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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 263<br />

teggiamento del correntista è «pilotato» dalla banca, per ottenere una significativa<br />

riduzione della sua esposizione debitoria.<br />

Al riguardo, infatti, è opportuno ricordare come la suprema Corte abbia<br />

avuto modo di precisare, in molte occasioni, che le rimesse debbono ritenersi<br />

soggette all’impugnativa, anche quando cadono su un conto corrente<br />

formalmente «affidato», ma sostanzialmente chiuso (come accade, quando<br />

la banca si rifiuta di consegnare al cliente i carnet d’assegni necessari per<br />

utilizzare le somme messe a sua disposizione).<br />

La riforma si pone nel solco tracciato dal supremo Collegio, ma in un<br />

certo senso lo amplia, giacché contempla anche le ipotesi nelle quali l’azienda<br />

di credito non ha chiuso il rapporto, ma si è limitata ad ordinare un parziale<br />

rientro. A ben guardare, infatti, anche qui v’è un’anomalia nel funzionamento<br />

del conto, giacché alcune rimesse, invece d’essere utilizzate per<br />

espletare il servizio cassa, vengono dirottate a ripianare i rapporti interni<br />

tra correntista e banca, con una sostanziale riduzione del fido, da sanzionare<br />

sul piano revocatorio.<br />

6.4. La struttura della norma e la ripartizione dell’onere della prova. –<br />

Una volta chiariti gli obiettivi della riforma, diventa più agevole verificare<br />

– anche se mi si potrebbe obbiettare che incorro in un’inversione logica nella<br />

trattazione della materia – se l’intento del legislatore (quale risulta dal<br />

lungo travaglio delle commissioni ministeriali) si è tradotto in congrue ed<br />

efficaci formule normative.<br />

Volendo procedere con il metodo delle approssimazioni successive, è<br />

opportuno, innanzi tutto, richiamare l’attenzione sul fatto che l’enunciato<br />

normativo in esame ha una struttura binaria, giacché può essere idealmente<br />

diviso in due parti. La prima pone la regola, secondo la quale «Non sono<br />

soggett[e] all’azione revocatoria: ...b) le rimesse effettuate su un conto corrente<br />

bancario». La seconda contiene l’eccezione: che l’atto non abbia «ridotto<br />

in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti<br />

della banca».<br />

Il rilievo, per quanto elementare, è importante: in primo luogo, perché<br />

pone come punto fermo che le rimesse «di norma» sono esentate dall’impugnativa;<br />

in secondo luogo, perché individua il criterio in base al quale ripartire<br />

l’onere della prova, giacché toccherà al curatore dimostrare che l’atto<br />

può essere revocato.<br />

Una volta assodato, infatti, che un certo versamento viene a cadere su un<br />

conto corrente bancario (e che, di conseguenza, deve essere qualificato come<br />

«rimessa»), spetta all’attore dimostrare che esso ha ridotto «in maniera consistente<br />

e durevole» l’esposizione del fallito nei confronti dell’azienda di credito.<br />

6.5. La riduzione «consistente e durevole» del debito. – Resta da vedere<br />

in che modo il curatore possa assolvere a tale onere probatorio.

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