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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte II - Giurisprudenza 363<br />

diziona la revocabilità dell’atto compiuto in favore del proprio coniuge alla<br />

contestuale esplicazione di attività di impresa.<br />

In relazione ai profili ricostruttivi da ultimo evidenziati, in ordine ai<br />

quali, dunque, si registra un significativo divario di opinioni pur in seno alla<br />

giurisprudenza di legittimità, sembra doveroso, a rigore, discriminare il thema<br />

della necessità della sussistenza della qualità di imprenditore commerciale<br />

al tempo del compimento dell’atto impugnato e della rilevanza della<br />

conoscenza, parimenti riferita al dì del compimento dell’atto revocando,<br />

di detto status da parte del terzo convenuto in revocatoria, dal thema, connesso<br />

ma diverso, della necessità della sussistenza della qualità di socio illimitatamente<br />

responsabile al tempo del compimento dell’atto impugnato e<br />

della rilevanza della conoscenza, del pari riferita al momento del compimento<br />

dell’atto revocando, di detto status da parte del terzo chiamato in<br />

revocatoria.<br />

Siffatta ultima quaestio, destinata indiscutibilmente ad esplicar valenza<br />

nel caso di specie, giacché i convenuti hanno chiesto di dimostrare a mezzo<br />

testi di non aver avuto conoscenza della qualità di socio illimitatamente responsabile<br />

della «Plasticarta» soc. acc. sempl. ricoperta da Cosimo De Felice<br />

(in parte qua la prova non è stata ammessa e deve reputarsi reiterata in<br />

sede di precisazione delle conclusioni mercé il richiamo delle istanze, anche<br />

istruttorie, formulate in comparsa di risposta), riveste, d’altronde, una più<br />

Pertanto, può essere oggetto di revocatoria solo l’atto compiuto dal soggetto attualmente<br />

socio illimitatamente responsabile.<br />

Riepilogando: il tribunale sostiene che il soggetto – autore dell’atto revocando nel periodo<br />

sospetto – non necessariamente deve essere in quel tempo imprenditore commerciale; e<br />

quindi, nel caso di imprenditore collettivo, può ben essere esistente, ma non esercitare l’impresa<br />

commerciale. Allorché l’autore dell’atto sia invece il socio illimitatamente responsabile,<br />

questi deve esser già tale al momento del compimento dell’atto.<br />

La prima conclusione si giustifica perché lo stato di decozione – presunto in via assoluta<br />

dalle norme fallimentari nel periodo sospetto – può (secondo il tribunale) ben attagliarsi non<br />

solo all’imprenditore commerciale, ma anche ad un qualsiasi soggetto. La seconda affermazione,<br />

invece, prescinde dal (controverso) presupposto di cui sopra, se cioè per «insolvenza»<br />

debba intendersi uno stato riferibile solo all’imprenditore commerciale o a qualunque soggetto,<br />

mentre postula solo e necessariamente che si condivida il – corretto – insegnamento, per<br />

cui lo stato di insolvenza rilevante in sede di revocatoria è quello della società, e non quello<br />

del socio autore dell’atto.<br />

Rimane un ultimo problema, non affrontato dalla sentenza in esame: dato per indiscutibile<br />

che la società sia già stata costituita e la partecipazione sociale da parte del socio, cui<br />

si riferisce la revocatoria, sia stata già assunta al momento del compimento dell’atto, quid juris<br />

se la società non esercitava in quel periodo l’impresa commerciale? Se si applica il principio<br />

affermato dal tribunale – e cioè che l’insolvenza non è situazione giuridica peculiare solo all’imprenditore<br />

commerciale – dovrebbe concludersi che l’esercizio dell’attività imprenditoriale<br />

da parte dell’ente collettivo sia circostanza del tutto irrilevante per la revoca dell’atto pregiudizievole<br />

concluso dal socio responsabile illimitatamente.

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