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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte II - Giurisprudenza 393<br />

zione, 24 febbraio 2004, n. 3615, in Gius 2004, 2682; 29 settembre 1997, n.<br />

9532, in Fallimento 1998, 1041).<br />

La tesi non si può condividere.<br />

Sono gli effetti diretti (e solo questi) che si ricollegano alla fattispecie<br />

negoziale.<br />

altrui – si verificano effetti riflessi anche nei confronti del debitore, a seguito della reviviscenza<br />

del debito originario). A tutto concedere, si sarebbe in presenza di un nesso di conseguenzialità-dipendenza<br />

che potrebbe legittimare il debitore ad intervenire nel processo ad adiuvandum<br />

rispetto al creditore. È evidente che il principio da ultimo enunciato non può valere<br />

nei casi in cui il rapporto è di tipo bilaterale, quale è l’ipotesi esaminata dalla sentenza in commento.<br />

In quest’ottica, non può condividersi la tesi, pur sostenuta in alcune sentenze di merito<br />

( 12 ), secondo cui dovrebbe essere considerato a titolo gratuito l’atto che non fosse connesso<br />

ad un vantaggio patrimoniale (ad esempio, dilazione di pagamento o riduzione del tasso di<br />

interesse) elargito dal creditore garantito al debitore principale.<br />

Parimenti, non potrebbe qualificarsi l’atto sulla base della valutazione della posizione di<br />

una sola delle parti coinvolte, atteso che l’indagine va estesa anche a tutte le ragioni economiche<br />

del rapporto sottese all’operazione giuridica.<br />

In definitiva, la natura gratuita o onerosa dell’atto va accertata, ripetesi, sulla base del<br />

rapporto intercorso tra il solvens el’accipiens, non rivestendo valenza pregnante (oltre che<br />

il solo angolo prospettico del beneficiario, anche) il rapporto tra il solvens ed il beneficiato<br />

(che pur condurrebbe ad una qualificazione in termini di gratuità, poiché, ad esempio, l’adempimento<br />

ex art. 1180 cod. civ. da parte del soggetto poi sottoposto a procedura concorsuale<br />

difetterebbe di una causa onerosa che ne giustifichi la liberazione). In quest’ottica, occorre<br />

aver riguardo all’effetto dell’atto nei confronti del patrimonio del fallito. Del resto, spesso<br />

non esiste motivo di protezione dell’accipiens, il quale sa che chi paga va a soddisfare un<br />

debito altrui senza alcun corrispettivo. Inoltre, diversamente opinando (vale a dire, considerando<br />

l’atto esclusivamente ex parte accipientis), l’operazione, in caso di rapporti trilaterali<br />

(laddove è evidente che una rinuncia al credito è connotata in termini di gratuità), sarebbe<br />

sempre a carattere oneroso, perché il beneficiario avrebbe contestualmente erogato un finanziamento<br />

o eseguito in precedenza una prestazione in favore del beneficiato.<br />

Se si aderisce alla tesi che si è inteso propugnare, nessun rilievo avranno la concessione,<br />

ad opera del creditore garantito, di una proroga del termine di scadenza del debito del terzo<br />

suo debitore ( 13 ) o l’estinzione di un’obbligazione preesistente ( 14 ).<br />

L’atto è, pertanto, gratuito qualora il solvens successivamente fallito, non abbia ricevuto,<br />

a fronte dell’atto di disposizione del proprio patrimonio, alcun corrispettivo diretto o indiretto,<br />

ovvero alcun vantaggio di natura patrimoniale, senza che possa assumere rilievo il fatto<br />

( 12 ) Tribunale Treviso, 15 ottobre 1996 inedita.<br />

( 13 ) Contra, Cassazione civ., sez. I, 28 settembre 1991, n. 10161, Società Cooperativa carburanti e lubrificanti<br />

c. Fallimento Ambrosini, in Giust. civ. 1992, I, 689.<br />

( 14 ) Nel caso di adempimento di un debito altrui; contra, Cassazione civ., sez. I, 7 dicembre 2001, n. 15515,<br />

Belardinelli e altro c. Biffoli e altro, in Foro it. 2002, I, 2454; Cassazione civ., sez. I, 12 settembre 1991, n. 9560,<br />

Società SAIME c. Fallimento società CEI, in Fallimento 1992.

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