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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 317<br />

catorie proposte nell’ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in<br />

vigore del presente decreto».<br />

Questo regime transitorio ha fortemente deluso gli ambienti bancari,<br />

che speravano in un’immediata deflazione del contenzioso con le curatele,<br />

soprattutto per quanto concerneva l’annoso problema della revoca delle rimesse<br />

( 23 ).<br />

A ben guardare, però, la soluzione accolta dal legislatore era l’unica praticabile,<br />

giacché, se si fosse intervenuti anche sulle procedure in corso, si<br />

sarebbe trasformata un’azione volta ad attuare la par condicio, in una causa<br />

di disparità di trattamento tra i creditori (per non parlare degli altri aventi<br />

causa dal fallito), con probabili ripercussioni sul piano della legittimità costituzionale<br />

( 24 ) di questo profilo della riforma.<br />

Per altro, si deve escludere che alcune delle nuove disposizioni abbiano<br />

carattere interpretativo: la possibilità di fare ricorso a tale strumento era stata<br />

presa in considerazione durante i lavori preparatori, ma alla fine ha prevalso<br />

la tesi contraria. Del resto, la norma di diritto transitorio, testé riportata,<br />

ha circoscritto con tanta chiarezza l’ambito d’applicazione della nuova<br />

disciplina, da eliminare ogni dubbio al riguardo.<br />

Diverso problema è se la giurisprudenza non possa correggere alcuni<br />

dei suoi orientamenti più rigorosi, sulla base di un’autonoma riflessione,<br />

che tenga conto dei giudizi di valore espressi dalla novella. Per chi, come<br />

me, anche nel vigore della vecchia disciplina ha ritenuto ( 25 ) alcune soluzioni<br />

errate, la risposta deve essere decisamente affermativa.<br />

Posso solo aggiungere che un intervento correttivo avrebbe il pregio di<br />

«accompagnare» la riforma, in modo da renderne meno brusco l’impatto sui<br />

problemi della pratica: ma, forse, è troppo nutrire una simile speranza, anche<br />

se recenti pronunce della giurisprudenza di merito e della suprema<br />

Corte mostrano interessanti aperture al riguardo ( 26 ).<br />

21. Azioni revocatorie e categorie di creditori. –Ètempo, ormai, d’av-<br />

( 23 ) Qualche autore ha addirittura ventilato un vizio di costituzionalità della norma,<br />

giacché l’aver procrastinato l’entrata in vigore di certi effetti si porrebbe in insanabile contraddizione<br />

con lo strumento (la decretazione d’urgenza) utilizzato per emanarla.<br />

( 24 ) Che, in questo caso, mi sembrerebbero più fondate di quelle ventilate alla nota precedente.<br />

( 25 ) L’edizione provvisoria della citata monografia in tema di Conti correnti bancari e revocatoria<br />

fallimentare risale al 1979.<br />

( 26 ) La Cassazione (sentenza n. 14470 del 9 luglio 2005) ha riconosciuto la possibilità di<br />

provare per fatti concludenti l’esistenza del fido, con un opportuno (anche se incompleto)<br />

avvicinamento alla soluzione prescelta dal legislatore. Lo stesso va detto per le sentenze di<br />

merito che accolgono il criterio del massimo scoperto.

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