19.05.2013 Views

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Parte II - Giurisprudenza 379<br />

Il prodotto è costituito, infatti, da un vegetale (fiore di crisantemo) la cui<br />

coltivazione si svolge in base ad un ciclo biologico legato in modo diretto<br />

allo sfruttamento delle risorse naturale e, in particolare, allo sfruttamento<br />

del fattore terra.<br />

Tutta la produzione deriva dallo sviluppo di un ciclo biologico ed è<br />

esposta al c.d. rischio biologico (tanto che non si è potuto procedere all’ultimo<br />

raccolto a causa di una infestazione parassitaria: v. dichiarazioni rese<br />

dal presidente del Collegio sindacale all’udienza del 18 gennaio 2005).<br />

Né può plausibilmente negarsi che il crisantemo sia prodotto in base ad<br />

un ciclo biologico sol perché la coltivazione avviene in serra.<br />

La serra consente, infatti, di attenuare (anche grandemente) il solo rischio<br />

meteorologico e, per limitati scopi, di incrementare o rallentare, attraverso l’uso<br />

della illuminazione artificiale, la crescita della pianta. Ma non vi è dubbio<br />

che, nel caso di specie, la pianta cresce e si sviluppa in base ad un ciclo biologico<br />

e tramite lo sfruttamento della terra dove la talea viene posta a radicare<br />

e dove la pianta cresce fino alla fioritura ed al taglio del crisantemo.<br />

Deve quindi negarsi che l’utilizzazione delle serre costituisca di per sé<br />

elemento da solo sufficiente ed idoneo a trasformare la produzione dei crisantemi<br />

da agricola ad industriale. Questo perché l’attività di produzione<br />

formulazione dell’art. 2135 cod. civ., è in linea con la nuova definizione di impresa agricola<br />

voluta dal legislatore.<br />

Come indicato in precedenza, sulla base del vecchio testo, la dottrina prevalente riteneva<br />

che la connessione dovesse sussistere sia soggettivamente sia oggettivamente. Partendo da tale<br />

rapporto inoltre, si distinguevano le attività ‘connesse atipiche’ da quelle ‘connesse tipiche’.<br />

Le prime sono ancora attualmente individuate nella parte finale del comma 1, ma hanno<br />

oggi perduto la valenza discriminatrice che avevano in passato, poiché la sostituzione ad opera<br />

del legislatore della parola ‘bestiame’ con ‘animali’ permette di includere lo sfruttamento di<br />

qualsiasi specie all’interno della categoria dell’attività imprenditoriale agricola ( 14 ).<br />

Per quanto riguarda le attività tipiche, invece, la scelta legislativa ha prodotto la creazione<br />

di due distinte categorie: una comprendente le attività di manipolazione, conservazione,<br />

trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti, l’altra concernente la fornitura<br />

di beni e servizi. In relazione alla prima, si considerano connesse le attività esercitate dal<br />

medesimo imprenditore agricolo e relative ai prodotti ottenuti dalle attività agricole essenziali.<br />

È da notare, inoltre, come in questo ambito venga ampliata la categoria delle attività connesse,<br />

grazie all’aggiunta del termine valorizzazione dei beni prodotti oltre che della trasfor-<br />

( 14 ) Le attività connesse tipiche erano state create, nella formulazione del cod. civ. del 1942, prevalentemente<br />

per inquadrare all’interno della categoria dell’imprenditore agricolo alcune attività zootecniche, che non<br />

rientravano nella nozione di bestiame ma tuttavia praticate sul fondo. Oggi, invece, poiché il legislatore con la<br />

parola ‘animali’ ha inserito all’interno dell’attività agricola specie prima escluse, è possibile sostenere che la norma,<br />

in questa sua parte, è stata svuotata completamente del suo significato. In questo senso, Buonocore, Il<br />

‘nuovo’ imprenditore agricolo, l’imprenditore ittico e l’eterogenesi dei fini, inGiur. Comm., 16, I, 2001.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!