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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 375<br />

statuto potrebbe anche rimettere allo stesso consiglio di sorveglianza la selezione<br />

preventiva di quelle operazioni di «interesse primordiale».<br />

A questo punto, ci si potrebbe chiedere se fosse possibile delimitare, in<br />

via statutaria, la competenza del consiglio di sorveglianza soltanto alle operazioni<br />

strategiche oppure, in alternativa, ai piani industriali e finanziari, selezionando<br />

così in maniera più specialistica l’area di incidenza dell’organo<br />

in esame. La risposta al quesito deve essere senz’altro negativa, giacché la<br />

formula adoperata – dal contenuto sostanzialmente descrittivo – lascia intendere<br />

la volontà del legislatore di riferirsi a tutte quelle attività riconducibili<br />

nell’ambito della gestione strategica dell’impresa ( 11 ). Ciò vuol dire,<br />

in altri termini, che i concetti di operazione strategica e di pianificazione<br />

(industriale e finanziaria), in qualche modo, sono complementari nel definire<br />

i margini del potere del consiglio di sorveglianza in merito alla gestione.<br />

3. La natura del potere deliberativo del consiglio di sorveglianza. – Si pone,<br />

poi, l’esigenza di definire con precisione le modalità procedimentali attraverso<br />

cui si estrinsecano le prerogative (statutarie) riconosciute al consiglio<br />

di sorveglianza dalla lettera f-bis) dell’art. 2409-terdecies. In particolare,<br />

è necessario accertare la natura e i contenuti della specifica competenza deliberativa<br />

di tale organo, dovendosi chiarire se questa sia limitata ad una<br />

mera approvazione delle scelte strategiche o se, piuttosto, contempli anche<br />

un potere più ampio, in particolare di impulso e di elaborazione, e ancora se<br />

tale competenza operi in termini equivalenti per le operazioni e per i piani.<br />

In ordine ai piani, nonostante la norma parli genericamente di deliberazione<br />

del consiglio di sorveglianza, non vi è dubbio che la competenza del<br />

consiglio di sorveglianza sia soltanto autorizzatoria, dal momento che è testualmente<br />

confermato che i piani devono essere «predisposti» dal consiglio<br />

di gestione.<br />

Qualche incertezza si potrebbe porre, invece, per le operazioni strategiche,<br />

potendosi sostenere, data la formulazione della norma, che il periodo<br />

«predisposti dal consiglio di gestione» vada riferito soltanto ai piani industriali<br />

e finanziari e non anche alle operazioni di natura strategica. D’altra<br />

( 11 ) Da un punto di vista concettuale, si tende a distinguere tre livelli in cui si articola la<br />

gestione strategica: corporate, business e funzionale. L’impresa, infatti, deve, innanzi tutto,<br />

scegliere i settori o le aree di affari in cui operare secondo una strategia complessiva (corporate),<br />

ma deve anche stabilire i comportamenti da assumere nei confronti della concorrenza in<br />

ciascuna delle aree di affari prescelte. Le strategie competitive definiscono, appunto, gli<br />

obiettivi e le politiche da adottare per fronteggiare la concorrenza ed acquisire la clientela,<br />

puntando sui vantaggi competitivi conseguibili. A livello sottostante si pongono, poi, le strategie<br />

funzionali (strategie di produzione, di vendita, di finanza, ecc.), che debbono essere<br />

strumentali rispetto alle strategie competitive prescelte. Per esse si potrebbe parlare di strategie<br />

operative, visto che riguardano le modalità di attuazione delle funzioni di gestione.

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