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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 333<br />

Tre le novità più significative: l’abolizione della esigenza della meritevolezza<br />

da parte del debitore, l’introduzione, quale presupposto oggettivo,<br />

dello stato di crisi e l’eliminazione della esigenza di un soddisfacimento minimo<br />

per i creditori, indubbiamente costituiscono elementi che fanno del<br />

concordato preventivo un istituto del tutto nuovo.<br />

Può essere visto questo come un primo significativo passo verso l’adozione<br />

di procedure concorsuali anticipatorie dell’insolvenza. È appunto<br />

questa la scelta determinante, per sperare di costruire un sistema delle procedure<br />

concorsuali anche in funzione di protezione dell’impresa e proiettato<br />

verso un recupero di imprenditorialità o comunque verso una più rapida<br />

soluzione dello stato di crisi.<br />

La larga fascia delle condizioni di ammissibilità del concordato e la pluralità<br />

di strumenti di attuazione certamente possono costituire una valida<br />

spinta al debitore per una tempestiva proposta di regolamento con i creditori.<br />

Il tema delle procedure «anticipatorie» dell’insolvenza appare allo stato<br />

di difficile soluzione, non ritenendosi possibile l’adozione di un intervento<br />

coattivo nei confronti di chi non versi in stato d’insolvenza, pena la lesione<br />

di diritti costituzionalmente protetti, quali la libertà di iniziativa economica.<br />

Sul punto erano state avanzate proposte di introduzione di strumenti che<br />

provocassero l’iniziativa del Tribunale o degli organi di controllo interni<br />

della società in difficoltà, quando si fossero verificate determinate situazioni<br />

(quali, ad esempio, il mancato pagamento di un certo numero di rate di mutuo,<br />

o di contributi sociali obbligatori o di imposte). Soluzione questa che<br />

ha suscitato perplessità, stante il notorio effetto dirompente dell’interevento<br />

del Tribunale, se pure in una fase considerata di pre-crisi.<br />

Probabilmente una tra le soluzioni possibili è quella collegata ad una<br />

sorta di moral suasion, che può venire dalla «pressione» di creditori qualificati,<br />

nei cui confronti si sia manifestato un reiterato inadempimento, eventualmente,<br />

con la penalizzazione, in caso di inerzia, della perdita della natura<br />

privilegiata del proprio credito (mutui bancari, uffici fiscali, enti previdenziali,<br />

lavoratori) ovvero della inefficacia della garanzia accessoria (ad<br />

esempio, fidejussioni). In tal caso la sollecitazione al ricorso ad una procedura<br />

concorsuale volontaria avverrebbe nei confronti del debitore e senza<br />

alcuna forma di pubblicità, consentendo ovviamente che il debitore stesso<br />

definisca i propri programmi per il superamento della crisi. In questi casi,<br />

peraltro, si dovrà evitare che il creditore «attivo» si limiti a trattare nel proprio<br />

esclusivo interesse (eventualità che potrebbe essere sanzionata con la<br />

revocabilità degli atti al riguardo compiuti).<br />

4. Quindi, non si può rispondere con certezze alla domanda circa il futuro<br />

della «grande riforma».<br />

I passi che sono stati fatti non sono certo piccoli o di scarso momento;<br />

anzi, valutati nella loro essenza, possono avere una potenziale forza espan-

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