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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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378<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

vo del 2003 non poteva che essere di tipo successivo, quale logica conseguenza<br />

del ruolo rivestito dal consiglio di sorveglianza e del rapporto intercorrente<br />

fra gli organi del modello dualistico (in primis per quanto riguarda<br />

la revocabilità ad nutum degli amministratori), a seguito dell’introduzione<br />

della lettera f-bis) può diventare per scelta statutaria un controllo (anche)<br />

di tipo preventivo (o concomitante), ora particolarmente ampliato e reso<br />

più penetrante con la previsione della competenza del consiglio di sorveglianza<br />

a deliberare in ordine ai singoli atti di gestione di interesse strategico.<br />

Ne consegue che, per quanto la decisione delle operazioni di maggiore<br />

importanza e la predisposizione dei piani rientrino nella competenza del<br />

consiglio di gestione, di fatto le operazioni strategiche, i programmi e le linee<br />

della politica gestionale, gli orientamenti da seguire nell’attività d’impresa<br />

sono in ultima analisi condizionati dal consiglio di sorveglianza, che<br />

ne controlla l’attuazione e può revocare coloro che sono preposti alla loro<br />

esecuzione ( 15 ). Ciò finisce per determinare un confronto dialettico costante<br />

fra i due organi professionali della società sulle scelte gestionali e sulla loro<br />

attuazione, secondo un modello di governance non lontano da una logica di<br />

concertazione.<br />

6. Le implicazioni sotto il profilo della responsabilità. – Il peculiare assetto<br />

che caratterizza il rapporto fra gli organi del sistema dualistico, anche in<br />

base a come si viene a configurare in concreto, ha poi significative ripercussioni<br />

sul piano della responsabilità.<br />

Innanzi tutto, si configura una responsabilità degli amministratori qualora<br />

abbiano operato in mancanza, ove prescritta, della deliberazione del<br />

consiglio di sorveglianza, il quale, peraltro, è direttamente legittimato ad<br />

esercitare nei loro confronti l’azione sociale di responsabilità (art. 2409-terdecies,<br />

comma 1, lettera d)).<br />

La norma in esame, poi, ha cura di precisare che, anche in presenza dell’adesione<br />

dell’organo di controllo, resta ferma in ogni caso la responsabilità<br />

del consiglio di gestione per gli atti compiuti, analogamente a quanto avviene<br />

nel sistema tradizionale per le deliberazioni assembleari relative al compimento<br />

di atti di gestione ai sensi dell’art. 2364, comma 1, n. 5. Pertanto,<br />

dal momento che, pur in presenza della delibera del consiglio di sorveglianza,<br />

gli amministratori rispondono comunque per gli atti compiuti (così come<br />

per le omissioni), ne consegue che, una volta chiesto e ottenuto che l’organo<br />

di controllo prenda posizione rispetto a un determinato atto di gestione,<br />

resta fermo un potere-dovere degli amministratori di valutarne l’oppor-<br />

( 15 ) In tal senso «il consiglio di sorveglianza può condizionare in modo significativo la<br />

gestione»: E. Santi, ad art. 2409-terdecies, cit., 1168.

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