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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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308<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

cun dubbio: si discute sulla proprietà delle azioni di S.E.P. L’odierna reclamata<br />

ha, infatti, chiesto di «accertare e dichiarare l’inefficacia... dell’accordo<br />

stipulato con l’ing. Francesco Gaetano Caltagirone... accertare e dichiarare il<br />

diritto di Edizione Holding s.p.a. di esercitare la prelazione... nonché delle società...<br />

di effettuare... la denuntiatio» nonché di «... emettere lodo condizionale<br />

che dichiari l’obbligo dei signori Renè Fernando Coavilla, Ivano Beggio e<br />

Giuseppe Stefanel nonché delle società E.G.P. S.r.l. Gedit S.r.l. e Simod<br />

S.p.A., di intestare e consegnare le predette azioni ad Edizione Holding<br />

S.p.A. in proporzione alla partecipazione azionaria dalla stessa detenuta in<br />

S.E.P., nonché per le ulteriori azioni che – all’esito della denuntiatio – dovessero<br />

rimanere inoptate dagli altri soci S.E.P.: intestazione e consegna subordinate<br />

al previo pagamento da parte della qui concludente del prezzo dovuto ai<br />

convenuti, nell’imporre e nei termini previsti dal suindicato accordo di vendita<br />

e quali risultanti all’esito dell’istruttoria».<br />

Peraltro, sulla scorta dell’insegnamento del Supremo Collegio, non ci si<br />

può limitare alla prospettazione della controversia, ma si deve valutarne la<br />

serietà, nel senso, lo si ripete, non del probabile accoglimento della domanda,<br />

ma della sua non manifesta infondatezza.<br />

Si deve, quindi, innanzi tutto, delibare la questione dell’asserita violazione<br />

del patto di prelazione.<br />

Il collegio non ritiene di definire, in astratto, la natura giuridica della<br />

clausola di prelazione statutaria. Infatti la stessa, costituendo, per opinione<br />

assolutamente prevalente, una applicazione, in campo societario, della prelazione<br />

convenzionale, non ha, a differenza delle ipotesi di prelazione legale<br />

previste nel codice civile e nelle leggi speciali, una generale e completa regolamentazione.<br />

Ne consegue che la disciplina va desunta dal contenuto<br />

della clausola stessa, che, essendo, pur sempre, il frutto di un accordo,<br />

può variare da statuto a statuto (e, infatti, la prassi offre una serie di possibili<br />

configurazioni della clausola di prelazione).<br />

Va, quindi, valorizzato il dato testuale.<br />

L’art. 7 dello statuto, al comma primo, prevede: 1. In caso di alienazione<br />

di azioni per atto tra vivi, spetta agli azionisti il diritto di prelazione. 2. A tal<br />

fine il socio che intende alienare o in tutto o in parte la propria quota, dovrà<br />

inviare all’Organo Amministrativo raccomandata AR dalla quale risultino almeno:<br />

il numero delle azioni trasferende, il cessionario, il prezzo di cessione e<br />

le condizioni di pagamento. 3. Il Consiglio entro i sette giorni successivi al ricevimento<br />

della comandata, nelle medesime forme, ne darà comunicazione ai<br />

soci al domicilio risultante dal libro soci. Questi nei trenta giorni successivi,<br />

dovranno (sempre mediante raccomandata AR) comunicare al Consiglio se intendono<br />

esercitare la prelazione, e se intendono – ed eventualmente in tale<br />

misura – acquistare ulteriori azioni sulle quali non venisse esercitata la prelazione<br />

dagli altri soci. E contestualmente chiedere l’assenso al Consiglio stesso,<br />

ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6...».

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