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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 479<br />

«2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell’articolo 16,<br />

eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nel fallimento<br />

chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano<br />

insinuare al passivo ulteriori interessi.»;<br />

c) dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:<br />

«La sentenza può essere appellata a norma dell’articolo 18.».<br />

Nota all’art. 111:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 121 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come<br />

modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 121 (Casi di riapertura del fallimento). – Nei casi preveduti dai nn. 3 e 4 dell’art.<br />

118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque<br />

creditore, può ordinare che il fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel<br />

patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando<br />

il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento al creditori vecchi e nuovi.<br />

Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l’istanza:<br />

1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo;<br />

2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del comma 2 dell’art. 16, eventualmente<br />

abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono<br />

chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al<br />

passivo ulteriori interessi.<br />

La sentenza può essere appellata a norma dell’art. 18.<br />

La sentenza è pubblicata a norma dell’art. 17.<br />

Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei<br />

nuovi creditori.<br />

Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.».<br />

Art. 112.<br />

Modifiche all’articolo 122 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 122 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il comma 2 è sostituito dal<br />

seguente:<br />

«Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V.».<br />

Nota all’art. 112:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 122 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come<br />

modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 122 (Concorso dei vecchi e nuovi creditori). – I creditori concorrono alle nuove<br />

ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto<br />

hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.<br />

Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V.».<br />

Art. 113.<br />

Modifiche all’articolo 123 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 123 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti<br />

modificazioni:<br />

a) al comma 1 la parola: «70» è sostituita dalla seguente: «67-bis»;<br />

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:<br />

«Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui<br />

all’articolo 69, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento.».

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