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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte II - Giurisprudenza 335<br />

caso il pegno irregolare di titoli – ovvero quello in cui è consentito al credito<br />

che possiede il bene dato in pegno di farne uso e poi sostituirlo con il tantundem,<br />

e non già la ipotesi oggetto della presente cognizione, che è per<br />

contro un pegno regolare con patto di rotatività.<br />

Il titolo che fonderebbe la causa di privilegio del credito della banca avverso<br />

il fallimento non è dunque stato provato.<br />

IV. La banca chiede inoltre, in riforma del provvedimento del G.D., di<br />

essere ammessa al passivo per A 83.704,94 in chirografo in relazione al saldo<br />

debitore al momento del fallimento del c/c n. 4358 intestato alla fallita.<br />

La banca infatti ha prodotto un contratto di apertura di conto corrente<br />

privo di alcuna data certa ex art. 2704 cod. civ. (v. supra); né i due documenti,<br />

anch’essi in fotocopia (docc. 19 e 18), contenenti calcoli del preteso<br />

credito effettuati dalla banca, provenienti unilateralmente dalla stessa, privi<br />

di valore contrattuale e di data certa. Nessuna prova è stata pertanto fornita<br />

della stipulazione di un contratto bancario, pattuizione che deve essere effettuata<br />

in forma scritta a pena di nullità ex art. 117 t.u. bancario.<br />

Alcuna rilevanza può essere fornita alla produzione di documentazione<br />

contenente gli estratti conto del rapporto allegato come esistente fra Fin.-<br />

Tess. soc. per az. e Banca si tratta di atti privi di alcuna data certa o verificabile,<br />

formati e prodotti unilateralmente dalla banca e non, mentre<br />

non possono essere utilizzati nei confronti del curatore, che non è imprenditore<br />

per i fini di cui all’art. 2710 cod. civ. (Cassazione, 14 gennaio 1999, n.<br />

352, in Fall. n. 12/1999, 1315).<br />

L’Istituto di credito che voglia, infatti, essere ammesso al passivo del fallimento<br />

presunto correntista deve dare, soprattutto nel giudizio di opposizione,<br />

che è giudizio a cognizione piena, piena prova del suo credito ai sensi<br />

dell’art. 2679 cod. civ. non potendosi giovare nei confronti del curatore,<br />

stante la sua posizione di terzo, degli effetti della approvazione tacita del<br />

conto ex art. 1832 cod. civ. (peraltro nella presente causa non è stata nemmeno<br />

provata la spedizione al correntista), validi solo fra le parti (Cassazione,<br />

9 maggio 2001, n. 6465, in Fall. 2002, 389; Tribunale Monza, 9 aprile<br />

2002, in Fall. 2003, 199; Tribunale Padova, 6 agosto 2003, in Giur. Mer.,<br />

2004, 922; Tribunale Roma, 24 luglio 2000, in Dir. e prat. Societaria<br />

2001, f. 4, 73).<br />

La domanda deve quindi essere rigettata per mancata prova del credito.<br />

V. Da ultimo la banca opponente insiste per la ammissione al passivo<br />

del credito di A 63.856,47 in chirografo in forza della fideiussione rilasciata<br />

da Fin.tess. a favore della banca in relazione alla posizione debitoria per<br />

mutuo chirografario di soc. a resp. lim. Ardea, partecipata della fallita. Anche<br />

in tal caso deve ritenersi la mancata prova da parte dell’istante dei presupposti<br />

della propria domanda. Il contratto di fideiussione infatti reca la<br />

data del 29 gennaio 1999 ma essa appare priva dei requisiti di necessaria<br />

certezza, essendo solo stato apposto, sul retro in bianco del foglio contenen-

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