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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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318<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

invece sufficiente, ai fini dell’estremo dell’opportunità richiesto dalla norma,<br />

che lo stato di fatto esistente in pendenza di giudizio comporti la mera<br />

possibilità, sia pure astratta, che si determinino situazioni tali da pregiudicare<br />

l’attuazione del diritto controverso (Cass. 12 febbraio 1982 n. 854 e,<br />

più Cass. 6 novembre 1964 n. 2694). «In altre parole l’opportunità di conservazione<br />

del bene non sorge solo in presenza di un pericolo attuale di sottrazione<br />

e distruzione, ma è sufficiente che si prospetti la semplice possibilità<br />

di pregiudizio e, più in generale, una situazione di fatto diversa da quella<br />

di diritto, tale che al termine della lite la parte istante non riuscirebbe ad<br />

ottenere il vantaggio che le spetta» (Cass. 27 settembre 1993 n. 9729; in tal<br />

senso anche Cass. 28 giugno 1969 n. 2342).<br />

Per negare ogni periculum i reclamanti osservano che l’assemblea paventata<br />

nel ricorso e la cui convocazione aveva indotto il giudice di prime<br />

cure a concedere la misura cautelare inaudita altera parte si è tenuta senza<br />

che la clausola di prelazione sia stata rimossa.<br />

È da rilevare, tuttavia, che l’assemblea potrebbe essere riconvocata e la<br />

prelazione eliminata.<br />

Sul punto i reclamanti hanno rilevato che tale evento dovrebbe risultare<br />

indifferente, proprio nella prospettazione fatta da controparte: poiché il negozio<br />

sarebbe stato concluso nella vigenza della clausola, stante il carattere<br />

reale di questa, si sarebbe potuto far valere la nullità e/o l’inefficacia senza<br />

alcun problema essendo la fattispecie già perfetta ed esaurita al momento<br />

della domanda arbitrale.<br />

L’osservazione dei reclamanti è, in parte, corretta, ma non viene portata<br />

alle conseguenze ultime. Innanzi tutto il collegio condivide quelle interpretazioni<br />

che predicano il carattere reale della causa di prelazione (Cass. 29<br />

agosto 1998 n. 8645; Tribunale Napoli, 4 giugno 1993; Tribunale Milano,<br />

22 giugno 2001; Tribunale Bassano del Grappa, 17 febbraio 1993; Tribunale<br />

Roma, 18 marzo 1998; Tribunale Como, 23 febbraio 1994) e, quindi,<br />

della possibilità del socio pretermesso di far valere l’inefficacia del negozio<br />

(si propende per tale interpretazione (Cass. 16 ottobre 1959, n. 2881; Tribunale<br />

Napoli, 4 giugno 1993; Tribunale Milano, 23 settembre 1991; Tribunale<br />

Catania, 20 novembre 2002; Tribunale Catania, 6 febbraio 2003) in<br />

quanto il contratto, non nullo né annullabile, tuttavia, di fronte all’azione di<br />

alcuni soggetti lesi, si manifesta inidoneo a produrre i propri effetti e viene<br />

travolto, non a causa di un vizio intrinseco, ma in forza di una circostanza<br />

ad esso esterna; non per quella della nullità (Cass., 21 ottobre 1973, n.<br />

2763; Appello Bari, 29 aprile 1989; Tribunale Como, 23 febbraio 1994; Tribunale<br />

Napoli, 12 ottobre 1988; Tribunale Rimini, 12 aprile 1984), che è<br />

vizio che attiene all’essenza del negozio ed è prevista dalla legge solo nelle<br />

ipotesi più gravi; non, infine, per quella dell’annullabilità (Appello Napoli,<br />

12 gennaio 1969; Appello Bari, 14 dicembre 1959) che può comminarsi solo<br />

nei casi espressamente previsti).

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