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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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308<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

toposto l’eventuale credito del convenuto: se fossero vere le conclusioni alle<br />

quali si è pervenuti nel precedente paragrafo, si dovrebbe ritenere che, in<br />

questo specifico caso (nel quale il patrimonio è solvente), il terzo, dopo aver<br />

restituito la prestazione oggetto di revoca, debba insinuarsi al passivo della<br />

società.<br />

15. L’onerosità delle garanzie contestuali. – Tra gli interventi «minori»,<br />

ma non per questo meno significativi, va indicato quello che concerne le<br />

garanzie contestuali, per le quali si è precisato che sono soggette al regime<br />

degli atti onerosi, (anche se non è previsto uno specifico compenso per il<br />

garante ed) anche se sono state prestate per debiti di terzi.<br />

Sono noti i termini del problema. In un’economia, come la nostra, costituita<br />

in prevalenza da aziende sotto-capitalizzate, accade spesso che le garanzie<br />

per i finanziamenti dell’impresa siano prestate da terzi, e precisamente:<br />

da altre società del gruppo (le cosiddette società cassaforte), dai veri titolari<br />

(in senso economico) dell’impresa gestita per il tramite di una società<br />

di capitali, o da persone legate al debitore da vincoli di natura familiare. Ed<br />

accade spesso che tali garanzie vengano concesse senza corrispettivo, sulla<br />

base dei predetti vincoli di natura economica e sociale, dai quali deriva una<br />

comunione d’interessi per la sorte dell’impresa.<br />

L’elemento formale della mancanza di corrispettivo aveva indotto una<br />

parte della giurisprudenza a ritenere applicabile l’art. 64 l. fall.; altre pronunce<br />

avevano ritenuto di poter applicare, invece, il principio dettato per<br />

la revocatoria ordinaria dal comma 2 dell’art. 2901, cod. civ., per il quale<br />

«Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti<br />

altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito<br />

garantito»; per una terza corrente di pensiero, infine, la norma del codice<br />

civile, testé trascritta, non avrebbe potuto essere richiamata (data la diversa<br />

natura della revocatoria ordinaria da quelle fallimentari), ma si sarebbe<br />

dovuto distinguere a seconda che: a) il garante abbia ottenuto un vantaggio,<br />

sia pure indiretto, dalla prestazione della garanzia; oppure, che: b)<br />

il rischio collegato all’inadempimento del debitore principale sia privo di<br />

qualsivoglia contropartita economica per chi ha prestato la fideiussione, il<br />

pegno o l’ipoteca.<br />

15.1. Ancora una volta, non è questa la sede per affrontare funditus l’argomento.<br />

Per chiarire gli scopi e la portata dell’intervento legislativo, mi<br />

sembra opportuno segnalare, tuttavia, che il dibattito or ora sommariamente<br />

riassunto risulta inficiato, a mio sommesso avviso, da un errore d’impostazione,<br />

che ne ha pesantemente condizionato i risultati.<br />

Molto spesso, infatti, si è confuso il piano del diritto societario (per il<br />

quale può essere importante sapere se certe prestazioni, effettuate a favore

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