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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte II - Giurisprudenza 365<br />

Inoltre, con riferimento all’argomento esegetico che, in chiave sistematica,<br />

si è inteso desumere dall’art. 69 legge fallim., è indubitabile che la sussistenza<br />

dello stato di imprenditore commerciale costituisca elemento integrante<br />

la fattispecie ivi prevista (l’atto deve essere stato compiuto dal coniuge<br />

poi fallito allorché esercitava un’attività di impresa commerciale, sicché<br />

la sussistenza dello status di imprenditore al tempo del compimento dell’atto<br />

è coessenziale alla fattispecie); nondimeno, è ad opinarsi che siffatto requisito<br />

in tal contesto normativo concorra in via del tutto speciale a segnare<br />

il momento iniziale del periodo sospetto, sicché èda escludere che possa<br />

trascendere i limiti della previsione di cui al medesimo art. 69, comma 1,<br />

legge fallim. ed assurgere a presupposto generale della revocatoria fallimentare.<br />

Né, al contempo, può reputarsi in tal guisa attenuato (ovvero in dipendenza<br />

dell’estraneità di siffatto ulteriore presupposto alle altre ipotesi di revocatoria)<br />

il carattere di peculiare severità di quest’ultima previsione legislativa:<br />

il periodo sospetto, svincolato da una puntuale predeterminazione<br />

temporale ed ancorato ad un dato oggettivo di agevole riscontro pratico,<br />

è ragionevolmente e verosimilmente destinato a dilatarsi oltre il termine<br />

massimo (biennio) previsto all’art. 67 legge fallim.<br />

D’altro canto, ammettere la necessità della sussistenza dello stato di imprenditore<br />

commerciale e, parallelamente, la conoscenza di detto status al<br />

tempo del compimento dell’atto revocabile, in dipendenza dell’asserita imprescindibile<br />

connessione tra stato di insolvenza e la qualità di imprenditore<br />

suscettibile di fallimento, potrebbe ripercuotersi significativamente, dando<br />

causa a patenti contraddizioni sistematiche, sulla presunzione assoluta, juris<br />

civ.) ed afferma che quindi la qualità di socio illimitatamente responsabile è opponibile per tal<br />

via al terzo, prescindendosi dall’effettiva conoscenza ( 6 ).<br />

2.4 Sul punto, però, si deve fare un’osservazione: tale soluzione non è invero applicabile,<br />

allorché la società non si sia iscritta e sia rimasta «irregolare»; oppure, anche – in una società<br />

«regolare» – allorché sia avvenuta una cessione di quote sociali non iscritta al registro.<br />

Ora, appare quanto meno singolare che dalla mancata iscrizione nel registro delle imprese<br />

(dell’atto costitutivo, o anche solo dell’atto di cessione di quote) derivi una situazione di<br />

vantaggio per il socio illimitatamente responsabile, nei cui confronti il curatore non potrà ot-<br />

( 6 ) Sull’efficacia dichiarativa della pubblicità legale, Ragusa Maggiore, Il Registro delle Imprese, 3,in<br />

Commentario del Codice Civile fondato da Schlesinger, Milano, 51. Sulla distinzione tra efficacia negativa ed efficacia<br />

positiva – che consiste nella presunzione di ignoranza dei fatti non iscritti e di conoscenza di quelli iscritti –,<br />

v. Ferri, Imprese soggette a registrazione, 2,inCommentario del Codice Civile Scialoja-Branca, Bologna-Roma,<br />

2002, 31 e segg. L’iscrizione di un fatto non vero è comunque idonea a produrre l’affidamento dei terzi, in base<br />

ai principi dell’apparenza giuridica (Ferrara-Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 2002, 98 e seg.), pur<br />

se si esclude, correttamente, la tutela del terzo, allorché l’atto iscritto sia affetto da un vizio già percepibile attraverso<br />

l’iscrizione stessa (Marasà-Ibba, Il registro delle imprese, 221 e seg.).

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