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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 481<br />

«Art. 125 (Esame della proposta e comunicazione ai creditori). – La proposta di concordato<br />

è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del comitato dei<br />

creditori e del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione.<br />

Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori, essa<br />

deve essere sottoposta, con i pareri di cui al comma 1, al giudizio del tribunale, che verifica il<br />

corretto utilizzo dei criteri di cui all’articolo 124, comma 2, lettere a) e b), tenendo conto della<br />

relazione resa ai sensi dell’articolo 124, comma 3.<br />

Una volta espletati tali adempimenti preliminari, il giudice delegato, acquisito il parere<br />

favorevole del curatore, ordina che la proposta venga comunicata ai creditori, specificando<br />

dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione. Nel medesimo provvedimento il<br />

giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il<br />

quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni<br />

di dissenso. Se le proposte sono più di una, devono essere portate in votazione contemporaneamente.<br />

Se la società fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta<br />

di concordato, la comunicazione è inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive<br />

assemblee, affinché possano esprimere il loro eventuale dissenso.<br />

Il termine previsto dal comma 3 è prolungato per consentire l’espletamento delle predette<br />

assemblee.».<br />

Art. 116.<br />

Sostituzione dell’articolo 126 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 126 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 126 (Concordato nel caso di numerosi creditori). – Ove le comunicazioni siano dirette<br />

ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a<br />

dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante<br />

pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione<br />

nazionale o locale.».<br />

Art. 117.<br />

Sostituzione dell’articolo 127 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 127 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 127 (Voto nel concordato). – Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo<br />

venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall’elenco provvisorio<br />

predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato; altrimenti, gli aventi diritto<br />

al voto sono quelli indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell’articolo 97.<br />

In quest’ultimo caso, hanno diritto al voto anche i creditori ammessi provvisoriamente e<br />

con riserva.<br />

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei<br />

quali la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento, non hanno diritto al voto se<br />

non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal comma 3. La rinuncia<br />

puòessere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell’intero credito fra capitale<br />

ed accessori.<br />

Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla<br />

prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari;<br />

la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.<br />

I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai<br />

sensi dell’articolo 124, comma 3, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari<br />

per la parte residua del credito.

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