19.05.2013 Views

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Parte II - Giurisprudenza 279<br />

lavoro, nell’ambito di rapporti di lavoro privatistici, di attuare una parità di<br />

trattamento retributivo e/o di inquadramento tra tutti i lavoratori svolgenti<br />

le medesime mansioni. Tale principio, in particolare, non è ricavabile né<br />

dall’art. 36 Cost., che si limita a stabilire il principio della retribuzione,<br />

oltre che sufficiente, proporzionata alla quantità e qualità del lavoro<br />

svolto, senza alcun riferimento ad una comparazione intersoggettiva tra lavoratori,<br />

né dall’art. 3 Cost., che impone l’uguaglianza dei cittadini di fronte<br />

un interesse del debitore nel giudizio di accertamento dei crediti e non tengono nel dovuto<br />

conto l’opportunità di armonizzare la legittimazione attribuita al debitore con quella riconosciuta<br />

al liquidatore giudiziale ( 12 ).<br />

Pertanto, se non può ritenersi contestabile l’affermata legittimazione processuale del debitore<br />

nei giudizi riguardanti crediti vantati nei suoi confronti, trattandosi di rapporti obbligatori<br />

dei quali il debitore è ancora parte, posto che, per effetto dell’omologazione della proposta<br />

di concordato, il debitore medesimo ne conserva la titolarità ( 13 ), tuttavia suscita qualche<br />

dubbio l’assunto che si tratti di legittimazione esclusiva ( 14 ).<br />

La ricostruzione della problematica in esame, d’altronde, non può prescindere dalla constatazione<br />

dell’assenza nella procedura concordataria di un procedimento giurisdizionale di<br />

verifica dei crediti, per cui i creditori, ove sorga contestazione circa l’esistenza, l’entità ovvero<br />

il rango dei loro crediti, devono provvedersi di un titolo definitivo, ricorrendo al giudice ordinario:<br />

la sentenza di omologazione, infatti, non esplica gli effetti preclusivi del giudicato in<br />

ordine all’accertamento dei crediti ed alla loro natura.<br />

Consegue che, rimanendo impregiudicata ogni decisione sulla sussistenza o sull’ammon-<br />

( 12 ) Si rinvengono numerosi tentativi in giurisprudenza ed anche in dottrina per riconoscere la legittimazione<br />

concorrente (si è anche detto il litisconsorzio necessario) del debitore e del liquidatore giudiziale nei giudizi<br />

relativi alla verifica dei crediti. A tal proposito, v. Cassazione, 29 settembre 1993, n. 9758, cit.; Cassazione, 15<br />

gennaio 1997, n. 363, cit.; Cassazione, 29 aprile 1999, n. 4301, cit.; Cassazione, 26 luglio 2001, n. 10250, cit.;<br />

in dottrina, Catallozzi, Ancora sulla legittimazione passiva del liquidatore nel concordato preventivo con cessione<br />

dei beni, cit., 843; Pajardi, Manuale di diritto fallimentare, cit., 854; Landolfi, Il liquidatore giudiziale nel concordato<br />

preventivo mediante cessione dei beni, cit., 930; Mazzocca, Manuale di diritto fallimentare, Napoli, 1996,<br />

567, il quale esclude la legittimazione del liquidatore nelle controversie per il riconoscimento dei diritti dei creditori,<br />

salvo che non si controverta sulla natura concorsuale o prededucibile dei crediti vantati. Contra Bonsignori,<br />

Concordato preventivo, cit., 451, il quale data l’esdebitazione immediata del debitore per effetto della sentenza<br />

di omologazione, esclude l’ammissibilità di un litisconsorzio e riconduce la legittimazione esclusivamente in<br />

capo al liquidatore nelle azioni di accertamento dei crediti; così, anche, Frascaroli Santi, Il giudizio di omologazione.<br />

L’esecuzione. La risoluzione e l’annullamento, cit., 203.<br />

( 13 ) In tal senso rilevano i riferimenti giurisprudenziali di cui alla nota n. 3. La dottrina sembra pacifica nel<br />

ritenere il debitore concordatario unico legittimato passivo nei giudizi di accertamento dei crediti, sebbene non<br />

possono trascurarsi gli sforzi compiuti – v. i richiami dottrinali nel corso della trattazione – per rivalutare la legittimazione<br />

concorrente anche del liquidatore.<br />

( 14 ) Così Bonsignori, Concordato preventivo, inCommentario Scialoja-Branca, cit., 451; Frascaroli<br />

Santi, Il giudizio di omologazione. L’esecuzione. La risoluzione e l’annullamento, cit., 203; Tarzia, Accertamento<br />

dei crediti nel concordato con cessione dei beni, cit., in Fallimento, cit., 251, il quale, dopo aver ammesso la necessaria<br />

presenza del liquidatore nei giudizi per la verifica dei crediti, ha apportato un correttivo al suo eccessivo<br />

rigore interpretativo in Foro it., cit., 1862, riconoscendo al debitore concordatario comunque una facoltà diintervento.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!