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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte II - Giurisprudenza 331<br />

Quanto alla data certa del contratto di pegno, la banca ha prodotto un<br />

contratto, stipulato mediante il riempimento di formulario predisposto dalla<br />

banca, in originale; il foglio reca, nella medesima parte contenente le pattuizioni<br />

contrattuali, la sottoscrizione e la data del 13 settembre 1999: tale<br />

data è priva di certezza ai sensi dell’art. 2704 cod. civ. e per comprendere<br />

tale conclusione è imprescindibile esaminare concretamente e nel dettaglio<br />

il documento prodotto al n. 9 da parte opponente. Il foglio infatti è riempito<br />

per intero dalle condizioni predisposte quanto ad una facciata; il retro<br />

appare diviso in quattro settori, come se il foglio fosse destinato – e se ne<br />

vedono ancora i segni sulla carta – a essere piegato in quattro lasciando all’esterno<br />

le due parti in bianco di cui una recante il nominativo della banca:<br />

amòdi busta.<br />

Il timbro postale è stato apposto su tale parte bianca, che – una volta<br />

creata la busta – doveva svolgere da intestazione della stessa, e che non contiene<br />

alcuna sottoscrizione o pattuizione, presentandosi in buona sostanza<br />

come settore a parte e diverso rispetto al documento contenente le pattuizioni<br />

essendo presente solo un timbro postale su di una parte del retro del<br />

foglio lasciata in biancoretro, in bianco, del foglio contenente le pattuizioni<br />

contrattuali.<br />

Deve essere all’uopo specificamente esaminato il significato probatorio<br />

del timbro postale apposto nella corrispondenza in cd. corso particolare (sostituita<br />

oggi dalla cd autoprestazione).<br />

L’art. 2704 cod. civ., pacificamente applicabile nei rapporti tra il curatore<br />

ed i terzi che hanno stipulato con il fallito (sia pure limitatamente alla<br />

sede della verifica dello stato passivo e nel conseguente giudizio di opposizione),<br />

posto che, in relazione a tali rapporti, il curatore va ritenuto estraneo<br />

alla pattuizione, elenca una serie di fatti idonei ad attribuire certezza alla<br />

data della scrittura.<br />

Vero è che tale elencazione non è tassativa, poiché la legge stessa consente<br />

la possibilità di apprezzare come equipollente dei fatti enunciati<br />

espressamente anche «un altro fatto che stabilisca in modo certo l’anteriorità<br />

della formazione del documento» (il giudizio sulla idoneità del fatto atipico<br />

ad attribuire certezza alla data del documento è sottratto al sindacato di legittimità<br />

in quanto trattasi di apprezzamento di merito).<br />

È altrettanto vero, però, che il fatto de quo deve essere dotato di tale<br />

forza probatoria da porsi con uguale grado di certezza rispetto ai fatti<br />

espressamente elencati dall’art. 2704 cod. civ., altrimenti verrebbe frustrata<br />

la ratio della norma, di impedire le frodi a danno dei terzi.<br />

D’altronde, non è che si debba necessariamente presumere che alcuno<br />

ponga in essere comportamenti fraudatori delle ragioni dei creditori; gli è<br />

che la legge tende a prevenire le frodi con riferimento a qualunque soggetto,<br />

e non è dato in questa sede distinguere il trattamento ex lege in base alla<br />

considerazione della maggiore o minore credibilità istituzionale che può

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