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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 393<br />

3. Questioni penali ed aspetti processuali del piano ex art. 67. – Sebbene<br />

la legge non richieda una forma di pubblicità, è evidente che il piano sia un<br />

documento destinato alla diffusione, ossia rivolto ad una categoria aperta di<br />

destinatari, e come tale rientrante nelle comunicazioni sociali la cui falsità è<br />

penalmente sanzionata. Benché, come evidenziato nella dottrina penalistica,<br />

le comunicazioni effettuate su base volontaria non abbiano tutela penale<br />

sembra pacifico che il reato sia integrato da quelle comunicazioni ricollegate<br />

a presupposti legalmente tipizzati ancorché non obbligatorie in senso stretto<br />

( 26 ). Il problema non attiene al mancato avveramento delle previsioni, di<br />

cui nessuno potrà assumersi la responsabilità, quanto piuttosto alle circostanze<br />

di fatto che sono a base del piano, la cui verità sarà accertata con riferimento<br />

alla loro aderenza ai dati reali ( 27 ). Così ad esempio se un piano<br />

fonda le aspettative di crescita del fatturato sull’utilizzo di un brevetto che<br />

non esiste, perché i relativi studi sono ancora in fase iniziale e non è dato<br />

sapere a cosa condurranno, si sarà in presenza di un piano che integra falsità<br />

in quanto pone a suo fondamento (aumento delle vendite e probabilmente<br />

degli utili) un dato inesistente. Stessa situazione si realizza quando<br />

si prevede che l’impresa possa giovarsi di riduzioni di costi di produzione<br />

a fronte di attività di ricerca e sviluppo mai intraprese o comunque tali<br />

da non potere ragionevolmente giustificare gli ipotizzati tagli nei costi. Ancora<br />

con riferimento alla situazione concorrenziale, che il piano deve necessariamente<br />

esaminare, se si assume, allo scopo di stimare i futuri ricavi, che<br />

l’impresa opera in condizioni di quasi-monopolio quando, al contrario, il<br />

settore è connotato da accesa concorrenza. Altra ipotesi di falsità del piano<br />

si ha quando i dati di partenza, ossia il bilancio di funzionamento (o d’esercizio)<br />

da cui i budget previsionali prendono necessariamente le mosse ( 28 ), è<br />

falso, ecc. Ne consegue che, in tali ipotesi, saranno configurabili i reati di<br />

cui agli art. 2621-2622 cod. civ. (False comunicazioni sociali e false comunicazioni<br />

sociali in danni dei soci e dei creditori), 2624 cod. civ. (Falsità nella<br />

relazione o nelle comunicazioni delle società di revisione), 2625 cod. civ.<br />

(Impedito controllo). C’è ovviamente la responsabilità penale dell’esperto<br />

in caso di falsa perizia. Questi concetti si applicheranno, a fortiori, ai piani<br />

di cui agli art. 160 e 182 bis legge fallim., la cui redazione è obbligatoria per<br />

espressa previsione di legge.<br />

Questioni importanti attengono agli aspetti processual-civilistici ove,<br />

( 26 ) Pulitanò D., False comunicazioni sociali, sta in Alessandri (a cura di), in Il nuovo<br />

diritto penale delle società, Ipsoa, pag. 146, 2002.<br />

( 27 ) Per la configurabilità, nel caso di business plan, del reato di false comunicazioni sociali,<br />

con riferimento alla previgente normativa del falso in bilancio, v. Mazzacuva, Il falso in<br />

bilancio: casi e problemi, <strong>Cedam</strong>, pag. 169-174, 2004, con citazioni di giurisprudenza.<br />

( 28 ) Palepu-Healy-Bernard, op. cit, 6-3.

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