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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte II - Giurisprudenza 303<br />

sto) e call (vendita), posto che all’attualità dell’obbligo dar corso alla vicenda<br />

traslativa (propria del preliminare) si contrappone oggi il «solo» reciproco<br />

assoggettamento all’altrui diritto potestativo di vendere e di acquistare,<br />

nella specie condizionato all’eliminazione della prelazione statutaria (e vi era<br />

dubbio che, nel caso di specie, si trattasse di una condizione e non piuttosto<br />

di un termine, stante la mancata produzione del testo delle opzioni da parte<br />

dei resistenti, la circostanza che gli stessi avevano affermato di aver ricevuto<br />

una proposta che nelle sue linee generali ripeteva lo schema di quella a suo<br />

tempo inviata dalla reclamata, ove la modifica dello statuto era ricostruita in<br />

termini temporali e il fatto che l’osservanza dell’accordo sottoscritto era<br />

presidiata da un incentivo economico ad adempiere, ossia dalla previsione<br />

di una penale).<br />

Quanto all’opzione, il giudice rilevava che, pur non producendo l’effetto<br />

traslativo, assoggettando il concedente alla decisione dell’opzionario, non<br />

rendeva meno rilevante il vincolo, tant’è che la dichiarazione del concedente<br />

si considera quale proposta irrevocabile agli effetti di cui all’art. 1329<br />

cod. civ.<br />

Quanto al periculum in mora, evidenziava che l’efficacia reale del patto<br />

avrebbe finito per essere travolta l’approvazione della modifica statutaria,<br />

non potendo ritenersi che, mutato il tenore dell’art. 7, la vecchia disposizione<br />

potesse mantenere efficacia ultrattiva. Vi era, quindi, la necessità di cristallizzare<br />

la situazione esistente nonché di gestire in via temporanea le azioni<br />

ex art. 2352 cod. civ.<br />

I resistenti d’altro canto, avrebbero dovuto essere indifferenti al soggetto<br />

cui vendere perché, comunque, il prezzo sarebbe stato pur sempre quello<br />

richiesto dal terzo.<br />

Infine, con riferimento all’oggetto, riteneva destituita di fondamento la<br />

pretesa di parte resistente di limitazione della pronuncia ad una quota pari<br />

al 17,15%, ossia a quella porzione spettante ad Edizione Holding s.p.a. sulla<br />

base della sua attuale (25,76%). E, infatti, i soci pretermessi, compresa la<br />

ricorrente, vantavano una legittima aspettativa l’esercizio dell’opzione su<br />

tutte le azioni messe in vendita. Non avendo i resistenti specificato nel concreto<br />

e con riferimento a ciascuno di essi l’entità delle azioni opzionate, ogni<br />

limitazione sul piano dell’oggetto del sequestro sarebbe stata del tutto casuale.<br />

Con ricorsi depositati il 12 dicembre 2005 Renè Ferdinando Caovilla,<br />

Ivano Beggio, Giuseppe Stefanel, Gedit s.r.l., EGP s.r.l., da un lato (procedimento<br />

n. 9963/2005 B), e Simod s.r.l., dall’altro (procedimento n. 9965/<br />

2005 B), proponevano reclamo contro il provvedimento cautelare concesso.<br />

Nel primo i ricorrenti evidenziavano quanto segue.<br />

Eccepivano, innanzi tutto, la carenza di prove, anche di quelle richieste<br />

nel procedimento cautelare, che l’offerta Caltagirone, oltre ad essere stata<br />

proposta, fosse stata anche accettate. Le stesse non potevano essere rinve-

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