19.05.2013 Views

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Parte I - Dottrina 259<br />

dotti aziendali, che sono anch’esse indispensabili per dare continuità al ciclo<br />

produttivo.<br />

Nella prospettiva qui suggerita, infatti, il problema non è d’attribuire al<br />

debitore un salvacondotto, che gli consenta di compiere tutti gli atti di gestione<br />

dell’impresa, purché non presentino particolari anomalie dal punto<br />

di vista funzionale: se così fosse, non vi sarebbe bisogno di una specifica<br />

disciplina fallimentaristica dell’istituto, ma ci si potrebbe accontentare di<br />

quella dettata dal codice civile per la cosiddetta pauliana.<br />

Il problema, invece, è di capire se si possono individuare alcune caratteristiche<br />

tipologiche della fattispecie, che consentano di sottrarla agli strali<br />

dell’impugnativa, senza ledere il bene inteso interesse dei creditori e senza<br />

aprire nel sistema revocatorio una falla troppo ampia, attraverso la quale<br />

possa passare ogni tipo d’operazione fraudolenta.<br />

Nel campo degli atti estintivi v’è, a livello comparatistico, una consolidata<br />

tradizione, che in buona sostanza si fonda – come s’è visto – sul riconoscimento<br />

d’alcune forme atecniche di garanzia, che in genere si riferiscono<br />

a rapporti continuativi o reiterati e che, proprio per questo, appaiono<br />

particolarmente meritevoli di tutela.<br />

Nel campo degli atti di disposizione, invece, non vi sono indicazioni altrettanto<br />

univoche, giacché persiste la preoccupazione che il debitore, con<br />

la scusa di dover gestire l’azienda, possa liquidare l’intero patrimonio, lasciando<br />

ai creditori solo le briciole.<br />

Come vedremo, la riforma ha compiuto qualche intervento anche in<br />

questa materia (vendite d’immobili ad uso abitativo; alienazioni necessarie<br />

al risanamento finanziario dell’impresa), ma manca ancora un sicuro criterio<br />

direttivo, di carattere generale, al quale affidarsi.<br />

Anche qui, forse, si potrebbe pensare di collegare l’esenzione dalla revoca<br />

al concetto di «fornitura», che in qualche modo richiama l’idea di una<br />

reiterazione di rapporti.<br />

Sul punto, però, si dovrà ritornare alla fine del lavoro, quando avremo<br />

modo d’esaminare il ruolo del danno nel nuovo sistema revocatorio.<br />

6. B) Le rimesse su conti correnti bancari. – Le considerazioni svolte con<br />

riferimento ai pagamenti compiuti nei termini d’uso consentono di comprendere<br />

meglio il fondamento dell’esenzione prevista per le rimesse effettuate<br />

su conti correnti bancari: anche qui, infatti, ci troviamo di fronte ad<br />

una garanzia impropria, costituita dal meccanismo del conto corrente, che<br />

sottopone ad una disciplina unitaria una serie di contrapposte pretese, per<br />

favorirne la compensazione; anche qui l’esenzione è limitata, come vedremo,<br />

ad atti che si trovano in una stretta relazione temporale con le prestazioni<br />

effettuate a favore del fallito; anche qui, in definitiva, si distingue tra<br />

vicende modificative o estintive dei rapporti di finanziamento intercorsi tra

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!