19.05.2013 Views

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

346<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

sonalità giuridica per consentire l’accertamento delle responsabilità dove<br />

esse effettivamente si annidano, il legislatore, con la recente riforma del<br />

diritto societario, è andato nella direzione diametralmente opposta, prevedendo<br />

addirittura l’istituto del patrimonio destinato ad un singolo affare.<br />

L’art. 2447 bis, cod. civ., prevede che la società può costituire uno o più<br />

patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare.<br />

Nell’ultimo comma si precisa che, salvo quanto disposto in leggi speciali,<br />

i patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui alla lettera a), del<br />

comma 1 non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore<br />

al 10% del patrimonio netto della società.<br />

Nella lettera b, inoltre, che la società può convenire che nel contratto<br />

relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale<br />

del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell’affare stesso o<br />

parte di essi.<br />

Si tratta di due fattispecie del tutto diverse. La prima, infatti, costituisce<br />

un istituto affine alla società unipersonale, in quanto consente di beneficiare<br />

di un regime di responsabilità patrimoniale del tutto speciale, nel senso che<br />

fra poco vedremo. Il secondo, al contrario, è sostanzialmente uno strumento<br />

di finanziamento per l’impresa, che ha fatto legittimamente avanzare il<br />

sospetto che sia stato il frutto di non improbabili e fortunate pressioni<br />

del mondo bancario miranti ad estendere la gamma degli strumenti di garanzia<br />

di finanziamenti.<br />

È comunque possibile individuare elementi comuni a queste due figure,<br />

anche considerato che una società può ricorrere congiuntamente ad ognuna<br />

di esse.<br />

In primo luogo, entrambi questi istituti comportano la separazione dei<br />

patrimoni rispetto al restante patrimonio della società. Nel primo caso questa<br />

separazione ha per oggetto «beni e rapporti», nel secondo «proventi»dell’attività<br />

imprenditoriale.<br />

Esistono, inoltre, in entrambi uno o più vincoli di destinazione, in quanto<br />

la società non può destinare ad altra utilizzazione i beni assoggettati in via<br />

del tutto esclusiva alla destinazione stabilita.<br />

Per quanto riguarda la responsabilità per le obbligazioni contratte in relazione<br />

al patrimonio destinato, in sostanza, i creditori particolari, le cui ragioni<br />

creditorie cioè sono sorte in relazione allo specifico affare, possono<br />

soddisfarsi soltanto sui beni del patrimonio destinato e non su quelli rimanenti<br />

della società e neppure su quelli di altri patrimoni destinati. Ad eccezione<br />

delle ipotesi in cui la delibera costitutiva prevede espressamente la illimitata<br />

responsabilità della società per le obbligazioni contratte per uno<br />

specifico affare; del caso in cui gli atti compiuti in relazione allo specifico<br />

affare non rechino menzione del vincolo di destinazione (art. 2447 quinquies,<br />

cod. civ.); ed infine delle obbligazioni derivanti da un atto illecito sor-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!