19.05.2013 Views

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

368<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

to veste di imprenditore commerciale, ma, di contro, di imprenditore agricolo,<br />

non assoggettabile, come tale, a fallimento (si rammenta che l’art.<br />

2249 cod. civ. stabilisce che le società che hanno per oggetto l’esercizio<br />

di un’attività commerciale devono necessariamente costituirsi in forma di<br />

soc. nome coll., di soc. acc. sempl., di soc. per az., di s.a.p.a. e di soc. a resp.<br />

lim.; viceversa, lo svolgimento in forma collettiva di attività di natura non<br />

commerciale (ovvero di attività agricola: tertium non datur) può esplicarsi<br />

sia mercé il modulo organizzativo della società semplice sia attraverso i moduli<br />

di organizzazione che sostanziano la soc. nome coll., la soc. acc. sempl.,<br />

la soc. per az., la s.a.p.a. e la soc. a resp. lim.) ed abbia assunto successivamente<br />

(pur sempre nel periodo sospetto, ma, evidentemente, prima della<br />

dichiarazione di fallimento) a proprio oggetto una delle attività ricomprese<br />

nella previsione dell’art. 2195 cod. civ.<br />

Ebbene, per siffatta evenienza non possono che reiterarsi le conclusioni<br />

cui si è inteso addivenire in relazione all’imprenditore commerciale individuale<br />

(regolarmente iscritto nel registro delle imprese): lo stato di decozione<br />

e la sua conoscenza ovvero la sua ignoranza fungono da presupposti della<br />

revocatoria fallimentare a prescindere dalla sussistenza, al dì del compimento<br />

dell’atto, e dalla correlata conoscenza dello stato di imprenditore esposto<br />

a fallimento.<br />

Nondimeno le medesime conclusioni possono a giusta ragione essere ribadite<br />

anche in relazione al caso in cui, sussistente senz’altro la posizione di<br />

socio illimitatamente responsabile della soc. acc. sempl. ovvero della soc.<br />

nome coll. poi dichiarata fallita allorquando l’atto revocando fu posto in essere,<br />

il terzo chiamato in revocatoria abbia dedotto di non aver avuto conoscenza<br />

di tale veste.<br />

noscenza, in capo al terzo, della qualità di socio illimitatamente responsabile può esser raggiunta<br />

attraverso l’effetto dell’opponibilità della pubblicità dichiarativa (assimilandosi, quoad<br />

effectum, la conoscibilità con l’effettiva conoscenza); e se è vero che l’atto revocando ben può<br />

essere – nei termini di cui sopra – neutro (siccome compiuto dal socio in proprio e non essendo<br />

inerente all’esercizio dell’impresa – per cui il terzo, perlomeno dalla natura dell’atto,<br />

avrebbe potuto sospettare dell’appartenenza del socio alla società –): dovrà allora concludersi<br />

che sarà buona norma, per il terzo, eseguire sempre una visura al registro delle imprese al nome<br />

dell’altro contraente – quale che sia l’atto che sta per concludersi – per verificare l’esistenza<br />

o no di un potenziale vincolo sociale di questi con una società in stato di insolvenza. Non<br />

può nascondersi, però, a questo punto, una obiettiva perplessità in merito all’eccessiva onerosità<br />

e gravosità della posizione del terzo contraente.<br />

2.5 Potrebbe infine anche prospettarsi una decisiva difficoltà per la tesi del tribunale, se<br />

si argomenta che l’efficacia dichiarativa di cui all’art. 2193 cod. civ. dovrebbe valere solo nei<br />

confronti dei terzi che entrano in rapporto con l’imprenditore (individuale o collettivo), e non<br />

coi soci in proprio. Invero, il terzo che conclude un negozio col socio, o il terzo creditore, non<br />

dovrebbe essere investito in alcun modo dalla detta efficacia dichiarativa: peraltro, in quali<br />

ipotesi di diritto positivo al terzo può essere opposta la qualità di socio ex art. 2193 cod.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!