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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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540<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

L’obiettivo è quello di recuperare l’attività economica del fallito per permettergli un nuovo<br />

inizio, una volta azzerate tutte le posizioni debitorie. Nelle legislazioni nelle quali è stato<br />

già ampiamente sperimentato, l’istituto dell’esdebitazione viene strutturato in guisa da prevenire,<br />

attraverso impedimenti e/o preclusioni, utilizzi impropri della procedura in danno dei<br />

creditori. Secondo il criterio dettato dalla legge delega il fallito è ammesso alla esdebitazione<br />

qualora sussistano determinate condizioni consistenti:<br />

a) nell’avere cooperato con gli organi della procedura ai fini dell’accertamento del passivo<br />

e del proficuo svolgimento della procedura, evitando di provocare o contribuire a provocare<br />

ritardi nella stessa;<br />

b) nel non avere beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti;<br />

c) nel non avere tenuto comportamenti penalmente rilevanti, quali distrazione dell’attivo<br />

o esposizione di passività inesistenti, causazione o aggravamento del dissesto rendendo difficile<br />

la ricostruzione del patrimonio e degli affari, ricorso abusivo al credito ovvero nel non<br />

avere riportato condanne per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica,<br />

l’industria o il commercio, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.<br />

In sintonia con gli elencati principi di delega, l’istituto è stato strutturato in modo tale da<br />

evitare che, nella applicazione pratica, possa incentivare distorsioni nei comportamenti del<br />

debitore insolvente. Altrimenti, il sistema si sbilancerebbe a danno dei creditori in un ottica<br />

di un vero privilegio e non del mero favor debitoris, in stridente contrasto rispetto alla finalità<br />

di sviluppo dell’economia. Una previsione meramente e totalmente liberatoria per il debitore<br />

irrigidirebbe il sistema creditizio producendo una contrazione non solo del credito bancario e<br />

finanziario ma anche del sistema delle forniture, così rallentando il ciclo economico.<br />

L’ammissione alla esdebitazione, è stata quindi ancorata a parametri e limitazioni che ne<br />

evitino speculazioni dannose per il mercato. A tal fine, è stata espressamente inserita come<br />

condizione preclusiva dell’esdebitazione la circostanza che non siano stati soddisfatti, neppure<br />

in parte, i creditori concorsuali. Invero, nella stessa legge delega si rinvengono spunti che<br />

militano a favore di tale scelta, difatti la terminologia utilizzata «debiti residui» e ha permesso<br />

di introdurre la suddetta soluzione.<br />

Art. 142<br />

Legge fallim.<br />

L’articolo introduce nell’ordinamento l’istituto della esdebitazione a favore del fallito<br />

persona fisica per i debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti e reca<br />

l’elenco delle condizioni per l’ammissione al beneficio. In primo luogo, viene posta la condizione<br />

secondo cui il debitore fallito deve aver cooperato con gli organi della procedura fallimentare<br />

o concordataria, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento<br />

del passivo e deve essersi adoperato positivamente per il proficuo svolgimento delle<br />

operazioni.<br />

In secondo luogo il fallito non deve aver ritardato o aver contribuito a ritardare lo svolgimento<br />

delle procedure.<br />

Inoltre, viene dettata l’ulteriore condizione secondo il fallito non deve aver violato l’obbligo<br />

di consegna al curatore della corrispondenza relativa ai rapporti attratti nel fallimento ai<br />

sensi dell’articolo 48.<br />

Viene poi espressamente previsto che il fallito non deve aver beneficiato di altra esdebitazione<br />

nei dieci anni precedenti la richiesta.<br />

Ancora, il fallito non deve aver distratto l’attivo o esposto passività inesistenti, non deve<br />

aver cagionato o aggravato il dissesto né aver fatto ricorso abusivo al credito. Inoltre non deve<br />

essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta e delitti<br />

contro l’economia pubblica, industria e commercio o per altri delitti compiuti in connessione<br />

con l’esercizio dell’impresa, fatta salva l’intervenuta riabilitazione.<br />

Il comma 2 dell’articolo in commento chiarisce che l’esdebitazione non può essere concessa<br />

nell’ipotesi in cui non siano stati soddisfatti neppure in parte i creditori concorsuali.

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