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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 319<br />

tori giocano nella vita dell’azienda: nel senso che la disciplina è tanto più<br />

severa ed articolata, quanto maggiori sono le responsabilità ed il coinvolgimento<br />

– nella gestione della crisi – dei soggetti, ai quali le varie categorie<br />

d’esenzioni si riferiscono.<br />

Per rendersene conto, basta mettere a confronto i trattamenti riservati<br />

ai dipendenti ed a certe categorie di collaboratori autonomi, con quelli previsti,<br />

rispettivamente, per i fornitori e per i finanziatori dell’impresa: i primi<br />

(lavoratori dipendenti ed assimilati) sono esentati dalla revoca dei pagamenti<br />

ricevuti, a prescindere da qualsivoglia presupposto soggettivo o oggettivo,<br />

e quindi anche a prescindere dal fatto che nel patrimonio del debitore sussistessero<br />

– al tempo dell’atto – dei beni, sui quali avrebbero potuto esercitare<br />

il loro privilegio; i secondi (i fornitori) vengono solo in parte esentati<br />

dalla revoca, con esclusione del pagamento degli arretrati, e ciò perché si<br />

vuole che esercitino una pressione sul debitore, al fine di fargli assumere<br />

tempestivamente i provvedimenti necessari per fronteggiare la crisi; gli ultimi<br />

(i finanziatori) possono godere anch’essi di un privilegio, ma solo se<br />

mettono a disposizione nuove risorse, o se si mostrano disponibili a sopportare<br />

dei sacrifici (che possono consistere in una dilazione, o nel soddisfacimento<br />

parziale delle loro pretese), sulla base di un piano di riequilibrio finanziario<br />

o di un accordo di ristrutturazione dei debiti, volti ad assicurare,<br />

almeno in prospettiva, l’eliminazione dell’insolvenza.<br />

In altri termini, tra le varie classi di soggetti, che gravitano attorno all’impresa,<br />

si è fatta una sorta di graduatoria, di modo che alle categorie dotate<br />

di una maggiore forza contrattuale si chiede anche una maggiore consapevolezza<br />

dei problemi, un maggiore coinvolgimento nella soluzione della<br />

crisi e, talvolta, persino una partecipazione alle scelte operative necessarie<br />

per consentire all’azienda di recuperare il proprio equilibrio economico e<br />

finanziario.<br />

21.2. Questa concezione, di trattare i creditori «per classi», anche ai fini<br />

della par condicio, èuno dei fili conduttori della riforma, che non vuole del<br />

tutto rinunciare al solidarismo, ma lo articola, per tenere conto della varietà<br />

degli interessi in gioco e della differenza di posizioni, a seconda del tipo di<br />

rapporti intrattenuti con il debitore ( 27 ).<br />

In fondo nella stessa direzione si muovono le nuove norme, che regolano<br />

il concordato preventivo e quello fallimentare, le quali pure prevedono<br />

accordi diversificati e complessi, nel presupposto che sarebbe mistificatorio<br />

porre tutti i creditori sullo stesso piano.<br />

( 27 ) Per maggiori approfondimenti su questi punti mi permetto di rinviare a Terranova,<br />

Le procedure concorsuali. Problemi d’una riforma, cit., passim.

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