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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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358<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

la cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione<br />

sono acquisiti dal curatore nell’attivo fallimentare, detratto quanto<br />

spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell’articolo<br />

2447 ter, primo comma, lettera d) del codice civile.<br />

Se, invece, dispone l’art. 156 legge fallim., il patrimonio destinato è incapiente,<br />

il curatore, autorizzato dal giudice delegato, provvede alla sua liquidazione.<br />

Si è visto, peraltro, che i creditori particolari non possono soddisfarsi<br />

sul patrimonio sociale. Il nuovo art. 156 legge fallim. prevede una eccezione,<br />

disponendo che i creditori particolari del patrimonio destinato possono<br />

presentare domanda di insinuazione al passivo del fallimento della società<br />

nei casi di responsabilità sussidiaria o illimitata previsti dall’art. 2447 quinquies,<br />

terzo e quarto comma, del codice civile, sopra indicati.<br />

Qualora, infine, risultano violate le regole di separatezza fra uno o più<br />

patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima,<br />

il curatore può agire in responsabilità contro gli amministratori e i<br />

componenti degli organi di controllo ai sensi dell’art. 146 legge fallim.<br />

Per quanto concerne, inoltre, i finanziamenti destinati ad uno specifico<br />

affare, la disposizione dell’art. 72 ter, legge fallim., detta una disciplina conforme<br />

alla nuova regolamentazione dei contratti in corso alla data della dichiarazione<br />

di fallimento, che prevede una generalizzata facoltà di scelta del<br />

curatore in ordine allo scioglimento o meno del contratto.<br />

Dispone, infatti, l’art. 72 ter, legge fallim., che il fallimento della società<br />

determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all’art. 2447<br />

bis, primo comma, lett. b), del codice civile, quando impedisce la realizzazione<br />

o la continuazione dell’operazione. In caso contrario, il curatore, sentito<br />

il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto<br />

in luogo della società assumendone gli oneri relativi.<br />

Ove il curatore non subentri nel contratto, il finanziatore può chiedere<br />

al giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, di realizzare o continuare<br />

l’operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi, il finanziatore<br />

può trattenere i proventi dell’affare e può insinuarsi al passivo del fallimento<br />

in via chirografaria per l’eventuale residuo attivo.<br />

Nei casi in cui il curatore decida di subentrare o non nell’affare, rimane<br />

ferma la salvaguardia prevista dai commi terzo, quarto e quinto dell’art.<br />

2447 decies del codice civile. Nell’ipotesi in cui l’operazione non possa essere<br />

realizzata né continuata si applica il sesto comma dell’art. 2447 decies<br />

del codice civile (art. 72 ter, u.c., legge fallim.).<br />

Dott. Giuseppe Pellegrino<br />

Presidente del Tribunale di Lucera

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