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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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388<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

pure in una misura che risana l’esposizione debitoria, specie quando si<br />

accompagna ad una diminuzione del tasso di interesse, e migliora la situazione<br />

finanziaria; ciò però può comportare il rilascio di garanzie che<br />

data la situazione saranno non contestuali. Anche tale operazione configura<br />

lesione patrimoniale aggredibile nella vecchia normativa, con la revocatoria<br />

a regime probatorio invertito, che rimane senza sanzione nel<br />

nuovo ordinamento perché l’esenzione riguarda sia le casistiche del comma<br />

1 che del comma 2 del novellato art. 67. Stessa identico discorso vale<br />

per le datio in solutum che migliorano la situazione finanziaria, se lo<br />

scambio riguarda attività o diritti immobilizzati con debito corrente (il<br />

nominatore del quick ratio diminuisce). Particolarmente delicate, da questo<br />

punto di vista, possono infine risultare le operazioni di scorporo di<br />

rami aziendali, in funzione della vendita o di recupero della produttività,<br />

dato che, fra l’altro, vi potranno essere creditori privilegiati svantaggiati e<br />

creditori chirografari, ma strategici, che avranno, magari, sorte migliore.<br />

Da quanto esposto emerge, naturalmente, la necessità di esaminare se i<br />

piani che concretizzano lesioni della par condition creditorum (art. 2741<br />

cod. civ.) siano nella realtà praticabili, in quanto la configurabilità del reato<br />

di bancarotta preferenziale (art. 216 legge fallim. comma 3), sarebbe un<br />

chiaro impedimento alla loro realizzabilità. Oltretutto l’esperto non potrebbe,<br />

chiaramente, rilasciare alcuna attestazione di ragionevolezza a<br />

fronte di condotte aventi disvalore penale. Una recente opinione è nel senso<br />

che sarà assai difficile, in presenza di un piano che abbia i connotati e la<br />

certificazione di ragionevolezza, giungere ad affermare responsabilità per<br />

bancarotta preferenziale ( 16 ). Si tratta di una posizione che, in linea generale,<br />

è condivisibile dato che si tratta di atti, pagamenti e garanzie oggettivamente<br />

esclusi dall’area di revocabilità e quindi dalla illiceità ai fini del<br />

concorso. Peraltro la stessa fonte osserva che, perlomeno con riferimento<br />

al previgente sistema, l’imputazione di solito, cadeva se in concreto veniva<br />

accertata la mancanza dell’elemento psicologico come quando si comprovava<br />

l’esclusiva finalità di risanamento dei progetti finalizzati alla salvaguardia<br />

dell’azienda coniugata alla mancanza di ragionevoli dubbi sulla loro<br />

fattibilità. In seguito, tuttavia, saranno esaminate situazioni che, ragionevolmente,<br />

non possono ricadere dietro lo scudo protettivo della disposizione.<br />

Passando ad esaminare, in via specifica, il contenuto della norma si osserva<br />

quanto segue. Il professionista che deve attestare la ragionevolezza,<br />

stante il richiamo alla normativa sulle fusioni (art. 2501-bis cod. civ., comma<br />

( 16 ) Bricchetti R., La disciplina della crisi di impresa e il nuovo sistema revocatorio: la<br />

riforma del diritto fallimentare nella delega legislativa, www. fallimento.ipsoa.it., 2005.

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