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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 255<br />

5.2. Per intendere la ratio delle accennate distinzioni, è opportuno, forse,<br />

segnalare che le stesse trovano un precedente in archetipi concettuali<br />

ben noti ad altre esperienze giuridiche e, in particolare, all’ordinamento tedesco,<br />

nel quale da tempo sono esentate dalla revocatoria le prestazioni effettuate<br />

mano contro mano, nell’assunto che chi le compie non ha «seguito<br />

la fiducia» del debitore ma, anzi, proprio per la reciprocità e la contestualità<br />

delle prestazioni, ha fatto implicitamente affidamento su un embrionale<br />

meccanismo di garanzia. In altri termini, si parte dal presupposto che l’atto<br />

non ha arrecato danno alla massa, perché il bene non sarebbe stato immesso<br />

nel patrimonio del fallito, se non fosse stato contestualmente saldato il<br />

prezzo.<br />

Naturalmente, con l’evolversi dei rapporti economici la contestualità<br />

delle reciproche prestazioni è stata intesa in senso sempre più blando, giacché<br />

sièdovuto tenere conto del fatto che le imprese sono solite pagare i<br />

loro debiti nei confronti dei fornitori con una breve dilazione tecnica.<br />

Il progressivo ampliamento della fattispecie, tuttavia, non ha mai portato<br />

ad estendere l’esenzione oltre certi limiti, giacché la revocatoria – come<br />

s’è accennato – torna a colpire chi mostra di voler seguire la fiducia del debitore:<br />

o perché stipula un tipico contratto di finanziamento (un mutuo,<br />

un’apertura di credito e via dicendo); oppure perché lascia che s’accumulino<br />

prestazioni non pagate, con la conseguenza di passare (sia pure obtorto<br />

collo) dalla parte dei finanziatori dell’impresa.<br />

5.3. Questa differenza di trattamento – tra creditori lato sensu finanziari,<br />

da un lato, e fornitori, dall’altro – a prima vista, può sorprendere, giacché<br />

rompe l’apparente assolutezza del principio consacrato nell’art. 2741, cod.<br />

civ., e della sottesa ideologia, che fa capo al Code Napoleon ed alla tradizione<br />

francese ( 3 ).<br />

A ben guardare, però, l’accennata differenza di trattamento si fonda su<br />

precise esigenze economiche, che finiscono col giustificarla anche sul piano<br />

giuridico.<br />

Dal primo punto di vista (quello economico), è opportuno ricordare<br />

quanto si diceva dianzi in merito alle caratteristiche del nostro sistema finanziario,<br />

che si fonda tuttora sulla tecnica del «multi-affidamento», in base<br />

alla quale le banche (e gli altri intermediari creditizi) ripartiscono su una<br />

pluralità di soggetti i rischi legati all’insolvenza dei loro clienti, per non caricarsi<br />

della responsabilità di seguirli da vicino nella gestione dell’impresa.<br />

In tale ottica, la par condicio assolve ad una funzione assicurativa, giacché<br />

( 3 ) Per qualche approfondimento cfr. ancora Terranova, Le procedure concorsuali, cit.,<br />

pag. 51 seg.

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