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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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340<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Le relative eccezioni devono quindi essere rigettate.<br />

II. La banca chiede di essere ammessa al passivo per A 175.687,51 dovuti<br />

in quanto saldo passivo di conto corrente.<br />

Quanto alla prova della esistenza del credito principale nessuna rilevanza<br />

probatoria può essere fornita all’estratto conto ex art. 50 t.u. bancario<br />

(doc. 2), utile ai soli fini monitori, la banca infatti ha prodotto al doc. 1<br />

un contratto di apertura di conto corrente in mera fotocopia e privo di alcuna<br />

data certa; né i due documenti, anch’essi in fotocopia (docc. 28 e 29),<br />

contenenti calcoli del preteso credito effettuati dalla banca, provenienti unilateralmente<br />

dalla stessa, privi di valore contrattuale e di data certa. Nessuna<br />

prova è stata pertanto fornita della stipulazione di un contratto bancario,<br />

pattuizione che deve essere effettuata in forma scritta a pena di nullità ex<br />

art. 117 t.u. bancario.<br />

Alcuna rilevanza può essere fornita alla produzione di documentazione<br />

contenente gli estratti conto del rapporto allegato come esistente fra Fin.-<br />

Tess. soc. per az. e Banca si tratta di atti privi di alcuna data certa o verificabile,<br />

formati e prodotti unilateralmente dalla banca e non, mentre<br />

non possono essere utilizzati nei confronti del curatore, che non è imprenditore<br />

per i fini di cui all’art. 2710 cod. civ. (Cassazione, 14 gennaio 1999, n.<br />

352, in Fall. n. 12/1999, 1315).<br />

L’Istituto di credito che voglia, infatti, essere ammesso al passivo del fallimento<br />

presunto correntista deve dare, soprattutto nel giudizio di opposizione,<br />

che è giudizio a cognizione piena, piena prova del suo credito ai sensi<br />

dell’art. 2679 cod. civ. non potendosi giovare nei confronti del curatore,<br />

stante la sua posizione di terzo, degli effetti della approvazione tacita del<br />

conto ex art. 1832 cod. civ. (peraltro nella presente causa non è stata nemmeno<br />

provata la spedizione al correntista), validi solo fra le parti (Cassazione,<br />

9 maggio 2001, n. 6465, in Fall. 2002, 389; Tribunale Monza, 9 aprile<br />

2002, in Fall. 2003, 199; Tribunale Padova, 6 agosto 2003, in Giur. Mer.,<br />

2004, 922; Tribunale Roma, 24 luglio 2000, in Dir. e prat. Societaria<br />

2001, f. 4, 73).<br />

La domanda deve quindi essere rigettata per mancata prova del credito.<br />

III. Afferma la opponente che la fallita avrebbe, in data 23 febbraio<br />

2001, rilasciato fideiussione a favore della banca e relativa alle obbligazioni<br />

assunte dalla soc. per az. In.Food verso la banca stessa per un importo di 5<br />

miliardi delle vecchie lire e che al momento del fallimento il debito della<br />

ln.Food soc. per az. verso la Banca ammontava a A 2.072.103,89.<br />

Vanno accolti in questa sede i rilievi della difesa del fallimento in merito<br />

alla assenza dei sufficienti requisiti di opponìbilità alla procedura della documentazione<br />

prodotta dalla banca a prova della esistenza del contratto di<br />

fideiussione, e conseguentemente deve ritenersi che la banca non abbia fornito<br />

la prova della esistenza della causa del credito.<br />

La banca ha prodotto un contratto, stipulato mediante il riempimento

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