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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 455<br />

Art. 46.<br />

Sostituzione dell’articolo 49 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 49 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 49 (Obblighi del fallito). – L’imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento,<br />

nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento<br />

sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del<br />

proprio domicilio.<br />

Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti<br />

di cui al comma 1 devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato<br />

dei creditori.<br />

In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice può autorizzare<br />

l’imprenditore o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento<br />

a comparire per mezzo di mandatario.».<br />

Art. 47.<br />

Abrogazione dell’articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.<br />

Art. 48.<br />

Sostituzione dell’articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 51 (Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali). – Salvo diversa disposizione<br />

della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o<br />

cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, puòessere iniziata o proseguita sui<br />

beni compresi nel fallimento.».<br />

Art. 49.<br />

Modifiche all’articolo 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il comma 2 è sostituito dal<br />

seguente:<br />

«Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell’articolo 111,<br />

comma 1, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato<br />

secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.».<br />

Nota all’art. 49:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 52 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come<br />

modificato dal presente d.lgs.:<br />

«Art. 52 (Concorso dei creditori). – Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio<br />

del fallito.<br />

Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell’art. 111,<br />

comma 1, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere<br />

accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.».<br />

Art. 50.<br />

Modifiche all’articolo 54 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 54 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il comma 3 è sostituito dal<br />

seguente:<br />

«L’estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e<br />

2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di

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