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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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274<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

implicano alcuna scorrettezza nei confronti del debitore (giacché sono<br />

considerati come espressione di un’ordinaria cautela di fronte al suo inadempimento),<br />

ma fanno presumere la conoscenza dello stato d’insolvenza:<br />

si tratta delle garanzie, giudiziali o volontarie, costituite dopo la scadenza<br />

del debito, per le quali è sempre prevista la revoca nel termine breve (ancora<br />

i sei mesi, di cui sopra), ma con una significativa inversione dell’onere<br />

della prova;<br />

c) infine, vi sono le operazioni che presentano delle anomalie sul piano<br />

funzionale e che, proprio per questo, implicano una scorrettezza nei confronti<br />

del debitore: si tratta dei contratti a prestazioni sperequate, dei pagamenti<br />

compiuti con mezzi anormali e delle garanzie supplementari, ottenute<br />

prima della scadenza del debito. Per tutti questi atti, oltre alla già detta inversione<br />

dell’onere della prova, è previsto un inasprimento della sanzione a<br />

carico del terzo, costituto dall’allungamento (prima due anni, ora dodici<br />

mesi) del termine necessario per il consolidamento dell’acquisto.<br />

7.3.2. Non mi sarei intrattenuto così a lungo su nozioni di carattere palesemente<br />

istituzionale – e chiedo scusa al paziente lettore – se esse non<br />

mettessero in evidenza un dato di notevole interesse ai nostri fini. Se non<br />

m’inganno, infatti, i precedenti rilievi dimostrano che la sproporzione tra<br />

le prestazioni, prevista dal comma 1 dell’articolo 67, non viene presa in considerazione<br />

dal legislatore solo come indice rivelatore dello stato d’insolvenza,<br />

ma, prima ancora, come sintomo di una scorrettezza dell’acquirente. Se<br />

così non fosse, la lesione «oltre il quarto» dovrebbe comportare una semplice<br />

inversione dell’onere della prova, alla stessa stregua di quanto accade per<br />

le garanzie concesse per debiti scaduti e per le ipoteche giudiziali; mentre<br />

essa implica un raddoppio del periodo sospetto e, quindi, acquista quella<br />

valenza sanzionatoria, di cui sopra s’è detto.<br />

In altri termini, quando il legislatore ha precisato che la sproporzione<br />

tra le prestazioni è «notevole» (come diceva il vecchio testo della norma),<br />

solo quando supera la soglia del venticinque per cento, non ha dettato<br />

un criterio per stabilire se la sproporzione stessa fosse rilevabile dai terzi<br />

già ad un primo sguardo (ictu oculi); ma ha inteso stabilire il livello, oltre<br />

il quale la scorrettezza del terzo, convenuto in revocatoria, deve ritenersi intollerabile;<br />

ha inteso stabilire, cioè, il livello oltre il quale la sproporzione<br />

deve ritenersi «ingiusta».<br />

7.3.3. Se quanto precede è vero, se ne deve dedurre che le due espressioni<br />

utilizzate dal legislatore – la sproporzione «oltre il quarto» edil«giusto»<br />

prezzo – non si riferiscono a realtà disomogenee, ma intendono risolvere,<br />

da due punti di vista contrapporti e speculari, lo stesso problema:<br />

quello di non lasciare impunita, per così dire, una grave scorrettezza nei<br />

confronti del debitore.

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