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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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252<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

stituito, come s’è detto, dalla riduzione del periodo sospetto). La questione,<br />

pertanto, deve essere affrontata con molta attenzione e, mi permetterei di<br />

aggiungere, con lo spirito giusto.<br />

Sono note, infatti, le polemiche già divampate al riguardo. Si è avuta la<br />

sensazione, infatti, che le nuove norme siano nate da istanze corporative o,<br />

peggio ancora, dalla pressione di certi gruppi di potere. Questo sospetto ha<br />

avvelenato l’atmosfera, producendo degli atteggiamenti di rigetto che nuocciono<br />

alla serenità della discussione e – quel che più conta – possono indurre<br />

a travisare il significato d’alcune norme, con la conseguenza d’attribuire<br />

loro dei contenuti e delle funzioni molto diversi da quelli desumibili da<br />

un’attenta esegesi, o da un inquadramento sistematico confortato dal raffronto<br />

con altri ordinamenti.<br />

Con ciò non voglio negare che, sul piano tecnico, si poteva fare di meglio<br />

(ma quale opera dell’uomo non è perfettibile?); che si sarebbe dovuto<br />

resistere a questa o a quell’istanza corporativa; che ad alcuni problemi si potevano<br />

dedicare discipline più articolate, mentre il dettato d’altre norme<br />

avrebbe potuto essere più asciutto ed essenziale. Tuttavia, si deve stare attenti<br />

a non buttare il bambino con l’acqua sporca; e, soprattutto, si deve<br />

cercare di cogliere lo spirito complessivo della riforma, prima di passare all’analisi<br />

delle singole disposizioni.<br />

4.1. Per preparare il terreno al prosieguo dell’indagine, mi sembra opportuno,<br />

pertanto, richiamare l’attenzione su alcuni punti di grande rilievo<br />

al fine d’una corretta ricostruzione del sistema.<br />

A) Innanzi tutto, non mi pare che il legislatore possa essere accusato<br />

d’eccessivi cedimenti, in favore d’interessi particolari o corporativi.<br />

Certo: può sorprendere che il privilegio per l’acquisto d’immobili ad<br />

uso abitativo sia stato esteso fino alle abitazioni degli «... affini entro il terzo<br />

grado». Ma – a parte il fatto che, in caso d’abuso, potrebbero scattare le<br />

azioni volte ad accertare il carattere simulato dell’atto o la frode alla legge<br />

– non può, certo, essere questa norma a connotare la riforma: sia perché il<br />

commercio d’immobili ad uso abitativo non ha più quel ruolo centrale, nella<br />

nostra economia, che aveva fino a pochi anni addietro; sia perché, come<br />

vedremo, nella coscienza sociale si sta attenuando la valutazione negativa –<br />

sotto il profilo della frode ai creditori – che un tempo contrassegnava tutte<br />

le alienazioni, a prescindere dalle circostanze nelle quali erano state poste in<br />

essere.<br />

B) L’attenzione deve concentrarsi, allora, su altre fattispecie, tra le quali<br />

naturalmente spiccano le rimesse sui conti correnti bancari ed i pagamenti<br />

nei termini d’uso.<br />

Anche a tale riguardo, tuttavia, il discorso non può essere chiuso con<br />

battute semplicistiche e ad affetto – del tipo: «hanno vinto i soliti noti (le<br />

banche ed i creditori forti)» – giacché si deve partire dal presupposto che

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