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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte II - Giurisprudenza 337<br />

e) A 1.456.271,76 in chirografo a seguito di avallo cambiario sottoscritto<br />

dalla fallita a favore delle cambiali agrarie emesse da Tessarin Savino (credito<br />

escluso stante la nullità del negozio di avallo in quanto garanzia espressa<br />

dalla società a favore dell’amministratore della stessa),<br />

f) ed infine A 7.172,97 in prededuzione per spese relative alla proposizione<br />

della istanza di fallimento (istanza rigettata in quanto avente natura<br />

accessoria rispetto alle altre).<br />

In breve, e rimandando alla parte motiva per le dettagliate motivazioni<br />

di opposizione distinte per ogni singolo rapporto creditorio, esponeva la<br />

Banca di avere fornito prova completa del proprio credito e insisteva per<br />

la ammissione dello stesso.<br />

Si costituiva, alcuni giorni prima della prima udienza del 17 settembre<br />

2003, il fallimento insistendo per il rigetto della opposizione e la conferma<br />

del provvedimento del G.D. e chiedendo in via riconvenzionale la declaratoria<br />

di inefficacia ex art. 64 legge fallim. – o in subordine ex art. 2901 cod.<br />

civ. e art. 66 legge fallim. – della fideiussione 23 febbraio 2001 a favore di<br />

In.Food., ed in via ulteriormente subordinata l’accertamento della invalidità<br />

ex artt. 2384 e 2384 bis cod. civ. della medesima garanzia, nonché la dichiarazione<br />

di nullità ex art. 1418 cod. civ. della garanzia per avallo prestata dalla<br />

fallita a favore del suo amministratore.<br />

A fronte della comparsa della procedura l’opponente eccepiva la tardività<br />

delle domande riconvenzionali ai sensi dell’art. 167 cod. proc. civ. e la<br />

inammissibilità delle stesse in quanto non autorizzate dal G.D., essendo stata<br />

richiesta e concessa la autorizzazione in un momento successivo alla proposizione<br />

delle domande stesse.<br />

Concessi i termini di cui agli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. il G.I. rigettava<br />

le istanze istruttorie e invitava le parti a precisare le loro conclusioni.<br />

Precisate le conclusioni come sopra riportate le causa perveniva alla decisione<br />

del collegio previa assegnazione dei termini per comparse e per memorie<br />

conclusionali.<br />

Motivi della decisione. – I. Preliminarmente appare opportuno chiarire<br />

che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’onere della prova grava<br />

per intero sul creditore che chiede di essere ammesso al passivo del fallimento:<br />

ciò si giustifica per la natura di ordinario giudizio di cognizione dell’opposizione<br />

allo stato passivo, nell’ambito del quale l’opponente assume la<br />

veste di attore (e deve fornire ex novo la prova piena del suo credito) ed il<br />

curatore quella di convenuto, e il tribunale deve riesaminare l’intero rapporto<br />

da cui trae origine il credito insinuato.<br />

Nell’ambito del giudizio di opposizione il giudice conosce dell’intero<br />

rapporto allegato dal creditore a sostegno della sua originaria domanda,<br />

senza che sia in alcun modo vincolante la motivazione del provvedimento<br />

di rigetto del G.D.: nonostante abbia la natura di impugnazione la opposizione<br />

in commento è atta solo a determinare il passaggio da una fase a co-

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