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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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384<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

ria, è data dalla differenza fra il massimo scoperto del conto ed il suo saldo<br />

finale alla data di fallimento (criterio del differenziale). Tale grandezza può<br />

essere assunta quale parametro di verifica, cioè una sorta di prova del nove,<br />

della correttezza del calcolo delle singole rimesse revocabili che, come già<br />

detto, va effettuata autonomamente. Alternativamente, si può utilizzare il<br />

criterio del differenziale per conoscere in via immediata, e senza svolgere<br />

calcoli laboriosi, il quantum revocabile ed alla luce di tale risultato individuare<br />

le singole operazioni impugnabili. Ciò aiuta ad evitare errori, a volte<br />

insidiosi, nella ricostruzione delle singole rimesse revocabili. Le precedenti<br />

osservazioni indicano che la nuova formulazione presenta una problematica<br />

matematicamente interessante che sarebbe senz’altro utile approfondire,<br />

per studiare l’eventuale generalizzazione di una formulazione algebrica<br />

del problema. Ciò, ovviamente, spiana la strada per la sua soluzione computerizzata.<br />

Questa impostazione, riguardante la determinazione dell’importo durevole<br />

dell’esposizione debitoria, è stata costruita indipendentemente dall’utilizzo<br />

della formulazione contenuta nel nuovo articolo 70 comma 3 che, relativamente<br />

agli atti estintivi di rapporti reiterati e continuativi, contempla,<br />

per il terzo, la restituzione di una somma pari alla differenza fra l’ammontare<br />

massimo raggiunto dalle sue pretese e l’ammontare residuo alla data in<br />

cui si è aperto il concorso. Rispetto alla formulazione dell’art. 70, sopra richiamata,<br />

dovrà però accertarsi che la diminuzione sia stata consistente, attributo<br />

questo che l’art. 70 non menziona in alcun modo, con la conseguenza<br />

che l’importo revocabile con l’utilizzo della norma di cui all’art. 67b sarà<br />

algebricamente, sempre, uguale o minore a quello che si otterrebbe utilizzando<br />

la previsione dell’art. 70. Se fosse, quindi, corretta la tesi di quanti<br />

sostengono che l’art. 67, comma 3, lett. b) legge fallim. è norma speciale<br />

per i conti correnti bancari, con sua conseguente applicazione in via esclusiva<br />

al tema delle rimesse, ne seguirebbe, per queste operazioni, un regime<br />

di favor legis.<br />

Relativamente a taluni istituti giurisprudenziali affermatisi nella precedente<br />

normativa si osserva che:<br />

a) mantengono validità il riferimento ai saldi infragiornalieri, per la determinazione<br />

delle rimesse e quindi dei vari saldi debitori, ed il criterio di<br />

determinazione dei saldi sulla base della data di disponibilità delle varie<br />

operazioni ( 6 ). Conseguentemente i pagamenti effettuati tramite stanza di<br />

compensazione, come nel caso di assegni versati sul c/c, avranno quale data<br />

di disponibilità quella corrispondente al termine previsto da ciascuna procedura<br />

di compensazione per la restituzione del titolo alla banca negoziatri-<br />

( 6 ) Conformi: Bonfatti S., op. cit., pag. 126; Guglielmucci L., op. cit., pag. 807.

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