19.05.2013 Views

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

460<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Art. 62.<br />

Modifiche all’articolo 76 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 76 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al comma 1, le parole: «è risolto»<br />

sono sostituite dalle seguenti: «si scioglie».<br />

Nota all’art. 62:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 76 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come<br />

modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 76 (Contratto di borsa a termine). – Il contratto di borsa a termine, se il termine<br />

scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, si scioglie alla data della dichiarazione<br />

di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e i valore delle cose o dei<br />

titoli alla data di dichiarazione di fallimento è versata nel fallimento se il fallito risulta in credito,<br />

o è ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario.».<br />

Art. 63.<br />

Modifiche all’articolo 77 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 77 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al comma 2 la parola: «Egli» è<br />

sostituita dalla seguente: «L’associato».<br />

Nota all’art. 63:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 77 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come<br />

modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 77 (Associazione in partecipazione). – La associazione in partecipazione si scioglie<br />

per il fallimento dell’associante. L’associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per<br />

quella parte dei conferimenti, la quale non è assorbita dalle perdite a suo carico.<br />

L’associato tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che<br />

sono a suo carico.<br />

Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall’art. 150.».<br />

Art. 64.<br />

Sostituzione dell’articolo 78 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 78 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 78 (Conto corrente, mandato, commissione). – I contratti di conto corrente, anche<br />

bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti.<br />

Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario.<br />

Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario<br />

è trattato a norma dell’articolo 111, comma 1, n. 1), per l’attività compiuta dopo il fallimento.».<br />

Art. 65.<br />

Modifiche all’articolo 79 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 79 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti<br />

modificazioni:<br />

a) al comma 1, le parole: «il giorno della dichiarazione di fallimento» sono sostituite dalle<br />

seguenti: «dal giorno della dichiarazione di fallimento»;<br />

b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il credito è regolato a norma<br />

dell’articolo 111, comma 1, n. 1).».<br />

Nota all’art. 65:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 79 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come<br />

modificato dal presente decreto:

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!