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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte II - Giurisprudenza 325<br />

tra crediti ‘a breve’ e debiti ‘a breve’ risultante dai bilanci, dalla svalutazione<br />

effettuata nel bilancio della controllante della partecipazione nella controllata<br />

e dai rilievi svolti dai sindaci della controllante in ordine al rischio di realizzo<br />

dei crediti verso le società partecipate) ( 9 ).<br />

Il decreto ingiuntivo che non è divenuto definitivo per essere intervenuta<br />

la dichiarazione di fallimento del debitore in pendenza del termine per<br />

proporre opposizione non è equiparabile alla sentenza non passata in giudicato<br />

e pertanto è inapplicabile a tale fattispecie l’art. 95 legge fallim. ed il<br />

creditore ha l’onere di provare il proprio credito secondo le regole generali,<br />

non potendosi avvalere dell’accertamento monitorio contenuto nel decreto<br />

ingiuntivo non definitivo (nella specie il creditore aveva ottenuto un decreto<br />

ingiuntivo sia nei confronti del debitore principale sia nei confronti del garante,<br />

poi fallito nelle more del termine per proporre opposizione, e in forza<br />

di tale decreto ingiuntivo aveva presentato domanda di insinuazione al passivo<br />

del fallimento del garante e ne era stato escluso. Il tribunale ha rigettato<br />

l’opposizione in quanto ha ritenuto inopponibile e privo di valenza probatoria<br />

del credito il decreto ingiuntivo perché non definitivo e, inoltre, ha<br />

accertato la inidoneità probatoria e l’inopponibilità per mancanza di data<br />

certa dell’ulteriore documentazione prodotta dal creditore, costituita nello<br />

specifico dall’estratto di saldaconto, dagli estratti conto e dalla richiesta di<br />

ampliamento dei fidi) ( 10 ).<br />

È nullo, per violazione della norma imperativa dell’art. 2624 cod. civ.<br />

(nella formulazione anteriore al d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 riguardante la disciplina<br />

degli illeciti penali e amministrativi delle società commerciali) il negozio<br />

di garanzia posto in essere con l’avallo di cambiali agrarie emesse da una<br />

ditta individuale quando l’amministratore della società avallante sia altresì titolare<br />

della ditta individuale avallata, a nulla rilevando il mutamento legislativo<br />

che intervenga successivamente al compimento dell’atto, abrogando o modificando<br />

la fattispecie criminosa ( 11 ).<br />

Non sono da ammettersi al passivo le spese legali sostenute per la dichiarazione<br />

di fallimento in quanto la relativa istanza può essere presentata<br />

personalmente e, dunque, non richiede l’assistenza di un legale. Sono da<br />

ammettersi, per contro, le spese vive (bollo) sostenute per la presentazione<br />

dell’istanza, credito quest’ultimo da riconoscere al chirografo e con esclusione<br />

della prededuzione, in quanto maturato prima della dichiarazione di fallimento<br />

( 12 ).<br />

provvedimento reso in sede di verifica; l’irrilevanza ed inopponibilità del decreto ingiuntivo<br />

non definitivo ai fini della prova del credito; la natura non prededucibile del credito portato<br />

dalle spese legali relative alla presentazione dell’istanza di fallimento. (Avv. Giovanna<br />

Garofalo)

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