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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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304<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

estinguere i rapporti sorti per lo scopo al quale il patrimonio è stato destinato;<br />

ma è anche vero che il residuo dovrebbe andare ai creditori della società<br />

(in senso stretto) e che, di conseguenza, non si possono consentire<br />

sperperi ai loro danni.<br />

D’altro canto, quand’anche il patrimonio destinato dovesse essere talmente<br />

oberato di debiti, da non lasciar sperare neppure nel più piccolo esubero<br />

alla fine della sua liquidazione, resterebbe pur sempre il fatto che le<br />

accennate operazioni darebbero luogo, molto probabilmente, a delle pretese<br />

risarcitorie nei confronti della società e dei suoi organi gestori, con la<br />

conseguenza di rendere consigliabile e necessario – nell’interesse di tutti,<br />

compresi i creditori sociali – l’esercizio di un’impugnativa volta a coinvolgere<br />

la responsabilità di terzi.<br />

14.3.2. Il discorso è molto diverso per le garanzie ed i pagamenti, che<br />

hanno come oggetto le risorse del patrimonio autonomo e come destinatari<br />

i suoi creditori: in questo caso, infatti, non si verifica alcun danno a carico<br />

dei creditori della società ( 18 ), per la semplicissima ragione che le pretese<br />

sorte dalla gestione dello specifico affare godono di una prelazione sui beni<br />

in parola e, quindi, andrebbero soddisfatte in via prioritaria anche all’interno<br />

del concorso fallimentare (la fattispecie presenta significative analogie<br />

con il pagamento di un creditore munito di congrui e consolidati diritti<br />

di garanzia sul patrimonio del debitore).<br />

Naturalmente, i predetti pagamenti e le predette garanzie danneggiano i<br />

creditori «pari grado», qualora il patrimonio destinato sia insufficiente a<br />

soddisfarli tutti: ma qui ritorna il problema esaminato sopra, di capire in<br />

che modo e fino a che punto si possa rispettare la par condicio, se si esclude<br />

l’autonomo fallimento delle singole masse patrimoniali, di cui stiamo parlando.<br />

A mio sommesso avviso, anche in questo caso occorre distinguere: a)se<br />

la società èsolvente, ma il patrimonio destinato è insufficiente a coprire<br />

tutte le obbligazioni che vi fanno capo, le già viste considerazioni di carattere<br />

testuale e sistematico inducono a ritenere che il compito di far rispettare<br />

la par condicio nei pagamenti sia stato affidato (con i limiti di cui sopra)<br />

agli amministratori, i quali ne rispondono di persona (assieme alla società),<br />

qualora si siano macchiati di qualche colpa; b) se tanto la società,<br />

quanto il patrimonio destinato, risultano insolventi, non v’è più motivo<br />

( 18 ) La fattispecie alla quale s’allude, ora, nel testo è diversa da quella esaminata sopra, al<br />

numero 14.2.2., perché allora la discriminazione nasceva dallo stesso atto di segregazione patrimoniale<br />

(la destinazione di alcuni beni al soddisfacimento di certe pretese già esistenti),<br />

mentre qui ci si riferisce a crediti che sorgono (dopo il predetto atto di segregazione) direttamente<br />

dalla gestione dello specifico affare.

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