19.05.2013 Views

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

256<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

la redistribuzione delle perdite (conseguita con lo strumento della revocatoria<br />

fallimentare dei pagamenti e delle garanzie) ne ammortizza l’impatto<br />

sui singoli finanziatori, con la conseguenza di consentire – come s’è detto<br />

– una consistente riduzione dei costi, sul versante del monitoraggio delle<br />

condizioni economiche dei debitori sovvenzionati.<br />

Queste affermazioni potrebbero sembrare molto meno sicure, se ci si<br />

sposta sul piano giuridico, giacché l’esigenza di tutelare i creditori chirografari<br />

(che è l’altra faccia della par condicio) non sembra una caratteristica specifica<br />

del mondo finanziario (il quale usa avvalersi di raffinati sistemi di garanzie)<br />

e, comunque, la legge non reca traccia della distinzione in parola.<br />

A ben guardare, però, alcuni segni premonitori erano già emersi, almeno<br />

a livello giurisprudenziale, nel dibattito sulla revoca delle rimesse (v.<br />

avanti), poiché la stessa distinzione tra conti correnti passivi e conti correnti<br />

scoperti sembrava voler dare un qualche rilievo alla differenza tra la pura e<br />

semplice attività d’interposizione nei pagamenti (che poteva essere esentata<br />

dalla revocatoria) e l’attività finanziaria in senso stretto (che doveva soggiacere<br />

alle limitazioni imposte dalla par condicio); per non dire, poi, che tale<br />

tendenza doveva farsi ancora più evidente nei tentativi di valorizzare la contestualità<br />

delle prestazioni (pagamenti mano contro mano e rimesse bilanciate),<br />

tutti fondati sul rilievo della sostanziale mancanza di una prestazione<br />

creditizia.<br />

Sulla base di tali premesse, non mi sembrerebbe esagerato, pertanto, individuare<br />

tra i creditori finanziari una qualificata comunione d’interessi, che<br />

a sua volta giustifica le accennate forme di solidarismo (al riguardo suggerirei<br />

di parlare di una «solidarietà ristretta», per distinguerla da quella, assai<br />

più evanescente, che dovrebbe legare, nel disegno del codice, l’intera massa<br />

dei creditori).<br />

5.4. Il discorso è molto diverso per i fornitori: non tanto perché costoro,<br />

erogando beni e servizi, consentono di mandare avanti l’attività d’impresa<br />

(in fondo anche i finanziatori lo fanno); quanto perché in loro favore opera<br />

quello strumento improprio di garanzia, che è costituito dalla contestualità<br />

(sia pure nel senso elastico ed allargato, di cui sopra) tra la prestazione e la<br />

controprestazione.<br />

Di primo acchito potrebbe sembrare che tale assunto faccia a pugni con<br />

quanto dianzi si è detto in merito al fatto che il creditore non può procurarsi<br />

– pena la revoca – nuove garanzie, qualora il debitore si trovi in stato<br />

d’insolvenza o prossimo all’insolvenza.<br />

Approfondendo l’indagine, ci si rende conto, tuttavia, che le cose non<br />

stanno in questi termini, giacché il sistema delle revocatorie impedisce d’acquisire<br />

diritti di prelazione su beni che fanno già parte, alla data dell’atto,<br />

del patrimonio del fallito; ma non impedisce ai terzi di trattenere in garanzia<br />

un bene che non è ancora entrato nella sfera patrimoniale del debitore e che

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!