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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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334<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

e, poi, della consegna del piego al mittente-destinatario stesso, limitandosi<br />

invece a provvedere all’annullo del francobollo), da cui i mittenti non si separavano<br />

mai, provvedendo essi stessi alla presentazione all’addetto all’Ufficio<br />

postale, che apponeva il timbro sul foglio praticamente a mani del presentatore,<br />

con le conseguenze che si sanno in ordine al significato probatorio<br />

di tale gesto, posto che il foglio poteva anche essere presentato aperto<br />

(sul diritto o sul rovescio), e, dunque, si poteva inferire che il timbro desse<br />

certezza alla data della scrittura.<br />

Attualmente, la corrispondenza in corso particolare è stata sostituita<br />

dalla così detta «auroprestazione», cioè la prestazione di servizi postali da<br />

parte della persona fisica o giuridica che è all’origine della corrispondenza,<br />

prevista dall’art. 8 del d.lgs. 22 luglio 1999 n. 261, che è caratterizzata da:<br />

presentazione da parte del mittente-destinatario del plico chiuso; apposizione<br />

della dicitura «autoprestazione» sul fronte del plico; affrancatura in base<br />

alle vigenti tariffe del Corriere Prioritario; apposizione del bollo a data da<br />

parte dell’addetto e immediata restituzione ai presentatore.<br />

Essendo il plico per norma sempre chiuso, è evidente che non possono<br />

più farsi questioni sulla data della scrittura contenuta in esso, non essendo<br />

le Poste dotate di apparecchiature per la lettura ai raggi X, per cui tale mezzo<br />

di invio non può più neppure lontanamente somigliare a quelli che la<br />

norma dell’art. 2704 cod. civ. indica direttamente, o descrive come equipollenti.<br />

Di assoluta irrilevanza le determinazioni in merito, relative alla idoneità<br />

del timbro postale in autoprestazione a creare data certa, della Associazione<br />

bancaria italiana, organismo privo di finalità interpretative del diritto e le<br />

cui argomentazioni certamente non sono in alcun modo vincolati per il giudice.<br />

Parimenti inidoneo a colorare di certezza la data del documento de quo<br />

è l’estratto autentico del registro vincoli e del libro fidi (doc. 11 e 30 parte<br />

opponente): al di là della generale inutilizzabilità nei confronti del curatore<br />

– attesa la sua già menzionata posizione di terzietà, della valenza probatoria<br />

ex art. 2710 cod. civ. delle scritture contabili, efficace solo tra imprenditori<br />

(Cassazione, 14 gennaio 1999, n. 352, in Fall. 1999, n. 352), si osserva che i<br />

registri recano una vidimazione finale ben successiva al momento del fallimento,<br />

ed addirittura successiva alla udienza di verifica dello stato passivo<br />

(7 marzo 2003). La formalità è quindi, ai sensi dell’art. 45 legge fallim.,<br />

inopponibile alla procedura fallimentare, dovendo essere comunque apposta<br />

in momento anteriore al fallimento per essere efficace nei confronti di<br />

questo (Cassazione, 26 maggio 1997, n. 4646, in G. it., 1998, 1135; Tribunale<br />

Treviso, 16 gennaio 1999, in G. it., 1999, 1409).<br />

Da ultimo si osserva che il parere della Consob di cui al doc. 31 di parte<br />

opponente riguarda la mancata applicazione dell’art. 45 del regolamento<br />

Consob precitato, al di là della sua mancata vincolatività, riguarda in ogni

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