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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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I<br />

TRIBUNALE DI VENEZIA<br />

26 ottobre 2005 (decr.)<br />

Giudice Simone<br />

Edizione Holding Soc. per az. c. Caovilla e altri<br />

Società - Società per azioni - Arbitrato - Azioni - Sequestro giudiziario -<br />

Competenza della autorità giudiziaria ordinaria<br />

(D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 35; cod. proc. civ., art. 669 quinquies;<br />

cod. proc. civ., art. 670)<br />

Società - Società per azioni - Modificazioni dell’atto costitutivo - Assemblea<br />

straordinaria - Prelazione - Azioni - Sequestro giudiziario<br />

(Cod. civ., art. 2365; cod. civ., art. 2437; cod. proc. civ., art. 670)<br />

Sequestro giudiziario - Società - Assemblea straordinaria - Modificazioni<br />

dell’atto costitutivo - Prelazione - Azioni - Custodia - Poteri<br />

(Cod. proc. civ., art. 670; cod. civ., art. 2365; cod. civ., art. 2437; cod.<br />

proc. civ., art. 676)<br />

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 35, comma 5, d.lgs. n. 5/2003, e<br />

dell’art. 669 quinquies cod. proc. civ., la devoluzione in arbitrato rituale delle<br />

controversie in materia societaria non preclude al socio di ricorrere alla autorità<br />

giudiziaria ordinaria per ottenere il sequestro giudiziario delle azioni di<br />

una società per azioni ( 1 ).<br />

( 1 ) La vicenda da cui trae origine il decreto in epigrafe ha ricevuto larga eco sulla stampa<br />

quotidiana, perché riguarda l’assetto azionario della società editrice del quotidiano più diffuso<br />

nel nord-est, «il Gazzettino» di Venezia. Il decreto costituisce, a quanto risulta da un esame<br />

della giurisprudenza edita, uno dei primi provvedimenti cautelari assunti dopo l’entrata in<br />

vigore del nuovo processo societario (v. in dottrina Maffuccini, Provvedimenti cautelari ed<br />

arbitrato: appunti sull’art. 35, comma 5, d.leg. 17 gennaio 2003 n. 5,inGiur. it., 2004, 2215). Il<br />

solo precedente di giurisprudenza che è stato possibile rintracciare è rappresentato da Tribunale<br />

di Trento 11 febbraio 2004, in Giur. Merito, 2004, 1699, con nota di Pedrelli, secondo<br />

il quale «in tema di esclusione di un socio di soc. in nome coll., il ricorso al giudice ordinario per<br />

ottenere la sospensione della relativa decisione non può ritenersi precluso dalla disposizione di<br />

cui all’art. 35, comma 5, d.leg. n. 5/2003 che attribuisce agli arbitri il potere di sospensiva, sia<br />

perché può dubitarsi che tale potere, espressamente riferito dalla norma alle controversie in materia<br />

di «validità di delibere assembleari», riguardi anche le società di persone, sia perché esso<br />

sembra spettare solo agli arbitri nominati in base ad una clausola compromissoria statutaria conforme<br />

ai requisiti stabiliti dall’art. 34, comma 2, d.leg. cit., sia perché, comunque, può dubitarsi<br />

che il suddetto potere arbitrale di sospensiva escluda l’analogo potere attribuito al giudice ordinario<br />

dall’art. 2287 cod. civ.».<br />

La decisione del Tribunale di Trento appena riportata solleva il problema dei requisiti di

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