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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 521<br />

Art. 86<br />

Legge fallim.<br />

I limiti oggettivi delle cose da non sottoporre alla apposizione dei sigilli sono rimasti parzialmente<br />

inalterati.<br />

Nello specifico, l’articolo in rassegna viene parzialmente riscritto nella parte in cui elenca<br />

i beni e le cose che devono essere consegnate direttamente al curatore e pertanto, senza la<br />

previa apposizione dei sigilli sulle stesse; ad esempio, il denaro contante, i titoli e le cambiali,<br />

le scritture contabili e ogni altra documentazione non ancora acquisita o depositata in cancelleria.<br />

Viene inoltre disciplinato il rimedio avverso il diniego da parte del curatore di esibizione<br />

delle scritture contabili al fallito o ad altri che ne abbiano diritto.<br />

Art. 87<br />

Legge fallim.<br />

L’articolo in commento sempre al fine di semplificare ed accellerare la procedura di inventariazione<br />

dei beni, consente al curatore di rimuovere i sigilli e di redigere l’inventario senza<br />

la previa autorizzazione del giudice delegato.<br />

Inoltre, in analogia con i nuovi poteri gestori attribuiti al curatore, questi, quando occorre,<br />

nomina egli stesso uno stimatore.<br />

Viene riproposta, per il resto, la disciplina attuale.<br />

Art. 87-bis<br />

I limiti oggettivi delle cose da non sottoporre alla apposizione dei sigilli sono rimasti sostanzialmente<br />

inalterati, come pure ciò che deve formare oggetto di inventariazione.<br />

Rispetto alla disciplina previgente, al fine di risolvere una dibattuta questione ermeneutica<br />

ed in accordo con le nuove disposizioni in materia di decreti di acquisizioni di cui all’articolo<br />

25, comma 1, n. 2, si è ritenuto di trattare la problematica dei beni sui quali i terzi vantino<br />

diritti nella più generale attività di formazione dell’inventario, includendo fra i beni inventariabili<br />

sia quelli che si trovano presso terzi consenzienti (salvo il diritto di costoro di<br />

chiederne la rivendica o la restituzione), sia quelli di cui il terzo ha il godimento in base<br />

ad un titolo opponibile, ma in questo caso il bene non viene preso in consegna dal debitore:<br />

si pensi al caso del soggetto che abbia in godimento un macchinario per effetto di un contratto<br />

di noleggio opponibile al curatore. Per assecondare esigenze di certezza dei traffici<br />

commerciali e di semplificazione, si è anche stabilito che beni che si trovano nella disponibilità<br />

del curatore possano non essere inventariati laddove sia immediatamente e chiaramente<br />

riconoscibile, quindi non contestato, il diritto reale o personale del terzo, evitando così la necessità<br />

di presentare domanda di rivendica o di restituzione.<br />

Art. 89<br />

Legge fallim.<br />

Nel comma 1 dell’articolo in rassegna e in sintonia con quanto novellato nell’articolo<br />

precedente, è stato precisato che il curatore deve predisporre l’elenco di tutti coloro che vantano<br />

diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari di cose in possesso o nella disponibilità<br />

del fallito.<br />

Art. 90<br />

Legge fallim.<br />

L’articolo in esame reca ex novo la disciplina della formazione e della consultazione del<br />

fascicolo della procedura fallimentare. Si segnala al riguardo la possibilità che alcuni atti siano<br />

custoditi separatamente per ragioni di riservatezza nonché il diritto del comitato dei creditori

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