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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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454<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

a) al comma 1, il numero 3 è sostituito dal seguente: «3) i frutti derivanti dall’usufrutto<br />

legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è<br />

disposto dall’articolo 170 del cod. civ.;»;<br />

b) al comma 1, il numero 4) è soppresso;<br />

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «I limiti previsti nel comma 1, n. 2), sono fissati<br />

con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale<br />

del fallito e di quella della sua famiglia.».<br />

Nota all’art. 43:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 46 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come<br />

modificato dal presente d.lgs.:<br />

«Art. 46 (Beni non compresi nel fallimento). – Non sono compresi nel fallimento:<br />

1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;<br />

2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito<br />

guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della<br />

famiglia;<br />

3) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale<br />

e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall’art. 170 del cod. civ.;<br />

4) (soppresso);<br />

5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.<br />

I limiti previsti nel numero 2) del presente articolo sono fissati con decreto motivato del<br />

giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della<br />

sua famiglia.».<br />

Art. 44.<br />

Modifiche all’articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 47, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «se è<br />

stato nominato,» sono soppresse.<br />

Nota all’art. 44:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 47 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come<br />

modificato dal presente d.lgs.:<br />

«Art. 47 (Alimenti al fallito e alla famiglia). – Se al fallito vengono a mancare i mezzi di<br />

sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, può concedergli<br />

un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.<br />

La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all’abitazione di lui e<br />

della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività.».<br />

— L’art. 50 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 abrogato dal presente d.lgs.,<br />

recava: «Pubblico registro dei falliti».<br />

Art. 45.<br />

Sostituzione dell’articolo 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 48 (Corrispondenza diretta al fallito). – L’imprenditore del quale sia stato dichiarato<br />

il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura<br />

di fallimento sono tenuti a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni<br />

genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.».

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