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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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376<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

parte, la stessa Relazione al d.lgs. n. 310/04 formalmente distingue i piani<br />

predisposti dal consiglio di gestione e le operazioni strategiche. Una simile<br />

ricostruzione avrebbe significative implicazioni sistematiche. Infatti, le operazioni<br />

strategiche potrebbero essere non solo semplicemente approvate dal<br />

consiglio di sorveglianza, ma anche direttamente decise ed elaborate da tale<br />

organo, con la conseguenza che in questo caso gli amministratori avrebbero<br />

una competenza meramente esecutiva.<br />

L’interpretazione, tuttavia, non è condivisibile in quanto si pone in palese<br />

contrasto con l’art. 2409-novies, comma 1, secondo cui «la gestione dell’impresa<br />

spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni<br />

necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale».<br />

Pertanto, malgrado la formulazione poco felice della norma introdotta<br />

nel 2004, occorre propendere per una soluzione più rigorosa, nel senso<br />

che non si può attribuire al consiglio di sorveglianza una competenza più<br />

ampia di quella autorizzatoria, che si sostanzia in un potere di veto rispetto<br />

alle iniziative del consiglio di gestione ( 12 ), come confermato dal confronto<br />

comparativo con le discipline del sistema dualistico presenti in altri ordinamenti<br />

e nel regolamento della società europea. Peraltro, ciò risponde ad una<br />

più corretta ricostruzione letterale della norma: infatti, sul piano ermeneutico,<br />

come è pacificamente riconosciuto, un verbo (così come un aggettivo)<br />

che segue due termini si presume riferito ad entrambi, a meno che non vi<br />

sia un’evidente incompatibilità o contraddittorietà.<br />

La ricostruzione proposta implica inoltre una delimitazione del potere<br />

deliberativo del consiglio di sorveglianza alle sole materie di competenza<br />

degli amministratori, per cui a rigore è da escludere che fra le operazioni<br />

prese in considerazione dalla norma possano essere ricomprese anche quelle<br />

di competenza assembleare, nonostante le stesse possano avere una rilevanza<br />

strategica (si pensi ad una trasformazione finalizzata ad acquisire benefici<br />

di regimi normativi di favore, ad una fusione opportuna per aumentare<br />

la competitività sul mercato, ad una scissione giustificata da esigenze di<br />

riorganizzazione aziendale, nonché alle diverse manovre difensive volte a<br />

contrastare un’o.p.a. ostile). Si può, tuttavia, sostenere che rispetto a questo<br />

tipo di operazioni strategiche, il potere di veto del consiglio di sorveglianza<br />

può operare, se previsto dallo statuto, soltanto nella fase preassembleare di<br />

competenza degli amministratori, i quali devono assicurarsi l’adesione dell’organo<br />

di controllo, prima di sottoporre le proprie iniziative e determina-<br />

( 12 ) Com’è noto, un’interpretazione restrittiva tendeva a prevalere in dottrina anche con<br />

riguardo al previgente art. 2364, comma 1, n. 4: si vedano, fra gli altri, F. Bonelli, Le direttive<br />

dell’assemblea agli amministratori di società per azioni, inGiur. comm., 1984, I, 5; F.<br />

Corsi, Poteri dell’assemblea e poteri del consiglio di amministrazione in rapporto all’art.<br />

2364, n. 4 cod. civ., inForo it., 1974, I, 136.

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