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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte II - Giurisprudenza 321<br />

È ammissibile la domanda riconvenzionale da parte del curatore che sia<br />

convenuto nel giudizio di opposizione allo stato passivo, purché la domanda<br />

dipenda strettamente dal medesimo fatto o inerisca il medesimo oggetto introdotto<br />

in giudizio dall’opponente, e la mancanza di autorizzazione al momento<br />

della proposizione della domanda riconvenzionale comporta una mera irregolarità<br />

sanabile con la produzione in giudizio del provvedimento autorizzativo,<br />

purché effettuata prima che intervenga la pronuncia della sentenza ( 2 ).<br />

Attesa la natura del giudizio di opposizione allo stato passivo quale impugnazione<br />

a devolutività piena, il giudice del gravame è investito della cognizione<br />

sull’intera pretesa creditoria fatta valere con la domanda di insinuazione<br />

allo stato passivo e non è in alcun modo vincolato dalla motivazione assunta<br />

nel provvedimento che ha reso esecutivo lo stato passivo ( 3 ).<br />

Il creditore che intenda ottenere l’ammissione al passivo del credito derivante<br />

da mutuo assistito con garanzia pignoratizia su strumenti finanziari deve<br />

fornire la prova non soltanto del credito (per la quale non è sufficiente in<br />

sede di opposizione allo stato passivo la produzione dell’estratto conto) ma altresì<br />

della valida costituzione del pegno secondo gli specifici requisiti previsti<br />

dall’art. 2787 cod. civ., e cioè occorre che siano presenti gli elementi idonei a<br />

identificare con certezza senza ombra di dubbio il credito e, quando quest’ultimo<br />

ha ad oggetto strumenti finanziari, che la registrazione nel libro vincoli<br />

ex art. 34 del d.lgs. n. 213/1998 (per le garanzie costituite prima dell’abrogazione<br />

del libro dei vincoli avvenuta con d.lgs. n. 170 del 21 maggio 2004) contenga<br />

i requisiti previsti dal Regolamento Consob n. 11768/98 e che, in ogni<br />

caso, soddisfi i medesimi requisiti imposti dalla disciplina generale codicistica<br />

di cui all’art. 2787 cod. civ. ( 4 ).<br />

Attesa la posizione di terzo che riveste il curatore nel procedimento di ve-<br />

da un mutuo garantito da pegno su titoli (credito ammesso in chirografo in sede di verifica,<br />

con esclusione della garanzia per assenza di un valido titolo costitutivo opponibile alla procedura);<br />

b) un credito in via chirografaria per saldo debitore del conto corrente della società<br />

fallita (credito escluso in sede di verifica per la carenza di prova del contratto di conto corrente<br />

e della pattuizione del tasso di interessi ultralegali); c) un credito in via chirografaria per<br />

fideiussione rilasciata dalla fallita a garanzia di un mutuo di una società del gruppo. Nel caso<br />

deciso dalla sentenza sub II la Banca ha impugnato lo stato passivo del fallimento per far valere:<br />

a) un credito in via chirografaria per saldo debitore del conto corrente della società fallita<br />

(credito escluso in sede di verifica per la carenza di prova del credito e del suo esatto ammontare);<br />

b) alcuni crediti in via chirografaria per fideiussioni rilasciate dalla fallita a garanzia<br />

di società del gruppo (crediti esclusi in sede di verifica in parte per l’inefficacia ex art. 64 legge<br />

fallim. della garanzia fideiussoria, in parte per la carenza di data certa della garanzia e di<br />

prova del credito, in parte per l’inopponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo portante il<br />

credito garantito); c) un credito in via chirografaria per avallo da parte della società fallita di<br />

cambiali agrarie emesse da una ditta individuale dello stesso amministratore della società fallita<br />

(credito escluso in sede di verifica per nullità del negozio cambiario in quanto posto in<br />

essere dalla società fallita a favore del suo amministratore e, quindi, in violazione dell’art.

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