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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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524<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Artt. 98 e 99<br />

Legge fallim.<br />

Gli articoli in oggetto contengono la previsione di un’unica ampia categoria di «impugnazioni»<br />

dello stato passivo, all’interno della quale si collocano, attraverso l’esplicitazione<br />

dei relativi presupposti, le tre species dell’opposizione, dell’impugnazione propriamente detta<br />

e della revocazione. L’unificato procedimento di impugnazione, viene governato dal modello<br />

camerale, destinato a chiudersi con decreto non reclamabile, ma ricorribile per cassazione.<br />

L’articolazione del procedimento, nonostante la sua snellezza, garantisce il rispetto del<br />

contraddittorio e del diritto di difesa.<br />

In mancanza di contestazioni da parte del curatore o di altri creditori, il tribunale può<br />

accogliere la domanda, anche in via provvisoria, con decreto pronunciato nella stessa udienza.<br />

In mancanza, ovvero quando pronuncia in via provvisoria, il tribunale provvede in via definitiva<br />

con decreto motivato entro venti giorni dall’udienza.<br />

Art. 84<br />

Decreto legislativo<br />

L’articolo in commento prevede l’espressa abrogazione dell’articolo 100 della legge fallim.,<br />

già colpito dalle pronunce della Consulta che ne hanno dichiarato, a più riprese, l’illegittimità<br />

costituzionale. Art. 101 Legge fallim. Viene dettata una nuova e compiuta disciplina<br />

delle domande tardive, attraverso la riduzione dei termini per la relativa presentazione – dodici<br />

mesi, prorogabili fino a diciotto a far data dal deposito del decreto di esecuzione dello<br />

stato passivo – e la limitazione della possibilità di presentare domande fino all’esaurimento<br />

delle ripartizioni dell’attivo ai soli casi di comprovata causa non imputabile.<br />

Art. 102<br />

Legge fallim.<br />

Viene altresì prevista la possibilità che il tribunale, dietro motivata istanza del curatore,<br />

decreti, sentito anche il comitato dei creditori ed il fallito, il non farsi all’accertamento del<br />

passivo dopo la presentazione delle domande di ammissione e prima dell’udienza per la verifica,<br />

qualora risulti che non vi sia alcuna prospettiva di realizzare un attivo da distribuire ai<br />

creditori, fatto salvo il pagamento delle spese della procedura e dei crediti prededucibili. L’obiettivo<br />

è quello di realizzare, in esecuzione della delega, l’economia del mezzo processuale e,<br />

al contempo, di consentire al creditore istante i benefici fiscali ordinariamente connessi alla<br />

presentazione della domanda di ammissione al passivo.<br />

Art. 103<br />

Legge fallim.<br />

Viene infine previsto che ai procedimenti relativi all’accertamento dei diritti reali e personali<br />

dei terzi sui beni immobili e mobili si applica il regime probatorio previsto dall’articolo<br />

621 cod. proc. civ. in tema di opposizione di terzo.<br />

Viene poi introdotto il potere del creditore di modificare la domanda e di chiedere<br />

l’ammissione al passivo del controvalore bene che non sia stato acquisito all’attivo della procedura.<br />

Il Capo settimo contiene le modifiche del capo VI rubricato della liquidazione dell’attivo<br />

del Titolo II della legge fallim. e, segnatamente, degli articoli da 104 a 110.<br />

Coerentemente con l’impostazione della delega verso una semplificazione ed una maggiore<br />

efficienza della procedura, il d.lgs. ha tenuto conto, in materia di liquidazione e di ripartizione<br />

dell’attivo, delle prassi virtuose poste in essere dai tribunali più attenti che da tempo<br />

adottano soluzioni liquidatorie che privilegiano la duttilità e la rapidità delle operazioni di

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