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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

arretrati (salvo quanto si dirà subito in appresso), giacché, in caso contrario,<br />

non si riuscirebbe a capire come mai negli altri casi tali atti solutori vengano<br />

esclusi dall’esenzione (e, andando a ritroso, se venisse incluso nell’esenzione<br />

il pagamento di debiti già da tempo scaduti, non si riuscirebbe più a capire<br />

per quale motivo si sia voluto tenere fermo, nel nostro ordinamento, un istituto<br />

così controverso, come quello della revocatoria fallimentare dei pagamenti).<br />

12.7. Il rilievo del danno ai fini della revocatoria. – Per concludere, dunque,<br />

ci troviamo di fronte ad una deroga al principio, secondo il quale l’esenzione<br />

dalla revoca non potrebbe coprire il rimborso dei mutui e dei rapporti<br />

finanziari.<br />

A ben guardare, però, anche questa eccezione è solo apparente, perché<br />

non si può fare a meno di ricordare che anche prima della riforma, secondo<br />

la dottrina e la giurisprudenza dominanti, il pagamento dei canoni di<br />

leasing (al pari del pagamento delle ultime rate di una compravendita<br />

con riserva di proprietà) sfuggiva alla revocatoria, ogni qual volta avesse<br />

consentito di far acquistare alla massa un bene di valore maggiore delle<br />

somme sborsate. Non si deve dimenticare, cioè, che anche prima della riforma<br />

la funzione di garanzia della riserva di proprietà consentiva d’equiparare,<br />

ai fini della revocatoria, certi pagamenti a quelli compiuti in favore<br />

di un creditore dotato di un congruo e consolidato diritto di prelazione sul<br />

patrimonio del fallito.<br />

Tutto ciò, per un verso, è rassicurante; per altro verso, pone nuovi interrogativi.<br />

A) Èrassicurante, perché dimostra che non ci troviamo di fronte ad<br />

un’assoluta anomalia rispetto al sistema: la norma, infatti (anche se avrebbe<br />

dovuto essere scritta in maniera diversa), si richiama pur sempre al principio,<br />

in base al quale non possono essere revocati gli atti estintivi, nei quali la<br />

mano che dà ègarantita dalla mano che riceve (come accade negli istituti<br />

della compensazione, della riserva di proprietà, del conto corrente ordinario<br />

o bancario, e così via dicendo).<br />

B) Pone nuovi interrogativi, perché ci si deve chiedere se il pagamento<br />

di canoni arretrati – che, sulla base del solo richiamo alla lettera a) comma 3<br />

dell’art. 67, resterebbe soggetto a revoca – non possa sfuggire all’impugnativa,<br />

qualora trovi una congrua copertura nel valore del bene concesso in<br />

leasing.<br />

A mio sommesso avviso, la risposta deve essere affermativa (e, cioè, favorevole<br />

all’esenzione), se il predetto valore del bene, al tempo dell’atto, riesce<br />

a coprire (oltre all’importo del singolo pagamento, anche) l’intero ammontare<br />

delle somme (i canoni residui ed il prezzo dell’opzione) ancora necessarie<br />

per il consolidamento dell’acquisto: solo a tali condizioni, infatti, si<br />

può affermare che l’atto solutorio non arreca danno alla massa.

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