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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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404<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Ferrara, La natura dell’azione ai sensi dell’art. 64 legge fallim.,inIl fallimento, Milano, 1974,<br />

378. In giurisprudenza Cassazione, civ. 21 novembre 1983, n. 6929, in Dir. fall. 1983,<br />

II, 65.<br />

L. Ferri, Rinunzia e rifiuto nel diritto privato, Milano, 1960, 74.<br />

Guglielmucci, Revoca ed inefficacia delle garanzie per debito altrui, inIl Fallimento 1983,<br />

pagg. 2 e segg.<br />

Lo Cascio, Commentario alla legge sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese<br />

insolventi, Milano, 2000, 452 e segg.<br />

Panzani Luciano, Gli atti a titolo gratuito e gli atti a titolo oneroso: contrasti interpretativi ai<br />

fini dell’azione revocatoria fallimentare, inIl Fallimento n. 9, anno 1991, pag. 935.<br />

Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni, 175, 208.<br />

Provinciali, Trattato di diritto fallimentare, Milano, 1974, II, 1053.<br />

Quatraro, La revocatoria ordinaria e fallimentare, Milano, 1989, 37.<br />

Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1966, 224.<br />

G. Sbisà, Responsabilità della capogruppo e vantaggi compensativi, pagg. 355 e segg.<br />

Silvestri Carmen, Natura gratuita della prestazione di garanzia infragruppo (nota a Tribunale<br />

Napoli, 18 ottobre 2000), in Il Fallimento n. 9, anno 2001, pag. 1040.<br />

L’attuale disciplina sui gruppi di società denota un notevole favor per le politiche di<br />

gruppo, pur se in vista della più equa composizione degli interessi anche a tutela delle minoranze<br />

e dei creditori. In particolare, al fine di non appesantire l’azione della direzione unitaria,<br />

non si è accolta la prospettiva strettamente sinallagmatica (la cd. «ultro citroque obligatio»<br />

propugnata da Labeone) sull’obbligo di compensazione certa ed immediata delle eventuali<br />

perdite inflitte alla società controllata.<br />

In conclusione, l’attività di direzione e coordinamento dovrebbe ispirarsi ad una gestione<br />

corretta del gruppo nella sua unitaria coerenza economica, con la possibilità di sacrificare gli<br />

interessi della controllata (per esempio, richiedendo garanzie a titolo gratuito a favore di altre<br />

società del gruppo) in nome di quelli del gruppo, purché vi siano vantaggi anche indiretti<br />

(come dall’immagine del gruppo o dalla possibilità di sfruttare know-how) o ragionevolmente<br />

attesi (secondo le prospettiva della teorica dei vantaggi compensativi) derivanti dall’appartenenza<br />

al gruppo, ovvero comunque il danno alla controllata non risulti eccessivo, ossia reiterato<br />

o particolarmente grave nella sua irreversibilità e portata pregiudiziale. Solo in presenza<br />

dei predetti «vantaggi» può condividersi l’assunto secondo cui ( 34 ) gli interventi gratuiti compiuti<br />

da una società a favore di un’altra società giuridicamente autonoma dalla prima, ma ad<br />

essa collegata, debbono presumersi (qualora ricorrano particolari circostanze che rivelino unitarietà<br />

di finalità e di amministrazione) non già come espressione di spirito di condiscendenza<br />

e di liberalità, bensì come atti preordinati al soddisfacimento di un proprio interesse economico,<br />

sia pure mediato e indiretto, ma giuridicamente rilevante.<br />

Andrea Penta<br />

Giudice presso il Tribunale di Isernia<br />

( 34 ) Cassazione civ., sez. I, 29 settembre 1997, n. 9532, Fall. soc. G.I.Z. c. Banca naz. agr., in Fallimento<br />

1998, 1041.

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