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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 459<br />

Nelle ipotesi previste nel secondo e comma 3, resta ferma la disciplina prevista dall’articolo<br />

2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del cod. civ..<br />

Qualora, nel caso di cui al comma 1, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste nel secondo<br />

e nel comma 3, si applica l’articolo 2447-decies, comma 6, del cod. civ..<br />

«72-quater (Locazione finanziaria). – Al contratto di locazione finanziaria si applica, in<br />

caso di fallimento dell’utilizzatore, l’articolo 72. Se è disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa<br />

il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere<br />

dal contratto.<br />

In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene<br />

ed è tenuto a versare alla curatela l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla<br />

vendita o da altra collocazione del bene stesso rispetto al credito residuo in linea capitale; per<br />

le somme già riscosse si applica l’articolo 67, comma 3, lettera a).<br />

Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito<br />

vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.<br />

In caso di fallimento delle societàautorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma<br />

di locazione finanziaria, il contratto prosegue; l’utilizzatore conserva la facoltà di acquistare,<br />

alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo<br />

pattuito.».<br />

Art. 60.<br />

Modifiche all’articolo 73 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 73, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «del giudice<br />

delegato; ma» sono sostituite dalle seguenti: «del comitato dei creditori;».<br />

Nota all’art. 60:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 73 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come<br />

modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 73 (Vendita a termine o a rate). – In caso di fallimento deI compratore, se il prezzo<br />

deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l’autorizzazione<br />

del comitato dei creditori il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore<br />

paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell’interesse legale.<br />

Nella vendita a rate con riserva della proprietà il fallimento del venditore non è causa di<br />

scioglimento del contratto.».<br />

Art. 61.<br />

Modifiche all’articolo 74 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 74 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti<br />

modificazioni:<br />

a) al comma 1, le parole: «dei commi secondo, terzo e quarto dell’art. 72» sono sostituite<br />

dalle seguenti: «dell’articolo 72, primo e comma 2»;<br />

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Se il curatore subentra, deve pagare integralmente<br />

il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi giàerogati.».<br />

Nota all’art. 61:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 74 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come<br />

modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 74 (Contratto di somministrazione). – Nelle vendite a consegne ripartite e nel contratto<br />

di somministrazione si applicano le disposizioni dell’art. 72, primo e comma 2.<br />

Se il curatore subentra, deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute<br />

o dei servizi giàerogati.».

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