsi, in epoca posteriore,<br />

sulla questione della legittimazione passiva del liquidatore in ordine ad azioni giudiziarie intraprese<br />

da terzi, finalizzate all’accertamento di diritti di credito vantati nei confronti dell’imprenditore<br />

assoggettato alla procedura concordataria, ha adottato nuovamente una linea interpretativa<br />

oscillante ed ha proposto soluzioni diverse.<br />

Con alcune pronunce, infatti, si è riconosciuta l’estraneità del liquidatore rispetto alle<br />

controversie promosse per l’accertamento dei crediti nei confronti del debitore ammesso al


Parte II - Giurisprudenza 275<br />

cipi di diritto in tema di trattamento retributivo, nonché degli artt. 3 e 36<br />

Cost., 1175 e 1375 c.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata rilevando<br />

che, se pure non esiste nel nostro ordinamento il principio di parità di<br />

trattamento retributivo tra lavoratori svolgenti le medesime mansioni, tuttavia<br />

il datore di lavoro deve dimostrare la ragionevolezza di trattamenti dissimili<br />

e tale ragionevolezza va valutata dal giudice nel rispetto dei principi di<br />

correttezza e buona fede, onde avrebbe errato il giudice d’appello nel non<br />

tenere conto, a tal fine, del titolo del compenso elargito al dipendente che,<br />

prima del M.T. svolgeva le medesime mansioni.<br />

concordato, poiché nell’ambito di tali giudizi si è ritenuto che la legittimazione esclusiva debba<br />

essere attribuita al debitore medesimo.<br />

Al tempo stesso, nei giudizi riguardanti i beni da liquidare ovvero aventi ad oggetto le<br />

obbligazioni strettamente inerenti alle operazioni di liquidazione ed alla distribuzione delle<br />

somme realizzate in favore dei creditori, è stata ammessa solo la legittimazione passiva del<br />

liquidatore ( 3 ).<br />

Le ragioni che giustificano questa ripartizione della legittimazione processuale tra debitore<br />

concordatario e liquidatore giudiziale vengono individuate dalla giurisprudenza richiamata<br />

( 4 ) nella circostanza che il concordato con cessione di beni non incide sulla capacità processuale<br />

del debitore, il quale, pur conservando la titolarità dei beni ceduti, è privato del potere<br />

di disposizione degli stessi; potere che si trasferisce, per effetto della sentenza di<br />

omologazione del concordato, al liquidatore, il quale assume la veste di mandatario alla gestione<br />

ed alla liquidazione dei beni stessi.<br />

Il panorama giurisprudenziale si è, tuttavia, arricchito di ulteriori decisioni, con cui la<br />

Cassazione ha puntualizzato la propria posizione, pervenendo a delle conclusioni nelle quali<br />

sembra aver trovato seguito l’insegnamento proposto dalle Sezioni Unite ( 5 ).<br />

( 3 ) Le decisioni con cui la Cassazione ha espresso questa tendenza interpretativa sono state adottate nell’ambito<br />

di giudizi aventi ad oggetto la domanda diretta all’annullamento del licenziamento ed alla reintegrazione<br />

nel posto di lavoro, nonché al risarcimento del danno, proposta dal dipendente dell’impresa ceduta; ovvero, e più<br />

in generale, la domanda concernente l’accertamento dei diritti vantati dal lavoratore nei confronti del datore di<br />

lavoro; ovvero, infine, la domanda inerente la verifica di crediti nei confronti del debitore concordatario derivanti<br />

da esecuzione di lodo arbitrale. Per un esame della casistica giurisprudenziale in cui trova espressione l’orientamento<br />

segnalato si veda Cassazione, 19 febbraio 1991, n. 1735, in Dir. fall., 1991, II, 778; Cassazione, 23 agosto<br />

1991, n. 9073, in Fallimento, 1992, 134; Cassazione, 30 ottobre 1991, n. 11542, in Dir. fall., 1992, II, 774; Cassazione,<br />

6 aprile 1995, n. 4033, in Fallimento, 1996, 117; Cassazione, 10 settembre 1999, n. 9663, in Fallimento,<br />

2000, 768; Cassazione, 27 ottobre 2000, n. 14206, in Giust. civ. Mass., 2000, 2193. La Corte Suprema, con una<br />

recente pronuncia, perviene alla conclusione di dover escludere la legittimazione passiva del liquidatore nell’ambito<br />

delle controversie aventi ad oggetto le fattispecie sopra indicate, trattandosi di giudizi vertenti su pretese<br />

creditorie che esulano dall’ambito delle obbligazioni strettamente inerenti alle operazioni di liquidazione, fatta<br />

salva, comunque, per il liquidatore medesimo la possibilità di provare che la domanda cui intende resistere influisca<br />

sulla posizione degli altri creditori e, in generale, sulle operazioni di liquidazione e riparto: in tal senso<br />

Cassazione, 19 novembre 2001, n. 14472, in Fallimento, 2002, 836, con nota di Catallozzi, Ancora sulla legittimazione<br />

passiva del liquidatore nel concordato preventivo con cessione dei beni.<br />

( 4 ) Come già evidenziato da Cassazione, Sez. Un., 28 maggio 1987, n. 4779, cit.<br />

( 5 ) Sempre Cassazione, Sez. Un., 28 maggio 1987, n. 4779, cit.


276<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Col secondo motivo, deducendo vizi di motivazione, il ricorrente<br />

censura la sentenza impugnata rilevando che avrebbe errato il giudice d’appello<br />

nell’affermare che non risultava provato che le cariche sociali rivestite<br />

presso la società del gruppo esulavano dalle mansioni dovute in forza dell’incarico<br />

dirigenziale ricoperto, senza considerare che per le suddette atti-<br />

Si è, quindi, rilevato che ove il creditore proponga non solo una domanda di accertamento<br />

del proprio diritto, ma anche una domanda di condanna del debitore concordatario all’immediato<br />

ed integrale soddisfacimento di esso, alla legittimazione passiva dell’imprenditore ceduto<br />

(ammesso al concordato) si affianca quella del liquidatore, quale contraddittore necessario,<br />

in considerazione della interferenza negativa della domanda medesima sulle posizioni<br />

degli altri creditori, nonché sulle operazioni di liquidazione e gli adempimenti connessi ( 6 ).<br />

Per completezza espositiva, infine, non può trascurarsi l’esistenza di un indirizzo giurisprudenziale,<br />

senza dubbio minoritario, che ha riconosciuto la legittimazione esclusiva del liquidatore<br />

ad esercitare tutte le azioni patrimoniali relative ai beni ceduti ed a resistervi in considerazione<br />

del fatto che la chiusura del procedimento concorsuale segna, per l’imprenditore<br />

ammesso al concordato con cessione dei beni, la definitiva perdita di tutti i suoi diritti sui<br />

beni ceduti e, conseguentemente, comporta la sua carenza di legittimazione ad agire ed a contraddire<br />

in giudizio per la tutela di essi ( 7 ).<br />

( 6 ) In tal senso, Cassazione, 29 settembre 1993, n. 9758, in Dir. fall., 1994, II, 226; Cassazione, 15 gennaio<br />

1997, n. 363, in Dir. fall., 1997, II, 915; Cassazione, 29 aprile 1999, n. 4301, in Fallimento, 2000, 718; Cassazione,<br />

26 luglio 2001, n. 10250, in Foro it., 2002, I, 1857, con nota di Tarzia, Accertamento dei crediti nel concordato<br />

preventivo con cessione dei beni e legittimazione passiva. Queste pronunce apportano un contributo significativo<br />

al percorso interpretativo seguito dalla giurisprudenza di legittimità per definire i limiti della legittimazione processuale<br />

del liquidatore, giacché in esse è stata espressa, più di recente, un’adesione particolarmente compiuta ai<br />

principi affermati dalle Sezioni Unite. Infatti, in Cassazione, 29 settembre 1993, n. 9758, cit., viene riconosciuta la<br />

legittimazione passiva, accanto al debitore, anche al liquidatore giudiziale, qualora il creditore agisca chiedendo<br />

non solo il riconoscimento del proprio diritto di credito, ma anche l’immediato adempimento di esso – vale a dire<br />

faccia valere un credito in prededuzione – in considerazione della idoneità della relativa domanda ad influire sulle<br />

operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato. Un consenso ancora più completo al principio enunciato in<br />

Cassazione, 28 maggio 1987, n. 4779, cit., si rinviene in Cassazione, 29 aprile 1999, n. 4301, cit.: in essa si assiste<br />

perlaprimavolta–aldilàdella fattispecie in cui l’avevano espresso le Sezioni Unite – all’affermazione di un<br />

litisconsorzio necessario fra il debitore concordatario ed il liquidatore giudiziale, qualora il creditore proponga<br />

non solo un’azione di accertamento, ma anche di condanna o comunque idonea ad influire sulle operazioni di<br />

liquidazione e sulla distribuzione del ricavato. Questo indirizzo, infine, trova espressione in Cassazione, 26 luglio<br />

2001, n. 10250, cit., la quale, riprendendo tale motivazione, perviene alle stesse conclusioni.<br />

( 7 ) Cfr. Cassazione, 18 dicembre 1991, n. 13626, in Fallimento, 1992, 470; un’applicazione del principio<br />

affermato si ha anche in Cassazione, 12 gennaio 1999, n. 226, in Fallimento, 1999, 1211, con nota di Rago, Concordato<br />

preventivo: due questioni in tema di legittimazione passiva, che, affronta l’esame della fattispecie, relativa<br />

ad un ricorso per revocazione avverso una sentenza emessa in un giudizio concernente la riscossione di crediti<br />

compresi nel patrimonio ceduto, riconoscendo, in tal caso, la sopravvivenza della legittimazione passiva del liquidatore,<br />

ancorché tale impugnazione sia stata proposta dopo la chiusura delle operazioni concordatarie e, quindi,<br />

dopo la completa esecuzione del concordato. La giurisprudenza di merito, già in passato, aveva espresso i suoi<br />

timori ed il suo dissenso rispetto all’opinione quasi unanime in giurisprudenza di escludere la presenza del liquidatore<br />

dai giudizi per la verifica dei crediti . V. ad es., in particolare, Tribunale Milano, 10 luglio 1987, in Fallimento,<br />

1988, 247, con nota di Tarzia, Accertamento dei crediti nel concordato con cessione dei beni e legittimazione<br />

processuale.


Parte II - Giurisprudenza 277<br />

vità il dipendente che aveva preceduto il M.T. aveva percepito un compenso<br />

aggiuntivo e che tali attività furono espletate dal M.T. anche dopo la cessazione<br />

del suo rapporto di lavoro con la F. Soc. coop. a r.l.<br />

Secondo il ricorrente, inoltre, la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria<br />

laddove afferma che il dirigente che aveva preceduto il M.T. percepiva<br />

un compenso aggiuntivo per la sua attività di consigliere di amministrazione,<br />

subito dopo sostenendo che nulla si sapeva delle ragioni per<br />

cui veniva erogato tale compenso. Col terzo ed ultimo motivo, deducendo<br />

Nell’ambito di questa rassegna giurisprudenziale si inserisce la sentenza in epigrafe che,<br />

invece di rappresentare la naturale evoluzione di un indirizzo interpretativo fortemente sostenuto<br />

dalle pronunce degli ultimi anni ( 8 ), si è attestata, con l’attribuzione al solo debitore concordatario<br />

della legittimazione passiva in ordine alla verifica dei crediti, su una posizione quasi<br />

anacronistica.<br />

Nella fattispecie decisa, oggetto della contestazione è il diritto del dipendente di un’impresa<br />

datrice di lavoro in concordato preventivo ad ottenere la condanna dell’imprenditore al<br />

pagamento di retribuzioni aggiuntive in ragione di prestazioni rese presso società collegate<br />

alla datrice di lavoro dopo la cessazione del rapporto di lavoro.<br />

Sebbene l’iter argomentativo seguito dalla Corte richiami l’orientamento pressoché costante<br />

in giurisprudenza, desta perplessità la circostanza che la sentenza, trascurando gli<br />

spunti innovativi suggeriti dalla giurisprudenza più recente e gli sforzi compiuti dalla dottrina<br />

per valorizzare la legittimazione del liquidatore, non riconosca che l’azione giudiziaria intrapresa<br />

per far valere una pretesa creditoria, derivante dal rapporto di lavoro, nei confronti del<br />

debitore concordatario, sia destinata ad incidere sulla posizione degli altri creditori e, comunque,<br />

sulle attività liquidatorie in genere, se ed in quanto la domanda di accertamento del diritto<br />

è preordinata all’integrale soddisfacimento di esso.<br />

Una autorevole dottrina ( 9 ), avvedutasi della incompletezza della disciplina normativa sul<br />

concordato preventivo con cessione dei beni, soprattutto per l’assenza di una disposizione<br />

espressa, come per il fallimento (art. 43 legge fallim.), che statuisca la perdita della legittima-<br />

( 8 ) A tal proposito, Cassazione, 15 gennaio 1997, n. 363, cit.; Cassazione, 29 aprile 1999, n. 4301, cit.; Cassazione,<br />

26 luglio 2001, n. 10250, cit; l’orientamento espresso da questo filone giurisprudenziale è stato, per taluni<br />

aspetti, anticipato dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite, Cassazione, Sez. Un., 28 maggio 1987, n. 4779, cit.<br />

( 9 ) Tarzia, Accertamento dei crediti nel concordato con cessione dei beni, cit., in Fallimento, cit., 250. V., in<br />

dottrina, sull’argomento della legittimazione processuale del liquidatore, anche Bonsignori, Concordato preventivo,<br />

inCommentario Scialoja-Branca. Legge fallimentare, Bologna-Roma, 1979, 450; Pajardi, Manuale di diritto<br />

fallimentare, Milano, 1993, 845; Frascaroli Santi, Il giudizio di omologazione. L’esecuzione. La risoluzione e<br />

l’annullamento,inFallimento e le altre procedure concorsuali, diretto da Panzani, Torino, 2000, IV, 203; Landolfi,<br />

Il liquidatore giudiziale nel concordato preventivo mediante cessione dei beni, inDir. fall., 1991, 911; Ruggeri,<br />

Capacità processuale del debitore, del commissario giudiziale e del liquidatore nel concordato preventivo, inFallimento,<br />

1988, 646; Catallozzi, Ancora sulla legittimazione passiva del liquidatore nel concordato preventivo<br />

con cessione dei beni, cit., 842; Lo Cascio, Il concordato preventivo, cit., 563; ed ancora Tarzia, Accertamento<br />

dei crediti nel concordato preventivo con cessione dei beni, cit., in Foro it., cit., 1862, in cui l’autore perfeziona il<br />

proprio contributo sistematico apportato alla materia per giungere a concludere che sia nelle controversie sui beni<br />

sia in quelle sui crediti contraddittore necessario è il liquidatore, con la facoltà di intervento, in entrambi i casi,<br />

del debitore concordatario. Per una rassegna di opinioni dottrinarie e giurisprudenziali sul tema, v. Frascaroli<br />

Santi, Il concordato preventivo, Padova, 1990, 682.


278<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

vizi di motivazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata rilevandone<br />

la contraddittorietà e la illogicità per aver ritenuto che le attività presso le<br />

società del gruppo rientrassero nelle mansioni di dirigente della società capogruppo<br />

e non abbisognassero di un compenso aggiuntivo, contemporaneamente<br />

ritenendo che non fosse dovuto un compenso neppure per il<br />

periodo in cui tali attività furono svolte dopo la cessazione del rapporto<br />

di lavoro con la società capogruppo.<br />

Le esposte censure sono infondate.<br />

Con riguardo al primo motivo, è da rilevare che non esiste nel nostro<br />

ordinamento un principio di diritto positivo che imponga al datore di<br />

zione processuale del debitore ( 10 ), si è impegnata nel ricondurre la problematica relativa alla<br />

legittimazione processuale del liquidatore nell’ambito del riesame degli effetti sostanziali del<br />

concordato preventivo, valorizzando il principio generale posto dall’art. 100 cod. proc. civ.,<br />

che collega la legittimazione all’interesse ad agire e resistere in giudizio.<br />

Si è, quindi, fatta discendere l’identificazione degli effetti sostanziali del concordato dal<br />

lato passivo, dalla individuazione del momento della liberazione e della esdebitazione del debitore<br />

concordatario, poiché tale momento segna la perdita, da parte del debitore medesimo,<br />

di ogni interesse e, di conseguenza, della legittimazione a contraddire sull’accertamento dei<br />

crediti concorsuali.<br />

In particolare, sulla coincidenza della liberazione del debitore con il trasferimento della<br />

disponibilità dei beni e la consegna degli stessi ai creditori (e per essi al liquidatore), per effetto<br />

della sentenza di omologazione ( 11 ), si è riconosciuta l’attribuzione della legittimazione<br />

passiva nei giudizi di accertamento al liquidatore, in quanto organo preposto alle operazioni<br />

di riparto e di distribuzione delle somme realizzate.<br />

D’altronde, l’accertamento dei crediti controversi è strumentale rispetto all’esecuzione<br />

della ripartizione del ricavato della liquidazione in favore dei creditori, che è funzione tipica<br />

di cui è investito il liquidatore.<br />

Tali conclusioni, se rispondono senza dubbio all’esigenza di evitare possibili effetti pregiudizievoli<br />

per i creditori concordatari derivanti da un’eventuale carenza di interesse del debitore<br />

a resistere alla «insinuazione» di nuovi crediti, tuttavia tendono a svilire l’esistenza di<br />

( 10 ) Emerge soprattutto nell’ambito della giurisprudenza di legittimità una tendenza a valorizzare la carenza<br />

nella procedura concordataria di una norma corrispondente a quella dettata nell’art. 43 legge fallim. per la procedura<br />

fallimentare, al punto da ricondurre a questa deficienza legislativa il riconoscimento della legittimazione<br />

del debitore concordatario per i giudizi di accertamento dei crediti.<br />

( 11 ) Contra Landolfi, Il liquidatore giudiziale nel concordato preventivo mediante cessione dei beni, cit.,<br />

928, il quale non ritiene possibile ammettere che la liberazione del debitore si verifichi con il conferimento della<br />

disponibilità dei beni e la consegna degli stessi al liquidatore. In primo luogo l’autore osserva che l’obbligazione<br />

assunta dal debitore con la proposta di concordato non è finalizzata alla cessione dei beni, ma è in funzione della<br />

liquidazione di questi per il soddisfacimento dei creditori concordatari; in secondo luogo anche nella fase postconcordataria<br />

sopravvive l’interesse del debitore a che le operazioni di liquidazione siano condotte con un’efficienza<br />

tale da consentire il raggiungimento di un risultato utile ad impedire il rischio della risoluzione del concordato<br />

provocata dal depauperamento del patrimonio ceduto – il che potrebbe in effetti avvenire in conseguenza<br />

dell’accertamento di nuove passività in corso di procedura –.


Parte II - Giurisprudenza 279<br />

lavoro, nell’ambito di rapporti di lavoro privatistici, di attuare una parità di<br />

trattamento retributivo e/o di inquadramento tra tutti i lavoratori svolgenti<br />

le medesime mansioni. Tale principio, in particolare, non è ricavabile né<br />

dall’art. 36 Cost., che si limita a stabilire il principio della retribuzione,<br />

oltre che sufficiente, proporzionata alla quantità e qualità del lavoro<br />

svolto, senza alcun riferimento ad una comparazione intersoggettiva tra lavoratori,<br />

né dall’art. 3 Cost., che impone l’uguaglianza dei cittadini di fronte<br />

un interesse del debitore nel giudizio di accertamento dei crediti e non tengono nel dovuto<br />

conto l’opportunità di armonizzare la legittimazione attribuita al debitore con quella riconosciuta<br />

al liquidatore giudiziale ( 12 ).<br />

Pertanto, se non può ritenersi contestabile l’affermata legittimazione processuale del debitore<br />

nei giudizi riguardanti crediti vantati nei suoi confronti, trattandosi di rapporti obbligatori<br />

dei quali il debitore è ancora parte, posto che, per effetto dell’omologazione della proposta<br />

di concordato, il debitore medesimo ne conserva la titolarità ( 13 ), tuttavia suscita qualche<br />

dubbio l’assunto che si tratti di legittimazione esclusiva ( 14 ).<br />

La ricostruzione della problematica in esame, d’altronde, non può prescindere dalla constatazione<br />

dell’assenza nella procedura concordataria di un procedimento giurisdizionale di<br />

verifica dei crediti, per cui i creditori, ove sorga contestazione circa l’esistenza, l’entità ovvero<br />

il rango dei loro crediti, devono provvedersi di un titolo definitivo, ricorrendo al giudice ordinario:<br />

la sentenza di omologazione, infatti, non esplica gli effetti preclusivi del giudicato in<br />

ordine all’accertamento dei crediti ed alla loro natura.<br />

Consegue che, rimanendo impregiudicata ogni decisione sulla sussistenza o sull’ammon-<br />

( 12 ) Si rinvengono numerosi tentativi in giurisprudenza ed anche in dottrina per riconoscere la legittimazione<br />

concorrente (si è anche detto il litisconsorzio necessario) del debitore e del liquidatore giudiziale nei giudizi<br />

relativi alla verifica dei crediti. A tal proposito, v. Cassazione, 29 settembre 1993, n. 9758, cit.; Cassazione, 15<br />

gennaio 1997, n. 363, cit.; Cassazione, 29 aprile 1999, n. 4301, cit.; Cassazione, 26 luglio 2001, n. 10250, cit.;<br />

in dottrina, Catallozzi, Ancora sulla legittimazione passiva del liquidatore nel concordato preventivo con cessione<br />

dei beni, cit., 843; Pajardi, Manuale di diritto fallimentare, cit., 854; Landolfi, Il liquidatore giudiziale nel concordato<br />

preventivo mediante cessione dei beni, cit., 930; Mazzocca, Manuale di diritto fallimentare, Napoli, 1996,<br />

567, il quale esclude la legittimazione del liquidatore nelle controversie per il riconoscimento dei diritti dei creditori,<br />

salvo che non si controverta sulla natura concorsuale o prededucibile dei crediti vantati. Contra Bonsignori,<br />

Concordato preventivo, cit., 451, il quale data l’esdebitazione immediata del debitore per effetto della sentenza<br />

di omologazione, esclude l’ammissibilità di un litisconsorzio e riconduce la legittimazione esclusivamente in<br />

capo al liquidatore nelle azioni di accertamento dei crediti; così, anche, Frascaroli Santi, Il giudizio di omologazione.<br />

L’esecuzione. La risoluzione e l’annullamento, cit., 203.<br />

( 13 ) In tal senso rilevano i riferimenti giurisprudenziali di cui alla nota n. 3. La dottrina sembra pacifica nel<br />

ritenere il debitore concordatario unico legittimato passivo nei giudizi di accertamento dei crediti, sebbene non<br />

possono trascurarsi gli sforzi compiuti – v. i richiami dottrinali nel corso della trattazione – per rivalutare la legittimazione<br />

concorrente anche del liquidatore.<br />

( 14 ) Così Bonsignori, Concordato preventivo, inCommentario Scialoja-Branca, cit., 451; Frascaroli<br />

Santi, Il giudizio di omologazione. L’esecuzione. La risoluzione e l’annullamento, cit., 203; Tarzia, Accertamento<br />

dei crediti nel concordato con cessione dei beni, cit., in Fallimento, cit., 251, il quale, dopo aver ammesso la necessaria<br />

presenza del liquidatore nei giudizi per la verifica dei crediti, ha apportato un correttivo al suo eccessivo<br />

rigore interpretativo in Foro it., cit., 1862, riconoscendo al debitore concordatario comunque una facoltà diintervento.


280<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

alla legge, ma non anche nell’ambito dei rapporti privati (v. tra le altre da<br />

ultimo Cass. Sez. L. n. 2027 del 1988 n. 457898; n. 2853 del 1987 RV<br />

451974; n. 1444 del 1986 RV 444838).<br />

Ne consegue che la congruità del trattamento economico del lavoratore<br />

in relazione alle esigenze di una vita libera e dignitosa e alla quantità e<br />

qualità delle prestazioni fornite va valutata con riferimento a parametri<br />

socio-economici di carattere generale e non alla condizione di altri lavoratori,<br />

così come la correttezza o meno dell’inquadramento di un lavoratore<br />

va accertata alla stregua delle mansioni svolte in rapporto alle declaratorie<br />

contrattuali e non può invece essere desunta dalla qualifica attribuita ad<br />

tare dei crediti, i pretesi creditori che intendano partecipare alla distribuzione del ricavato<br />

della liquidazione, devono instaurare un autonomo giudizio ordinario di cognizione onde munirsi<br />

di un titolo giudiziale di cui avvalersi nella procedura ( 15 ).<br />

Considerato che ( 16 ) il debitore ammesso alla procedura di concordato preventivo conserva<br />

la piena capacità processuale, in quanto titolare del diritto di proprietà sui beni ceduti,<br />

nonché dei rapporti giuridici oggetto del concordato, appare plausibile ritenere che l’azione<br />

di accertamento promossa dal creditore venga esercitata nei confronti del debitore medesimo,<br />

in quanto titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio e, dunque, interessato<br />

a resistere all’insinuazione di nuovi crediti ovvero all’attribuzione agli stessi di una diversa<br />

qualificazione che possano comportare il depauperamento del patrimonio ceduto.<br />

Tuttavia, qualora il creditore agisca per l’accertamento della natura concordataria di propri<br />

crediti ovvero per l’attribuzione di un grado diverso a crediti ammessi in sede di omologazione<br />

del concordato, potendo determinarsi una modificazione del quadro creditorio, nell’ammontare<br />

o nel grado, non può escludersi una concorrente legittimazione passiva del liquidatore,<br />

il quale è tenuto all’esecuzione della liquidazione ed alla tutela della piena<br />

realizzazione delle aspettative della massa creditoria, essendo portatore dell’interesse collettivo<br />

dei creditori al rispetto delle regole del concorso ( 17 ).<br />

Il rischio, dunque, che la domanda del preteso creditore non si limiti al riconoscimento<br />

di un proprio diritto, ma sia finalizzata alla condanna del debitore concordatario all’immediato<br />

adempimento dello stesso, giustifica l’instaurazione del contraddittorio, da parte del creditore,<br />

anche nei confronti del liquidatore la cui presenza, quale mandatario dei risultati della<br />

( 15 ) Tali principi sono incontestabili in giurisprudenza ed in dottrina: v., per la prima, Cassazione, 14 aprile<br />

1993, n. 4446, in Fallimento, 1993, 1036; Cassazione, 17 giugno 1995, n. 6859, in Fallimento, 1996, 50; Cassazione,<br />

22 settembre 2000, n. 12545 in Giust. civ. Mass., 2000, 1978; per la seconda, Lo Cascio, Il fallimento e le<br />

altre procedure concorsuali, Torino, 1998, 625; Mazzocca, Manuale di diritto fallimentare, cit., 565; Pajardi,<br />

Manuale di diritto fallimentare, cit., 850; Satta, Diritto fallimentare, Padova, 1990, 456.<br />

( 16 ) In tal senso si è già espressa Cassazione, Sez. Un., 28 maggio 1987, n. 4779, cit., e, successivamente,<br />

sembra essersi consolidato l’orientamento della giurisprudenza.<br />

( 17 ) Così Catallozzi, Ancora sulla legittimazione passiva del liquidatore nel concordato preventivo con cessione<br />

dei beni, cit., 843. Questa elaborazione interpretativa richiama, più o meno implicitamente, gli argomenti<br />

utilizzati dalla giurisprudenza – v. le decisioni citate nella trattazione – per sostenere la legittimazione passiva<br />

esclusiva del debitore nei giudizi di accertamento dei crediti concorsuali ovvero quella concorrente del liquidatore.


Parte II - Giurisprudenza 281<br />

altri dipendenti svolgenti le medesime mansioni (v., tra le altre, Cass. n.<br />

5649 del 1988 RV 460195 e n. 5233 del 1987, RV 453827).<br />

Pertanto, la mera attribuzione di un trattamento retributivo superiore a<br />

parità di mansioni non potrebbe giammai fondare, di per sé, il diritto di<br />

altri lavoratori al medesimo, superiore compenso, ma, in totale assenza di<br />

apprezzabili e giustificate motivazioni di dette differenze, potrebbe essere<br />

sintomatica di un comportamento illegittimo del datore di lavoro, discriminatorio,<br />

in violazione dei criteri di correttezza e buona fede, nei confronti<br />

gestione liquidatoria e rappresentante degli interessi della massa, è suggerita dalla natura di<br />

queste controversie, in quanto idonee ad incidere sulla posizione degli altri creditori – potendo<br />

determinare la diminuzione della garanzia dei loro crediti per effetto dell’incremento<br />

quantitativo o qualitativo dei debiti – ed a condizionare, di conseguenza, le attività di liquidazione<br />

e distribuzione del ricavato ( 18 ).<br />

Sotto tale profilo, ed alla luce delle argomentazioni esposte, la sentenza che si annota non<br />

convince, non tanto per aver ribadito che, in assenza di un’espressa previsione legislativa, permane<br />

in capo al debitore concordatario la legittimazione passiva nei giudizi per la verifica dei<br />

crediti, quanto, piuttosto, per aver addirittura escluso la possibilità di configurare l’instaurazione<br />

di un litisconsorzio necessario tra il debitore concordatario ed il liquidatore fin dal primo<br />

grado, soprattutto considerando che l’accertamento del diritto di credito, oggetto della<br />

controversia su cui è intervenuta la Corte con la decisione in esame, è funzionale, come<br />

già evidenziato, al suo completo adempimento.<br />

Appare, altresì, contestabile la posizione assunta da quella parte della dottrina e della<br />

giurisprudenza, alla quale si richiama la pronuncia in esame, che, pur negando al liquidatore<br />

la legittimazione passiva nell’ambito delle controversie in cui si faccia valere una pretesa creditoria,<br />

riconosce, tuttavia, l’ammissibilità di un suo intervento ad adiuvandum.<br />

Non si può, infatti, non notare in questa prospettiva una certa contraddittorietà, in quanto,<br />

se si ammette la configurabilità di un interesse processualmente rilevante del liquidatore<br />

ad intervenire nel processo, è difficile ritenere che questo stesso interesse non giustifichi il suo<br />

diritto ad essere parte necessaria del giudizio medesimo ( 19 ).<br />

La Suprema Corte, nella fattispecie decisa dalla sentenza in commento, nonostante il rigorismo<br />

iniziale del suo ragionamento, sembra accorgersi della sussistenza di un interesse del<br />

liquidatore a partecipare al giudizio.<br />

( 18 ) Così, pure, motiva Tarzia, Accertamento dei crediti nel concordato preventivo con cessione dei beni, cit.,<br />

1861, il quale ravvisa la legittimazione passiva del liquidatore nella strumentalità dell’accertamento dei crediti<br />

controversi rispetto al riparto del ricavo della liquidazione, ammettendo comunque una facoltà di intervento<br />

per il debitore.<br />

( 19 ) Sull’ammissibilità di un intervento in giudizio del liquidatore, in dottrina, Ragusa Maggiore, Istituzioni<br />

di diritto fallimentare, Padova, 1994, 661; Landolfi, Il liquidatore giudiziale nel concordato preventivo mediante<br />

cessione dei beni, cit., 926; Mazzocca, Manuale di diritto fallimentare, cit., 567; Satta, Diritto fallimentare,<br />

cit., 474; in giurisprudenza, Cassazione, 12 gennaio 1988, n. 137, in Fallimento, 1988, 646, con nota di Ruggeri,<br />

Capacità processuale del debitore, del commissario giudiziale e del liquidatore nel concordato preventivo, cit.;<br />

Cassazione, 30 ottobre 1991, n. 11542, cit., Cassazione, 6 aprile 1995, n. 4033, cit.; nella giurisprudenza di merito,<br />

va segnalato Tribunale Milano, 10 luglio 1987, cit., 247 con nota di Tarzia, op. cit.


282<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

dei lavoratori esclusi dai trattamenti economici privilegiati, attribuendo a<br />

questi ultimi il diritto al risarcimento del danno (v. Cass. n. 6448 del<br />

1994 RV 487329).<br />

Prescindendo dalla considerazione (assorbente) che nella specie il M.T.<br />

si è limitato a chiedere il medesimo superiore trattamento economico attribuito<br />

al suo predecessore a titolo retributivo e non risarcitorio, resta il fatto<br />

che il lavoratore che agisca a titolo risarcitorio non può limitarsi a dedurre,<br />

come fatto dal ricorrente, la mera disparità di trattamento a parità di man-<br />

Come la stessa osserva, nell’ipotesi di contraddittorio non integro, per avere, il soggetto<br />

impugnante, omesso di chiamare nella fase di impugnazione il liquidatore che ha esercitato<br />

un intervento adesivo dipendente nel precedente grado del giudizio, la necessità del litisconsorzio<br />

nel giudizio di gravame implica che il giudice disponga l’integrazione del contraddittorio<br />

ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. ( 20 ), per consentire la partecipazione del liquidatore<br />

medesimo al giudizio di legittimità, in modo che lo stesso possa contribuire alla formazione<br />

del regolamento giudiziario definitivo della situazione sostanziale dedotta in giudizio, attraverso<br />

l’esercizio dei poteri che l’intervento gli ha attribuito.<br />

Tanto premesso, il liquidatore, una volta che sia intervenuto, come è accaduto nella fattispecie<br />

decisa dalla sentenza in rassegna, nell’ambito del processo instaurato nei confronti<br />

del debitore concordatario, per sorreggerne le ragioni, partecipando al secondo grado di giudizio,<br />

ha assunto la qualità di parte e, dunque, ha acquistato il diritto a ricevere la notificazione<br />

del ricorso per Cassazione.<br />

Ricorrendo, dunque, un’ipotesi di causa inscindibile ( 21 ) per effetto del vincolo, determinatosi<br />

successivamente all’intervento, tra i soggetti del processo, la legge esige che l’ulteriore<br />

fase del giudizio si svolga nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato alla fase precedente<br />

( 22 ): la inscindibilità, in tal caso, è determinata da ragioni d’ordine processuale, che<br />

impongono la unità del processo e della decisione in confronto di tutte le parti interessate.<br />

( 20 ) Sull’integrazione del contraddittorio disposta dall’art. 331 cod. proc. civ. nell’ipotesi di causa inscindibile,<br />

v. Cassazione, 26 luglio 1996, n. 6760, in Giust. civ. Mass., 1996, 1059; inoltre, Cassazione, 21 giugno 1997,<br />

n. 5568, in Giust. civ. Mass., 1997, 1029, fa discendere dalla mancata integrazione del contraddittorio in caso di<br />

litisconsorzio necessario processuale, la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo<br />

ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità.<br />

( 21 ) In tal senso si è orientata Cassazione, 26 luglio 1996, n. 6760, cit., ritenendo che nell’ipotesi di intervento<br />

ad adiuvandum, si determina una fattispecie di causa inscindibile, con conseguente applicazione del disposto<br />

di cui all’art. 331 cod. proc. civ. Sulla nozione di inscindibilità v., anche, Cassazione, 22 gennaio 1998, n. 567,<br />

in Giust. civ. Mass., 1998, 125; Cassazione, 30 dicembre 1999, n. 14753, in Giust. civ. Mass., 1999, 2659, per le<br />

quali il concetto di causa «inscindibile»non va riferito solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma<br />

si estende anche alle ipotesi di litisconsorzio c.d. processuale.<br />

( 22 ) In dottrina, Mandrioli, Diritto processuale civile, II, Torino, 2004, 421; Proto Pisani, Lezioni di<br />

diritto processuale civile, Napoli, 1999, 494; da ultimo Perago, Cumulo soggettivo e processo di impugnazione,<br />

Napoli, 2002, 140, osserva che nel concetto di causa inscindibile rientrano non solo le ipotesi in cui la necessità<br />

di integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti derivi dall’esistenza del litisconsorzio ex art. 102 cod.<br />

proc. civ., qualificato dalla deduzione in giudizio di situazioni sostanziali uniche plurisoggettive, ma anche quelle<br />

in cui tale necessità sia determinata da ragioni processuali (c.d. litisconsorzio processuale), per cui il litisconsorzio,<br />

facoltativo quanto all’instaurazione, diventa necessario quanto alla trattazione e decisione, che devono avere contenuto<br />

identico rispetto a tutte le parti.


Parte II - Giurisprudenza 283<br />

sioni, circostanza di per sé legittima, ma deve dedurre l’illegittimità del<br />

comportamento datoriale (asseritamente causativa di danno) allegando e<br />

provando l’intento discriminatorio e/o la violazione concreta dei criteri di<br />

correttezza e buona fede, nonché l’assoluta mancanza di qualsivoglia motivazione<br />

del trattamento privilegiato, potendo dette motivazioni essere le più<br />

svariate (ad esempio, una maggiore esperienza lavorativa, oppure una maggiore<br />

anzianità di servizio in azienda e/o nella qualifica, o ancora un<br />

maggior carico familiare).<br />

È infine da rilevare che il canone della ragionevolezza, invocato dal ricorrente,<br />

rappresenta un utile criterio di valutazione del rispetto da parte<br />

del legislatore del principio di uguaglianza posto dall’art. 3 Cost. ma non<br />

può essere applicato con la stessa efficacia nella valutazione dei regolamenti<br />

privati di interessi che siano frutto dell’autonomia contrattuale (v. in tal<br />

senso Cass. n. 62 del 1999, RV 522034 e n. 10581 del 1999, RV 530247).<br />

Con riguardo al secondo motivo è sufficiente osservare, alla luce di tutte<br />

Pertanto, quando è riconosciuto ad un soggetto, titolare di una situazione giuridicamente<br />

dipendente da quella oggetto del processo originario ( 23 ), il diritto di intervenire in un processo<br />

già instaurato tra altre persone, per sostenere le ragioni di una delle parti in causa, rimanendo<br />

unico ed indivisibile il giudizio, in quanto unico è il rapporto sostanziale oggetto del<br />

processo e, quindi, della pronuncia, si deve necessariamente configurare un litisconsorzio<br />

processuale nei successivi gradi di giudizio.<br />

Invero, l’aspettativa del vantaggio che il terzo si ripromette dall’accoglimento della domanda<br />

della parte adiuvata, e che giustifica l’intervento adesivo dipendente, non può ritenersi<br />

soddisfatta in un solo grado di giudizio, ma permane negli ulteriori gradi, persistendo l’interesse<br />

del terzo intervenuto a condizionare con il proprio aiuto l’esito della controversia ( 24 ).<br />

Non può, in proposito, trascurarsi che l’interveniente adesivo, che abbia compiuto un<br />

concreto atto di intervento, in una determinata fase del naturale sviluppo del processo, aven-<br />

( 23 ) Con riferimento ai poteri dell’interventore adesivo dipendente Giovannoni, In tema di legittimazione<br />

ad impugnare dell’interventore adesivo dipendente: necessità di rivedere l’orientamento giurisprudenziale, inForo<br />

it., 1995, 2969, rileva che la situazione sostanziale che fa capo all’interventore adesivo dipendente è comunque<br />

legata al rapporto principale da un nesso di pregiudizialità – dipendenza; sulle varie ipotesi di pregiudizialità<br />

– dipendenza v. Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, cit., 377.<br />

( 24 ) Sulla necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione, Cassazione, 21 giugno 1997, n. 5568, cit.,<br />

osserva che essa deriva e deve essere imposta per il semplice fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio<br />

di primo grado: da ciò discende, quindi, che anche in caso di litisconsorzio c.d. processuale sussista l’obbligatorietà<br />

della integrazione del contraddittorio in fase di impugnazione. In senso conforme anche Cassazione, 23 febbraio<br />

2001, n. 2661, in Giust. civ. Mass., 2001, 310 sostiene l’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio<br />

in fase di impugnazione nel caso di litisconsorzio c.d. processuale, qualora detta impugnazione non venga proposta<br />

nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado. A tal proposito, v. Cassazione, 30 dicembre<br />

1999, n. 14753, cit., per la quale la nozione di inscindibilità della causa si estende anche all’ipotesi di litisconsorzio<br />

c.d. processuale, fattispecie configurabile anche nel caso di intervento adesivo dipendente – in tal senso Cassazione,<br />

26 luglio 1996, n. 6760, cit. – e, che ricorre, quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado<br />

deve necessariamente persistere in sede di impugnazione.


284<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

le considerazioni sopra svolte, che la prova dell’incremento retributivo<br />

erogato al lavoratore che prima del M.T. rivestiva le medesime cariche<br />

sociali non equivale di per sé alla prova che le suddette attività esulassero<br />

da quelle dovute dal M.T. in forza dell’incarico dirigenziale ricoperto.<br />

Sempre alla luce delle considerazioni esposte in relazione al primo<br />

motivo, è ancora da rilevare che non è ravvisabile alcuna contraddittorietà<br />

nella sentenza impugnata laddove afferma che il compenso aggiuntivo era<br />

erogato al predecessore del M.T. in relazione alle cariche sociali ricoperte,<br />

ma che nulla si sapeva delle ragioni di tale erogazione, atteso che, pur<br />

essendo ancorata ad una precisa attività, la maggiorazione retributiva<br />

poteva essere determinata dalle ragioni più varie (ad esempio, maggiore<br />

esperienza, maggiore anzianità di servizio in azienda, e così via).<br />

Venendo infine all’esame del terzo motivo di ricorso è da rilevare che<br />

nessuna illogicità e/o contraddittorietà è ravvisabile nella sentenza impugnata<br />

laddove essa afferma che le attività presso le società del gruppo rientravano<br />

nelle mansioni di dirigente del M.T. ed erano perciò compensate<br />

dalla retribuzione percepita a tale titolo, contemporaneamente negando il<br />

diritto a compenso per il periodo in cui tali attività furono svolte dopo la<br />

cessazione del rapporto di lavoro.<br />

Invero, una volta cessato il rapporto di lavoro viene meno ogni obbligo<br />

o diritto reciproco del datore di lavoro e del prestatore, con la conseguenza<br />

che, ove si deduca una anche parziale sopravvivenza di tali obblighi e diritti<br />

occorre dimostrare che sia intervenuto un patto successivo in base al quale<br />

il datore di lavoro incarica il lavoratore di continuare a svolgere alcune attività<br />

assumendosene i relativi oneri retributivi. Il ricorrente a tale proposito<br />

do acquisito legittimamente una serie di poteri processuali nell’ambito del procedimento medesimo,<br />

capaci di influire sul contenuto di merito della decisione emananda, ha il diritto di<br />

partecipare, nel rispetto del contraddittorio, alla formazione del regolamento giudiziario definitivo<br />

dell’unica situazione sostanziale dedotta in giudizio, senza il rischio di veder vanificati<br />

i suoi poteri in itinere per una determinazione della parte originaria, che, nella fase di impugnazione,<br />

ometta di chiamare il terzo intervenuto ( 25 ).<br />

La opportunità di mantenere unitario il giudizio di impugnazione avverso una sentenza<br />

pronunciata nei confronti di una pluralità di parti, attraverso la necessaria partecipazione al<br />

medesimo di tutti i soggetti che sono stati presenti nel precedente grado, trova la sua ragione<br />

nella necessità di evitare che la medesima sentenza, che disciplina situazioni soggettive interdipendenti,<br />

possa passare in giudicato nei confronti delle parti che sono state escluse dai successivi<br />

gradi del giudizio e non nei confronti di quelle che vi hanno partecipato, determinan-<br />

( 25 ) Fabbrini, Note in tema di integrazione del contraddittorio nei giudizi di impugnazione, inGiur. it.<br />

1969, 555.


Parte II - Giurisprudenza 285<br />

assume che la continuazione delle attività avvenne su incarico della F. Soc.<br />

coop. a r.l. e per utilità della medesima, e che tanto emergerebbe dall’esperita<br />

istruttoria, ma omette, in violazione del principio di autosufficienza del<br />

ricorso per cassazione, di riportare in questa sede il testo integrale delle<br />

prove documentali o testimoniali asseritamente non o male valutate dal<br />

giudice d’appello, impedendo così a questo Collegio (che la natura del<br />

vizio denunciato non abilita alla lettura degli atti) di riscontrarne la decisività.<br />

Nella specie la ricorrente non ha neppure dedotto che un simile fatto<br />

fosse desumibile implicitamente dalla tacita accettazione, da parte della<br />

F. Soc. coop. a r.l. delle attività svolte presso le società del gruppo, ma,<br />

ove anche vi fosse stata una simile deduzione, l’eventuale conoscenza, da<br />

parte della F. Soc. coop. a r.l. della continuazione delle suddette attività<br />

non avrebbe potuto rappresentare un dato univoco dal quale desumere<br />

un accordo tacito, posto che ben avrebbe potuto la F. Soc. coop. a r.l. ritenere<br />

che tali attività venivano prestate su incarico delle predette società<br />

e che quindi ella non aveva titolo per farle cessare.<br />

Risulta inoltre che le somme relative al periodo successivo alla cessazione<br />

del rapporto di lavoro siano state richieste a titolo di compenso per le<br />

attività svolte e non a titolo di ingiustificato arricchimento, né la sentenza<br />

impugnata risulta censurata per non aver, in violazione dell’art. 2041 c.c.,<br />

attribuito le suddette somme al M.T. a tale titolo, onde sono da ritenersi<br />

irrilevanti i riferimenti del ricorrente agli asseriti vantaggi che la F. Soc.<br />

do un possibile conflitto di giudicati in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti<br />

che siano stati parti del processo ( 26 ).<br />

Pertanto, per garantire che la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio<br />

venga decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, attraverso<br />

una sentenza emessa nel contraddittorio di tutti, deve essere provocata – così dispone l’art.<br />

331 cod. proc. civ. – la presenza nel giudizio di impugnazione di tutte le parti della fase precedente,<br />

attraverso l’ordine, da parte del giudice, di integrazione del contraddittorio ( 27 ).<br />

Può, infine, evidenziarsi, a sostegno della necessità del litisconsorzio tra debitore concordatario<br />

e liquidatore in fase di impugnazione, che, essendo unico il rapporto sostanziale controverso,<br />

esso è idoneo ad incidere in modo diretto e inscindibile sia nella sfera giuridica del<br />

( 26 ) Cfr. Cassazione, 21 giugno 1997, n. 5568, cit.; Cassazione, 22 gennaio 1998, n. 567, cit.; Cassazione, 30<br />

dicembre 1999, n. 14753, cit. In dottrina, sul tema dell’integrazione del contraddittorio nel giudizio di impugnazione<br />

Mandrioli, Diritto processuale civile, cit., 422; Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, cit.,<br />

494.<br />

( 27 ) Sulla obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio in fase di impugnazione v. oltre ai richiami<br />

giurisprudenziali alla nota precedente, anche Cassazione, 26 luglio 1996, n. 6760, cit. e Cassazione, 23 febbraio<br />

2001, n. 2661, cit.


286<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

coop. a r.l. avrebbe tratto dalla protrazione delle attività presso le società<br />

del gruppo dopo la cessazione del rapporto di lavoro, riferimenti che, peraltro,<br />

non sono neppure ancorati al riscontro di elementi probatori individuati<br />

con precisione ed integralmente riportati in ricorso.<br />

Il ricorso deve essere pertanto integralmente rigettato.<br />

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente<br />

fase di giudizio.<br />

debitore – titolare della proprietà del patrimonio ceduto – che nelle attività di riparto del ricavato<br />

delle quali è incaricato il liquidatore – titolare del potere di disposizione dei beni stessi.<br />

Da ciò l’esigenza che la pronuncia, che intervenga a disciplinare tale rapporto, sia resa in<br />

contraddittorio di entrambi i soggetti ( 28 ).<br />

Mara Adorno<br />

Facoltà di Giurisprudenza<br />

Università degli Studi di Lecce<br />

( 28 ) Catallozzi, op. cit., 845, ritiene che l’esigenza che il giudizio si svolga nel contraddittorio di tutte le<br />

parti presenti è suggerita dall’impossibilità di regolare in modo utile i rapporti tra alcuni dei soggetti che hanno<br />

partecipato al giudizio ed altri rimasti estranei al giudizio medesimo. Infatti, nel caso di una domanda giudiziale<br />

con la quale un creditore intenda conseguire un titolo esecutivo da utilizzare nell’ambito della procedura, la sentenza<br />

favorevole al creditore resa a contraddittorio non integro, sarebbe priva di utilità per lo stesso, in quanto<br />

non utilizzabile per partecipare alla distribuzione del ricavato.


I<br />

TRIBUNALE DI VENEZIA<br />

26 ottobre 2005 (decr.)<br />

Giudice Simone<br />

Edizione Holding Soc. per az. c. Caovilla e altri<br />

Società - Società per azioni - Arbitrato - Azioni - Sequestro giudiziario -<br />

Competenza della autorità giudiziaria ordinaria<br />

(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 35; cod. proc. civ., art. 669 quinquies;<br />

cod. proc. civ., art. 670)<br />

Società - Società per azioni - Modificazioni dell’atto costitutivo - Assemblea<br />

straordinaria - Prelazione - Azioni - Sequestro giudiziario<br />

(Cod. civ., art. 2365; cod. civ., art. 2437; cod. proc. civ., art. 670)<br />

Sequestro giudiziario - Società - Assemblea straordinaria - Modificazioni<br />

dell’atto costitutivo - Prelazione - Azioni - Custodia - Poteri<br />

(Cod. proc. civ., art. 670; cod. civ., art. 2365; cod. civ., art. 2437; cod.<br />

proc. civ., art. 676)<br />

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 35, comma 5, d.lgs. n. 5/2003, e<br />

dell’art. 669 quinquies cod. proc. civ., la devoluzione in arbitrato rituale delle<br />

controversie in materia societaria non preclude al socio di ricorrere alla autorità<br />

giudiziaria ordinaria per ottenere il sequestro giudiziario delle azioni di<br />

una società per azioni ( 1 ).<br />

( 1 ) La vicenda da cui trae origine il decreto in epigrafe ha ricevuto larga eco sulla stampa<br />

quotidiana, perché riguarda l’assetto azionario della società editrice del quotidiano più diffuso<br />

nel nord-est, «il Gazzettino» di Venezia. Il decreto costituisce, a quanto risulta da un esame<br />

della giurisprudenza edita, uno dei primi provvedimenti cautelari assunti dopo l’entrata in<br />

vigore del nuovo processo societario (v. in dottrina Maffuccini, Provvedimenti cautelari ed<br />

arbitrato: appunti sull’art. 35, comma 5, d.leg. 17 gennaio 2003 n. 5,inGiur. it., 2004, 2215). Il<br />

solo precedente di giurisprudenza che è stato possibile rintracciare è rappresentato da Tribunale<br />

di Trento 11 febbraio 2004, in Giur. Merito, 2004, 1699, con nota di Pedrelli, secondo<br />

il quale «in tema di esclusione di un socio di soc. in nome coll., il ricorso al giudice ordinario per<br />

ottenere la sospensione della relativa decisione non può ritenersi precluso dalla disposizione di<br />

cui all’art. 35, comma 5, d.leg. n. 5/2003 che attribuisce agli arbitri il potere di sospensiva, sia<br />

perché può dubitarsi che tale potere, espressamente riferito dalla norma alle controversie in materia<br />

di «validità di delibere assembleari», riguardi anche le società di persone, sia perché esso<br />

sembra spettare solo agli arbitri nominati in base ad una clausola compromissoria statutaria conforme<br />

ai requisiti stabiliti dall’art. 34, comma 2, d.leg. cit., sia perché, comunque, può dubitarsi<br />

che il suddetto potere arbitrale di sospensiva escluda l’analogo potere attribuito al giudice ordinario<br />

dall’art. 2287 cod. civ.».<br />

La decisione del Tribunale di Trento appena riportata solleva il problema dei requisiti di


288<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Il socio che prospetti la già avvenuta violazione del diritto di prelazione –<br />

previsto a favore dei soci nello statuto di una società per azioni per il caso che<br />

uno o più soci intendano cedere la propria partecipazione – può ottenere il<br />

sequestro giudiziario delle azioni degli altri soci prima che abbia luogo l’assemblea<br />

straordinaria convocata per l’eliminazione della clausola statutaria<br />

avente ad oggetto la prelazione medesima (nella fattispecie il periculum in<br />

mora è stato individuato proprio nella convocazione dell’assemblea straordinaria<br />

volta a modificare lo statuto) ( 2 ).<br />

Disposto ex art. 670 cod. proc. civ. il sequestro delle azioni di una società<br />

con il fine di evitare che la già convocata assemblea straordinaria modifichi<br />

la clausola statutaria di prelazione in violazione del diritto del socio che abbia<br />

richiesto il sequestro, non può essere concesso al custode delle azioni sequestrate<br />

anche il diritto di voto nell’assemblea straordinaria predetta, in<br />

quanto qualsiasi deliberazione in tema di modifica statutaria finirebbe per<br />

vanificare la stessa misura cautelare, la quale mira alla cristallizzazione della<br />

situazione della società nelle more del giudizio di merito, tenuto anche conto<br />

validità delle clausole compromissorie, che possono essere contenute negli statuti delle società<br />

«ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell’art.<br />

2325-bis del cod. civ.» (art. 34, d.lgs., n. 5 del 2003). In proposito v., oltre allo stesso Tribunale<br />

di Trento, 11 febbraio 2004, cit., secondo il quale «in base alla disciplina degli art. 34<br />

segg. d.lgs. n. 5/2003, applicabile anche alle società di persone, è nulla la clausola compromissoria<br />

contenuta nello statuto di una soc. in nome coll. che attribuisca alle parti il potere di nomina<br />

degli arbitri»; Tribunale di Modena, 12 maggio 2004, in Società, 2004, 1270, con nota di<br />

Soldati, secondo la quale «la controversia relativa alla nomina del liquidatore, non avendo ad<br />

oggetto diritti disponibili, non può essere devoluta agli arbitri a causa del divieto contenuto al<br />

comma 1 dell’art. 34 d.leg. 17 gennaio 2003 n. 5»; nonché Cassazione, 23 febbraio 2005, n.<br />

3772, in Foro it., Rep. 2005, Società, n. 21, secondo la quale «le controversie in materia societaria<br />

possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che<br />

hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela<br />

dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi; a tal fine, peraltro, l’area della indisponibilità deve<br />

ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina<br />

una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a<br />

garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio (nella specie, in controversia introdotta<br />

prima della entrata in vigore del d.leg. 17 gennaio 2003 n. 5, che ha riconosciuto in modo<br />

esplicito la possibilità di devolvere ad arbitri le controversie concernenti la validità delle delibere<br />

assembleari – disciplina non applicabile, ex art. 41, comma 1, medesimo decreto, ai giudizi già<br />

pendenti alla data della sua entrata in vigore – la corte di cassazione ha confermato la sentenza<br />

impugnata che aveva ritenuto compromettibile una controversia nella quale, attraverso l’impugnazione<br />

di una delibera di un consorzio di imprese, un’impresa consorziata aveva chiesto il pagamento<br />

di un conguaglio commisurato all’ammontare dei lavori assegnati alle singole imprese<br />

che partecipavano al consorzio stesso; in motivazione, la corte ha affermato che gli effetti della<br />

delibera impugnata sul bilancio del consorzio erano soltanto indiretti, in quanto non coinvolgevano<br />

direttamente l’applicazione delle norme inderogabili che devono essere osservate nella redazione<br />

dei bilanci)».


Parte II - Giurisprudenza 289<br />

che, altrimenti, qualsiasi decisione adottata in tema di modifica statutaria<br />

coinvolgerebbe il tribunale in una scelta spettante esclusivamente all’assemblea<br />

( 3 ).<br />

II<br />

TRIBUNALE DI VENEZIA<br />

15 febbraio 2006 (ord.)<br />

Pres. est. Magaraggia<br />

Edizione Holding Soc. per az. c. Caovilla e altri<br />

Società - Società per azioni - Modificazioni dell’atto costitutivo - Clausola<br />

di prelazione statutaria - Violazione - Azioni - Sequestro giudiziario<br />

(Cod. civ., art. 2365; cod. civ., art. 2437; cod. proc. civ., art. 670)<br />

In presenza di una clausola statutaria di prelazione, il socio che ne lamenti<br />

la violazione può ottenere il sequestro giudiziale delle azioni degli altri soci<br />

onde evitare che questi ultimi possano richiedere la convocazione dell’assemblea<br />

straordinaria della società per modificare lo statuto ed eliminare la clausola<br />

di prelazione predetta ( 4 ).<br />

I<br />

(Omissis)<br />

Il G.D. ha pronunciato il seguente decreto.<br />

Ritenuto in fatto che:<br />

la ricorrente, socia, al pari dei resistenti, della Società Editrice Padana –<br />

In materia occorre rammentare che la dottrina si è divisa sul problema della possibile<br />

deroga apportata all’art. 34, d.lgs. n. 5 del 2003 dagli artt. 35, comma 5, e 36, comma 1.<br />

Più precisamente, vi è stato chi ha ritenuto che le ultime due disposizioni citate abbiano determinato<br />

la compromettibilità delle liti aventi ad oggetto qualsiasi deliberazione assembleare,<br />

con ciò facendo venire meno, nella materia delle impugnative di deliberazioni assembleari, il<br />

criterio generale dettato dall’art. 34 in tema di clausole compromissorie relative a società: secondo<br />

l’art. 34 cit., infatti, possono essere devolute agli arbitri solo «le controversie insorgenti<br />

tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto<br />

sociale», mentre ai sensi dell’art. 35, comma 5, «la devoluzione in arbitrato, anche non<br />

rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell’art. 669quinquies<br />

del cod. proc. civ., ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato<br />

di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete<br />

sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell’efficacia della<br />

delibera»; per il comma 1 dell’art. 36, d.lgs. cit., poi, «anche se la clausola compromissoria


290<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

S.E.P. s.p.a. (di qui innanzi S.E.P. s.p.a.), della quale detiene una partecipazione<br />

pari al 25,76% del capitale sociale, ha promosso nei confronti<br />

dei resistenti due procedimenti arbitrali, si come previsto dall’art. 28 dello<br />

statuto sociale, il primo per l’accertamento della violazione della clausola di<br />

prelazione di cui all’art. 7 dello stesso statuto ed il secondo (al quale è estranea<br />

la Gedit s.r.l.) per la violazione della clausola di prelazione contenuta<br />

nel patto di sindacato e per l’inosservanza del divieto di sottoposizione a<br />

vincoli delle azioni sindacate;<br />

per quanto rileva ai fini del presente procedimento, alla base del primo<br />

procedimento arbitrale la ricorrente deduce l’avvenuta stipulazione di uno<br />

o di più accordi collegati tra i resistenti e l’ing. Francesco Gaetano Caltagirone<br />

per l’acquisto, da parte del Gruppo facente capo a quest’ultimo, del<br />

pacchetto azionario di maggioranza della S.E.P. s.p.a.;<br />

autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri<br />

debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell’art. 829, comma<br />

2, del cod. proc. civ. quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili<br />

ovvero quando l’oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari».<br />

La conseguenza dell’interazione delle tre norme appena riportate sarebbe che le liti aventi<br />

ad oggetto deliberazioni assembleari sarebbero sempre compromettibili in arbitrato indipendentemente<br />

dal carattere disponibile o indisponibile del diritto fatto valere (cfr. in questo<br />

senso Ricci, Il nuovo arbitrato societario, inRiv. Trim. dir. Proc. Civ., 2003, 521; Luiso, Appunti<br />

sull’arbitrato societario,inRiv. Dir. Proc., 2003, 709; Zucconi Galli-Fonseca,inRiv.<br />

Trim. dir. Proc. Civ., 2005, 484; Carpi, Profilo dell’arbitrato in materia societaria,inRiv. Arb.,<br />

2003, 419; in senso contrario Chiarloni, Appunti sulle controversie deducibili in arbitrato<br />

societario e sulla natura del lodo, inRiv. Trim. proc. Civ. 2004, 123; Ferri, Le impugnazioni<br />

di delibere assembleari. Profili processuali,inRiv. Trim. dir. Proc. Civ., suppl. al n. 1/2005, 67;<br />

in materia v. altresì De Nova, Controversie societarie: arbitrato societario o arbitrato di diritto<br />

comune?, inContratti, 2004, 847; Soldati, Osservazioni a margine degli strumenti alternativi<br />

di risoluzione delle controversie nella riforma del processo societario, inSocietà, 2003, 791; Bove,<br />

L’arbitrato nelle controversie societarie, inGiust. civ., 2003, II, 473).<br />

( 2-4 ) Nel senso della esperibilità del ricorso in via cautelare in presenza di una violazione<br />

della clausola statutaria di prelazione v. Tribunale di Milano, 24 novembre 2000, in Società,<br />

2001, 873, con nota di Platania, secondo cui «in presenza di una clausola statutaria la quale<br />

preveda la prelazione dei soci sulla cessione delle azioni, trasferibili a privati solo in misura del<br />

quaranta per cento, l’offerta in prelazione dell’intera partecipazione di un socio, a fronte dell’offerta<br />

fatta da un privato, e il trasferimento a privati del quaranta per cento della partecipazione<br />

costituiscono circostanze positivamente valutabili in sede di procedimento cautelare al fine della<br />

concessione di sequestro giudiziario, sia sotto il profilo del fondamento della futura domanda di<br />

merito, sia sotto quello del pericolo nel ritardo»; Tribunale di Genova, 8 luglio 2004, in Società,<br />

2004, 1265, con nota di Semino, secondo cui «va sospesa l’efficacia (e non deve essere iscritta<br />

a libro soci) della cessione di quote di srl posta in essere in violazione di una clausola di prelazione<br />

statutaria e di un sindacato di blocco stipulato da alcuni soci».<br />

Secondo la giurisprudenza ormai invalsa della corte di cassazione la clausola di prelazione<br />

– della cui legittimità non è più possibile dubitare alla stregua del nuovo art. 2437 cod. civ.<br />

(cfr. Carmignani, inla riforma delle società, Commentario diretto da Sandulli, Santoro,


Parte II - Giurisprudenza 291<br />

nell’ambito di tale procedimento, nel corso del quale è già avvenuto lo<br />

scambio delle memorie di precisazione delle domande e di quelle di replica,<br />

l’odierna ricorrente ha chiesto, tra l’altro, che «preso atto, altresì, che Edizione<br />

Holding s.p.a. qui offre di pagare il prezzo... emettere lodo condizionale<br />

che dichiari l’obbligo dei signori Renè Ferdinando Caovilla, Ivano Beggio<br />

e Giuseppe Stefanel, nonché delle società EGP s.r.l., Gedit s.r.l. e SI-<br />

MOD s.p.a., di intestare e consegnare le predette azioni ad Edizioni Holding<br />

s.p.a. in proporzione alla partecipazione azionaria dalla stessa detenuta<br />

in SEP, nonché per le ulteriori azioni che – all’esito della denuntiatio – dovessero<br />

rimanere inoptate dagli altri soci SEP; intestazione e consegna subordinate<br />

al previo pagamento da parte della qui concludente del prezzo<br />

dovuto ai convenuti, nell’importo e nei termini previsti dal suindicato accordo<br />

di vendita e quali risultati all’esito dell’istruttoria» (cfr. il doc. 7<br />

del fascicolo di parte ricorrente);<br />

al momento non è ancora intervenuta la girata delle azioni dei resistenti<br />

al Gruppo Caltagirone, a ciò ostando la clausola n. 7 dello statuto, la cui<br />

efficacia reale renderebbe siffatta girata inopponibile alla società ed alla ricorrente;<br />

Torino, 2004, 881; Callegari, inIl nuovo diritto societario, Commentario diretto da Cottino,Bonfante,Cagnasso,Montalenti,<br />

sub art. 2437, Bologna, 2004, 1403; Dentamaro,<br />

inSocietà, 2005, 192) – una volta che sia inserita nello statuto della società, entra a far<br />

parte delle regole organizzative della società medesima (cfr. Cassazione, 15 luglio 1993, n.<br />

7859, in Foro it., 1994, I, 1457; Cassazione, 26 novembre 1998, n. 12012, in Giur. it.,<br />

1999, 1436; e per l’accenno allo «interesse sociale» implicito nella valutazione di nuovi ingressi<br />

nella compagine di una società il cui statuto contenga una clausola di prelazione v. anche<br />

Cassazione, 12 giugno 2001, n. 7879, in Foro it., 2002, I, 825), imprimendole, anzi, un connotato<br />

ben preciso. Infatti, secondo la giurisprudenza richiamata (cui adde recentemente Tribunale<br />

di Milano, ord. 22 giugno 2001, in Giur. It., 2002, 1898, con nota di Dentamaro),<br />

l’inserimento della clausola di prelazione nello statuto da luogo e configura uno specifico interesse<br />

della società alla conservazione del gruppo dei soci che hanno approvato lo statuto<br />

medesimo: con l’inserimento nello statuto della clausola di prelazione, la conservazione del<br />

preesistente gruppo dei soci (o comunque di un gruppo di soci coeso) diviene per lo stesso<br />

statuto della società elemento oggettivamente essenziale al fine del miglior conseguimento<br />

dell’oggetto sociale.<br />

Diviene chiara, a questo punto, l’importanza della completezza della denuntiatio, ossia<br />

dell’atto unilaterale con il quale il socio intenzionato a disfarsi della propria partecipazione<br />

comunica agli altri soci i termini del negozio che si accinge a compiere: «in tema di patto<br />

di prelazione per il caso di vendita delle azioni, ... la denuntiatio deve contenere anche l’indicazione<br />

del nome del terzo offerente, trattandosi di tutelare, in relazione al riscontro di una volontà<br />

delle parti che assegni rilevanza all’intuitus personae, non soltanto uno specifico interesse<br />

a conservare una particolare omogeneità (anche familiare) della compagine sociale, ma anche<br />

l’esigenza di permettere una completa valutazione circa l’opportunità di esercitare o meno la<br />

prelazione, atteso che la serietà e congruità dell’offerta possono dipendere anche dalla persona<br />

dell’offerente, e dovendosi d’altra parte consentire ai soci titolari del diritto di prelazione<br />

la valutazione circa l’ingresso nella società di nuovi soci (fattispecie in tema di vendita coattiva


292<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

sulla Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2005 è stato pubblicato l’avviso<br />

di convocazione (cfr. il doc. 13 ibid.) dell’assemblea straordinaria di S.E.P.<br />

s.p.a. per il giorno 31 ottobre 2005, in prima convocazione, e per il giorno 2<br />

novembre 2005, in seconda indicato «2 Abolizione del diritto di prelazione<br />

e conseguente modifica dell’articolo 7 dello statuto come segue: abolizione<br />

dei commi 1, 2, 3, 4, 5 ed introduzione di un unico comma dal seguente<br />

contenuto «le azioni possono essere liberamente trasferite, nel rispetto delle<br />

norme di legge, a qualunque titolo, per atto tra vivi e mortis causa»;<br />

dalla prospettata modificazione dello statuto verrebbe meno l’unico<br />

ostacolo al completamento del programmato trasferimento delle azioni<br />

dai resistenti in capo al Gruppo Caltagirone, posto che, come si evince dall’avviso<br />

di convocazione, l’assemblea è stata indetta ai sensi dell’art. 2367,<br />

comma 1, cod. civ. su richiesta di un solo rappresentante più di un decimo<br />

del capitale sociale;<br />

a parte la ricorrente, i soli soci esprimenti più di un decimo del capitale<br />

sociale sono il Caovilla e la Gedit s.r.l., sì che la richiesta di convocazione<br />

non può che promanare da uno dei due, ed entrambi fanno parte di quel<br />

gruppo di azionisti, che ha stipulato l’intesa con il Gruppo Caltagirone,<br />

nel quale, mediante la stipulazione di opzioni di put & call,èstato programmato<br />

il trasferimento del pacchetto azionario di maggioranza di S.E.P. s.p.a.<br />

per il corrispettivo di A 23,50 ad azione;<br />

di azioni date in pegno realizzata nelle forme dell’esecuzione espropriativa privata ex art.<br />

2797 e seg. cod. civ.)» (Cassazione, 12 giugno 2001, n. 7879, cit., cui si rinvia anche per i<br />

relativi richiami).<br />

Proprio la rilevanza organizzativa, o come comunemente si dice «reale», assunta dalla<br />

clausola di prelazione per il fatto di essere inserita nello statuto fa sì che «la controversia relativa<br />

alla osservanza di clausola statutaria di società di capitali, avente per oggetto la prelazione<br />

in caso di vendita di quote da parte di un socio, essendo soggetta alla disciplina dello statuto<br />

deve configurarsi quale controversia societaria» (Tribunale di Milano, 8 maggio 2003, in Foro<br />

pad., 2003, I, 678). Più incisivamente, il peculiare interesse sociale sopra evidenziato legittima<br />

la società a rifiutare l’iscrizione nel libro dei soci a colui che abbia acquistato le azioni della<br />

società stessa senza rispettare la clausola di prelazione (Tribunale di Napoli, 17 marzo 2004,<br />

in Foro it., 2004, I, 2547, cui si rinvia anche per gli ampi richiami di dottrina e giurisprudenza;<br />

Tribunale di Catania, 5 maggio 2003, in Giur. Comm., 2003, II, 761, con nota di Mirone),<br />

mentre l’interesse sociale predetto non è posto in discussione – e la prelazione non si<br />

applica – «nel caso di conferimento di azioni in una holding interamente controllata dal conferente»<br />

(Tribunale di Venezia, 7 novembre 2003, in Banca, borsa, tit. credito, 2004, II, 688): in<br />

quest’ultimo caso, infatti, non si verifica alcuna effettiva modificazione del gruppo delle persone<br />

fisiche che animano la società.<br />

L’efficace salvaguardia dell’interesse sociale evidenziato, ed anzi la sua stessa concreta<br />

consistenza, il contenuto di detto interesse sociale si misurano, però, sulle parole con le quali<br />

è formulata la clausola statutaria nei singoli casi concreti. In altre parole, quanto più chiara<br />

sarà la formulazione della clausola e quanto più estese saranno le ipotesi in cui il mutamento<br />

della titolarità delle azioni farà scattare la prelazione a favore degli altri soci, tanto più nitido


Parte II - Giurisprudenza 293<br />

sussiste un chiaro interesse dei partecipanti al ridetto accordo alla modificazione<br />

dell’attuale formulazione della clausola n. 7 dello statuto S.E.P.<br />

s.p.a., tanto più che ai resistenti tutti fa capo un numero di azioni tale da<br />

permettere l’approvazione della modifica dello statuto in sede di assemblea<br />

straordinaria.<br />

Considerato in diritto che:<br />

a norma dell’art. 35, comma 5, d.lgs. 5/2005 la devoluzione in arbitrato,<br />

anche non rituale (ma quello di specie è espressamente qualificato dall’art.<br />

28 dello statuto come rituale), di una controversia non preclude il ricorso<br />

alla tutela cautelare a norma dell’art. 669 quinquies cod. proc. civ. e che sussiste<br />

la competenza del Tribunale di Venezia a norma dell’art. 23 cod. proc.<br />

civ., per avere sede la S.E.P. s.p.a. in Venezia-Mestre via Torino 110;<br />

il sequestro giudiziario, diretto ad assicurare la fruttuosità dell’esecuzione<br />

per consegna e per rilascio, può essere dato a cautela non solo di diritti<br />

in re, ma anche ad rem, posto che la controversia sulla proprietà, costituente<br />

un presupposto della misura in dibattito, ricorre non soltanto allorché siano<br />

esperite le azioni di rivendica della proprietà, petizione ereditaria o contestazione<br />

sulle quote in sede di giudizio di divisione, ma anche in presenza di<br />

un’azione contrattuale (anche di nullità, rescissione, annullamento, simulazione,<br />

revoca) o personale che, se accolta, importi condanna alla restituzio-<br />

sarà l’interesse sociale alla coesione del gruppo dei soci configurato dalla giurisprudenza sopra<br />

richiamata e dalla dottrina riportata a commento delle sentenze prima citate. Emerge così<br />

un triplice collegamento tra concreta formulazione della clausola di prelazione di volta in volta<br />

contenuta nello statuto, effettiva possibilità per i soci non coinvolti nel trasferimento delle<br />

azioni di impedire l’ingresso di estranei nella società ed interesse sociale della società medesima<br />

alla coesione della propria compagine azionaria.<br />

Questo complesso collegamento appena posto in luce è confermato dall’esame della giurisprudenza:<br />

secondo Tribunale di Milano, 6 giugno 2002, in Giur. It., 2002, 1220, «presupposto<br />

di applicabilità della clausola statutaria di prelazione, stabilita ‘‘a parità di condizioni’’ è<br />

l’indifferenza della sostituzione del cessionario rispetto alle altre componenti negoziali della cessione;<br />

non costituisce quindi violazione della clausola la cessione delle quote sociali effettuata<br />

mediante loro conferimento in altra società, poiché essa realizza un negozio di tipo associativo<br />

e non un semplice contratto di scambio»; secondo Tribunale di Milano, 29 maggio 2003, in<br />

Foro pad. 2003, I, 377, «la clausola statutaria che attribuisce al socio un diritto di prelazione<br />

a parità di prezzo non è applicabile alla donazione per l’insussistenza del presupposto del confronto<br />

tra due prezzi».<br />

Si conferma, così, la particolare attenzione che deve essere riservata alla formulazione<br />

della clausola di prelazione di volta in volta esaminata, come pure alla sua interpretazione,<br />

e può osservarsi che, nel caso di specie, – secondo quanto riportato nella motivazione del<br />

provvedimento in epigrafe – l’art. 7 dello statuto della società coinvolta nella vicenda prevedeva<br />

che «in caso di alienazione per atto tra vivi, spetta agli altri azionisti il diritto di prelazione<br />

...», cosicché nel caso di specie l’interesse sociale alla conservazione del nucleo sociale originario<br />

sussiste e può essere fatto valere nei confronti di qualunque terzo cui le azioni della società<br />

in discorso siano cedute per un qualsiasi atto inter vivos.


294<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

ne di un bene (Cass., sez. II, 19 ottobre 1993, n. 10333; 14 dicembre 1992,<br />

13176; sez. III, 15 ottobre 1986, n. 6038; sez. I 13 dicembre 1985, n. 6301);<br />

ogni qual volta ci si trovi in presenza di un’azione, che, indipendentemente<br />

dalla sua natura, comporti una statuizione, anche in via indiretta, sulla<br />

proprietà sussiste la situazione prevista dall’art. 670, n. 1, cod. proc. civ.<br />

(cfr. Cass. sez. II, 28 aprile 1994, n. 4039, nella motivazione);<br />

nel caso di specie la controversia involge per l’appunto la proprietà delle<br />

azioni di S.E.P. s.p.a. in relazione alla prospettata violazione del diritto di<br />

prelazione correlabile all’intervenuto accordo tra i resistenti ed il Caltagirone<br />

(in realtà, come si dirà fra breve, poco rileva l’identità dell’aspirante cessionario,<br />

dovendo valorizzarsi l’operazione contrattuale in essere con un<br />

soggetto diverso dagli attuali soci della compagine interessata) ed alla imminente<br />

modifica statutaria, tanto più che nel procedimento arbitrale la ricorrente<br />

ha chiesto, tra le altre, l’accertamento dell’inefficacia, per violazione<br />

dell’art. 7 dello statuto, dell’accordo intercorso con l’ing. Caltagirone per<br />

Si pone, poi, un problema ulteriore, relativo all’efficacia della cessione delle azioni conclusa<br />

senza rispettare la clausola statutaria di prelazione. In particolare, in forza del peculiare<br />

interesse sociale – prima evidenziato – alla coesione del gruppo dei soci è pacifico che la società<br />

possa rifiutare la annotazione nei propri registri di quanti abbiano acquistato le azioni<br />

sociali senza che fosse rispettata la prelazione statutariamente prevista a favore degli altri soci:<br />

cfr. Tribunale di Catania, 5 maggio 2003, cit., secondo cui «l’opponibilità erga omnes della<br />

clausola di prelazione comporta che soltanto la società o i soci cui la prelazione giova possono<br />

opporla all’acquirente, con la conseguenza che, ferma restando la validità dell’alienazione dell’azione<br />

o quota fra le parti, la società può farne valere l’inefficacia nei propri confronti ed i soci<br />

possono chiedere il risarcimento del danno»; Tribunale di Catania, 20 novembre 2002, in Dir.<br />

Fallim., 2003, II, 310 con nota di Ragusa Maggiore, secondo cui «alla violazione della clausola<br />

di prelazione conseguono effetti differenti a seconda dell’interesse preso in considerazione e<br />

tutelato: ove ad agire sia la società, in nome della efficacia reale della clausola, la sanzione applicabile<br />

sarà quella della inefficacia relativa del trasferimento, inopponibile all’ente ma valido<br />

inter partes; ove ad agire siano i soci, guardando al contenuto meramente obbligatorio della<br />

clausola, essi devono invece ritenersi interessati esclusivamente alle conseguenze di natura risarcitoria,<br />

ferma restando, comunque, la validità inter partes della cessione».<br />

In materia, in realtà, diviene rilevante l’art. 2022 cod. civ. e la sua potenziale interferenza<br />

– almeno sul piano letterale – con il principio consensualistico di cui all’art. 1376 cod. civ.<br />

Dottrina autorevole ha intravisto nell’art. 2022 cod. civ. una deroga all’art. 1376 cod. civ.<br />

(cfr. Sacco, Il contratto, Torino, 2004, I, 897 seg., ivi citt. ulteriori; il tema è, peraltro, dibattuto:<br />

v. altresì Spada, L’efficacia del consenso traslativo nella circolazione dei titoli azionari:<br />

proposte per ripensare un problema, inIl contratto. Silloge in onore di Giorgio Oppo, II, Padova,<br />

1993, 465 seg.), con la conseguenza che prima del transfert il contratto non sarebbe valido<br />

neppure inter partes. La giurisprudenza sembra non accogliere questo punto di vista: alle sentenze<br />

prima citate adde. Cassazione, 5 settembre 1995, n. 9314, in Foro it., Rep. 1995, voce<br />

Società n. 794, secondo cui «in tema di azioni di società, le formalità previste dalla prima parte<br />

dell’art. 2022 cod. civ. (c.d. trasfert), per cui il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante<br />

l’annotazione del nome dell’acquirente sul titolo e sul registro dell’emittente, sono necessarie<br />

soltanto per l’acquisto della legittimazione all’esercizio dei diritti sociali, mentre per l’ac-


Parte II - Giurisprudenza 295<br />

la cessione in via congiunta del 54,59% delle azioni del capitale sociale di<br />

S.E.P. s.p.a.; l’accertamento e la dichiarazione del diritto di Edizione Holding<br />

s.p.a. di esercitare la prelazione di cui all’art. 7 sulle azioni oggetto dell’indicato<br />

accordo, nonché «preso atto, altresì, che Edizione Holding s.p.a.<br />

qui offre di pagare il prezzo... emettere lodo condizionale che dichiari l’obbligo<br />

dei signori Renè Ferdinando Caovilla, Ivano Beggio e Giuseppe Stefanel,<br />

nonché delle società EGP s.r.l., Gedit s.r.l. e SIMOD s.p.a., di intestare<br />

e consegnare le predette azioni ad Edizione Holding s.p.a. in proporzione<br />

alla partecipazione azionaria dalla stessa detenuta in SEP, nonché per<br />

le ulteriori azioni che – all’esito della denuntiatio – dovessero rimanere<br />

inoptate dagli altri soci SEP; intestazione e consegna subordinate al previo<br />

pagamento da parte della qui concludente del prezzo dovuto ai convenuti,<br />

nell’importo e nei termini previsti dal suindicato accordo di vendita e quali<br />

risultanti all’esito dell’istruttoria»;<br />

quisto della proprietà del titolo è sufficiente il semplice consenso delle parti legittimamente manifestato,<br />

secondo la regola generale di cui all’art. 1376 cod. civ.; in particolare, l’iscrizione nel<br />

libro dei soci è necessaria a dimostrare la qualità di socio anche nel rapporto con la società ed ha,<br />

perciò, una funzione meramente certificativa ed esecutiva»; anche se – quanto meno in obiter<br />

dictum (ma secondo dottrina autorevole gli obiter dicta non devono essere sottovalutati perché<br />

preparano le future rationes decidendi) – non mancano voci apparentemente discordanti:<br />

cfr. Cassazione, 19 febbraio 1999, n. 1410, in Banca, borsa, tit. credito, 2001, II, 156, con nota<br />

di Tucci, secondo cui «l’art. 2022 cod. civ., che prescrive, per l’esecuzione del trasferimento dei<br />

titoli nominativi – ivi compresi quelli azionari di società – l’annotazione del nome dell’acquirente<br />

sul titolo, è norma inderogabile (la cui violazione comporta nullità del trasferimento) ed applicabile<br />

anche ai trasferimenti mortis causa».<br />

( 3-4 ) In generale, sui limiti dei poteri che ex art. 676 cod. proc. civ. possono essere attribuiti<br />

al custode dei beni assoggettati a sequestro v. Cassazione, 30 maggio 2000, n. 7147, in<br />

Giust. civ., 2001, I, 215, secondo cui «il custode di beni sottoposti a sequestro (nella specie,<br />

sequestro conservativo in sede penale) ha una funzione limitata alla conservazione e all’amministrazione<br />

di tali beni, in relazione alla quale gli va riconosciuta la legittimazione processuale<br />

attiva e passiva, come rappresentante di ufficio di un patrimonio separato, esclusivamente rispetto<br />

alle azioni relative alla medesima funzione; ne consegue che il custode di beni sottoposti a<br />

sequestro conservativo in sede penale non è legittimato a proporre opposizione avverso la sentenza<br />

dichiarativa del fallimento della società i cui beni sono oggetto del sequestro, atteso che<br />

tale attività esula dai poteri del custode giudiziario e compete invece alla società fallita e al<br />

suo legale rappresentante, a nulla rilevando che ad abilitare il custode a tale opposizione sia stato<br />

il giudice del procedimento penale nel quale era stato disposto il sequestro conservativo, atteso<br />

che un tale provvedimento non è idoneo ad attribuire al custode poteri che, esorbitando dai limiti<br />

della sua funzione, determinerebbero una indebita invasione dell’area riservata ad altri soggetti».<br />

Sui poteri che possono attribuirsi al custode di azioni o quote di società assoggettate a<br />

sequestro v. recentemente Tribunale di Firenze, 13 settembre 2000,in Foro it., Rep. 2002, Società,<br />

n. 627: «il diritto di voto in assemblea e l’esercizio degli altri diritti societari possono essere<br />

attribuiti al custode giudiziario dal giudice istruttore che ha emesso il provvedimento di nomina»;<br />

Cassazione, 26 maggio 2000, n. 6957, Giur. it., 2000, 2309, «la quota di partecipazione


296<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

dalle domande sì come prospettate, se accolte, conseguirebbe non solo<br />

la pronuncia sulla proprietà delle azioni, ma anche la condanna alla consegna,<br />

stante il carattere reale della prelazione statutariamente prevista (cfr. ex<br />

plurimis, Cass., sez. I, 29 agosto 1998, n. 8645), sì da integrare il presupposto<br />

del sequestro ex art. 670, n. 1, cod. proc. civ.;<br />

in questa sede la valutazione dei requisiti atti a legittimare la concessione<br />

della chiesta misura cautelare non può risolversi in un giudizio di mera<br />

verosimiglianza o di probabilità del diritto azionato, dovendo per contro<br />

prendere le forme di una valutazione contenutistica, pur nei limiti della<br />

sommarietà del procedimento cautelare e, quindi, senza il presidio dell’apparato<br />

probatorio previsto dal libro II del codice di rito in tema di giudizio<br />

ordinario di cognizione;<br />

dalla documentazione prodotta dalla ricorrente emerge, allo stato, il fumus<br />

del diritto azionato e questo sulla base delle seguenti evidenze:<br />

— in base all’art. 7 dello statuto societario di S.E.P. s.p.a. «1. In caso di<br />

alienazione di azioni per atto tra vivi, spetta agli altri azionisti il diritto di<br />

prelazione. 2. A tal fine il socio che intende alienare in tutto o in parte la<br />

propria quota, dovrà inviare all’Organo Amministrativo raccomandata<br />

AR dalla quale risultino almeno: il numero delle azioni trasferende, il ces-<br />

in una soc. a resp. lim. esprime una posizione contrattuale obiettivata che va considerata come<br />

bene immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro ai sensi dell’art.<br />

812 cod. civ., onde ad essa possono applicarsi, a norma dell’art. 813 cod. civ., le disposizioni<br />

concernenti i beni mobili e, in particolare, la disciplina delle situazioni soggettive reali e dei conflitti<br />

tra di esse sul medesimo bene, giacché la quota, pur non configurandosi come bene materiale<br />

al pari dell’azione, ha tuttavia un valore patrimoniale oggettivo, costituito dalla frazione del<br />

patrimonio che rappresenta, e va perciò configurata come oggetto unitario di diritti e non come<br />

un mero diritto di credito; ne consegue che le quote di partecipazione ad una soc. a resp. lim.<br />

possono essere oggetto di sequestro giudiziario e, avendo il sequestro ad oggetto i diritti inerenti<br />

la suddetta quota, ben può il giudice del sequestro attribuire al custode l’esercizio del diritto di<br />

voto nell’assemblea dei soci ed eventualmente, in relazione all’oggetto dell’assemblea, stabilire i<br />

criteri e i limiti in cui tale diritto debba essere esercitato nell’interesse della custodia»; Tribunale<br />

di Milano, 19 marzo 1990, in Foro it., 1990, I, 1703: «in caso di sequestro giudiziario di azioni,<br />

non può disporsi che il diritto di partecipare alle assemblee sociali e di votarvi continui ad essere<br />

esercitato dal titolare delle azioni ovvero venga esercitato dal custode in conformità alle istruzioni<br />

del titolare medesimo».<br />

In dottrina v. G. Ragusa Maggiore, Una nuova ipotesi di misura cautelare:il fermo<br />

provvisorio di azioni, inDir. Fallim., 1995, II, 8; C. Ferri, Sequestro, voce del Digesto civ.,<br />

XVIII, 460; più specificamente sui problemi connessi al sequestro di quote di società di persona<br />

e alla conseguente attribuzione al custode dei poteri (di gestione imprenditoriale) propri<br />

del socio di società personale v. anche per riferimenti G. La Rocca,inForo it., 1997, I, 2172.<br />

Al momento di licenziare le bozze si è avuta notizia che il provvedimento qui pubblicato è<br />

stato confermato dal Tribunale di Venezia in data 15 febbraio 2006, in sede di reclamo. Pubblichiamo<br />

anche questo secondo provvedimento riservandoci di commentarlo in un prossimo<br />

numero. [Dott. Gioacchino La Rocca]


Parte II - Giurisprudenza 297<br />

sionario, il prezzo di cessione e le condizioni di pagamento. 3. Il Consiglio<br />

entro i sette giorni successivi al ricevimento della raccomandata, nelle medesime<br />

forme, ne darà comunicazione ai soci al domicilio risultante dal libro<br />

soci. Questi nei trenta giorni successivi, dovranno (sempre mediante raccomandata<br />

AR) comunicare al Consiglio se intendono esercitare la prelazione,<br />

e se intendono – ed eventualmente in quale misura – acquistare ulteriori<br />

azioni sulle quali non venisse esercitata la prelazione degli altri soci, e contestualmente<br />

chiedere l’assenso al Consiglio stesso, ai sensi e per gli effetti<br />

del precedente art. 6...»;<br />

— l’obbligo di denuntiatio statutariamente previsto non presuppone<br />

l’intervenuta produzione dell’effetto traslativo, poiché se il comma 1 dell’art.<br />

7 dello statuto parla di «Alienazione tra vivi», il comma 2 dello statuto,<br />

in un’ottica di contenimento dei costi transattivi (quelli di gestione di una<br />

possibile controversia), prevede che «A tal fine il socio che intende alienare<br />

in tutto o in parte la propria, dovrà inviare all’Organo Amministrativo raccomandata<br />

AR dalla quale risultino almeno: il numero delle azioni trasferende,<br />

il cessionario, il prezzo di cessione e le condizioni di pagamento»;<br />

— la norma statutaria procedimentalizza tanto l’obbligo del socio che<br />

intenda alienare per atto tra vivi le proprie azioni, quanto quello degli altri<br />

soci per l’eventualità che intendano esercitare, o non, il diritto di prelazione,<br />

poiché l’obbligo di denuncia al fine di permettere l’esercizio del diritto di<br />

prelazione non postula l’esistenza di una fattispecie traslativa già produttiva<br />

di effetti, bastando un accordo suscettibile di esecuzione in forma specifica<br />

(cfr. App. Genova, 3 giugno 2003, sia pur in tema di diritto di riscatto, ai<br />

sensi dell’art. 39 legge 392/78, in capo al conduttore, nonché per una vicenda<br />

analoga alla presente, ma nella quale la denuncia era stata fatta, ma la<br />

proposta era stata formulata in modo tale da impedirne l’accettazione da<br />

parte del prelazionario, Trib. Milano 14 novembre 2000), tanto che la denuntiatio<br />

effettuata in adempimento degli obblighi scaturenti da un patto<br />

di prelazione va ricostruita come proposta ferma e la sua accettazione da<br />

parte del promissario nello spatium deliberandi concessogli porta alla immediata<br />

conclusione di un contratto preliminare (cfr. Cass. 22 febbraio 2001,<br />

n. 2613);<br />

— l’esistenza tra gli odierni resistenti ed altro soggetto, non menzionato<br />

per ragioni di riservatezza nell’ambito del procedimento arbitrale, di proposte<br />

contrattuali di reciproche opzioni di put & call, subordinatamente all’eliminazione<br />

della clausola statutaria di prelazione ed alla scadenza del patto<br />

di sindacato emerge dalle memorie in quella sede depositate (cfr. il doc. 8,<br />

pag. 9), ibid., nonché i capp. a e b articolati in via istruttoria nella stessa memoria).<br />

— l’affermazione, contenuta nella memoria di parte Simod s.p.a. depositata<br />

nell’ambito del primo procedimento arbitrale (cfr. il doc. 6, pag. 10,<br />

ibid.), «... i soci, ricevuta la proposta Benetton, semplicemente non l’hanno


298<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

accettata nel brevissimo termine fissato dallo stesso Benetton. Essi hanno,<br />

nel frattempo, ricevuto un’offerta nettamente più vantaggiosa dal Gruppo<br />

Caltagirone (23,50 A per azione)», offre il destro per ritenere a contrario<br />

il ricevimento da parte dei soci convenuti nel procedimento arbitrale (la frase<br />

è contenuta nella memoria della Simod s.p.a., ma il termine è usato al<br />

plurale) di una proposta di acquisto diretta al trasferimento del pacchetto<br />

di maggioranza della S.E.P. s.p.a.;<br />

— la richiesta di convocazione dell’assemblea straordinaria volta per<br />

l’appunto alla soppressione della clausola statutaria di prelazione da parte<br />

di un socio esprimente più un decimo del capitale sociale, come si legge nell’avviso<br />

pubblicato sulla G.U., porta a ritenere che uno dei richiedenti può<br />

essere solo il Caovilla o la Gedit s.r.l. e, quindi, uno di quei soci interessati a<br />

mettere a frutto la prospettiva di cessione nel quadro delle reciproche offerte<br />

di put e call, che se non assimilabili ad un preliminare darebbero luogo al<br />

vicendevole assoggettamento all’altrui diritto potestativo di acquistare o<br />

vendere;<br />

— l’esistenza di una sinergia fra i resistenti, come si è già detto, deriva<br />

dallo stesso tenore delle ridette memorie, là dove si riferisce delle proposte<br />

contrattuali di put e call e della formulazione di una offerta di acquisto a<br />

condizioni più vantaggiose rispetto a quello prospettate dal Benetton, sì<br />

da corroborare la chiara volontà dei resistenti di alienare in tutto o in parte<br />

le proprie azioni;<br />

— l’annotazione nei bilanci di Simod s.p.a. e di Gedit s.r.l. (cfr. i docc.<br />

35 e 36 ibid.), rispettivamente, di acconti ed anticipi non meglio precisati<br />

per un importo tale da far ritenere che si tratti degli acconti ottenuti in vista<br />

della programmata operazione, posto che rapportando il numero di azioni<br />

rispetto al valore di vendita prospettato si può congetturare che gli importi<br />

in questione siano pari al 25,97% circa di quello complessivamente spettante<br />

in caso di completamento dell’operazione con il soggetto «terzo»;<br />

— gli ampi resoconti giornalistici (cfr. doc. 34 ibid.), anche della più accreditata<br />

informazione finanziaria (cfr. i docc. 34/9, 34/10 e 34/13), da cui<br />

si ricavano nella sostanza i termini dell’operazione complessivamente descritta<br />

dalla ricorrente, senza per questo voler operare un’inversione metodologica,<br />

rappresentano nel quadro delle c.d. prove atipiche un riscontro<br />

agli elementi di prova sopra narrati (cfr., tuttavia, nel senso della piena utilizzabilità<br />

in sede cautelare dei resoconti giornalistici Trib. Milano 23 dicembre<br />

1989);<br />

del pari deve ritenersi sussistente il periculum in mora che, nell’ottica del<br />

prospettato sequestro, deve essere inteso in termini di necessità di cristallizzazione<br />

della situazione esistente, al fine di non pregiudicare la posizione<br />

della ricorrente, ma al tempo stesso di dover provvedere alla gestione temporanea<br />

delle azioni nelle more del procedimento arbitrale;<br />

la situazione venutasi a determinare alla luce della convocazione dell’as-


Parte II - Giurisprudenza 299<br />

semblea straordinaria porta a ritenere l’esistenza di un periculum in re ipsa in<br />

misura tale da rendere impossibile la previa instaurazione del contraddittorio,<br />

posto che nelle more dell’udienza per l’integrazione del contraddittorio<br />

potrebbe venir meno lo stesso oggetto della cautela: una volta operata la modifica<br />

statutaria cesserebbe qualsiasi ostacolo al completamento della vicenda<br />

traslativa, finendo per frustrare le stesse ragioni del giudizio di merito;<br />

deve essere disposta con il presente decreto l’autorizzazione della ricorrente<br />

a procedere al sequestro giudiziario delle azioni di S.E.P. s.p.a. in proprietà<br />

a Renè Ferdinando Caovilla, Ivano Beggio, Giuseppe Stefanel, Gedit<br />

s.r.l., EGP s.r.l. e SIMOD s.p.a., provvedendosi all’annotazione nel libro<br />

soci ed ordinando a Banca Intesa, Banca Antoniana Popolare Veneta, Banca<br />

Popolare di Vicenza, quali istituti di credito presso cui le azioni devono<br />

essere depositate per la partecipazione all’assemblea programmata per il 31<br />

ottobre 2005 (prima convocazione) e 2 novembre 2005 (seconda convocazione),<br />

l’esibizione dei titoli azionari, al fine di consentire l’immissione nel<br />

possesso del nominando custode (incarico da intendersi remunerato ai sensi<br />

delle tariffe vigenti per l’ordine professionale di appartenenza), il quale<br />

provvederà a presentare trimestralmente una relazione sull’attività svolta<br />

ai sensi dell’art. 593 cod. proc. civ.;<br />

la funzione di garanzia svolta dal sequestro deve essere reale e non formale<br />

(cfr. App. Milano 17 febbraio 1995), al nominando custode a mente<br />

dell’art. 676 cod. proc. civ. deve essere attribuito l’esercizio dei diritti inerenti<br />

le partecipazioni in questione, compreso il voto come previsto dal vigente<br />

art. 2352, comma 1, cod. civ., ma limitatamente agli atti oggetto di<br />

approvazione in sede di assemblea ordinaria e con esclusione, salva specifica<br />

autorizzazione da parte dello scrivente, di quelli oggetto di assemblea<br />

straordinaria;<br />

siffatta limitazione al potere del custode appare funzionale alle esigenze<br />

della cautela ed ai tempi del procedimento arbitrale, fermo restando che,<br />

una volta attribuito al custode il diritto di voto e definito l’ambito del potere<br />

nei termini indicati, nessun margine di esercizio dei diritti inerenti la<br />

partecipazione sociale può residuare in capo ai resistenti;<br />

la mancata estensione al curatore del diritto di voto anche con riferimento<br />

alle assemblee straordinarie appare in linea con l’esigenza di cristallizzazione<br />

della situazione esistente, poiché qualsiasi deliberazione in tema<br />

di modifica statutaria finirebbe per vanificare la stessa misura cautelare e<br />

d’altro canto qualsiasi decisione adottata su tale questione coinvolgerebbe<br />

il Tribunale nel merito della scelta rimessa all’assemblea;<br />

l’ufficiale giudiziario deve essere autorizzato, ai sensi dell’art. 606 e 513<br />

cod. proc. civ., a ricercare i titoli azionari oggetto di sequestro sia presso la<br />

sede della S.E.P. s.p.a., sia presso terzi che le detengano per conto dei resistenti,<br />

nonché con le stesse modalità a ricercare il libro soci;<br />

la ristrettezza dei termini previsti dall’art. 669 sexies, comma 2, cod.


300<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

proc. civ. non consente di assegnare preventivamente un termine ai resistenti<br />

per il deposito della memoria di costituzione.<br />

P.Q.M., visti gli artt. 669 quinquies, 669 sexies, 670, n. 1, 676 e 677 cod.<br />

proc. civ., nonché l’art. 35, comma 5, d.lgs. 5/2003, il G.D. così provvede:<br />

1) autorizza Edizione Holding s.p.a. a procedere al sequestro giudiziario<br />

delle azioni di Società Editrice Padana - S.E.P. s.p.a. in proprietà a Renè<br />

Ferdinando Caovilla, Ivano Beggio, Giuseppe Stefanel, Gedit s.r.l., EGP<br />

s.r.l. e SIMOD s.p.a. disponendo che l’esecuzione avvenga oltre che nelle<br />

forme di cui all’art. 677, comma 1, cod. proc. civ. anche mediante l’annotazione<br />

nel libro soci;<br />

2) nomina custode delle ridette azioni l’avv. Renzo Gambato di Venezia<br />

con attribuzione allo stesso dei diritti inerenti le partecipazioni in questione,<br />

compreso il voto, ma limitatamente alle sole assemblee ordinarie, subordinando<br />

l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie alla previa<br />

autorizzazione da richiedersi al tribunale. Il custode, inoltre, provvederà a<br />

presentare trimestralmente una relazione sull’attività svolta ai sensi dell’art.<br />

593 cod. proc. civ.;<br />

3) autorizza l’ufficiale giudiziario competente per territorio a ricercare i<br />

titoli azionari oggetto di sequestro sia presso la sede della Società Editrice<br />

Padana - S.E.P. s.p.a., sia presso terzi che le detengano per conto dei resistenti;<br />

4) autorizza l’ufficiale giudiziario competente per territorio a ricercare il<br />

libro soci sia presso la sede della Società Editrice Padana - S.E.P. s.p.a., sia<br />

presso terzi che le detengano per conto dei resistenti;<br />

5) ordina a Banca Intesa, Banca Antoniana Popolare Veneta, Banca Popolare<br />

di Vicenza, quali istituti di credito indicati nell’avviso di convocazione<br />

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2005 n. 240, di esibire<br />

i titoli azionari depositati, ai sensi dell’art. 12 dello statuto Società Editrice<br />

Padana - S.E.P. s.p.a., in funzione dell’assemblea del 31 ottobre 2005 in prima<br />

convocazione e del 2 novembre 2005 in seconda convocazione;<br />

6) fissa per la comparizione delle parti e per la conferma, modifica o revoca<br />

del presente decreto l’udienza del 10 novembre 2005 h. 9.00 concedendo<br />

termine fino al 3 novembre 2005 per la notifica del ricorso e del presente<br />

decreto ai resistenti;<br />

7) dispone che il presente decreto sia altresì comunicato a mezzo fax di<br />

studio dell’avv. Visconti al nominato custode l’avv. Renzo Gambato.<br />

II<br />

(Omissis)<br />

Con ricorso depositato il 24 ottobre 2005 Edizione Holding s.p.a., socia


Parte II - Giurisprudenza 301<br />

della Società Editrice Padana S.E.P. s.p.a., editrice de «Il Gazzettino», di<br />

cui sono soci, tra gli altri, Renè Fernando Caovilla, E.G.P. s.r.l., Ivano Beggio,<br />

Gedit s.r.l. (cessionaria di azioni già di proprietà di Gecos s.p.a.), Giuseppe<br />

Stefanel e la Simod s.p.a., chiedeva che venisse autorizzato «il sequestro<br />

giudiziario di complessive n. 5.317.894 azioni ordinarie, pari al 54,21%<br />

del capitale sociale, della ‘‘Società Editrice Padana S.E.P. S.p.A.’’... ovvero del<br />

diverso, maggior o minore, numero di azioni che l’Ill.mo dice riterrà necessario<br />

ad assicurare le finalità cautelari perseguite nel presente ricorso». Premetteva<br />

la ricorrente, in punto di fatto, che lo statuto sociale, all’art. 7, prevedeva<br />

clausola di prelazione e inoltre che Edizione Holding s.p.a. e i summenzionati<br />

soci, salvo Gecos s.p.a., erano legati da un patto di sindacato,<br />

contenente anch’esso una clausola di prelazione nonché l’impegno delle<br />

parti di non assoggettare a vincoli di qualsiasi genere le azioni sindacate senza<br />

la previa autorizzazione del Consiglio Direttivo del patto di sindacato.<br />

Tra Edizione Holding s.p.a. e i soci di cui sopra erano pendenti due<br />

procedimenti arbitrali, entrambi promossi dalla ricorrente, la quale ha lamentato,<br />

nel primo, l’avvenuta violazione della clausola contenuta nello statuto<br />

di S.E.P. e, nel secondo (che non vede coinvolta Gedit s.r.l., estranea al<br />

patto di sindacato), sia della clausola di prelazione contenuta nel patto di<br />

sindacato sia del divieto, pur ivi contenuto, di sottoposizione a vincoli delle<br />

azioni sindacate.<br />

Le contestate violazioni scaturivano dall’avvenuta stipula di un accordo,<br />

o di più accordi collegati, tra i resistenti e l’ing. Francesco Gaetano Caltagirone<br />

per l’acquisto, da parte del gruppo che fa capo a quest’ultimo, del<br />

pacchetto azionario di maggioranza di S.E.P., quale congiuntamente detenuto<br />

dai resistenti.<br />

L’esistenza di tale accordo risultava da: a) quanto ammesso dai resistenti<br />

nel procedimento arbitrale; b) quanto dichiarato, confessoriamente, dal<br />

Com. Sinigaglia, presidente e legale rappresentante di una delle società,<br />

la Simod s.p.a., al dott. Saccardi ed all’avv. Laghi; c) quanto risultante<br />

dai bilanci di esercizio di Gedit s.r.l. e Simod s.p.a., circa «anticipi da clienti»<br />

e «acconti» ricevuti; d) quanto riportato negli articoli stampa.<br />

Gli accordi, consistiti nella sottoscrizione di opzioni put e call, distinte,<br />

ma fra loro collegate, avevano realizzato, sostanzialmente, gli effetti di un<br />

preliminare e, comunque, costituivano manifestazione irrevocabile dei resistenti<br />

di vendere le loro azioni, con conseguente violazione del patto di prelazione<br />

(irrilevante essendo la circostanza che le opzioni fossero condizionate<br />

alla rimozione della clausola di prelazione in quanto un negozio sottoposto<br />

a termine ovvero a condizione sospensiva è un negozio di per sé perfetto<br />

e, comunque, idoneo a concretare un’inequivocabile manifestazione la volontà<br />

di vendere).<br />

In punto ammissibilità della misura cautelare, evidenziava la sussistenza<br />

di una controversia sulla proprietà (titolarità delle azioni oggetto di accor-


302<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

do), che avrebbe portato alla restituzione del bene, stante anche il carattere<br />

reale della clausola statutaria.<br />

Quanto al periculum in mora, faceva presente che era stato pubblicato<br />

sulla Gazzetta Ufficiale un avviso di convocazione dell’assemblea S.E.P.<br />

s.p.a. con all’ordine del giorno la proposta di abolizione del diritto di prelazione;<br />

una volta che questa fosse stata approvata, sarebbe stato rimosso<br />

l’unico ostacolo che si frapponeva alla girata delle azioni, vanificazioni, così,<br />

l’esito dell’arbitrato promosso e lasciato alla ricorrente l’alternativa tra rimanere<br />

socio di minoranza ovvero cedere la propria quota ad un prezzo penalizzante<br />

(questo era stato fissato in euro 13,389 ai sensi dell’art. 2437 ter<br />

cod. civ., a fronte di euro 23,50 dell’accordo con Caltagirone).<br />

Con decreto emesso inaudita altera parte il 26 ottobre 2005 il giudice<br />

delegato accoglieva il ricorso (delle motivazioni di tale provvedimento, riprese<br />

nella successiva ordinanza, si darà conto nell’esame di questa), fissando<br />

per il prosieguo l’udienza del 10 novembre 2005, nella quale si costituivano<br />

Simod s.p.a., da un lato, e Renè Fernando Caovilla, E.G.P. s.r.l., Ivano<br />

Beggio, Gedit s.r.l., Giuseppe Stefanel, dall’altro (del contenuto di tali difese<br />

verrà dato conto esaminando gli odierni reclami, che contengono e ampliano<br />

quanto dedotto in precedenza).<br />

Con ordinanza in data 30 novembre 2005 il giudice confermava il precedente<br />

decreto.<br />

Innanzi tutto rilevava l’ammissibilità del sequestro, visto che la controversia<br />

riguardava la proprietà delle azioni di S.E.P. s.p.a. e che dalle domande<br />

così come prospettate dalla ricorrente, se accolte, sarebbe conseguita<br />

non solo la pronuncia sulla proprietà delle azioni, ma anche la condanna<br />

alla consegna, stante il carattere reale della prelazione statutariamente prevista.<br />

Venendo al fummus, partendo dal dato testuale dell’art. 7, il giudice rilevava<br />

che la prelazione e la relativa denuncia non presupponevano la già<br />

intervenuta alienazione né che fosse assunto un obbligo in tale senso in<br />

via preliminare poiché nulla diceva l’articolo su quale potesse essere lo strumento<br />

impiegato dai soci per trasferire le proprie azioni, salvo poi verificare<br />

in concreto l’idoneità di questo per eludere la prelazione.<br />

Occorreva, invece, portare a conoscenza degli altri soci non già l’astratta<br />

intenzione di vendere, ma i termini precisi della vicenda programmata (il<br />

contenuto della denuntiatio doveva, infatti, assumere la consistenza di<br />

una proposta contrattuale).<br />

Quanto alla sussistenza dell’accordo, il giudice, premettendo che dello<br />

stesso non si conoscevano i contenuti, non avendo i resistenti prodotto alcunché<br />

(né era sostenibile che alla denuntiatio ostasse il vincolo di riservatezza<br />

assunto nei confronti del terzo, come questi avevano sostenuto), affermava<br />

come non potesse ritenersi la piena assimilazione tra gli effetti di un<br />

preliminare bilaterale e quelli connessi a reciproche opzioni di pur (acqui-


Parte II - Giurisprudenza 303<br />

sto) e call (vendita), posto che all’attualità dell’obbligo dar corso alla vicenda<br />

traslativa (propria del preliminare) si contrappone oggi il «solo» reciproco<br />

assoggettamento all’altrui diritto potestativo di vendere e di acquistare,<br />

nella specie condizionato all’eliminazione della prelazione statutaria (e vi era<br />

dubbio che, nel caso di specie, si trattasse di una condizione e non piuttosto<br />

di un termine, stante la mancata produzione del testo delle opzioni da parte<br />

dei resistenti, la circostanza che gli stessi avevano affermato di aver ricevuto<br />

una proposta che nelle sue linee generali ripeteva lo schema di quella a suo<br />

tempo inviata dalla reclamata, ove la modifica dello statuto era ricostruita in<br />

termini temporali e il fatto che l’osservanza dell’accordo sottoscritto era<br />

presidiata da un incentivo economico ad adempiere, ossia dalla previsione<br />

di una penale).<br />

Quanto all’opzione, il giudice rilevava che, pur non producendo l’effetto<br />

traslativo, assoggettando il concedente alla decisione dell’opzionario, non<br />

rendeva meno rilevante il vincolo, tant’è che la dichiarazione del concedente<br />

si considera quale proposta irrevocabile agli effetti di cui all’art. 1329<br />

cod. civ.<br />

Quanto al periculum in mora, evidenziava che l’efficacia reale del patto<br />

avrebbe finito per essere travolta l’approvazione della modifica statutaria,<br />

non potendo ritenersi che, mutato il tenore dell’art. 7, la vecchia disposizione<br />

potesse mantenere efficacia ultrattiva. Vi era, quindi, la necessità di cristallizzare<br />

la situazione esistente nonché di gestire in via temporanea le azioni<br />

ex art. 2352 cod. civ.<br />

I resistenti d’altro canto, avrebbero dovuto essere indifferenti al soggetto<br />

cui vendere perché, comunque, il prezzo sarebbe stato pur sempre quello<br />

richiesto dal terzo.<br />

Infine, con riferimento all’oggetto, riteneva destituita di fondamento la<br />

pretesa di parte resistente di limitazione della pronuncia ad una quota pari<br />

al 17,15%, ossia a quella porzione spettante ad Edizione Holding s.p.a. sulla<br />

base della sua attuale (25,76%). E, infatti, i soci pretermessi, compresa la<br />

ricorrente, vantavano una legittima aspettativa l’esercizio dell’opzione su<br />

tutte le azioni messe in vendita. Non avendo i resistenti specificato nel concreto<br />

e con riferimento a ciascuno di essi l’entità delle azioni opzionate, ogni<br />

limitazione sul piano dell’oggetto del sequestro sarebbe stata del tutto casuale.<br />

Con ricorsi depositati il 12 dicembre 2005 Renè Ferdinando Caovilla,<br />

Ivano Beggio, Giuseppe Stefanel, Gedit s.r.l., EGP s.r.l., da un lato (procedimento<br />

n. 9963/2005 B), e Simod s.r.l., dall’altro (procedimento n. 9965/<br />

2005 B), proponevano reclamo contro il provvedimento cautelare concesso.<br />

Nel primo i ricorrenti evidenziavano quanto segue.<br />

Eccepivano, innanzi tutto, la carenza di prove, anche di quelle richieste<br />

nel procedimento cautelare, che l’offerta Caltagirone, oltre ad essere stata<br />

proposta, fosse stata anche accettate. Le stesse non potevano essere rinve-


304<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

nute né nel richiamo a voci di bilancio (assolutamente inidonee, nella loro<br />

neutralità, a provare l’assunto di Edizione Holding s.p.a. e significative, al<br />

più, di versamenti fatti a garanzia della serietà dell’offerta) né negli articoli<br />

di stampa e nemmeno nell’informazione riferita attraverso una persona non<br />

certo neutrale quale il Saccardi (dirigente di Edizioni Holding s.p.a. e responsabile<br />

degli affari societari), unica fonte di quelle dichiarazioni attribuite<br />

al Senigaglia che, pur prive di qualsiasi riscontro oggettivo, erano state<br />

singolarmente apprezzate come una confessione.<br />

Venendo al merito, facevano presente che, al più, erano state concluse<br />

semplici opzioni di put e call, condizionate, quanto all’esercizio, al fatto che<br />

lo statuto non recasse più la clausola di prelazione e, come tali, non incidenti,<br />

neppure sul piano obbligatorio, sulla titolarità della partecipazione.<br />

Ne conseguiva che la denuntiatio avrebbe dovuto intervenire nel momento<br />

(che, nell’optione call, era rimessa ad una successiva ed eventuale manifestazione<br />

di volontà di acquistare del titolare del diritto) in cui si fosse<br />

determinata l’effettiva volontà traslativa. Richiederla alla semplice conclusione<br />

dell’opzione significava pretenderne una inutile ed ingiustificata duplicazione<br />

e compulsare la volontà reale delle parti, imponendo al socio<br />

di vendere ora ciò che egli non voleva vendere ora, ma fare oggetto di<br />

una mera facoltà di vendita o di acquisto futura.<br />

Le opzioni, per contro, non consentivano di considerare certa la vendita<br />

perché postulavano il verificarsi della condizione e, ammesso che questa si<br />

fosse verificata, l’ulteriore nuova e necessaria manifestazione di volontà contrattuale<br />

dell’altra parte.<br />

Inoltre, secondo l’impostazione del giudice, e in contrasto con il contenuto<br />

della prelazione, l’esercizio attuale dello stesso non sarebbe avvenuto a<br />

parità di condizioni rispetto al negozio di opzione in quanto, mentre il socio<br />

prelazionario manifesta la volontà di acquistare le azioni, il terzo si riserva<br />

unicamente la facoltà di manifestare in futuro, se lo vorrà, l’intenzione di<br />

acquistare.<br />

Nè la soluzione mutava, come sosteneva controparte, se, invece, di essere<br />

in presenza di mere proposte di opzione, vi fosse stata accettazione delle<br />

stesse in quanto un contratto di opzione, per di più condizionato, non<br />

era, comunque, idoneo a rendere certo il trasferimento della partecipazione.<br />

Aggiungevano che, nell’ipotesi di opzione call, condizionata all’eliminazione<br />

della causa di prelazione, vi era non solo un elemento di sospensività<br />

degli effetti circa la volontà traslativa, ma anche di intuitus personae, che era<br />

ontologicamente incompatibile con la violazione della clausola statutaria.<br />

Ed invero, finché la clausola di prelazione era presente, il socio non era intenzionato<br />

a vendere e, ove essa non vi fosse più stata e il socio avesse potuto<br />

scegliere l’acquirente in base all’intuitus personae, solo allora vi sarebbe<br />

stata l’intenzione di vendere.<br />

Quanto alle condizioni, lamentavano che il giudice di prime cure avesse


Parte II - Giurisprudenza 305<br />

espresso dubbi quando la loro esistenza era stata sempre sostenuta dai reclami<br />

e ammessa dalla reclamata.<br />

In punto di rito, eccepiva l’inammissibilità del rimedio cautelare richiesto<br />

in quanto giudizio arbitrale non avrebbe potuto mai concludersi con<br />

una statuizione diretta ad intestare e far consegnare le azioni S.E.P. ad Edizione<br />

Holding s.p.a. sia perché non ricorreva alcuna controversia in relazione<br />

alla proprietà (i resistenti non avevano concluso alcun accordo diretto<br />

trasferire le loro partecipazioni) sia perché, anche ammessa l’efficacia reale<br />

della prelazione, si doveva escludere che la violazione della stessa potesse<br />

dar luogo al riscatto dei soci pretermessi o potesse trovare rimedio nell’utilizzazione<br />

dell’art. 2932 cod. civ. per ottenere effetti analoghi.<br />

Quanto al periculum, ne predicavano l’inesistenza proprio secondo la<br />

prospettazione che dava controparte. Stante il carattere reale della clausola<br />

di prelazione ed essendo il negozio asseritamente concluso nella sua vigenza,<br />

si sarebbe potuta azionare la nullità e/o l’inefficacia, indipendentemente<br />

dalla rimozione della clausola dallo statuto.<br />

Infine i reclamanti evidenziavano che in data 29 novembre 2005 si era<br />

svolta l’assemblea della S.E.P. s.p.a., avente ad oggetto la modifica statutaria<br />

diretta a sopprimere la contestata clausola di prelazione, modifica che,<br />

non avendo raggiunto il voto favorevole della maggioranza, non era stata<br />

approvata. Ne conseguiva che, caduta la delibera, veniva a cessare il periculum<br />

sul quale il provvedimento di sequestro si fondava.<br />

Nel reclamo depositato da Simod s.p.a., questa faceva propria, in buona<br />

sostanza, le difese degli altri reclamanti.<br />

In punto fumus, precisava che l’accertamento dell’avvenuta violazione<br />

del diritto di prelazione, e dunque diritto ad essere riconosciuto destinatario<br />

della relativa denuntiatio, poteva avvenire solo mediante valutazione ex<br />

post, da eseguirsi al realizzarsi dell’effettivo trasferimento delle azioni oggetto<br />

della prelazione. Era, infatti, in quel momento che il diritto di prelazione<br />

poteva dirsi violato, pur se l’evento poteva teoricamente essere retroattivamente<br />

ricondotto alla data di eventuale contratto preliminare o di accordo<br />

consimile.<br />

Quanto alla condizione, il fatto che l’evento fututo e incerto dipendesse<br />

dalla volontà delle parti non ne mutava certo la natura del momento che,<br />

pure in presenza di una penale, i venditori si sarebbero potuti rendere inadempienti.<br />

Quanto al periculum in mora, lamentava il grave pregiudizio che si era<br />

recato ai soci privandoli del loro diritto di voto e della possibilità di modificare<br />

lo statuto facendo presente che, per evitare un diritto presunto, si era<br />

leso un diritto reale.<br />

Quanto all’oggetto del sequestro (riguardante tutte le azioni S.E.P. di<br />

proprietà dei resistenti), affermava che la misura cautelare avrebbe dovuto<br />

essere concessa limitatamente al numero azioni su cui Edizione Holding


306<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

s.p.a. avrebbe potuto esercitare con diritto di prelazione, e dunque in proporzione<br />

alla propria partecipazione in S.E.P. Ciò perché ciascun potenziale<br />

venditore avrebbe potuto offrire in prelazione le azioni di sua proprietà a<br />

tutti gli altri soci, i quali avrebbero potuto decidere di acquistarle.<br />

All’udienza del 17 gennaio 2006 Edizione Holding s.p.a. si costituiva sia<br />

nel reclamo proposto da Caovilla ed altri sia in quello proposto da Simod<br />

s.p.a.<br />

Nel primo dava rilievo ad alcuni elementi probatori sopravvenuti.<br />

Innanzi tutto una serie di documenti dai quali si evinceva (sicuramente<br />

per Simod s.p.a., ma, con un ragionamento logico deduttivo, anche per gli<br />

altri soci venditori) che tutti i reclamanti avevano ricevuto un acconto/caparra/deposito<br />

dal gruppo Caltagirone, che confermava come costui considerasse<br />

il rapporto un impegno contrattuale vero e proprio e non una mera<br />

proposta.<br />

In secondo luogo le risultanze probatorie del primo arbitrato, ove era<br />

stata tenuta l’udienza di assunzione dei testi: in questa era stato sentito il<br />

dr. Saccardi, il quale aveva confermato le precedenti dichiarazioni, nonché<br />

la dott. Cristina Castagna e l’avv. Mauro Princivalli, le cui deposizioni, oltre<br />

a non smentire quanto affermato dal Saccardi, erano state alquanto reticenti.<br />

Ribattendo, inoltre, alle deduzioni dei reclamanti, evidenziava quanto segue.<br />

Inesistente era il profilo dell’intuitus personae in quanto la proposta<br />

d’acquisto di Edizione Holding s.p.a. era stata lasciata cadere dai reclamanti<br />

perché economicamente meno vantaggiosa di quella dell’ing. Caltagirone e<br />

non già perché quest’ultimo fosse l’acquirente «di elezione» degli stessi.<br />

Quanto alle condizioni apposte, lamentava che i reclamanti non avevano<br />

assolto all’onere probatorio su di loro incombente, e che, per comodità,<br />

avevano dato per pacifica la circostanza, cosa non corrispondente al vero.<br />

Quanto al presunto diritto «diritto maggiore» che avrebbe esercitato il<br />

prelazionario rispetto a quello spettante al terzo, rilevava che l’affermazione<br />

era fondata in quanto nei confronti del primo dovevano operare le medesime<br />

condizioni sospensive concordate tra denunziante e terzo.<br />

Quanto al riscatto, non sussisteva affatto la necessità di invocare in<br />

quanto la reclamata si era giudizialmente attivata prima del verificarsi dell’effetto<br />

traslativo, quando le azioni S.E.P. erano (e sono) ancora intestate ai<br />

reclamanti, come dagli stessi dichiarato.<br />

Quanto al periculum, era del tutto possibile che i reclamanti convocassero<br />

una nuova assemblea straordinaria per la modifica dello statuto. Né l’evento<br />

poteva dirsi indifferente visto che il negozio era stato concluso nella<br />

vigenza della clausola di prelazione in quanto con l’avvenuta modifica l’effetto<br />

traslativo si sarebbe definitivamente compiuto.<br />

Le difese svolte da Edizione Holding Holding s.p.a. nel reclamo promosso<br />

da Caovilla ed altri venivano svolte pure nel reclamo promosso da<br />

Simod s.p.a.


Parte II - Giurisprudenza 307<br />

Si aggiungevano, peraltro, alcune valutazioni sulle dichiarazioni rese dal<br />

Sinigaglia, che, secondo la reclamata, ex art. 2735 cod. civ., avrebbero dovuto<br />

essere considerate come confessione (per lo meno per Simod s.p.a.,<br />

mentre riguardo altri reclamanti costituivano elementi probatori liberamente<br />

valutabili): infatti erano state rese dal Sinigaglia, nella qualità di Presidente<br />

del Consiglio di amministrazione, al dr. Saccardi, dipendente di Edizione<br />

Holding e persona che aveva sempre seguito la trattativa, e all’avv. Laghi,<br />

incaricato dalla reclamata di coadiuvare il Saccardi e anch’egli «rappresentante»<br />

di quest’ultima.<br />

Quanto al periculum, se era vero che il negozio avrebbe potuto essere<br />

dichiarato inefficace, era anche vero che vi erano grossi dubbi sulla possibilità<br />

di far valere tale inefficacia nei confronti dei terzi (così come disposto,<br />

per altre fattispecie, dagli artt. 2901 e 1414 e 1415 cod. civ.).<br />

Quanto al fatto che venisse confiscato il diritto di voto, ricordava che il<br />

legislatore della riforma ha disposto che nel caso di sequestro vi provveda il<br />

custode ex art. 2352 cod. civ. ritenendo prevalente l’esigenza di cristallizzazione<br />

e che, comuque, tale asserita limitazione sarebbe durata siano al 15<br />

aprile 2006, termine a disposizione degli arbitri per la pronuncia del lodo.<br />

All’udienza 17 gennaio 2006 i due reclami venivano riuniti e il collegio<br />

riservava la decisione alla successiva del 6 febbraio 2006.<br />

Il provvedimento oggetto di reclamo va confermato.<br />

La misura cautelare richiesta, secondo il disposto dell’art. 670 cod.<br />

proc. civ., può essere concessa su beni mobili «quando ne è controversa<br />

la proprietà» ed è «opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione<br />

temporanea».<br />

Per quanto concerne il primo presupposto, è sufficiente l’esistenza di<br />

una controversia sulla proprietà, il che qualifica in maniera particolare la<br />

deliberazione (differenziandola, ad esempio, da quella che viene fatta nel<br />

caso di sequestro conservativo, ove, pur nella sommarietà dell’esame, si deve<br />

valutare la probabilità della sussistenza del credito). Sul punto la giurisprudenza<br />

di legittimità (Cass. n. 2989/1968) appare orientata nel senso<br />

che l’indagine possa limitarsi a verificare che l’azione di merito non sia priva<br />

di fondamento, ovvero che la controversia, oltre ad esistere, appaia seria e<br />

non pretestuosa.<br />

Le premesse appena svolte sono importanti in quanto tutta la vicenda<br />

che ci occupa non va interpretata nell’ottica dell’emissione di una decisione<br />

di merito (che spetta al collegio arbitrale), ma in quella della concessione<br />

(per quanto concerne questo procedimento, della conferma) o meno di<br />

un provvedimento cautelare e di quel particolare provvedimento cautelare<br />

così come sopra connotato.<br />

In primo luogo si tratta di verificare se sussista una controversia sulla<br />

proprietà delle azioni.<br />

Leggendo le conclusioni prese da Edizione Holding s.p.a., non vi è al-


308<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

cun dubbio: si discute sulla proprietà delle azioni di S.E.P. L’odierna reclamata<br />

ha, infatti, chiesto di «accertare e dichiarare l’inefficacia... dell’accordo<br />

stipulato con l’ing. Francesco Gaetano Caltagirone... accertare e dichiarare il<br />

diritto di Edizione Holding s.p.a. di esercitare la prelazione... nonché delle società...<br />

di effettuare... la denuntiatio» nonché di «... emettere lodo condizionale<br />

che dichiari l’obbligo dei signori Renè Fernando Coavilla, Ivano Beggio e<br />

Giuseppe Stefanel nonché delle società E.G.P. S.r.l. Gedit S.r.l. e Simod<br />

S.p.A., di intestare e consegnare le predette azioni ad Edizione Holding<br />

S.p.A. in proporzione alla partecipazione azionaria dalla stessa detenuta in<br />

S.E.P., nonché per le ulteriori azioni che – all’esito della denuntiatio – dovessero<br />

rimanere inoptate dagli altri soci S.E.P.: intestazione e consegna subordinate<br />

al previo pagamento da parte della qui concludente del prezzo dovuto ai<br />

convenuti, nell’imporre e nei termini previsti dal suindicato accordo di vendita<br />

e quali risultanti all’esito dell’istruttoria».<br />

Peraltro, sulla scorta dell’insegnamento del Supremo Collegio, non ci si<br />

può limitare alla prospettazione della controversia, ma si deve valutarne la<br />

serietà, nel senso, lo si ripete, non del probabile accoglimento della domanda,<br />

ma della sua non manifesta infondatezza.<br />

Si deve, quindi, innanzi tutto, delibare la questione dell’asserita violazione<br />

del patto di prelazione.<br />

Il collegio non ritiene di definire, in astratto, la natura giuridica della<br />

clausola di prelazione statutaria. Infatti la stessa, costituendo, per opinione<br />

assolutamente prevalente, una applicazione, in campo societario, della prelazione<br />

convenzionale, non ha, a differenza delle ipotesi di prelazione legale<br />

previste nel codice civile e nelle leggi speciali, una generale e completa regolamentazione.<br />

Ne consegue che la disciplina va desunta dal contenuto<br />

della clausola stessa, che, essendo, pur sempre, il frutto di un accordo,<br />

può variare da statuto a statuto (e, infatti, la prassi offre una serie di possibili<br />

configurazioni della clausola di prelazione).<br />

Va, quindi, valorizzato il dato testuale.<br />

L’art. 7 dello statuto, al comma primo, prevede: 1. In caso di alienazione<br />

di azioni per atto tra vivi, spetta agli azionisti il diritto di prelazione. 2. A tal<br />

fine il socio che intende alienare o in tutto o in parte la propria quota, dovrà<br />

inviare all’Organo Amministrativo raccomandata AR dalla quale risultino almeno:<br />

il numero delle azioni trasferende, il cessionario, il prezzo di cessione e<br />

le condizioni di pagamento. 3. Il Consiglio entro i sette giorni successivi al ricevimento<br />

della comandata, nelle medesime forme, ne darà comunicazione ai<br />

soci al domicilio risultante dal libro soci. Questi nei trenta giorni successivi,<br />

dovranno (sempre mediante raccomandata AR) comunicare al Consiglio se intendono<br />

esercitare la prelazione, e se intendono – ed eventualmente in tale<br />

misura – acquistare ulteriori azioni sulle quali non venisse esercitata la prelazione<br />

dagli altri soci. E contestualmente chiedere l’assenso al Consiglio stesso,<br />

ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6...».


Parte II - Giurisprudenza 309<br />

La norma chiaramente prescrive che, nel momento in cui il socio «intende»<br />

vendere, «deve» effettuare una comunicazione scritta, avente un contenuto<br />

minimo (si legge: «almeno»): numero delle azioni, cessionario, prezzo<br />

di cessione e condizioni di pagamento.<br />

Dall’interpretazione meramente letterale si evince che la denuntiatio (ricostruita<br />

come obbligo e non come onere) deve essere effettuata in una fase<br />

in cui vi sia già una volontà di alienare (non generica, chè, altrimenti, non si<br />

comprenderebbe il riferimento al contenuto che la comunicazione deve<br />

avere: numero delle azioni, cessionario, prezzo di cessione e condizioni di<br />

pagamento), ma non si sia ancora pervenuti all’attuazione della vicenda traslativa<br />

(chè, altrimenti, non si comprenderebbe l’utilizzo dei termini «intende»<br />

e«trasferende»).<br />

Tale configurazione della denuntiatio corrisponde, d’altro canto, a quella<br />

che dà la giurisprudenza prevalente, che, qualificandola come proposta,<br />

afferma come la stessa non possa consistere nella mera enunciazione, da<br />

parte del promettente, dell’intenzione di vendere, ma debba indicare tutti<br />

quegli elementi del contratto che si rendano necessari per dare consapevolezza<br />

al prelazionario dei termini dell’accordo (Cass. 12 marzo 1981, n.<br />

1407; Tribunale Cassino, 9 settembre 1997; Tribunale Napoli, 21 gennaio<br />

1995, n. 622; Pretura Pavia, 15 gennaio 1993; Tribunale Perugia, 8 marzo<br />

1982).<br />

Le parti hanno lungamente discusso sul punto e, in particolare, sul momento<br />

in cui debba ritenersi maturato l’obbligo alla denuntiatio e, conseguentemente,<br />

in sua mancanza, violato il patto di prelazione.<br />

È da osservare come l’indagine non possa che riguardare il caso concreto<br />

(in tal senso la giurisprudenza citata dall’una e dall’altra parte, pure scrutinata<br />

da questo collegio, appare, sotto questo profilo, poco significativa),<br />

che deve essere valutato alla luce della configurazione della clausola statutaria<br />

e del particolare svolgimento dei fatti.<br />

Lo statuto, nel caso di specie, non indica in quale momento si concreti<br />

l’obbligo di denuntiatio, ma, connotando, sotto il profilo contenutistico, i<br />

presupposti per la sua insorgenza, sembra non lasciare dubbi interpretativi:<br />

termini del contratto determinati (la norma elenca anche quali debbano essere)<br />

e volontà di alienare certa.<br />

E che il venditore sia determinato ex se o a seguito di un’offerta del terzo,<br />

che si sia ancora in fase di trattativa o si sia arrivati ad un preliminare,<br />

che si utilizzi uno strumento contrattuale piuttosto che un altro (e le ipotesi<br />

possono essere le più varie) poco importa. Ciò che rileva è il raggiungimento<br />

di quella soglia in cui gli elementi del contratto sono definiti e il venditore<br />

voglia dar corso alla vicenda traslativa.<br />

È stato, infatti, acutamente sostenuto, in una valutazione complessiva<br />

del rapporto di preferenza, che tenga conto del comportamento complessivo<br />

che le parti debbono tenere secondo diligenza: «Non sempre sarà neces-


310<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

sario attendere la definitiva violazione del diritto del promissario – vale a dire<br />

la avvenuta alienazione ad un terzo in difetto di denuntiatio od a condizioni<br />

difformi da quelle comunicate – per ritenere inadempiente il debitore, il cui<br />

comportamento appaia già idoneo, in concreto, a pregiudicare la soddisfazione<br />

dell’interesse creditorio. Può infatti configurarsi un inadempimento del promettente<br />

anche quando questi «manifesti irrevocabile la sua intenzione di obbligarsi<br />

e stipuli un preliminare» o «conceda un’opzione o una proposta irrevocabile<br />

e perda, quindi, per un atto irretrattabile, la libertà di scelta in ordine<br />

al contratto, oggetto della preferenza, senza soddisfare l’interesse del preferito<br />

che diviene in tale ipotesi attuale».<br />

Una volta interpretata la clausola statutaria, si deve valutare lo svolgimento<br />

della vicenda per verificare se, nel caso concreto, si siano verificati<br />

i presupposti per l’effettuazione della denuntiatio.<br />

Preliminarmente va osservato che agli atti della presente causa (e nei<br />

procedimenti arbitrali) non è stato prodotto alcun documento (esistente,<br />

da quanto emerso dall’istruttoria– vedi dichiarazioni del dr. Sandro Saccardi,<br />

che si riponeranno in seguito –), né riguardo alla proposta di opzioni put<br />

e call (affermata dai reclamanti) né riguardo all’eventuale accettazione (sostenuta<br />

dalla reclamata).<br />

La vicenda va ricostruita in base ad elementi diversi dal dato scritto, il<br />

che, oltre a non facilitare l’indagine, non dà certezza sul reale svolgimento<br />

dei rapporti tra le parti.<br />

Nel primo procedimento arbitrale e, in particolare, nella prima memoria<br />

depositata da Simod s.p.a. questa ha affermato di aver «ricevuto un’offerta<br />

nettamente più vantaggiosa dal Gruppo Caltagirone» (23,50 Euro per<br />

azione); gli altri reclamanti, nella memoria in data 3 ottobre 2005, hanno<br />

dichiarato «di aver ricevuto da un terzo esclusivamente una proposta contrattuale<br />

contenente opzioni put e call, sottoposte a diverse condizioni, esercitabili<br />

ed efficaci tra le parti solo ove lo statuto non recasse più la clausola di prelazione<br />

e dopo la scadenza del patto di sindacato».<br />

Nel presente procedimento le posizioni dei reclamanti, in buona sostanza,<br />

sono le medesime in quanto gli stessi hanno ribadito di aver ricevuto solo<br />

una proposta di opzioni put e call condizionata.<br />

Per contro il collegio ritiene sussistenti vari elementi, che, valutati nel<br />

loro complesso, portano a ritenere non manifestamente infondata l’ipotesi<br />

che si sia giunti ben oltre la fase della proposta.<br />

In primo luogo vanno valorizzate le dichiarazioni del dr. Sandro Saccardi,<br />

dipendente di Edizione Holding, dirigente preposto agli affari societari e<br />

al bilancio consolidato, sentito nell’ambito del procedimento cautelare e,<br />

successivamente, nel procedimento arbitrale.<br />

Nel procedimento cautelare ha dichiarato: «...il 3 dicembre verso mezzogiorno<br />

mentre in treno rientravo da Treviso a Milano, mi chiamò il cav. Sinigaglia<br />

dicendomi che i resistenti erano riuniti presso l’aeroporto di Venezia


Parte II - Giurisprudenza 311<br />

con l’ing. Francesco Gaetano Caltagirone, arrivato quella mattina per presentare<br />

loro una controproposta. Il Sinigaglia mi disse che l’ing. Caltagirone aveva<br />

proposto un prezzo più alto e che quindi bisognava fare una controfferta<br />

adeguata e quindi migliorativa. Tornato a Treviso andai dall’avv. Laghi,<br />

non prima di aver contattato telefonicamente il sig. Benetton, e successivamente<br />

si parlò telefonicamente con l’avv. Grimaldi, il quale disse che Caltagirone<br />

aveva proposto 23,50 euro ad azione ed una garanzia di euro<br />

6.000.000 per eventuali sopravvenienze passive. In alternativa fu Benetton<br />

a proporre euro 22,50 ad azione senza garanzia. Offerta che pareggiava quella<br />

del Caltagirone. Sempre quel pomeriggio l’avv. Grimaldi ci disse che l’ing.<br />

Caltagirone aveva espunto la garanzia richiesta. L’avv. Laghi disse all’avv.<br />

Grimaldi, previa intesa con il Benetton, che la trattativa non poteva essere<br />

chiusa per telefono, invitando i resistenti a vedersi, l’ultima telefonata con<br />

l’avv. Grimaldi avvenne intorno alle 17,00... Successivamente il cav. Sinigaglia<br />

telefonò, forse l’8 o il 9 dicembre, dicendo che era stato concluso l’accordo<br />

con Caltagirone, ma era intenzionato a salvaguardare la posizione dei soci esistenti<br />

all’interno del c.d.a. Faccio presente che per il 17 dicembre era prevista<br />

un’assemblea per la fusione di Sep con l’editoriale Il Gazzettino s.p.a. Sinigaglia<br />

mi chiese di attivarmi per raccogliere le altre deleghe dei soci non venditori.<br />

Risposi a Sinigaglia che l’offerta non mi pareva praticabile... Alle mie perplessità<br />

il Sinigaglia mi rispose che esisteva un solo esemplare dell’accordo custodito<br />

dal Bastianello e che aveva bisogno di rileggerselo per vedere se ci fosse<br />

un margine di manovra. Un paio di giorni dopo il Sinigaglia mi disse che non<br />

poteva fare nulla perché c’erano delle penali elevatissime... Sinigaglia mi disse<br />

che le penali erano legate alla violazione del contratto... L’accordo di cui ha<br />

parlato il Sinigaglia era riferito alla vendita delle azioni... Il prezzo offerto<br />

da Caltagirone, da quanto riferitomi dal Sinigaglia, era uguale per tutti».<br />

Il Saccardi è stato pure sentito nell’istruttoria svolta, dopo l’emissione<br />

dell’ordinanza impugnata, nel primo arbitrato (udienza 20 dicembre<br />

2005), confermando le precedenti dichiarazioni («Il Comm. Sinigaglia mi<br />

chiamò dicendomi che i soci Sep a cui noi avevamo presentato offerta irrevocabile<br />

di acquisto avevano venduto a Caltagirone... il Comm. Sinigaglia mi comunicò<br />

che dopo aver esaminato il contratto aveva riscontrato che non c’erano<br />

margini di manovra per coalizzare questa maggioranza precisando che erano<br />

previste penali molto elevate»).<br />

Tali affermazioni non sono state smentite dai testi introdotti dai reclamanti,<br />

pure sentiti all’udienza 20 dicembre 2005.<br />

La dott. Cristina Castagna, dipendente dal gruppo Pam s.p.a. e la cui<br />

«attività èrendere assistenza legale alle società del gruppo Pam e nella specie<br />

di Gedit», ha affermato: «Confermo che in data 3 febbraio 2004 i signori<br />

Cavilla, Beggio, Stefanel e la società Gedit – non ricordo se anche EGP – non<br />

sottoscrissero un preliminare di compravendita perché ricevettero soltanto una<br />

proposta contrattuale da parte del terzo. La proposta contrattuale contenente


312<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

opzioni put and call era condizionata alla scadenza e al mancato rinnovo del<br />

patto parasociale e alla rimozione dello statuto della clausola di prelazione e<br />

gradimento. Preciso che la proposta fu discussa e negoziata a detta data». Richiesta<br />

se tale proposta fosse stata anche accettata, ha risposto: «Precisando<br />

che il quesito a chiarimento non è contenuto nel capitolo, ricordo che fu consegnato<br />

un documento scritto contenente la proposta, ma non ricordo se esso<br />

fu sottoscritto dalla parte ricevente» (a seguito di ulteriore richiesta di chiarimenti,<br />

ha ribadito: «non ricordo se fu firmato dai riceventi»).<br />

L’avv. Mauro Princivalli, legale dello Stefanel e consigliere di alcune società<br />

che fanno capo allo stesso, tra cui la Stefanel s.p.a., preventivamente<br />

richiesto sulla facoltà di avvalersi dell’astensione, ha affermato di voler rendere<br />

deposizione, dichiarando: «Confermo perché ho partecipato personalmente<br />

alla sessione in cui fu discussa la proposta del terzo condizionata alla<br />

eliminazione dallo statuto della clausola di prelazione e alla non vigenza<br />

del patto parasociale... La proposta conteneva due opzioni put an call condizionate,<br />

nelle premesse e nella parte dispositiva alle condizioni di cui sopra...<br />

Ricordo che la proposta era sottoscritta dal terzo proponente. Preciso che il<br />

convenuto della proposta prevedeva la facoltà di vendere le quote entro un<br />

certo periodo di tempo e successivamente la facoltà del terzo di acquistare...<br />

La scadenza prevista per la clausola put era il 31 dicembre 2005. Per il call,<br />

non sono sicuro ma mi pare, un paio di mesi dopo». Richiesto di precisare se<br />

la proposta fosse stata sottoscritta dai riceventi, l’avv. Princivalli ha eccepito<br />

«di essere vincolato da un obbligo di riservatezza nei confronti della parte assistita»,<br />

aggiungendo «in relazione al chiarimento richiesto ritengo esuli dai<br />

capitoli di prova per i quali avevo ottenuto l’esonero dalla riservatezza professionale».<br />

Osserva il collegio come alquanto singolare appaia la deposizione della<br />

dr. Castagna, la quale, nella veste di addetta all’ufficio legale, ha assistito ad<br />

una lunga e importante trattativa per conto di Gedit s.r.l., ma non ricorda<br />

se la proposta sia stata o meno firmata e cioè se si sia arrivati alla stipula del<br />

contratto.<br />

Altrettanto singolare è l’utilizzo del vincolo al segreto professionale da<br />

parte dell’avv. Princivalli, il quale ha deciso di non avvalersene in relazione<br />

ad alcune domande e di avvalersene per altre.<br />

Spetterà al collegio arbitrale valutare tali testimonianze. Per questo tribunale<br />

è sufficiente constatare che le dichiarazioni del Saccardi sull’esistenza<br />

di una proposta accettata e, quindi, di un accordo concluso non hanno<br />

ricevuto smentita.<br />

In secondo luogo vanno valorizzati alcuni versamenti effettuati dal<br />

gruppo Caltagirone e di cui si è avuto riscontro documentale nell’ambito<br />

del primo arbitrato, successivamente all’emissione dell’ordinanza di cui si<br />

discute (volutamente non si esaminano le ulteriori deduzioni che la reclamata<br />

vuole trarre dalla documentazione versata agli atti e attinente alle altre


Parte II - Giurisprudenza 313<br />

società venditrici, stante la scarsa valenza probatoria, valutata anche in relazione<br />

alla sommarietà dell’indagine che deve effettuare questo tribunale).<br />

Su invito del collegio arbitrale, sollecitato da Edizione Holding s.p.a., i<br />

legali di Simod s.p.a. hanno prodotto copia della scheda contabile relativa<br />

alla posizione «deb. FINCAL 2000» (doc. 49 reclamata), da cui si evince<br />

che gli «acconti» per euro 4.686.163,00, risultanti dal bilancio di esercizio<br />

2004 della Simod s.p.a. (cui Edizione Holding s.p.a. aveva fatto riferimento<br />

fin dal ricorso introduttivo, asserendo, ma non provando, che sarebbero<br />

pervenuti dall’ing. Caltagirone, sulla considerazione che detto importo corrispondeva<br />

ad un terzo circa del fatturato della società e al 25,97% del<br />

prezzo offerto dall’acquirente, rapportato al numero di azioni di proprietà<br />

della società), corrispondono all’incasso di un bonifico di pari importo pervenuto<br />

dalla società «FINCAL 2000». Dalla visura camerale (doc. 50 reclamata)<br />

emerge che Presidente del C.d.A. di tale società èAlessandro Caltagirone,<br />

figlio dell’ing. Francesco Gaetano Caltagirone e che la società FIN-<br />

CAL 2000 appartiene al gruppo Caltagirone (si veda il patto parasociale del<br />

20-23 luglio 2004 (doc. 51 reclamata), relativo all’esercizio del diritto di voto<br />

nella B.N.L., rinvenuto nell’archivio storico dei patti parasociali comunicati<br />

alla Consob ai sensi dell’art. 122 D.Lgs. n. 58/1998, nel quale, fra i<br />

«Partecipanti», figura anche «la società FINCAL 2000 S.p.A. che fa capo<br />

al controllo dell’Ing. Francesco Gaetano Caltagirone»).<br />

Si è, dunque, avuto riscontro che gli importi ricevuti da Simod s.p.a.<br />

provengono dal gruppo Caltagirone.<br />

Oltre a ciò va valorizzato un altro dato documentale.<br />

Dal bilancio d’esercizio di Fincal 2000, chiuso al 31 maggio 2005, si rileva<br />

che sotto la voce «crediti verso altri», viene indicato l’importo di euro<br />

35.958.469,00 (corrispondente a circa il 26% del prezzo complessivo di<br />

cessione delle azioni ad euro 23,50 l’una), che, nella nota integrativa al bilancio,<br />

viene individuato come «caparra corrisposta a seguito di impegno<br />

contrattuale condizionato» (doc. 53 reclamata).<br />

Orbene, anche ammettendo una qualche approssimazione del redattore<br />

del bilancio, tale dicitura è univoca e conferma che tra i reclamanti e l’ing.<br />

Caltagirone vi è stato un vero e proprio accordo, la cui serietà e vincolatività<br />

si desume proprio dall’esistenza e dall’importo di tale caparra. È, infatti,<br />

francamente poco credibile ritenere, come fanno i reclamanti, che quest’ultimo,<br />

da oltre un anno, abbia versato un importo di euro 35.958.469,00 solo<br />

per garantire la serietà di una semplice offerta, senza alcun obbligo delle<br />

controparti.<br />

Terzo elemento da valorizzare è il fatto che sia voluta convocare l’assemblea<br />

per la modifica dello stato sociale (dall’avviso risulta che vi è stata<br />

richiesta di un socio rappresentante più di un decimo del capitale sociale e,<br />

oltre ad Edizione Holding s.p.a., i soli azionisti di SEP titolari di più di un<br />

decimo del capitale sociale sono il Caovilla e la Gedit s.r.l.).


314<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Se, come affermato i reclamanti, la loro è stata, nella complessiva vicenda,<br />

una posizione sostanzialmente passiva (hanno sempre sostenuto di essere<br />

stati destinatari esclusivamente di una proposta di opzione, facendo riferimento<br />

ad ipotesi contrattuali solo per mero scrupolo), per cui nulla, ancora,<br />

sarebbe accaduto, non si comprende perché si sia dato corso alla vicenda,<br />

chiedendo la notifica statutaria.<br />

Concludendo, il collegio ritiene non manifestamente infondata l’esistenza<br />

di un accordo.<br />

Questo, secondo l’impostazione data dagli stessi reclamanti, riguarderebbe<br />

opzioni put e call.<br />

Orbene, le opzioni sono strumenti finanziari costituiti da un contratto<br />

che conferisce il diritto, ma non l’obbligo, per l’acquirente di acquistare<br />

(opzione call) ovvero alienare (opzione put) una determinata attività finanziaria<br />

ad un prezzo stabilito e ad una certa data o entro un periodo di tempo<br />

prefissato. Il diritto è rilasciato dal venditore all’acquirente contro pagamento<br />

contestuale di un premio, che costituisce il prezzo dell’opzione e che<br />

è stabilito da una percentuale dell’importo oggetto del contratto.<br />

Sotto il profilo giuridico, le operazioni in esame vanno inquadrate nella<br />

disciplina dei contratti di opzione disciplinati dall’art. 1331 cod. civ., ai sensi<br />

del quale, quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata<br />

alla propria dichiarazione e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione<br />

della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti<br />

previsti dall’art. 1329 cod. civ. Ne discende che, con la stipulazione di<br />

un contratto di opzione, la parte c.d. venditrice dell’opzione assume un impegno<br />

irrevocabile di acquistare o vendere una determinata attività a prezzo,<br />

condizioni e termini prefissati. La controparte, c.d. compratrice l’opzione,<br />

si riserva la facoltà di accettare la proposta irrevocabile dell’altra e solo<br />

con la manifestazione della sua volontà si conclude il contratto.<br />

Il collegio non ritiene di qualificare giuridicamente gli effetti prodotti<br />

dall’incrocio delle opzioni put e call, stante l’assenza del testo contrattuale<br />

e/o, comunque, di altre prove sui termini precisi dell’accordo. L’indagine,<br />

d’altro canto, non si rivela necessaria in quanto ciò che si deve valorizzare,<br />

ai fini del presente giudizio, è l’opzione call.<br />

In particolare il fatto che, secondo la disciplina che governa tale contratto,<br />

il venditore abbia assunto un impegno irrevocabile di acquistare ai sensi<br />

degli artt. 1329 e 1331 cod. civ.<br />

Sussiste, quindi, quella volontà di vendere certa richiesta dallo statuto<br />

all’art. 7 e, poiché sono già definiti il quantitativo di azioni (quelle in proprietà<br />

dei reclamanti), il prezzo della cessione (euro 23,50 ad azione), il terzo<br />

a cui si intende vendere (gruppo Caltagirone), devono ritenersi integrati i<br />

presupposti richiesti dalla clausola statutaria per la denuntiatio. Non essendo<br />

stata questa effettuata, deve ritenersi violato il patto di prelazione.<br />

I reclamanti, pur sostenendo che vi sia stata solo una proposta, hanno


Parte II - Giurisprudenza 315<br />

pure ipotizzato la sua accettazione, sostenendo, comunque, che il risultato<br />

non sarebbe mutato: non poteva ritenersi certa la volontà di vendere in<br />

quanto era incerta la volontà di acquistare, rimessa al terzo.<br />

L’osservazione non è corretta in quanto quella che viene in rilievo nell’ambito<br />

della prelazione è la volontà del venditore e non quella dell’acquirente.<br />

La denuntiatio va, quindi, fatta fin dal momento in cui il primo si determini<br />

alla vendita e non nel momento in cui il terzo si determini, eventualmente,<br />

all’acquisto.<br />

Tra l’altro, e l’osservazione è assorbente, qualora il terzo eserciti l’opzione,<br />

il contratto si conclude automaticamente. Il posticipare la denuntiatio,<br />

come vorrebbero i reclamanti, a tale momento equivale a svuotare di contenuto<br />

la norma sulla prelazione in quanto, come si è detto, nell’istante in<br />

cui dovrebbe essere effettuata la denuntiatio in ottemperanza alla stessa,<br />

questa è già violata.<br />

I reclamanti hanno ulteriormente argomentato sostenendo che, anche<br />

data per ammessa l’accettazione della proposta di opzione, in ogni caso<br />

non vi sarebbe volontà traslativa essendo il contratto sottoposto a condizioni<br />

(nella specie il mancato rinnovo del patto parasociale e la rimozione dallo<br />

statuto della clausola di prelazione).<br />

Le parti hanno discusso se tali condizioni risultassero provate e su chi<br />

cadesse l’onere della prova nonché se si trattasse di vere e proprie condizioni<br />

o non, piuttosto, di termine (e ciò sia perché alcuni dei reclamanti, nel<br />

fare riferimento alla proposta, avevano affermato che la stessa, nelle sue linee<br />

generali, ripeteva lo schema di quelle effettuate, in precedenza da Edizione<br />

Holding s.p.a. nelle quali il dato della modifica statutaria era riferito<br />

in termini temporali, sia perché la modifica statutaria poteva considerarsi<br />

evento certo stante la maggioranza che detenevano i reclamanti).<br />

Il collegio ritiene ogni indagine sul punto, da un lato, improduttiva (come<br />

già sièdetto, non conoscendo esattamente i termini della vicenda contrattuale,<br />

si ragionerebbe – come fanno le parti – su ipotesi) e, dall’altro,<br />

superflua (per quel che interessa la presente causa l’esistenza di tali elementi<br />

accessori non sposta il ragionamento).<br />

È pacifica interpretazione, infatti, che un contratto sottoposto a termine<br />

o a condizione sia un contratto perfetto, anche se ne è posticipata l’efficacia.<br />

In ogni caso, per ritenere violato il patto di prelazione, non occorre la<br />

certezza della vicenda traslativa, ma è sufficiente la definitiva volontà di<br />

vendere: e questa esiste pur in presenza di termine o di condizione.<br />

Né si può introdurre, attraverso la condizione, come fanno i reclamanti,<br />

un profilo di intuitus personae: finché vièla clausola di prelazione il socio<br />

non è intenzionato a vendere e, ove essa non vi sia più e il socio possa scegliere<br />

l’acquirente da esso prescelto in base all’intuitus personae, solo allora<br />

vi è l’intenzione di vendere.<br />

Osserva il collegio che quando esiste una clausola di prelazione non esi-


316<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

ste l’intuitus personae, essendo (e dovendo essere) indifferente (terzo o socio)<br />

il soggetto a cui vendere.<br />

Qualora si voglia dar valore a tale profilo, non si deve introdurre la clausola<br />

di prelazione o, se introdotta, la si deve togliere. E gli attuali reclamanti,<br />

disponendo della necessaria maggioranza, avrebbero potuto farlo.<br />

Lo stesso risultato non può, per conto, essere ottenuto impegnandosi a<br />

vendere nella vigenza della clausola di prelazione senza effettuare la denuntiatio<br />

e, con ciò, violando la clausola stessa.<br />

Altro argomento che viene speso dai reclamanti è che, aderendo alla tesi<br />

della reclamata, l’acquisto da parte del prelazionario non avverrebbe a parità<br />

di condizioni (si sostiene che, mentre il socio prelazionario manifesta la<br />

volontà di acquistare le azioni, il terzo si riserva unicamente la facoltà di manifestare<br />

in futuro, se lo vorrà, l’intenzione di acquistare).<br />

L’obiezione non coglie nel segno: è, infatti, evidente che il soggetto prelazionante<br />

subentra nella stessa posizione del terzo, rimanendo sottoposto,<br />

qualora voglia esercitare la prelazione, alla disciplina contrattuale concordata.<br />

Premesso quanto sopra relativamente al fumus, si tratta, ora, di verificare<br />

l’ammissibilità della misura.<br />

Pur essendo la questione logicamente e giuridicamente pregiudiziale, il<br />

collegio ritiene di esaminarla ora in quanto solo lo svolgimento della vicenda<br />

di cui si discute, così come sopra tratteggiato, consente di deciderla.<br />

È interpretazione pacifica quella che ritiene passibili di sequestro giudiziario<br />

i beni che siano investiti non solo dalle tipiche azioni di rivendicazione,<br />

di reintegrazione o di manutenzione, ma anche da quelle, pur di natura<br />

personale, che, comunque, portino ad una statuizione di condanna alla restituzione<br />

o al rilascio (Cass. 28 aprile 1994 n. 4039; Cass. 19 ottobre 1993<br />

n. 10333; Cass. 3 agosto 1988 n. 4807; Cass. 15 ottobre 1986 n. 6038; Cass.<br />

13 dicembre 1985 n. 6301; Cass. 15 giugno 1981 n. 3885).<br />

I reclamanti hanno eccepito l’inammissibilità della misura, sostenendo<br />

che, anche ammessa l’efficacia reale della clausola e, quindi, la nullità e/o<br />

inefficacia (assoluta e/o relativa) del negozio concluso con il terzo (a seconda<br />

delle interpretazioni che si vogliono seguire), in ogni caso non si potrebbe<br />

avere un effetto restitutorio: infatti l’orientamento preferibile esclude<br />

che la violazione della clausola di prelazione dia diritto al riscatto dei soci<br />

pretermessi o possa trovare rimedio nell’utilizzazione dell’art. 2932 cod. civ.<br />

Il collegio conosce e condivide l’orientamento giurisprudenziale prevalente<br />

che non ammette il diritto al riscatto (Tribunale Napoli, 12 ottobre<br />

1988; Tribunale Roma, 4 maggio 1998; Tribunale Napoli, 4 giugno 1993;<br />

Tribunale Napoli, 20 febbraio 1989; Tribunale Napoli, 12 ottobre 1988).<br />

Nel caso di specie, tuttavia, non vi è motivo di ragionare termini di riscatto<br />

(diritto da esercitare nei confronti del terzo acquirente, al quale sia<br />

stata trasferita la proprietà sul bene) per la semplice ragione che le azioni<br />

di cui si discute sono ancora intestate ai reclamanti e l’effetto traslativo


Parte II - Giurisprudenza 317<br />

non si è verificato, così come risulta dalle affermazioni di questi ultimi (si<br />

veda quanto dichiarato nella prima memoria dimessa nel primo arbitrato:<br />

«per avvedersi che nessun trasferimento delle azioni SEP detenute dagli odierni<br />

convenuti è avvenuto – tanto meno a favore del gruppo Caltagirone o dell’Ing.<br />

Caltagirone in violazione della clausola statutaria di prelazione, si producono...<br />

tanto i titoli azionari dei convenuti (...) – che risultano ancora nominativamente<br />

intestati agli stessi – quanto l’estratto notarile del libro soci<br />

(...), il quale non indica in alcun punto tra i soci SEP né l’Ing. Caltagirone<br />

né società riconducibili al gruppo Caltagirone»).<br />

Edizione Holding s.p.a. si è, infatti, attivata nel momento in cui riteneva<br />

vi fosse stata violazione della clausola di prelazione, ma prima che tale violazione<br />

fosse portata alle definitive conseguenze con il trasferimento delle<br />

azioni.<br />

Tanto premesso in punto riscatto, si deve verificare se, ritenuta fondata<br />

e accolta la domanda, così come prospettata, si possa giungere ad una statuizione<br />

di condanna alla restituzione e/o alla consegna.<br />

Orbene, se si leggono le conclusioni svolte da Edizione Holding s.p.a. nel<br />

primo arbitrato, risulta evidente la sussistenza del presupposto. Infatti la reclamata<br />

ha chiesto l’accertamento dell’inefficacia del negozio, dell’esistenza<br />

del proprio diritto di esercitare la prelazione e, dato atto di voler offrire il<br />

prezzo pattuito, che venga emesso «... lodo condizionale che dichiari l’obbligo<br />

dei signori Renè Fernando Caovilla, Ivano Beggio e Giuseppe Stefanel nonché<br />

delle società E.G.P. S.r.l., Gedit S.r.l. e Simod S.p.A., di intestare e consegnare<br />

le predette azioni ad Edizione Holding S.p.A. in proporzione alla partecipazione<br />

azionaria dalla stessa detenuta in S.E.P., nonché per le ulteriori azioni che – all’esito<br />

della denuntiatio – dovessero rimanere inoptate dagli altri soci S.E.P.:<br />

intestazione e consegna subordinate al previo pagamento da parte della qui concludente<br />

del prezzo dovuto ai convenuti, nell’importo e nei termini previsti dal<br />

suindicato accordo di vendita e quali risultanti all’esito dell’istruttoria».<br />

È, quindi, evidente che l’esito sperato da Edizione Holding s.p.a. è<br />

quello dell’acquisto delle azioni e cioè di un trasferimento di proprietà<br />

dai reclamanti alla reclamata, il che, evidentemente integra quel presupposto<br />

della «consegna» che la giurisprudenza richiede qualora si sia in presenza<br />

di azione personale e non reale.<br />

E, si aggiunge, il ragionamento non muta anche se, nel concreto, la vendita<br />

non avverrà (si rammenta quanto sopra detto in relazione alla presenza<br />

di condizioni e/o termini e al subentro di Edizione Holding s.p.a. nella medesima<br />

posizione del terzo) in quanto per il giudice della cautela è sufficiente<br />

che la consegna sia un possibile esito della vicenda.<br />

Si deve, infine, valutare il profilo del periculum in mora.<br />

La Suprema Corte ha chiarito che per la concessione del sequestro giudiziario<br />

non si richiede, come per il sequestro conservativo, che ricorra il<br />

pericolo, concreto ed attuale, di sottrazione o alterazione del bene, essendo


318<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

invece sufficiente, ai fini dell’estremo dell’opportunità richiesto dalla norma,<br />

che lo stato di fatto esistente in pendenza di giudizio comporti la mera<br />

possibilità, sia pure astratta, che si determinino situazioni tali da pregiudicare<br />

l’attuazione del diritto controverso (Cass. 12 febbraio 1982 n. 854 e,<br />

più Cass. 6 novembre 1964 n. 2694). «In altre parole l’opportunità di conservazione<br />

del bene non sorge solo in presenza di un pericolo attuale di sottrazione<br />

e distruzione, ma è sufficiente che si prospetti la semplice possibilità<br />

di pregiudizio e, più in generale, una situazione di fatto diversa da quella<br />

di diritto, tale che al termine della lite la parte istante non riuscirebbe ad<br />

ottenere il vantaggio che le spetta» (Cass. 27 settembre 1993 n. 9729; in tal<br />

senso anche Cass. 28 giugno 1969 n. 2342).<br />

Per negare ogni periculum i reclamanti osservano che l’assemblea paventata<br />

nel ricorso e la cui convocazione aveva indotto il giudice di prime<br />

cure a concedere la misura cautelare inaudita altera parte si è tenuta senza<br />

che la clausola di prelazione sia stata rimossa.<br />

È da rilevare, tuttavia, che l’assemblea potrebbe essere riconvocata e la<br />

prelazione eliminata.<br />

Sul punto i reclamanti hanno rilevato che tale evento dovrebbe risultare<br />

indifferente, proprio nella prospettazione fatta da controparte: poiché il negozio<br />

sarebbe stato concluso nella vigenza della clausola, stante il carattere<br />

reale di questa, si sarebbe potuto far valere la nullità e/o l’inefficacia senza<br />

alcun problema essendo la fattispecie già perfetta ed esaurita al momento<br />

della domanda arbitrale.<br />

L’osservazione dei reclamanti è, in parte, corretta, ma non viene portata<br />

alle conseguenze ultime. Innanzi tutto il collegio condivide quelle interpretazioni<br />

che predicano il carattere reale della causa di prelazione (Cass. 29<br />

agosto 1998 n. 8645; Tribunale Napoli, 4 giugno 1993; Tribunale Milano,<br />

22 giugno 2001; Tribunale Bassano del Grappa, 17 febbraio 1993; Tribunale<br />

Roma, 18 marzo 1998; Tribunale Como, 23 febbraio 1994) e, quindi,<br />

della possibilità del socio pretermesso di far valere l’inefficacia del negozio<br />

(si propende per tale interpretazione (Cass. 16 ottobre 1959, n. 2881; Tribunale<br />

Napoli, 4 giugno 1993; Tribunale Milano, 23 settembre 1991; Tribunale<br />

Catania, 20 novembre 2002; Tribunale Catania, 6 febbraio 2003) in<br />

quanto il contratto, non nullo né annullabile, tuttavia, di fronte all’azione di<br />

alcuni soggetti lesi, si manifesta inidoneo a produrre i propri effetti e viene<br />

travolto, non a causa di un vizio intrinseco, ma in forza di una circostanza<br />

ad esso esterna; non per quella della nullità (Cass., 21 ottobre 1973, n.<br />

2763; Appello Bari, 29 aprile 1989; Tribunale Como, 23 febbraio 1994; Tribunale<br />

Napoli, 12 ottobre 1988; Tribunale Rimini, 12 aprile 1984), che è<br />

vizio che attiene all’essenza del negozio ed è prevista dalla legge solo nelle<br />

ipotesi più gravi; non, infine, per quella dell’annullabilità (Appello Napoli,<br />

12 gennaio 1969; Appello Bari, 14 dicembre 1959) che può comminarsi solo<br />

nei casi espressamente previsti).


Parte II - Giurisprudenza 319<br />

Premesso questo, correttamente i reclamanti affermano che l’abolizione<br />

della clausola statutaria è evento indifferente in quanto l’inefficacia del negozio,<br />

essendo lo stesso stato concluso nella vigenza della stessa, può essere<br />

ancora azionata. Dimenticano, tuttavia, che, una volta tolta la clausola, la<br />

vicenda traslativa viene portata a definitivo compimento per cui ad Edizione<br />

Holding s.p.a. non rimarrebbe altro che il risarcimento del danno, dovendosi<br />

escludere, come sopra si è fatto, la possibilità di riscatto. Per contro,<br />

nel caso di specie, Edizione Holding s.p.a., come già detto, si è attivata<br />

giudizialmente in un momento in cui, secondo la ricostruzione sopra effettuata,<br />

si è violata la clausola statutaria, ma le azioni sono ancora intestate ai<br />

venditori e la prelazione può essere esercitata, con l’ottenimento del risultato<br />

sperato e cioè l’acquisto delle stesse.<br />

Dal che, evidentemente, deriva l’opportunità di cristallizzare la situazione<br />

in attesa dell’esito del giudizio di merito.<br />

Un’ultima osservazione va fatta in relazione al numero di azioni sequestrate.<br />

Il provvedimento reclamato va confermato anche sul punto in quanto<br />

il collegio ritiene che i soci pretermessi vantino una legittima aspettativa<br />

di poter esercitare il diritto di opzione su tutte le azioni messe in vendita.<br />

Ogni limitazione dell’oggetto della misura cautelare si rivelerebbe incongrua<br />

e contrasterebbe con quell’opportunità di cristallizzare la situazione<br />

in attesa della decisione definitiva che si è appena richiamata in punto periculum.<br />

P.Q.M., rigetta i reclami proposti e conferma l’ordinanza impugnata;<br />

spese al definitivo.


I<br />

TRIBUNALE DI ROVIGO<br />

31 gennaio 2005<br />

Pres. Bordon - Est. Ghedini<br />

Fallimento Fin.Tess. Soc. per az. (Avv.ti Inzitari e Sichirollo) c. Cassa di<br />

Risparmio di Ferrara Soc. per az. (Avv.ti Nicoli e Garbin)<br />

Fallimento - Accertamento del passivo - Opposizione stato passivo - Legittimità<br />

costituzionale<br />

(Art. 98 legge fallim.; artt. 3, 24, 25, 111 Cost.)<br />

Fallimento - Accertamento del passivo - Opposizione stato passivo - Azione<br />

riconvenzionale - Ammissibilità e ritualità - Difetto di autorizzazione<br />

- Irregolarità sanabile con efficacia ex tunc<br />

(Art. 98 legge fallim.; artt. 166 e 167 cod. proc. civ.; art. 31 legge fallim.)<br />

Fallimento - Accertamento del passivo - Opposizione stato passivo - Giudizio<br />

a cognizione piena<br />

(Art. 98 legge fallim.)<br />

Fallimento - Accertamento del passivo - Opposizione stato passivo - Pegno<br />

strumenti finanziari - Insussistenza e inopponibilità garanzia - Accertamento<br />

- Rigetto opposizione<br />

(Art. 2787 cod. civ.; art. 34 d.lgs. n. 213/1998; d.lgs. n. 170/2004; Regol.<br />

Consob n. 11768/1998)<br />

Fallimento - Accertamento del passivo - Opposizione stato passivo - Scritture<br />

contabili - Inidoneità probatoria - Data certa - Timbro postale -<br />

Corrispondenza in corso particolare - Corrispondenza in autoprestazione<br />

- Insufficienza<br />

(Art. 98 legge fallim.; art. 2704 cod. civ.; art. 2710 cod. civ.)<br />

Non è manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale<br />

dell’art. 98 legge fallim. in relazione agli artt. 3, 24, 25, 111 Cost. in quanto<br />

la piena legittimità dell’attuale assetto normativo, nella parte in cui prevede<br />

che le cause di opposizione ex art. 98 legge fallim. vengano trattate dallo stesso<br />

giudice delegato che ha reso esecutivo lo stato passivo, è stata più volte affermata<br />

dalla Corte Costituzionale e da ultimo ribadita con la recente ordinanza<br />

del 19 marzo 2002, n. 75 ( 1 ).<br />

( 1-12 ) Le sentenze hanno deciso il giudizio di opposizione allo stato passivo promosso da<br />

due istituti di credito. Nel caso deciso dalla sentenza sub I la Banca ha impugnato lo stato<br />

passivo del fallimento per far valere: a) un credito in via privilegiata pignoratizia derivante


Parte II - Giurisprudenza 321<br />

È ammissibile la domanda riconvenzionale da parte del curatore che sia<br />

convenuto nel giudizio di opposizione allo stato passivo, purché la domanda<br />

dipenda strettamente dal medesimo fatto o inerisca il medesimo oggetto introdotto<br />

in giudizio dall’opponente, e la mancanza di autorizzazione al momento<br />

della proposizione della domanda riconvenzionale comporta una mera irregolarità<br />

sanabile con la produzione in giudizio del provvedimento autorizzativo,<br />

purché effettuata prima che intervenga la pronuncia della sentenza ( 2 ).<br />

Attesa la natura del giudizio di opposizione allo stato passivo quale impugnazione<br />

a devolutività piena, il giudice del gravame è investito della cognizione<br />

sull’intera pretesa creditoria fatta valere con la domanda di insinuazione<br />

allo stato passivo e non è in alcun modo vincolato dalla motivazione assunta<br />

nel provvedimento che ha reso esecutivo lo stato passivo ( 3 ).<br />

Il creditore che intenda ottenere l’ammissione al passivo del credito derivante<br />

da mutuo assistito con garanzia pignoratizia su strumenti finanziari deve<br />

fornire la prova non soltanto del credito (per la quale non è sufficiente in<br />

sede di opposizione allo stato passivo la produzione dell’estratto conto) ma altresì<br />

della valida costituzione del pegno secondo gli specifici requisiti previsti<br />

dall’art. 2787 cod. civ., e cioè occorre che siano presenti gli elementi idonei a<br />

identificare con certezza senza ombra di dubbio il credito e, quando quest’ultimo<br />

ha ad oggetto strumenti finanziari, che la registrazione nel libro vincoli<br />

ex art. 34 del d.lgs. n. 213/1998 (per le garanzie costituite prima dell’abrogazione<br />

del libro dei vincoli avvenuta con d.lgs. n. 170 del 21 maggio 2004) contenga<br />

i requisiti previsti dal Regolamento Consob n. 11768/98 e che, in ogni<br />

caso, soddisfi i medesimi requisiti imposti dalla disciplina generale codicistica<br />

di cui all’art. 2787 cod. civ. ( 4 ).<br />

Attesa la posizione di terzo che riveste il curatore nel procedimento di ve-<br />

da un mutuo garantito da pegno su titoli (credito ammesso in chirografo in sede di verifica,<br />

con esclusione della garanzia per assenza di un valido titolo costitutivo opponibile alla procedura);<br />

b) un credito in via chirografaria per saldo debitore del conto corrente della società<br />

fallita (credito escluso in sede di verifica per la carenza di prova del contratto di conto corrente<br />

e della pattuizione del tasso di interessi ultralegali); c) un credito in via chirografaria per<br />

fideiussione rilasciata dalla fallita a garanzia di un mutuo di una società del gruppo. Nel caso<br />

deciso dalla sentenza sub II la Banca ha impugnato lo stato passivo del fallimento per far valere:<br />

a) un credito in via chirografaria per saldo debitore del conto corrente della società fallita<br />

(credito escluso in sede di verifica per la carenza di prova del credito e del suo esatto ammontare);<br />

b) alcuni crediti in via chirografaria per fideiussioni rilasciate dalla fallita a garanzia<br />

di società del gruppo (crediti esclusi in sede di verifica in parte per l’inefficacia ex art. 64 legge<br />

fallim. della garanzia fideiussoria, in parte per la carenza di data certa della garanzia e di<br />

prova del credito, in parte per l’inopponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo portante il<br />

credito garantito); c) un credito in via chirografaria per avallo da parte della società fallita di<br />

cambiali agrarie emesse da una ditta individuale dello stesso amministratore della società fallita<br />

(credito escluso in sede di verifica per nullità del negozio cambiario in quanto posto in<br />

essere dalla società fallita a favore del suo amministratore e, quindi, in violazione dell’art.


322<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

rifica dei crediti e nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il credito deve<br />

risultare da atto (diverso dalle scritture contabili del creditore in quanto non<br />

aventi rilevanza probatoria nei confronti del curatore) avente data certa anteriore<br />

all’apertura della procedura concorsuale e a tal fine è insufficiente il timbro<br />

postale apposto sulla parte esterna del modulo prestampato, costituente il<br />

retro delle pattuizioni, e riservata all’intestazione, in quanto la unica valenza<br />

che può essere attribuita alla timbratura de quo è quella di provare in modo<br />

certo la fisica esistenza del modulo cartolare, mentre è necessario provare che<br />

il modulo cartolare sia stato riempito e sottoscritto con quel determinato contenuto<br />

in data anteriore all’apertura della procedura concorsuale ed una tale<br />

prova incombe al creditore che avanza pretese nei confronti del fallimento e<br />

non già a chi (curatore) contesta che il timbro postale così apposto costituisca<br />

un fatto equipollente ai sensi dell’art. 2704 cod. civ. Del tutto inidonei al fine<br />

della data certa, poi, sono il timbro in ‘corso particolare’ ovvero la corrispondenza<br />

in ‘autoprestazione’ (nella specie il credito dell’opponente è stato rigettato<br />

in quanto la documentazione offerta non presentava quegli elementi idonei<br />

ad integrare ‘un altro fatto che stabilisca in modo certo l’anteriorità della<br />

formazione del documento’ ai sensi dell’art. 2704 cod. civ. e inoltre le scritture<br />

contabili dell’opponente, delle quali è stata dichiarata la non utilizzabilità nei<br />

confronti del curatore ai sensi dell’art. 2710 cod. civ., erano in ogni caso inopponibili<br />

in quanto recavano la vidimazione di chiusura successiva alla dichiarazione<br />

di fallimento) ( 5 ).<br />

2624 cod. civ. nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 61/2002); d) un credito in prededuzione<br />

per spese relative alla proposta istanza di fallimento (credito escluso in sede di verifica in<br />

conseguenza dell’esclusione dei crediti principali cui esso accedeva).<br />

Nel costituirsi in giudizio il fallimento ha chiesto il rigetto dell’opposizione e la conferma<br />

del provvedimento del Giudice delegato che ha reso esecutivo lo stato passivo. Inoltre, il fallimento<br />

ha svolto azione riconvenzionale per far valere, nel caso deciso dalla sentenza sub I,<br />

l’inefficacia e la revoca ex artt. 2901 cod. civ. e 66 legge fallim. della costituzione di pegno e<br />

della fideiussione, nonché in via subordinata la nullità del mutuo; nel caso deciso dalla sentenza<br />

sub II, l’inefficacia e la revoca ex artt. 2901 cod. civ., 64 e 66 legge fallim. della fideiussione,<br />

nonché l’inefficacia, invalidità ed inopponibilità della stessa ai sensi degli artt. 2384 e<br />

2384 bis cod. civ., come pure la nullità ex art. 1418 cod. civ. del negozio di garanzia per avallo<br />

di cambiali agrarie.<br />

Le sentenze hanno rigettato le opposizioni degli istituti di credito, integralmente nel caso<br />

deciso dalla sentenza sub I, per la quasi totalità nel caso deciso dalla sentenza sub II, per la<br />

mancanza di data certa della documentazione prodotta dagli opponenti a sostegno delle pretese<br />

fatte valere (sul punto, in particolare, le sentenze offrono una motivazione articolata con<br />

ampi riferimenti giurisprudenziali), nonché (sentenza sub I) per insussistenza della garanzia<br />

pignoratizia a causa della insufficiente indicazione del credito garantito, nonché (sentenza<br />

sub II) per la nullità del negozio di garanzia in quanto posto in essere in violazione dell’art.


Parte II - Giurisprudenza 323<br />

II<br />

TRIBUNALE DI ROVIGO<br />

31 gennaio 2005<br />

Pres. Bordon - Est. Ghedini<br />

Fallimento Fin.Tess. Soc. per az. (Avv.ti Inzitari e Sichirollo)<br />

c. Capitalia Soc. per az. - Gruppo Bancario Capitalia<br />

(Avv.ti Giacomelli e Ubertone)<br />

Fallimento - Accertamento del passivo - Opposizione stato passivo - Azione<br />

riconvenzionale - Ammissibilità e ritualità - Costituzione in giudizio<br />

- Inapplicabilità regime ordinario - Difetto di autorizzazione - Irregolarità<br />

sanabile con efficacia ex tunc<br />

(Art. 98 legge fallim.; artt. 166 e 167 cod. proc. civ.; art. 31 legge fallim.)<br />

Fallimento - Accertamento del passivo - Opposizione stato passivo - Giudizio<br />

a cognizione piena<br />

(Art. 98 legge fallim.)<br />

Fallimento - Opposizione stato passivo - Scritture contabili - Inidoneità<br />

probatoria - Data certa - Timbro postale - Corrispondenza in corso<br />

particolare - Corrispondenza in autoprestazione - Insufficienza<br />

(Art. 98 legge fallim.; art. 2704 cod. civ.; art. 2710 cod. civ.)<br />

Fallimento - Accertamento del passivo - Opposizione stato passivo - Fideiussione<br />

controllante - Estraneità oggetto sociale - Accertamento -<br />

Rigetto opposizione<br />

(Artt. 1956, 2384 e 2384 bis cod. civ.)<br />

Fallimento - Accertamento del passivo - Opposizione stato passivo - Decreto<br />

ingiuntivo non definitivo - Non equiparabilità a sentenza non<br />

passata in giudicato - Accertamento - Rigetto opposizione<br />

(Artt. 95 e 98 legge fallim.)<br />

Fallimento - Accertamento del passivo - Opposizione stato passivo - Garanzia<br />

per avallo cambiali agrarie - Contrarietà a norma imperativa -<br />

Nullità<br />

(Art. 1418; art. 2624 cod. civ. ante d.lgs. n. 61/2002)<br />

Fallimento - Accertamento del passivo - Istanza fallimento - Spese legali -<br />

Non ammissibilità allo stato passivo - Spese bollo - Ammissibilità allo<br />

stato passivo - Esclusione prededuzione<br />

(Art. 6 e 98 legge fallim.)<br />

Il curatore convenuto nel giudizio di opposizione allo stato passivo può<br />

svolgere domanda riconvenzionale senza necessità di costituirsi venti giorni


324<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

prima dell’udienza di comparizione e la mancanza di autorizzazione al momento<br />

della proposizione della domanda riconvenzionale comporta una mera<br />

irregolarità sanabile con la produzione in giudizio del provvedimento autorizzativo,<br />

purché effettuata prima che intervenga la pronuncia della sentenza ( 6 ).<br />

Attesa la natura del giudizio di opposizione allo stato passivo quale impugnazione<br />

a devolutività piena, il giudice del gravame è investito della cognizione<br />

sull’intera pretesa creditoria fatta valere con la domanda di insinuazione<br />

allo stato passivo e non è in alcun modo vincolato dalla motivazione assunta<br />

nel provvedimento che ha reso esecutivo lo stato passivo ( 7 ).<br />

Attesa la posizione di terzo che riveste il curatore nel procedimento di verifica<br />

dei crediti e nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il credito deve<br />

risultare da atto avente data certa all’apertura della procedura concorsuale e a<br />

tal fine è insufficiente il timbro postale apposto sulla parte esterna del modulo<br />

prestampato, costituente il retro delle pattuizioni, e riservata all’intestazione<br />

in quanto la unica valenza che può essere attribuita alla timbratura de quo<br />

è quella di provare in modo certo la fisica esistenza del modulo cartolare, mentre<br />

è necessario provare che il modulo cartolare sia stato riempito e sottoscritto<br />

con quel determinato contenuto in data anteriore all’apertura della procedura<br />

concorsuale ed una tale prova incombe al creditore che avanza pretese nei confronti<br />

del fallimento e non già a chi (curatore) contesta che il timbro postale<br />

così apposto costituisca un fatto equipollente ai sensi dell’art. 2704 cod. civ.<br />

Del tutto inidonei al fine della data certa, poi, sono il timbro ‘in corso particolare’<br />

ovvero la corrispondenza in ‘autoprestazione’ ( 8 ).<br />

Deve presumersi la gratuità della garanzia prestata dalla controllante a favore<br />

della controllata e deve affermarsi l’estraneità della stessa garanzia all’oggetto<br />

sociale della controllante fideiubente, pur se formalmente rientrante nel<br />

suo oggetto sociale, quando le condizioni patrimoniali e finanziarie della società<br />

controllata sono tali da non rendere prospettabile un vantaggio compensativo<br />

per la controllante fideiubente (nella specie è stata ritenuta la natura<br />

gratuita della garanzia prestata dalla controllante a favore della controllata<br />

sulla base di una serie di elementi accertati dal giudice, costituiti dalla crisi<br />

di liquidità della controllata garantita, desumibile dalla differenza negativa<br />

2624 cod. civ. (vecchia formulazione) e in conflitto di interesse (sul punto sono pochissimi i<br />

precedenti: Appello Torino, 28 maggio 1966, in questa Rivista, 1968, II, 43; Tribunale Padova,<br />

25 febbraio 2002, in Giur. merito, 2002, 986).<br />

Le sentenze si segnalano inoltre per avere affrontato ulteriori profili di rilievo: la legittimità<br />

costituzionale dell’art. 98 legge fallim. in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost.; l’ammissibilità<br />

e ritualità dell’azione riconvenzionale del curatore nel giudizio di opposizione allo<br />

stato passivo e la sua proponibilità sino all’udienza di prima comparizione, in deroga al regime<br />

ordinario di decadenza previsto dagli artt. 166 e 167 cod. proc. civ.; la natura del giudizio<br />

di opposizione allo stato passivo quale «impugnazione a devolutività piena» che investe il giudice<br />

della cognizione sull’intera pretesa creditoria e non lo vincolano alla motivazione del


Parte II - Giurisprudenza 325<br />

tra crediti ‘a breve’ e debiti ‘a breve’ risultante dai bilanci, dalla svalutazione<br />

effettuata nel bilancio della controllante della partecipazione nella controllata<br />

e dai rilievi svolti dai sindaci della controllante in ordine al rischio di realizzo<br />

dei crediti verso le società partecipate) ( 9 ).<br />

Il decreto ingiuntivo che non è divenuto definitivo per essere intervenuta<br />

la dichiarazione di fallimento del debitore in pendenza del termine per<br />

proporre opposizione non è equiparabile alla sentenza non passata in giudicato<br />

e pertanto è inapplicabile a tale fattispecie l’art. 95 legge fallim. ed il<br />

creditore ha l’onere di provare il proprio credito secondo le regole generali,<br />

non potendosi avvalere dell’accertamento monitorio contenuto nel decreto<br />

ingiuntivo non definitivo (nella specie il creditore aveva ottenuto un decreto<br />

ingiuntivo sia nei confronti del debitore principale sia nei confronti del garante,<br />

poi fallito nelle more del termine per proporre opposizione, e in forza<br />

di tale decreto ingiuntivo aveva presentato domanda di insinuazione al passivo<br />

del fallimento del garante e ne era stato escluso. Il tribunale ha rigettato<br />

l’opposizione in quanto ha ritenuto inopponibile e privo di valenza probatoria<br />

del credito il decreto ingiuntivo perché non definitivo e, inoltre, ha<br />

accertato la inidoneità probatoria e l’inopponibilità per mancanza di data<br />

certa dell’ulteriore documentazione prodotta dal creditore, costituita nello<br />

specifico dall’estratto di saldaconto, dagli estratti conto e dalla richiesta di<br />

ampliamento dei fidi) ( 10 ).<br />

È nullo, per violazione della norma imperativa dell’art. 2624 cod. civ.<br />

(nella formulazione anteriore al d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 riguardante la disciplina<br />

degli illeciti penali e amministrativi delle società commerciali) il negozio<br />

di garanzia posto in essere con l’avallo di cambiali agrarie emesse da una<br />

ditta individuale quando l’amministratore della società avallante sia altresì titolare<br />

della ditta individuale avallata, a nulla rilevando il mutamento legislativo<br />

che intervenga successivamente al compimento dell’atto, abrogando o modificando<br />

la fattispecie criminosa ( 11 ).<br />

Non sono da ammettersi al passivo le spese legali sostenute per la dichiarazione<br />

di fallimento in quanto la relativa istanza può essere presentata<br />

personalmente e, dunque, non richiede l’assistenza di un legale. Sono da<br />

ammettersi, per contro, le spese vive (bollo) sostenute per la presentazione<br />

dell’istanza, credito quest’ultimo da riconoscere al chirografo e con esclusione<br />

della prededuzione, in quanto maturato prima della dichiarazione di fallimento<br />

( 12 ).<br />

provvedimento reso in sede di verifica; l’irrilevanza ed inopponibilità del decreto ingiuntivo<br />

non definitivo ai fini della prova del credito; la natura non prededucibile del credito portato<br />

dalle spese legali relative alla presentazione dell’istanza di fallimento. (Avv. Giovanna<br />

Garofalo)


326<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

I<br />

(Omissis)<br />

Svolgimento del processo. – Con ricorso ex art. 98 legge fallim. Cassa di<br />

Risparmio di Ferrara soc. per az. (da ora in poi, brevemente, Banca) tempestivamente<br />

depositato e ritualmente notificato si opponeva alla decisione<br />

del giudice delegato del fallimento della soc. per az. Fin.Tess. (da ora in poi<br />

Fallimento) con cui questi aveva rigettato integralmente le due domande di<br />

ammissione al passivo della predetta procedura per:<br />

a) A 2.519.227,60 in via privilegiata pignoratizia, per pegno su titoli, asseritamente<br />

dovute per debito derivante da mutuo effettuato in pool con la<br />

BNL Ferrara (credito ammesso come richiesto solo in via chirografaria attesa<br />

la assenza dì un valido titolo costitutivo di pegno opponibile alla procedura);<br />

b) A 83.704,94 in chirografo in relazione al saldo debitore al momento del<br />

fallimento del c/c 4358 intestato alla fallita (richiesta rigettata stante la mancata<br />

prova del contratto di conto corrente avente data certa opponibile al fallimento,<br />

e la assenza di pattuizione efficacie di tasso di interessi ultralegale);<br />

c) A 63.856,47 in chirografo in forza della fideiussione rilasciata da<br />

Fin.Tess. a favore della soc. a resp. lim. Ardea (credito escluso in ragione<br />

della mancanza di data certa del contratto di garanzia, e della nullità del medesimo<br />

per violazione dell’art. 2384 bis cod. civ.).<br />

In breve, e rimandando alla parte motiva per le dettagliate motivazioni<br />

di opposizione distinte per ogni singolo rapporto creditorio, esponeva la<br />

Banca di avere fornito prova completa del proprio credito e della ragione<br />

di privilegio e insisteva per la ammissione dello stesso.<br />

Si costituiva, il giorno precedente alla prima udienza del 18 giugno<br />

2003, il fallimento insistendo per il rigetto della opposizione e la conferma<br />

del provvedimento del G.D. e chiedendo in via riconvenzionale la declaratoria<br />

di inefficacia ex art. 2901 cod. civ. e art. 66 legge fallim. dell’atto costitutivo<br />

del pegno su titolo, asseritamene consistente la ragione di privilegio<br />

ed in via subordinata l’accertamento della nullità del mutuo sottostante<br />

il pegno medesimo per assenza di causa e conseguentemente la nullità del<br />

pegno; nonché la inefficacia ex art. 2901 cod. civ. e art. 66 legge fallim. della<br />

fideiussione rilasciata in favore della banca e relativa alla esposizione debitoria<br />

di Ardea soc. a resp. lim.<br />

A fronte della comparsa della procedura l’opponente eccepiva la inammissibilità<br />

delle domande riconvenzionali e la loro improcedibilità in quanto<br />

non autorizzate dal G.D., essendo stata richiesta e concessa la autorizzazione<br />

in un momento successivo alla proposizione delle domande stesse;<br />

sollevava inoltre questione di legittimità costituzionale dell’art. 98 legge fallim.<br />

nella parte in cui prevedeva che fosse il giudice delegato a istruire la<br />

causa di opposizione.


Parte II - Giurisprudenza 327<br />

Concessi i termini di cui agli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. il G.I., ritenuta<br />

la non rilevanza della questione di legittimità costituzionale; assunte le<br />

prove il G.I. invitava le parti a precisare le loro conclusioni.<br />

Precisate le conclusioni come sopra riportate le causa perveniva alla decisione<br />

del collegio previa assegnazione dei termini per comparse e per memorie<br />

conclusionali.<br />

Motivi della decisione. – I. In via assolutamente preliminare la difesa<br />

della banca solleva eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 98 legge<br />

fallim. in relazione agli artt. 3, 24, 25, 111 Cost.; la questione è assai nota<br />

e svariate volte il giudice costituzionale ne è stato investito, sia prima che<br />

dopo la entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 111 Cost., senza<br />

mai pervenire ad una decisione di accoglimento e quindi ad una declaratoria<br />

di incostituzionalità.<br />

Apparendo sufficiente il richiamo a quanto già affermato dal G.I. in ordinanza<br />

resa in corso di causa e l’ampio excursus delle decisioni svolto dalla<br />

difesa del fallimento, si ribadisce che concorrono a fare ritenere manifestamente<br />

infondata la questione sia la natura sommaria della cognizione del<br />

giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo, che la mera efficacia<br />

endofallimentare della decisione del giudice delegato, essendo solo la<br />

sentenza che decise sulla opposizione idonea a formare giudicato.<br />

La questione sollevata non pare quindi fondata.<br />

II. Sempre in via preliminare appare opportuno chiarire che, nel giudizio<br />

di opposizione allo stato passivo, l’onere della prova grava per intero sul<br />

creditore che chiede di essere ammesso al passivo del fallimento: ciò si giustifica<br />

per la natura di ordinario giudizio di cognizione dell’opposizione allo<br />

stato passivo, nell’ambito del quale l’opponente assume la veste di attore (e<br />

deve fornire ex novo la prova piena del suo credito) ed il curatore quella di<br />

convenuto, e il tribunale deve riesaminare l’intero rapporto da cui trae origine<br />

il credito insinuato.<br />

Nell’ambito del giudizio di opposizione il giudice conosce dell’intero<br />

rapporto allegato dal creditore a sostegno della sua originaria domanda,<br />

senza che sia in alcun modo vincolante la motivazione del provvedimento<br />

di rigetto del G.D.: nonostante abbia la natura di impugnazione la opposizione<br />

in commento è atta solo a determinare il passaggio da una fase a cognizione<br />

sommaria – necessaria –, ad una fase di cognizione piena – eventuale<br />

– avente ad oggetto la medesima pretesa azionata con la insinuazione<br />

al passivo (Cassazione, 8 novembre 1997, n. 11026; Corte Costituzionale 9<br />

marzo 2002, n. 75).<br />

Poiché si tratta di una impugnazione a devolutività piena, essa «dà luogo<br />

a una integrale rinnovazione del giudizio, quali che siano le ragioni del<br />

gravame», essendo i giudici della opposizione «comunque investiti della cognizione<br />

sulla intera pretesa creditoria fatta valere con la domanda di insinuazione»<br />

(Cassazione, 24 luglio 2003, n. 11456, in Fall. 2004, 1308).


328<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Dalla natura di giudizio a cognizione piena della fase di opposizione ex<br />

art. 98 legge fallim. deriva la inidoneità probatoria di quegli strumenti che<br />

invece possono agevolare e sostenere la pretesa del creditore in una fase<br />

sommaria quale quella monitoria: basti pensare all’estratto conto di cui all’art.<br />

50 t.u. bancario, sufficiente a ottenere la emissione del decreto ingiuntivo,<br />

ma assolutamente inefficacie a provare il credito nella fase di opposizione.<br />

Nel procedimento di verifica del passivo e negli inerenti giudizi di opposizione<br />

allo stato passivo la posizione di terzietà del curatore è ormai fuori<br />

discussione (cfr. Cassazione S.U., 28 agosto 1990, n. 8879, in Fall., 1990,<br />

1225; Cassazione, 14 gennaio 1999, n. 352, in Fall., n. 12/1999, 1315; Cassazione,<br />

6 maggio 1998, n. 4551, in Fall., n. 4/1999, 375), con ogni conseguenza<br />

in ordine alla prova della scrittura ai sensi dell’art. 2704 cod. civ.<br />

Di qui derivano tutte le conseguenze in punto di efficacia probatoria dei<br />

documenti prodotti dalla opponente e di opponibilità al fallimento che vengono<br />

allegate nella motivazione che segue, in punto di disamina delle specifiche<br />

voci di credito.<br />

Nel quadro delle precisazioni generali sulla natura del giudizio di opposizione,<br />

rilevanti ai fini della decisione della fattispecie in esame, va introdotta<br />

inoltre la valutazione della infondatezza delle eccezioni di rito svolte<br />

dalla difesa della banca in ordine alla ammissibilità e ritualità delle domande<br />

riconvenzionali.<br />

In ordine al primo dei rilievi svolti, concernente la inammissibilità ab<br />

origine della domanda riconvenzionale del fallimento in un giudizio di opposizione<br />

allo stato passivo, si osserva che la giurisprudenza legittimità edi<br />

merito sono uniformi nel ritenere pienamente ammissibile la domanda suddetta,<br />

pur con una applicazione rigorosa dei criteri di cui all’art. 36 cod.<br />

proc. civ., ovvero qualora la domanda dipenda strettamente dal medesimo<br />

fatto o inerisca il medesimo oggetto introdotto in giudizio dalla pretesa dell’opponente<br />

(da ultimo, in parte motiva, Cassazione, 23 dicembre 2003, n.<br />

19718, in Fall., 2003, 1360; Cassazione, 1 agosto 1986, n. 6963; Tribunale<br />

Monza, 30 dicembre 2002, in Fall. 2003, 801; Tribunale Padova, 28 agosto<br />

2002, in Giur. merito, 2003, 697): nel caso de quo non v’è dubbio che la<br />

difesa relativa alla revocabilità-nullità della garanzia pignoratizia e alla annullabilità<br />

di quella fideiussoria ineriscano il medesimo titolo dedotto dalla<br />

opponente a sostegno della propria pretesa.<br />

Ancora di più tale convincimento trova conforto qualora si osservi che<br />

le domande riconvenzionali svolte sono esclusivamente tese ad una eventuale<br />

dichiarazione di inefficacia o di inesistenza del titolo, senza che sia svolta<br />

in merito alcuna pretesa restitutoria con spiegamento di azioni di condanna,<br />

avendo in buona sostanza il senso di una eccezione riconvenzionale.<br />

In ordine al secondo rilievo avanzato dalla banca, inerente il rilascio della<br />

autorizzazione del G.D. alla proposizione di domande riconvenzionali so-


Parte II - Giurisprudenza 329<br />

lo in un momento successivo alla proposizione stessa, per conforme giurisprudenza<br />

di legittimità la mancanza di autorizzazione, al momento della<br />

formulazione della domanda, genera una mera irregolarità sanabile con l’ottenimento<br />

e la produzione della autorizzazione prima della pronuncia della<br />

sentenza (ex plurimis Cassazione, 27 marzo 2003, n. 4555; Cassazione, 20<br />

settembre 2002, n. 13764; Cassazione, 15 maggio 1997, n. 4310).<br />

Le relative eccezioni devono quindi essere rigettate.<br />

III. Venendo alla disamina del merito della domanda, la banca ha chiesto<br />

la ammissione della somma di A 2.519.227,60 asseritamente dovuti per<br />

debito derivante da mutuo effettuato in pool con la BNL Ferrara, in via privilegiata,<br />

essendo il credito garantito dalla costituzione di pegno su titoli per<br />

la somma di A 619.748,27 in forza di contratto di pegno sottoscritto in data<br />

13 settembre 1999. L’intero credito della banca è stato ammesso dalla procedura<br />

in via chirografaria: la opposizione verte dunque sulla esistenza della<br />

causa di privilegio.<br />

Nonostante la banca abbia chiesto la insinuazione in via privilegiata per<br />

la intera somma di A 2.519.227,60, è chiaro che l’eventuale accoglimento<br />

della opposizione comporterebbe la ammissione in privilegio per la minore<br />

somma di A 619.748,27 ovvero per il valore di titoli dati in pegno, essendo il<br />

credito per la residua somma privo di alcuna causa di prelazione.<br />

Ritiene però il collegio che la banca non abbia fornito la prova della valida<br />

costituzione di pegno.<br />

Come per tutti i negozi volontari istitutivi di garanzia del credito rafforzative<br />

della generica garanzia patrimoniale, il legislatore, sia a tutela della<br />

parte debitrice che degli altri creditori, ha previsto per la costituzione del<br />

pegno su beni mobili requisiti formali di particolare rigore. In particolare<br />

il pegno, qualora inerisca crediti eccedenti la somma di A 2,58, deve essere<br />

stipulato con atto scritto avente data certa, che contenga sufficiente indicazione<br />

del credito garantito e della cosa data in pegno.<br />

Ai fini della sufficiente indicazione del credito garantito non è richiesto<br />

che esso risulti specificato in tutti i suoi elementi costituitivi ma che siano<br />

presenti elementi idonei a identificare con certezza e senza ombra di dubbio<br />

il credito (Cassazione, 91/7794); per contro il requisito, previsto a pena di<br />

nullità dalla legge, non è soddisfatto che l’oggetto della garanzia sia determinabile<br />

solo con l’ausilio di dati esteriori e quinti non siano in alcun modo<br />

individuabili sulla scorta di collegamenti indicati nella scrittura stessa (Cassazione,<br />

95/7163). Per esempio se l’atto fa solo riferimento al conto corrente<br />

bancario del debitore, a nulla vale la produzione in giudizio del libro fidi,<br />

pur se autenticato regolarmente (Cassazione, 96/9727).<br />

Nel caso de quo l’atto costitutivo di pegno, integrato da un modulo prestampato<br />

e predisposto dalla banca e successivamente compilato, reca la indicazione,<br />

quale credito garantito del «mutuo ipotecario di lire 5.000.000.000<br />

in pool durata dieci anni, rate semestrali», e quale oggetto del pegno «titoli di


330<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

stato o equiparati per valore di lire 1.200.000.000 così specificati: 133861 BTP<br />

1 novembre 2009 B 328.000, 132177 CCT 1 marzo 2006 B 306.000»: la indicazione<br />

del credito garantito non appare sufficientememte individuata. Non<br />

sono indicate né le parti del mutuo, la data di sottoscrizione e la data della<br />

iscrizione ipotecaria: la stessa documentazione prodotta dalla banca al doc.<br />

30 (libro fidi), a prescindere dalla sua inopponibilità alla procedura stante la<br />

vidimazione ben posteriore al fallimento ed in generale la operatività dell’art.<br />

2710 cod. civ. avverso il curatore, attesta la presenza di svariate linee<br />

di credito e riporta due volte la annotazione di un mutuo in pool per 5 miliardi,<br />

il primo definito ipotecario il secondo fondiario. A fronte della replica<br />

della banca che spiega essere la medesima linea di credito con specificazione<br />

delle quote spettanti alle due banche erogatrici in pool, si osserva che<br />

apparirebbe comunque consolare che il totale di fidi diretto venga indicato,<br />

alla fine della annotazione, in lire 9.600.000.000. In ogni caso poi, per le<br />

ragioni sopra riportate, il contratto di pegno deve essere autosufficiente nell’individuare<br />

la linea di credito garantita non potendosi pretendere dalle<br />

parti il ricorso a elementi e strumenti di estranei al documento e da esso<br />

non richiamato.<br />

Al momento in cui si afferma essere stato costituito il pegno era in vigore<br />

il d.lgs. 213 del 1998 che prevedeva che, per i titoli dematerializzati,<br />

in deroga a quanto previsto dall’art. 1997 cod. civ., il vincolo venisse creato<br />

mediante registrazione in apposito conto tenuto dall’intermediario. Il regolamento<br />

Consob emanato sul punto n. 11768/98 prevedeva che nella annotazione<br />

fossero indicate la causale della iscrizione e la indicazione degli strumenti<br />

finanziari. A nulla vale, per la causa de quo, che nel 1994 il libro vincoli<br />

sia stato abrogato con d.lgs. n. 170 del 21 maggio 2004, in quanto esso<br />

prevede espressamente che le nuove disposizioni si applicano alle garanzie<br />

costituite dopo la entrata in vigore della legge: per il pegno di cui è causa<br />

era ed è quindi necessaria, ai fini della sua valida costituzione la iscrizione<br />

a libro vincoli che soddisfi i caratteri di specificità e determinatezza stabiliti<br />

dalla Consob nel suo regolamento, e che comunque soddisfi gli analoghi requisiti<br />

imposti dalla disciplina generale codicistica ex art. 2787 cod. civ.<br />

Oltre ad essere insoddisfacente ed a sollevare perplessità per la sua genericità,<br />

la iscrizione a libro vincoli di cui al doc. 30 di parte opponente già<br />

citato, è di per sé in opponibile alla procedura in quanto assolutamente privo<br />

di data certa opponibile alla stessa, recando una vidimazione finale di<br />

svariati mesi successiva al fallimento.<br />

Infatti nel procedimento di verifica del passivo e negli inerenti giudizi di<br />

opposizione allo stato passivo la posizione di terzietà del curatore è ormai<br />

fuori discussione (cfr. Cassazione, 14 gennaio 1999, n. 352, in Fall. n.<br />

12/1999, 1315; Cassazione, 6 maggio 1998, n. 4551, in Fall., n. 4/1999,<br />

375), con ogni conseguenza in ordine alla prova della scrittura ai sensi dell’art.<br />

2704 cod. civ.


Parte II - Giurisprudenza 331<br />

Quanto alla data certa del contratto di pegno, la banca ha prodotto un<br />

contratto, stipulato mediante il riempimento di formulario predisposto dalla<br />

banca, in originale; il foglio reca, nella medesima parte contenente le pattuizioni<br />

contrattuali, la sottoscrizione e la data del 13 settembre 1999: tale<br />

data è priva di certezza ai sensi dell’art. 2704 cod. civ. e per comprendere<br />

tale conclusione è imprescindibile esaminare concretamente e nel dettaglio<br />

il documento prodotto al n. 9 da parte opponente. Il foglio infatti è riempito<br />

per intero dalle condizioni predisposte quanto ad una facciata; il retro<br />

appare diviso in quattro settori, come se il foglio fosse destinato – e se ne<br />

vedono ancora i segni sulla carta – a essere piegato in quattro lasciando all’esterno<br />

le due parti in bianco di cui una recante il nominativo della banca:<br />

amòdi busta.<br />

Il timbro postale è stato apposto su tale parte bianca, che – una volta<br />

creata la busta – doveva svolgere da intestazione della stessa, e che non contiene<br />

alcuna sottoscrizione o pattuizione, presentandosi in buona sostanza<br />

come settore a parte e diverso rispetto al documento contenente le pattuizioni<br />

essendo presente solo un timbro postale su di una parte del retro del<br />

foglio lasciata in biancoretro, in bianco, del foglio contenente le pattuizioni<br />

contrattuali.<br />

Deve essere all’uopo specificamente esaminato il significato probatorio<br />

del timbro postale apposto nella corrispondenza in cd. corso particolare (sostituita<br />

oggi dalla cd autoprestazione).<br />

L’art. 2704 cod. civ., pacificamente applicabile nei rapporti tra il curatore<br />

ed i terzi che hanno stipulato con il fallito (sia pure limitatamente alla<br />

sede della verifica dello stato passivo e nel conseguente giudizio di opposizione),<br />

posto che, in relazione a tali rapporti, il curatore va ritenuto estraneo<br />

alla pattuizione, elenca una serie di fatti idonei ad attribuire certezza alla<br />

data della scrittura.<br />

Vero è che tale elencazione non è tassativa, poiché la legge stessa consente<br />

la possibilità di apprezzare come equipollente dei fatti enunciati<br />

espressamente anche «un altro fatto che stabilisca in modo certo l’anteriorità<br />

della formazione del documento» (il giudizio sulla idoneità del fatto atipico<br />

ad attribuire certezza alla data del documento è sottratto al sindacato di legittimità<br />

in quanto trattasi di apprezzamento di merito).<br />

È altrettanto vero, però, che il fatto de quo deve essere dotato di tale<br />

forza probatoria da porsi con uguale grado di certezza rispetto ai fatti<br />

espressamente elencati dall’art. 2704 cod. civ., altrimenti verrebbe frustrata<br />

la ratio della norma, di impedire le frodi a danno dei terzi.<br />

D’altronde, non è che si debba necessariamente presumere che alcuno<br />

ponga in essere comportamenti fraudatori delle ragioni dei creditori; gli è<br />

che la legge tende a prevenire le frodi con riferimento a qualunque soggetto,<br />

e non è dato in questa sede distinguere il trattamento ex lege in base alla<br />

considerazione della maggiore o minore credibilità istituzionale che può


332<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

avere l’uno o l’altro creditore, atteso che tale facoltà di discernimento non è<br />

consentita dall’art. 2704 cod. civ.<br />

La frode sarebbe la conseguenza che si potrebbe astrattamente verificare<br />

considerando come idonei ad attribuire certezza alla data del documento<br />

dei fatti che, di per sé, si potrebbero prestare ad interpretazione non univoca<br />

rispetto alla loro pretesa idoneità.<br />

Nessuno potrebbe contestare l’inequivoca forza probatoria che può<br />

avere la registrazione dell’atto presso un ufficio pubblico, la morte del soggetto<br />

che ha compiuto l’atto, o la sopravvenuta sua impossibilità fisica, o la<br />

riproduzione in atti pubblici della scrittura.<br />

La stessa norma di cui all’art. 2704 cod. civ. parla di un «fatto che stabilisca<br />

in modo egualmente certo l’anteriorità».<br />

Tale forza probatoria non può essere comunque riconosciuta al timbro<br />

postale, anche se esso sia sento apposto da un terzo rispetto alla formazione<br />

del documento (l’incaricato dell’Ufficio Postale) ed anche se esso formi un<br />

corpo unico con il foglio sul quale il timbro è apposto, anche se nella parte<br />

contenente l’indirizzo dei destinatario (così Cassazione, 25 luglio 1997, n.<br />

6943).<br />

II timbro postale si presta invero ad equivoche interpretazioni circa la<br />

data, quando sia stato apposto semplicemente sul foglio cioè sulla carta<br />

che contiene il documento, essendo in concreto possibile provvedere alla<br />

certificazione della data mediante l’apposizione del timbro sul foglio non<br />

compilato, senza la sua contestuale spedizione, ovvero con la spedizione allo<br />

stesso mittente o ad altri soggetti del foglio (non compilato) ripiegato in<br />

tre parti a mo’ di busta, in modo da non consentire la visione del contenuto<br />

dall’esterno, con la possibilità dunque di compilarlo in futuro (cfr. Tribunale<br />

Trieste, 29 febbraio 1996, in Nuova giur. civ. comm. 1997, 596, per il quale<br />

«...nulla impedisce di ritenere che il lato scritto fosse «bianco» al tempo della<br />

spedizione»).<br />

Di conseguenza che il timbro postale non attribuisce con certezza data<br />

certa al contenuto del documento in cui esso è apposto, cosicché anche solo<br />

l’astratta possibilità che il mezzo de quo possa prestarsi ad un uso distorto<br />

non può che escludere la sua valenza probatoria in ogni caso in cui non sia<br />

suffragato da altri elementi che ne evidenzino la assoluta incontestabilità<br />

Tale ultima situazione si potrebbe verificare soltanto se il timbro fosse<br />

apposto non sul foglio, cioè sulla carta come tale, bensì sulla scrittura, all’interno<br />

del foglio, tale che l’inchiostro del timbro fosse chiaramente apposto<br />

sopra, e quindi successivamente, almeno in parte, all’inchiostro della scrittura<br />

(cfr. Tribunale Padova, 2 marzo 1999, Fall. n. 8/1999, 934, confermata<br />

da Appello Venezia, 17 maggio 2000, secondo cui «...con il termine documento<br />

non si intende il foglio in quanto tale, bensì quel foglio riempito<br />

con la relativa scrittura. Con l’ulteriore conseguenza che, ove la scrittura, come<br />

di regola avviene, acquisti giuridica rilevanza con la sottoscrizione delle


Parte II - Giurisprudenza 333<br />

parti, il «documento» sarà a sua volta rilevante (e, in definitiva, sarà giuridicamente<br />

utilizzabile) quando sia stato formato con le sottoscrizioni del caso<br />

(...) cosicché davvero non sembra possibile dubitare che, laddove, nella stessa<br />

norma, si fa riferimento alla «formazione del documento», quest’ultimo non<br />

può essere considerato nella pura materialità fisica del supporto cartaceo, prescindendo<br />

dalla scrittura sul medesimo apposta. Ma allora, deve convenirsi<br />

che, ai fini di che trattasi, non è sufficiente, per attribuire data certa alla scrittura,<br />

che il fatto atípico (nella specie il bollo postale) consenta di ritenere che,<br />

ad una determinata data, il «supporto materiale» già esisteva, bensì che detto<br />

fatto consenta di ritenere che, a quella data, su quel «supporto materiale» già<br />

era stata apposta e sottoscritta la scrittura privata della quale si controverte<br />

(...) essendo la norma dettata al fine di determinare la «certezza» della data<br />

della scrittura (e non già la possibilità ovvero la probabilità che la scrittura<br />

risalga ad una determinata data) (...), laddove, nel caso che ne occupa, è la<br />

già avvenuta sottoscrizione ad una determinata data – e quindi la giuridica<br />

esistenza della scrittura — che l’apposizione del timbro postale, nel contesto<br />

sopra descritto, non è idonea a comprovare)»; l’orientamento è sfato confermato<br />

da Appello Venezia, 15 giugno 2000; cfr., nello stesso senso, Appello<br />

Venezia, sent. n. 1858/1994; cfr. anche Tribunale Padova, 30 maggio 2002,<br />

in Fall., 2003, 326; Tribunale Padova, 3 marzo 2003, in Fall., 2003, 897).<br />

Ciò vale ad escludere, nel caso concreto, la valenza probatoria del timbro<br />

postale apposto sul foglio contenente le condizioni contrattuali e sul retro<br />

dello stesso: la unica valenza che può essere conferita alla timbratura de<br />

quo è quella di provare in maniera certa la esistenza concreta del modulo<br />

cartolare ma «non che esso sia stato completato e sottoscritto prima del fallimento».<br />

Dunque, la timbratura postale ex se (mancando cioè altri significativi<br />

elementi) non può essere considerata tra i fatti equipollenti nel conferire data<br />

certa, e l’onere probatorio resta a chi vuole dimostrare la data della scrittura,<br />

non a chi contesta l’idoneità del fatto equipollente (in tal senso, cfr.<br />

Appello Venezia, 17 maggio 2000, per cui «...nessun onere di prova contraria<br />

(del resto dalla legge non richiesto) incombe sul terzo (ossia il fallimento) a<br />

cui la scrittura viene opposta»).<br />

Poiché la corrispondenza in corso particolare non consentiva un tranquillizzante<br />

risultato in ordine alla certezza della data della scrittura in essa<br />

contenuta, prevalendo invece le situazioni di incertezza, l’art. 41 del Codice<br />

Postale (d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156), che prevedeva (alla lettera b) tale forma<br />

particolare di invio, è stato abrogato dall’art. 16 del d.lgs. 22 luglio 1999<br />

n. 261 e, pertanto, la corrispondenza in corso particolare oggi non esiste<br />

più.<br />

Si pensi per vero alla singolarità di tale corrispondenza (consistente nella<br />

presentazione di un piego, aperto o chiuso, da parte del mittente, che ne<br />

era anche il destinatario, consentendo alle Poste di evitare il lavoro del ritiro


334<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

e, poi, della consegna del piego al mittente-destinatario stesso, limitandosi<br />

invece a provvedere all’annullo del francobollo), da cui i mittenti non si separavano<br />

mai, provvedendo essi stessi alla presentazione all’addetto all’Ufficio<br />

postale, che apponeva il timbro sul foglio praticamente a mani del presentatore,<br />

con le conseguenze che si sanno in ordine al significato probatorio<br />

di tale gesto, posto che il foglio poteva anche essere presentato aperto<br />

(sul diritto o sul rovescio), e, dunque, si poteva inferire che il timbro desse<br />

certezza alla data della scrittura.<br />

Attualmente, la corrispondenza in corso particolare è stata sostituita<br />

dalla così detta «auroprestazione», cioè la prestazione di servizi postali da<br />

parte della persona fisica o giuridica che è all’origine della corrispondenza,<br />

prevista dall’art. 8 del d.lgs. 22 luglio 1999 n. 261, che è caratterizzata da:<br />

presentazione da parte del mittente-destinatario del plico chiuso; apposizione<br />

della dicitura «autoprestazione» sul fronte del plico; affrancatura in base<br />

alle vigenti tariffe del Corriere Prioritario; apposizione del bollo a data da<br />

parte dell’addetto e immediata restituzione ai presentatore.<br />

Essendo il plico per norma sempre chiuso, è evidente che non possono<br />

più farsi questioni sulla data della scrittura contenuta in esso, non essendo<br />

le Poste dotate di apparecchiature per la lettura ai raggi X, per cui tale mezzo<br />

di invio non può più neppure lontanamente somigliare a quelli che la<br />

norma dell’art. 2704 cod. civ. indica direttamente, o descrive come equipollenti.<br />

Di assoluta irrilevanza le determinazioni in merito, relative alla idoneità<br />

del timbro postale in autoprestazione a creare data certa, della Associazione<br />

bancaria italiana, organismo privo di finalità interpretative del diritto e le<br />

cui argomentazioni certamente non sono in alcun modo vincolati per il giudice.<br />

Parimenti inidoneo a colorare di certezza la data del documento de quo<br />

è l’estratto autentico del registro vincoli e del libro fidi (doc. 11 e 30 parte<br />

opponente): al di là della generale inutilizzabilità nei confronti del curatore<br />

– attesa la sua già menzionata posizione di terzietà, della valenza probatoria<br />

ex art. 2710 cod. civ. delle scritture contabili, efficace solo tra imprenditori<br />

(Cassazione, 14 gennaio 1999, n. 352, in Fall. 1999, n. 352), si osserva che i<br />

registri recano una vidimazione finale ben successiva al momento del fallimento,<br />

ed addirittura successiva alla udienza di verifica dello stato passivo<br />

(7 marzo 2003). La formalità è quindi, ai sensi dell’art. 45 legge fallim.,<br />

inopponibile alla procedura fallimentare, dovendo essere comunque apposta<br />

in momento anteriore al fallimento per essere efficace nei confronti di<br />

questo (Cassazione, 26 maggio 1997, n. 4646, in G. it., 1998, 1135; Tribunale<br />

Treviso, 16 gennaio 1999, in G. it., 1999, 1409).<br />

Da ultimo si osserva che il parere della Consob di cui al doc. 31 di parte<br />

opponente riguarda la mancata applicazione dell’art. 45 del regolamento<br />

Consob precitato, al di là della sua mancata vincolatività, riguarda in ogni


Parte II - Giurisprudenza 335<br />

caso il pegno irregolare di titoli – ovvero quello in cui è consentito al credito<br />

che possiede il bene dato in pegno di farne uso e poi sostituirlo con il tantundem,<br />

e non già la ipotesi oggetto della presente cognizione, che è per<br />

contro un pegno regolare con patto di rotatività.<br />

Il titolo che fonderebbe la causa di privilegio del credito della banca avverso<br />

il fallimento non è dunque stato provato.<br />

IV. La banca chiede inoltre, in riforma del provvedimento del G.D., di<br />

essere ammessa al passivo per A 83.704,94 in chirografo in relazione al saldo<br />

debitore al momento del fallimento del c/c n. 4358 intestato alla fallita.<br />

La banca infatti ha prodotto un contratto di apertura di conto corrente<br />

privo di alcuna data certa ex art. 2704 cod. civ. (v. supra); né i due documenti,<br />

anch’essi in fotocopia (docc. 19 e 18), contenenti calcoli del preteso<br />

credito effettuati dalla banca, provenienti unilateralmente dalla stessa, privi<br />

di valore contrattuale e di data certa. Nessuna prova è stata pertanto fornita<br />

della stipulazione di un contratto bancario, pattuizione che deve essere effettuata<br />

in forma scritta a pena di nullità ex art. 117 t.u. bancario.<br />

Alcuna rilevanza può essere fornita alla produzione di documentazione<br />

contenente gli estratti conto del rapporto allegato come esistente fra Fin.-<br />

Tess. soc. per az. e Banca si tratta di atti privi di alcuna data certa o verificabile,<br />

formati e prodotti unilateralmente dalla banca e non, mentre<br />

non possono essere utilizzati nei confronti del curatore, che non è imprenditore<br />

per i fini di cui all’art. 2710 cod. civ. (Cassazione, 14 gennaio 1999, n.<br />

352, in Fall. n. 12/1999, 1315).<br />

L’Istituto di credito che voglia, infatti, essere ammesso al passivo del fallimento<br />

presunto correntista deve dare, soprattutto nel giudizio di opposizione,<br />

che è giudizio a cognizione piena, piena prova del suo credito ai sensi<br />

dell’art. 2679 cod. civ. non potendosi giovare nei confronti del curatore,<br />

stante la sua posizione di terzo, degli effetti della approvazione tacita del<br />

conto ex art. 1832 cod. civ. (peraltro nella presente causa non è stata nemmeno<br />

provata la spedizione al correntista), validi solo fra le parti (Cassazione,<br />

9 maggio 2001, n. 6465, in Fall. 2002, 389; Tribunale Monza, 9 aprile<br />

2002, in Fall. 2003, 199; Tribunale Padova, 6 agosto 2003, in Giur. Mer.,<br />

2004, 922; Tribunale Roma, 24 luglio 2000, in Dir. e prat. Societaria<br />

2001, f. 4, 73).<br />

La domanda deve quindi essere rigettata per mancata prova del credito.<br />

V. Da ultimo la banca opponente insiste per la ammissione al passivo<br />

del credito di A 63.856,47 in chirografo in forza della fideiussione rilasciata<br />

da Fin.tess. a favore della banca in relazione alla posizione debitoria per<br />

mutuo chirografario di soc. a resp. lim. Ardea, partecipata della fallita. Anche<br />

in tal caso deve ritenersi la mancata prova da parte dell’istante dei presupposti<br />

della propria domanda. Il contratto di fideiussione infatti reca la<br />

data del 29 gennaio 1999 ma essa appare priva dei requisiti di necessaria<br />

certezza, essendo solo stato apposto, sul retro in bianco del foglio contenen-


336<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

te il modulo delle condizioni, un timbro postale per cui valgono analoghe<br />

considerazioni di inidoneità a attestare a certezza della data rispetto a quelle<br />

già svolte al punto sub III.<br />

Identiche argomentazioni rispetto a quella svolte al punto IV vanno richiamate,<br />

ove necessario, in ordine alla carenza di prova del credito della<br />

banca verso il debitore principale, Ardea soc. a resp. lim., trattandosi di<br />

un preteso mutuo chirografario risultante da scrittura privata priva di data<br />

certa. La opposizione va pertanto rigettata con condanna al pagamento delle<br />

spese liquidate come in dispositivo.<br />

P.Q.M. il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza<br />

disattesa, dichiara manifestamente infondata la questione di costituzionalità<br />

sollevata dalla opponente in relazione all’art. 98 legge fallim.; rigetta la opposizione<br />

proposta da Cassa di Risparmio di Ferrara avverso il provvedimento<br />

con cui il G.D. dichiarava esecutivo lo stato passivo di fallimento<br />

Fin.tess. soc. per az. (Omissis)<br />

II<br />

(Omissis)<br />

Svolgimento del processo. – Con ricorso ex art. 98 legge fallim. Capitalia<br />

soc. per az. (da ora in poi, brevemente, Banca) tempestivamente depositato<br />

e ritualmente notificato si opponeva alla decisione del giudice delegato del<br />

fallimento della soc. per az. Fin.Tess. (da ora in poi Fallimento) con cui<br />

questi aveva rigettato integralmente la domanda di ammissione al passivo<br />

della predetta procedura per una somma complessiva di A 3.866.531,73,<br />

di cui:<br />

a) A 175.687,51 in chirografo asseritamente dovute per esposizione passiva<br />

di conto corrente intestato alla fallita (domanda rigettata in considerazione<br />

della mancata prova della esistenza e della quantificazione del credito<br />

da passivo di c/c),<br />

b) A 2.072.103,89 in chirografo dovute in forza di fideiussione rilasciata<br />

il 23 febbraio 2001 dalla fallita a favore della partecipata In.Food. soc. per<br />

az. (richiesta rigettata stante la inefficacia ex art. 64 legge fallim. della garanzia<br />

fideiussoria rilasciata a favore di In.Food. soc. per az.),<br />

c) A 97.002,47 in chirografo in forza della fideiussione rilasciata il 15 ottobre<br />

1998 da Fin.tess. a favore della soc. a resp. lim. Ardea (credito escluso<br />

in ragione della mancanza di data certa del contratto di garanzia e della<br />

mancata prova del credito principale),<br />

d) A 58.293,13 in chirografo a titolo di fideiussione a favore di Rivà<br />

Agricoltura soc. a resp. lim. (istanza rigettata in ragione della inopponibilità<br />

al fallimento del decreto ingiuntivo emesso a favore della banca e della assenza<br />

di prova del titolo),


Parte II - Giurisprudenza 337<br />

e) A 1.456.271,76 in chirografo a seguito di avallo cambiario sottoscritto<br />

dalla fallita a favore delle cambiali agrarie emesse da Tessarin Savino (credito<br />

escluso stante la nullità del negozio di avallo in quanto garanzia espressa<br />

dalla società a favore dell’amministratore della stessa),<br />

f) ed infine A 7.172,97 in prededuzione per spese relative alla proposizione<br />

della istanza di fallimento (istanza rigettata in quanto avente natura<br />

accessoria rispetto alle altre).<br />

In breve, e rimandando alla parte motiva per le dettagliate motivazioni<br />

di opposizione distinte per ogni singolo rapporto creditorio, esponeva la<br />

Banca di avere fornito prova completa del proprio credito e insisteva per<br />

la ammissione dello stesso.<br />

Si costituiva, alcuni giorni prima della prima udienza del 17 settembre<br />

2003, il fallimento insistendo per il rigetto della opposizione e la conferma<br />

del provvedimento del G.D. e chiedendo in via riconvenzionale la declaratoria<br />

di inefficacia ex art. 64 legge fallim. – o in subordine ex art. 2901 cod.<br />

civ. e art. 66 legge fallim. – della fideiussione 23 febbraio 2001 a favore di<br />

In.Food., ed in via ulteriormente subordinata l’accertamento della invalidità<br />

ex artt. 2384 e 2384 bis cod. civ. della medesima garanzia, nonché la dichiarazione<br />

di nullità ex art. 1418 cod. civ. della garanzia per avallo prestata dalla<br />

fallita a favore del suo amministratore.<br />

A fronte della comparsa della procedura l’opponente eccepiva la tardività<br />

delle domande riconvenzionali ai sensi dell’art. 167 cod. proc. civ. e la<br />

inammissibilità delle stesse in quanto non autorizzate dal G.D., essendo stata<br />

richiesta e concessa la autorizzazione in un momento successivo alla proposizione<br />

delle domande stesse.<br />

Concessi i termini di cui agli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. il G.I. rigettava<br />

le istanze istruttorie e invitava le parti a precisare le loro conclusioni.<br />

Precisate le conclusioni come sopra riportate le causa perveniva alla decisione<br />

del collegio previa assegnazione dei termini per comparse e per memorie<br />

conclusionali.<br />

Motivi della decisione. – I. Preliminarmente appare opportuno chiarire<br />

che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’onere della prova grava<br />

per intero sul creditore che chiede di essere ammesso al passivo del fallimento:<br />

ciò si giustifica per la natura di ordinario giudizio di cognizione dell’opposizione<br />

allo stato passivo, nell’ambito del quale l’opponente assume la<br />

veste di attore (e deve fornire ex novo la prova piena del suo credito) ed il<br />

curatore quella di convenuto, e il tribunale deve riesaminare l’intero rapporto<br />

da cui trae origine il credito insinuato.<br />

Nell’ambito del giudizio di opposizione il giudice conosce dell’intero<br />

rapporto allegato dal creditore a sostegno della sua originaria domanda,<br />

senza che sia in alcun modo vincolante la motivazione del provvedimento<br />

di rigetto del G.D.: nonostante abbia la natura di impugnazione la opposizione<br />

in commento è atta solo a determinare il passaggio da una fase a co-


338<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

gnizione sommaria – necessaria –, ad una fase di cognizione piena – eventuale<br />

– avente ad oggetto la medesima pretesa azionata con la insinuazione<br />

al passivo (Cassazione, 18 novembre 1997, n. 11026; Corte Costituzionale,<br />

9 marzo 2002, n. 75).<br />

Poiché si tratta di una impugnazione a devolutività piena, essa «dà luogo<br />

a una integrale rinnovazione del giudizio, quali che siano le ragioni del<br />

gravame», essendo i giudici della opposizione «comunque investiti della cognizione<br />

sulla intera pretesa creditoria fatta valere con la domanda di insinuazione»<br />

(Cassazione, 24 luglio 2003, n. 11456, in Fall. 2004, 1308).<br />

Dalla natura di giudizio a cognizione piena della fase di opposizione ex<br />

art. 98 legge fallim. deriva la inidoneità probatoria di quegli strumenti che<br />

invece possono agevolare e sostenere la pretesa del creditore in una fase<br />

sommaria quale quella monitoria: basti pensare all’estratto conto di cui all’art.<br />

50 t.u. bancario, sufficiente a ottenere la emissione del decreto ingiuntivo,<br />

ma assolutamente inefficacie a provare il credito nella fase di opposizione.<br />

Nel procedimento di verifica del passivo e negli inerenti giudizi di opposizione<br />

allo stato passivo la posizione di terzietà del curatore è ormai fuori discussione<br />

(cfr. Cassazione, 14 gennaio 1999, n. 352, in Fall. n. 12/1999, 1315;<br />

Cassazione, 6 maggio 1998, n. 4551, in Fall. n. 4/1999, 375), con ogni conseguenza<br />

in ordine alla prova della scrittura ai sensi dell’art. 2704 cod. civ.<br />

Di qui derivano tutte le conseguenze in punto di efficacia probatoria dei<br />

documenti prodotti dalla opponente e di opponibilità al fallimento che vengono<br />

allegate nella motivazione che segue, in punto di disamina delle specifiche<br />

voci di credito.<br />

Nel quadro delle precisazioni generali sulla natura del giudizio di opposizione,<br />

rilevanti ai fini della decisione della fattispecie in esame, va introdotta<br />

la valutazione della infondatezza delle eccezioni di rito svolte dalla difesa<br />

della banca in ordine alla tempestività e ritualità delle domande riconvenzionali.<br />

Rileva la opponente che la domanda riconvenzionale va proposta, ai<br />

sensi dell’art. 166 cod. proc. civ., mediante comparsa di costituzione e risposta<br />

depositata entro venti giorni prima della udienza fissata ex art.<br />

180 cod. proc. civ. A tale proposito va osservato che il giudizio di opposizione<br />

allo stato passivo si pone in rapporto di specialità con il rito dettato<br />

per il processo civile in generale e che le norme dettate dal codice di rito<br />

debbono e possono essere applicate in quanto compatibili con le norme<br />

dettate dal legislatore del fallimento. Di conseguenza la norma di cui all’art.<br />

166 cod. proc. civ., che impone un termine perentorio al convenuto per formulare<br />

eventuale domanda riconvenzionale, deve essere coordinato con la<br />

norma di cui all’art. 98 della legge fallimentare, in forza del quale nel giudizio<br />

di opposizione il creditore opponente può costituirsi in giudizio fino a<br />

cinque giorni prima della udienza di comparizione. La applicazione al rito


Parte II - Giurisprudenza 339<br />

fallimentare della norma prevista dall’art. 166 cod. proc. civ., senza alcun<br />

filtro di coordinamento, imporrebbe al convenuto di formulare la domanda<br />

riconvenzionale in un termine addirittura anteriore a quello previsto per<br />

l’attore per costituirsi in giudizio mediante deposito del proprio fascicolo<br />

e documenti: il convenuto potrebbe essere obbligato a spiegare la propria<br />

difesa, anche riconvenzionale, senza avere visto i documenti depositati dalla<br />

controparte.<br />

Per ovviare a questa evidente stortura, ed al vulnus al diritto di difesa<br />

che ne consegue, la giurisprudenza di merito fino ad ora pubblicata e citata<br />

compiutamente dalla difesa del fallimento (Tribunale Monza, 28 gennaio<br />

2003, in Fall. 2003, 1123; Tribunale Monza, 12 febbraio 2001, in Fall.<br />

2002, 183; Tribunale Verona, 19 dicembre 2001, in Fall. 2002, 1341; Tribunale<br />

Bari, 27 maggio 1996, in Corr. Giur., 1997, 943), ha escluso la applicabilità<br />

dell’art. 166 cod. proc. civ. al rito della opposizione ritenendo<br />

che il fallimento convenuto possa costituirsi fino alla udienza ex art. 180<br />

cod. proc. civ. e nel medesimo termine possa esperire azione riconvenzionale;<br />

non manca poi una tesi più garantista delle ragioni del convenuto<br />

che ritiene che questi possa formulare azione riconvenzionale nel termine<br />

di cui all’art. 180 comma 2, cod. proc. civ. (Tribunale Catania, 25 gennaio<br />

2000, in Dir. Fall., 2000, II, 196).<br />

Senza in questa sede approfondire il tema della fondatezza delle due tesi<br />

– approfondimento non necessario ai fini della decisione de quo posto che<br />

le riconvenzionali sono state avanzate in comparsa depositata due giorni<br />

prima della udienza ex art. 180 cod. proc. civ. – può dunque affermarsi<br />

che le azioni spiegate dal fallimento sono tempestive.<br />

Del resto la medesima sentenza della Suprema Corte citata dalla difesa<br />

della banca (Cassazione, 18 dicembre 1990, n. 11989), affrontando il diverso<br />

tema della applicabilità alla impugnazione della sentenza che decide il<br />

giudizio di opposizione della norma prevista dall’art. 326 cod. proc. civ.,<br />

in motivazione afferma il principio secondo il quale le norme del codice<br />

di rito possono avere applicazione al giudizio ex art. 98 legge fallim. solo<br />

in assenza di una disciplina fallimentare espressa e per quanto non fatto oggetto<br />

di espressa deroga: principio che impone, in presenza dell’espresso disposto<br />

di cui all’art. 98 citato, di non poter considerare applicabile la disciplina<br />

generale.<br />

In ordine al secondo rilievo avanzato dalla banca, inerente il rilascio della<br />

autorizzazione del G.D. alla proposizione di domande riconvenzionaii solo<br />

in un momento successivo alla proposizione stessa, per conforme giurisprudenza<br />

di legittimità la mancanza di autorizzazione, al momento della<br />

formulazione della domanda, genera una mera irregolarità sanabile con l’ottenimento<br />

e la produzione della autorizzazione prima della pronuncia della<br />

sentenza (ex plurimis Cassazione, 27 marzo 2003, n. 4555; Cassazione, 20<br />

settembre 2002, n. 13764; Cassazione, 15 maggio 1997, n. 4310).


340<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Le relative eccezioni devono quindi essere rigettate.<br />

II. La banca chiede di essere ammessa al passivo per A 175.687,51 dovuti<br />

in quanto saldo passivo di conto corrente.<br />

Quanto alla prova della esistenza del credito principale nessuna rilevanza<br />

probatoria può essere fornita all’estratto conto ex art. 50 t.u. bancario<br />

(doc. 2), utile ai soli fini monitori, la banca infatti ha prodotto al doc. 1<br />

un contratto di apertura di conto corrente in mera fotocopia e privo di alcuna<br />

data certa; né i due documenti, anch’essi in fotocopia (docc. 28 e 29),<br />

contenenti calcoli del preteso credito effettuati dalla banca, provenienti unilateralmente<br />

dalla stessa, privi di valore contrattuale e di data certa. Nessuna<br />

prova è stata pertanto fornita della stipulazione di un contratto bancario,<br />

pattuizione che deve essere effettuata in forma scritta a pena di nullità ex<br />

art. 117 t.u. bancario.<br />

Alcuna rilevanza può essere fornita alla produzione di documentazione<br />

contenente gli estratti conto del rapporto allegato come esistente fra Fin.-<br />

Tess. soc. per az. e Banca si tratta di atti privi di alcuna data certa o verificabile,<br />

formati e prodotti unilateralmente dalla banca e non, mentre<br />

non possono essere utilizzati nei confronti del curatore, che non è imprenditore<br />

per i fini di cui all’art. 2710 cod. civ. (Cassazione, 14 gennaio 1999, n.<br />

352, in Fall. n. 12/1999, 1315).<br />

L’Istituto di credito che voglia, infatti, essere ammesso al passivo del fallimento<br />

presunto correntista deve dare, soprattutto nel giudizio di opposizione,<br />

che è giudizio a cognizione piena, piena prova del suo credito ai sensi<br />

dell’art. 2679 cod. civ. non potendosi giovare nei confronti del curatore,<br />

stante la sua posizione di terzo, degli effetti della approvazione tacita del<br />

conto ex art. 1832 cod. civ. (peraltro nella presente causa non è stata nemmeno<br />

provata la spedizione al correntista), validi solo fra le parti (Cassazione,<br />

9 maggio 2001, n. 6465, in Fall. 2002, 389; Tribunale Monza, 9 aprile<br />

2002, in Fall. 2003, 199; Tribunale Padova, 6 agosto 2003, in Giur. Mer.,<br />

2004, 922; Tribunale Roma, 24 luglio 2000, in Dir. e prat. Societaria<br />

2001, f. 4, 73).<br />

La domanda deve quindi essere rigettata per mancata prova del credito.<br />

III. Afferma la opponente che la fallita avrebbe, in data 23 febbraio<br />

2001, rilasciato fideiussione a favore della banca e relativa alle obbligazioni<br />

assunte dalla soc. per az. In.Food verso la banca stessa per un importo di 5<br />

miliardi delle vecchie lire e che al momento del fallimento il debito della<br />

ln.Food soc. per az. verso la Banca ammontava a A 2.072.103,89.<br />

Vanno accolti in questa sede i rilievi della difesa del fallimento in merito<br />

alla assenza dei sufficienti requisiti di opponìbilità alla procedura della documentazione<br />

prodotta dalla banca a prova della esistenza del contratto di<br />

fideiussione, e conseguentemente deve ritenersi che la banca non abbia fornito<br />

la prova della esistenza della causa del credito.<br />

La banca ha prodotto un contratto, stipulato mediante il riempimento


Parte II - Giurisprudenza 341<br />

di formulario predisposto dalla banca, in originale; il foglio reca, nella medesima<br />

parte contenente le pattuizioni contrattuali, la sottoscrizione e la data<br />

del 23 febbraio 2001: tale data è priva di certezza ai sensi dell’art. 2704<br />

cod. civ.<br />

Nel procedimento di verifica del passivo e negli inerenti giudizi di opposizione<br />

allo stato passivo la posizione di terzietà del curatore è ormai fuori discussione<br />

(cfr. Cassazione, 14 gennaio 1999, n. 352, in Fall. n. 12/1999, 1315;<br />

Cassazione, 6 maggio 1998, n. 4551, in Fall. n. 4/1999, 375), con ogni conseguenza<br />

in ordine alla prova della scrittura ai sensi dell’art. 2704 cod. civ.<br />

Deve essere all’uopo specificamente esaminato il significato probatorio<br />

del timbro postale apposto nella corrispondenza per autoprestazione (che<br />

ha sostituito la corrispondenza c.d. «in corso particolare»).<br />

L’art. 2704 cod. civ., pacificamente applicabile nei rapporti tra il curatore<br />

ed i terzi che hanno stipulato con il fallito (sia pure limitatamente alla<br />

sede della verifica dello stato passivo e nel conseguente giudizio di opposizione),<br />

posto che, in relazione a tali rapporti, il curatore va ritenuto estraneo<br />

alla pattuizione, elenca una serie di fatti idonei ad attribuire certezza alla<br />

data della scrittura.<br />

Vero è che tale elencazione non è tassativa, poiché la legge stessa consente<br />

la possibilità di apprezzare come equipollente dei fatti enunciati<br />

espressamente anche «un altro fatto che stabilisca in modo certo l’anteriorità<br />

della formazione del documento» (il giudizio sulla idoneita del fatto atipico<br />

ad attribuire certezza alla data del documento è sottratto al sindacato di legittimità<br />

in quanto trattasi di apprezzamento di merito).<br />

È altrettanto vero, però, che il fatto de quo deve essere dotato di tale<br />

forza probatoria da porsi con uguale grado di certezza rispetto ai fatti<br />

espressamente elencati dall’art. 2704 cod. civ., altrimenti verrebbe frustrata<br />

la ratio della norma, di impedire le frodi a danno dei terzi.<br />

D’altronde, non è che si debba necessariamente presumere che alcuno<br />

ponga in essere comportamenti fraudatori delle ragioni dei creditori; gli è<br />

che la legge tende a prevenire le frodi con riferimento a qualunque soggetto,<br />

e non è dato in questa sede distinguere il trattamento ex lege in base alla<br />

considerazione della maggiore o minore credibilità istituzionale che può<br />

avere l’uno o l’altro creditore, atteso che tale facoltà di discernimento<br />

non è consentita dall’art. 2704 cod. civ.<br />

La frode sarebbe la conseguenza che si potrebbe astrattamente verificare<br />

considerando come idonei ad attribuire certezza alla data del documento<br />

dei fatti che, di per sé, si potrebbero prestare ad interpretazione non univoca<br />

rispetto alla loro pretesa idoneità.<br />

Nessuno potrebbe contestare l’inequivoca forza probatoria che può<br />

avere la registrazione dell’atto presso un ufficio pubblico, la morte del soggetto<br />

che ha compiuto l’atto, o la sopravvenuta sua impossibilità fisica, o la<br />

riproduzione in atti pubblici della scrittura.


342<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

La stessa norma di cui all’art. 2704 cod. civ. parla di un «fatto che stabilisca<br />

in modo egualmente certo l’anteriorità».<br />

Tale forza probatoria non può essere comunque riconosciuta al timbro<br />

postale, anche se esso sia stato apposto da un terzo rispetto alla formazione<br />

del documento (l’incaricato dell’Ufficio Postale) ed anche se esso formi un<br />

corpo unico con il foglio sul quale il timbro è apposto, anche se nella parte<br />

contenente l’indirizzo del destinatario (così Cassazione, 25 luglio 1997, n.<br />

6943).<br />

Il timbro postale si presta invero ad equivoche interpretazioni circa la<br />

data, quando sia stato apposto semplicemente sul foglio cioè sulla carta<br />

che contiene il documento, essendo in concreto possibile provvedere alla<br />

certificazione della data mediante l’apposizione del timbro sul foglio non<br />

compilato, senza la sua contestuale spedizione, ovvero con la spedizione allo<br />

stesso mittente o ad altri soggetti del foglio (non compilato) ripiegato in<br />

tre parti a mo’ di busta, in modo da non consentire la visione del contenuto<br />

dall’esterno, con la possibilità dunque di compilarlo in futuro (cfr. Tribunale<br />

Trieste, 29 febbraio 1996, in Nuova giur. civ. comun. 1997, 596, per il<br />

quale «...nulla impedisce di ritenere che il lato scritto fosse «bianco» al tempo<br />

della spedizione»).<br />

Pertanto il timbro postale non attribuisce con certezza data certa al contenuto<br />

del documento in cui esso è apposto, cosicché anche solo l’astratta<br />

possibilità che il mezzo de quo possa prestarsi ad un uso distorto non può<br />

che escludere la sua valenza probatoria in ogni caso in cui non sia suffragato<br />

da altri elementi che ne evidenzino la assoluta incontestabilità.<br />

Tale ultima situazione si potrebbe verificare soltanto se il timbro fosse<br />

apposto non sul foglio, cioè sulla carta come tale, bensì sulla scrittura, all’interno<br />

del foglio, tale che l’inchiostro del timbro fosse chiaramente apposto<br />

sopra, e quindi successivamente, almeno in parte, all’inchiostro della scrittura<br />

(cfr. Tribunale Padova, 2 marzo 1999,in Fall. n. 8/1999, 934, confermata<br />

da Appello Venezia, 17 maggio 2000, secondo cui «...con il termine<br />

documento non si intende il foglio in quanto tale, bensì quel foglio riempito<br />

con la relativa scrittura. Con l’ulteriore conseguenza che, ove la scrittura, come<br />

di regola avviene, acquisti giuridica rilevanza con la sottoscrizione delle<br />

parti, il «documento» sarà a sua volta rilevante (e, in definitiva, sarà giuridicamente<br />

utilizzabile) quando sia stato formato con le sottoscrizioni del caso<br />

(...) cosicché davvero non sembra possibile dubitare che, laddove, nella stessa<br />

norma, si fa riferimento alla «formazione del documento», quest’ultimo non<br />

può essere considerato nella pura materialità fisica del supporto cartaceo, prescindendo<br />

dalla scrittura sul medesimo apposta. Ma allora, deve convenirsi<br />

che, ai fini di che trattasi, non è sufficiente, per attribuire data certa alla scrittura,<br />

che il fatto atipico (nella specie il bollo postale) consenta di ritenere che,<br />

ad una determinata data, il «supporto materiale» già esisteva, bensì che detto<br />

fatto consenta di ritenere che, a quella data, su quel «supporto materiale» già


Parte II - Giurisprudenza 343<br />

era stata apposta e sottoscritta la scrittura privata della quale si controverte<br />

(...) essendo la norma dettata al fine di determinare la «certezza» della data<br />

della scrittura (e non già la possibilità ovvero la probabilità che la scrittura<br />

risalga ad una determinata data) (...), laddove, nel caso che ne occupa, è la<br />

già avvenuta sottoscrizione ad una determinata data – e quindi la giuridica<br />

esistenza della scrittura – che l’apposizione del timbro postale, nel contesto<br />

sopra descritto, non è idonea a comprovare)»; l’orientamento è stato confermato<br />

da Appello Venezia, 15 giugno 2000; cfr., nello stesso senso, Appello<br />

Venezia, sent. n. 1858/1994; cfr. anche Tribunale Padova, 30 maggio 2002,<br />

in Fall., 2003, 326; Tribunale Padova, 3 marzo 2003, in Fall., 2003, 897).<br />

Ciò vale ad escludere, nel caso concreto, la valenza probatoria del timbro<br />

postale apposto sul foglio contenente le condizioni contrattuali e sul retro<br />

dello stesso: la unica valenza che può essere conferita alla timbratura de<br />

quo è quella di provare in maniera certa la esistenza concreta del modulo<br />

cartolare ma «non che esso sia stato completato e sottoscritto prima del fallimento».<br />

Dunque, la timbratura postale ex se (mancando cioè altri significativi<br />

elementi) non può essere considerata tra i fatti equipollenti nel conferire data<br />

certa, e l’onere probatorio resta a chi vuole dimostrare la data della scrittura,<br />

non a chi contesta l’idoneità del fatto equipollente (in tal senso, cfr.<br />

Appello Venezia, 17 maggio 2000, per cui «...nessun onere di prova contraria<br />

(del resto dalla legge non richiesto) incombe sul terzo (ossia il Fallimento)<br />

a cui la scrittura viene opposta»).<br />

Poiché la corrispondenza in corso particolare non consentiva un tranquillizzante<br />

risultato in ordine alla certezza della data della scrittura in essa<br />

contenuta, prevalendo invece le situazioni di incertezza, l’art. 41 del Codice<br />

Postale (d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156), che prevedeva (alla lettera b) tale<br />

forma particolare di invio, è stato abrogato dall’art. 16 del d.lgs. 22 luglio<br />

1999, n. 261 e, pertanto, la corrispondenza in corso particolare oggi non<br />

esiste più.<br />

Si pensi per vero alla singolarità di tale corrispondenza (consistente nella<br />

presentazione di un piego, aperto o chiuso, da parte del mittente, che ne<br />

era anche il destinatario, consentendo alle Poste di evitare il lavoro del ritiro<br />

e, poi, della consegna del piego al mittente-destinatario stesso, limitandosi<br />

invece a provvedere all’annullo del francobollo), da cui i mittenti non si separavano<br />

mai, provvedendo essi stessi alla presentazione all’addetto all’Ufficio<br />

postale, che apponeva íl timbro sul foglio praticamente a mani del presentatore,<br />

con le conseguenze che si sanno in ordine al significato probatorio<br />

di tale gesto, posto che il foglio poteva anche essere presentato aperto<br />

(sul diritto o sul rovescio), e, dunque, si poteva inferire che il timbro desse<br />

certezza alla data della scrittura.<br />

Attualmente, la corrispondenza in corso particolare è stata sostituita<br />

dalla cosi detta «autoprestazione», cioè la prestazione di servizi postali da


344<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

parte della persona fisica o giuridica che è all’origine della corrispondenza,<br />

prevista dall’art. 8 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, che è caratterizzata da:<br />

presentazione da parte del mittente-destinatario del plico chiuso; apposizione<br />

della dicitura «autoprestazione» sul fronte del plico; affrancatura in base<br />

alle vigenti tariffe del Corriere Prioritario; apposizione del bollo a data da<br />

parte dell’addetto e immediata restituzione al presentatore.<br />

Essendo il plico per norma sempre chiuso, è evidente che non possono<br />

più farsi questioni sulla data della scrittura contenuta in esso, non essendo<br />

le Poste dotate di apparecchiature per la lettura ai raggi X, per cui tale mezzo<br />

di invio non può più neppure lontanamente somigliare a quelli che la norma<br />

dell’art. 2704 cod. civ. indica direttamente, o descrive come equipollenti.<br />

Il titolo che fonderebbe il credito della banca avverso il fallimento non è<br />

dunque stato provato.<br />

Inammissibili le prove per testi dedotte dalla banca in corso di causa e<br />

reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, per le medesime argomentazioni<br />

svolte dal G.I. in sede di ordinanza istruttoria: la prova della data<br />

certa – dovendosi peraltro superare il limite di valore del contratto di per<br />

sé ostativo alla ammissione della prova – può essere fornita per testi ma<br />

quest’ultima deve riguardare circostanze estranee alla formazione della<br />

scrittura stessa, che consentano di ancorare e collegare in maniera certa e<br />

tranquillante la formazione del documento a un momento storico, e non<br />

già la formazione stessa della scrittura (Cassazione, 4 giugno 1986, n.<br />

3742; in motivazione Cassazione, 8 novembre 2001, n. 13183).<br />

Per completezza di motivazione deve osservarsi che non paiono privi di<br />

fondamento i rilievi dalla difesa della procedura in ordine alla gratuità del<br />

negozio di prestazione di garanzia a favore della banca e alla conseguente<br />

inefficacia ipso iure ex art. 64 legge fallim.<br />

Anche volendo aderire alla teoria, in questo caso sfavorevole alla procedura,<br />

sostenuta dalla S.C. e relativa alla applicabilità della presunzione ex<br />

art. 2901 cod. civ. di onerosità delle garanzie prestate dal terzo in modo<br />

contestuale al sorgere del credito, tale circostanza non esclude che possa essere<br />

fornita dalla procedura, trattandosi di presunzione iuris tantum, prova<br />

della gratuità del negozio.<br />

È ben vero quanto affermato dalla difesa della banca, ovvero che la fallita,<br />

società finanziaria e capogruppo del cd gruppo Tessarin, prevedeva nel<br />

suo oggetto sociale la prestazione di garanzie e favore di società partecipate<br />

o controllate – come normale nel caso di società finanziarie –, ma è altresì<br />

vero che la fallita era pur sempre una società commerciale tesa al profitto e<br />

non alla crescita degli utili: la erogazione di garanzie, come ogni altra sua<br />

attività, aveva un senso economico e rientrava nell’oggetto sociale solo in<br />

quanto potenzialmente idonea a portare benefici alla garante, fossero essi<br />

benefici diretti o indiretti, comunque traducentesi in produzione ed aumento<br />

e degli utili.


Parte II - Giurisprudenza 345<br />

Per contro la lettura della documentazione prodotta dalla banca in relazione<br />

alla situazione patrimoniale e finanziaria della garantita e partecipata<br />

In.Food. non pare fornire alcuna informazione positiva circa la prospettabilità<br />

di un vantaggio, cd compensativo, a favore della Fin.Tess.: dai bilanci<br />

della partecipata emerge negli anni 1999 e 2000, immediatamente precedenti<br />

la data della pretesa prestazione di garanzia, una imponente crisi di<br />

liquidità con una differenza negativa fra crediti e debiti a breve termine<br />

di oltre 15 miliardi di vecchie lire per il 99 e di circa 16 miliardi per l’anno<br />

successivo; non a caso nel corso dell’esercizio 2001, il medesimo in cui si<br />

afferma essere stata rilasciata la fideiussione, la Fin.Tess. provvedeva a svalutare<br />

in bilancio la partecipazione In.Food. Lo stesso collegio sindacale<br />

della fallita, nel gennaio 2001, pochi giorni prima la data della pretesa fideiussione,<br />

rilevava che i crediti verso le partecipate erano a forte di rischio<br />

di realizzo e che si prevedevano forti perdite gestionali delle medesime società<br />

(doc. 6 parte opposta).<br />

IV. La banca chiede di essere insinuata al passivo per la somma di A<br />

97.002,47 dovute in forza di garanzia fideiussoria rilasciata il 15 ottobre<br />

1998 dalla fallita a favore della banca e relativa al debito della Ardea soc.<br />

a resp. lim., società anch’essa partecipata dalla fallita e facente parte del<br />

cd «gruppo» Tessarin.<br />

A fronte del proprio preteso credito la banca aveva ottenuto, precedentemente<br />

al fallimento, un decreto ingiuntivo sia nei confronti della Ardea<br />

soc. a resp. lim. che nei confronti della Fin.Tess. soc. per az.: la dichiarazione<br />

di fallimento della Fìn.tess. soc. per az. è però intervenuta prima che trascorressero<br />

i termini per la proposizione della opposizione con la conseguente<br />

mancata definitività del decreto e la sua inopponibilità al fallimento.<br />

La dottrina e la giurisprudenza prevalenti, tra cui anche la prassi costantemente<br />

seguita da questo tribunale, sono concordi nel ritenere che l’art. 95<br />

legge fallim., contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della banca,<br />

non si applichi, nella parte in cui prevede che il fallimento, per potere rigettare<br />

il credito asseverato da sentenza non passata in giudicato, debba impugnare<br />

la sentenza stessa: al contrario il credito asseverato da decreto non<br />

definitivo può essere liberamente rigettato ove non si ritenga provato il credito<br />

senza alcun onere di proporre opposizione (Cassazione, n. 90/2974; n.<br />

91/10269; n. 94/10260; n. 95/3580; n. 97/9346); n. 98/7221).<br />

Il creditore deve quindi fornire piena prova del proprio credito non potendosi<br />

giovare dell’accertamento monitorio; a tale proposito la banca ha<br />

prodotto copia della documentazione prodotta in allegato alla richiesta di<br />

D.I. oltre a ulteriore documentazione inerente il rapporto debitorio principale<br />

fra la Ardea soc. a resp. lim. e la banca.<br />

Deve essere respinta in merito la argomentazione svolta dalla difesa del<br />

fallimento e relativa alla assenza di data certa della fideiussione in esame:<br />

pur essendo stato apposto sul retro del foglio recante la sottoscrizione delle


346<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

parti timbro postale in autoprestazione – per cui valgono le medesime considerazioni<br />

svolte al punto precedente – deve rilevarsi che il documento risulta,<br />

dalla documentazione prodotta, allegato alla istanza per decreto ingiuntivo,<br />

pacificamente depositata in data anteriore al fallimento, circostanza<br />

che, a parere di questo giudice, costituisce elemento da cui dedurre con<br />

ragionevole certezza ex art. 2704 cod. civ. che il documento sia stato formato<br />

in data anteriore alla procedura e quindi sia alla stessa opponibile.<br />

Quanto alla prova della esistenza del credito principale nessuna rilevanza<br />

probatoria può essere fornita all’estratto conto ex art. 50 t.u. bancario,<br />

utile ai soli fini monitori, ben potendosi dire altrettanto della ulteriore documentazione<br />

prodotta in sede di opposizione: la banca infatti ha prodotto<br />

al doc. 40 una lettera in fotocopia contenente una richiesta a firma Ardea di<br />

ampliamento dei fidi – priva di data certa in maniera radicale – e una lettera<br />

di pretesa risposta della banca, anch’essa priva di data certa in quanto recante<br />

timbro postale in autospedizione. Nessuna prova è stata pertanto fornita<br />

della stipulazione di un contratto bancario – facendo peraltro riferimento<br />

le due missive di cui sopra ad un precedente rapporto su cui si innestava<br />

la richiesta di modifica –, pattuizione che deve essere effettuata in forma<br />

scritta a pena di nullità ex art. 117 t.u. bancario.<br />

Alcuna rilevanza può essere fornita alla produzione di documentazione<br />

contenente gli estratti conto del rapporto fra Ardea e Banca: si tratta di atti<br />

privi di alcuna data certa o verificabile, formati e prodotti unilateralmente<br />

dalla banca, di cui non vi è modo alcuno, non essendo peraltro la fallita parte<br />

del rapporto, di verificare la spedizione al correntista e la mancata impugnazione.<br />

Neppure gli estratti conto quindi possono servire al caso, poiché provengono<br />

dalla Banca Ricorrente e non hanno valore contrattuale, mentre<br />

non possono essere utilizzati nei confronti del curatore, che non è imprenditore<br />

per i fini di cui all’art. 2710 cod. civ. (Cassazione, 14 gennaio 1999, n.<br />

352, in Fall. n. 12/1999, 1315).<br />

L’Istituto di credito che voglia, infatti, essere ammesso al passivo del fallimento<br />

presunto correntista deve dare, soprattutto nel giudizio di opposizione,<br />

che è giudizio a cognizione piena, piena prova del suo credito ai sensi<br />

dell’art. 2679 cod. civ. non potendosi giovare nei confronti del curatore,<br />

stante la sua posizione di terzo, degli effetti della approvazione tacita del<br />

conto ex art. 1832 cod. civ. (peraltro nella presente causa non è stata nemmeno<br />

provata la spedizione al correntista), validi solo fra le parti (Cassazione,<br />

9 maggio 2001, n. 6465, in Fall. 2002, 389; Tribunale Monza, 9 aprile<br />

2002, in Fall. 2003, 199; Tribunale Padova, 6 agosto 2003, in Giur. Mer.,<br />

2004, 922; Tribunale Roma, 24 luglio 2000, in Dir. e prat. Societaria<br />

2001, f. 4, 73).<br />

La domanda deve quindi essere rigettata per mancata prova del credito<br />

principale cui afferisce la garanzia prestata dalla fallita. A nulla rileva, sul


Parte II - Giurisprudenza 347<br />

punto, la circostanza della avvenuta ammissione del credito della banca verso<br />

Ardea soc. a resp. lim. allo stato passivo del fallimento dì quest’ultima –<br />

dichiarato successivamente a quello della Fin.tess. soc. per az. dal Tribunale<br />

di Ferrara, avendo pacificamente il provvedimento di ammissione allo stato<br />

passivo mera efficacia endofallimentare, e peraltro non avendosi alcuna<br />

prova o riscontro della documentazione allegata alla istanza di ammissione.<br />

V. Il credito di ulteriori A 58.293,13 deriverebbe da altra garanzia fideiussoria<br />

rilasciata dalla fallita in data 19 ottobre 1999 a favore della banca<br />

e relativa a obbligazioni della Rivà Acquacultura soc. a resp. lim., anch’essa<br />

partecipata dalla Fintess soc. per az.<br />

Non essendo il decreto ingiuntivo, richiesto e ottenuto dalla banca avverso<br />

il debitore principale e la garante in bonis, divenuto definitivo alla data<br />

del fallimento, valgono qui le medesime considerazioni svolte al punto<br />

che precede. Analoghe considerazioni a quelle svolte per la posizione Ardea,<br />

in relazione alla esistenza di data certa anteriore al fallimento, vanno<br />

richiamate per la documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo<br />

per la posizione Rivà.<br />

Diversamente concludendo si deve però in questo caso ritenere provata<br />

la sussistenza non solo del titolo avverso la fallita anche del credito principale<br />

verso la Rivà, poiché la documentazione prodotta in sede monitoria,<br />

relativa al mutuo per credito peschereccio stipulato dalle parti e asseverato<br />

dalla emissione di relativa cambiale privilegiata, è anch’essa opponibile al<br />

fallimento avendo data sicuramente anteriore al medesimo, ed è sufficiente<br />

a fare ritenere provato il credito.<br />

Il credito va quindi ammesso come richiesto.<br />

VI. La domanda di ammissione per A 1.456.271,76 si riferisce a un debito<br />

di Savino Tessarin quale titolare della Azienda Agricola Tessarin Savino<br />

contratto nei confronti della banca mediante la sottoscrizione di cambiali<br />

agrarie, avallate per garanzia dalla Fin.tess. soc. per az. a mezzo del suo<br />

legale rappresentante, Savino Tessarin.<br />

Nessuna eccezione svolge la difesa del fallimento in merito alla formale<br />

validità ed opponibilità alla procedura dei titoli cambiari prodotti dalla opponente,<br />

peraltro in mera fotocopia.<br />

Fondata appare la doglianza del fallimento circa la nullità del negozio<br />

giuridico di avallo prestato dalla fallita a favore dell’azienda agricola Tessarin<br />

Savino: con l’avallo l’amministratore della società garante (Fin.tess. soc.<br />

per az.) ha prestato garanzia, impegnando con ciò il patrimonio della persona<br />

giuridica a favore di sé stesso personalmente, in evidente conflitto di<br />

interessi e realizzando una delle ipotesi tipiche di reato previste dall’art.<br />

2624 cod. civ. previdente, ovvero il farsi prestare dalla società garanzia<br />

per debiti propri.<br />

La violazione dell’art. 2624 cod. civ. è stata dalla giurisprudenza più recente<br />

di legittimità rigorosamente qualificata come causa di radicale nullità


348<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

del negozio, sulla scorta della identità tra norme penalmente sanzionate e<br />

norme imperative, la cui violazione determina nullità del negozio (Cassazione,<br />

14 maggio 1999, n. 4774; Cassazione, 4 febbraio 2000, n. 1228; Cassazione,<br />

2 aprile 1998, n. 2858).<br />

Non si vede come, seguendo le argomentazioni della banca, si possa differenziare<br />

il soggetto fisico Tessarin Savino dalla azienda agricola – impresa<br />

individuale – da lui posseduta; si tratta di impresa individuale che si identifica<br />

con il soggetto fisico che ne è il titolare e i cui rapporti debitori e creditori<br />

nessuna distinzione possono avere da quelli che il Tessarin avesse<br />

contratto per questioni personali e non imprenditoriali. I debiti della azienda<br />

agricola erano e sono debiti propri del titolare essendo unico il patrimonio<br />

su cui i creditori si possono rivalere: basti pensare alla ipotesi di fallimento<br />

dell’imprenditore individuale nella cui massa passiva confluiscono<br />

tutti, di qualsiasi natura, i debiti contratti dal soggetto fallito.<br />

Sul punto è già stato stabilito che la fideiussione rilasciata dall’amministratore<br />

di una soc. per az. in favore di una soc. nome coll. di cui l’amministratore<br />

sia socio è nulla per violazione dell’art. 2624 cod. civ. (Tribunale<br />

Padova, 25 febbraio 2002, in Giur. Merito, 2002, 986 ed in Società, 2002,<br />

1267).<br />

La realizzazione di un negozio in violazione di una norma imperativa,<br />

quale certamente è la norma penale che sanziona come reato la condotta<br />

stessa. È causa di nullità radicale del negozio stesso: la nullità colpisce l’atto<br />

al suo sorgere e non può essere sanata da una norma successiva che abroga<br />

o sostituisce la fattispecie criminale. Non si deve infatti confondere il piano<br />

civilistico, che è quello che a noi esclusivamente interessa, da quello penalistico:<br />

indubbiamente sotto il profilo penale la abrogazione del reato o la sua<br />

modifica in melius giova all’imputato che non sia ancora stato raggiunto dal<br />

giudicato, ma il principio del favor rei non va confuso o sovrapposto a quello<br />

della irretroattività della legge civile, per cui la nullità di un atto non può<br />

certamente essere sanata da una modifica legislativa successiva all’atto in<br />

forza del quale il negozio sarebbe valido (Cassazione, 21 febbraio 1995,<br />

n. 1877). Il ragionamento è ancora di più comprensibile se si pensi ad esempio<br />

ad una donazione di bene immobile conclusa in via orale, e pertanto<br />

radicalmente nulla per carenza di forma: certamente, se dopo il perfezionamento<br />

della donazione orale, intervenisse una legge che stabilisce che tali<br />

negozi possono essere conclusi anche oralmente, il nostro contratto rimarrebbe<br />

nullo, senza potersi giovare della nuova normativa.<br />

A completamento della motivazione si osserva poi che anche alla luce<br />

del nuovo articolo 2634 cod. civ. la condotta del Tessarin, che si fa prestare<br />

dalla società garanzia per debiti propri, non potendosene certamente escludere<br />

il dolo, presenta profili di dubbia liceità anche penalistica.<br />

Essendo l’avallo della fallita nullo ex art. 1418 cod. civ. nessuna pretesa<br />

sulla scorta di esso può essere avanzata avverso il fallimento.


Parte II - Giurisprudenza 349<br />

VII. Da ultimo la opponente chiede la ammissione in prededuzione delle<br />

spese legali sostenute per la presentazione della istanza di fallimento.<br />

La istanza di fallimento può essere presentata dalla parte personalmente<br />

e non necessita dell’ausilio di un legale, non spettando quindi in ogni caso e<br />

per nessuna ragione le spese legali – a meno che, secondo taluni, non si siano<br />

dovute svolgere complesse argomentazioni giuridiche, ipotesi certamente<br />

non ricorrente nel caso de quo; il credito relativo in ogni caso sarebbe<br />

maturato prima del fallimento, e non potrebbe certamente essere avanzato<br />

verso la massa, in ciò consistendo invece la invocata prededuzione. Possono<br />

quindi essere ammesse, come spese accessorie al credito, le spese vive sostenute<br />

per la presentazione della istanza, assenti nel caso in esame, stante l’intervenuta<br />

eliminazione del bollo a seguito della entrata in vigore del t.u.<br />

spese di giustizia.<br />

Le spese dell’istante quindi non possono trovare alcuna utile collocazione<br />

nel fallimento.<br />

Rigettate nella quasi totalità le opposizioni svolte dalla opponente, le<br />

spese seguano la soccombenza. (Omissis)


TRIBUNALE DI MESSINA<br />

18 aprile 2005<br />

Pres. Suraci - Est. Blatti<br />

Niceta Liliana-Siracusano Pasquale (proponenti: Avv. R. Venuto -<br />

Avv. F. Bruschetta) c. Marsala Filippo Soc. a resp. lim.<br />

(assuntore: Avv. R. Venuto)<br />

c. Fallimento My Market di legge Niceta & C. Soc. acc. sempl.<br />

c. Intesa Gestione Crediti Soc. per az. (opponente: Avv. G. Staiti)<br />

Fallimento - Concordato fallimentare - Concordato con assuntore - Giudizio<br />

omologazione - Limiti assunzione pagamenti debiti<br />

(Legge fallim., art. 44, 52, 93 seg.; Cod. Proc. Civ. art. 215; Cod. Civ.<br />

art. 2704, 2709, 2710)<br />

È inammissibile la proposta di concordato che limiti l’impegno dell’assuntore<br />

al pagamento dei creditori che abbiano già presentato domanda di ammissione<br />

al passivo, così escludendo dal soddisfacimento dei crediti concordatari<br />

quelli che dovessero divenire tali in seguito all’accoglimento delle azioni revocatorie<br />

fallimentari ( 1 ).<br />

La mancata prestazione, entro il termine di apertura del giudizio di omologazione,<br />

della garanzia fideiussoria promessa dall’assuntore per l’esecuzione<br />

del concordato costituisce inadempimento della medesima proposta, tale da<br />

impedire al tribunale di valutare, nella sede propria del giudizio di omologazione<br />

del concordato, la congruità e validità delle garanzie offerte ( 2 ).<br />

La Corte ecc. (Omissis)<br />

Svolgimento del processo. – Con ricorso, depositato in cancelleria in data<br />

( 1-2 ) Il tribunale messinese ha bocciato una proposta di concordato, rilevando come la<br />

clausola di limitazione di responsabilità, escludendo dalla liquidazione concordataria i crediti<br />

che eventualmente dovessero sorgere ex art. 71 legge fallim. dall’accoglimento delle azioni<br />

revocatorie – e come tali non insinuati al passivo – determini un’inaccettabile disparità di trattamento<br />

tra le due classi di creditori. E ciò perché crediti anteriori alla dichiarazione di fallimento<br />

sono anche quelli il cui pagamento, avvenuto prima del fallimento in forza di un atto<br />

estintivo pienamente valido, sia dichiarato inefficace nei confronti della massa in applicazione<br />

dell’art. 67 legge fallim.<br />

L’orientamento prevalente (già da Cassazione, 14 luglio 1965 n. 1491, in questa Rivista,<br />

1965, II, 538, con osservazioni di Provinciali; per un’esaustiva rassegna si veda da ultimo<br />

Montanari, Clausole limitative della responsabilità dell’assuntore del concordato e giudicato<br />

di omologazione, nota a Cassazione, 17 marzo 2004 n. 5391, in Fallimento, 2005, 539) ritiene<br />

invece «ammissibile e legittima la clausola di limitazione di responsabilità dell’assuntore ai<br />

soli creditori ammessi al passivo» (arg. ex art. 135, comma 1, ult. inciso, legge fallim. (non


Parte II - Giurisprudenza 351<br />

17 settembre 2002, integrato con memorie di precisazione del 13 marzo<br />

2003 e del 23 maggio 2003, Niceta Liliana, n.q. di socia accomandataria<br />

della My Market di legge Niceta & C. soc. acc. sempl., Siracusano Pasquale,<br />

quale socio illimitatamente responsabile della predetta soc. acc. sempl. nonché<br />

in proprio, entrambi dichiarati falliti con sentenza del Tribunale di<br />

Messina del 1 febbraio 1996, e la Marsala Filippo soc. a resp. lim., in persona<br />

del legale rappresentante pro-tempore, quest’ultima nella qualità di assuntore,<br />

chiedevano di essere ammessi alla procedura di concordato fallimentare,<br />

proponendo le seguenti condizioni:<br />

1) pagamento immediato delle spese di giustizia, del compenso del curatore<br />

e della totalità dei crediti privilegiati entro tre mesi dalla data di omologazione<br />

del concordato;<br />

2) il pagamento per i crediti chirografari nella misura totale del 16%, di<br />

cui il 20% del dovuto entro tre mesi dalla data di omologazione del concor-<br />

modificato dalla riforma); l’impegno a soddisfare – sia pur in percentuale – anche gli altri creditori<br />

è condizione per l’immediata liberazione del debitore: Appello Milano, 10 luglio 2002,<br />

in Fall. 2003, 224, s.m.). I giudici di Messina evidenziano il pregiudizio che la veduta clausola<br />

di limitazione recherebbe ai creditori non insinuati, che non potrebbero far valere le loro ragioni<br />

verso l’assuntore, al quale, in esecuzione del concordato, sarebbero trasferiti i beni del<br />

debitore, né verso il debitore che se ne è spogliato (Tribunale Roma, 30 settembre 1993, in<br />

Giur. merito 1994, 4, con nota di Granzotto).<br />

In secondo luogo, a dispetto della dichiarata «inammissibilità», la sentenza si spinge ad<br />

esaminare «il merito delle proposte e la serietà delle garanzie offerte» (art. 130 legge fallim.),<br />

assumendo che la mancata prestazione in termini della fideiussione da parte dell’assuntore<br />

integri un colpevole inadempimento. Invero legittimità e merito appaiono inevitabilmente<br />

connessi, giusta la natura complessa dell’istituto (sì da rendere velleitario non tanto privilegiare,<br />

quanto distinguere i profili processuali – ritenuti prevalenti dalla tesi pubblicistica: Ragusa<br />

Maggiore, Istituzioni di diritto fallimentare, Padova 1994, pag. 499; Mazzocca, Manuale<br />

di diritto fallimentare, Napoli 1996, pag. 469 – da quelli negoziali – valorizzati dalla tesi<br />

contrattualistica: Satta, Diritto Fallimentare, Padova 1996, pag. 358; Ferrara –Borgioli,<br />

Il Fallimento, Milano 1995, pag. 634), in un giudizio che, consistendo in definitiva nella valutazione<br />

della proposta come «accettabile» soluzione compromissoria – ove accettabile è l’esito<br />

che realizzi l’optimum economico – poggia principalmente su quegli elementi strutturali<br />

dell’accordo che, indicati dall’art. 124, inducono a ritenere «conveniente» la proposta (art.<br />

125); e tuttavia, nel complesso giudizio di sintesi, sono nettamente distinti, quanto meno sotto<br />

il profilo logico, il controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali previsti dalla legge<br />

(cfr. da ultimo Tribunale Napoli, 19 gennaio 2000, Giur. nap., 2000, 230), le c.d. «condizioni<br />

di ammissibilità» del (vecchio) concordato preventivo (art. 160, previgente) – e la valutazione<br />

di merito (cfr. Pajardi, Manuale di diritto fallimentare, Milano 1993, pag. 688; Mazzocca,<br />

cit., pag. 482; Bonsignori, Diritto Fallimentare, Torino 1992, pag. 279). Di conseguenza<br />

l’«inammissibilità» blocca il giudizio all’esito negativo della verifica sulla ritualità del procedimento<br />

e sull’osservanza degli adempimenti imposti dalla legge per l’intera sequenza procedimentale,<br />

definendolo con pronuncia di rito. Il tribunale entra invece nel merito, pronunciandosi<br />

sulla congruità e validità delle garanzie offerte, rifiutando l’omologazione per gli effetti<br />

pregiudizievoli nei confronti dei creditori ex art. 71 legge fallim. e per la condotta<br />

«colposa» dell’assuntore.


352<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

dato, la rimanente quota pari all’80% del dovuto in cinque rate, con scadenza<br />

trimestrale di pari importo; il termine di esecuzione del concordato<br />

veniva fissato in 18 mesi dalla data di passaggio in giudicato della sentenza<br />

di omologa;<br />

3) la prestazione di una garanzia fideiussoria (mediante polizza assicurativa<br />

fideiussoria resa da Compagnia di Assicurazione primaria) di A<br />

4.000.000,00 da parte della Filippo Marsala soc. a resp. lim., da depositarsi<br />

entro il termine di apertura del giudizio di omologazione.<br />

L’obbligo di eseguire il concordato veniva assunto dalla Filippo Marsala<br />

soc. a resp. lim., a condizione che fossero trasferite alla stessa le attività acquistate<br />

o acquistande al fallimento (beni immobili, beni mobili, aziende,<br />

crediti) e le azioni revocatorie. La stessa società si impegnava al pagamento<br />

delle somme concordatarie in confronto di tutti i creditori anteriori alla dichiarazione<br />

di fallimento, sempre che avessero presentato domanda di ammissione<br />

al passivo e nei limiti della stessa.<br />

Il curatore con relazione depositata il 3 marzo 2003 esprimeva parere<br />

Anche sul punto non si concorda con l’opinione del collegio messinese. È dubbia la legittimazione<br />

dell’assuntore ad agire e a contraddire «in proprio» rispetto alla curatela fallimentare<br />

e ai creditori opponenti in un giudizio a carattere officioso e, secondo l’opinione prevalente,<br />

a contraddittorio eventuale: in assenza di creditori opponenti, parte necessaria è solo<br />

il fallito (Ragusa Maggiore, cit., pag. 516; Mazzocca, cit., pag. 471; Satta, cit., pag. 412;<br />

in giurisprudenza v. Cassazione, 2 giugno 1994, n. 5350: «in sede di omologazione di concordato<br />

preventivo, il garante del concordato non è parte necessaria del giudizio, in quanto la<br />

comparizione dei fideiussori è prevista solo in relazione all’eventuale risoluzione del concordato<br />

medesimo» ex artt. 137 e 186 legge fallim.; v. anche Tribunale Vicenza, 28 giugno 1993,<br />

in Fallimento, 1994, pag. 85; Appello Roma, 6 dicembre 1988, Giur. merito, 1989, pag. 1117<br />

contra, Cass. 11 novembre 1974 n. 3518, in questa Rivista, 1975, II, 49, ritiene assunta la veste<br />

di parte anche il garante che sottoscrive la proprosta di concordato). In ogni caso, l’obbligazione<br />

dell’assuntore, diviene attuale solo a seguito della omologazione del concordato e, precisamente,<br />

dalla data di pubblicazione della sentenza omologativa da parte del tribunale in<br />

virtù della provvisoria esecutività della stessa (Tribunale Catania, 16 settembre 1999, in Banca,<br />

borsa, 2000, II, 595). Si veda anche Cass. 20 gennaio 1984, n. 455 (in questa Rivista, 1984,<br />

II, 448; Giur. Comm. 1984, II, 785; Fall. 1984, 945; Giur. It., 1985, I, 1, 358) secondo cui gli<br />

effetti del concordato fallimentare non derivano dalla convenzione delle parti a contenuto remissorio<br />

o liberativo, ma dalla legge, che attribuisce alla sentenza di omologazione l’effetto di<br />

sovrapporsi agli accordi tra le parti, che ne costituiscono soltanto il presupposto e che in essa<br />

sono trasfusi e rimangono assorbiti. Ne consegue che, nell’ipotesi di una proposta di concordato<br />

sottoscritta, oltre che dal debitore, da un altro soggetto in qualità di assuntore, e di successiva<br />

modificazione di tale proposta, la sentenza che abbia omologato il concordato in base<br />

alla proposta modificata spiega i suoi effetti anche nei confronti dell’assuntore che non abbia<br />

proposto opposizione nel giudizio di omologazione e non abbia successivamente impugnatoto<br />

la relativa sentenza; con la conseguenza che l’assuntore del concordato non può ritenersi<br />

liberato dagli obblighi secondo quanto è stabilito nella sentenza, ancorché essa sia difforme<br />

dalla proposta, da lui formulata, di limitare il proprio obbligo al pagamento dei crediti ammessi<br />

al passivo.


Parte II - Giurisprudenza 353<br />

interlocutorio attraverso il quale venivano richieste alcune precisazioni, depositate<br />

le quali veniva richiesto il parere del Comitato dei creditori. Quest’ultimo,<br />

ritualmente interpellato, nulla opponeva. Conseguentemente il<br />

G.D. con provvedimento del 16 giugno 2003 ordinava la comunicazione<br />

immediata a tutti i creditori della proposta e fissava al 16 luglio 2003 il termine<br />

entro il quale i creditori dovevano fare pervenire al tribunale la loro<br />

dichiarazione di dissenso.<br />

In data 18 luglio 2003 veniva redatto verbale di dichiarazione di voto,<br />

in esito alla quale il G.D., con ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 129<br />

legge fallim., rilevato che era stata raggiunta la maggioranza numerica dei<br />

creditori mentre non era stata raggiunta la maggioranza in somma dei crediti<br />

prevista dall’art. 128 legge fallim., tenendo conto anche dei crediti nascenti<br />

da fideiussione, dichiarava respinta la proposta di concordato. In<br />

esito a reclamo ex art. 26 legge fallim., il tribunale, accogliendo il ricorso<br />

proposto,annullavaildecretodelgiudicedelegato,dichiarandoraggiunta<br />

la maggioranza ex art. 128 legge fallim.; rimetteva quindi gli atti al G.D.<br />

per i provvedimenti di competenza ai fini dell’apertura della procedura<br />

di concordato, che veniva dichiarata aperta dallo stesso G.D. con provvedimento<br />

del 12 novembre 2003, fissando l’udienza di comparizione del 18<br />

dicembre 2003.<br />

Comunicata e pubblicata la detta ordinanza come per legge, con atto di<br />

citazione notificato il 12 dicembre 2003, la Intesa Gestione Crediti soc. per<br />

az., nella qualità di creditore dissenziente, proponeva opposizione all’omologazione<br />

del concordato per i seguenti motivi:<br />

1) nella proposta venivano illegittimamente unificate le masse attive dei<br />

fallimenti in questione;<br />

2) si ometteva di precisare quale sarebbe stato l’attivo realizzabile da<br />

ciascuna massa, cosicché non poteva valutarsi adeguatamente la convenienza<br />

della proposta;<br />

3) illegittimamente essa postergava il pagamento dei creditori privilegiati<br />

al terzo mese successivo all’omologazione del concordato;<br />

4) la proposta non prevedeva il pagamento degli interessi legali per il<br />

pagamento delle somme previste oltre il sesto mese;<br />

5) la proposta limitava il pagamento della percentuale a quei creditori<br />

chirografari già ammessi prima della sentenza di omologazione, mentre<br />

escludeva le altre categorie di creditori anteriori alla dichiarazione di fallimento,<br />

quali coloro che diventino tali in esito all’accoglimento dei procedimenti<br />

pendenti ai sensi dell’art. 67 legge fallim.; infatti, la società assuntrice<br />

precisava di impegnarsi al pagamento delle somme concordatarie nei confronti<br />

di tutti i creditori anteriori che avevano presentato domanda di ammissione<br />

al passivo e nei limiti della stessa;<br />

6) la proposta conteneva la condizione che il trasferimento dei beni della<br />

massa all’assuntore sarebbe avvenuta con il pagamento di una tassa di re-


354<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

gistro calcolata nei limiti della rendita catastale, senza precisare cosa sarebbe<br />

avvenuto se fosse stata determinata un’imposta in misura diversa.<br />

Depositata la relazione del Curatore con il suo parere definitivo, la causa,<br />

assegnati i termini di cui all’art. 190 cod. proc. civ., all’udienza del 26<br />

febbraio 2004 veniva assunta per la decisione. Il Tribunale con ordinanza<br />

del 9 luglio 2004 chiedeva chiarimenti alle parti e rimetteva la causa sul ruolo.<br />

All’udienza del 28 ottobre 2004, assegnati nuovamente i termini di cui<br />

all’art. 190 cod. proc. civ., veniva assunta per la decisione.<br />

Motivi della decisione. – La proposta di concordato è inammissibile e<br />

deve essere rigettata. Per il loro carattere assorbente, vanno in primo luogo<br />

esaminati due caratteri della proposta.<br />

Richiesti specifici chiarimenti in ordine all’estensione della clausola di<br />

limitazione di responsabilità ed in particolare se la stessa riguardava anche<br />

i creditori concorsuali ai sensi dell’art. 71 legge fallim., ovvero se, in caso di<br />

esito favorevole dell’azione revocatoria, l’assuntore riconosceva al creditore<br />

la misura concordataria del 16% – così direttamente riducendo la pretesa<br />

nei confronti di questi ultimi – la difesa dei falliti dichiarava, all’udienza<br />

del 20 settembre 2004, che la suddetta clausola di limitazione non riguardava<br />

i crediti sorti a seguito di esito favorevole delle azioni revocatorie,<br />

che andavano anch’essi soddisfatti nel pieno rispetto della par condicio creditorum.<br />

A tale dichiarazione non aderiva però l’assuntore, che nulla diceva<br />

al riguardo, neppure attraverso la propria difesa, così evidentemente dissociandosi<br />

dalle deduzioni dei falliti.<br />

Tali circostanze inducono a ritenere che non risulta soddisfatta una condizione<br />

di ammissibilità della proposta di concordato. Infatti – come pure<br />

riconosciuto dai falliti proponenti, ma non già dall’assuntore sul quale gravava<br />

l’impegno di dare esecuzione al concordato – la proposta determina<br />

una situazione di disparità tra i creditori anteriori alla dichiarazione di fallimento,<br />

considerato che la clausola di limitazione di responsabilità apposta<br />

alla proposta di concordato in esame, per la sua formulazione, limita l’impegno<br />

dell’assuntore al pagamento dei creditori che abbiano già presentato<br />

domanda di ammissione al passivo, così escludendo dal soddisfacimento dei<br />

crediti concordatari quelli che dovessero sorgere per l’accoglimento delle<br />

azioni revocatorie fallimentari e che pertanto non hanno ancora potuto essere<br />

insinuati al passivo. Tra i creditori anteriori alla dichiarazione di fallimento,<br />

per il vero, vanno pure computati quelli il cui pagamento, avvenuto<br />

prima del fallimento, sia dichiarato inefficace nei confronti della massa ai<br />

sensi dell’art. 67 legge fallim. Tale valutazione si spiega considerando che<br />

l’atto estintivo di un debito compiuto da un fallito prima della dichiarazione<br />

di fallimento è pienamente valido. Nel caso in cui, poi, venga dichiarato<br />

inefficace nei confronti della massa a seguito dell’esercizio di un’azione revocatoria<br />

proposta ai sensi dell’art. 67 legge fallim., il credito si ricostituisce<br />

ed ha natura concorsuale perché anteriore al fallimento. È questa la ratio


Parte II - Giurisprudenza 355<br />

che sottende la disciplina di cui all’art. 71 legge fallim. e che deve governare<br />

anche la disciplina del concordato fallimentare nel caso in cui si preveda la<br />

cessione delle azioni revocatorie nel fallimento, perché solo così, secondo la<br />

migliore dottrina da condividersi pienamente, si garantisce al terzo convenuto<br />

in revocatoria di vedere immodificata la sua posizione, anche ove avvenga<br />

il trasferimento dell’azione che subisce, nell’ambito di una vicenda<br />

concordataria.<br />

Altre e più gravi considerazioni riguardano un secondo profilo del proposto<br />

concordato fallimentare.<br />

Lo stesso assuntore Filippo Marsala soc. a resp. lim., infatti, ha omesso<br />

di dare corso all’impegno assunto nel corpo della proposta di prestare una<br />

garanzia fideiussoria per l’esecuzione del concordato (mediante polizza assicurativa<br />

fideiussoria di A 4.000.000,00, resa da compagnia di assicurazione<br />

primaria), che doveva essere depositata entro il termine di apertura del giudizio<br />

di omologazione. Invero, non può essere presa in considerazione la<br />

dichiarazione prestata dal difensore di quest’ultimo in corso d’udienza<br />

che prometteva di depositare la fideiussione medesima entro il termine di<br />

giorni trenta dall’omologazione. Tale affermazione non costituisce soltanto<br />

un’inammissibile variazione peggiorativa della proposta già votata dai creditori,<br />

bensì consacra anche un’inaccettabile inadempimento della medesima<br />

proposta, che impedisce al tribunale di valutare, nella sede propria del giudizio<br />

di omologazione del concordato, la congruità e validità delle garanzie<br />

offerte. Inoltre, ove si accogliesse la domanda di omologazione del concordato,<br />

si determinerebbe l’immediato trasferimento dei beni costituenti l’attivo<br />

del fallimento in capo all’assuntore, cosicché i creditori perderebbero la<br />

garanzia patrimoniale che questi integrano, senza che sia stata contestualmente<br />

costituita altra garanzia per l’esatta esecuzione del concordato.<br />

La proposta di concordato in esame, pertanto, per le ragioni sopra<br />

esposte, deve essere rigettata.<br />

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono pertanto essere<br />

poste esclusivamente a carico dell’assuntore. Infatti, va considerato che la<br />

proposta non viene omologata in ragione delle condizioni imposte da quest’ultimo<br />

e per l’inadempimento dell’impegno assunto di prestare la fideiussione<br />

prima dell’apertura del giudizio di omologazione.<br />

Le stesse spese vanno liquidate seguendo i parametri previsti per le cause<br />

di valore indeterminabile. Oggetto del giudizio è infatti solo quello della<br />

valutazione della regolarità formale del procedimento seguito e della proposta,<br />

nonché della sua conformità a legge. Esse si computano quindi in favore<br />

del creditore opponente in complessivi A 12.015,66, di cui A 15,66 per<br />

spese, A 2.000 per diritti ed A 10.000 per onorari, oltre IVA, CPA e rimb.<br />

spese generali come per legge.<br />

P.Q.M. sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando<br />

sulla domanda proposta da Niceta Liliana e Siracusano Pasquale n.q. di soci


356<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

illimitatamente responsabili della My Market di legge Niceta & C. soc. acc.<br />

sempl., e l’ultimo anche quale titolare della ditta «Siracusano S. & F. di Lino<br />

Siracusano», proponenti; Marsala Filippo soc. a resp. lim., in persona<br />

del suo legale rappresentante pro tempore, assuntore, con atto depositato<br />

in data 17 settembre 2002 e successive integrazioni – nei confronti del fallimento<br />

My Market di L. Niceta & C. soc. acc. sempl. e dei soci illimitatamente<br />

responsabili Niceta Liliana e Siracusano Pasquale, quest’ultimo anche<br />

quale titolare della ditta «Siracusano S. & F. di Lino Siracusano», in<br />

persona del Curatore Avv. Carlo De Francesco, nonché nei confronti del<br />

creditore dissenziente Intesa Gestione Crediti soc. per az., con sede in Milano,<br />

opponente, per l’ammissione alla procedura di concordato fallimentare,<br />

così provvede:<br />

1) dichiara inammissibile la proposta di concordato, rigettandola per<br />

l’effetto;<br />

2) condanna l’assuntore Filippo Marsala soc. a resp. lim. al pagamento<br />

delle spese del giudizio in favore del creditore opponente Intesa Gestione<br />

Crediti soc. per az., liquidandole in complessivi A 12.015,66, di cui A<br />

15,66 per spese, A 2.000 per diritti ed A 10.000 per onorari, oltre IVA,<br />

CPA e rimb. spese generali come per legge. (Omissis)


TRIBUNALE DI NAPOLI<br />

12 marzo 2004<br />

Giudice unico Abete<br />

Fallimento «Plasticarta di De Felice Cosimo & C.» Soc. acc. sempl.<br />

(Avv. Vincenzo Santonino) c. Ascione Anna, Ascione Assunta,<br />

Montagna Giovan Giuseppe (Avv.ti Giuseppe Di Meglio<br />

e Primo Celebrin)<br />

Fallimento - Azione revocatoria - Azione revocatoria fallimentare - Atti<br />

anormali - Revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 1, legge fallim. di atto<br />

compiuto da socio illimitatamente responsabile - Sussistenza dello stato<br />

di imprenditore e conoscenza di tale stato da parte del terzo - Necessità<br />

- Esclusione<br />

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 67, comma 1, n. 1; cod. civ., art. 2193)<br />

Al di fuori dell’ipotesi di cui all’art. 69 legge fallim., la sussistenza dello<br />

stato di decozione e la conoscenza ovvero l’ignoranza dello stato di insolvenza<br />

operano da presupposti della revocatoria fallimentare indipendentemente e<br />

senza necessità alcuna, neppur di natura sistematica, che vi si affianchino,<br />

in pari tempo, quali presupposti ulteriori (o, quanto meno, quali elementi significativi<br />

per la valutazione della scientia ovvero della inscientia decotionis),<br />

la sussistenza dello stato di imprenditore assoggettabile a fallimento e la conoscenza<br />

di detto stato da parte del terzo chiamato in revocatoria ( 1 ).<br />

Con atto di citazione (Omissis...).<br />

Si evidenzia, in primo luogo, che, qualora si ambisca a conseguire la revoca,<br />

segnatamente la revoca ex art. 67, comma 1, n. 1, legge fallim., di atti<br />

compiuti dal socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito in estensione<br />

ai sensi dell’art. 147, comma 1, legge fallim., il presupposto soggettivo<br />

( 1 ) L’elemento soggettivo nell’azione revocatoria di atti compiuti dal socio illimitatamente<br />

responsabile.<br />

1. Con la sentenza in commento, il Tribunale di Napoli affronta scrupolosamente diverse<br />

questioni giuridiche di interesse.<br />

La prima di esse che viene in rilievo concerne l’individuazione del soggetto, il cui stato di<br />

insolvenza il terzo conosceva, o avrebbe dovuto conoscere, nel caso venga proposta l’azione<br />

revocatoria (ex art. 67 comma 1, n. 1 legge fallim.), di atti compiuti dal socio illimitatamente<br />

responsabile, dichiarato fallito in estensione ai sensi dell’art. 147 legge fallim. L’alternativa<br />

verte, in astratto, nel ritenere che il soggetto, del quale si debba provare lo stato di insolvenza<br />

– conosciuto o conoscibile dal terzo –, sia il socio illimitatamente responsabile (che aveva


358<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

della scientia ovvero della inscientia decoctionis non può che essere riferito<br />

all’organismo societario ossia al soggetto cui è imputabile l’attività di impresa<br />

(cfr. Cassazione, 13 settembre 1997, n. 9075; Cassazione, 6 febbraio<br />

1997, n. 1122, ove si puntualizza che, «poiché èl’insolvenza della società<br />

a determinare il fallimento anche del socio, deve dedursi che ancora l’insolvenza<br />

della società assuma rilievo sotto il profilo della scientia decoctionis,<br />

con riguardo anche all’azione revocatoria proposta avverso gli atti di disposizione<br />

del socio e di quelli che comunque coinvolgono il suo personale patrimonio».<br />

Si tenga conto del resto che la prevalente dottrina riferisce senz’altro<br />

la qualifica di imprenditore alla società personale, sicché esclude che<br />

l’attività d’impresa possa essere imputata, in veste di coimprenditori, ai soci;<br />

compiuto l’atto revocando), oppure la società della quale il socio fa parte. La questione, com’è<br />

noto, non è nuova in giurisprudenza ed in dottrina ( 1 ).<br />

Il tribunale decide che il soggetto, del quale deve provarsi la conoscenza che il terzo aveva<br />

dello stato di insolvenza, sia la società (di cui il socio faceva parte), e non il socio stesso, pur<br />

se autore dell’atto revocando.<br />

Sebbene, di là da tale ipotesi, nelle altre fattispecie, vi sia perfetta coincidenza tra l’autore<br />

dell’atto ed il soggetto del quale bisogna provare che il terzo conosceva lo stato di insolvenza,<br />

nella fattispecie in esame è invece inevitabile distinguere, perché una è la persona che compie<br />

l’atto, altra è quella di cui si deve provare la scientia decoctionis (la società).<br />

La soluzione adottata appare peraltro da condividersi, per più di una ragione.<br />

Anzitutto, le norme di cui agli artt. 64 e segg. legge fallim.. prevedono fattispecie (negoziali<br />

e no) in cui da una parte vi è il terzo e dall’altra parte il fallito (che viene indicato, per<br />

precisione lessicale, come «debitore» – non «imprenditore» – dalle norme fallimentari, allorché<br />

esse descrivano atti che il soggetto ha compiuto prima della dichiarazione di fallimento,<br />

soggetto che, oltretutto, per la sentenza in commento – come si dirà infra –, potrebbe in quel<br />

tempo non essere ancora imprenditore). Inoltre, è fuor di dubbio che il socio non è néimprenditore<br />

(essendo tale la società, dotata di una sua distinta soggettività giuridica), né «debitore»,<br />

ai fini di cui alle norme in esame (essendo responsabile – quale fideiussore ex lege –di<br />

obbligazioni, il cui unico titolare, dal lato passivo, è la società). Sulla base di tali premesse,<br />

appare, per l’esegesi testuale, sicuramente corretta la decisione del tribunale sul punto.<br />

( 1 ) In giurisprudenza, ritengono che la prova dello stato di insolvenza debba riguardare la società dicuiil<br />

socio faccia parte – fra tante – Cassazione, 13 settembre 1997 n. 9075, in Giur. it., 1998, I, 1, 723; Cassazione, 6<br />

febbraio 1997 n. 1122, in Fallimento, 1997, 1179; Cassazione, 20 giugno 1994 n. 5921, in Fallimento, 1995, 152;<br />

Cassazione, 21 marzo 1991 n. 3060, in Fallimento, 1991, 794; Cassazione, 21 dicembre 1990 n. 12415, in Fallimento,<br />

1991, 673. Più indietro nel tempo, Cassazione, 22 ottobre 1976 n. 3745, in Giur. Comm. 1977, II, 15, con<br />

nt. adesiva di Maffei Alberti, in cui l’A. afferma che «la conoscenza dello stato di insolvenza va riferita alla società<br />

e non al socio perché l’elemento soggettivo della revocatoria deve essere inteso come conoscenza del fatto che, nel<br />

momento in cui è stato posto in essere l’atto impugnato, la controparte (o il solvens) era in condizioni tali da poter<br />

essere dichiarato immediatamente fallito» (corsivo nostro). Decisamente minoritaria l’opinione per cui sarebbe<br />

rilevante la scientia decoctionis del socio: Tribunale Roma, 30 novembre 1974, in Giur. Comm. 1975, II, 467; Tribunale<br />

Milano, 27 gennaio 1972, in Giur. it. 1973, I, 2, 384; Tribunale Milano, 22 novembre 1971, in Dir. Fall.<br />

1972, II, 487.


Parte II - Giurisprudenza 359<br />

si veda peraltro Cassazione, 24 luglio 1989, n. 3498, secondo cui la titolarità<br />

dei beni sociali è da ascrivere alla società e non già ai soci collettivamente).<br />

Si sottolinea, in secondo luogo, che un significativo filone giurisprudenziale<br />

esclude che il terzo convenuto in revocatoria possa dimostrare l’insussistenza<br />

dello status soggettivo di imprenditore o di socio illimitatamente responsabile<br />

al tempo del compimento dell’atto impugnato (cfr., in tal senso,<br />

Cassazione, 25 marzo 1994, n. 2911, secondo cui nel giudizio promosso dal<br />

curatore con azione revocatoria fallimentare non è consentito mettere in discussione<br />

la qualità d’imprenditore del fallito, essendo ogni indagine al riguardo<br />

riservata alla sentenza dichiarativa del fallimento ed all’eventuale<br />

procedimento d’opposizione contro di essa) e, conseguentemente, reputa<br />

che non è rilevante accertare che il convenuto in revocatoria sia stato consapevole,<br />

al tempo del compimento dell’atto medesimo, della sussistenza<br />

dell’anzidetto status, trattandosi di atteggiamento soggettivo non ricompreso<br />

tra i requisiti dell’azione (cfr. parimenti Cassazione, 25 marzo 1994, n.<br />

2911, ove si aggiunge che non è rilevante accertare se di tale qualità sia stata<br />

consapevole la parte convenuta al tempo dell’atto impugnato, trattandosi di<br />

atteggiamento soggettivo non compreso fra i requisiti occorrenti per l’accoglimento<br />

della domanda (influenzata dalla «scientia» o dalla «inscientia»<br />

dello stato d’insolvenza dell’obbligato, a prescindere dalla prospettazione<br />

della sussistenza delle ulteriori condizioni necessarie per l’apertura del fal-<br />

L’argomentazione appare poi anche coerente con l’interpretazione logica, visto il decisivo<br />

rilievo per cui è lo stato di insolvenza della società a determinare il fallimento, e solo il<br />

fallimento della società (e nessun altro presupposto) produce il fallimento del socio illimitatamente<br />

responsabile ex art. 147 legge fallim., irrilevante essendo, ai fini della revocatoria, la<br />

sua eventuale personale insolvenza, come pure, evidentemente, la prova della conoscenza di<br />

essa in capo al terzo ( 2 ).<br />

2. Altra questione di notevole impegno esegetico è quella che attiene all’oggetto della<br />

prova della conoscenza in capo al terzo: se cioè in detta prova, oltre all’ovvia ed indiscussa<br />

conoscenza dello stato di insolvenza del fallito, debba rientrare anche la qualità di imprenditore<br />

commerciale o di socio illimitatamente responsabile.<br />

La questione non è affatto di facile soluzione: dalla interpretazione testuale delle norme,<br />

( 2 ) In giurisprudenza, cfr. nota 1. In dottrina, ritengono correttamente che sia lo stato d’insolvenza della<br />

società a determinare il fallimento, e non quello dei singoli soci, Maffei Alberti, Il fallimento, inGiur. Sist.<br />

Bigiavi, vol. II, Torino, 1978, 33; Nigro, Il fallimento del socio illimitatamente responsabile, Milano, 1974,<br />

99. Taluni affermano che la società non potrebbe essere considerata insolvente quando i soci illimitatamente responsabili<br />

siano in grado di pagare i debiti sociali (cfr. Denozza, Sul presupposto oggettivo del fallimento del<br />

socio receduto, inGiur. Comm. 1976, II, 566), ma tuttavia appare condivisibile il rilievo per cui è pur sempre<br />

lo stato di insolvenza della società a determinare il fallimento, mentre l’insolvenza dei soci ha un rilievo indiretto<br />

e non necessario (i soci, pur se non insolventi, potrebbero decidere di non pagare i debiti sociali per un qualsiasi<br />

motivo).


360<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

limento); cfr. altresì, nello stesso senso, Cassazione, 7 febbraio 2000, n.<br />

1317, e Cassazione, 20 dicembre 2002, n. 18151).<br />

Non è tacersi, tuttavia, che si registrano indicazioni di segno contrario.<br />

Si è, invero, reputata rilevante la conoscenza della qualità di imprenditore<br />

commerciale ovvero di socio illimitatamente responsabile e si è riconosciuta<br />

l’ammissibilità della prova articolata a tal fine (cfr. in tal senso Cassazione,<br />

7 marzo 1998, n. 2540, secondo cui «la conoscenza della qualità<br />

di imprenditore commerciale del soggetto che ha posto in essere l’atto revocando<br />

rappresenta una delle componenti, se non necessarie, quanto meno<br />

significative del presupposto soggettivo della scientia decotionis e dunque<br />

costituisce uno degli elementi da valutare allorché il terzo chieda di<br />

provare la «inscientia». ...Infatti le esigenze della buona fede dei terzi, della<br />

certezza dei rapporti giuridici rendono rilevante che il terzo sia consapevole<br />

che l’altro contraente abbia quella determinata qualità soggettiva alla quale<br />

come è noto, si ricava che la prova deve riguardare la scientia decoctionis, e non v’è menzione<br />

di altro.<br />

Il silenzio del legislatore è stato interpretato in vario modo e con risultati contrastanti:<br />

secondo un orientamento, esso è il chiaro indice che la conoscenza della qualità di imprenditore,<br />

o di socio illimitatamente responsabile, non è richiesta ai fini dell’azione revocatoria,<br />

essendo peraltro dette due qualità già state accertate, una volta per tutte, dalla sentenza dichiarativa<br />

del fallimento ( 3 ). In merito a tale ultimo rilievo, tuttavia, deve ribattersi che nel<br />

caso in esame non è in discussione l’esistenza o no di dette qualità, ma la conoscenza di esse<br />

da parte del terzo, di modo che l’efficacia della sentenza dichiarativa, sul punto, sembra essere<br />

del tutto irrilevante.<br />

Per un altro insegnamento, invece, la prova dovrebbe attenere anche alla qualità di imprenditore,<br />

o di socio illimitatamente responsabile, e ciò sia per esigenze di tutela della buona<br />

fede dei terzi, sia perché la conoscenza dello stato di insolvenza appare conglobare in sé e<br />

( 3 ) L’insegnamento secondo il quale la prova della conoscenza, in capo al terzo, non deve riguardare la qualità<br />

di imprenditore commerciale è sostenuto da Satta, Diritto fallimentare, Padova, 1996, 227, nt. 38 (pur con le<br />

precisazioni di cui infra); Terranova, Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori, Tomo I, in Commentario<br />

Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1993, 91, che pone l’accento sulla finalità redistributiva del sistema revocatorio;<br />

Ferrara, inFerrara-Borgioli, Il fallimento, Milano, 1995, 416, pur dubitativamente, ritiene che<br />

l’ignoranza della qualità di imprenditore non implica anche l’ignoranza dell’insolvenza, dato che il debitore può<br />

essere insolvente anche se non è imprenditore commerciale.<br />

In giurisprudenza, è frequente la poco condivisibile massima secondo cui non è consentito mettere in discussione<br />

la qualità di imprenditore commerciale del fallito, essendo ogni indagine al riguardo riservata alla sentenza<br />

dichiarativa di fallimento, o comunque l’affermazione per cui la prova dello stato di insolvenza non presuppone<br />

anche quello della qualità di imprenditore commerciale, essendo l’insolvenza riferibile anche a soggetti diversi:<br />

Cassazione, 20 dicembre 2002 n. 18151, in Fallimento, 2003, 680; Cassazione, 7 febbraio 2000 n. 1317, in<br />

Fallimento, 2000, 1273, nt. Panzani; Cassazione, 25 marzo 1994 n. 2911, in Giur. it. 1995, I, 1, 232 e in Giur.<br />

Comm. 1995, II, 838, nt. Piscitello; Tribunale Milano 25 febbraio 1971, in Dir. Fall. 1971, II, 561; Tribunale<br />

Milano, 22 novembre 1971, in Dir. Fall. 1972, II, 487.


Parte II - Giurisprudenza 361<br />

l’ordinamento ricollega l’assoggettabilità alla procedura fallimentare»; inoltre,<br />

Cassazione, 27 novembre 1997, n. 11978, ove si puntualizza che «l’elemento<br />

soggettivo della scientia decoctionis non può non avere tra le sue<br />

componenti oggettive la qualità di socio illimitatamente responsabile della<br />

società (in stato d’insolvenza) rivestita dall’autore dell’atto revocando...»;<br />

Cassazione, 20 giugno 1994, n. 5921; Tribunale Torino, 8 settembre<br />

presupporre anche quello di imprenditore commerciale o di socio illimitatamente responsabile<br />

( 4 ).<br />

2.1 Il tribunale però, richiamato l’art. 1186 cod. civ., si affretta a rilevare che «l’insolvenza<br />

non è stato patologico da riferire in via esclusiva all’imprenditore, segnatamente all’imprenditore<br />

suscettibile di fallimento»: per cui, allorché le norme fallimentari richiedono la conoscenza<br />

dello stato di insolvenza, esse non pretenderebbero anche la prova della conoscenza<br />

della qualità di imprenditore commerciale, né quella di socio illimitatamente responsabile.<br />

Non solo: allorquando l’imprenditore – individuale o collettivo – si sia iscritto nel registro<br />

delle imprese, l’opponibilità ai terzi della qualità di imprenditore deriva direttamente dai<br />

principi della pubblicità dichiarativa (art. 2193 cod. civ.), e non necessita, in ogni caso, di<br />

specifici mezzi di prova.<br />

( 4 ) Sostiene tuttavia che la prova della mancata conoscenza della qualità di imprenditore commerciale possa<br />

però condizionare la stessa prova della inscientia decoctionis, Satta, Diritto fallimentare, cit. Decisamente a<br />

favore, invece, dell’insegnamento secondo cui uno degli elementi necessari del presupposto soggettivo della scientia<br />

decoctionis è la conoscenza della qualità di imprenditore commerciale del soggetto che ha compiuto l’atto revocando<br />

e quindi la conoscenza della sottoponibilità a fallimento del medesimo, Maffei Alberti, Il fallimento,<br />

in Giur. Sist. Bigiavi, cit., che pure sottolinea che il problema assume rilevanza solo qualora sia richiesta la revoca<br />

di atti non direttamente riconducibili ad un’attività d’impresa commerciale – come è nel caso in commento –,<br />

mentre nei cd. atti di impresa la prova del primo elemento è implicita nel secondo. Seguono l’opinione di tale<br />

A., Quatraro e Fumagalli, La revocatoria ordinaria e fallimentare, Milano, 2002, 322, che applicano tale principio<br />

pure alla revocatoria di atti compiuti dal socio illimitatamente responsabile, ritenendo che debba provarsi<br />

che il terzo conosceva tale qualità in capo al socio.<br />

Per altri, la prova della conoscenza della qualità di imprenditore commerciale del soggetto poi fallito è un<br />

autonomo presupposto della revocatoria: Sandulli, La rilevanza della qualità di imprenditore commerciale nella<br />

revocatoria fallimentare, inBanca, borsa, 1977, II, 228; Id., Gratuità dell’attribuzione e revocatoria fallimentare,<br />

Napoli, 1976, 158; Pajardi, Il sistema revocatorio, Milano, 1990, 105.<br />

In giurisprudenza, si sottolinea la necessità della conoscenza, in capo al terzo, della qualità di imprenditore<br />

commerciale per esigenze di tutela dell’affidamento e, allorché l’atto sia stato compiuto dal socio poi dichiarato<br />

fallito, la necessità della conoscenza in capo al terzo di tale qualità dell’autore dell’atto revocando, essendo essa<br />

indispensabile per accertare la scientia decoctionis della società: Cassazione, 7 marzo 1998 n. 2540, in Fallimento,<br />

1999, 61; Cassazione, 27 novembre 1997 n. 11978, in Fallimento 1998, 1155; in obiter dictum, Cassazione, 12<br />

novembre 1998 n. 11419, in Foro It. 1999, I, 1, 1513; Cassazione, 20 giugno 1994 n. 5921, in Fall. 1995, 152<br />

(«è necessaria la prova della conoscenza, o della inscientia, secondo le previsioni dell’art. 67 legge fallim., della<br />

qualifica di socio illimitatamente responsabile .... e dello stato di insolvenza della società con riferimento alla data<br />

dell’atto revocando; ma non della conoscenza che il socio illimitatamente responsabile receduto fosse al corrente<br />

della insolvenza della società»); Tribunale Torino, 8 settembre 1999, in Fallimento, 2000, 1167. Diversamente, si<br />

aggiunge, la conoscenza dello stato di insolvenza di un soggetto (la società) diverso dal soggetto col quale l’atto è<br />

stato compiuto (il socio) resterebbe effettivamente priva di alcun significato (in tal senso, Guglielmucci e Lo<br />

Cascio, Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori, inDiritto fallimentare, coordinato da Lo Cascio, Milano,<br />

1996, 640).


362<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

1999, in Il Fall. 2000, 1167, ove del pari si è riconosciuta l’ammissibilità della<br />

prova da parte del terzo della non conoscenza della qualità di socio illimitatamente<br />

responsabile del contraente ai fini della dimostrazione della inscientia<br />

decoctionuis da parte dello stesso terzo convenuto in revocatoria).<br />

Né sfugge a questo giudicante l’attento rilievo dottrinario, alla cui stregua<br />

l’indirizzo esegetico espresso, tra le altre, dalla pronuncia n. 2911/1994<br />

del Supremo Collegio, varrebbe a caratterizzare il rimedio di cui all’art.<br />

67 legge fallim. in termini di estrema severità, ben più marcata di quella<br />

che, viceversa, connoterebbe lo strumento revocatorio contemplato, per<br />

gli atti tra coniugi, all’art. 69 legge fallim., norma tradizionalmente (ed, in<br />

verità, correttamente) additata come la più rigorosa fra quelle integranti il<br />

sistema revocatorio fallimentare ed ove, senza limiti temporali, pur si con-<br />

A questo punto, poi, il tribunale si spinge oltre: non solo – afferma – è irrilevante provare<br />

che il terzo conoscesse o no la qualità di imprenditore commerciale o di socio illimitatamente<br />

responsabile, ma è addirittura ininfluente, per l’applicabilità della revocatoria, anche che dette<br />

qualità esistessero, al compimento dell’atto revocando. Ben potrebbe darsi, pertanto, che l’atto<br />

sia stato compiuto dal soggetto – pur sempre naturalmente durante il cd. periodo sospetto –,<br />

ma prima che egli avesse la qualità di imprenditore commerciale; e quindi, applicando detta<br />

affermazione all’imprenditore collettivo, prima che la società – seppur già esistente – incominciasse<br />

ad esercitare l’impresa commerciale ( 5 ).<br />

2.2 Maggiori e condivisibili perplessità suscita invece tale conclusione se riferita al socio<br />

illimitatamente responsabile: se cioè egli abbia compiuto l’atto revocando prima di assumere<br />

la qualità di socio illimitatamente responsabile della società poi dichiarata fallita.<br />

Il tribunale si preoccupa di rimarcare le differenze tra le due ipotesi: in quest’ultimo caso<br />

– osserva – altro è l’imprenditore commerciale (la società), altro è il soggetto che compie l’atto<br />

(il futuro socio). Quid juris se questi abbia compiuto detto atto, prima ancora che la società sia<br />

venuta ad esistenza? oppure, prima ancora che egli sia divenuto socio della società, già esistente?<br />

Si osserva correttamente che, poiché l’insolvenza nel periodo sospetto, rilevante ai fini<br />

della revocatoria, è solo quella dell’imprenditore commerciale – quindi, della società –, costituirebbe,<br />

rispetto al primo quesito, un assurdo logico ipotizzare uno stato di insolvenza in<br />

capo ad un soggetto non ancora esistente; mentre, rispetto all’ultima questione, risulterebbe<br />

del pari impossibile la prova della scientia decoctionis in capo al terzo, visto che il vincolo contrattuale<br />

tra l’autore dell’atto e la società non è stato – ancora – costituito.<br />

( 5 ) Per l’opinione contraria, già Mazzocca, La qualità di imprenditore commerciale nei limiti dell’esercizio<br />

della revocatoria fallimentare, inDir. Fall., 1968, I, 395; per Bonsignori, voceRevocatoria fallimentare, inDigesto<br />

Disc. Priv. Sez. Commerciale, XII, Torino, 1996, 465, tale soluzione «oltre che farsi discendere dalla funzione<br />

della revocatoria stessa o dalla protezione della buona fede del terzo, può riportarsi all’esigenza di parità di trattamento<br />

dei creditori, la quale costituisce aspetto peculiare dello status di imprenditore commerciale: si tratta di<br />

una deduzione (...) che si estende a ogni altra ipotesi, stante il fondamento unitario dell’azione» e che comporta<br />

l’impossibilità di giustificare una pronuncia di inefficacia al di fuori di qualsiasi atteggiamento psicologico del<br />

debitore e del terzo, se non facendo riferimento alla qualità di imprenditore commerciale.


Parte II - Giurisprudenza 363<br />

diziona la revocabilità dell’atto compiuto in favore del proprio coniuge alla<br />

contestuale esplicazione di attività di impresa.<br />

In relazione ai profili ricostruttivi da ultimo evidenziati, in ordine ai<br />

quali, dunque, si registra un significativo divario di opinioni pur in seno alla<br />

giurisprudenza di legittimità, sembra doveroso, a rigore, discriminare il thema<br />

della necessità della sussistenza della qualità di imprenditore commerciale<br />

al tempo del compimento dell’atto impugnato e della rilevanza della<br />

conoscenza, parimenti riferita al dì del compimento dell’atto revocando,<br />

di detto status da parte del terzo convenuto in revocatoria, dal thema, connesso<br />

ma diverso, della necessità della sussistenza della qualità di socio illimitatamente<br />

responsabile al tempo del compimento dell’atto impugnato e<br />

della rilevanza della conoscenza, del pari riferita al momento del compimento<br />

dell’atto revocando, di detto status da parte del terzo chiamato in<br />

revocatoria.<br />

Siffatta ultima quaestio, destinata indiscutibilmente ad esplicar valenza<br />

nel caso di specie, giacché i convenuti hanno chiesto di dimostrare a mezzo<br />

testi di non aver avuto conoscenza della qualità di socio illimitatamente responsabile<br />

della «Plasticarta» soc. acc. sempl. ricoperta da Cosimo De Felice<br />

(in parte qua la prova non è stata ammessa e deve reputarsi reiterata in<br />

sede di precisazione delle conclusioni mercé il richiamo delle istanze, anche<br />

istruttorie, formulate in comparsa di risposta), riveste, d’altronde, una più<br />

Pertanto, può essere oggetto di revocatoria solo l’atto compiuto dal soggetto attualmente<br />

socio illimitatamente responsabile.<br />

Riepilogando: il tribunale sostiene che il soggetto – autore dell’atto revocando nel periodo<br />

sospetto – non necessariamente deve essere in quel tempo imprenditore commerciale; e<br />

quindi, nel caso di imprenditore collettivo, può ben essere esistente, ma non esercitare l’impresa<br />

commerciale. Allorché l’autore dell’atto sia invece il socio illimitatamente responsabile,<br />

questi deve esser già tale al momento del compimento dell’atto.<br />

La prima conclusione si giustifica perché lo stato di decozione – presunto in via assoluta<br />

dalle norme fallimentari nel periodo sospetto – può (secondo il tribunale) ben attagliarsi non<br />

solo all’imprenditore commerciale, ma anche ad un qualsiasi soggetto. La seconda affermazione,<br />

invece, prescinde dal (controverso) presupposto di cui sopra, se cioè per «insolvenza»<br />

debba intendersi uno stato riferibile solo all’imprenditore commerciale o a qualunque soggetto,<br />

mentre postula solo e necessariamente che si condivida il – corretto – insegnamento, per<br />

cui lo stato di insolvenza rilevante in sede di revocatoria è quello della società, e non quello<br />

del socio autore dell’atto.<br />

Rimane un ultimo problema, non affrontato dalla sentenza in esame: dato per indiscutibile<br />

che la società sia già stata costituita e la partecipazione sociale da parte del socio, cui<br />

si riferisce la revocatoria, sia stata già assunta al momento del compimento dell’atto, quid juris<br />

se la società non esercitava in quel periodo l’impresa commerciale? Se si applica il principio<br />

affermato dal tribunale – e cioè che l’insolvenza non è situazione giuridica peculiare solo all’imprenditore<br />

commerciale – dovrebbe concludersi che l’esercizio dell’attività imprenditoriale<br />

da parte dell’ente collettivo sia circostanza del tutto irrilevante per la revoca dell’atto pregiudizievole<br />

concluso dal socio responsabile illimitatamente.


364<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

pregnante problematicità, tenuto conto, siccome si è evidenziato in dottrina,<br />

che sol la consapevolezza da parte del terzo della qualità di socio illimitatamente<br />

responsabile della sua controparte assurge ad elemento idoneo a<br />

raccordare l’estremo della scientia ovvero della inscientia decoctionis, da riferire,<br />

come anticipato, alla società, e l’atto compiuto da un soggetto diverso<br />

(il socio illimitatamente responsabile, appunto).<br />

Ebbene, in questi termini, in merito al primo thema, si osserva, ante omnia<br />

e sulla scorta di un autorevole insegnamento, ancorato alla lettera dell’art.<br />

1186 cod. civ., che l’insolvenza non è stato patologico da riferire in<br />

via esclusiva all’imprenditore, segnatamente all’imprenditore suscettibile<br />

di fallimento (identificantesi con l’imprenditore commerciale, medio-grande<br />

e privato, individuale o collettivo che sia). Del resto, pur a non travalicare<br />

l’ambito dell’impresa tout court, quale segnato dai caratteri fondanti la<br />

nozione di cui all’art. 2082 cod. civ., è difficile disconoscere che insolvente<br />

possa essere, oltre che il debitore civile, altresì il piccolo imprenditore, l’imprenditore<br />

agricolo ovvero, ancora, l’ente pubblico che jure privatorum<br />

esercita attività d’impresa e, quindi, l’imprenditore sottratto per espressa<br />

scelta legislativa alla declaratoria di fallimento.<br />

Del resto, la soluzione proposta – limitatamente al soggetto (futuro) socio illimitatamente<br />

responsabile – appare per il tribunale preferibile, anche tenuto conto che la ratio generale del<br />

sistema fallimentare sembra non giustificare, osserva la sentenza, un principio drasticamente<br />

«redistributivo» – per cui dovrebbero esser revocabili tutti gli atti compiuti nel periodo sospetto,<br />

sol che essi siano idonei ad arrecare pregiudizio ai creditori concorrenti ed al loro paritario<br />

trattamento –, mentre risulta decisamente preferibile seguire l’opposta tendenza «indennitaria»,<br />

per cui è revocabile solo l’atto che – oltre ad esser pregiudizievole – sia stato<br />

compiuto nel mentre il terzo era a conoscenza dello (o avrebbe dovuto conoscere lo) stato<br />

di insolvenza, e, quindi, il carattere pregiudizievole dell’atto stesso.<br />

2.3 Alla tutela del terzo non può, invero, rinunciarsi, e del resto la soluzione proposta<br />

appare rispettosa del dato testuale, che richiede la conoscenza, in capo al terzo, dello stato<br />

di insolvenza dell’autore dell’atto (futuro fallito): ora, nessuna difficoltà esegetica si incontra,<br />

qualora ci sia coincidenza tra autore dell’atto e soggetto della cui insolvenza si sia a conoscenza<br />

(irrilevante essendo la conoscenza della qualità di imprenditore commerciale, individuale o<br />

collettivo, potendo detta qualità, per la sentenza, pur mancare del tutto in capo al soggetto<br />

che compie l’atto).<br />

Qualche perplessità si riscontra, però, allorché ci si preoccupi della tutela del terzo,<br />

quando l’atto revocando è stato compiuto dal socio (attualmente) illimitatamente responsabile:<br />

a) siègia detto all’inizio che, condivisibilmente, la scientia decoctionis da provarsi in capo<br />

al terzo riguarda esclusivamente la società; b) sièpoi detto (inevitabilmente, data la prima<br />

affermazione, non potendosi immaginare una conoscenza dello stato di insolvenza della società,<br />

se non si è già costituito il vincolo giuridico tra l’ente collettivo ed il socio) che l’autore<br />

dell’atto deve essere già socio illimitatamente responsabile al momento della conclusione dell’atto;<br />

c) da tali premesse, ne consegue di necessità che il terzo doveva conoscere detto vincolo<br />

e, quindi, conoscere la qualità di socio illimitatamente responsabile dell’autore dell’atto.<br />

Il tribunale in proposito richiama il principio della pubblicità dichiarativa (art. 2193 cod.


Parte II - Giurisprudenza 365<br />

Inoltre, con riferimento all’argomento esegetico che, in chiave sistematica,<br />

si è inteso desumere dall’art. 69 legge fallim., è indubitabile che la sussistenza<br />

dello stato di imprenditore commerciale costituisca elemento integrante<br />

la fattispecie ivi prevista (l’atto deve essere stato compiuto dal coniuge<br />

poi fallito allorché esercitava un’attività di impresa commerciale, sicché<br />

la sussistenza dello status di imprenditore al tempo del compimento dell’atto<br />

è coessenziale alla fattispecie); nondimeno, è ad opinarsi che siffatto requisito<br />

in tal contesto normativo concorra in via del tutto speciale a segnare<br />

il momento iniziale del periodo sospetto, sicché èda escludere che possa<br />

trascendere i limiti della previsione di cui al medesimo art. 69, comma 1,<br />

legge fallim. ed assurgere a presupposto generale della revocatoria fallimentare.<br />

Né, al contempo, può reputarsi in tal guisa attenuato (ovvero in dipendenza<br />

dell’estraneità di siffatto ulteriore presupposto alle altre ipotesi di revocatoria)<br />

il carattere di peculiare severità di quest’ultima previsione legislativa:<br />

il periodo sospetto, svincolato da una puntuale predeterminazione<br />

temporale ed ancorato ad un dato oggettivo di agevole riscontro pratico,<br />

è ragionevolmente e verosimilmente destinato a dilatarsi oltre il termine<br />

massimo (biennio) previsto all’art. 67 legge fallim.<br />

D’altro canto, ammettere la necessità della sussistenza dello stato di imprenditore<br />

commerciale e, parallelamente, la conoscenza di detto status al<br />

tempo del compimento dell’atto revocabile, in dipendenza dell’asserita imprescindibile<br />

connessione tra stato di insolvenza e la qualità di imprenditore<br />

suscettibile di fallimento, potrebbe ripercuotersi significativamente, dando<br />

causa a patenti contraddizioni sistematiche, sulla presunzione assoluta, juris<br />

civ.) ed afferma che quindi la qualità di socio illimitatamente responsabile è opponibile per tal<br />

via al terzo, prescindendosi dall’effettiva conoscenza ( 6 ).<br />

2.4 Sul punto, però, si deve fare un’osservazione: tale soluzione non è invero applicabile,<br />

allorché la società non si sia iscritta e sia rimasta «irregolare»; oppure, anche – in una società<br />

«regolare» – allorché sia avvenuta una cessione di quote sociali non iscritta al registro.<br />

Ora, appare quanto meno singolare che dalla mancata iscrizione nel registro delle imprese<br />

(dell’atto costitutivo, o anche solo dell’atto di cessione di quote) derivi una situazione di<br />

vantaggio per il socio illimitatamente responsabile, nei cui confronti il curatore non potrà ot-<br />

( 6 ) Sull’efficacia dichiarativa della pubblicità legale, Ragusa Maggiore, Il Registro delle Imprese, 3,in<br />

Commentario del Codice Civile fondato da Schlesinger, Milano, 51. Sulla distinzione tra efficacia negativa ed efficacia<br />

positiva – che consiste nella presunzione di ignoranza dei fatti non iscritti e di conoscenza di quelli iscritti –,<br />

v. Ferri, Imprese soggette a registrazione, 2,inCommentario del Codice Civile Scialoja-Branca, Bologna-Roma,<br />

2002, 31 e segg. L’iscrizione di un fatto non vero è comunque idonea a produrre l’affidamento dei terzi, in base<br />

ai principi dell’apparenza giuridica (Ferrara-Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 2002, 98 e seg.), pur<br />

se si esclude, correttamente, la tutela del terzo, allorché l’atto iscritto sia affetto da un vizio già percepibile attraverso<br />

l’iscrizione stessa (Marasà-Ibba, Il registro delle imprese, 221 e seg.).


366<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

et de jure, di sussistenza dello stato di decozione nel periodo sospetto tradizionalmente<br />

prefigurata dalla giurisprudenza (cfr. in tal senso Cassazione,<br />

29 novembre 1985, n. 5953): gli esiti istruttori potrebbero indurre a disconoscere<br />

la qualità di imprenditore esposto ad esecuzione concorsuale in capo<br />

al soggetto poi fallito al momento del compimento dell’atto ricadente<br />

nello spazio temporale sospetto, ancorché, sotto altro profilo, la menzionata<br />

presunzione assoluta valga a fondare inconfutabilmente il riscontro per l’intero<br />

periodo sospetto dell’insolvenza, insolvenza, si badi, concepita, in linea<br />

di principio, in imprescindibile connessione con la qualità di imprenditore<br />

assoggettabile ad esecuzione fallimentare.<br />

Infine, pur ad assumere che la sussistenza dello stato di imprenditore<br />

suscettibile di fallimento costituisca un presupposto autonomo della revocatoria,<br />

opinare nel senso che la dimostrazione della conoscenza della esistenza<br />

di detto status (lo si supponga senz’altro esistente al dì del compimento<br />

dell’atto revocando) costituisca uno specifico thema probandum, quantunque<br />

ai fini della valutazione della scientia ovvero della inscientia decotionis,<br />

sembra tuttavia rinvenire, allorquando l’imprenditore sia stato regolarmente<br />

iscritto nel registro delle imprese al tempo del compimento dell’atto, un<br />

insormontabile ostacolo nella previsione di cui all’art. 2193, comma 2, cod.<br />

civ. ovvero nell’effetto dell’opponibilità che la disciplina codicistica ricollega<br />

all’assolvimento dell’obbligo di iscrizione specificamente sancito a carico<br />

di colui che svolge un’attività commerciale dall’art. 2196 cod. civ. Più esattamente,<br />

siccome scriveva autorevole dottrina, «l’iscrizione del fatto lo rende<br />

sempre opponibile, non potendo i terzi addurre di averlo ignorato», l’efficacia<br />

dell’iscrizione (destinata altresì ad esplicarsi sin dal momento in cui è<br />

stata operata), cioè, «prescinde dalla possibilità in cui i terzi si siano trovati<br />

di prenderne conoscenza», sicché, prosegue la citata dottrina, «in definitiva<br />

tenere la revocatoria, quante volte quest’ultimo non riuscirà a dimostrare che il terzo conosceva<br />

la qualità di socio: il che è prova non facile, atteso che, mentre gli atti compiuti dall’imprenditore<br />

commerciale sono inerenti all’impresa, gli atti conclusi dal socio ben possono essere<br />

(e di fatto sono) personali e comunque «neutri» rispetto all’attività commerciale.<br />

Tale rilievo deve esser tenuto fermo, anche se si condivide l’interpretazione «estensiva»<br />

dello stato di insolvenza seguita dal tribunale: qui infatti deve provarsi che il terzo conosceva<br />

la qualità di socio dell’altro contraente, e quindi una circostanza da cui dedurre questa conclusione<br />

può, normalmente, esser rinvenuta proprio nella natura dell’atto compiuto. Allorché<br />

l’atto sia invece «non significativo» (perché non inerente all’impresa, ma personale del socio),<br />

la prova della stessa qualità di socio in capo all’autore dell’atto diventa evidentemente difficile.<br />

Si potrebbe addirittura immaginare che la società (e cioè l’amministratore, che potrebbe<br />

essere anche il socio illimitatamente responsabile) non abbia mai provveduto all’iscrizione nel<br />

registro, proprio per rendere più gravosa la successiva eventuale azione revocatoria del curatore<br />

e, nel periodo sospetto, abbia «alleggerito» il proprio personale patrimonio, avendo cura<br />

di non manifestare ai terzi il proprio vincolo con la società.


Parte II - Giurisprudenza 367<br />

il sistema di pubblicità si riduce a questo, che l’obbligato all’iscrizione in<br />

tanto può opporre il fatto che vi è soggetto in quanto dia la prova o della<br />

conoscenza del medesimo da parte del terzo o della sua iscrizione nel registro<br />

delle imprese».<br />

Alla stregua dei premessi rilievi, pertanto, vi è ampio margine per ritenere<br />

che, al di fuori dell’ipotesi di cui all’art. 69 legge fallim., la sussistenza<br />

dello stato di decozione (oggetto, come anticipato, di una presunzione juris<br />

et de jure) e la conoscenza ovvero l’ignoranza dello stato di insolvenza operino<br />

da presupposti della revocatoria fallimentare indipendentemente e senza<br />

necessità alcuna, neppur di natura sistematica, che vi si affianchino, in<br />

pari tempo, quali presupposti ulteriori (o, quanto meno, quali elementi significativi<br />

per la valutazione della scientia ovvero della inscientia decotionis),<br />

la sussistenza dello stato di imprenditore assoggettabile a fallimento<br />

e la conoscenza di detto stato da parte del terzo chiamato in revocatoria.<br />

La disamina del thema della necessità della sussistenza della qualità di<br />

socio illimitatamente responsabile al tempo del compimento dell’atto impugnato<br />

e della rilevanza della conoscenza, del pari riferita al dì del compimento<br />

dell’atto revocando, di tale status da parte del terzo chiamato in revocatoria,<br />

non può prescindere dalle argomentazioni che precedono, benvero<br />

nella consapevolezza delle peculiarità di siffatta ipotesi.<br />

Per completezza ricostruttiva va previamente puntualizzato che la quaestio<br />

della sussistenza della qualità di imprenditore commerciale al tempo del<br />

compimento dell’atto e della conoscenza di detto status può, a pieno titolo e<br />

di certo, configurarsi pur in relazione alla società personale dichiarata fallita,<br />

il cui socio illimitatamente responsabile, dichiarato fallito, a sua volta, ai<br />

sensi dell’art. 147, comma 1, legge fallim., abbia posto in essere l’atto revocando.<br />

Più esattamente è ben possibile che al tempo del compimento, da parte<br />

del socio, dell’atto impugnato la società personale poi fallita non abbia avu-<br />

A tale rilievo potrebbe obiettarsi, di contro, che la mancata iscrizione provoca effetti giuridici<br />

sfavorevoli per la società (mentre qui il soggetto avvantaggiato sarebbe solo il socio); e<br />

che, oltretutto, a ben vedere, più che di un reale svantaggio per il curatore, sembrerebbe trattarsi<br />

di un mancato vantaggio (il poter invocare, da parte di costui, l’opponibilità della pubblicità<br />

dichiarativa), essendo comunque la qualità di socio illimitatamente responsabile oggetto<br />

di conoscenza in capo al terzo.<br />

Tali obiezioni formalistiche non sembrano tuttavia essere decisive: dal mancato aumento<br />

dell’attivo fallimentare (aumento che si sarebbe invece conseguito con il vittorioso esperimento<br />

della revocatoria), sono pregiudicati in definitiva i creditori, e nella dinamica processuale<br />

non può non riconoscersi che il fallimento istante può ben esser dichiarato soccombente se il<br />

terzo era, concretamente, in buona fede, non sapendo che l’autore dell’atto era socio illimitatamente<br />

responsabile.<br />

In conclusione, se è vero – come sostiene il tribunale – che la necessaria prova della co-


368<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

to veste di imprenditore commerciale, ma, di contro, di imprenditore agricolo,<br />

non assoggettabile, come tale, a fallimento (si rammenta che l’art.<br />

2249 cod. civ. stabilisce che le società che hanno per oggetto l’esercizio<br />

di un’attività commerciale devono necessariamente costituirsi in forma di<br />

soc. nome coll., di soc. acc. sempl., di soc. per az., di s.a.p.a. e di soc. a resp.<br />

lim.; viceversa, lo svolgimento in forma collettiva di attività di natura non<br />

commerciale (ovvero di attività agricola: tertium non datur) può esplicarsi<br />

sia mercé il modulo organizzativo della società semplice sia attraverso i moduli<br />

di organizzazione che sostanziano la soc. nome coll., la soc. acc. sempl.,<br />

la soc. per az., la s.a.p.a. e la soc. a resp. lim.) ed abbia assunto successivamente<br />

(pur sempre nel periodo sospetto, ma, evidentemente, prima della<br />

dichiarazione di fallimento) a proprio oggetto una delle attività ricomprese<br />

nella previsione dell’art. 2195 cod. civ.<br />

Ebbene, per siffatta evenienza non possono che reiterarsi le conclusioni<br />

cui si è inteso addivenire in relazione all’imprenditore commerciale individuale<br />

(regolarmente iscritto nel registro delle imprese): lo stato di decozione<br />

e la sua conoscenza ovvero la sua ignoranza fungono da presupposti della<br />

revocatoria fallimentare a prescindere dalla sussistenza, al dì del compimento<br />

dell’atto, e dalla correlata conoscenza dello stato di imprenditore esposto<br />

a fallimento.<br />

Nondimeno le medesime conclusioni possono a giusta ragione essere ribadite<br />

anche in relazione al caso in cui, sussistente senz’altro la posizione di<br />

socio illimitatamente responsabile della soc. acc. sempl. ovvero della soc.<br />

nome coll. poi dichiarata fallita allorquando l’atto revocando fu posto in essere,<br />

il terzo chiamato in revocatoria abbia dedotto di non aver avuto conoscenza<br />

di tale veste.<br />

noscenza, in capo al terzo, della qualità di socio illimitatamente responsabile può esser raggiunta<br />

attraverso l’effetto dell’opponibilità della pubblicità dichiarativa (assimilandosi, quoad<br />

effectum, la conoscibilità con l’effettiva conoscenza); e se è vero che l’atto revocando ben può<br />

essere – nei termini di cui sopra – neutro (siccome compiuto dal socio in proprio e non essendo<br />

inerente all’esercizio dell’impresa – per cui il terzo, perlomeno dalla natura dell’atto,<br />

avrebbe potuto sospettare dell’appartenenza del socio alla società –): dovrà allora concludersi<br />

che sarà buona norma, per il terzo, eseguire sempre una visura al registro delle imprese al nome<br />

dell’altro contraente – quale che sia l’atto che sta per concludersi – per verificare l’esistenza<br />

o no di un potenziale vincolo sociale di questi con una società in stato di insolvenza. Non<br />

può nascondersi, però, a questo punto, una obiettiva perplessità in merito all’eccessiva onerosità<br />

e gravosità della posizione del terzo contraente.<br />

2.5 Potrebbe infine anche prospettarsi una decisiva difficoltà per la tesi del tribunale, se<br />

si argomenta che l’efficacia dichiarativa di cui all’art. 2193 cod. civ. dovrebbe valere solo nei<br />

confronti dei terzi che entrano in rapporto con l’imprenditore (individuale o collettivo), e non<br />

coi soci in proprio. Invero, il terzo che conclude un negozio col socio, o il terzo creditore, non<br />

dovrebbe essere investito in alcun modo dalla detta efficacia dichiarativa: peraltro, in quali<br />

ipotesi di diritto positivo al terzo può essere opposta la qualità di socio ex art. 2193 cod.


Parte II - Giurisprudenza 369<br />

Difatti, in simile ipotesi non può che operare, del pari, l’effetto dell’inopponibilità<br />

ex art. 2193, comma 2, cod. civ., effetto destinato a prodursi<br />

a seguito della iscrizione nel registro delle imprese dell’atto costitutivo della<br />

soc. nome coll. ovvero della soc. acc. sempl. poi dichiarata fallita, atto ove,<br />

rispettivamente, in virtù del disposto dell’art. 2295, n. 1, cod. civ. e del<br />

combinato disposto degli artt. 2295, n. 1, 2315 e 2316 cod. civ., è indicazione<br />

del nome dei soci, segnatamente dei soci illimitatamente responsabili,<br />

nonché a seguito della iscrizione nel registro delle modificazioni del medesimo<br />

atto e, quindi, delle variazioni della compagine sociale.<br />

Residua l’ipotesi in cui l’autore dell’atto revocando abbia assunto la veste<br />

di socio illimitatamente responsabile della società personale dichiarata<br />

fallita in epoca posteriore al compimento del medesimo atto, fattispecie<br />

che registra un’indubbia e significativa divergenza rispetto all’ipotesi di assunzione<br />

in epoca successiva al compimento dell’atto revocando della qualità<br />

di imprenditore commerciale da parte della persona fisica poi dichiarata<br />

fallita.<br />

Infatti, nella prima ipotesi la qualità di imprenditore commerciale è da<br />

imputare ad un soggetto diverso (la società) da colui (l’autore dell’atto) che,<br />

successivamente al compimento dell’atto revocando, assume la qualità (di<br />

socio illimitatamente responsabile) che vale a cagionarne la declaratoria<br />

di fallimento; di conseguenza non vi è margine perché, indipendentemente<br />

e pur in difetto della qualità di imprenditore commerciale, possa egualmente<br />

e comunque configurarsi uno stato di decozione dell’imprenditore: al<br />

tempo del compimento dell’atto revocando la società-imprenditore potrebbe<br />

non esser ancora stata costituita (siccome l’insolvenza che rileva è quella<br />

della società, non esplica valenza alcuna la circostanza che il soggetto autore<br />

civ. del proprio debitore (o della propria controparte negoziale)? Non pare che nell’ordinamento<br />

constino fattispecie in cui l’assetto negoziale e/o la posizione debitoria possano essere<br />

in qualche modo influenzati dalla detta opponibilità.<br />

Possono invero immaginarsi fattispecie differenti, nelle quali il terzo creditore possa essere<br />

pregiudicato dal conferimento che il socio (proprio debitore) ha eseguito a vantaggio della<br />

società, e contro il quale il terzo potrà agire, se del caso, con le azioni di simulazione o revocatorie<br />

ordinarie; ma in nessun caso – sembra – l’avvenuta iscrizione nel registro del costituito<br />

rapporto sociale può avere efficacia alcuna nel dirimere il conflitto tra il terzo creditore<br />

ed il socio.<br />

All’opposto, l’unico caso (come pare) in cui, nel rapporto personale tra il terzo creditore<br />

ed il socio debitore, vi è una differenza di disciplina tra la qualità di socio di una società commerciale<br />

risultante dal registro e tra la qualità di socio di una società non iscritta, è rinvenibile<br />

nel combinato disposto degli artt. 2270 e 2305 cod. civ.: in esso però la legge, lungi dal pregiudicare<br />

il terzo, lo avvantaggia invece in maniera evidente, conformemente ai principi, del<br />

resto, per cui gli effetti della mancata iscrizione a registro ricadono sempre a solo pregiudizio<br />

della società, nonché dei soci che ne fanno parte.


370<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

dell’atto, poi destinato ad assumere la veste di socio illimitatamente responsabile,<br />

sia eventualmente ed a sua volta insolvente al compimento dell’atto).<br />

Ebbene, in relazione a siffatta ipotesi (che in verità esula dalla vicenda<br />

per cui è controversia), o si opina, secondo una logica rigorosamente «redistributiva»<br />

ed «antindennitaria», che a ferrea garanzia della par condicio il<br />

legislatore del ’42 ha concepito un sistema nel cui ambito l’efficacia di qualsivoglia<br />

atto astrattamente idoneo a ledere il principio della parità di trattamento<br />

dei creditori è, in certa qual misura, subordinata alla condizione risolutiva<br />

della mancata assunzione entro il periodo sospetto (rilevante ai fini<br />

della revocatoria) della qualità di socio illimitatamente responsabile da parte<br />

dell’autore del medesimo atto ed alla condizione risolutiva della sua mancata<br />

declaratoria di fallimento ai sensi dell’art. 147, comma 1, legge fallim.:<br />

vano si rileverebbe, difatti, attesa l’inesistenza del soggetto imprenditore, il<br />

potere-onere del terzo chiamato in revocatoria di dimostrare la propria inscientia<br />

decoctionis. Oppure, viceversa, si opina, secondo una logica di tipo<br />

«indennitario», che non può assolutamente configurarsi «concorso» nell’atto<br />

lesivo della generica garanzia patrimoniale o della par condicio, se il terzo<br />

Per ultimo, ammesso che la conoscenza, da parte del terzo, della qualità di socio illimitatamente<br />

responsabile è giuridicamente necessaria, perché logicamente presupposta per potere<br />

(con un successivo passaggio deduttivo) affermare e dimostrare la conoscenza, sempre da<br />

parte del terzo, dello stato di insolvenza della società (sola ed unica scientia decoctionis rilevante,<br />

cfr. supra), ci si chiede se in tal caso – e solo in tal caso – sia ortodosso equiparare l’effettiva<br />

conoscenza (della qualità di socio, da cui poi deriverebbe quello dello stato di insolvenza<br />

dell’ente), con l’ipotetica conoscibilità, quale risulta dal regime della pubblicità dichiarativa.<br />

3. Oggetto dell’azione revocatoria, nel caso di specie, è un negozio di compravendita di<br />

un fondo, per il quale l’attore ha invocato l’art. 67 comma 1 n. 1 legge fallim., sussistendo, a<br />

suo dire, una notevole sproporzione tra la prestazione del terzo (il pagamento del prezzo), a<br />

svantaggio del contraente socio (illimitatamente responsabile). La parte convenuta tuttavia ha<br />

eccepito che il prezzo reale non era quello dichiarato nel rogito notarile, ma quello risultante<br />

da una controscrittura stipulata, tra le stesse parti, in pari data del contratto di vendita e comunque<br />

successivamente ad esso; in questo stesso atto, la parte venditrice rilasciava quietanza<br />

liberatoria all’acquirente.<br />

Il tribunale esamina detto documento e vi rinviene una duplice qualificazione: esso è<br />

quietanza in merito al versamento dell’importo ulteriore rispetto a quello di cui in contratto;<br />

ed è controscrittura, «nella parte in cui vale a documentare il patto dissimulato in ordine al<br />

prezzo, e quindi l’accordo simulatorio circa il prezzo risultante dall’atto pubblico». Passa<br />

poi a verificare: a) la certezza della data della quietanza; b) la reale provenienza; c) la deduzione<br />

della data della controscrittura.<br />

Provate a mezzo di testimoni le prime due circostanze (stante il dettato dell’art. 2704<br />

cod. civ. ult. comma, per la prova della data della quietanza), il tribunale ritiene di dimostrare<br />

il momento di redazione della controscrittura invocando il disposto di cui all’art. 2704, comma<br />

1 cod. civ., nella parte in cui prevede la certezza della data «dal giorno in cui si verifica un<br />

altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento».


Parte II - Giurisprudenza 371<br />

chiamato in revocatoria non ne ha percepito (né avrebbe potuto percepirne)<br />

il carattere pregiudizievole a cagione e motivo dell’inesistenza del soggetto<br />

della cui garanzia patrimoniale si tratta o al cui ceto creditorio va riferito<br />

il principio della parità di trattamento. In tale ultima prospettiva, che<br />

si reputa più aderente alla prefigurazione del potere-onere di prova di cui<br />

alla prima parte dell’art. 67, comma 1, prima parte legge fallim., l’esplicazione<br />

di tale potere-onere, la dimostrazione ossia della inscentia decoctionis,<br />

non può che risolversi, deve necessariamente risolversi, nella dimostrazione<br />

della insussistenza dello stato di socio illimitatamente responsabile in capo<br />

all’autore dell’atto ovvero, il che è lo stesso, nella dimostrazione della successiva<br />

costituzione rispetto al tempo del compimento dell’atto revocando<br />

della società personale dichiarata fallita.<br />

Alla luce dei rilievi tutti in precedenza svolti si rimarca che in nessun<br />

modo i convenuti hanno dato ragione della propria inscientia decoctionis<br />

(Omissis...).<br />

Alla stregua delle riferite argomentazioni, pertanto va senz’altro disco-<br />

Da segnalare appaiono i rilievi del Giudice in ordine alla qualificazione di controscrittura<br />

e soprattutto in merito alla prova della certezza della data (e comunque della anteriorità di<br />

essa rispetto alla dichiarazione di fallimento) di detta controscrittura, atteso il disposto di<br />

cui all’art. 2723 cod. civ. (patti posteriori alla formazione del documento), «agganciando»<br />

la prova di essa a quella della data della quietanza.<br />

3.1 Certo, la controscrittura documenta l’accordo simulatorio in ordine al prezzo, ma naturalmente<br />

non è, essa stessa, accordo simulatorio, come è subito chiaro leggendone il testo:<br />

«in relazione all’atto per notar ...di data odierna, con il quale vi ho venduto i beni in ...come<br />

meglio descritti in atto, con la presente vi dichiaro che, a seguito di migliore valutazione, in<br />

aggiunta a quanto in detto atto dichiarato, mi avete versato la somma ulteriore di £. .............,<br />

di cui accuso ricezione, rilasciando quietanza con dichiarazione di non aver altro a pretendere<br />

per detta causale, dovendosi detto atto ritenere ricondotto ad equità».<br />

Invero, il documento contiene una dichiarazione unilaterale, proveniente dal venditore: il<br />

che, se è del tutto normale per la parte dell’atto che contiene la dichiarazione di quietanza,<br />

induce poi ad escludere che lo si possa qualificare «accordo simulatorio», essendo invece una<br />

delle prove che, documentalmente, dimostra l’esistenza di tale patto, rimasto verbale.<br />

L’atto contiene, pertanto, due dichiarazioni di mera scienza e non negoziali: naturalmente<br />

la quietanza, e poi anche la dichiarazione con cui il venditore attesta l’ulteriore versamento<br />

del prezzo, che vale a provare l’accordo simulatorio verbale, in esecuzione del quale l’acquirente<br />

ha provveduto a detta integrazione ( 7 ).<br />

( 7 ) Sull’accordo simulatorio, tra tanti, cfr Messineo, Il contratto, inTrattato di diritto civile e commerciale<br />

Cicu-Messineo, Milano, 454; Bianca, Diritto civile, 3, Il contratto, 1993, Milano, 699; Gentili, Simulazione dei<br />

negozi giuridici,inDigesto Disc. Priv., IV ed., Torino, 514. Netta è la distinzione con la controdichiarazione, che è<br />

dichiarazione di scienza normalmente avente natura confessoria, può essere formulata anche da una sola parte ed<br />

anche posteriormente alla stipulazione del contratto, ed ha funzione di prova dell’accordo simulatorio.


372<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

nosciuta la sussistenza dell’estremo della «notevole sproporzione» tra il valore<br />

di mercato della zona di terreno sita in Barano d’Ischia, località Fondo<br />

Ferraio, di circa mq 1.000 ed il prezzo, da ritenersi acclarato in £<br />

50.000.000, che i convenuti ebbero a concordare ed a corrispondere a Cosimo<br />

De Felice.<br />

Giusti motivi suggeriscono l’integrale compensazione delle spese e competenze<br />

di lite. (Omissis...).<br />

Tuttavia, il riferimento ad espressioni quali «a seguito di migliore valutazione» e «dovendosi<br />

detto atto ricondotto ad equità», fanno chiedere all’interprete se, in astratto, non sia più<br />

corretto individuare una causa diversa dalla simulazione, che sia ad esempio rinvenibile nella<br />

volontà direductio ad equitatem dell’assetto di interessi, cui si sia giunti dopo un rinnovato<br />

esame della portata delle contrapposte prestazioni («a seguito di migliore valutazione»).<br />

Intendiamoci: relativamente al caso di specie, tenuto conto di tutte le circostanze concrete<br />

(tra cui anche la quasi contemporaneità tra la stipulazione del rogito e la redazione della<br />

controscrittura), sembra del tutto certo che tale volontà negoziale di riconduzione ad equità<br />

dissimuli a sua volta l’accordo simulatorio, e che quindi sia essa stessa simulata, come condivisibilmente<br />

ritiene il tribunale.<br />

Pur tuttavia, in astratto, una corretta esegesi testuale dovrebbe non escludere a priori che<br />

una tale controdichiarazione, lungi dal costituire sempre e comunque una prova della simulazione,<br />

ben potrebbe documentare la volontà «correttrice»di cui sopra, apparendo sorretta<br />

da una causa che giustifica se stessa e meritevole di tutela.<br />

Paolo Lucci<br />

Dottore di ricerca<br />

in Diritto comune patrimoniale


TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME<br />

17 marzo 2005<br />

Pres. Garofalo - Est. Ermini<br />

Fallimento Agricola Lamezia Soc. per az.<br />

c. Smurfit Sisa Soc. per az.<br />

Fallimento - Fallimento delle società - Imprese soggette - Società di capitali<br />

- Imprese agricole - Individuazione - Criteri - Connessione con il<br />

fondo - Esclusione<br />

(Cod. civ. artt. 2135 – 2221; Legge fallim. art. 1)<br />

Va escluso il fallimento di una società di capitali agricola quando l’attività<br />

di coltivazione resta caratterizzata dal fattore terra e l’impianto della serra costituisce<br />

soltanto una modalità di utilizzazione del terreno volta ad ottimizzarne<br />

la produttività ed a mitigare la connaturata rigidità di tale mezzo di produzione<br />

il cui sfruttamento, anche se si ricorre all’impianto delle serre, non<br />

può comunque essere intensificato oltre il limite fissato dalle potenzialità,<br />

estensione e localizzazione del terreno ( 1 ).<br />

(Omissis)<br />

I ricorsi non possono essere accolti.<br />

L’art. 2249 comma 2 cod. civ. consente la costituzione di società per<br />

azioni che abbiano per oggetto l’esercizio di un’attività diversa dall’attività<br />

commerciale e, quindi anche l’esercizio dell’impresa agricola.<br />

La veste societaria della Agricola Lamezia (nella specie, appunto, una<br />

soc. per az. iscritta con la qualifica di impresa agricola nel registro delle imprese<br />

di Catanzaro) non consente di ritenere implicitamente sussistente in<br />

re ipsa il requisito della natura commerciale della società.<br />

Infatti, non la qualità soggettiva derivante dalla veste societaria, ma soltanto<br />

la natura dell’attività sociale (statutariamente prevista ovvero di quella<br />

( 1 ) Brevi note sulla fallibilità delle società agricole.<br />

Con la decisione che si annota, il Tribunale di Lamezia Terme ha respinto le istanze di<br />

fallimento depositate dai creditori di una società di capitali in quanto questa svolgeva attività<br />

agricola.<br />

Sostenevano i ricorrenti che la società resistente fosse da comprendere nell’ambito della<br />

categoria delle imprese commerciali, perciò assoggettabile alle procedure concorsuali, piuttosto<br />

che in quella agricola, così come peraltro emergeva dal suo statuto sociale. Il Tribunale di<br />

Lamezia Terme ha disatteso la tesi dei ricorrenti ritenendo invece che si dovesse dare rilievo<br />

all’attività concretamente svolta.


374<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

fattualmente svolta dalla società) permette di individuare il discrimen tra<br />

l’impresa commerciale e quella agricola e giustifica la sottrazione della seconda<br />

dal fallimento.<br />

Deve, quindi, negarsi che, in astratto, le dimensioni dell’impresa o la<br />

complessità della sua struttura organizzativa dipendente dall’adozione di<br />

questo specifico modello societario possano incidere, con rilevanza dirimente,<br />

sulla natura agricola o commerciale dell’imprenditore.<br />

Diversamente opinando si finirebbe con il ritagliare il profilo dell’imprenditore<br />

agricolo solo sulla falsariga di quello del piccolo imprenditore,<br />

così negando la specificità dell’impresa agricola, relegata ad un ruolo economico<br />

sostanzialmente marginale, a strutture organizzative semplici ed a tecniche<br />

di produzione rudimentali. E ciò in contrasto con il modello delineato<br />

dall’art. 2135 cod. civ. (soprattutto dopo la riforma introdotta con la legge<br />

228/2001), che assegna all’impresa agricola una fisionomia economicamente<br />

più pregnante e complessa e tale da richiedere modelli organizzativi sofisticati,<br />

strutture specializzate ed una elevata qualificazione professionale.<br />

Questa pronuncia si segnala poiché èuna delle prime ad essersi pronunciata su questo<br />

tema dopo la novella del 2001. La disciplina dell’imprenditore agricolo, con riguardo anche<br />

all’esenzione di quest’ultimo dalle procedure concorsuali ( 1 ), ha assunto particolare rilievo<br />

successivamente alla novellazione dell’art. 2135 cod. civ. effettuata ad opera della legge<br />

228/2001.<br />

In particolare, il Tribunale sottolinea come non sia tanto la qualità soggettiva data dalla<br />

veste societaria a consentire una distinzione tra impresa commerciale ed agricola quanto la<br />

natura dell’attività imprenditoriale.<br />

Considera il Tribunale, infatti, che l’art. 2249 comma 2 cod. civ. consente la costituzione<br />

di società per azioni che abbiano ad oggetto l’esercizio di un’attività diversa da quella commerciale<br />

e più in generale rileva che, anche le imprese agricole, possono costituirsi in società<br />

nelle stesse forme tipizzate dal legislatore per l’attività commerciale.<br />

Il Tribunale osserva inoltre che la riforma del 2001 ha riconosciuto all’impresa agricola<br />

una rilevanza maggiore rispetto al passato. Tuttavia, le dimensioni dell’impresa o la sua struttura<br />

organizzativa non devono incidere sulla valutazione dell’interprete. In caso contrario, infatti,<br />

si assegnerebbe all’impresa agricola un ruolo marginale, negando la specificità della sua<br />

disciplina e soprattutto assimilando il profilo dell’imprenditore agricolo a quello del piccolo<br />

imprenditore.<br />

Sulla base di questi principi, il Tribunale pone in risalto che una corretta qualificazione<br />

( 1 ) La marcata differenziazione normativa esistente fra l’impresa agricola e quella commerciale è evidente<br />

non solo in relazione al mancato assoggettamento del primo alla procedura fallimentare, ma anche al privilegio<br />

per quanto riguarda il diritto di prelazione agraria nonché in materia creditizia e fiscale. I benefici di cui gode<br />

l’imprenditore agricolo, inoltre, sono divenuti ancora più rilevanti a seguito del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 in<br />

conseguenza del quale esso può godere, a determinate condizioni, di alcune agevolazioni fiscali riconosciute alla<br />

persona fisica che abbia qualifica di coltivatore diretto.


Parte II - Giurisprudenza 375<br />

Ciò posto, si tratta, adesso, di decidere se la società Agricola Lamezia<br />

abbia natura di impresa agricola o di impresa commerciale.<br />

Al riguardo occorre premettere che ai fini della soggezione al fallimento,<br />

la qualificazione di un’attività d’impresa come commerciale o agricola va<br />

operata alla stregua delle norme del cod. civ. e della legge fallim., e non attraverso<br />

il richiamo a norme di settore – quali quelle fiscali o quelle contributive<br />

– che apprestano alla stessa attività una qualificazione di impresa<br />

agricola non suscettibile di generale applicazione, in quanto rispondente alle<br />

particolari finalità dei rispettivi ordinamenti (cfr. tra le altre, Cassazione,<br />

Sez. I, n. 10527 del 23 ottobre 1998; Cassazione, Sez. I, n. 17251 del 5 dicembre<br />

2002).<br />

Pertanto si dovrà valutare la corrispondenza al modello normativo dell’imprenditore<br />

agricolo delineato dall’art. 2135 cod. civ. della Agricola Lamezia<br />

partendo prima dall’analisi dell’oggetto sociale statutario per poi<br />

scendere a vagliare l’attività produttiva svolta in concreto dalla società.<br />

In relazione al primo profilo osserva il Collegio che l’oggetto sociale statutario<br />

della Agricola Lamezia (come rilevabile dalla visura camerale in atti)<br />

non menziona alcuna attività economica che esuli dalla definizione normativa<br />

dell’imprenditore agricolo (art. 2135 cod. civ.) e consenta di ravvisare<br />

momenti di qualificazione dell’impresa in termini chiaramente commerciali;<br />

né, del resto, con riferimento all’oggetto sociale statutario, i creditori istanti<br />

hanno dedotto l’esistenza di elementi interpretativi seppure relativi ad un’unica<br />

attività tra quelle previste – che possano indurre a qualificare come<br />

commerciale l’attività della Agricola Lamezia.<br />

della natura della società debba tener conto unicamente dell’oggetto sociale statutario e dell’attività<br />

in concreto svolta dalla stessa, a nulla importando le dimensioni dell’impresa o la<br />

complessità della sua struttura organizzativa ( 2 ).<br />

Nel caso di specie, tuttavia, l’oggetto sociale della resistente non rappresentava un elemento<br />

di discussione, poiché esso rientrava a pieno titolo nella definizione normativa dell’imprenditore<br />

agricolo ( 3 ). I criteri valutativi sono stati invece ricercati sul piano dell’attività concretamente<br />

svolta in quanto questa si identificava appunto con un’attività tipicamente agricola.<br />

Prima di illustrare il ragionamento seguito dal Tribunale è però opportuno premettere<br />

che, nel vigore del precedente art. 2135 cod. civ., la dottrina ha espresso due teorie al fine<br />

di distinguere l’attività commerciale da quella agricola: l’una estensiva ( 4 ), per la quale ogni<br />

attività di sfruttamento del ciclo biologico naturale era da qualificarsi come agricola; l’altra<br />

( 2 ) In tal senso anche Cassazione, Civ. 26 ottobre 1972, n. 3283.<br />

( 3 ) In relazione alla rilevanza dell’oggetto sociale, si veda, Anfuso, Condizioni di fallibilità dell’impresa collettiva:<br />

basta lo scopo o occorre anche l’effettivo esercizio dell’attività commerciale?, inFallimento, 2002, 602.<br />

( 4 ) Jaeger-Denozza, Appunti di Diritto Commerciale, 2002, passim.


376<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Sgombrato il campo dal primo termine della questione, occorre, adesso<br />

vagliare quella che è l’attività svolta in concreto dalla società al fine di verificare<br />

se, a prescindere dalle previsioni statutarie, l’attività imprenditoriale<br />

concretamente posta in essere dalla società, per l’uso di tecniche peculiari o<br />

per particolari modalità di organizzazione della produzione, abbia assunto<br />

natura industriale o commerciale.<br />

A tale fine occorre dare sommariamente atto delle risultanze della<br />

istruttoria svolta e, in particolare, delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante<br />

della società Michelangelo Scutellà (il quale, giova chiarire, riveste<br />

tuttora la carica di amministratore e legale rappresentante della società, sebbene<br />

in regime di prorogatio, fino alla nomina di un nuovo amministratore,<br />

atteso che le dimissioni costituiscono una causa di cessazione dalla carica ad<br />

efficacia differita).<br />

L’Agricola Lamezia, dispone di 29 ettari di terreno e produce fiori di<br />

crisantemo su 42.000 mq. interamente investiti a serre (i restanti 24 ettari<br />

di terreno sono sostanzialmente incolti). Le piante vengono riprodotte<br />

per talee asportate dalle piante madri, derivanti da selezionate talee ibridate<br />

restrittiva, ed allora prevalente, per cui si richiedeva un legame esclusivo tra l’attività agricola<br />

ed il fondo sul quale veniva svolta l’attività stessa ( 5 ). Quest’ultima poteva connotarsi come<br />

principale (coltivazione, silvicoltura o allevamento), ovvero connessa soggettivamente (nel<br />

senso che doveva esservi identità tra la persona che esercitava l’attività agricola principale<br />

e quella connessa) od oggettivamente (prodotti ottenuti dalle attività agricole essenziali) ( 6 ).<br />

La nuova disposizione, pur conservando da un punto di vista meramente strutturale<br />

l’impianto del testo previgente, che distingueva tra attività principali e connesse, amplia queste<br />

ultime categorie in modo tale che la teoria restrittiva è oggi assolutamente incompatibile<br />

con la nozione di imprenditore agricolo.<br />

Al comma 1 dell’art. 2135 cod. civ. si legge che è imprenditore agricolo chi esercita l’attività<br />

di coltivazione del fondo, di selvicoltura, di allevamento di animali nonché attività a<br />

queste connesse.<br />

Il legislatore ha sostituito la parola ‘bestiame’, presente nella previgente formulazione del<br />

citato articolo, con ‘animali’, neutralizzando in tal modo le aspre polemiche che per sessant’anni<br />

si erano sviluppate intorno alla vecchia norma ( 7 ).<br />

Tradizionalmente, infatti, la nozione di ‘bestiame’ èstata sempre limitata alle sole forme<br />

( 5 ) Si veda a riguardo, Tribunale di Treviso, 14 aprile 1997, Agricoltura, inRep. For. It., 1998, 63.<br />

( 6 ) Cassazione, civ. Sez. I, 23 ottobre 1998, n. 10527, in Mass. Giur. It., 1998; Cassazione, civ. Sez. I, 23<br />

luglio 1997, n. 6911, in Mass. Giur. It., 1997.<br />

( 7 ) Tra i contributi più autorevoli si segnalano: Alessi, L’Impresa agricola, Artt. 2135-2140, inIl Codice<br />

Civile Commentario, 1990, 99; Masi, Allevamento del bestiame e allevamento zootecnico nella sistematica dell’attività<br />

d’impresa, inGiur. It., I, 1976, 1846; Bione, Allevamento del bestiame, fondo, impresa agricola, inRiv. Dir.<br />

Civ., I, 1968, 537; Pavone La Rosa, Le attività connesse all’agricoltura ed il criterio di normalità, inAnnali del<br />

seminario giuridico dell’Università di Catania, III, 1949, 342.


Parte II - Giurisprudenza 377<br />

brevettate, in Olanda. Le piante madri sono coltivate dalla stessa società in<br />

due serre. Nelle altre quattro serre vengono coltivati i crisantemi da commercializzare.<br />

Una volta ottenute le talee dalle piante madri, le piantine vengono<br />

fatte radicare direttamente sul suolo, irrigate e concimate, previa aratura<br />

e livellatura del terreno. Durante il periodo invernale, nelle serre, è in<br />

funzione un impianto di riscaldamento a 18 gradi; nelle prime quattro settimane<br />

di vita delle piantine è in atto un impianto di illuminazione artificiale<br />

che inibisce la fioritura al fine di ottenere una coltivazione programmata dei<br />

fiori. Nella fase iniziale della fioritura la pianta crea un bocciolo centrale<br />

asportato manualmente al fine di favorire lo sviluppo di altri boccioli. Infine,<br />

dopo dodici settimane dalla radicazione, si arriva alla fioritura, alla raccolta<br />

manuale dei fiori ed alla vendita del prodotto. Oltre alle serre, la società<br />

dispone unicamente di due trattori e di una macchina cubettatrice per<br />

fare le zollette di terreno dove sono impiantate le talee per essere radicate al<br />

suolo. La società non ha mezzi di trasporto per la commercializzazione dei<br />

fiori, che vengono (o meglio venivano, essendo ormai la produzione ferma)<br />

venduti ai grossisti e a qualche dettagliante della zona direttamente in loco,<br />

animali stanziali o comunque collegate al fondo. In questa impostazione, chi aderiva alla tesi<br />

restrittiva nel vigore del precedente testo dell’articolo qui esaminato, considerava imprenditore<br />

agricolo chi esercitava l’attività di allevamento delle sole specie animali utilizzate per la<br />

coltivazione del fondo o alimentate con prodotti da esso provenienti.<br />

Al contrario, la parola ‘animali’ del nuovo art. 2135 cod. civ., per il suo significato generico,<br />

non permette di effettuare una discriminazione in ordine alle diverse caratteristiche<br />

delle specie animali allevate, consentendo quindi l’inserimento in essa di generi prima esclusi.<br />

Nel comma 2 dell’art. 2135 cod. civ., inoltre, si legge che le attività sopra menzionate, per<br />

essere considerate agricole, non necessariamente abbisognano di una particolare connessione<br />

con il fondo, essendo sufficiente che queste siano dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo<br />

biologico (sia esso animale o vegetale) o almeno, di una fase necessaria del ciclo stesso ( 8 ).<br />

Viene in questo modo disatteso completamente il vecchio orientamento prevalente, il cui<br />

principio cardine riteneva necessario il collegamento dell’attività dell’imprenditore agricolo<br />

con il fondo ( 9 ).<br />

( 8 ) Il medesimo principio era stato già affermato prima della riforma nella sentenza della Corte d’Appello<br />

di Venezia, 15 marzo 2000, in Rep. For. it., 2000, Agricoltura, n. 112; in Dir. e giur., con nota di Carmignani,<br />

Agricoltura ed ambiente, 2000, 549, in Riv. Dir. agr., 2000, II, 108, con nota di Costanzo. La Corte stabiliva,<br />

infatti, che ai fini della qualificazione dell’attività agricola, occorrevasi verificare, non tanto una coltivazione diretta<br />

del fondo, quanto la dipendenza della produzione da un ciclo biologico.<br />

( 9 ) Si veda sul punto, Tribunale S. Maria Capua Vetere, 23 luglio 2002, in Fallimento, 2003, 1161, con nota<br />

di Minutoli, per cui ‘l’ancoraggio della nozione di attività agricola al criterio del ciclo biologico, animale o vegetale,<br />

ha determinato, in certa misura, il superamento dell’orientamento – prevalente prima dell’attuale riforma –<br />

secondo il quale con i termini di coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento del bestiame si enunciava un<br />

preciso collegamento tra l’attività agricola e la terra, sostenendosi, da questo filone interpretativo, che qualunque<br />

attività agricola per essere tale doveva comunque essere collegata allo sfruttamento del fondo’.


378<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

ovvero inviati ad un importante grossista di Ragusa mediante una ditta di<br />

autotrasporti esterna. La società dispone, inoltre, di una cella frigorifero<br />

per la conservazione dei fiori raccolti in attesa della vendita ai grossisti.<br />

La ricostruzione dell’attività produttiva e delle sue concrete modalità di<br />

organizzazione ed estrinsecazione offerta dal legale rappresentante della società<br />

non è stata contestata dai creditori istanti e ritiene il Collegio che essa,<br />

in punto di fatto, riproduca in modo attendibile l’effettiva attività materiale<br />

di coltivazione svolta dall’Agricola Lamezia soc. per az.<br />

Ciò posto, ritiene il Collegio che tale attività rientri pienamente nei parametri<br />

dell’impresa agricola delineati dall’art. 2135 cod. civ.<br />

È possibile affermare oggi che la coltivazione del fondo, secondo la normativa qui esaminata,<br />

possa essere svolta anche al di fuori di esso ( 10 )(‘utilizzano o possono utilizzare il fondo’),<br />

così venendo ad essere ricomprese nella categoria delle attività agricole tutte quelle colture<br />

c.d. ‘fuori terra’ ( 11 ).<br />

Al riguardo, nel caso di specie, il Tribunale non ha dovuto dirimere alcun dubbio interpretativo,<br />

in considerazione del fatto che l’attività della resistente rientrava chiaramente nei<br />

parametri delineati dall’art. 2135 cod. civ. Il Collegio, infatti, sottolinea come l’Agricola Lamezia<br />

produca un vegetale la cui coltivazione, sebbene sia essa effettuata all’interno di serre,<br />

si svolge indubbiamente su un ciclo biologico legato in modo diretto allo sfruttamento delle<br />

risorse naturali, ed in particolare, della terra.<br />

Secondo una lettura combinata dei disposti di cui al primo e secondo comma, in definitiva,<br />

si può sostenere che la nuova disciplina abbia posto due elementi costitutivi della nozione<br />

giuridica dell’attività agricola. Da un lato, infatti, si richiede l’esistenza di un ciclo biologico<br />

( 12 ), da intendersi come un complesso di attività tendenti al mantenimento o allo sviluppo<br />

di una specie animale o vegetale, e dall’altro all’utilizzazione del fondo, sia essa effettiva o<br />

potenziale ( 13 ).<br />

Anche il comma 3, che regola le attività connesse e che non apparteneva alla precedente<br />

( 10 ) Così anche, Tribunale di Brescia, 6 dicembre 2002, in questa Rivista, 2003, VI, 971, con nota di Bagnulo,<br />

in cui si afferma che per qualificare un’attività come agricola alla luce della nuova riforma, il necessario<br />

collegamento funzionale con il fondo è oggi sostituito dalla mera ‘possibilità’ di una utilizzazione dello stesso.<br />

( 11 ) La Dottrina maggioritaria è concorde nel ritenere che per colture ‘fuori terra’ debbono intendersi quelle<br />

coltivazioni che si possono anche svolgere in terra. Così, Galloni, subart. 2135, inCommentario del cod. civ.<br />

Scialoja-Branca acuradiGalgano, Libro quinto - Del lavoro. Impresa Agricola. Disposizioni Generali. Art. 2135-<br />

2140, 2003, 58; Germanò, L’impresa agricola, inRiv. dir. agr. amb., 2001, 513.<br />

( 12 ) In tal senso, si veda Tribunale di Mantova, 4 gennaio 2003, che ha dichiarato il fallimento della società<br />

debitrice la quale aveva acquistato e poi alienato numerosi bovini senza però attendere ad alcuna fase del ciclo<br />

biologico, non disponendo delle stalle per il ricovero dei capi.<br />

( 13 ) L’affermazione troverebbe conforto nell’orientamento espresso dal Tribunale di Agrigento con sent.<br />

14 aprile 2003, in Giur. It., 2004, 1431, con nota di De Rentiis; inFallimento, 2004, 213, con nota di Genoviva,<br />

secondo il quale ai fini della dichiarazione di fallimento di una società, và esclusa la natura di impresa agricola<br />

ai sensi del novellato art. 2135 cod. civ. che ne precluderebbe la sua assoggettabilità alla procedura concorsuale,<br />

se l’attività di lavorazione e trasformazione di ortaggi viene effettuata in assenza della diretta cura di alcun<br />

ciclo biologico vegetale o animale.


Parte II - Giurisprudenza 379<br />

Il prodotto è costituito, infatti, da un vegetale (fiore di crisantemo) la cui<br />

coltivazione si svolge in base ad un ciclo biologico legato in modo diretto<br />

allo sfruttamento delle risorse naturale e, in particolare, allo sfruttamento<br />

del fattore terra.<br />

Tutta la produzione deriva dallo sviluppo di un ciclo biologico ed è<br />

esposta al c.d. rischio biologico (tanto che non si è potuto procedere all’ultimo<br />

raccolto a causa di una infestazione parassitaria: v. dichiarazioni rese<br />

dal presidente del Collegio sindacale all’udienza del 18 gennaio 2005).<br />

Né può plausibilmente negarsi che il crisantemo sia prodotto in base ad<br />

un ciclo biologico sol perché la coltivazione avviene in serra.<br />

La serra consente, infatti, di attenuare (anche grandemente) il solo rischio<br />

meteorologico e, per limitati scopi, di incrementare o rallentare, attraverso l’uso<br />

della illuminazione artificiale, la crescita della pianta. Ma non vi è dubbio<br />

che, nel caso di specie, la pianta cresce e si sviluppa in base ad un ciclo biologico<br />

e tramite lo sfruttamento della terra dove la talea viene posta a radicare<br />

e dove la pianta cresce fino alla fioritura ed al taglio del crisantemo.<br />

Deve quindi negarsi che l’utilizzazione delle serre costituisca di per sé<br />

elemento da solo sufficiente ed idoneo a trasformare la produzione dei crisantemi<br />

da agricola ad industriale. Questo perché l’attività di produzione<br />

formulazione dell’art. 2135 cod. civ., è in linea con la nuova definizione di impresa agricola<br />

voluta dal legislatore.<br />

Come indicato in precedenza, sulla base del vecchio testo, la dottrina prevalente riteneva<br />

che la connessione dovesse sussistere sia soggettivamente sia oggettivamente. Partendo da tale<br />

rapporto inoltre, si distinguevano le attività ‘connesse atipiche’ da quelle ‘connesse tipiche’.<br />

Le prime sono ancora attualmente individuate nella parte finale del comma 1, ma hanno<br />

oggi perduto la valenza discriminatrice che avevano in passato, poiché la sostituzione ad opera<br />

del legislatore della parola ‘bestiame’ con ‘animali’ permette di includere lo sfruttamento di<br />

qualsiasi specie all’interno della categoria dell’attività imprenditoriale agricola ( 14 ).<br />

Per quanto riguarda le attività tipiche, invece, la scelta legislativa ha prodotto la creazione<br />

di due distinte categorie: una comprendente le attività di manipolazione, conservazione,<br />

trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti, l’altra concernente la fornitura<br />

di beni e servizi. In relazione alla prima, si considerano connesse le attività esercitate dal<br />

medesimo imprenditore agricolo e relative ai prodotti ottenuti dalle attività agricole essenziali.<br />

È da notare, inoltre, come in questo ambito venga ampliata la categoria delle attività connesse,<br />

grazie all’aggiunta del termine valorizzazione dei beni prodotti oltre che della trasfor-<br />

( 14 ) Le attività connesse tipiche erano state create, nella formulazione del cod. civ. del 1942, prevalentemente<br />

per inquadrare all’interno della categoria dell’imprenditore agricolo alcune attività zootecniche, che non<br />

rientravano nella nozione di bestiame ma tuttavia praticate sul fondo. Oggi, invece, poiché il legislatore con la<br />

parola ‘animali’ ha inserito all’interno dell’attività agricola specie prima escluse, è possibile sostenere che la norma,<br />

in questa sua parte, è stata svuotata completamente del suo significato. In questo senso, Buonocore, Il<br />

‘nuovo’ imprenditore agricolo, l’imprenditore ittico e l’eterogenesi dei fini, inGiur. Comm., 16, I, 2001.


380<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

dei crisantemi descritta dallo Scutellà si identifica in tutto e per tutto con la<br />

attività di coltivazione: infatti le talee vengono poste a radicare direttamente<br />

nel terreno, previamente arato e livellato e poi irrigato e concimato; dalla<br />

terra la pianta trae il proprio nutrimento e, in forza del ciclo biologico, si<br />

perviene alla fioritura del crisantemo, raccolto manualmente dagli operai.<br />

L’attività di coltivazione resta caratterizzata dal fattore terra e l’impianto<br />

della serra costituisce soltanto una modalità di più intensa utilizzazione del<br />

terreno, volta ad ottimizzare la produttività e a mitigare la connaturata rigidità<br />

di tale mezzo di produzione, il cui sfruttamento, anche se si ricorre all’impianto<br />

delle serre, non può, comunque, essere intensificato oltre il limite<br />

fissato dalle potenzialità, estensione e localizzazione del terreno medesimo.<br />

Tanto che neanche con l’uso delle serre di cui dispone la società Agricola<br />

Lamezia sarebbe ad es. possibile coltivare piante di banane o di datteri al<br />

polo nord, prescindendo completamente dalla natura del suolo, dalla sua<br />

localizzazione, dalla sua esposizione, dalla sua giacitura, ecc.<br />

mazione ed alienazione, operazioni già presenti nel previgente testo. Ancora, viene inserito il<br />

criterio della prevalenza dell’attività agricola per la produzione dei beni, in luogo di quello<br />

dell’esclusività.<br />

La seconda categoria di attività, non prevista prima della novella, riguarda la fornitura di<br />

beni e servizi mediante le attrezzature o le risorse normalmente utilizzate nell’azienda agricola.<br />

Ancora una volta viene ribadito il criterio di prevalenza dell’attività agricola in luogo di<br />

quello dell’esclusività.<br />

Il tema, tuttavia, non è stato affrontato dal Collegio giudicante nel caso in oggetto, atteso<br />

che la società Agricola Lamezia si limitava ad ‘alienare la merce prodotta a grossisti e a qualche<br />

dettagliante in loco o inviarla ad un importante grossista mediante una ditta di autotrasporti<br />

esterna’.<br />

Il complesso delle novità legislative relative all’impresa agricola ripropone un duplice interrogativo:<br />

da un lato la sussistenza di una effettiva distinzione tra imprenditore commerciale<br />

ed imprenditore agricolo, dall’altro la praticabilità delle motivazioni poste alla base della differente<br />

disciplina applicabile. È innegabile, che la novella legislativa ha risolto alcuni contrasti<br />

interpretativi associati alla vecchia disciplina. Gli stessi Giudici di legittimità, infatti, sono stati<br />

concordi nel ritenere che lo spirito del legislatore del 2001 è stato quello di eliminare un<br />

perdurante contrasto di interpretazione in materia ( 15 ).<br />

D’altro canto, però, la novella ha riportato alla luce critiche mai sopite. Parte della dottrina<br />

( 16 ), infatti, sulla scorta dell’opera iniziata cinquant’anni or sono dal Graziani ( 17 ), ha sostenuto<br />

che l’unica vera differenza tra l’imprenditore commerciale e quello agricolo consiste<br />

nell’applicabilità delle norme della legge fallim. unicamente agli esercenti commerciali.<br />

( 15 ) Cassazione, 5 dicembre 2002, n. 17251, in Fallimento, 2003, 1156, in questa Rivista, 2003, II, 559, con<br />

nota di Alù; inDir. giur. agr. amb., 2003, IV, 213, con nota di Masini.<br />

( 16 ) Buonocore, op. cit., 28.<br />

( 17 ) Graziani, L’impresa e l’imprenditore, 2ª ed., 1962, 48, in cui l’autore invitava il legislatore di estendere<br />

anche all’attività agricola lo statuto dell’impresa commerciale, ed in particolar modo del fallimento, in conseguenza<br />

della sempre più complessa e progredita organizzazione.


Parte II - Giurisprudenza 381<br />

In altri termini, l’uso della serra e le tecniche di coltivazione poste in<br />

essere dalla Agricola Lamezia, come descritte dal legale rappresentante consente<br />

di cogliere la sussistenza di tutti gli elementi tipici dell’impresa agricola<br />

che giustificano la sua esenzione dal fallimento (stagionalità della produzione,<br />

deperibilità delle merci, ridotta elasticità dei meccanismi dell’offerta,<br />

particolari modalità di vendita, ecc.).<br />

L’ammodernamento delle tecniche di produzione non elimina, dunque,<br />

la caratteristica tradizionale della agrarietà dell’impresa, tanto più che, nel<br />

caso di specie, l’attività di coltivazione continua ad avere come oggetto<br />

«un’attività agricola (che) si svolge sul fondo» (v. relazione al cod. civ.) mediante<br />

un razionale sfruttamento produttivo del terreno.<br />

La natura della agrari età dell’impresa resistente si coglie ancor più a<br />

seguito della riforma dell’art. 2135 cod. civ. introdotta con la sopra citata<br />

novella del 2001, laddove viene grandemente sfumato lo stesso requisito<br />

dell’ ager, potendosi qualificare agricola perfino l’attività che anche soltanto<br />

in via potenziale possa sfruttare il fondo. Ma, per quanto sopra illustrato,<br />

tale (nuova ed interessante) problematica non viene qui in diretto rilievo<br />

posto che l’attività di coltivazione svolta dalla società Agricola Lamezia riproduce<br />

i caratteri tradizionali dell’attività agricola, svolgendosi interamente<br />

sul fondo e mediante lo sfruttamento del terreno (sia per la coltivazione<br />

delle piante madri, previo acquisto delle talee, sia per la produzione dei cri-<br />

Come accadeva in passato, è ancora oggi possibile sostenere che il privilegio dell’esonero<br />

dal fallimento, concesso dal legislatore del 1942, è giustificato dal doppio rischio ( 18 ) a cui soggiace<br />

l’imprenditore agricolo: il primo, quello di impresa, che caratterizza qualsiasi attività riconducibile<br />

all’interno del disposto di cui all’art. 2082 cod. civ., e il secondo, quello rappresentato<br />

dalle avversità atmosferiche, esclusivamente riconducibile alla categoria dell’imprenditore<br />

agricolo. È interessante notare che quest’ultimo elemento viene utilizzato dal Tribunale, ai<br />

fini della decisione, sebbene solamente in modo sussidiario. Il Collegio sottolinea, infatti, come<br />

non si sia potuto procedere all’ultimo raccolto a causa di una infestazione parassitaria.<br />

È da considerare tuttavia che oggi, in agricoltura, sono prevalenti modalità d’uso delle<br />

risorse e delle tecnologie produttive davvero lontane da ciò che un tempo segnava la loro distanza<br />

dalle imprese di genere industriale. In questa impostazione, la succitata teoria del<br />

«doppio rischio» risulta ormai inattuale, o comunque da adoperare caso per caso. In definitiva,<br />

il concetto di imprenditore agricolo è rimasto per lungo tempo limitato ad una elencazione<br />

dell’art. 2135 cod. civ. fortemente ancorata al concetto di fondo agricolo, e presumibilmente<br />

ad un tipo di agricoltura strettamente legata alla terra, ma nel tempo è andato estendendosi<br />

a fattispecie normative sempre più ampie, che privilegiavano in misura sempre mag-<br />

( 18 ) In proposito si veda, Ragusa Maggiore, L’impresa agricola e i suoi aspetti di diritto commerciale e<br />

fallimentare, 1964; Id., Il presupposto soggettivo, inIl Fallimento - Le procedure concorsuali, Trattato diretto da<br />

Ragusa Maggiore e Concetto Costa, 1997; Romagnoli, voceImpresa Agricola, inDigesto/Comm., VII, 1992.<br />

Contrariamente all’orientamento del «doppio rischio», Tribunale di Forlì, 15 febbraio 1997, in Fallimento,<br />

1997, I, 643, con nota di Ziniti.


382<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

santemi da commercializzare le cui talee vengono prodotte dalle piante madri<br />

coltivate dalla Agricola Lamezia).<br />

L’assenza della qualità di imprenditore commerciale assoggettabile al<br />

fallimento, rende superflua ogni indagine in merito allo stato di insolvenza<br />

della società.<br />

Spese compensate, data la natura delle questioni trattate.<br />

P.Q.M. letto l’art. l della legge fallim., rigetta il ricorso; compensa le spese<br />

processuali. (Omissis)<br />

giore l’aspetto della commercializzazione del prodotto agricolo ( 19 ). Nel contesto attuale di<br />

una agricoltura industrializzata, infatti, il ricorso al credito e al mercato dei capitali è un fenomeno<br />

ormai di grandi dimensioni ( 20 ), equiparabile a pieno titolo a quanto avviene per le<br />

imprese commerciali ( 21 ).<br />

Queste considerazioni sono in linea con quanto disposto più volte dalle Corti di legittimità,<br />

secondo le quali l’intervento legislativo si è reso necessario per l’esigenza di rivisitare la<br />

nozione di imprenditore agricolo, adeguandolo alle nuove metodologie produttive e tecnologiche<br />

che hanno investito il settore stesso ( 22 ).<br />

Giova brevemente ricordare che la normativa comunitaria già da alcuni anni si differenzia<br />

da quella nazionale. Qust’ultima, infatti, lungi dall’affermare il tentativo di individuare<br />

una categoria unitaria in tema di imprenditore agricolo, si è limitata piuttosto a definire i prodotti<br />

agricoli, qualificandoli come ‘i prodotti del suolo, dell’allevamento e della pesca, come<br />

pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti’.<br />

Alla luce di queste considerazioni, è lecito oggi mettere in discussione le ragioni costitutive<br />

di una speciale disciplina che regola l’attività dell’impresa agricola. La Cassazione ha più<br />

volte sottolineato che l’intervento del legislatore delegato ha in concreto mirato alla correzione<br />

del vecchio disposto normativo. L’obiettivo di questo intervento è stato quello di rafforzare<br />

la posizione imprenditoriale dell’operatore agricolo, spostando la chiave prospettica, ai<br />

fini della individuazione di quest’ultimo, dal fondo al prodotto da immettere sul mercato.<br />

Per qualificare una attività come agricola, tuttavia, diviene oggi operazione primaria la<br />

valutazione del ciclo biologico del prodotto ( 23 ). Per evitare allora che vengano allargati oltremodo<br />

i privilegi riservati all’imprenditore agricolo a fattispecie unicamente riconducibili nella<br />

sfera dell’imprenditore commerciale, bisogna auspicare che le Corti di legittimità e di merito<br />

‘accertino oggi più di ieri che vi sia, nel caso concreto, un collegamento tra il processo produttivo<br />

ed il fondo, comunque esso si atteggi, anche di semplice supporto strumentale, sebbene limitato<br />

o parziale, purché, però, vi sia’( 24 ).<br />

Daniele Ceccarelli<br />

Dottore in Giurisprudenza<br />

Università Luiss ‘‘Guido Carli’’<br />

( 19 ) Fellah, Il fondo rustico alla luce del nuovo art. 2135 cod. civ., in Riv. dir. agr., 2003, I, 58.<br />

( 20 ) Bessone, Imprese e società, lineamenti di Diritto Commerciale, 2001, 131.<br />

( 21 ) Satta, Diritto Fallimentare, 1996, 16.<br />

( 22 ) Su tutte, Cassazione, civ. sez. III, 2 dicembre 2002, n. 17042.<br />

( 23 ) Buonocore, op. cit., passim; Bessone, op. cit., passim.<br />

( 24 ) Cassazione Civ., 5 dicembre 2002, n. 1725.


TRIBUNALE DI NAPOLI<br />

8 luglio 2004<br />

Giudice unico Perrino<br />

Fallimento Palfin Soc. per az. (avv. A. Nardone)<br />

c. Azienda Vitivinicola ed Olearia Soc. a resp. lim. (avv. A. Di Clemente)<br />

Fallimento - Azione revocatoria - Azione revocatoria fallimentare - Revocatoria<br />

di rinuncia a crediti - Remissione del debito - Differenze - Rapporti<br />

infragruppo - Vantaggi compensativi - Rilevanza anche degli effetti<br />

riflessi e mediati della rinuncia - Esclusione<br />

(Cod. civ., artt. 2497 e 2497 ter; r.d. n. 267/1942, art. 64)<br />

Ai fini della revocatoria fallimentare, il contratto (e, amplius, il negozio,<br />

ex art. 1324 cod. civ.) è oneroso quando all’attribuzione in favore di un soggetto<br />

corrisponda un’obbligo a carico dello stesso, o all’eventualità dell’attribuzione<br />

in suo favore corrisponda l’eventualità di un’attribuzione a suo carico;<br />

altrimenti è gratuito. A tal fine, è richiesta la corrispondenza delle prestazioni:<br />

quando tale corrispondenza si specifica, nel senso che una prestazione sia remunerazione<br />

dell’altra, la corrispondenza diviene corrispettività (nella specie<br />

si discuteva di una società appartenente ad un gruppo che aveva rinunziato ad<br />

un credito a favore di altra società del gruppo) ( 1 ).<br />

(Omissis)<br />

In citazione, si discorre indifferentemente di rinuncia e di remissione<br />

del debito; anzi, il fallimento attore qualifica senz’altro la rinuncia come remissione<br />

del debito.<br />

( 1 ) La revocatoria (recte, la declaratoria di inefficacia) degli atti a titolo gratuito, con<br />

particolare riferimento ai gruppi di società.<br />

1. Rinuncia al credito e remissione del debito: differenze di effetti e di disciplina. – La sentenza<br />

emessa dal Tribunale di Napoli offre l’occasione per approfondire l’annosa questione<br />

della revocatoria fallimentare degli atti a titolo gratuito e per affrontare la più recente tematica<br />

della rilevanza dell’interesse di gruppo ai fini della qualificazione in termini di gratuità o<br />

di onerosità di una data operazione.<br />

La pronuncia in esame era stata sollecitata dalla curatela di una società fallita la quale,<br />

nella posizione di controllante di altra società, aveva rinunciato, in favore di quest’ultima, entro<br />

il periodo di due anni prima della dichiarazione di fallimento, a crediti per notevoli importi.<br />

In conseguenza di ciò, la curatela attrice aveva chiesto al giudice adìto la declaratoria di<br />

inefficacia, ex art. 64 legge fallim., della remissione operata in favore della controllata o, in<br />

subordine, quella di nullità per estraneità all’oggetto sociale.


384<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

I due istituti, di rinuncia e di rimessione del debito, vanno distinti.<br />

Si ha remissione del debito quando il creditore comunichi al debitore la<br />

propria dichiarazione di esonerarlo dal suo debito.<br />

La remissione del debito è negozio unilaterale recettizio. La dichiarazione<br />

acquista efficacia solo mediante comunicazione al debitore interessato;<br />

essa è subordinata risolutivamente, nell’effetto liberatorio, alla dichiarazione<br />

del debitore di non volerne profittare.<br />

La rinuncia è negozio unilaterale non recettizio. Essa comporta l’abbandono<br />

della titolarità di un rapporto; il suo effetto immediato, e negoziale, è<br />

– soltanto – l’estinzione del rapporto medesimo. La rinuncia non può dipendere,<br />

né può essere efficacemente impedita dalla volontà di un terzo,<br />

sia pure il debitore: il debitore ha diritto, perché può avere interesse, di<br />

L’estensore, dopo aver distinto gli istituti della rinuncia al credito e della remissione del<br />

debito ed aver inquadrato, sul piano giuridico, la fattispecie sottoposta al suo esame nell’ambito<br />

del primo, ha valutato quale incidenza avessero gli effetti riflessi e mediati della rinuncia<br />

sulla natura dell’atto.<br />

Occorre, pertanto, prendere le mosse dall’operata distinzione, al fine di valutarne la fondatezza<br />

e la rilevanza in sede di esercizio dell’azione revocatoria fallimentare (recte, dell’azione<br />

finalizzata alla declaratoria di inefficacia ai sensi dell’art. 64 legge fallim.).<br />

In termini generali e di primo approccio al problema, possono condividersi le definizioni<br />

indicate dall’organo giudicante secondo cui, mentre la rinuncia al credito rappresenta un negozio<br />

unilaterale non recettizio il cui effetto (che si concreta nella dismissione della titolarità<br />

del diritto) non trascende la sfera del creditore, la remissione del debito è un negozio unilaterale<br />

recettizio il cui effetto (identificabile nella liberazione del debitore dalla posizione giuridica<br />

passiva) è destinato ad operare direttamente nella sfera giuridica del remissario. Al riguardo,<br />

rileva il principio generale del nostro diritto privato che legittima in generale i negozi<br />

unilaterali aventi effetto sulla sfera giuridica altrui, quando l’effetto è insuscettibile di pregiudizio<br />

personale o patrimoniale.<br />

Una delle conseguenze inevitabili della enunciata distinzione è rappresentata dal fatto<br />

che la remissione acquista efficacia solo mediante comunicazione al debitore interessato ed<br />

è subordinata risolutivamente, nell’effetto liberatorio, alla dichiarazione di quest’ultimo di<br />

non volerne profittare (ex art. 1236 cod. civ.). Di contro, la rinuncia cd. abdicativa non<br />

può essere efficacemente impedita dalla volontà del debitore il quale, pertanto, non può impedire<br />

che il creditore rinunci al proprio credito.<br />

L’ulteriore passaggio logico evidenziato nella sentenza del Tribunale partenopeo è quello<br />

secondo cui l’unico effetto diretto ed immediato della rinuncia sarebbe rappresentato, nel caso<br />

di specie, dall’estinzione del debito che la controllante-capogruppo, di poi fallita, aveva nei<br />

confronti della società controllata.<br />

Orbene, almeno quest’ultima considerazione va sottoposta a vaglio critico, non potendo<br />

condividersi nei suoi assunti teorici.<br />

Com’è noto la remissione è il negozio unilaterale mediante il quale il creditore rinunzia<br />

gratuitamente al proprio diritto di credito. La dichiarazione del creditore di rimettere il debito<br />

ha carattere recettizio in quanto, per produrre l’estinzione dell’obbligazione, deve essere<br />

comunicata al debitore. Quest’ultimo può rifiutare la remissione del debito, ma ha l’onere di<br />

comunicare il rifiuto entro un congruo termine.


Parte II - Giurisprudenza 385<br />

non accettare una remissione, ma non può impedire che il creditore rinunci<br />

al proprio credito, rispetto al quale la rinuncia non sia vietata o irrilevante<br />

per legge.<br />

La funzione economico-sociale della rinuncia, la sua causa, consiste nell’abbandono<br />

della titolarità del credito; sono irrilevanti i motivi dell’agire, in<br />

quanto non incidono sullo schema causale.<br />

Nel caso in esame, l’interprete si trova al cospetto soltanto dell’annotazione<br />

nei libri contabili della «rinuncia al credito»da parte di Palfin soc.<br />

per az.<br />

In mancanza di ulteriori elementi, si deve ritenere che Palfin soc. per az.<br />

abbia effettivamente compiuto una rinuncia in favore di soc. a resp. lim.<br />

Azienda vitivinicola ed olearia e non già una remissione del debito.<br />

Si tratta, in particolare, di una rinuncia in senso proprio o abdicativa, in<br />

quanto l’intento del rinunciante non è consistito in un proprium alienum fa-<br />

Sul piano della disciplina applicabile e degli effetti, è opportuno distinguere la remissione<br />

del debito non solo dalla rinuncia al credito (sul punto postea), ma anche dal cd. pactum de<br />

non petendo. In realtà, manca un apprezzabile interesse per operare quest’ultima distinzione<br />

nel caso di obbligazione soggettivamente semplice, allorquando il creditore si impegna in via<br />

definitiva (in perpetuum) a non esercitare il credito. Invero, chi si obbliga a non far più valere<br />

il credito di fatto vi rinunzia. Viceversa, la distinzione rileva quando il creditore si obbliga a<br />

non chiedere la prestazione per un certo tempo (nel qual caso si è in presenza di un accordo<br />

finalizzato alla dilazione dei termini di scadenza di un credito) o in presenza di determinate<br />

circostanze. In siffatta evenienza l’impegno non estingue l’obbligazione, ma ne limita unicamente<br />

l’esigibilità.<br />

La prevalente dottrina qualifica la remissione come un atto di rinunzia e la inquadra nell’ambito<br />

dei modi di estinzione delle obbligazioni a carattere non satisfattivo. Un orientamento<br />

minoritario in dottrina, invece, contesta l’assimilazione predetta, assumendo che la remissione<br />

del debito non avrebbe né l’oggetto né la struttura della rinunzia. In particolare, la rinunzia<br />

avrebbe ad oggetto unicamente la dismissione del diritto (come sostenuto nella sentenza<br />

in esame) e l’estinzione del debito che essa comporta costituirebbe un effetto riflesso<br />

e non necessario, potendosi riscontrare ipotesi di rinunzia al credito da parte del suo titolare<br />

che non comportano l’estinzione del debito. A tal ultimo riguardo, si fa l’esempio della rinunzia<br />

fatta dal concreditore solidale attivo. L’estinzione del debito rappresenterebbe, invece,<br />

l’effetto diretto e necessario della remissione.<br />

Alla tesi che contrappone remissione e rinunzia la prima teoria obietta che la remissione<br />

deve identificarsi in un atto di rinunzia, atteso che il creditore che rimette il debito di fatto<br />

rinunzia alla propria pretesa creditoria. Avverso l’esempio riportato a sostegno della necessità<br />

di tenere distinti i due istituti, viene evidenziato che, rappresentando il credito ed il debito<br />

termini coessenziali di un unico rapporto obbligatorio ed essendo le due posizioni correlative,<br />

l’estinzione dell’una comporta necessariamente l’estinzione dell’altra. In quest’ottica, la rinunzia<br />

fatta dal concreditore solidale attivo estinguerebbe il credito, sia pure limitatamente per la<br />

parte spettante al creditore rinunziante.<br />

Appare maggiormente condivisibile la teoria che differenzia la rinuncia al credito dalla<br />

rimessione del debito, ritenendo che la prima, rappresentando un mero atto abdicativo del<br />

diritto, non tollera il rifiuto altrui, a differenza della remissione, sì come statuito dall’art.


386<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

cere, ossia nel trasferire ad altri un proprio diritto (ipotesi in cui parte della<br />

dottrina ravvisa la c.d. rinuncia traslativa).<br />

Palfin non ha trasferito a soc. a resp. lim. Azienda vitivinicola ed olearia<br />

il proprio credito, ma si è limitata ad abbandonarlo, con l’effetto di estinguere<br />

il debito della convenuta.<br />

1236 cod. civ. Pertanto, è più corretto discorrere di rinunzia allorquando il disponente abbia<br />

la facoltà di esprimere da solo il suo intento abdicativo e di remissione nell’ipotesi in cui il<br />

destinatario del negozio unilaterale abbia il potere di opporsi alla realizzazione dell’intento<br />

manifestato dal disponente.<br />

Aderendo alla tesi che si è inteso propugnare, ne deriva come conseguenza sul piano logico<br />

(ancor prima che giuridico) che, qualificando l’atto negoziale analizzato come rinunzia,<br />

l’estinzione del debito non rappresenta l’effetto diretto ed immediato dell’atto abdicativo,<br />

bensì un effetto riflesso.<br />

Non vi è dubbio, invece, che la causa della rinunzia cd. abdicativa (da non confondere<br />

con quella traslativa) è essenzialmente gratuita, atteso che il creditore, di regola, rinunzia al<br />

proprio diritto senza una controprestazione.<br />

2. I connotati dell’atto a titolo gratuito: prospettive di veduta. –Èbene evidenziare sin da<br />

ora che la gratuità della causa non implica necessariamente la liberalità dell’atto, tanto è vero<br />

che sia per la remissione del debito che per la rinuncia al credito non è richiesto l’animus donandi<br />

in capo al remittente o al rinunziante. D’altra parte, ai sensi dell’art. 769 cod. civ., la<br />

donazione consiste nel disporre a favore di un’altra parte di un proprio diritto o nell’assumere<br />

verso la stessa un’obbligazione. A tutto concedere, potrebbe sostenersi in alcuni casi che si sia<br />

in presenza di una donazione indiretta, vale a dire di una liberalità risultante da atti diversi<br />

dalla donazione (art. 809 cod. civ.).<br />

È vero che alcuni studiosi hanno ravvisato nella remissione un negozio a causa neutra o<br />

variabile, che in alcuni casi potrebbe risultare anche a titolo oneroso. Ma è altrettanto vero<br />

che, in realtà, l’onerosità èil connotato di altri tipici negozi, con la conseguenza che, se il creditore<br />

rinunzia al suo diritto verso un corrispettivo, si è in presenza semmai di una datio in<br />

solutum o di una transazione.<br />

Ciò debitamente premesso, va stabilito in presenza di quali presupposti l’atto sia da qualificare<br />

gratuito, piuttosto che oneroso. Invero, la distinzione tra atti a titolo gratuito ed atti a<br />

titolo oneroso è centrale per stabilire la disciplina applicabile: se quella prevista dall’art. 64 o<br />

quella invece dell’art. 67 legge fallim., profondamente diversa sia per il carattere costitutivo<br />

dell’azione (con le ovvie differenze in punto prescrizione e decorrenza degli interessi) sia per<br />

la rilevanza dell’elemento soggettivo della scientia decoctionis.<br />

Attenti studiosi hanno distinto i rapporti bilaterali da quelli trilateri, evidenziando che<br />

mentre con riferimento ai primi la dottrina e la giurisprudenza non avevano dimostrato particolari<br />

difficoltà nel definire la gratuità dell’atto, non altrettanto poteva dirsi in relazione ai<br />

secondi.<br />

Invero, quando il rapporto intercorre soltanto tra il solvens fallito e l’accipiens, ègratuito<br />

«ogni atto che concretizzi una spontanea attribuzione del fallito ad un terzo di un vantaggio<br />

patrimoniale senza alcun corrispettivo diretto o indiretto a favore del fallito medesimo, il cui<br />

patrimonio, perciò, in conseguenza della spontanea alienazione, offrirà, da allora in poi, minori<br />

garanzie ai creditori».<br />

Quando, invece, l’attribuzione patrimoniale a favore dell’accipiens viene effettuata da un<br />

terzo (successivamente fallito) rispetto al soggetto originariamente obbligato, la questione si<br />

complica.


Parte II - Giurisprudenza 387<br />

Effetto diretto (unico effetto diretto) della rinuncia, ossia l’unica vicenda<br />

la cui fattispecie sia costituita dal negozio giuridico di rinuncia, è l’estinzione<br />

del debito che la convenuta aveva nei confronti di soc. per az.<br />

Palfin.<br />

Il complessivo maggior valore della partecipazione di Palfin soc. per az.<br />

in soc. a resp. lim. Azienda Olearia e vitivinicola (dedotto dalla convenuta)<br />

non è imputabile direttamente ed immediatamente al negozio di rinuncia,<br />

ma è effetto riflesso di esso.<br />

Il complessivo maggior valore presenta con la rinuncia un legame causale<br />

mediato, giacché si riallaccia non già direttamente al negozio di rinuncia,<br />

ma alla vicenda dell’estinzione del debito immediatamente derivante<br />

In questo caso è sorto contrasto tra la giurisprudenza della Suprema Corte e parte della<br />

giurisprudenza di merito. Invero, la Cassazione ha risolto le singole questioni sottoposte al<br />

suo vaglio ( 1 ), ponendosi dall’angolo di visuale dell’accipiens. In tal senso ha sostenuto che<br />

non si può parlare di atto a titolo gratuito in tutti i casi in cui alla prestazione del terzo<br />

non corrisponda un vantaggio patrimoniale per il terzo stesso, ma essa costituisca comunque<br />

per l’accipiens adempimento di una prestazione dovuta. In tali casi, infatti, sussiste si un<br />

aspetto di gratuità nell’adempimento ex parte solventis, ma solo nei rapporti tra il soggetto<br />

originariamente tenuto all’adempimento ed il solvens stesso, e non anche nei rapporti con<br />

il beneficiario della prestazione. Non bisogna, peraltro, tralasciare la menzione anche di altre<br />

pronunce di segno contrario, a mente delle quali la qualificazione giuridica della gratuità di<br />

un atto ai fini dell’esercizio dell’azione di inefficacia di cui all’art. 64 l.fall., andrebbe fatta<br />

proprio ex parte solventis, ossia con esclusivo riferimento agli effetti che l’atto abbia determinato<br />

sul patrimonio del fallito ( 2 ).<br />

La prevalente giurisprudenza di merito ha, invece, sostenuto che, nell’ambito dell’azione<br />

revocatoria, occorre aver riguardo alla posizione del solvens, in quanto tale azione è diretta<br />

alla ricostituzione del patrimonio del fallito a garanzia dei creditori. A sostegno di tale tesi<br />

si è evidenziato che, diversamente ragionando, i creditori del fallito sarebbero privi di tutela<br />

in tutti i casi di donazione indiretta (come, ad esempio, nel caso in cui il fallito abbia pagato il<br />

debito altrui).<br />

Un argomento testuale a favore di tale orientamento viene individuato nell’art. 67, comma<br />

1, n. 1, legge fallim. il quale, prevedendo la revoca degli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni<br />

eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano notevolmente ciò che a lui è<br />

stato dato o promesso (la recente riforma della revocatoria fallimentare ha, sul punto, unicamente<br />

chiarito quand’è che due prestazioni in rapporto di sinallagmaticità vanno considerate<br />

sproporzionate), dimostrerebbe che nell’ambito dell’azione revocatoria fallimentare la valutazione<br />

di onerosità o gratuità deve essere compiuta con riferimento esclusivo agli effetti dell’atto<br />

sul patrimonio del fallito. A dire il vero, appare difficile parlare in siffatta evenienza<br />

( 1 ) Cassazione civ. 13 settembre 1983, n. 5548 in Il Fallimento n. 2, anno 1984, pag. 446.<br />

( 2 ) Cassazione civ., 21 novembre 1983, n. 6929 inedita; Cassazione civ., sez. I, 12 maggio 1992, n. 5616 in Il<br />

Fallimento n. 9, anno 1992, pag. 922; Cassazione civ., sez. I, 20 maggio 1987, n. 4608 in Il Fallimento n. 1, anno<br />

1988, pag. 17.


388<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

dalla rinuncia. In questa vicenda esso (qualora effettivamente riscontrabile)<br />

rinviene la propria fattispecie.<br />

Rinunzia al credito e remissione del debito, benché conducano al medesimo<br />

risultato complessivo, vi approdano mercé effetti diretti del tutto distinti:<br />

di atto parzialmente gratuito, in particolare considerando l’attribuzione patrimoniale affetta<br />

da notevole sproporzione atto a titolo gratuito per la sola eccedenza.<br />

Altro argomento a supporto della tesi sarebbe da individuare nell’art. 1923 cod. civ. il<br />

quale, consentendo, nel caso di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, la revoca dei premi<br />

pagati dal soggetto di poi fallito, confermerebbe che la gratuità dell’atto va considerata ex<br />

parte solventis, tenuto conto che il premio rappresenta per l’assicuratore il corrispettivo a<br />

fronte del rischio assunto.<br />

La soluzione del problema offerta da attenti studiosi è quella di scegliere tra la tutela di<br />

interessi ugualmente meritevoli di tutela, quello dei creditori del fallito alla reintegrazione della<br />

garanzia patrimoniale e quello dell’accipiens a trattenere il corrispettivo della prestazione da<br />

lui eseguita o comunque dovuta, tenendo conto che, mentre nel caso di atto a titolo oneroso<br />

sia l’interesse dei creditori che quello del terzo beneficiario sono ugualmente meritevoli di<br />

tutela (a fronte dell’esigenza del creditore di ripristinare la garanzia patrimoniale per il soddisfacimento<br />

del proprio credito sta la circostanza che anche il beneficiario è creditore della<br />

prestazione ricevuta e che, a fronte di tale prestazione, egli ha sopportato un corrispondente<br />

sacrificio patrimoniale), nel caso dell’atto gratuito l’equivalenza degli interessi non sussiste e,<br />

quindi, la tutela del terzo beneficiario è posposta a quella dei creditori. In particolare, se gli<br />

interessi sono ugualmente tutelabili, soltanto il particolare atteggiamento soggettivo del terzo<br />

beneficiario (la partecipazione alla frode e, nel fallimento, la consapevolezza dello stato d’insolvenza<br />

del fallito) consentirebbe di risolvere il conflitto a favore dei creditori. Ciò, secondo<br />

l’autore, presuppone però che la valutazione della gratuità dell’atto si fondi sulla posizione<br />

del terzo beneficiario. Diversamente, ove si considerasse la gratuità ex parte debitoris, si consentirebbe<br />

infatti la revoca di un atto, il pagamento del debito del terzo, che è invece a titolo<br />

oneroso per il creditore che lo riceve. Tuttavia, sacrificare l’interesse del terzo beneficiario a<br />

quello dei creditori del solvens avrebbe senso se il terzo avesse avuto soltanto un vantaggio<br />

patrimoniale a fronte del danno patito dai creditori, ma non anche allorquando il terzo abbia<br />

a sua volta posto in essere una prestazione nei confronti di altri. D’altra parte, conclude l’autore,<br />

ciò non significherebbe escludere ogni possibilità di revoca dell’atto, che sarebbe semmai<br />

subordinata alle condizioni previste per gli atti onerosi.<br />

È evidente che la tesi prospettata prende le mosse dalla disciplina della revocatoria ordinaria,<br />

rendendola, sotto l’aspetto esaminato, estensibile alla revocatoria fallimentare.<br />

I sostenitori della contraria tesi affermano, invece, che, poiché la revocatoria ha finalità<br />

recuperatorie, la gratuità dell’atto va valutata guardando alla posizione del solvens.<br />

In realtà, entrambi gli orientamenti sembrano partire da un assioma per farne discendere<br />

conseguenze, a loro dire, inevitabili. In particolare, mentre la tesi che propugna di valutare<br />

l’atto ex latere accipientis ritiene che l’azione revocatoria ordinaria e quella fallimentare si fondino<br />

sul medesimo presupposto, quella che considera l’atto ex latere solventis trae tale convinzione<br />

dalla finalità recuperatoria propria della revocatoria fallimentare (che consentirebbe<br />

di riconoscere prevalenza all’interesse finalizzato alla ricostruzione del patrimonio del fallito).<br />

Avverso la prima teoria vanno formulati due rilievi critici. In primo luogo, si confonde la<br />

premessa con la conclusione nel momento in cui si sostiene che nel caso di equivalenza degli<br />

interessi in gioco si debba valutare la gratuità dell’atto sulla base della posizione del terzo be-


Parte II - Giurisprudenza 389<br />

— l’effetto della prima, che si risolve nella dismissione della titolarità<br />

del credito, non trascende la sfera del creditore;<br />

— l’effetto della seconda, che si concreta nella liberazione del debitore<br />

dalla posizione giuridica passiva, è destinato, per propria indole, ad operare<br />

direttamente nell’altrui sfera giuridica, quella del remissario.<br />

neficiario. Invero, in tal guisa ragionando, non si indicano i criteri oggettivi alla stregua dei<br />

quali stabilire se si è in presenza di un atto a titolo gratuito (nel qual caso non sussisterebbe<br />

l’equivalenza degli interessi) o di un atto oneroso. In secondo luogo, nell’ipotesi disciplinata<br />

dall’art. 64 legge fallim. non è a parlarsi di un’azione revocatoria fallimentare, in relazione al<br />

quale sola si è posta in passato la questione sull’identità o diversità di natura rispetto all’actio<br />

pauliana. È noto, infatti, che, in presenza dei presupposti indicati dall’art. 64 legge fallim.,<br />

l’atto è inefficace di diritto sin dalla dichiarazione di fallimento del solvens e che l’azione<br />

che si rende necessaria per consentire al curatore l’apprensione dei beni oggetto dell’atto inefficace<br />

è meramente dichiarativa, oltre a non essere soggetta a prescrizione. Con la conseguenza<br />

che frutti ed interessi decorrono dalla data dell’atto «revocato» o, a tutto concedere, dalla<br />

sentenza dichiarativa di fallimento. Inoltre, l’inefficacia sancita dall’art. 64 legge fallim. ha carattere<br />

oggettivo, atteso che non rilevano in alcun modo le condizioni soggettive del solvens<br />

successivamente fallito e dell’accipiens e non rilevano né la sussistenza o meno dello stato di<br />

insolvenza in capo al debitore-fallito al momento in cui poneva in essere l’atto di cui si tratta,<br />

né – da ultimo – la conoscenza o meno di tale stato di insolvenza nel terzo avvantaggiato dall’atto<br />

medesimo ( 3 ). Sono evidenti, pertanto, le differenze sostanziali che intercorrono con la<br />

revocatoria fallimentare, a partire dal fatto che la stessa conduce, se fondata, ad una pronuncia<br />

di tipo costitutivo. Ripetesi: gli atti a titolo gratuito non debbono essere «revocati», ma<br />

sono «di diritto» inefficaci rispetto ai creditori. Certo i casi contenziosi dovranno esser risolti<br />

giudiziariamente, ma non tramite l’esperimento di una azione revocatoria, bensì a mezzo di<br />

una causa di cognizione di natura dichiarativa che, accertata la natura gratuita dell’atto e l’esperimento<br />

dello stesso – da parte del fallito – nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento,<br />

ne dichiarerà, appunto, l’inefficacia «di diritto» ( 4 ).<br />

D’altra parte, pur condividendosi l’assunto secondo cui l’azione di inefficacia di cui all’art.<br />

64 legge fallim. ha una funzione recuperatoria dettata dall’esigenza di tutelare i creditori<br />

della massa fallimentare, può trarsi da tale premessa la conclusione che gli interessi di questi<br />

ultimi vanno perciò privilegiati rispetto a quelli dei soggetti beneficiari degli atti a titolo gratuito,<br />

ma di per sé non anche quella in base alla quale la valutazione di gratuità andrebbe<br />

effettuata dal punto di vista del solvens. La prevalenza in tal guisa attribuita dal legislatore<br />

agli interessi dei creditori concorsuali trova spiegazione nella mancanza di un interesse degno<br />

di tutela in capo a coloro che hanno beneficiato degli atti a titolo gratuito, ma non offre un<br />

valido ed obiettivo criterio per qualificare un atto in termini di gratuità o di onerosità.<br />

( 3 ) Pajardi, Il sistema revocatorio, cit., 153; Tribunale Torino, 26 gennaio 1988, in Il Fallimento 1988, 512;<br />

Tribunale Venezia, 18 aprile 1985, ivi, 1985, 1103.<br />

( 4 ) Così l’opinione assolutamente prevalente: in dottrina, si vedano: Ferrara, Il fallimento, Milano, 1989,<br />

378; Pajardi, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 1986, 398; Provinciali, Trattato di diritto fallimentare,<br />

Milano, 1974, 1053; Azzolina, Il fallimento e le altre procedure concorsuali, Torino, 1953, 1082. In giurisprudenza,<br />

per tutte, Cassazione civ., 21 novembre 1983, n. 6929, in Dir. fall. 1984, II, 65; Cassazione civ., 18 giugno<br />

1980, n. 3854, in Il Fallimento 1980, 784.


390<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

La rinuncia al credito compiuta da Palfin soc. per az. ha prodotto effetti<br />

limitati alla sfera della rinunciante.<br />

La convenuta esclude la natura gratuita della rinuncia, sostenendo che<br />

la sua onerosità si evince dall’effetto di accrescimento del patrimonio di soc.<br />

Nell’ipotesi di garanzia prestata dal fallito a fronte di debito altrui la Cassazione e la giurisprudenza<br />

maggioritaria hanno affermato che la norma contenuta nell’art. 2901, comma 2,<br />

cod. civ. deve essere considerata espressione di un principio operante anche in tema di revocatoria<br />

fallimentare perché «la prestazione della garanzia si inserisce in una complessiva ed<br />

unitaria operazione con legame di sinallagmaticità rispetto alla concessione del credito da parte<br />

del garantito, che ne costituisce la controprestazione».<br />

Diversi giudici di merito hanno, invece, affermato l’opposta tesi, argomentando sia dalla<br />

lettera dell’art. 2901, comma 2, cod. civ. che nel dettare il principio dell’onerosità della garanzia<br />

contestuale, lo limita «agli effetti della presente norma», sia dalla natura della revocatoria<br />

fallimentare, ritenuta diversa da quella ordinaria.<br />

Appare maggiormente condivisibile il primo orientamento, in considerazione del fatto<br />

che, nelle ipotesi di contestualità tra erogazione del credito e concessione della garanzia da<br />

parte del terzo, in tanto il garantito si risolve a concedere il credito, in quanto vi sia la garanzia<br />

del credito. Anche se, al riguardo, è opportuno riportare una pronuncia della Suprema Corte<br />

a tenor della quale si ricaverebbe dal testo dall’art. 2901 cod. civ., che il criterio dettato, dal<br />

comma 3 della stesso disposizione per individuare la natura onerosa o gratuita di una prestazione<br />

di garanzia, ricollegandosi alla contestualità o meno con il credito garantito, non è applicabile<br />

in sede fallimentare, ove, nell’assenza di analoghi criteri negli art. 64 e 67 legge fallim.,<br />

la gratuità (od onerosità) andrebbe valutata caso per caso, con esclusivo riguardo alla<br />

posizione del garante e agli effetti che l’atto, ovvero, eventualmente, altri ad esso funzionalmente<br />

collegati, abbiano determinato nel suo patrimonio ( 5 ).<br />

Di contro, le garanzie non contestuali al credito non possono essere considerate, argomentando<br />

a contrariis, tutte gratuite, ma si deve caso per caso accertare la loro natura. In particolare,<br />

la costituzione di garanzia per debito altrui prestata dal fallito non contestualmente<br />

al sorgere del credito va qualificata come atto a titolo gratuito (con la conseguenza che può<br />

essere dichiarata inefficace ai sensi dell’art. 64 legge fallim.) se il garante non riceve alcun vantaggio<br />

economico dal debitore principale o dal creditore garantito.<br />

Al di fuori dell’ipotesi di garanzia prestata per un debito altrui (in cui il legislatore ha<br />

fornito un criterio di massima – contestualità o meno della prestazione di garanzia rispetto<br />

all’atto da garantire – per qualificare l’atto come a titolo gratuito o a titolo oneroso), spetta<br />

alla giurisprudenza ed alla dottrina individuare i criteri per l’esatta qualificazione dell’operazione<br />

posta in essere dal soggetto successivamente dichiarato fallito.<br />

Di recente si è osservato che, nel valutare la gratuità dell’atto in ragione del depauperamento<br />

del patrimonio del fallito, occorre tener conto di tutti i corrispettivi, diretti o indiretti,<br />

che egli può ricevere (purché si tratti di corrispettivi economicamente apprezzabili) e, quindi,<br />

non soltanto di quanto possa provenirgli dall’accipiens (ad esempio, creditore garantito), ma<br />

anche dal debitore beneficiato (ad esempio, debitore principale) in forza di specifici accordi<br />

( 5 ) Cassazione civ., sez. I, 28 maggio 1998, n. 5264, Monte Paschi Siena c. Fall. Giugni, in Giust. civ. Mass.<br />

1998, 1149.


Parte II - Giurisprudenza 391<br />

per az. Palfin, conseguente al complessivo maggior valore della partecipazione,<br />

diretta ed indiretta, di soc. per az. Palfin al capitale di soc. a resp.<br />

lim. Azienda Vitivinicola ed Olearia. Fa leva, in definitiva, sulla rilevanza<br />

dell’interesse del gruppo al quale appartenevano e Palfin soc. per az., e<br />

Azienda vitivinicola ed olearia soc. a resp. lim.<br />

La tesi della convenuta si snoda attraverso due postulati, tra loro connessi:<br />

contrattuali ( 6 ). In quest’ottica, se il debitore originario si obbliga a ristorare il solvens del sacrificio<br />

patrimoniale, l’atto compiuto non sarebbe privo di corrispettivo. Ciò presuppone, peraltro,<br />

che già sia stata risolta la questione relativa al punto di vista dal quale porsi per valutare<br />

l’atto in senso favorevole alla posizione del solvens.<br />

In termini generali, deve considerarsi gratuito l’atto compiuto dal fallito senza alcun corrispettivo,<br />

ovvero l’atto che comporti diminuzione di patrimonio senza contropartita ( 7 ).<br />

Appare utile richiamare alcune pronunce in materia favorevoli sia all’uno che all’altro<br />

orientamento in precedenza esposti, al fine di desumerne i principi ispiratori, prendendo<br />

le mosse da quello favorevole ad analizzare l’atto ex latere solventis.<br />

Un parte della giurisprudenza, rimarcando la finalità recuperatoria propria anche dell’azione<br />

ex art. 64 legge fallim., sostiene che il sistema della revocatoria, o più in generale dell’inefficacia<br />

dei pagamenti effettuati dal debitore in adempimento di un debito del fallito, sarebbe<br />

improntato alla tutela dei creditori di massa, in quanto sarebbe destinato a dare rilevanza<br />

esclusiva al depauperamento del patrimonio del debitore ed alla menomazione delle<br />

possibilità satisfattive dei creditori concorrenti. Pertanto, andrebbe qualificato gratuito il pagamento<br />

posto in essere dal fallito senza alcun corrispettivo diretto od indiretto, senza che, a<br />

tale effetto, potrebbe assumere rilevanza alcuna la posizione del terzo contraente a cui favore<br />

viene destinato l’atto solutorio quando egli non avesse sopportato alcun sacrificio refluibile<br />

nel patrimonio del fallito ( 8 ).<br />

Viene altresì posto in rilievo che, ai fini della revocatoria fallimentare degli atti a titolo<br />

gratuito compiuti dal fallito nel biennio anteriore al fallimento, il carattere gratuito dell’atto<br />

deve essere valutato con riferimento ai rapporti esistenti tra i soggetti dell’atto stesso senza<br />

che assuma rilevanza il vantaggio che ne possa derivare ad un terzo ( 9 ). In quest’ottica, il pagamento<br />

del debito altrui viene considerato per chi paga un atto a titolo gratuito, in quanto il<br />

beneficio e’destinato all’originario debitore rimasto estraneo all’atto.<br />

Occorre partire da un presupposto: l’atto va valutato, con valenza pregnante, guardando<br />

al rapporto intercorso tra i soggetti che ne rappresentano, rispettivamente, il «disponente»ed<br />

il beneficiario. Da questo punto di vista, non può condividersi appieno la tesi secondo cui il<br />

pagamento effettuato dall’imprenditore, poi fallito, per estinguere un debito altrui, se anche a<br />

titolo oneroso ove si guardi al rapporto tra il debitore originario e il creditore (nell’ipotesi in<br />

( 6 ) Cfr. Cassazione civ., sez. I, 12 maggio 1992, n. 5616 in Il Fallimento n. 9, anno 1992, pag. 922.<br />

( 7 ) Cassazione civ., 12 maggio 1992, n. 5616 in Il Fallimento n. 9, anno 1992, pag. 922; Cassazione, 13 maggio<br />

1987, n. 4394 in Il Fallimento n. 11, anno 1987, pag. 1150.<br />

( 8 ) Tribunale Vicenza, 17 luglio 1997, Fall. soc. Mondragon c. Boon, in Fallimento 1998, 607.<br />

( 9 ) Cfr., in tal senso, Tribunale Milano, 17 gennaio 1994, Fall. soc. Intersider c. Soc. Tribunale Ancona, in<br />

Gius 1994, fasc. 8, 218.


392<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

A – la rilevanza, oltre che degli effetti diretti, anche di quelli riflessi e<br />

mediati della rinuncia.<br />

Si è formato, al riguardo, un orientamento che riconosce l’onerosità anche<br />

dei negozi gratuiti preordinati al soddisfacimento di interessi economici<br />

dell’agente, sia pure mediati e indiretti, ma giuridicamente rilevanti (Cassa-<br />

cui quest’ultimo non fa che accettare l’adempimento di una propria obbligazione), è, invece,<br />

atto a titolo gratuito se si tiene conto del rapporto tra debitore originario e fallito, allorquando<br />

il pagamento effettuato da quest’ultimo con denaro proprio sia privo di corrispettivo ( 10 ).<br />

Infatti, in tal guisa ragionando, la prospettiva di analisi verrebbe spostata sul rapporto tra solvens<br />

e terzo beneficiato. È vero che la gratuità dell’atto (ad esempio, pagamento del debito<br />

altrui) può essere considerata anche nei rapporti con il debitore principale e che, nei rapporti<br />

con il creditore, potrebbe configurarsi l’istituto dell’adempimento del terzo ex art. 1180 cod.<br />

civ. (se vi è in capo al disponente l’animus solvendi debiti alieni) o, a tutto concedere, un indebito<br />

soggettivo ex latere solventis ex art. 2036 cod. civ. (se difetta il predetto elemento psicologico);<br />

tuttavia, è altrettanto vero che in siffatte evenienze il solvens può semmai agire, nel<br />

primo caso, nei confronti del debitore surrogandosi nei diritti del creditore soddisfatto e, nel<br />

secondo caso, si nei confronti dell’accipiens, ma solo in presenza di un errore scusabile (requisito,<br />

quest’ultimo, non richiesto, invece, dall’art. 64 legge fallim.). Viceversa, l’azione in<br />

esame va esperita nei confronti del beneficiario, conduce ad una declaratoria di inefficacia,<br />

prescinde dalla condizione soggettiva delle parti ed è imprescrittibile. Quest’ultima caratteristica<br />

potrebbe indurre a sostenere che l’atto viene colpito dalla sanzione dell’inefficacia in<br />

quanto sostanzialmente privo di causa. Tuttavia, in siffatta evenienza la patologia da cui sarebbe<br />

affetto l’atto sarebbe quella della nullità, in base al combinato disposto degli artt. 1418,<br />

comma 2, e 1325 cod. civ. In realtà, la categoria dell’inefficacia in senso stretto deve essere<br />

rigorosamente distinta dall’invalidità, ravvisandosi il carattere distintivo nel fatto che il negozio<br />

inefficace è pur sempre un negozio valido e, quindi, dotato di una propria rilevanza di<br />

fronte al diritto. In particolare, si è in presenza della categoria dell’inefficacia successiva in<br />

cui il fatto sopravvenuto (declaratoria di fallimento del disponente) è collegato alla fattispecie<br />

in via funzionale, e non già strutturale.<br />

D’altra parte, la stessa Suprema Corte ha evidenziato in passato, con riguardo ad un’operazione<br />

di giroconto mediante la quale, con il trasferimento di somme dal conto di un cliente<br />

a quello di altro cliente, la banca aveva soddisfatto (mediante compensazione) il proprio<br />

credito verso il secondo, che (pur configurando, nel rapporto fra il fallito stesso e la banca<br />

creditrice, la suddetta operazione come un atto solutorio, impugnabile come tale con l’azione<br />

revocatoria di cui all’art. 67 legge fallim.) il contraddittorio doveva essere instaurato nei confronti<br />

della sola banca (beneficiaria), alla stregua della estraneità del debitore rispetto ad una<br />

pronuncia destinata a produrre effetti esclusivamente nei confronti dell’accipiens ( 11 ). Ebbene,<br />

tale principio va esteso anche all’azione ex art. 64 legge fallim., traendone la inevitabile<br />

conseguenza dell’irrilevanza della posizione (almeno processuale) del beneficiato (pur evidenziando<br />

che in alcuni casi – quale la dichiarazione di inefficacia del pagamento di un debito<br />

( 10 ) Corte appello Catania, 18 dicembre 1985, in Giur. comm. 1986, II, 437.<br />

( 11 ) Cassazione civ., sez. I, 11 luglio 1989, n. 3265, in Giust. civ. Mass. 1989, fasc. 7 in Fallimento 1989,<br />

1192, in Giur. comm. 1990, II, 28.


Parte II - Giurisprudenza 393<br />

zione, 24 febbraio 2004, n. 3615, in Gius 2004, 2682; 29 settembre 1997, n.<br />

9532, in Fallimento 1998, 1041).<br />

La tesi non si può condividere.<br />

Sono gli effetti diretti (e solo questi) che si ricollegano alla fattispecie<br />

negoziale.<br />

altrui – si verificano effetti riflessi anche nei confronti del debitore, a seguito della reviviscenza<br />

del debito originario). A tutto concedere, si sarebbe in presenza di un nesso di conseguenzialità-dipendenza<br />

che potrebbe legittimare il debitore ad intervenire nel processo ad adiuvandum<br />

rispetto al creditore. È evidente che il principio da ultimo enunciato non può valere<br />

nei casi in cui il rapporto è di tipo bilaterale, quale è l’ipotesi esaminata dalla sentenza in commento.<br />

In quest’ottica, non può condividersi la tesi, pur sostenuta in alcune sentenze di merito<br />

( 12 ), secondo cui dovrebbe essere considerato a titolo gratuito l’atto che non fosse connesso<br />

ad un vantaggio patrimoniale (ad esempio, dilazione di pagamento o riduzione del tasso di<br />

interesse) elargito dal creditore garantito al debitore principale.<br />

Parimenti, non potrebbe qualificarsi l’atto sulla base della valutazione della posizione di<br />

una sola delle parti coinvolte, atteso che l’indagine va estesa anche a tutte le ragioni economiche<br />

del rapporto sottese all’operazione giuridica.<br />

In definitiva, la natura gratuita o onerosa dell’atto va accertata, ripetesi, sulla base del<br />

rapporto intercorso tra il solvens el’accipiens, non rivestendo valenza pregnante (oltre che<br />

il solo angolo prospettico del beneficiario, anche) il rapporto tra il solvens ed il beneficiato<br />

(che pur condurrebbe ad una qualificazione in termini di gratuità, poiché, ad esempio, l’adempimento<br />

ex art. 1180 cod. civ. da parte del soggetto poi sottoposto a procedura concorsuale<br />

difetterebbe di una causa onerosa che ne giustifichi la liberazione). In quest’ottica, occorre<br />

aver riguardo all’effetto dell’atto nei confronti del patrimonio del fallito. Del resto, spesso<br />

non esiste motivo di protezione dell’accipiens, il quale sa che chi paga va a soddisfare un<br />

debito altrui senza alcun corrispettivo. Inoltre, diversamente opinando (vale a dire, considerando<br />

l’atto esclusivamente ex parte accipientis), l’operazione, in caso di rapporti trilaterali<br />

(laddove è evidente che una rinuncia al credito è connotata in termini di gratuità), sarebbe<br />

sempre a carattere oneroso, perché il beneficiario avrebbe contestualmente erogato un finanziamento<br />

o eseguito in precedenza una prestazione in favore del beneficiato.<br />

Se si aderisce alla tesi che si è inteso propugnare, nessun rilievo avranno la concessione,<br />

ad opera del creditore garantito, di una proroga del termine di scadenza del debito del terzo<br />

suo debitore ( 13 ) o l’estinzione di un’obbligazione preesistente ( 14 ).<br />

L’atto è, pertanto, gratuito qualora il solvens successivamente fallito, non abbia ricevuto,<br />

a fronte dell’atto di disposizione del proprio patrimonio, alcun corrispettivo diretto o indiretto,<br />

ovvero alcun vantaggio di natura patrimoniale, senza che possa assumere rilievo il fatto<br />

( 12 ) Tribunale Treviso, 15 ottobre 1996 inedita.<br />

( 13 ) Contra, Cassazione civ., sez. I, 28 settembre 1991, n. 10161, Società Cooperativa carburanti e lubrificanti<br />

c. Fallimento Ambrosini, in Giust. civ. 1992, I, 689.<br />

( 14 ) Nel caso di adempimento di un debito altrui; contra, Cassazione civ., sez. I, 7 dicembre 2001, n. 15515,<br />

Belardinelli e altro c. Biffoli e altro, in Foro it. 2002, I, 2454; Cassazione civ., sez. I, 12 settembre 1991, n. 9560,<br />

Società SAIME c. Fallimento società CEI, in Fallimento 1992.


394<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Su di essi e non su quelli riflessi si delinea l’impostazione del regolamento<br />

d’interessi prescelta. Uno dei caratteri salienti degli effetti riflessi è per<br />

l’appunto la loro indifferenza rispetto alla normale previsione dell’autore<br />

del negozio.<br />

I tratti fisionomici del negozio, ricostruiti dalla sua funzione, sono identificati<br />

dagli effetti diretti, che altri denominano elementi essenziali: la natu-<br />

che il solvens disponga del proprio patrimonio a vantaggio di un terzo, ovvero che l’ accipiens<br />

sia creditore di un terzo in favore del quale il solvens abbia effettuato il pagamento ( 15 ). In<br />

altre parole, la sanzione di inefficacia di cui all’art. 64 legge fallim., colpisce il pagamento<br />

in sé considerato e non già il beneficio che da tale pagamento può derivare all’accipiens.<br />

Quand’anche, infatti, nei confronti di quest’ultimo il pagamento possa considerarsi come l’adempimento<br />

di un’obbligazione, tuttavia nei confronti del fallito esso rappresenta una diminuzione<br />

del suo patrimonio che, costituendo la garanzia dei creditori (e come tale protetto<br />

dagli artt. 64-71 legge fallim.) deve essere, per quanto possibile, reintegrato.<br />

Può, in conclusione, condividersi l’enunciato generale in base al quale ricadono nella disciplina<br />

dell’art. 64 legge fallim. tutti gli atti che concretano alienazione di beni priva di corrispettivo<br />

o comportano diminuzione di patrimonio senza contropartita ( 16 ).<br />

3. Le singole ipotesi di atti a titolo gratuito. –Èevidente, poi, che il corrispettivo può<br />

provenire anche dal terzo beneficiato. Per quanto concerne la prova del carattere gratuito<br />

dell’atto dispositivo, va ricordato che, secondo il constante orientamento giurisprudenziale,<br />

la natura gratuita di un atto di disposizione patrimoniale, agli effetti della declaratoria d’inefficacia<br />

ai sensi dell’art. 64 legge fallim., può essere desunta dalla mancanza di corrispettività<br />

contabile nei libri dell’imprenditore fallito e dalla mancata deduzione ad opera del convenuto<br />

di un rapporto giuridico fondato su un apprezzabile e coerente sinallagma negoziale. Pur evidenziandosi<br />

che non è possibile desumere la rinuncia ad un credito per il solo fatto che il<br />

credito stesso non risulta riportato nel bilancio di liquidazione della società creditrice ( 17 ).<br />

Ovviamente, il beneficiario convenuto in giudizio in tanto potrà dedurre la sussistenza di<br />

un corrispettivo conseguito dal solvens ad opera del beneficiato, in quanto l’assunzione dell’impegno<br />

ad erogare un corrispettivo o la concreta erogazione gli siano stati esternati da quest’ultimo.<br />

Da questo punto di vista, condivisibile appare una interessante sentenza del Tribunale<br />

di Bologna del 31 marzo 1994, a mente della quale il convenuto deve dedurre l’esistenza<br />

«di un rapporto giuridico fondato su un sinallagma apprezzabile e coerente».<br />

Si è in presenza di una sorta di accollo esterno in cui, non essendovi dichiarazione<br />

espressa in tal senso da parte del creditore, non si realizza la liberazione del debitore originario.<br />

Nell’ipotesi in cui, invece, non viene esternato il profilo testè enunciato, il creditore dovrà<br />

imputare a sé stesso la circostanza di non essersi informato, non configurandosi, in mancanza,<br />

un affidamento incolpevole da tutelare. In quest’ottica, l’ipotesi disciplinata dall’art. 64<br />

( 15 ) Cassazione civ., 12 maggio 1992, n. 5616 in Il Fallimento n. 9, anno 1992, pag. 922; Cassazione, 28<br />

settembre 1991, n. 10161 inedita.<br />

( 16 ) Cfr., in tal senso, Tribunale Roma, 26 gennaio 1995, Fall. soc. Arvedi c. Soc. Sogemi Five, in Dir. fall.<br />

1995, II, 917 con nota Di Gravio.<br />

( 17 ) Cassazione civ. 17 dicembre 2001, n. 15906 inedita.


Parte II - Giurisprudenza 395<br />

ra di una fattispecie negoziale non si può che dedurre dagli effetti che ne<br />

definiscono il significato giuridico fondamentale.<br />

Anche il connotato di onerosità (o gratuità), che colora la causa del negozio,<br />

dev’essere individuato in base agli effetti diretti e non già a quelli ri-<br />

legge fallim. è speciale rispetto a quella prevista dall’art. 1180 cod. civ., su di essa prevalendo,<br />

in ossequio al principio generale lex speciali posterior derogat generali ( 18 ).<br />

D’altra parte, a ben vedere, le principali ipotesi di atti a titolo gratuito prospettate in giurisprudenza<br />

avvalorano indirettamente la tesi formulata.<br />

Le garanzie per debito proprio prestate dal soggetto di poi fallito devono essere considerate<br />

gratuite se concesse per debiti scaduti, in quanto è evidente la mancanza di qualsivoglia<br />

concreto vantaggio per il garante fallito.<br />

Anche la rinuncia ad un credito senza corrispettivo rientra senz’altro (con esclusione dei<br />

rapporti tra imprese appartenenti allo stesso gruppo, sul quale tema si tornerà successivamente)<br />

tra gli atti a titolo gratuito, con la sola precisazione che la rinuncia dell’erede all’eredità a<br />

favore dei coeredi non è inquadrabile negli schemi degli atti a titolo gratuito od oneroso: pertanto<br />

il vantaggio conseguito dai coeredi accettanti è effetto indiretto della rinunzia, derivante<br />

direttamente dalla legge in forza del diritto di accrescimento da essa riconosciuta; con la conseguenza<br />

che il curatore non potrà agire per la declaratoria d’inefficacia della rinunzia ai sensi<br />

dell’art. 64 legge fallim., ma dovrà impugnarla nelle forme e nei termini previsti dall’art. 524<br />

cod. civ., che prevede peraltro un’azione sostanzialmente analoga.<br />

Il patto di riservato dominio è nullo per difetto di causa, se stipulato dopo la vendita (in<br />

quanto medio tempore si sarebbe già realizzato l’effetto traslativo), ed a titolo oneroso (in<br />

quanto considerato dalle parti nel sinallagma contrattuale) se contestuale al contratto di vendita<br />

(fermo restando che, per risultare opponibile ai creditori, deve avere data certa anteriore<br />

al fallimento).<br />

La costituzione di un fondo patrimoniale costituisce un atto a titolo gratuito (perché sottrae<br />

dei beni alla garanzia dei creditori), a meno che la destinazione non rappresenti l’adempimento<br />

da parte del coniuge (o dei coniugi) costituente (i) dell’obbligo di contribuire ai bisogni<br />

di famiglia.<br />

Parimenti, nessun dubbio può essere formulato in ordine all’inquadramento tra gli atti<br />

gratuiti della cessione di un credito senza corrispettivo.<br />

Il problema in realtà si pone unicamente per i rapporti trilaterali, quali la prestazione di<br />

una garanzia per un debito altrui e ed il pagamento di un debito alieno. Mentre con riferimento<br />

alla prima ipotesi il criterio risolutivo viene indicato dallo stesso legislatore (pur ricordando<br />

che differente è la natura dell’azione prevista dall’art. 64 legge fallim. e di quella disciplinata<br />

dall’art. 2901 cod. civ.), in relazione alla seconda fattispecie la soluzione maggiormente<br />

condivisibile appare quella enunciata in precedenza.<br />

4. La rilevanza dell’interesse di gruppo ai fini della qualificazione di un atto. - I cd. vantaggi<br />

compensativi. – La sentenza in esame pone, infine, la delicata questione della rilevanza degli<br />

( 18 ) Tenuto conto che, per un imprevedibile gioco di sovrapposizioni, mentre il libro quarto del cod. civ. è<br />

entrato in vigore il 21 aprile del 1942, la legge fallim., in virtù degli artt. 73, comma 3, Cost. e 10, comma 1, delle<br />

disposizioni sulle leggi in generali, è entrata in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,<br />

avvenuta in data 6 aprile 1942.


396<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

flessi; nella specie, in base all’effetto estintivo, e non già a quello di accrescimento,<br />

riannodabile soltanto in via mediata alla rinuncia;<br />

B – la rilevanza della «logica di gruppo» e, quindi, dell’interesse di<br />

gruppo, reputato idoneo a giustificare un’attribuzione patrimoniale ed a<br />

conferire carattere di onerosità all’operazione.<br />

effetti riflessi e mediati della rinuncia e, soprattutto, del cd. interesse di gruppo ai fini della<br />

qualificazione di un’operazione in termini di onerosità, piuttosto che di gratuità. Nella fattispecie<br />

sottoposta al vaglio del Tribunale partenopeo la convenuta, al fine di sottrarsi alla declaratoria<br />

di inefficacia di una rinuncia ad un credito vantato nei confronti di una società controllata,<br />

aveva sostenuto l’onerosità dell’atto desumibile dall’effetto di accrescimento del suo<br />

patrimonio, a sua volta conseguente al complessivo maggior valore della partecipazione nella<br />

controllata.<br />

L’estensore della pronuncia, partendo dal presupposto secondo cui il connotato di onerosità<br />

(o gratuità) di un negozio deve essere individuato in base ai soli effetti diretti dell’atto<br />

(nel caso di specie, identificabili in quello estintivo dell’obbligazione, laddove l’accrescimento<br />

del patrimonio avrebbe rappresentato un mero effetto riflesso), ha escluso l’esistenza di una<br />

controprestazione, nonché la possibilità di desumere quest’ultima da un mero interesse di<br />

gruppo.<br />

Appare opportuno prendere le mosse dalle statuizioni giurisprudenziali assunte in materia,<br />

per poi analizzare la questione alla luce della recente riforma del diritto societario.<br />

La Suprema Corte passa da pronunce piuttosto generiche, secondo cui «non possono<br />

considerarsi gratuiti, ma effettuati nel proprio interesse economico, sia pure indirettamente,<br />

gli interventi gratuiti in favore di una società autonoma da quella che ha compiuto gli atti in<br />

questione, ma ad essa collegata»( 19 ), ad altre che, con maggiore analiticità, escludono la validità<br />

dell’obbligazione assunta da una società controllata a favore di altra società del gruppo o<br />

della stessa controllante-capogruppo, allorquando l’obbligazione non rappresenti per la società<br />

obbligata un vantaggio neppure mediato o riflesso ( 20 ).<br />

Non viene esclusa nei gruppi di società la cd. logica di gruppo, sostenendosi che, ferma<br />

restando l’autonomia giuridica delle singole società controllate, è legittimo l’esercizio di una<br />

direzione unitaria da parte della capogruppo, che implica necessariamente un interesse di<br />

gruppo, inteso come perseguimento di scopi comuni, anche trascendenti gli obiettivi delle<br />

singole società ( 21 ). Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, peraltro, una società controllata<br />

aveva concesso una garanzia fidejussoria in favore della controllante la quale ultima rappresentava<br />

il «polmone finanziario» di tutto il gruppo, con la conseguenza che in tanto le controllate<br />

potevano espletare le loro rispettive attività, in quanto la banca, garantita per il soddisfacimento<br />

del proprio credito, erogasse alla capogruppo i mezzi finanziari necessari.<br />

Interessante risulta una sentenza nella quale la Cassazione, con riguardo ad un gruppo di<br />

società collegate in senso economico e dirigenziale (in virtù dell’unione personale costituita<br />

( 19 ) Cassazione civ., sez. I, 29 settembre 1997, n. 9532, Soc. Gestione incremento zootecnico c. Banca naz.<br />

agr., in Dir. fall. 1999, II, 85.<br />

( 20 ) Cassazione civ., sez. I, 5 dicembre 1998, n. 12325, Banca Roma c. Soc. Sacal e altro, in Giur. it. 1999,<br />

2317.<br />

( 21 ) Cfr. in tal senso, Cassazione civ., sez. I, 5 dicembre 1998, n. 12325, Banca Roma c. Soc. Sacal e altro, in<br />

Giur. it. 1999, 2317.


Parte II - Giurisprudenza 397<br />

In giurisprudenza, in nome dell’interesse di gruppo, non sono state considerati<br />

atti di liberalità:<br />

— la remissione del debito da parte della holding in favore di una sua<br />

controllata, volta a ridurre il passivo di questa ed a salvarla dal rischio di<br />

fallimento (Cassazione, 20 marzo 1968, n. 2215, in Riv. legisl. fiscale<br />

1969, 263; 2 aprile 1969, n. 1693, id., 1969, 1948);<br />

— la cessione gratuita di crediti verso terzi da una società all’altra del<br />

medesimo gruppo (Cassazione, 11 marzo 1996, n. 2001, in Foro it. 2001,<br />

I, 1222).<br />

dalla pressoché totale identità dei titolari dei pacchetti azionari e dalla comunanza degli organi<br />

direttivi), ma non in senso giuridico (per l’inconfigurabilità dei presupposti richiesti dall’art.<br />

2359 cod. civ.), ha ritenuto che gli organi amministrativi di una società non possono<br />

compiere atti che, realizzando le direttive del gruppo, favoriscano altre società collegate,<br />

quando tali atti pregiudichino gli interessi della prima società ( 22 ). La pronunzia va ora coordinata<br />

con l’attuale art. 2497 sexies cod. civ., a mente del quale, ai fini di quanto previsto nel<br />

capo IX, si presume (con presunzione iuris tantum) che l’attività di direzione e coordinamento<br />

di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che<br />

comunque le controlla ai sensi dell’art. 2359 (la disposizione è stata in tal guisa modificata<br />

dall’art. 5, lett. a, del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37). È evidente che la mera identità dei titolari<br />

dei pacchetti azionari e/o degli organi direttivi, se non sfocia in una influenza dominante derivante<br />

da vincoli contrattuali, in una influenza notevole determinata dal quorum dei voti vantato<br />

nell’assemblea ordinaria o nell’obbligo di redigere bilanci consolidati, non può di per sé<br />

autorizzare una valutazione dell’interesse complessivo di gruppo nell’ottica di qualificare un<br />

atto come gratuito o come oneroso.<br />

Viceversa, nei rapporti tra imprese appartenenti giuridicamente al medesimo gruppo,<br />

l’interesse della singola società controllata, ed eventualmente l’esistenza di un suo pregiudizio,<br />

deve essere valutato globalmente, considerando i vantaggi che alla controllata derivano dall’appartenenza<br />

al gruppo ( 23 ).<br />

Da questo punto di vista, non sono mancate statuizioni della giurisprudenza di merito<br />

secondo cui, ai fini dell’azione revocatoria fallimentare, la garanzia infragruppo può ritenersi<br />

atto a titolo gratuito solo nell’ipotesi in cui si accerti l’inesistenza, per il garante, di un vantaggio<br />

patrimoniale concreto, che nel caso di fideiussione prestata da società controllante in<br />

favore della controllata può rinvenirsi nel fatto che la garanzia tende a salvaguardare, unitamente<br />

al patrimonio della controllata, anche il valore della partecipazione detenuta dalla controllante<br />

( 24 ). Correttamente, peraltro, è stato evidenziato altresì che comunque non è sufficiente,<br />

per qualificare onerosa tale garanzia, l’esistenza di un «interesse economico» della fal-<br />

( 22 ) Nella specie, trattavasi di una fideiussione a favore di altra società del gruppo, senza vantaggi economici<br />

per la fideiubente, che veniva a partecipare solo al rischio delle perdite; Cassazione civ., sez. I, 13 febbraio<br />

1992, n. 1759, Mediocredito Ligure c. Fassio e altro, in Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 2.<br />

( 23 ) Vedasi, per una pronuncia anteriore alla riforma, Corte appello Milano, 11 luglio 1991, Soc. Tetrafin c.<br />

Soc. Icit, in Giur. comm. 1993, II, 257.<br />

( 24 ) Tribunale Bologna, 12 settembre 2001, Credito it. c. Soc. coop. operai mobilieri, in Giur. comm. 2003,<br />

II, 128.


398<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Cassazione 2001/96 autorizza ad intravedere nell’interesse di gruppo<br />

l’espressione di un assetto di interessi (il gruppo di società, per l’appunto),<br />

idoneo a sostanziare atti privati coerenti con l’art. 1322, comma 2, cod. civ.<br />

La configurabilità di negozi traslativi atipici purché sorretti da causa lecita<br />

trova fondamento nel principio dell’autonomia contrattuale posto da questa<br />

norma: per questa via, secondo Cassazione, 9 ottobre 1991, n. 10612 (id.,<br />

Rep. 1991, voce Contratto in genere, n. 338), l’interesse del gruppo esce<br />

dal limbo dei motivi, tradizionalmente irrilevanti per il diritto ed acquista<br />

rilevanza giuridica.<br />

La tesi si scontra con l’impossibilità (sinora) di elaborare una nozione di<br />

lita al conseguimento di un finanziamento da parte di altra società appartenente allo stesso<br />

«gruppo» ( 25 ).<br />

La sentenza in esame non ha escluso la possibilità che dalla rinuncia ad un credito vantato<br />

nei confronti della controllata derivi per la capogruppo rinunciante un vantaggio in termini<br />

di maggior valore della partecipazione, ma ha sostenuto che siffatto vantaggio rappresenta<br />

un effetto indiretto ed ulteriore della rinuncia la quale, di per sé, determina direttamente<br />

solo l’estinzione dell’obbligazione.<br />

In passato, pertanto, ci si era posti soprattutto il problema se fosse atto oneroso od a<br />

titolo gratuito la costituzione di garanzia da parte di una società a favore di altra società appartenente<br />

al medesimo gruppo, statuendo che la mera appartenenza ad uno stesso gruppo<br />

non implicasse tout court l’onerosità della prestazione di garanzie rese per società collegate,<br />

controllate o controllanti. Il vero problema era stabilire in quali casi esistesse un vantaggio,<br />

anche se mediato ed indiretto, tale da escludere la gratuità della costituzione, ad esempio,<br />

di un pegno o di una fidejussione.<br />

Con orientamento sostanzialmente conforme alla sentenza in esame, lo stesso Tribunale<br />

di Napoli aveva già ritenuto che la gratuità andasse analizzata solo in relazione ai riflessi diretti<br />

ed immediati che la concessione della garanzia aveva avuto sulla situazione patrimoniale<br />

del soggetto fallito (cioè del soggetto che ha prestato la garanzia) e non anche dell’eventuale<br />

beneficio trattone dal terzo garantito. In tale prospettiva, la sentenza si poneva, però, in antitesi<br />

con la Suprema Corte, la quale nella sentenza della I Sezione n. 9532 del 29 settembre<br />

1997 aveva affermato che: «la non gratuità della fidejussione risulta dal vantaggio che la garante<br />

si riprometteva di ritrarre, intendendosi con tale termine non necessariamente un incremento<br />

immediato del proprio patrimonio, ma il beneficio del terzo garantito, inserendosi il contratto a<br />

favore di terzo in uno schema tipicamente oneroso». Viceversa, per il Tribunale di Napoli, poiché<br />

la concessione della garanzia (nel caso specifico, il pegno di titoli) non aveva avuto quale<br />

contropartita l’incremento del patrimonio della garante poi fallita – non potendosi altresì ravvisare<br />

la contropartita per la garante in una «evanescente ed indefinita rifrazione del «gruppo»<br />

ovvero della capogruppo» – non si poteva che concludere per l’esclusione del carattere<br />

oneroso della prestazione di garanzia in esame; con conseguente possibile applicazione dell’art.<br />

64 legge fallim.<br />

( 25 ) Tribunale Treviso, 16 gennaio 1999, Banca pop. veneta c. Fall. soc. Antica Quercia, in Giur. it. 1999,<br />

1409.


Parte II - Giurisprudenza 399<br />

interesse sociale delle componenti che tenga in qualche misura conto dell’interesse<br />

di gruppo (Cassazione, 13 febbraio 1992, n. 1759, id., Rep.<br />

1992, voce Società, n. 521).<br />

Con la conseguenza che il perseguimento del secondo a scapito del primo<br />

si è ritenuto che giustifichi:<br />

— la revoca degli amministratori delle controllate (Tribunale Verona,<br />

31 gennaio 1991, id., Rep. 1991, voce cit., n. 609; Tribunale Venezia, 14<br />

dicembre 1990, id., Rep. 1993, voce cit., n. 641);<br />

— la responsabilità degli stessi verso la società amministrata (Cassazio-<br />

Attenti studiosi hanno posto correttamente in rilievo che le sentenze della Suprema Corte,<br />

oltre all’elemento giuridico riferito al tema del controllo, tendono ad analizzare se la garante<br />

e la garantita sono società facenti parte di un gruppo, gestito nell’ottica di una politica<br />

imprenditoriale volta al perseguimento di obiettivi che trascendono quelli delle singole società<br />

partecipanti. Il concetto di «direzione unitaria», diventa, quindi, il parametro di giudizio<br />

per valutare se la concessione di garanzie infragruppo sia un atto oneroso o a titolo gratuito.<br />

Opportunamente si è altresì evidenziato che l’esistenza di legami di natura economica o<br />

produttiva esistenti fra le singole imprese, atte a qualificare l’esistenza di un «gruppo», possono<br />

far valutare in una nuova ottica i concetti stessi di vantaggio e di svantaggio economicopatrimoniale.<br />

In mancanza, per converso, della dimostrazione dell’esistenza di quelle circostanze che<br />

svelano la presenza di una «direzione unitaria» del gruppo, non può che concludersi che<br />

la concessione di garanzie infragruppo sia un atto a titolo gratuito. In questo senso, si concorda<br />

con la decisione del Tribunale di Napoli qui esaminata, essendo del tutto assenti i predetti<br />

elementi probatori.<br />

Non può, invece, condividersi l’assunto teorico secondo cui «il connotato di onerosità (o<br />

gratuità), che colora la causa del negozio, dev’essere individuato in base agli effetti diretti e non<br />

già a quelli riflessi».<br />

Occorre considerare che ogni qual volta una società dipendente venga richiesta di compiere<br />

una operazione, anche la più semplice (quale, ad esempio, la concessione di finanziamenti<br />

o di garanzie a favore di un’altra società), che risponde ad un interesse del gruppo unitariamente<br />

considerato, ma non sarebbe di per sé utile o vantaggiosa rispetto alla società singola<br />

isolatamente considerata, si pone un problema di conflitto di interessi. D’altro canto,<br />

non è contestabile che l’appartenenza ad un gruppo strutturato comporta una serie di vantaggi,<br />

sia sotto il profilo organizzativo, sia sotto il profilo della potenzialità di sviluppo delle<br />

attività delle singole unità produttive. In quest’ottica, per quanto concerne la rilevanza dell’interesse<br />

di gruppo, la giurisprudenza ha riconosciuto che la logica unitaria può influire<br />

sul significato da attribuire a singole operazioni, escludendo che la rinuncia della holding a<br />

crediti nei confronti di società controllate, o la prestazione di garanzie a favore di società<br />

del gruppo siano da considerare atti a titolo gratuito ( 26 ).<br />

Già con la nota sentenza relativa alla vicenda Caltagirone vennero individuati gli aspetti<br />

( 26 ) Cassazione civ., 14 settembre 1976, n. 3150, in Riv. dir. comm. 1978, II, 220; Cassazione civ., 11 marzo<br />

1996, n. 2001, in Foro it. 1996, I, 1222; Cassazione civ., 5 dicembre 1998, n. 12325, in Le società 1999, 170.


400<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

ne, 8 maggio 1991, n. 5123, id., 1992, I, 817; Tribunale Milano, 19 marzo<br />

1993, id., Rep. 1993, voce cit., n. 499);<br />

— l’annullamento delle delibere assembleari e consiliari assunte (Tribunale<br />

Palermo, 5 maggio 1992, ibid., n. 500);<br />

— la responsabilità della controllante verso i creditori della controllata<br />

(Appello Milano, 21 gennaio 1994, id., 1995, I, 1001) nonché<br />

— verso la controllata stessa ed i soci di minoranza (Tribunale Orvieto,<br />

4 novembre 1987, id., Rep. 1988, voce cit., n. 605).<br />

Il codice prevede(va) come forma di esercizio collettivo dell’impresa<br />

soltanto la società singola, dettando una serie di norme che non sono conciliabili<br />

col gruppo. In tale prospettiva, l’interesse di gruppo si configura come<br />

istanza di mero fatto, senz’altro recessiva rispetto alla tutela apprestata<br />

dalla legge all’interesse sociale delle singole componenti (Tribunale Milano,<br />

2 marzo 1995, in Giur. it. 1995, I, 2, 706).<br />

Queste considerazioni non erano smentite, prima, dalle numerose leggi<br />

speciali che fanno riferimento al controllo, le quali disciplinano aspetti diversi<br />

dal problema centrale posto dai gruppi, quello della tutela delle minoranze<br />

e dei creditori. Anche la l. 3 aprile 1979, n. 95 assume «la direzione<br />

qualificanti del fenomeno «gruppo» nella direzione economica unitaria di una pluralità di società<br />

che mantengono la loro autonomia, per cui il gruppo, pur costituendo una impresa unica,<br />

«non diventa un unico soggetto di diritto ( 27 ).<br />

Viene riconosciuta, quindi, la legittimità di operazioni che perseguono interessi di gruppo,<br />

purché, però, tali operazioni non contrastino con gli interessi della singola società che li<br />

compie sino al punto di recarle pregiudizio e sempre che «le relazioni privilegiate non si traducano<br />

in scelte che non trovano altra giustificazione che quella di favorire la capogruppo a<br />

danno della società controllata».<br />

In definitiva, perché scatti la tutela degli interessi che alle singole società fan capo, è necessaria<br />

non solo la potenzialità del conflitto d’interessi, ma anche l’effettività del conflitto<br />

idoneo a causare danno alla società ( 28 ).<br />

Ragionando nei termini predetti, considerato che la società inserita in una aggregazione<br />

più vasta «viene non di rado a conseguire dei vantaggi che la compensano dei pregiudizi subiti<br />

per effetto di altre operazioni» ( 29 ), si è ammessa «la possibilità che una società controllata<br />

assuma obbligazioni a favore di altra società del gruppo o della stessa controllante-capogruppo...<br />

salva l’ipotesi in cui» l’impegno assunto «non rappresenti, per la società medesima,<br />

un vantaggio neppure mediato o riflesso». In tal modo la Suprema Corte già aveva fatto proprio<br />

il criterio di valutazione dei cd. vantaggi compensativi e cioè dei vantaggi sul piano organizzativo,<br />

produttivo, commerciale e finanziario che derivano dalla strutturazione dell’im-<br />

( 27 ) Cassazione civ., 26 febbraio 1990, n. 1439 Lamanna Filippo in Il Fallimento n. 5, anno 1990, pag. 495.<br />

( 28 ) Cassazione civ., 13 febbraio 1992, n. 1759, in Giur. comm. 1993, II, 502; Cassazione civ., 5 febbraio<br />

1990, n. 1439 inedita.<br />

( 29 ) Cassazione civ., 11 marzo 1996, n. 2001, cit.


Parte II - Giurisprudenza 401<br />

unitaria» ad elemento di una fattispecie lesiva delle controllate, il cui depauperamento<br />

la legge mira a reprimere. Unica eccezione è la normativa sul<br />

gruppo bancario (d.leg. 1 settembre 1993, n. 385), che consente alla capogruppo<br />

di perseguire l’interesse all’efficienza del gruppo (il c.d. interesse alla<br />

stabilità: art. 61, comma 4 e 98, comma 2, lett. a), con il limite di rispettare<br />

l’equilibrio finanziario gestionale di ciascuna controllata.<br />

Le considerazioni che precedono non sono smentite, anzi, sono confermate,<br />

oggi, dalla riforma del diritto della società dei capitali.<br />

L’interesse di gruppo ha acquisito giuridica rilevanza perché ha fatto ingresso<br />

nella legge delega di riforma.<br />

Nella relazione si dà atto che «la collocazione all’interno di un gruppo<br />

muta le condizioni di esercizio dell’impresa sociale...» e che «il corretto calcolo<br />

dei costi/benefici...non può non tener conto dei costi e dei benefici generali<br />

dell’appartenenza al gruppo».<br />

Ne è derivata l’introduzione:<br />

a. dell’art. 2497 ter cod. civ., che ammette la trasposizione, entro l’as-<br />

presa in forma di gruppo. È bene evidenziare che i vantaggi compensativi non possono confondersi<br />

con il principio della «compensatio lucri cum damno» (secondo cui, in virtù del richiamo<br />

operato dall’art. 2056 cod. civ. all’art. 1223 cod. civ., anche in tema di illecito aquiliano<br />

l’obbligo risarcitorio è da ritenersi estinto o ridotto nel suo oggetto, qualora in conseguenza<br />

del medesimo evento dannoso si sia prodotto un vantaggio nel patrimonio del danneggiato),<br />

il quale pure opera solo in presenza di poste compensative comparabili ovvero omogenee<br />

(nel senso che siano caratterizzate dalla medesima natura giuridica, in relazione alla<br />

fonte) e che siano conseguenze immediate e dirette del medesimo fatto illecito ( 30 ), atteso<br />

che in tema di gruppi di società il vantaggio compensativo potrà valutarsi solo sul lungo tempo,<br />

in una visione prospettica.<br />

È sostanzialmente opinione comune quella secondo cui non bastano i generici benefici<br />

derivanti dall’organizzazione di gruppo per compensare il pregiudizio conseguente al compimento<br />

di una singola operazione. Varia il modo di intendere in che cosa debba consistere la<br />

compensazione, individuata da alcuni nella ridistribuzione del saldo attivo dell’operazione tra<br />

tutte le società del gruppo, da altri in un vero e proprio indennizzo contestuale a favore della<br />

società che ha subìto il pregiudizio e, nella più recente proposta interpretativa, in una valutazione<br />

dei benefici anche non immediati, ma ragionevolmente certi, che possono derivare<br />

alla società controllata anche su piani e in ambiti diversi da quelli inerenti all’operazione imposta<br />

dalla capogruppo.<br />

Aderendo all’orientamento prospettato, le fideiussioni rilasciate da una società del gruppo<br />

a favore di altra società del medesimo gruppo non sono di per sé atti estranei all’oggetto<br />

sociale della prima, perché «preordinati ad un interesse sia pure mediato e indiretto della società,<br />

ma giuridicamente rilevante e non possono, pertanto, a causa della semplice mancanza<br />

( 30 ) C.d. unicità causale dell’evento dannoso; cfr., in tal senso, Cassazione, civ., sez. III, 15 aprile 1998, n.<br />

3807, Com. Castellavazzo c. Soc. Montedison, in Giust. civ. 1999, I, 223.


402<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

semblea o l’organo amministrativo della controllata, di decisioni assunte dagli<br />

organi della controllante, per realizzare interessi esterni alla controllata e<br />

corrispondenti al più generale interesse del gruppo coordinato dalla controllante;<br />

b. dell’art. 2497, comma 1, che esclude la responsabilità della controllante<br />

per la lesione dei diritti dei soci o dei creditori della controllata «quando<br />

il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di<br />

direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di<br />

operazioni a ciò dirette».<br />

Vi è stato quindi bisogno di un espresso ed organico intervento del legislatore<br />

per far emergere l’interesse di gruppo e conferirgli giuridica consistenza.<br />

Il contratto (e, amplius, il negozio, ex art. 1324 cod. civ.) è oneroso<br />

quando all’attribuzione in favore di un soggetto sia corrispondente un’attribuzione<br />

a carico dello stesso, o all’eventualità dell’attribuzione in suo favore<br />

l’eventualità di un’attribuzione a suo carico; altrimenti è gratuito.<br />

È richiesta la corrispondenza delle prestazioni: quando tale corrispondenza<br />

si specifica, nel senso che una prestazione sia remunerazione dell’altra,<br />

la corrispondenza diviene corrispettività.<br />

di controprestazioni contrattualmente esigibili, essere considerati contrari o estranei al conseguimento<br />

dell’oggetto sociale della società che li ha compiuti».<br />

Quest’ultima statuizione consente di formulare un’ulteriore considerazione. L’estraneità<br />

di un atto all’oggetto sociale deve essere accertata caso per caso, verificando le concrete finalità<br />

dell’atto stesso e tenendo quindi conto non dei soli effetti strettamente giuridici, ma anche<br />

di quelli pratici ed economici ( 31 ). Peraltro, l’appartenenza di una società ad un gruppo non<br />

legittima l’esercizio di qualunque attività estranea all’oggetto sociale solo perché a favore del<br />

gruppo o di altra società del gruppo, in quanto vi deve essere sempre un nesso tra attività e<br />

oggetto sociale, nesso la cui sussistenza va valutata in concreto ( 32 ). In quest’ottica, l’assunzione<br />

di rischi elevati da parte degli amministratori della società controllata non può giustificarsi<br />

sulla base di un’ipotetica convergenza con gli interessi della società controllante, dovendosi<br />

verificare l’osservanza dell’obbligo di diligenza da parte dell’organo di amministrazione<br />

con esclusivo riferimento al perseguimento dell’oggetto sociale e all’interesse della società amministrativa<br />

( 33 ).<br />

Del resto, le controllate traggono vantaggio dall’appartenenza al gruppo «non solo sotto<br />

il profilo dell’immagine e del conseguente credito di cui le società operative possono godere<br />

sul mercato, ma anche, in forma più immediata, in termini di utilizzazione dei servizi di co-<br />

( 31 ) Cfr., in tal senso, Cassazione civ., sez. I, 5 dicembre 1998, n. 12325, Banca Roma c. Soc. Sacal e altro,<br />

in Giur. it. 1999, 2317.<br />

( 32 ) Cassazione civ., sez. I, 13 febbraio 1992, n. 1759, Medio credito Ligure e altro c. Fassio, in Giur. comm.<br />

1993, II, 502.<br />

( 33 ) Tribunale Milano, 2 marzo 1995, in Giur. it. 1995, I, 2, 706.


Nel caso in esame, non vi è alcuna corrispondenza di prestazioni. Anzi,<br />

per la precisione, non vi è alcuna prestazione a carico di soc. a resp. lim.<br />

Azienda vitivinicola ed olearia a fronte della prestazione di rinuncia di<br />

soc. per az. Palfin, in considerazione del significato giuridico fondamentale<br />

della rinuncia, dinanzi illustrato.<br />

a. È irrilevante l’esame prospettato dalla convenuta dell’effetto riflesso<br />

della rinuncia, che consisterebbe nei vantaggi, anche indiretti, della società<br />

rinunciante.<br />

b. La rinuncia va assoggettata al regime dell’art. 64 legge fallim., che<br />

sancisce l’inefficacia di diritto degli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito<br />

nei due anni anteriori al fallimento, senza richiedere alcun requisito soggettivo<br />

né del debitore, né del terzo (per l’applicabilità dell’art. 64 alla rinuncia<br />

al credito per contributi governativi assegnati ai produttori cinematografici,<br />

Tribunale Roma, 22 maggio 1962, in Dir. fall. 1962, II, 672; alla rinuncia di<br />

un socio di maggioranza ad un suo credito verso la società, anche se preordinato<br />

a risollevare le sorti della società riducendone la perdita, Cassazione,<br />

n. 73/1987, in Giur. comm. 1988, II, 63).<br />

Queste considerazioni assorbono le ulteriori questioni proposte dalle<br />

parti.<br />

(Omissis)<br />

Bibliografia principale<br />

Parte II - Giurisprudenza 403<br />

Betti, Teoria generale delle obbligazioni, Milano, 1954, III, 69.<br />

C. Massimo Bianca, La remissione del debito, inL’obbligazione, Diritto civile, IV, Giuffrè<br />

1993, pagg. 461 e segg.<br />

C. Massimo Bianca, Diritto civile, Il contratto, Milano, 1987, III, 66.<br />

G. E. Colombo, Il bilancio d’esercizio, inTrattato delle società per azioni, 7, I, Torino 1994,<br />

pagg. 276 e segg.<br />

Donisi, Il problema dei negozi giuridici unilaterali, Napoli, 1972, 106.<br />

L. Enriquez, Il conflitto d’interessi degli amministratori di società per azioni, Giuffrè, Milano<br />

2000, pagg. 156 segg.<br />

mune interesse e di realizzazione di economie di scala». In conseguenza, il corretto calcolo dei<br />

costi/benefici in una decisione assunta da una società controllata ben può, e a rigore deve,<br />

essere diverso da quello ipotizzabile se la società operasse isolatamente, posto che il calcolo<br />

non può non tenere conto dei costi e benefici generali dell’appartenenza al gruppo (cfr., in tal<br />

senso, la relazione alla legge delega sulla riforma). Significativo, da questo punto di vista, è il<br />

comma 3 dell’art. 2634 cod. civ., a mente del quale «in ogni caso non è ingiusto il profitto<br />

della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente<br />

prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo».<br />

È evidente che per gli atti a titolo gratuito è più difficile concepire (ed in concreto raggiungere<br />

la prova di) una loro strumentalità all’oggetto sociale; ed anzi si è da taluni assunto un contrasto<br />

ontologico, e quindi astratto, di tali atti con l’oggetto sociale di qualunque società.


404<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Ferrara, La natura dell’azione ai sensi dell’art. 64 legge fallim.,inIl fallimento, Milano, 1974,<br />

378. In giurisprudenza Cassazione, civ. 21 novembre 1983, n. 6929, in Dir. fall. 1983,<br />

II, 65.<br />

L. Ferri, Rinunzia e rifiuto nel diritto privato, Milano, 1960, 74.<br />

Guglielmucci, Revoca ed inefficacia delle garanzie per debito altrui, inIl Fallimento 1983,<br />

pagg. 2 e segg.<br />

Lo Cascio, Commentario alla legge sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese<br />

insolventi, Milano, 2000, 452 e segg.<br />

Panzani Luciano, Gli atti a titolo gratuito e gli atti a titolo oneroso: contrasti interpretativi ai<br />

fini dell’azione revocatoria fallimentare, inIl Fallimento n. 9, anno 1991, pag. 935.<br />

Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni, 175, 208.<br />

Provinciali, Trattato di diritto fallimentare, Milano, 1974, II, 1053.<br />

Quatraro, La revocatoria ordinaria e fallimentare, Milano, 1989, 37.<br />

Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1966, 224.<br />

G. Sbisà, Responsabilità della capogruppo e vantaggi compensativi, pagg. 355 e segg.<br />

Silvestri Carmen, Natura gratuita della prestazione di garanzia infragruppo (nota a Tribunale<br />

Napoli, 18 ottobre 2000), in Il Fallimento n. 9, anno 2001, pag. 1040.<br />

L’attuale disciplina sui gruppi di società denota un notevole favor per le politiche di<br />

gruppo, pur se in vista della più equa composizione degli interessi anche a tutela delle minoranze<br />

e dei creditori. In particolare, al fine di non appesantire l’azione della direzione unitaria,<br />

non si è accolta la prospettiva strettamente sinallagmatica (la cd. «ultro citroque obligatio»<br />

propugnata da Labeone) sull’obbligo di compensazione certa ed immediata delle eventuali<br />

perdite inflitte alla società controllata.<br />

In conclusione, l’attività di direzione e coordinamento dovrebbe ispirarsi ad una gestione<br />

corretta del gruppo nella sua unitaria coerenza economica, con la possibilità di sacrificare gli<br />

interessi della controllata (per esempio, richiedendo garanzie a titolo gratuito a favore di altre<br />

società del gruppo) in nome di quelli del gruppo, purché vi siano vantaggi anche indiretti<br />

(come dall’immagine del gruppo o dalla possibilità di sfruttare know-how) o ragionevolmente<br />

attesi (secondo le prospettiva della teorica dei vantaggi compensativi) derivanti dall’appartenenza<br />

al gruppo, ovvero comunque il danno alla controllata non risulti eccessivo, ossia reiterato<br />

o particolarmente grave nella sua irreversibilità e portata pregiudiziale. Solo in presenza<br />

dei predetti «vantaggi» può condividersi l’assunto secondo cui ( 34 ) gli interventi gratuiti compiuti<br />

da una società a favore di un’altra società giuridicamente autonoma dalla prima, ma ad<br />

essa collegata, debbono presumersi (qualora ricorrano particolari circostanze che rivelino unitarietà<br />

di finalità e di amministrazione) non già come espressione di spirito di condiscendenza<br />

e di liberalità, bensì come atti preordinati al soddisfacimento di un proprio interesse economico,<br />

sia pure mediato e indiretto, ma giuridicamente rilevante.<br />

Andrea Penta<br />

Giudice presso il Tribunale di Isernia<br />

( 34 ) Cassazione civ., sez. I, 29 settembre 1997, n. 9532, Fall. soc. G.I.Z. c. Banca naz. agr., in Fallimento<br />

1998, 1041.


TRIBUNALE DI GENOVA<br />

13 aprile 2005<br />

Pres. ed est. Delucchi<br />

Arcoleasing Soc. per az. c. Curatore del fall. Perfect Soc. in acc. sempl.<br />

di Mura Luciano & C.<br />

Fallimento - Azioni di rivendicazione, restituzione e separazione - Beni in<br />

possesso del fallito - Determinabilità e individuabilità - Necessità<br />

(Legge fallim., art. 103)<br />

Fallimento - Azioni di rivendicazione, restituzione e separazione - Diritto<br />

di proprietà o altro diritto reale - Prova - Atto avente data certa - Necessità<br />

(Legge fallim., art. 103; cod. civ., artt. 2704, 2729; cod. proc. civ., artt.<br />

619, 621)<br />

Ai fini dell’esercizio delle azioni di rivendicazione, restituzione e separazione<br />

disciplinate dall’art. 103 legge fallim., occorre che le cose consegnate<br />

al fallito siano determinabili e individuabili ( 1 ).<br />

Colui che agisce in rivendica deve provare con atto munito di data certa<br />

anteriore alla dichiarazione di fallimento il suo diritto di proprietà o altro diritto<br />

reale sui beni che intende rivendicare, nonché l’affidamento di questi al<br />

debitore, così da giustificare che tali beni, al tempo dell’apertura della procedura<br />

concorsuale, erano detenuti o posseduti dal debitore a titolo diverso da<br />

quello di proprietà ( 2 ).<br />

(Omissis)<br />

Svolgimento del processo. – Con ricorso ex art. 103 legge fallim. la Arcoleasing<br />

soc. per az., premesso di aver acquistato dalla Life Fitness soc.<br />

per az. una serie di macchinari per il fitness e di averli poi concessi in leasing<br />

alla fallita Perfect soc. in acc. sempl. di Mura Luciano & C., chiedeva la<br />

restituzione dei beni elencati nei contratti di leasing.<br />

Il G.D. contestava la rivendica perché i beni rivendicati non erano individuabili;<br />

la Arcoleasing soc. per az., con ricorso depositato il 7 aprile<br />

2003, proponeva opposizione avverso lo stato passivo della Perfect soc.<br />

in acc. sempl. di Mura Luciano & C. si costituiva contestando la domanda<br />

( 1-2 ) Rivendicazione di beni mobili e regime probatorio.<br />

Due sono i temi trattati in questo recente provvedimento del Tribunale fallimentare di<br />

Genova:


406<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

di parte opponente, con l’argomentazione secondo la quale i beni rivendicati<br />

dovevano considerarsi fungibili e i contratti di leasing a essi relativi erano<br />

privi di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento: chiedeva,<br />

quindi, il rigetto dell’opposizione, con condanna dell’opponente alle spese<br />

del giudizio.<br />

Il G.I., proceduto agli adempimenti di cui all’art. 180, 183 e 184 cod.<br />

proc. civ., rigettate le istanze istruttorie di parte attrice in opposizione, ritenuta<br />

la causa matura per la decisione, invitava i procuratori delle parti alla<br />

precisazione delle conclusioni, fissando per tale incombente, l’udienza<br />

dell’11 gennaio 2005; a questa udienza, precisate le conclusioni in epigrafe,<br />

il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando all’opponente<br />

e al convenuto i termini ex art. 190 cod. proc. civ.<br />

Motivi della decisione. – Innanzitutto occorre prendere in esame le eccezioni<br />

di rito sollevate da parte opponente, rappresentate da una doglianza<br />

di carenza di motivazione del decreto del Giudice delegato che aveva escluso<br />

la rivendica della Arcoleasing soc. per az. e da un’eccezione di inammissibilità<br />

delle contestazioni formulate in comparsa di risposta dalla difesa<br />

della curatela, sul presupposto che tali contestazioni fossero dirette a ottenere<br />

una reformatio in pejus del succitato provvedimento del Giudice delegato.<br />

Entrambe le eccezioni difettano di pregio, poiché, quanto alla prima, è<br />

ormai principio consolidato in giurisprudenza (cfr., per tutte: Tribunale Milano,<br />

1 febbraio 1982, in Il Fall. 1983, 120) che non soltanto la sinteticità<br />

dei provvedimenti adottati dal G.D. in sede di verifica dello stato passivo<br />

non è motivo di nullità degli stessi (conclusione sulla quale concorda la stessa<br />

difesa di parte opponente) ma anche che tale genus di decreti richiede,<br />

per sua natura, una succinta motivazione, la quale possa essere sufficiente<br />

a far comprendere al creditore destinatario del provvedimento se la sua domanda<br />

di insinuazione o rivendica sia stata o meno accolta ovvero se l’ammontare<br />

del credito sia stato contestato in tutto o in parte o sia stata esclusa<br />

una causa di prelazione: nella specie, non vi è dubbio che l’impugnato provvedimento<br />

del G.D. abbia posto l’attuale opponente in condizioni di com-<br />

a) la necessità che i beni mobili di cui è chiesta la restituzione o la separazione ex art. 103<br />

legge fallim. siano concretamente individuabili all’interno del patrimonio del fallito;<br />

b) la necessità che gli stessi beni si trovino in possesso del fallito in base a un rapporto<br />

giuridico documentato da atto avente data certa.<br />

Si tratta per la verità di argomenti che, seppure molto interessanti e quindi spesso affrontati,<br />

non hanno mai dato luogo a particolari questioni interpretative perché sia la dottrina che<br />

la giurisprudenza si sono mostrate quasi sempre d’accordo. Tuttavia vale la pena di riprendere<br />

ancora una volta il discorso, soprattutto per ricostruire il percorso logico che viene seguito<br />

nella sentenza che qui si annota.


Parte II - Giurisprudenza 407<br />

prendere le ragioni dell’esclusione della propria domanda e di impostare<br />

un’appropriata difesa in sede di ricorso ex art. 98 legge fallim.<br />

In ordine, poi, alla seconda eccezione, è sufficiente una prima lettura<br />

degli scritti difensivi del patrono della curatela per rendersi conto che la difesa<br />

di quest’ultimo ha soltanto sviluppato e ampliato i motivi di contestazione<br />

sinteticamente addotti dal G.D. nel provvedimento oggetto della presente<br />

opposizione e non ha affatto chiesto una modifica in senso peggiorativo<br />

di detto provvedimento (cosa, peraltro, che sarebbe stato ben arduo<br />

fare, in presenza di un decreto di radicale esclusione delle pretese fatte valere<br />

dal creditore Arcoleasing soc. per az.): anche su questo punto, delr<br />

esto, è ormai ius receptum in giurisprudenza che il curatore, convenuto in<br />

sede di opposizione allo stato passivo, non è vincolato dalla motivazione<br />

adottata dal G.D. nel provvedimento con il quale siano state contestate,<br />

in tutto o in parte, le ragioni creditorie dell’opponente, bensì è libero di<br />

far valer, in via di eccezione, «ragioni di iinfondatezza della pretesa del ricorrente<br />

anche (n.d.r.) diverse da quelle enunciate nell’originario provvedimento<br />

di non ammissione ...al passivo, non essendovi alcun onere di sollevare tutte<br />

le possibili contestazioni nel corso dell’adunanza prevista dall’art. 96 della legge<br />

fallimentare» (così Cassazione, 1 agosto 1996, n. 6963, in Il Fall. 1997,<br />

468; nello stesso senso: Appello Bologna, 8 luglio 2003, ivi, 2004, 223; Tribunale<br />

Monza, 3 novembre 1990, ivi, 1991, 1067).<br />

Di conseguenza, le suddette eccezioni meritano di essere disattese.<br />

a) Necessità che i beni mobili di cui è chiesta la restituzione o la separazione ex art. 103 legge<br />

fallim. siano concretamente individuabili all’interno del patrimonio del fallito.<br />

Nel caso affrontato dal Tribunale di Genova, la controversia riguardava un’istanza di rivendicazione<br />

di macchinari per il fitness proposta, ex articolo 103 della legge fallim., da parte<br />

di una società, la Arcoleasing soc. per az. Questa società, dopo avere acquistato i macchinari<br />

dalla casa produttrice, li aveva concessi in leasing ad una società in accomandita per azioni<br />

poi fallita, e pertanto ne chiedeva la restituzione.<br />

Il contratto di leasing prevede, come è noto, che una parte conceda ad un’altra, dietro<br />

pagamento di un canone, il godimento di un bene per un certo periodo di tempo al termine<br />

del quale è prevista, a favore di chi ha ricevuto il godimento, la possibilità di scelta tra varie<br />

alternative: restituire il bene, proseguire nel godimento con un canone notevolmente ridotto,<br />

acquistare la proprietà del bene o, ancora, chiederne la sostituzione con un altro meglio utilizzabile<br />

o con altri simili ( 1 ).<br />

( 1 ) La letteratura sul leasing è molto vasta. Si fa riferimento qui solo ad alcune delle numerose opere in<br />

argomento: E. M. Leo, L’essenza del credito e il leasing finanziario, inRiv. soc., 1978, 61 seg.; E. Gabrielli,<br />

Sulla funzione del leasing, inRiv. dir. civ., 1979, II, 455; A. M. Marchio, Il leasing e alcuni aspetti problematici<br />

in relazione al fallimento dell’utilizzatore, inFallimento, 1984, 348; G. Bonfante, I rapporti pendenti nel fallimento<br />

e la locazione finanziaria, Milano, 1989; E. Lucchini, Fallimento dell’utilizzatore e disciplina del contratto<br />

di leasing, inNGCC, 1990, II, 483.


408<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Nel merito, l’opposizione ex art. 98 proposta dall’Arcoleasing soc. per<br />

az. non è fondata, per le seguenti ragioni:<br />

come è noto, la ormai consolidata giurisprudenza sul punto ha individuato<br />

una serie di condizioni alle quali è subordinato l’accoglimento di<br />

una domanda di rivendicazione di beni mobili nell’ambito del fallimento<br />

e che sono rappresentate da:<br />

1) determinabilità e individuabilità delle cose consegnate al fallito (cfr.<br />

Cassazione, 81/5768; Cassazione, 90/4262), con la conseguenza che le cose<br />

fungibili non possono essere rivenditarte (Cassazione, 84/1200);<br />

2) applicabilità del regime probatorio dettato dall’art. 621 cod. proc.<br />

civ., sul presupposto della identità di natura e di funzioni tra l’opposizione<br />

di terzo nell’esecuzione e le domande di rivendicazione, restituzione e separazione<br />

di beni mobili nel fallimento (cfr. ex plurimis, Cassazione, 71/375;<br />

Cassazione, 84/6482; Tribunale Milano, 22 giugno 1989, in Il Fall., 1989,<br />

1273) dal che discende l’onere, per colui che agisce in rivendica, di provare,<br />

con atto munito di data certa anteriore al pignoramento (nel caso di specie,<br />

alla dichiarazione di fallimento) il suo diritto di proprietà o altro diritto reale<br />

sui beni pignorati (nella specie, caduti nel fallimento) nonché l’affidamen-<br />

Accade non di rado però che, in seguito al fallimento dell’utilizzatore, i beni mobili concessi<br />

in leasing vengano indebitamente trattenuti dal curatore, il quale li inserisce nell’inventario<br />

e quindi li include nella massa attiva destinata a soddisfare le pretese dei creditori ( 2 ). In<br />

questo caso è spesso molto difficile che la richiesta di rivendicazione, restituzione o separazione<br />

presentata dalla società di leasing venga accolta, anche quando è fondata su un contratto<br />

avente data certa ai sensi dell’articolo 2704 cod. civ. ( 3 ).<br />

Il fatto è che, purtroppo, la disciplina prevista dalla legge fallim. per la rivendicazione dei<br />

beni mobili che si trovano in possesso del fallito al momento della dichiarazione di fallimento<br />

ma che non sono di sua proprietà, non aiuta a risolvere in modo agevole questo problema,<br />

perché risulta molto scarna e poco dettagliata.<br />

Infatti, la formulazione dell’art. 103 legge fallim., che si limita a richiamare gli artt. da 93<br />

a 102 legge fallim., determina l’applicazione delle disposizioni sulla formazione dello stato<br />

passivo, sulla verifica dello stesso e sui rimedi contro i provvedimenti del giudice delegato,<br />

alle azioni di rivendicazione, restituzione e separazione, ma non contribuisce a fare chiarezza<br />

con riferimento specifico alle condizioni che devono sussistere perché il bene sia suscettibile<br />

di rivendicazione ( 4 ).<br />

Per colmare questa lacuna, la soluzione proposta in via interpretativa dalla maggioranza<br />

degli autori e poi anche dalla giurisprudenza si è progressivamente adattata alle esigenze della<br />

( 2 ) V. Cassazione pen., 17 gennaio 1997, n. 2038, in Giust. pen., 1998, II, 379.<br />

( 3 ) Così ritiene M. La Torre, inLa rivendica dei beni concessi in leasing in caso di fallimento dell’utilizzatore,<br />

inRiv. It. Leasing, 1991, 301.<br />

( 4 ) L’articolo 103 legge fallim., norma centrale in questa materia, non chiarisce ad esempio se per «cose<br />

mobili in possesso del fallito» si possono intendere anche beni come i titoli di credito, anche se ormai è pacifico<br />

per prassi giurisprudenziale che essi possono essere rivendicati.


Parte II - Giurisprudenza 409<br />

to di questi al debitore, così da giustificare che tali cose, al tempo del pignoramento<br />

(o della apertura della procedura concorsuale), erano detenute o<br />

possedute dal debitore a titolo diverso da quello di proprietà (così Cassazione,<br />

6 febbraio 1970, n. 280, Giust. civ. Rep. 1970, v. Esecuzione forzata, n.<br />

70; Cassazione, 10 marzo 1967, n. 577, Giust. civ., Rep. 1967, v. cit. n. 119).<br />

Orbene, nel caso concreto nessuna delle suddette condizioni appare<br />

soddisfatta: non la prima, poiché, come risulta evidente dall’elencazione degli<br />

strumenti ginnastici contenuta nei contratti di leasing prodotti in casua<br />

da parte opponente, i beni rivendicati non sono affatto individuati né individuabili,<br />

perché si tratta di attrezzi con caratteristiche similari a altri dello<br />

stesso tipo, prodotti da diverse industrie, privi di qualsivoglia tipico e idoneo<br />

elemento identificativo (quale, per es. numeri di matricola), che non sia<br />

il semplice marchio, tanto più che, nella specie, come riconosce la stessa difesa<br />

della Arcoleasing soc. per az., la società fallita, dopo la stipulazione dei<br />

contratti di locazione finanziaria dedotti in giudizio, aveva acquistato direttamente<br />

dallo stesso fornitore al quale si era rivolta la Arcoleasing soc. per<br />

az., la Life Fitness, altri attrezzi da palestra (cfr. pag. 2 della memoria ex art.<br />

184 cod. proc. civ. di parte opponente), i quali, evidentemente, presentavano<br />

lo stesso marchio e le stesse caratteristiche tecnico-costruttive di quelli<br />

prassi commerciale: mentre in un primo tempo, soprattutto da una parte della dottrina ( 5 )si<br />

riteneva rivendicabile soltanto il bene di natura infungibile, più di recente, un’impostazione<br />

utile ai fini di una migliore e più corretta tutela del terzo, ha portato a ritenere che, riguardo<br />

ai beni fungibili, prima di escluderne la identificabilità all’interno del patrimonio del fallito,<br />

occorre verificare se veramente vi è stata commistione inscindibile con gli altri beni di proprietà<br />

del fallito stesso ( 6 ).<br />

In questo più recente indirizzo si colloca anche la sentenza del Tribunale di Genova, secondo<br />

cui non si tratta tanto della natura fungibile oppure infungibile del bene, quanto della<br />

possibilità concreta di individuarlo all’interno del patrimonio del fallito, perché possa essere<br />

restituito a chi su di esso vanta un effettivo diritto. Soluzione che nel caso di specie non è<br />

stato possibile adottare, in quanto i macchinari per il fitness rivendicati non erano identificabili<br />

nemmeno attraverso i numeri di matricola.<br />

b) Regime probatorio utilizzabile e in particolare necessità che i beni rivendicandi si trovino in<br />

possesso del fallito in base a un rapporto giuridico documentato da un atto avente data certa.<br />

Precisato dunque che l’aspetto della individuazione o individuabilità del bene (e con esso<br />

tutti gli aspetti di corollario relativi al regime probatorio che il terzo potrà utilizzare per di-<br />

( 5 ) A. Chiozzi, Rivendicazione, restituzione e separazione, inFallimento, 1990, 963. In giurisprudenza, v.<br />

Tribunale Torino, 23 novembre 1990; Tribunale Torino, 1 dicembre 1990; Tribunale Torino, 12 dicembre 1990<br />

e Tribunale Torino, 23 novembre 1991, in Fallimento, 1991, 424.<br />

( 6 ) V.: Cassazione, 20 febbraio 1984, n. 1200, in Fallimento, 1984, 1163 e in Dir. fall., 1984, II, 424; Cassazione,<br />

16 maggio 1990, n. 4262, in Giur. comm., 1991, II, 608.


410<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

oggetto dei rapporti di leasing, con conseguente impossibilità di distinguere<br />

questi ultimi da quelli comperati dalla fallita Perfect soc. in acc. sempl.<br />

Neppure, tuttavia, appare soddisfatta la seconda (e decisiva) condizione,<br />

rappresentata dalla esistenza di data certa anteriore alla dichiarazione<br />

di fallimento sui contratti di leasing posti a fondamento del preteso diritto<br />

di proprietà dell’opponente sui beni rivendita: entrambi detti documenti, di<br />

conseguenza, risultano privi di qualsivoglia valore probatorio ai sensi e per<br />

gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 103 legge fallim. e 621 cod.<br />

proc. civ. (si veda, ex plurimis, Cassazione SS.UU., 28 agosto 1990, n. 8879,<br />

in Il Fall., 1990, 1225; Cassazione, 9 maggio 2001, n. 6465, in Foro it., 2001,<br />

I, 3542; Tribunale Milano, 21 dicembre 2001, 1271) e ciò anche a voler prescindere<br />

dall’ulteriore assorbente questione della inutilizzabilità dei medesimi<br />

documenti, in quanto espressamente disconosciuti dalla curatela in comparsa<br />

di costituzione a termini dell’art. 293, comma 3, cod. proc. civ. perché<br />

prodotti in semplici fotocopie.<br />

La certezza della data dei suddetti contratti di locazione finanziaria non<br />

può neppure ricavarsi, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., come vorrebbe la difesa<br />

dell’opponente, dai timbri postali apposti sugli avvisi di ricevimento<br />

datati 14 marzo 2002 delle lettere raccomandate inviate dalla Arcoleasing<br />

soc. per az. con le quali si intimava la risoluzione dei rapporti di leasing<br />

de quibus per inadempimento dell’utilizzatore (v. prod. di parte ricorrente<br />

10, 11 e 12), per le seguenti ragioni:<br />

mostrare che il bene rivendicato è veramente quello stesso che egli aveva a suo tempo affidato<br />

al fallito) si pone come primario nell’ambito delle azioni disciplinate dall’art. 103 legge fallim.,<br />

è inevitabile rilevare che anche la questione relativa alla/e prova/e dell’esistenza del diritto<br />

che il soggetto vanta nei confronti del bene stesso, non è priva di elementi di incertezza.<br />

Infatti, benché sia stata da tempo riconosciuta identità di natura e di funzione tra l’azione<br />

disciplinata dall’art. 103 legge fallim. e l’opposizione di terzo di cui all’art. 619 cod. proc. civ.,<br />

esistono comunque ai fini della rivendicazione fallimentare alcune limitazioni all’utilizzabilità<br />

del regime probatorio previsto dal cod. proc. civ. per l’opposizione di terzo.<br />

Una prima limitazione sta nel divieto di provare per testimoni oppure per presunzioni, il<br />

diritto sul bene ( 7 ): l’ammissibilità della prova testimoniale è esclusa dall’articolo 621 cod.<br />

proc. civ., mentre l’uso delle presunzioni è escluso dall’articolo 2729 cod. civ., comma 2,<br />

( 7 )V.:R. Provinciali, Trattato di diritto fallimentare, III, Milano, 1974, 1538; D. Mazzocca, Manuale<br />

di diritto fallimentare, Napoli, 1986, 359; A. Bonsignori, Diritto Fallimentare, Torino, 1992, 236; G. Ragusa<br />

Maggiore, Istituzioni di diritto fallimentare, Padova, 1994, 407; A. Castagnola, Le rivendiche mobiliari nel<br />

fallimento, Milano, 1996, 131; S. Ronco, Affidamento di beni mobili e insolvenza dell’affidatario, Padova,<br />

2000, 255 segg. In giurisprudenza si v. tra le altre: Appello Milano, 22 febbraio 1985, in Fallimento, 1985,<br />

683; Tribunale Milano, 26 giugno 1986, ivi, 1986, 1389; Tribunale Venezia, 3 febbraio 1989, ivi, 1989, 952; Tribunale<br />

Milano, 22 giugno 1989, ivi, 1989, 1273; Tribunale Torino, 5 marzo 1990, ivi, 1990, 856; Tribunale Napoli,<br />

2 luglio 1992, ivi, 1993, 313.


Parte II - Giurisprudenza 411<br />

in primis, il fatto che, anche in questo caso si tratta di semplici fotocopie<br />

non attestate conformi agli originali e ritualmente disconosciute dalla curatela<br />

convenuta ex art. 293, comma 3, c.p.a. e, perciò, inutilizzabili come<br />

prove (così Cassazione, 21 maggio 2003, n. 7960, in Mass. Foro It., n. 59);<br />

in secondo luogo, comunque, perché i timbri postali, in quanto non apposti<br />

direttamente sulle lettere di risoluzione dei contratti, non sono idonei a conferire<br />

data certa alle stesse, poiché, per costante giurisprudenza, «il timbro postale<br />

deve ritenersi idoneo a conferire carattere di certezza alla data di una scrittura<br />

tutte le volte in cui lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro<br />

stesso risulti apposto» (cosìCassazione, 19 marzo 2004, n. 5561, in Mass. Foro<br />

It., 2004, n. 9; Cassazione, 25 luglio 1997, n. 6943, ivi, 1997, n. 28).<br />

L’onere probatorio gravante sull’opponente in ordine alla proprietà e<br />

individuabilità dei beni oggetto della rivendica non può venire assolto neppure<br />

con i mezzi istruttori dedotti in causa dalla difesa dell’opponente medesimo<br />

e ribaditi in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto non<br />

ammessi dal G.I., perché:<br />

in ordine alle prove testimonaili, al giurisprudenza è pacifica nel comminarne<br />

l’inammissibilità ai fini della dimostrazione del diritto di proprietà del<br />

rivendicante sui beni oggetto di rivendica nel fallimento, sotto il profilo per<br />

cui, nel procedimento ex art. 103 legge fallim., trova applicazione la preclusione<br />

posta dall’art. 621 cod. proc. civ. all’utilizzo della prova per testi e delle<br />

presunzioni, richiedendosi quale unica idonea dimostrazione del diritto<br />

del terzo rivendicante il documento munito di data certa anteriore alla dichiarazione<br />

di fallimento (cfr., sul punto, per tutte: Cassazione, 14 gennaio<br />

1999, n. 352, in Il Fall., 1999, pag. 1315); nella fattispecie, inoltre, non ricorre<br />

neppure l’eccezione al divieto della prova testimoniale introdotta dallo<br />

stesso art. 621 cod. proc. civ.<br />

che prevede l’impossibilità del ricorso a presunzioni come mezzo di prova nei casi in cui la<br />

legge esclude la prova per testi.<br />

Una seconda limitazione attiene al fatto che colui che esercita un’azione ex art. 103 legge<br />

fallim., deve dimostrare il suo diritto attraverso la produzione di documenti muniti di data<br />

certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.<br />

La prova del momento di formazione della scrittura è, si sa, soggetta ai requisiti di cui<br />

all’art. 2704 cod. civ.: in base ad esso, se la sottoscrizione di una scrittura privata non è stata<br />

autenticata, la scrittura risulta opponibile ai terzi solamente dal giorno in cui è stata registrata<br />

o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro<br />

che l’hanno sottoscritta, oppure dal giorno in cui il contenuto della scrittura stessa è stato<br />

riprodotto in atti pubblici, oppure ancora dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca<br />

in modo ugualmente certo, l’anteriorità della formazione del documento.<br />

Ora, un’analisi delle posizioni interpretative porta a rilevare che a fronte dell’orientamento<br />

dominante (prevalentemente dottrinale) secondo cui le limitazioni probatorie disposte dall’art.<br />

621 cod. proc. civ. si applicano tanto alla prova del diritto reale quanto alla prova dell’affidamento,<br />

vi è una posizione giurisprudenziale, che chi scrive si sente di condividere, che


412<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Quanto alla richiesta CTU sui beni rivendicati, è sufficiente ricordare<br />

come la CTU non sia un mezzo di prova, ma soltanto un ausilio per il giudice<br />

nella valutazione delle risultanze delle prove ritualmente acquisite secondo<br />

il codice di rito, valutazione che richieda la conoscenza di specifiche<br />

discipline di carattere tecnico; irrilevante appare, poi, la richiesta riproduzione<br />

fotografica dei macchinari inventariati, posto che la stessa, data la natura<br />

fungibile di tali strumenti, per le ragioni più ampiamente spiegate in<br />

precedenza, non può apportare alcun elemento utile alla decisione della<br />

causa; in merito, infine, all’istanza di esibizione, ex art. 210 cod. proc.<br />

civ., delle fatture e/o scritture contabili dalle quali risulti l’acquisizione,<br />

da parte della società fallita, in compravendita o in leasing, di attrezzi da<br />

palestra, si tratta di mezzo istruttorio inammissibile, perché caratterizzato<br />

da evidente finalità esplorativa, in palese contrasto con il dettato dell’art.<br />

210 cod. proc. civ., il quale richiede la deduzione, da parte del richiedente,<br />

della idoneità dei documenti da esibirsi a contenere la prova dei fatti controversi<br />

e l’indicazione specifica degli stessi (si veda, in merito, Cassazione,<br />

8 settembre 1999, n. 9512, in Mass. Foro It., 1999, n. 3).<br />

Pertanto, l’opposizione deve essere rigettata. (Omissis)<br />

ammette la possibilità di provare con qualunque mezzo l’affidamento del bene a colui che poi<br />

è fallito ( 8 ).<br />

Anche in una recente sentenza della Corte di Cassazione si affronta il medesimo problema:<br />

in proposito i giudici di legittimità rilevano che l’art. 2704 cod. civ. non contiene un’elencazione<br />

tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata<br />

deve ritenersi certa rispetto ai terzi e che pertanto sta al giudice di merito decidere, in caso<br />

di sussistenza di un fatto diverso dalla registrazione, sull’idoneità di questo fatto a dimostrare<br />

la data certa ( 9 ).<br />

Un’ipotesi del genere non ha potuto essere ravvisata nel caso trattato dal Tribunale di<br />

Genova: i giudici infatti prendendo in considerazione l’utilizzabilità, a sostegno della data certa,<br />

dei timbri postali apposti sugli avvisi di ricevimento delle lettere raccomandate di intimazione<br />

della risoluzione dei rapporti di leasing per inadempimento dell’utilizzatore, hanno poi<br />

negato tale utilizzabilità, in considerazione del fatto che i timbri non risultavano apposti direttamente<br />

sulle lettere di risoluzione dei contratti.<br />

Simonetta Ronco<br />

Avvocato in Genova<br />

( 8 ) Si tratta di una posizione espressa dalla Corte di Appello di Bologna nell’ambito di una controversia<br />

riguardante una gru: Appello Bologna, 1 febbraio 1974, in Giur. comm., 1975, II, 112.<br />

( 9 ) Cassazione, 8 novembre 2001, n. 13183, in Fallimento, 2002, 723. Si v. anche: Cassazione, 28 giugno<br />

1963, n. 1760, massima 262702; Cassazione, 4 giugno 1986, n. 3742, massima n. 446622; Cassazione, 16 novembre<br />

2000, n. 14873, in Giust. civ. mass., 2000, 2352.

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