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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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382<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Un ruolo fondamentale, per la determinazione delle rimesse revocabili,<br />

era giocato dall’affidamento, che, come noto, tanti problemi aveva determinato.<br />

Ne conseguiva un fondamentale corollario: la rimessa andava scomposta<br />

nella componente che ripianava lo scoperto ed in quella che ripristinava<br />

la provvista. Poteva risultarne che la rimessa era completamente solutoria,<br />

ovvero ripristinatoria o avente entrambe queste caratteristche. Ogni operazione<br />

andava dunque considerata singolarmente ( 3 ). Il concetto di scomposizione<br />

della rimessa, è importante perché, come si vedrà, mantiene la propria<br />

validità anche nella novellata disciplina della revocatoria.<br />

In modo rivoluzionario, la nuova disciplina prevede, comma 3-lettera b,<br />

che le rimesse sul c/c non siano soggette alla revocatoria, salvo che, in via<br />

d’eccezione, abbiano ridotto, in maniera consistente e durevole, l’esposizione<br />

debitoria del fallito nei confronti della banca. La norma pone parecchie<br />

questioni, fra cui le più importanti attengono alla sua ambiguità ed al problema<br />

logico-aritmetico d’identificazione delle rimesse revocabili. Quanto<br />

al primo aspetto occorre considerare che le terminologie usate dal legislatore<br />

sono atecniche ed incerte, volta che non sono definiti concetti importanti<br />

quali: rimesse, e tale mancanza causerà, almeno inizialmente, un nutrito<br />

contenzioso. Secondo talune interpretazioni, che condivido e ritengo corrette,<br />

la rimessa costituisce sempre e comunque un pagamento. Lo suggerisce<br />

la previsione della revoca quando i requisiti di consistenza e durevolezza<br />

siano stati concretamente integrati nella fattispecie considerata. La pregressa<br />

giurisprudenza allocava, invece, la rimessa al genus dei pagamenti in funzione<br />

della scopertura del conto, facendole assumere, negli altri casi, valenza<br />

neutra perché ripristinatoria del fondo provvista sul c/c. ( 4 ). Tale ricostruzione<br />

ha rilevanti conseguenze, volta che il tema dell’affidamento, nella<br />

nuova disciplina non dovrebbe più presentarsi, in quanto ora si tiene conto<br />

dell’esposizione debitoria senza distinguere più fra conto scoperto e conto<br />

passivo.<br />

Se la precedente ricostruzione è esatta, allora nel nuovo sistema biso-<br />

( 3 ) La Corte di Cassazione, ha sempre insegnato che tutte le operazioni sul conto corrente<br />

(anche quelle effettuate nella stessa giornata) danno vita, ad autonome operazioni da<br />

considerare singolarmente ai fini dell’individuazione delle rimesse solutorie. Ne consegue<br />

che non può nell’atto di citazione chiedersi la revoca di una quantità differenziale, quale il<br />

delta fra il saldo massimo debitore e quello risultante a debito del correntista alla data di fallimento.<br />

V. Cassazione, 18 aprile 1984, n. 2548, in Il Fallimento, 1984, pag. 1359.<br />

( 4 ) Conformi: Guglielmucci L., La nuova normativa sulla revocatoria delle rimesse in<br />

conto corrente, in questa Rivista, n. 5, pag. 805-808, 2005; Bonfatti S., La disciplina dell’azione<br />

revocatoria nella nuova legge fallim. e nei fallimenti immobiliari, Ipsoa, pag. 122-124,<br />

2005; contra: Panzani L., Il D.L. 35/2005 e la riforma della legge fallim., 2005, www.fallimento.it.<br />

Questo autore ritiene che le distinzione fra conto scoperto e passivo sia ancora valida<br />

nel nuovo regime.

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